ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE Clausole campione

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all’art. 6. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione. L’elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. NOTA A VERBALE L’indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Con decorrenza 01.12.2012 è istituito nella Provincia di Novara l’Elemento Variabile della Retribuzione - EVR di cui all’articolo 15 dell’Accordo 16 dicembre 2010 per l’attuazione ed integrazione del CCNL 23 luglio 2008 per gli addetti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese edili ed affini. La corresponsione dell’EVR è correlata ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e la sua erogazione è subordinata ai criteri ed alle modalità di cui all’articolo 42 del vigente CCNL. Nel rispetto della misura massima determinata dall’articolo 15 del vigente C.C.N.L. di categoria, l’EVR viene stabilito nella misura del 3% dei minimi in vigore alla data del 01.01.2010. I parametri presi a riferimento a livello territoriale sono i seguenti:  numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile;  monte salari denunciato alla Cassa Edile;  ore denunciate alla Cassa Edile;  dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità;  numero allievi partecipanti a corsi organizzati dalla Scuola Xxxxx Xxxxxxxx I suddetti parametri saranno raffrontati su base triennale, effettuando la comparazione dell’ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente: Anno 2012 - trienni di riferimento 2008/2007 /2006 su 2007/2006/2005; Anno 2013 - trienni di riferimento 2009/2008/2007 su 2008/2007/2006; Anno 2014 - trienni di riferimento 2010/2009/2008 su 2009/2008/2007. In relazione alla determinazione dell’EVR, qualora:  uno dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale;  due dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale;  tre dei suddetti parametri dovessero risultare pari o positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale;  quattro dei suddetti parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% di quanto definito a livello territoriale;  la totalità dei parametri dovessero risultare positivi, l’EVR sarà riconosciuto nell’interezza di quanto definito a livello territoriale. Le Parti si incontreranno entro il mese di gennaio di ogni anno al fine di verificare se sussistono le condizioni per l’erogazione dell’EVR e, nel caso, determinar...
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. Misura: 4%
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In conformità a quanto previsto negli articoli 12 e 38 del CCNL, è concordata l’istituzione locale dell’EVR quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Lecce. L’EVR non avrà alcuna incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal CCNL, compreso il TFR, e sarà erogato in busta paga in quote mensili o orarie. Le Parti concordano che la percentuale massima erogabile dell’EVR è il 4% da calcolare sui minimi tabellari del CCNL. Le Parti determineranno annualmente l’EVR a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri e della su indicata incidenza percentuale. Le Parti procedono a individuare annualmente, mediante specifico atto, l’indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell’EVR correlata all’effettivo andamento congiunturale del settore rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi. Il raffronto annuale, su base triennale, viene effettuato comparando l’ultimo triennio con quello immediatamente precedente. L’EVR sarà riconosciuto qualora si verifichi una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri. Il predetto importo è ridotto a una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva e comunque per una misura non inferiore al 30%. Per il periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ai fini della determinazione dell’EVR a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali: - Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Monte salari denunciato alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Ore denunciate alla Cassa Edile – incidenza ponderale 25%; - Numero imprese attive in Cassa Edile – incidenza ponderale 25%. I trienni da considerare per il confronto saranno 2014/2015/2016 su 2015/2016/2017. Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell’EVR a livello provinciale in conformità alle previsioni contenute negli a...
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In attuazione dell’art. 38 CCNL 19/04/2010 le parti concordano che il pre- mio variabile collegato all’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio è determinato, per gli operai, dai seguenti 5 indicatori, con la relativa ponderazione: 1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25% 2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25% 3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25% 4. Valore aggiunto delle costruzioni a livello provinciale: 0% 5. Numero di ore di infortunio in rapporto alle ore effettivamente lavorate: 25% I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell’EVR sono i seguenti Anno 2014: triennio 2010-2011-2012 su triennio 2009-2010-2011 Anno 2015: triennio 2011-2012-2013 su triennio 2010-2011-2012 Anno 2016: triennio 2012-2013-2014 su triennio 2011-2012-2013 Le parti concordano altresì che l’importo da erogare a titolo di EVR agli operai non potrà in ogni caso essere inferiore agli importi di seguito definiti: Livello Categoria Paga base di riferimento (1.1.2010) EVR orario
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE. In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.C.N.L. 19.04.2010, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della Provincia di Teramo e a livello aziendale. L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non incide sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente C.C.N.L., ivi compresi la contribuzione Cassa Edile ed il trattamento di fine rapporto. Le Parti sociali provinciali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali. Le anzidette Parti sociali provinciali procedono ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi. Le medesime Parti sociali provinciali procedono annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio solare di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti. Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati. Le Parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Teramo. Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati. Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tut...

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  • Struttura della retribuzione La struttura della retribuzione si compone delle seguenti voci:

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

  • (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Attivazione della fornitura 7.1 L’Attivazione della fornitura, salvo diversa esplicita richiesta del Cliente finale, tranne nei casi in cui essa avvenga a seguito di voltura o nuova attivazione, ha luo- go la prima data utile e comunque entro e non oltre il primo giorno del terzo mese successivo a quello di conclusione del Contratto. L’attivazione ha luogo nel temine indicato nella lettera di conferma. 7.2 La data di Attivazione della fornitura deve essere evidenziata almeno nella prima fattura emessa dal Fornitore. 7.3 Ove il Fornitore non fosse in grado, per cause a lui non imputabili, di dar corso all’Attivazione della fornitura nei termini sopra indicati, ne dà tempestiva comu- nicazione motivata al Cliente, indicando altresì la data prevista per l’Attivazione medesima.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Variazioni al progetto e al corrispettivo 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.