ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE Clausole campione
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione. L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. NOTA A VERBALE L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In attuazione dell’art. 38 CCNL 19/04/2010 le parti concordano che il pre- mio variabile collegato all’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio è determinato, per gli operai, dai seguenti 5 indicatori, con la relativa ponderazione:
1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25%
4. Valore aggiunto delle costruzioni a livello provinciale: 0%
5. Numero di ore di infortunio in rapporto alle ore effettivamente lavorate: 25% I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell’EVR sono i seguenti Anno 2014: triennio 2010-2011-2012 su triennio 2009-2010-2011 Anno 2015: triennio 2011-2012-2013 su triennio 2010-2011-2012 Anno 2016: triennio 2012-2013-2014 su triennio 2011-2012-2013 Le parti concordano altresì che l’importo da erogare a titolo di EVR agli operai non potrà in ogni caso essere inferiore agli importi di seguito definiti: Livello Categoria Paga base di riferimento (1.1.2010) EVR orario
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In conformità a quanto previsto negli articoli 12 e 38 del CCNL, è concordata l’istituzione locale dell’EVR quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Lecce. L’EVR non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il TFR, e sarà erogato in busta paga in quote mensili o orarie. Le Parti concordano che la percentuale massima erogabile dell’EVR è il 4% da calcolare sui minimi tabellari del CCNL. Le Parti determineranno annualmente l’EVR a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri e della su indicata incidenza percentuale. Le Parti procedono a individuare annualmente, mediante specifico atto, l’indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell’EVR correlata all’effettivo andamento congiunturale del settore rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi. Il raffronto annuale, su base triennale, viene effettuato comparando l’ultimo triennio con quello immediatamente precedente. L’EVR sarà riconosciuto qualora si verifichi una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri. Il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva e comunque per una misura non inferiore al 30%. Per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ai fini della determinazione dell’EVR a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali: - Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Monte salari denunciato alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Ore denunciate alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Numero imprese attive in Cassa Edile – incidenza ponderale 25%. I trienni da considerare per il confronto saranno 2014/2015/2016 su 2015/2016/2017. Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’EVR a livello provinciale in conformità alle previsioni contenute negli a...
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 19.04.2010, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Teramo e a livello aziendale. L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto. Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali. Le anzidette Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi. Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati. Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Teramo. Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati. Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tut...
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Con decorrenza 01.12.2012 è istituito nella Provincia di Novara l’Elemento Variabile della Retribuzione - EVR di cui all’articolo 15 dell’Accordo 16 dicembre 2010 per l’attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini. La corresponsione dell’EVR è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all’articolo 42 del vigente CCNL. Nel rispetto della misura massima determinata dall’articolo 15 del vigente C.C.N.L. di categoria, l’EVR viene stabilito nella misura del 3% dei minimi in vigore alla data del 01.01.2010. I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti: numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile; monte salari denunciato alla Cassa Edile; ore denunciate alla Cassa Edile; dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità; numero allievi partecipanti a corsi organizzati dalla Scuola ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ I suddetti parametri saranno raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente: Anno 2012 - trienni di riferimento 2008/2007 /2006 su 2007/2006/2005; Anno 2013 - trienni di riferimento 2009/2008/2007 su 2008/2007/2006; Anno 2014 - trienni di riferimento 2010/2009/2008 su 2009/2008/2007. In relazione alla determinazione dell’EVR, qualora: uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale; tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello territoriale; la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nell’interezza di quanto definito a livello territoriale. Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno al fine di verificare se sussistono le condizioni per l’erogazione dell’EVR e, nel caso, determinar...
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Misura: 4%
