ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE Clausole campione

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione. L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. NOTA A VERBALE L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Con decorrenza 01.12.2012 è istituito nella Provincia di Novara l’Elemento Variabile della Retribuzione - EVR di cui all’articolo 15 dell’Accordo 16 dicembre 2010 per l’attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini. La corresponsione dell’EVR è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all’articolo 42 del vigente CCNL. Nel rispetto della misura massima determinata dall’articolo 15 del vigente C.C.N.L. di categoria, l’EVR viene stabilito nella misura del 3% dei minimi in vigore alla data del 01.01.2010. I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Con decorrenza 01.12.2012 è istituito nella Provincia di Novara l’Elemento Variabile della Retribuzione - EVR di cui all’articolo 15 dell’Accordo 16 dicembre 2010 per l’attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini. La corresponsione dell’EVR è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all’articolo 42 del vigente CCNL. Nel rispetto della misura massima determinata dall’articolo 15 del vigente C.C.N.L. di categoria, l’EVR viene stabilito nella misura del 3% dei minimi in vigore alla data del 01.01.2010. I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:  numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;  monte salari denunciato alla Cassa Edile;  ore denunciate alla Cassa Edile;  dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;  numero allievi partecipanti a corsi organizzati dalla Scuola Xxxxx Xxxxxxxx I suddetti parametri saranno raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente: Anno 2012 - trienni di riferimento 2008/2007 /2006 su 2007/2006/2005; Anno 2013 - trienni di riferimento 2009/2008/2007 su 2008/2007/2006; Anno 2014 - trienni di riferimento 2010/2009/2008 su 2009/2008/2007. In relazione alla determinazione dell’EVR, qualora:  uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale;  due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale;  tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale;  quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello territoriale;  la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nell’interezza di quanto definito a livello territoriale. Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno al fine di verificare se sussistono le condizioni per l’erogazione dell’EVR e, nel caso, determinar...
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In attuazione dell’art. 38 CCNL 19/04/2010 le parti concordano che il pre- mio variabile collegato all’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio è determinato, per gli operai, dai seguenti 5 indicatori, con la relativa ponderazione:
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 19.04.2010, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Teramo e a livello aziendale. L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto. Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali. Le anzidette Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi. Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati. Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Teramo. Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati. Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tut...
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Misura: 4% OPERAI IMPORTO ORARIO OPERAI IMPORTO ORARIO IMPIEGATI IMPORTO MENSILE IMPIEGATI IMPORTO MENSILE EVR: erogazione
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In conformità a quanto previsto negli articoli 12 e 38 del CCNL, è concordata l’istituzione locale dell’EVR quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Lecce. L’EVR non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il TFR, e sarà erogato in busta paga in quote mensili o orarie. Le Parti concordano che la percentuale massima erogabile dell’EVR è il 4% da calcolare sui minimi tabellari del CCNL. Le Parti determineranno annualmente l’EVR a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri e della su indicata incidenza percentuale. Le Parti procedono a individuare annualmente, mediante specifico atto, l’indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell’EVR correlata all’effettivo andamento congiunturale del settore rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi. Il raffronto annuale, su base triennale, viene effettuato comparando l’ultimo triennio con quello immediatamente precedente. L’EVR sarà riconosciuto qualora si verifichi una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri. Il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva e comunque per una misura non inferiore al 30%. Per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ai fini della determinazione dell’EVR a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali: - Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Monte salari denunciato alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Ore denunciate alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Numero imprese attive in Cassa Edile – incidenza ponderale 25%. I trienni da considerare per il confronto saranno 2014/2015/2016 su 2015/2016/2017. Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’EVR a livello provinciale in conformità alle previsioni contenute negli a...

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  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: