ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE Clausole campione

ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Le parti hanno concordato in data 11/10/2005 di ridurre, con decorrenza 01/10/2005, il contributo complessivo per “Anzianità Professionale Edile”. Pertanto dal 01/10/2005 il contributo complessivo APE è pari al 4,50%. Quanto sopra si applica alle sole imprese ricadenti nella sfera di applica- zione del CCNL 19/04/2010. In relazione a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, il contributo dovuto dai datori di lavoro per l’anzianità professionale edile nella misura del 4,50% va calcolato, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo- rano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. Ad inte- grazione dell’art. 82 del CCNL, nel caso in cui il lavoratore dovesse chie- dere di godere di congedi parentali di cui all’art. 32 del Dlgs. 151/2001, l’impresa sarà tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile della Pro- vincia Autonoma di Bolzano. Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cas- sa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 29 del CCNL 19/04/2010 allegato “C” del medesimo Contratto Collettivo Nazionale. Le modalità da seguire per le dichiarazioni e per il versamento del con- tributo di cui al paragrafo 5), lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, allegato “C”, nonché le condizioni di svolgimento del servizio, come sopra affidato alla Cassa Edile, sono stabilite con protocollo aggiuntivo al presente Contratto Integrativo Pro- vinciale.
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. E’ prevista l’anticipazione dei tempi previsti per l’erogazione dell’anzianità professionale edile maturata a far data dal primo aprile 2020, secondo le indicazioni operative che saranno emanate dalla Cnce.
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. (Art. 29 industria e art. 78 cooperative) Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile. Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione (a decorrere dalla prestazione di maggio 2016) di tali benefici sono previsti nella regolamentazione di cui ai successivi commi, che diverranno parte integrante del presente contratto. Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17. A decorrere dal 1° ottobre 2014, è istituito il Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) che opererà secondo le modalità indicate nell'allegato A. La prestazione APE relativa al maggio 2015 verrà erogata dalle Casse Edili in base alla regolamentazione di cui all'art. 29 e all'allegato C del C.C.N.L. 19 aprile 2010. Le parti concordano di costituire entro il 15 settembre 2014, una Commissione paritetica che, entro il mese di ottobre 2014 formuli alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri: • le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE; • le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE; • i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale; • i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE; • rimane inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione APE. La regolamentazione dovrà anche indicare che • agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva"; • le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100, dovranno effettuare una "integrazione aggiuntiva APE". Alla Commissione è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del FNAPE anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra. Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le par...
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Il contributo da versare alla Cassa Edile per il premio di professionalità (APE) di cui all’art. 29 del CCNL 19 aprile 2010 è fissato nella misura del 3,66% della retribuzione soggetta a contributo in favore della Xxxxx Xxxxx. Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 24 del CCNL per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all’art.17 del CCNL. La misura del contributo di cui sopra è suscettibile di revisione in relazione alle esigenze di gestione, pertanto le parti si impegnano ad integrare la misura del contributo di cui al presente articolo nell’ipotesi che questo non risulti sufficiente per le necessità di gestione.
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. La Cassa Xxxxx provvede ad erogare gli Importi relativi all’anzianità professionale edile secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dai contratti o accordi collettivi di lavoro nazionale e/o territoriali in vigore.
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. Il contributo relativo all'APE, a carico delle imprese, è definito con accordo del 22 settembre 2022 delle parti sociali nazionali nella misura del 3,70% per le Casse edili lombarde dal 1° ottobre 2022. Eventuali successive modificazioni dell’aliquota da parte delle parti sociali nazionali determinano l’automatico allineamento dell’ aliquota territoriale.
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 29 del CCNL, l’APE (ora FNAPE) è confermata nella misura del 3%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del CCNL, per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'articolo 17 del CCNL. Le Parti si riservano di verificare annualmente, entro il mese di giugno, la congruità di tale contributo, in relazione alle effettive esigenze della gestione.
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE. In applicazione degli accordi nazionali del 15/09/2015 e del 10/02/2016 la misura del contributo dovuto per Anzianità professionale Edile è fissato nella percentuale del 1,80%.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

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  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).