VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO
INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER GLI ADDETTI ALL’INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI
21 GIUGNO 2012
VERBALE DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO
Il giorno 21 giugno 2012 a Teramo presso la sede dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Teramo (Ance Teramo) in via Brigiotti 12,
tra
l'Associazione Costruttori Edili della provincia di Teramo, rappresentata dal Presidente Geom. Xxxxxxx Di Xxxxxxxxx, dal Vice Presidente Geom. Xxxx Xxxxxxxx, dal Presidente di Xxxxx Xxxxx e Scuola Edile - E.F.S.E. Arch. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, assistiti dal Direttore Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx
ed, in ordine alfabetico,
la Federazione Nazionale Lavoratori Xxxxx Xxxxxx e del Legno (Feneal) aderente all'Unione Italiana del lavoro della provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (Filca), aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori della Provincia di Teramo, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx;
la Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industria Affini Estrattive (Fillea), aderente alla Confederazione Generale Italiana del lavoro, rappresentata dal Segretario provinciale Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx e dai Sigg.ri Xxxxx Di Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxx e Xxxxx Xx Xxxxxxxx;
visti
il CCNL 19 aprile 2010;
il Contratto Integrativo provinciale di lavoro 27 luglio 2009;
le norme di legge vigenti in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali;
si è convenuto quanto segue
per la stipula del Contratto provinciale di lavoro, integrativo al Contratto Collettivo nazionale per gli addetti all’industria edilizia ed affini 19 aprile 2010, da valere per il territorio della Provincia di Teramo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL e per i lavoratori da esse dipendenti.
PREMESSA
Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e delle rispettive responsabilità, convengono sulla necessità di assumere iniziative per favorire lo sviluppo del settore, al fine di garantire la massima occupazione, il miglioramento dell’attività produttiva e della qualità del lavoro in edilizia ed il rispetto delle regole.
Ritengono necessario operare, attraverso corrette relazioni sindacali, per conferire maggiore qualità al settore, con riferimento alle condizioni di lavoro e alle iniziative volte a contrastare le forme di concorrenza sleale tra le imprese. Si conviene, a questo fine, sull’esigenza di sensibilizzare la Pubblica Amministrazione per l’adozione di provvedimenti intesi a diffondere la cultura della legalità, della sicurezza e del rispetto di diritti delle imprese e dei lavoratori.
La drammatica crisi economica internazionale e nazionale che ha investito in particolare il settore delle costruzioni in tutte le sue articolazioni e che perdura ormai da cinque anni, rischia di destrutturare il comparto accentuando i fenomeni di elusione ed irregolarità nell’applicazione delle leggi.
In questo quadro assumono una rilevanza strategica gli Enti bilaterali sia per le funzioni contrattuali loro attribuite, ma anche per i compiti di pubblico servizio che la legge gli affida in modo progressivamente più ampio.
In particolare la Scuola Edile – EFSE, recentemente riorganizzata ed accreditata con il sistema formativo regionale, dovrà svolgere un ruolo centrale nella formazione obbligatoria, nella qualificazione e riqualificazione del personale, anche con riferimento ai lavoratori momentaneamente espulsi dal ciclo produttivo ed avvalendosi degli strumenti previsti dalla contrattazione nazionale.
Le parti ribadiscono la assoluta necessità che si attui per l’intero territorio regionale un sistema omogeneo di contribuzione alla Cassa Edile, sia con riferimento agli istituti che alle aliquote totali e un sistema omogeneo di prestazioni a favore degli operai e delle imprese. Favoriranno, per quanto di loro competenza, ogni azione volta al raggiungimento di un sistema di regionalizzazione delle funzioni degli enti bilaterali al fine di migliorarne l’efficacia e l’efficienza e razionalizzare le risorse.
Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto provinciale integrativo del CCNL 19 aprile 2010 intendono fornire risposte adeguate alla difficile condizione generale, valorizzando il sistema bilaterale come nucleo centrale ed operativo degli obiettivi posti dal sistema delle relazioni industriali. In tale ambito le Parti condividono l’attuale struttura dei
contratti nazionale e provinciale e ribadiscono la necessità di negoziare a livello locale esclusivamente le materie indicate nell’art. 38 del CCNL 19 aprile 2010.
ART. 1 RELAZIONI INDUSTRIALI
Le parti ritengono le relazioni industriali un elemento essenziale per la gestione ed il governo del settore. Gli elementi che si pongono a base di incontri che avranno luogo almeno ogni trimestre sono essenzialmente costituiti da:
1. Andamento del settore – investimenti pubblici e privati
2. Flussi occupazionali
3. Ricostruzione post sisma
4. Formazione
5. Contrasto all’illegalità ed alla sleale concorrenza
6. Sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Parti ritengono che per contrastare, con efficacia, il sommerso e le illegalità, è necessario ricercare il confronto e la collaborazione continua tra gli Enti Locali, Enti di controllo, Enti Bilaterali e Parti Sociali, coordinato dalla Prefettura. Le parti si danno altresì il reciproco impegno di concertare protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro e Protocolli di legalità.
ART. 2 - OCCUPAZIONE LOCALE
Al fine di favorire l’occupazione ed il mantenimento delle professionalità locali, le imprese assuntrici di appalti di OO.PP. ed infrastrutturali, dovranno impiegare all’interno del cantiere i lavoratori locali nella misura del 90% degli operai e del 75 % degli impiegati, privilegiando i lavoratori presenti nella Borsa Lavoro dell’Industria delle Costruzioni – XXXX.xx di cui la Scuola – Efse è fra quelle ammesse alla sperimentazione nazionale.
ART. 3 - OCCUPAZIONE GIOVANILE
Tutte le imprese, al fine di incentivare l’avvicinamento dei giovani al settore dell’edilizia, nelle nuove assunzioni di personale, riserveranno una quota minima del 10% ai giovani in cerca di prima occupazione attraverso l’utilizzo del portale XXXX.xx.
ART. 4 – AZIONI FORMATIVE SPECIFICHE PER I LAVORATORI STRANIERI
In considerazione dell’elevata presenza di lavoratori edili immigrati nel nostro territorio ed al fine di favorire la loro integrazione, le Parti concordano sulla necessità di attivare, attraverso la Scuola Edile – EFSE, azioni mirate alla loro integrazione con particolare
riguardo a percorsi di alfabetizzazione, di conoscenza delle leggi italiane e della loro osservanza e corsi professionalizzanti.
ART. 5 – SCUOLA EDILE - ENTE PARITETICO UNIFICATO FORMAZIONE E SICUREZZA (E.F.S.E.)
Le attività dell’Ente sono disciplinate dal vigente CCNL ed in particolare dagli artt. 109, 110 ed allegato 13. Il contributo di funzionamento a totale carico delle imprese è dello 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL 19 aprile 2010, per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 del CCNL.
Il contributo dello 0,30%, come sopra determinato, è esclusivamente destinato alle attività della Scuola Edile.
ART. 6 - CASSA EDILE
Il contributo per la Cassa Edile è fissato nella misura del 2,86 %, a norma dell’art. 36 del CCNL 19 aprile 2010, il 2,38 % a carico dei datori di lavoro e lo 0,48 % a carico dei lavoratori, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL 19 aprile 2010. Il versamento dei contributi dovuti alla Cassa Edile deve essere effettuato nei termini previsti dagli accordi nazionali in materia di Durc.
ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO PER FERIE E GRATIFICA NATALIZIA
La misura percentuale complessiva di cui all’art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 da corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50 %, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell’art. 24 per tutte le ore normali contrattuali di lavoro di cui agli artt. 5 e 6 del CCNL effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3) dell’art. 17 del CCNL.
La suddetta percentuale complessiva del 18,50 % risulta così composta:
- gratifica natalizia 10,00 %
- ferie 8,50 %
L’importo della percentuale di cui sopra dovrà essere versato nei termini previsti dal CCNL e dalle leggi vigenti.
Art. 8 - QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE
La quota di adesione contrattuale a carico delle imprese e dei lavoratori, da calcolarsi sugli stessi elementi previsti per la contribuzione a favore della Cassa Edile ed è così ripartito:
a) quota sindacale di servizio provinciale:
1,16% (di cui 0,58% a carico del datore di lavoro e 0,58% a carico del lavoratore);
b) quota sindacale di servizio nazionale:
0,44% (di cui 0, 22% a carico del datore di lavoro e 0,22% a carico del lavoratore).
Art. 9 - ORARIO DI LAVORO
Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 19 aprile 2010, si conviene che l'orario normale di lavoro per la Provincia di Teramo è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L’orario contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per quanto non previsto dal presente articolo si farà riferimento all’art. 5 del CCNL 19 aprile 2010.
Art. 10 - CANTIERI IN ESTENSIONE/TEMPI DI PERCORRENZA
L'orario di lavoro inizia e finisce nei punti di raccolta e di smistamento dove sono istallate le attrezzature logistiche di cantiere o dove, su precisa disposizione del datore di lavoro, devono far capo i lavoratori per essere convogliati con mezzi dell'impresa sul posto di lavoro a ciascuno assegnato.
Le parti concordano che per cantieri in estensione si intendono, a titolo esemplificativo, quelli su tratte stradali, autostradali, ferroviarie, piste ciclabili, costruzioni di acquedotti, linee fognarie, elettriche, telefoniche, gasdotti, metanodotti, opere per difesa fluviale.
ART. 11 - INDENNITA’ TERRITORIALE DI SETTORE E PREMIO DI PRODUZIONE
Le parti concordano, ai sensi dell’articolo 12 del CCNL 19 aprile 2010, che gli importi vigenti, alla data di sottoscrizione del presente accordo, dell’Elemento Economico Territoriale sono conglobati nell’Indennità Territoriale di Settore e nel Premio di Produzione.
Dal 1° giugno 2012 gli importi del premio di produzione e dell’I.T.S. sono indicati nelle tabelle seguenti:
IMPIEGATI (Premio di Produzione mensile)
Livello | Premio Produzione |
7° | 339,47 |
6° | 312,33 |
5° | 258,57 |
4° | 233,90 |
3° | 215,71 |
2° | 194,12 |
1° | 167,05 |
OPERAI (Indennità Territoriale di Settore oraria)
Livello | I.T.S. |
4° - Op. Super Specializzato | 1,37 |
3° - Operaio Specializzato | 1,28 |
2° - Operaio Qualificato | 1,15 |
1° - Operaio Comune | 0,99 |
ART. 12 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 19.04.2010, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Teramo e a livello aziendale.
L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto.
Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.
Le anzidette Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.
Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente.
Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati.
Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Teramo.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.
Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva, e comunque non inferiore al 30%.
Per gli apprendisti operai minorenni, ai quali, nelle more del completamento della disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, si applica la normativa contrattuale dell'art. 92 del C.C.N.L. 19.04.2010.
Le Parti sociali provinciali si incontrano entro il mese di novembre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 19.04.2010.
L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è corrisposto in quote mensili o orarie.
Le Parti sociali provinciali comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Teramo:
l'importo orario erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
il periodo di decorrenza e di validità delle predette corresponsioni;
il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.
Per il periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2013, ai fini della determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti cinque indicatori/parametri provinciali:
1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Teramo – incidenza 16,675%;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Teramo – incidenza 16,675%;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile e di Assistenza della Provincia di Teramo – incidenza 16,675%;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la Provincia di
Teramo – incidenza 16,675%;
5. Tasso di morosità delle imprese determinato dalla Cassa Edile di Teramo – incidenza 33,300%.
Per il periodo 1° giugno 2012 – 31 dicembre 2013, confrontando i dati noti dei cinque indicatori/parametri nel triennio 2005-2006-2007 con il triennio 2006-2007-2008, le parti, dopo aver verificato che soltanto l’indicatore/parametro n. 5 “Tasso di morosità delle imprese” è negativo, determinano l'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) per gli operai e gli impiegati della provincia di Teramo nella misura pari al 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° gennaio 2010, così come meglio evidenziato nella tabella che segue. (Somma delle incidenze dei quattro indicatori/parametri positivi 66,70%
- percentuale massima di EVR 6% dei minimi di paga base al 01.01.2010 – il 66,70% del 6% = 4%)
TABELLA IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI EROGABILI DAL 01.06.2012 AL 31.12.2013
Livelli Impiegati | Importi Mensili | |||
1^ Ctg. Super | 56,75 | Livelli Operai | Importi Orari | |
1^ Ctg. | 51,07 | Operaio di 4° livello | 0,23 | |
2^ Ctg. | 42,56 | Operaio specializzato 3° livello | 0,21 | |
Ass. Tecnico | 39,72 | Operaio qualificato 2° livello | 0,19 | |
3^ Ctg. | 36,89 | Operaio comune 1° livello | 0,16 | |
4^ Ctg. | 33,20 | Guardiani | 0,15 | |
4^ Ctg. 1° Imp. | 28,37 | Guardiani con alloggio | 0,13 |
L'impresa procede alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.
Ai fini di cui sopra l'impresa procede annualmente al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:
1. xxx lavorate relative ad operai ed apprendisti operai denunciate alle Casse edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Teramo; per le imprese con soli impiegati le ore lavorate registrate sul libro unico del lavoro;
2. volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.
L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare per il quale siano disponibili i dati sul volume d’affari IVA e sulle ore denunciate in Xxxxx Xxxxx, con il triennio immediatamente precedente. La comparazione sarà effettuata tra la somma del volume di affari IVA e delle ore lavorate di ogni singolo anno per il triennio di riferimento con la somma degli stessi valori del triennio precedente.
Per il 2012: triennio di riferimento anni 2011-2010-2009; triennio precedente anni 2010- 2009–2008.
Per il 2013: triennio di riferimento anni 2012-2011-2010; triennio precedente anni 2011- 2010–2009.
All'esito del predetto confronto, l'azienda:
a) corrisponderà con decorrenza e per il periodo di validità previsti (01.06.2012 – 31.12.2013), gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura del 4% così come determinati nella tabella “IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI” del presente articolo, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi;
b) corrisponderà con decorrenza e per il periodo di validità previsti, (01.06.2012 – 31.12.2013) gli importi mensili dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), nella misura del 30% degli importi indicati nella tabella “IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI” del presente articolo, esclusivamente qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambi negativi.
Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:
l'impresa renderà una autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'ANCE Teramo ed alla Cassa edile di Teramo;
l'ANCE Teramo informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica della autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura mensile determinata dalla tabella “IMPORTI EVR MENSILI ED ORARI” del presente articolo. Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri
aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto per 12 mensilità.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto, ai fini della corresponsione dell'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), la frazione di mese non superiore ai 15 giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.
La corresponsione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato come sopra a consuntivo, è effettuato mediante corresponsione diretta in busta paga al lavoratore.
In sede di prima applicazione, le imprese procedono alla determinazione degli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale, entro il 30 luglio 2012. In tal caso l’Evr verrà corrisposto nel mese di agosto comprensivo degli arretrati per i mesi di giugno e luglio 2012.
Le Parti si danno atto che l’ammontare dell’EVR come sopra determinato presenta i requisiti previsti dalle vigenti norme di legge in materia di decontribuzione e tassazione agevolata delle erogazioni premiali.
ART. 13 - ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
Il contributo da versare alla Cassa Edile per il premio di professionalità (APE) di cui all’art. 29 del CCNL 19 aprile 2010 è fissato nella misura del 3,66% della retribuzione soggetta a contributo in favore della Xxxxx Xxxxx.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art.17 del CCNL.
La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le parti si impegnano ad integrare la misura del contributo di cui al presente articolo nell’ipotesi che questo non risulti sufficiente per le necessità di gestione.
ART. 14 - LAVORI IN ZONE DISAGIATE
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale). Si intendono zone disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità
del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza, indennità territoriale di settore ed elemento economico territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.
ART. 15 - INDENNITÀ DI ALTA MONTAGNA
Con riferimento all'art. 23 del CCNL 19 aprile 2010 l'indennità di alta montagna é stabilita in euro 0,35 per ogni ora di effettivo lavoro per prestazioni fornite in cantieri ubicati oltre i 1000 m.s.l.m.
ART. 16 - INDENNITÀ TRASPORTO CASA- LAVORO
Ai lavoratori che usano mezzi propri per raggiungere il cantiere o il punto di raccolta fissato dal datore di lavoro, è corrisposta un’indennità (trasporto casa-lavoro o punto di raccolta) per il rimborso delle spese di trasporto pari a:
- operaio di IV livello | €/ora | 0,59 |
- operaio specializzato | €/ora | 0,56 |
- operaio qualificato | €/ora | 0,52 |
- operaio comune | €/ora | 0,48 |
per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Su tale indennità non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 in quanto, nella sua determinazione, si è tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. Detta indennità non verrà corrisposta unicamente nel caso in cui l'impresa provveda al trasporto dei lavoratori dalla loro abitazione al cantiere e viceversa.
ART. 17 - TRASFERTA
All'operaio in servizio, comandato a prestare per non più di 30 giorni lavorativi consecutivi la propria opera in un luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali del comune, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 3) dell'art. 24 del CCNL 19 aprile 2010.
Restano ferme tutte le altre norme previste dal vigente CCNL relative alla trasferta.
ART. 18
MENSA ED INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL SERVIZIO DI MENSA PER GLI OPERAI
L'impresa in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o
all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. L'impresa concorre al costo complessivo dei pasti, fissato in € 12,00, annualmente revisionabili, nella misura del 90% per ciascun pasto consumato.
La disposizione di cui al comma precedente trova applicazione anche nei casi di allestimento del servizio mensa ai sensi dell'art. 88 del CCNL 19 aprile 2010.
Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva pari a € 0,65, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa pari a € 0,65, per ogni ora di lavoro ordinario prestato.
Sull’importo dell’indennità sostitutiva di mensa non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del CCNL 19 aprile 2010 in quanto nella sua determinazione é stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, gratifica natalizia e permessi. L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio mensa attuato in una delle forme di cui ai primi commi, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.
ART. 19 - FERIE
Fermo restando quanto previsto dal CCNL 19 aprile 2010 e fatte salve comprovate e concordate esigenze tecnico produttive dell'impresa, le parti convengono che il godimento delle ferie avvenga nel modo seguente:
1 - due settimane di ferie nel mese di agosto; 2 - una settimana di ferie in dicembre;
3 - una settimana su richiesta del lavoratore
La settimana di ferie su richiesta del lavoratore potrà essere goduta, d’intesa con il datore di lavoro, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di maturazione.
ART. 20 - RAPPRESENTANTI TERRITORIALI PER LA SICUREZZA E FONDO RLST
Il finanziamento delle attività dei Rappresentanti Territoriali per la Sicurezza istituiti ai sensi dell’art. 31 del Contratto Integrativo Provinciale del 16 marzo 1998, sarà assicurato da un contributo, pari allo 0,30% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL, a carico delle imprese. Tale contributo confluirà in un fondo denominato “Fondo RLST”, istituito presso la Cassa Edile, che verrà utilizzato per la gestione delle attività dei RLST della provincia di Teramo.
L’attività dei RLST sarà disciplinata, in base alle vigenti norme di legge e contrattuali, dal Regolamento provinciale sottoscritto in data 27.07.2009 allegato al presente contratto sotto la lettera “A”.
La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le parti si impegnano a rimodularne la misura nell’ipotesi che questo non risulti confacente con le necessità di gestione.
Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 87 e dell’allegato 12 del CCNL 19 aprile 2010, e del D.Lgs n. 81/08, eleggono o designano il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro potrà accedere all’esonero del contributo disciplinato dall’allegato “B” del presente CIPL.
ART. 21 – INDUMENTI DI LAVORO
Le parti convengono di mutualizzare la fornitura degli indumenti da lavoro ai dipendenti attraverso un contributo a carico delle imprese pari allo 0,10% degli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL. Tale contributo confluirà in un fondo denominato “Fondo Indumenti di lavoro”.
La predetta contribuzione dello 0,10% è sospesa fino al 31.12.2013.
ART. 22 – CONTRATTAZIONE D’ANTICIPO
Le parti convengono sulla opportunità che per i cantieri di opere pubbliche anche in concessione relativi a lavori di importo superiore a 3 milioni di euro, le parti firmatarie del presente accordo e le imprese aggiudicatarie definiscano un accordo quadro prima dell’apertura del cantiere.
Saranno oggetto di tale accordo le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi ai cantieri, alle condizioni e all’ambiente di lavoro, nonché i particolari disagi di lavoro, di trasporto e di trasporto in galleria, le modalità di alloggiamento degli operai dell’impresa aggiudicataria e delle imprese subappaltatrici e la formazione erogata dalla Scuola Edile - EFSE eventualmente necessaria alle maestranze impegnate nell’opera. Tali accordi potranno riguardare anche le opere già aggiudicate ed avviate.
Art. 23 - VALIDITA’ E DURATA
Il presente contratto integrativo del CCNL 19/04/2010 è valido per tutto il territorio della Provincia di Teramo, si applica a decorrere dalla data del 1° giugno 2012 e sarà valido fino al 31 dicembre 2013.
Art. 24 – STAMPA DEL CIPL E DIFFUSIONE
Il presente Xxxxxxxxx è edito a cura delle parti stipulanti che ne hanno l’esclusiva a tutti gli effetti. Le parti danno incarico alla Cassa Edile di Teramo di provvedere alla stesura ed alla stampa e diffusione del testo definitivo del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro. Il presente Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro sarà depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
ART. 25 – DISPOSIZIONI GENERALE
Le Parti concordano, nell’ipotesi di sofferenza finanziaria di uno qualsiasi dei fondi regolamentati dal presente contratto, di incontrarsi tempestivamente per modificare le aliquote di finanziamento per consentire il ripristino di una regolare gestione del fondo stesso.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto Teramo, lì 21 giugno 2012
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI FeNEAL UIL - TERAMO ANCE TERAMO
FILCA CISL - TERAMO FILLEA CGIL – TERAMO
ALLEGATO “A”
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI TERAMO
1. Destinatari
Il presente accordo si applica alle imprese che operano nell’ambito territoriale della provincia di Teramo e/o che applicano il CCNL 18 giugno 2008 stipulato dall’ANCE e dalla Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, oltre al relativo contratto provinciale.
2. Diffusione e promozione dell’accordo
Il presente accordo sarà diffuso ad aziende e lavoratori per il tramite dell’E.F.S.E. (Ente Unico per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Teramo) che provvederà anche alla costituzione dell’anagrafe dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Le imprese che alla data della stipula del presente accordo e successivamente risultino non avere al proprio interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sono aderenti al sistema dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Resta salvo il diritto dei lavoratori di tali imprese di eleggere anche successivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno all’azienda.
3. Elezioni dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende con non più di 15 dipendenti
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’accordo interconfederale 22 giugno 1995 e accordo quadro nazionale sui RLST che si allega al presente regolamento.
4. Designazione od elezione dei rappresentanti per la sicurezza interni alle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti.
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
5. Numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all’azienda.
Si fa riferimento alle norme di legge applicabili ed all’Accordo Interconfederale 22 giugno 1995.
6. Criteri di individuazione dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
Le parti convengono, espressamente, sui seguenti criteri di individuazione dei RLST:
I requisiti richiesti al RLST sono quelli della motivazione, affidabilità, e professionalità;
i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovranno avere le conoscenze necessarie per un corretto svolgimento delle loro funzioni ed
avere una effettiva esperienza nel settore edile di almeno 24 mesi maturata in cantiere;
il RLST dovrà obbligatoriamente partecipare, prima dell’inizio della propria attività, ad un xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx 00 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale. Tale percorso formativo viene gestito ed attestato dall’Ente paritetico;
il RLST deve svolgere esclusivamente attività inerenti la sicurezza sul lavoro, secondo le attribuzioni definite dall’ art. 50 del Dlgs 81/08 e dal presente regolamento.
7. Modalità di designazione e di lavoro dei rappresentanti territoriali per la sicurezza.
Le XX.XX. indiranno unitariamente le assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nelle aziende con un massimo di 15 dipendenti che risultino non avere i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza interni all'azienda. Le assemblee possono essere aziendali o interaziendali per aziende operanti nello stesso ambito territoriale. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti proposte dai lavoratori ed, in mancanza, dalle XX.XX. firmatarie del presente accordo.
Hanno diritto di voto tutti i lavoratori, in campo provinciale, iscritti a libro matricola delle imprese fino a 15 dipendenti che non abbiano al loro interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che abbiano sede nell'ambito territoriale interessato alle elezioni.
In ogni assemblea verrà individuato il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvederà a redigere il verbale della votazione. Il verbale è comunicato senza ritardo alle XX.XX. firmatarie che provvederanno, sulla base dei singoli verbali, alla stesura di un verbale riassuntivo che dovrà essere trasmesso all’E.F.S.E..
Risulteranno eletti i candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti espressi. L'incarico avrà durata triennale, rinnovabile e con possibilità di sostituzione anticipata da parte dei lavoratori rappresentati;
le XX.XX. s’impegnano, prima dell’elezione formale, a realizzare una puntuale informazione, il reale coinvolgimento e ad acquisire il consenso da parte dei lavoratori interessati;
la designazione dei RLST sarà formalizzata dalle XX.XX., con lettera a firma congiunta dei Segretari provinciali delle XX.XX. di settore;
i RLST verifica periodicamente, con cadenza almeno semestrale, la propria attività con le Parti Sociali, attraverso:
a) la relazione dell’attività svolta;
b) l’evidenziazione delle opportunità/difficoltà riscontrate;
c) una sintesi con evidenze statistiche dei deficit in termini di applicazione di misure di sicurezza riscontrate nei luoghi di lavoro;
d) una relazione sui comportamenti non conformi alle norme sulla sicurezza ed alle buone prassi riscontrate nei luoghi di lavoro;
e) una relazione sui comportamenti virtuosi e sulle buone prassi in materia di applicazione di norme sulla sicurezza riscontrate nei luoghi di lavoro;
f) una relazione sulle azioni sviluppate nei luoghi di lavoro in accordo con le aziende e con i lavoratori per il miglioramento dei comportamenti e delle buone prassi in materia di applicazione di norme sulla sicurezza e sulle attività di prevenzione;
g) una relazione periodica sulle politiche da adottare anche sociali e collettive per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro;
h) un report dettagliato contenente il numero delle attività svolte presso i luoghi di lavoro e presso la sede dell’ufficio RLST e, segnatamente, il numero:
- di accessi nei luoghi di lavoro;
- di consultazioni preventive in ordine alla valutazione dei rischi aziendale;
- di consultazioni sulla designazione del RSPP, addetti al pronto soccorso ed all’antincendio, medico competente;
- di consultazioni in merito alla formazione dei lavoratori;
- di ricezioni e vidimazioni di documenti di valutazione generale dei rischi, chimico, rumore, vibrazioni, macchine ed attrezzature, impianti, infortuni e malattie professionali;
- di ricezioni e vidimazioni di Piani Operativi di Sicurezza;
- di ricezione informazioni provenienti dagli Organi di vigilanza;
- di consulenze volte a promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
- di osservazioni formulate in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti presso le imprese;
- di partecipazione alle riunioni periodiche presso le imprese;
- di consultazioni e partecipazioni alle riunioni presso le imprese per l’elezione del RLS interno all’azienda;
- di segnalazioni al RSPP dell’azienda sui rischi riscontrati nel corso dell’attività;
- dei sopralluoghi e dei relativi verbali con le prescrizioni adottate per la prevenzione e la tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
8. Funzioni ed obblighi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali svolgeranno le proprie funzioni esclusivamente con riferimento alle imprese aderenti al sistema dei rappresentanti per la sicurezza territoriale di cui al punto 1) del presente regolamento, sulla base dei compiti previsti dal decreto legislativo 81/2008, nonché sulla base delle norme contrattuali vigenti.
In particolare, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 81/2008, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda;
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso;
è consultato in merito all’organizzazione della formazione delle maestranze;
riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze pericolose, alle macchine, agli impianti, all’organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
concorda e sollecita la ricezione di informazioni dagli organi preposti alla vigilanza;
promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
partecipa alla riunione periodica come previsto dall’art. 35 del Dlgs 81/08;
fà proposte in merito all’attività di prevenzione;
notifica al responsabile dell’azienda e contestualmente all’Efse i rischi individuati nel corso della sua attività ;
può fare ricorso agli organi di vigilanza, qualora ritenga insufficiente l’intervento dell’Ente paritetico rispetto alle misure di prevenzione e di protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle, non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;
riceve copia del documento di valutazione dei rischi;
è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente all’informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell’esercizio delle sue funzioni;
l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Il RLST non può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro ma dovrà comunicare eventuali anomalie riscontrate nel posto di lavoro all’EFSE che informerà tempestivamente le parti sociali al fine di eventuali determinazioni.
L’attività di conoscenza, di consultazione e di formulazione dei parere sopra richiamati, nonché di quelli previsti dall’art. 50 del decreto legislativo 81/2008, verrà svolta presso la sede dell’azienda o unità produttiva o presso altra sede concordata tra le parti, volta per volta.
Per quanto di loro competenza, le imprese potranno contattare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, nei casi previsti dalla legge, direttamente od anche con l’assistenza dell’Associazione datoriale.
I RLST per lo svolgimento delle loro funzioni, hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Ciò previa comunicazione preventiva all’impresa interessata.
9. Accesso ai luoghi di lavoro
Il RLST svolge le proprie funzioni secondo un programma di lavoro di massima predisposto dall’Ufficio dei RLST, informando preventivamente le parti sociali ed attenendosi alle eventuali disposizioni emanate dalle stesse.
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro avviene con le seguenti modalità:
- consulta preventivamente l’E.F.S.E. per verificare che nell’Impresa non sia stato eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- prende preventivo contatto con il legale rappresentante dell’Impresa per concordare, con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, il luogo, il giorno, l’ora della visita e le funzioni che si programma di svolgere; concordata la visita il RLST ne dà conferma scritta all’impresa specificando i dati sopra elencati. Nei casi in cui il RLST valuti che il suo intervento sia particolarmente urgente ed improrogabile, i termini sopra indicati sono ridotti alla metà, previo interessamento dell’E.F.S.E;
- deve essere munito del tesserino di riconoscimento con fotografia, rilasciato dall’E.F.S.E., che deve esibire prima dell’accesso al luogo di lavoro e che deve rimanere ben visibile per tutta la durata della visita e deve essere, inoltre, dotato di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per svolgere la visita;
- chiede che in occasione della visita concordata venga messa a disposizione la documentazione prevista dalla legge;
- della visita deve redigere apposito verbale. Copia dello stesso, firmato dal RLST, viene contestualmente rilasciato all’impresa che appone la sua firma a titolo di sola ricevuta della copia del verbale.
Il RLST non può chiedere l’esibizione di documentazione aziendale, oltre quella prevista dalla legge.
Le visite si svolgono con la presenza del Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’impresa o di un delegato dell’imprenditore.
L’accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo che è strettamente necessario per l’adempimento delle funzioni programmate.
Le imprese ed i lavoratori possono richiedere l’intervento e la consultazione del RLST per l’esecuzione delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.L.vo n. 81/2008. Gli interventi dei RLST devono essere eseguiti tenendo conto dell’ordine cronologico dell’arrivo della richiesta con precedenza per le richieste di consultazione preventiva di cui all’art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008, fatti salvi i casi di riscontata urgenza ed indifferibilità.
Il RLST dovrà fare un uso strettamente riservato delle informazioni di cui viene in possesso nell’esercizio delle sue funzioni, nel rispetto del segreto industriale, delle leggi in materia e in particolar modo di quelle inerenti la privacy.
Le parti convengono espressamente che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, in occasione dell’esercizio delle loro funzioni, non potranno svolgere alcuna attività di natura sindacale. Per la durata dell’incarico, durante l’esercizio delle proprie funzioni, i RLST non possono compiere attività di
proselitismo e di propaganda così come non possono promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale.
Nello svolgimento delle loro funzioni i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali potranno avvalersi del supporto tecnico degli Enti paritetici.
10. Finanziamento dell’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali nonché il rimborso alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.
L’attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali è finanziata attraverso un contributo stabilito dalle Parti Sociali nel Contratto integrativo provinciale; dal relativo fondo sono tratte le risorse per il rimborso del medesimo contributo alle imprese al cui interno è eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale.
11. Composizione delle controversie
Ogni controversia in merito all’applicazione del presente accordo sorta fra le imprese ed i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali dovrà essere sottoposta alle Parti sociali.
12. Rapporto di lavoro, inquadramento, trattamento economico
Le parti sociali firmatarie del presente accordo precisano che il rapporto di lavoro, attraverso il quale opereranno i RLST, è quello previsto dal CCNL e dal CIPL vigente in provincia di Teramo con l’utilizzo delle ore previste dall’art. 87 del CCNL.
I RLST verranno inquadrati al terzo livello di cui all’art. 77 del vigente CCNL 18 giugno 2008.
I RLST non potranno, comunque, essere assunti dagli Enti Paritetici.
Le parti convengono altresì che, da una verifica del succitato art. 87, il numero delle ore consentono l’impiego di almeno n° 3 RLST a tempio pieno.
13. Incompatibilità
Le parti sociali firmatarie del presente accordo concordano nell’incompatibilità tra la carica di RLST e le cariche di componente delle segreterie territoriali di categoria nonché con la carica di componente di segreterie e/o funzionari – operatori confederali.
Detta incompatibilità determina immediatamente la decadenza dall’incarico.
14. Mutualizzazione dei costi
Per i costi connessi allo svolgimento della funzione di RLST l’impresa, presso cui il rappresentante è assunto, verrà rimborsata mensilmente dalla Cassa Edile di Teramo che preleverà le relative somme dal fondo di cui all’art. 19 del Contratto Integrativo Provinciale. Il rimborso riguarderà la retribuzione e tutti gli oneri ad essa connessi.
Attingendo dal medesimo fondo la Cassa Xxxxx provvederà al pagamento di tutte le spese necessarie al funzionamento ed alle attività dei RLST.
15. Sede
La sede dei RLST viene individuata a Teramo in Via D’Annunzio n. 28 presso i locali della Cassa Edile di Teramo.
16. Le Parti Sociali si impegnano ad incontrarsi entro sei mesi dalla firma del presente Regolamento per una verifica dello stesso e per apportare eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso.
Letto, confermato e sottoscritto. Teramo, lì 27 luglio 2009
ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI FeNEAL UIL - TERAMO ANCE TERAMO
FILCA CISL - TERAMO FILLEA CGIL – TERAMO
ALLEGATO “B”
A decorrere dal 1° giugno 2012, le aziende in cui i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, saranno esonerate dal versamento del contributo di cui all’art. 20 del CIPL vigente.
Condizioni per l’esonero
L’azienda presenterà alla Cassa edile di Teramo la seguente documentazione:
- copia della comunicazione alla Scuola Edile - EFSE di invio del verbale di elezione dell’ RLS, verbale che dovrà essere inviato all’ente entro 7 giorni dalla data di elezione dell’ RLS;
- copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell’art. 87 del CCNL vigente, rilasciato dalla Scuola Edile - EFSE di Teramo;
- copia della richiesta di visita del tecnico della Scuola Xxxxx XXXX;
La direzione della Cassa edile verificherà la completezza della documentazione e, dal mese successivo alla presentazione della documentazione, autorizzerà per iscritto l’azienda all’esonero del contributo di cui all’art. 20 del presente contratto.
L’esonero resterà valido per la durata in carica dell’RLS; in caso di variazione del nominativo dell’ RLS (scadenza o sostituzione), l’azienda dovrà ripercorrere l’iter autorizzativo di cui sopra.
Nel caso in cui il RLS non partecipasse ai corsi di aggiornamento previsti dal D.Lgs 81/08 presso la Scuola Edile - EFSE di Teramo, l’esonero dal contributo sarà sospeso dal mese successivo a quello dell’inadempienza, previa comunicazione scritta della Xxxxx Xxxxx all’impresa.
In sede di prima applicazione sono idonei alla richiesta di esonero di cui sopra gli attestati di formazione per RLS rilasciati anche da Enti di formazione diversi dalla Scuola Edile – EFSE con data anteriore al 31 maggio 2012. Resta inteso che l’aggiornamento annuale di cui all’art. 37 del D.Lgs 81/08 dovrà essere svolto presso la Scuola Edile – EFSE di Teramo o presso una Scuola Edile del sistema ANCE-Feneal Uil/Filca Cisl/FilleaCgil.
Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l’efficacia e la sostenibilità economica entro il 31 gennaio di ogni anno.
TABELLA “C”
CONTRIBUTI CASSA EDILE DAL 01/06/2012 | ||
Contributo a carico ditta | Contributo a carico lavoratore | |
APE: Anzianità Professionale Edile | 3,66% | |
I.L.: Indumenti di lavoro (ex oneri mutualizzati) | 0,00% | |
Scuola Edile - EFSE | 0,30% | |
RLST: Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza | 0,30% | |
C.E.: Cassa Edile | 2,38% | 0,48% |
QACP: Quote di Adesione Contrattuale Provinciale | 0,58% | 0,58% |
QACN: Quote di Adesione Contrattuale Nazionale | 0,22% | 0,22% |
USURANTI: Lavori Usuranti | 0,10% | |
TOTALE | 7,54% | 1,28% |
PAGA ORARIA OPERAI IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2012
Qualifica | Paga | Contingen. | Ind.Terr. | Elemento | E.D.R. | TOTALE | Cassa Edile | Ex | Indennità | Indennità | TOTALE | Indennità | Accanton. |
Base | Settore | Variabile | 18,50% | R.O.L. | Mensa | Trasporto | GENERALE | Trasferta | Cassa Edile | ||||
Retribuz. | 4,95% | 10% | 14,20% | ||||||||||
Op. Comune | 4,63 | 2,96 | 0,99 | 0,16 | 0,06 | 8,80 | 1,60 | 0,43 | 0,65 | 0,48 | 11,96 | 0,86 | 1,23 |
Op. Qualificato | 5,41 | 2,99 | 1,15 | 0,19 | 0,06 | 9,80 | 1,78 | 0,48 | 0,65 | 0,52 | 13,23 | 0,96 | 1,36 |
Op. Specializzato | 6,01 | 3,00 | 1,28 | 0,21 | 0,06 | 10,56 | 1,91 | 0,51 | 0,65 | 0,56 | 14,20 | 1,03 | 1,47 |
Op. S.Specializzato | 6,48 | 3,01 | 1,37 | 0,23 | 0,06 | 11,15 | 2,02 | 0,54 | 0,65 | 0,59 | 14,95 | 1,09 | 1,55 |