Indumenti di lavoro Clausole campione

Indumenti di lavoro. Il lavoratore che, in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto alla azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso lo stabilimento mettendolo nelle condizioni idonee per il ricambio, durante il lavoro, e per la custodia del proprio abito. Qualora l'azienda richieda che taluni lavoratori (ad esempio: fattorini, portieri, sorveglianti, autisti, ecc.) indossino abiti speciali o divise, dovrà provvedere a proprie spese alla loro fornitura.
Indumenti di lavoro. Al lavoratore che in determinati momenti o fasi di lavorazione, sia necessariamente esposto all'azione di sostanze particolarmente imbrattanti, deve essere data la possibilità di usare mezzi o indumenti protettivi in dotazione presso l'impresa.
Indumenti di lavoro. Le imprese forniranno ogni anno gratuitamente a tutto il personale operaio due tute o due camiciotti o due pantaloni o due indumenti equivalenti. L'impresa concorderà in sede aziendale con le Rappresentanze sindacali aziendali ove esistenti, l'eventuale fornitura di ulteriori indumenti in relazione al grado di rischio per la salute e l'incolumità del lavoratore nelle prestazioni richieste. L'impresa terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo, a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati. Le imprese che intendono fare indossare al personale una tenuta di propria prescrizione, sono obbligate a fornirla a loro spese ed il personale deve durante il servizio vestire la tenuta fornitagli.
Indumenti di lavoro. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
Indumenti di lavoro. L'OEA deve garantire che tutto il personale impiegato nelle attività richieste dal presente capitolato, dovrà indossare indumenti e calzature personali, idonei e consoni, per lo svolgimento delle singole attività. Dovrà fornire, altresì, il materiale (guanti, mascherine, copricapo ecc), come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza, da indossare e utilizzare durante le ore di servizio per gli addetti alla cucina. Non sono ammessi camici per il coordinatore pedagogico, gli educatori ed il personale ausiliario.
Indumenti di lavoro. Ai lavoratori saranno forniti ogni anno gratuitamente i seguenti indumenti: Operai del Gruppo A: - 2 paia di calzoni (uno xxxxx x xxx xxxxx); - 0 xxxxxxxxxx xx xxxx; - 1 grembiule; - 2 copricapo. Altro personale di cui al Gruppo B: - 2 giacche o due camici o due tute, a seconda dell'attività svolta, nonché due copricapo. Le modalità pratiche di assegnazione degli indumenti di lavoro saranno stabilite nei contratti integrativi aziendali. Allo scopo di far usufruire anche ai turnisti panettieri i benefici derivanti dal presente istituto, negli accordi integrativi aziendali le parti concorderanno le modalità pratiche di attuazione escludendo, di norma, la sua monetizzazione. Le parti in sede contrattuale valuteranno le esigenze e le caratteristiche degli indumenti di lavoro in correlazione con le prescrizioni di legge igienico-sanitarie.
Indumenti di lavoro. A tutti i lavoratori, salvo quelli che usufruiscono di calzature concesse individualmente e annualmente dall'azienda a qualsiasi titolo, sarà annualmente somministrato gratui- tamente un paio di scarpe da lavoro. I lavoratori sono tenuti a presentarsi al lavoro provvisti delle calzature. Inoltre a tutti i lavoratori, salvo quelli che già usufruiscono di analoga concessione aziendale, verrà concessa in dotazione individuale, annualmente, dalle rispettive aziende, una tuta da lavoro. Il presente articolo non trova applicazione nei confronti del personale che svolge nor- malmente lavoro di ufficio.
Indumenti di lavoro. Le aziende forniranno una volta l’anno, gratuitamente, due tute o due completi di due pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, di cui uno invernale e l’altro estivo.
Indumenti di lavoro. Non modificato
Indumenti di lavoro. 1. Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, grembiuli o camici, la spesa relativa è a carico dell’azienda. 2. è parimenti a carico dell’azienda, la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.