FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
FAC-SIMILE
SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO
L’Impresa con sede legale in Via n° C.F. x.
X. X.X.X. nella persona del legale rappresentate nato a il , in appresso per brevità denominata “APPALTATORE”
E
L’Impresa con sede legale in Via n° C.F. x.
X. X.X.X. nella persona del legale rappresentate nato a il , in appresso per brevità denominata “SUBAPPALTATORE”
ed entrambi per brevità in appresso denominate “PARTI”.
PREMESSO
- che l’Impresa è assuntrice da parte dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Latina, con sede in Latina, via Curtatone n. 2, in appresso denominata “ENTE APPALTANTE” dei lavori di , giusto contratto d’appalto stipulato in data con R.E.P . n° e registrato a il al n° (ovvero giusto il verbale di consegna in data ) per l’importo complessivo dei lavori al netto dell’I.V.A. di Euro comprensivo degli oneri per la sicurezza;
- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
- che l’Impresa si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l’esecuzione di
;
- che l’Impresa ha esibito la documentazione attestante il possesso dei requisiti di qualificazione per l’esecuzione delle categorie inerenti le lavorazioni di cui sopra e inoltre ha dichiarato di non incorrere nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che l’impresa ha dimostrato la sussistenza dell’idoneità tecnico- professionale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con le modalità di cui all’Allegato XVII del decreto stesso;
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% di ribasso di cui all’art. 118, - 4° comma, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO
ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 2 - OGGETTO
I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l’esecuzione di
Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all’appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell’appaltatore.
Le attrezzature che verranno impiegate nell’esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.
Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell’appaltatore.
Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative, ciò che costituisce l’oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.
ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L’APPALTO PRINCIPALE
In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l’esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l’appaltatore e l’ente appaltante.
ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI
L’importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in Euro oltre euro per oneri di sicurezza.
Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti.
I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.
ART. 5 - I PAGAMENTI
I pagamenti avverranno entro giorni dall’avvenuto incasso del corrispondente S.A.L. dell’Ente Appaltante, previa presentazione della fattura del subappaltatore.
L’importo della fattura sarà quello dello Stato di avanzamento al netto delle trattenute di garanzia di cui al successivo art. 6.
Da inserire quando ricorre il caso
Poiché trattasi di subappalto di opere superspecializzate che superano il 15% dell’importo totale dei lavori, l’Ente Appaltante provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto (art.37, c.11 D.Lgs.163/06 e s.m.i.). In tal caso, gli affidatari comunicano alla Stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento (art.118, c.3, ultimo periodo D.Lgs.163/06 e s.m.i.).
Eventuali ulteriori condizioni possono essere inserite dalle parti.
ART. 6 - RITENUTE DI GARANZIA
Da inserirsi da parte dei contraenti.
ART. 7 - CAUZIONE
Da inserirsi eventualmente da parte dei contraenti.
ART. 8 - REVISIONE PREZZI
Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell’art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.
ART. 9 - PERSONE AUTORIZZATE DALL’IMPRESA
Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il Signor che deve essere reperibile in cantiere per tutta la durata del contratto di subappalto.
ART. 10 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI
Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell’ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore sia in corso d’opera ai sensi dell’art. 1662 del C.C. sia all’ultimazione dei lavori.
ART. 11 - CONSEGNA DEI LAVORI
La consegna dei lavori assunti dal subappaltatore avverrà (indicare la tempistica di consegna)
.
ART. 12 - TEMPI DI ESECUZIONE
Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell’esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.
ART. 13 - PENALITA’
Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori rispetto al termine stabilito dal programma verrà applicata la penale di Euro fino ad un massimo del 10% dell’importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell’impresa per maggior danno.
ART. 14 - VERIFICA DEI LAVORI
L’appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l’avanzamento dei lavori ai sensi dell’art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell’eventuale ritardo del subappaltatore qualora l’avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.
ART. 15 - SOSPENSIONE DEI LAVORI
Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall’appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all’esecuzione delle opere, od in dipendenza dell’esercizio di facoltà propria dell’ente appaltante.
ART. 16 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO
Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.
E’ pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall’appaltatore.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell’appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.
Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.
La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimerà l’appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.
ART. 17 - CUSTODIA DEL CANTIERE
Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell’opera stessa.
Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall’art. 22 della L. 646/82 e s.m.i. L’inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.
ART. 18 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D’APPALTO
Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall’appaltatore.
Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l’onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall’appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall’Ente appaltante.
ART. 19 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Il subappaltatore assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore ed in particolare si impegna formalmente:
- da compilarsi a cura delle parti-
1-
2-
3-
4-
5-
ART. 20 - PREVENZIONE INFORTUNI
Il subappaltatore dovrà predisporre e trasmettere all’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, a norma di legge, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori il quale potrà essere modificato ed integrato per il necessario coordinamento curato dall’appaltatore.
L’appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore.
Il subappaltatore indica quale proprio responsabile per la sicurezza il Signor .
ART. 21 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE
Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell’appaltatore sia in caso di insorta o insorgenda controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d’urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgere l’attività inerente al presente contratto di subappalto.
ART. 22 - DANNI
Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall’art. 1669 del X.X.
XXX. 00 - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXX
Xxxxx restando l’applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell’appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell’art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto nonché quando:
da compilarsi da parte dei contraenti.
ART. 24 - RECESSO DAL CONTRATTO
E’ facoltà dell’appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del C.C.
ART. 25 - FORO COMPETENTE
Il foro competente per la risoluzione di eventuali controversie derivanti dall’applicazione del presente contratto è esclusivamente quello di
ART. 26 - RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non è espressamente previsto ed erogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.
ART. 27 - CLAUSOLA SOSPENSIVA
L’efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione appaltante anche ai fini dell’art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.
Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell’appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.
Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l’ottenimento dell’autorizzazione al subappalto.
ART. 28 - FORMA DEL CONTRATTO - SPESE
Il presente Contratto viene stipulato in forma di e le relative spese sono a carico del contraente.
ART. 29 - TRACCIABLITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
A pena di nullità assoluta del presente contratto entrambe le parti contraenti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 c. 9 della L.136/2010.
Le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto saranno effettuate mediante c.c. bancari o postali dedicati secondo il disposto dell’Art.3 - comma 1 - della Legge 13 Agosto 2010 n.136.
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è
Il Codice Identificativo della Gara (CIG) è
Appaltatore: CONTO CORRENTE DEDICATO
Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:
Subappaltatore: CONTO CORRENTE DEDICATO Generalità/codice fiscale persone delegate ad operare sul conto:
lì
L’APPALTATORE (*) IL SUBAPPALTATORE (*)
Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinchè l’Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.
lì
IL SUBAPPALTATORE
(*) ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEI SOTTOSCRITTORI