Divieto di pantouflage Clausole campione

Divieto di pantouflage. L’affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, secondo cui i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa pubblica amministrazione. La violazione della citata disposizione normativa comporta la nullità del presente contratto, ed il divieto di contrattare con qualunque pubblica amministrazione per i successivi tre anni.
Divieto di pantouflage. Nel rispetto delle Deliberazioni 5447/2016 e 6546/2017 della Giunta di prevedere nel modello organizzativo o nel piano della prevenzione della corruzione gli istituti del whistleblower e del pantouflage: • ai sensi dell’articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. • i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati a essi riferiti. • il divieto e le sanzioni non si applicano ai contratti stipulati prima del 28 novembre 2012. Aria S.p.A. si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta previsti dal Patto di integrità per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del CR n. 400 del 28 ottobre 2015 (i rinvii presenti nel Patto di integrità alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 sono da intendersi ora riferiti ai corrispondenti articoli del d.lgs. 50/2016), e dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751. Aria S.p.A. affidataria ha l’onere di pretendere il rispetto del Patto anche dai propri subcontraenti. La clausola che prevede il rispetto degli obblighi derivanti dal Patto deve essere inserita nei contratti stipulati dall’appaltatore con i propri subcontraenti.
Divieto di pantouflage. 1. Ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al suddetto decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico ricoperto.
Divieto di pantouflage. L’Appaltatore dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Stazione Appaltante nei confronti del medesimo Appaltatore.
Divieto di pantouflage. Il Beneficiario, dichiara di non aver concluso nell'ultimo triennio contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti dell'Amministrazione regionale che abbiano esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto della Regione nei loro confronti per il triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale. Il medesimo prende atto che, nel caso di accertata sussistenza di un rapporto come sopraddetto, il contratto sarà nullo ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 16- ter del D.Lgs. 165/2001, con il conseguente obbligo di restituzione degli eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell'affidamento. In caso di RT il beneficiario dichiara di aver già acquisito dai partner la relativa dichiarazione di cui al precedente comma.
Divieto di pantouflage. Ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs n. 165/2001, per quanto applicabile, lo Sponsor, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Divieto di pantouflage. 1. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 come modificato dalla L. 190/2012, il contraente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Divieto di pantouflage. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l’impresa sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti pubblici, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti della stessa impresa,per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
Divieto di pantouflage. L'affidatario dichiara di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs.
Divieto di pantouflage. Il beneficiario, nel rispetto del contenuto dell’articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. del 2001, n. 165 dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro con l’Amministrazione Regionale. L’art. 53, comma 16 ter del D.lgs.- n. 165/2001 stabilisce che “i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi conferiti”.