DETERMINA
DETERMINA
Affidamento del Servizio di consulenza e assistenza propedeutica all'estensione di K8S (kubernetes) al fine di erogare funzionalità in modalità serverless ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché ai sensi dell’art. 53, comma 1, Decreto Legge n. 77 del 31 Maggio 2021
CIG: 8857455B16
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, ed in particolare l’articolo 8, comma 1, ai sensi del quale Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all’articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179;
VISTO il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il quale all’articolo 8, comma 2, prevede che Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sulla base degli obiettivi indicati con direttiva adottata dal Presidente del Consiglio dei ministri, è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo criteri e modalità individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzando ai fini della sottoscrizione del capitale sociale iniziale quota parte delle risorse finanziarie già destinate dall'Agenzia per l'Italia digitale per le esigenze della piattaforma di cui al comma 1, secondo procedure definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Le predette risorse finanziarie sono versate, nell'anno 2019, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e destinate al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nello statuto della società sono previste modalità di vigilanza, anche ai fini della verifica degli obiettivi di cui al comma 1, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato”; VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, registrata alla
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Corte dei Conti in data 21 maggio 2019, con cui sono stati individuati gli obiettivi strategici che fanno capo alla società di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n.
12;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 23 luglio 2019, Reg.-Succ. n. 1540, con cui è stata autorizzata, su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, la costituzione - tramite apposito atto notarile - della società di cui al sopra citato articolo 8, comma 2, denominata “PagoPA S.p.A.”, con sede in Roma, Piazza Colonna n. 370 e con durata fino al 31 dicembre 2100;
VISTO l’art. 2, commi 5 e 6, del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, ai sensi del quale il sottoscritto è nominato amministratore unico della società PagoPA S.p.A. e dura in carica per tre esercizi, con scadenza fissata alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;
VISTO l’atto costitutivo della Società del 24 luglio 2019 - rep. n. 84032 - registrato all’Agenzia delle entrate in data 25 luglio 2019 n. 21779;
VISTO il “PNRR”, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 18 e seguenti del Regolamento UE 2021/241;
VISTA la L. 29 luglio 2021 n. 108, che ha convertito in legge il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
VISTO che la Società è un soggetto attuatore tenuta a provvedere alla realizzazione delle attività previste dal PNRR;
CONSIDERATO che il Progetto 1.4.3. del PNRR rubricato “Diffusione della piattaforma dei pagamenti elettronici pagoPA e dell’app IO dei servizi pubblici” intende promuovere la diffusione incrementale e capillare della piattaforma PagoPA e dell'App IO, attraverso lo sviluppo di componenti software client centrali, librerie, SDK e piattaforme cloud (per soluzioni serverless) a disposizione degli Enti pubblici; CONSIDERATO che il Servizio in oggetto rientra tra i servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR di cui all'art. 53 del DL 77/2021 e pertanto è possibile procedere ai sensi art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120, mediante affidamento diretto;
CONSIDERATO che nelle more della sottoscrizione di un Accordo tra l’Amministrazione Centrale, nello specifico il Dipartimento per la trasformazione digitale (struttura di supporto al Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale) e PagoPA, in qualità di Soggetto attuatore, si procede al presente
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affidamento al fine di rispettare gli obiettivi previsti dal il Progetto 1.4.3. del PNRR di cui sopra;
VISTO lo Statuto della Società;
CONSIDERATO che uno degli obiettivi della Società, al fine di conseguire la propria mission aziendale, è progettare, sviluppare, testare e mettere in esercizio un prototipo di piattaforma in grado di sfruttare in modo trasparente risorse di calcolo e storage distribuito e di creare un’esperienza di sviluppo.
CONSIDERATO che per il fine di cui al precedente punto, la Società ha esigenza di acquistare il servizio di consulenza e assistenza generale e specializzata sul progetto “Cloud Gaap” in capo alla Società.
ATTESO che al fine di cui sopra la Società ha preso contatti con l’Operatore Sparkfabrik Srl, (PIVA IT0855793096; CF: 08557930966 - di seguito anche Operatore Economico o Appaltatore), operatore altamente specializzato del settore, in grado di garantire, per l’esecuzione del servizio, la messa a disposizione di risorse tecnicamente qualificate;
ACQUISITO dal suddetto Operatore economico un primo preventivo in data 26/07/2021 per l'acquisto del Servizio di cui sopra;
CONSIDERATO che in data 30/07/2021 l’Operatore Economico ha trasmesso nuovo preventivo che prevede uno sconto ulteriore rispetto a quanto comunicato in precedenza;
ATTESO che i servizi oggetto del presente affidamento, previsti per una durata stimata fino al 31.12.2022 e con valore massimale (di seguito “Massimale”) pari a € 213.300,00 oltre IVA, saranno remunerati “a consumo”, sulla base delle giornate uomo effettivamente richieste dalla Società e correttamente rese dall’operatore economico in applicazione delle tariffe giornaliere offerte dallo stesso, come riportato nella sottostante tabella n. 1:
Tabella n. 1
RISORSA | TARIFFA GIORNALIERA OFFERTA |
Cloud Native Engineer | 790 euro |
CONSIDERATO che l’importo di cui sopra rappresenta un valore massimale (c.d. Massimale”), dal quale ultimo la Società potrà liberamente attingere, a consumo, in base alle sue effettive esigenze, senza alcun vincolo o impegno di sorta all’acquisto di minimi garantiti ovvero al raggiungimento del predetto valore massimale del contratto;
RITENUTO il preventivo prodotto dall’Operatore economico (di seguito “Offerta”),
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rispondente alle esigenze della Società nonché congruo e conveniente dal punto di vista economico;
ATTESO che, in conformità al disposto di cui all’art. 1, comma 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120, l’affidamento diretto in parola può essere realizzato tramite determina che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte del medesimo dei requisiti di carattere generale, nonché dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti; OTTENUTE dall’Operatore economico l’autodichiarazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del Documento di gara unico europeo, nonché del modello di Dichiarazione integrativa e sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VERIFICATA la regolarità contributiva, attraverso il portale Durc Online, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
VERIFICATO, tramite il portale ANAC, che non ci sono annotazioni a carico dell’Operatore economico;
ATTESO che la Società ha effettuato gli ulteriori controlli sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle richiamate dichiarazioni rese dall’Operatore;
ATTESO che è stata richiesta, ai sensi dell’art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’Appaltatore l’informativa di cui all’art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.);
ATTESO che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva rappresentata dalla sussistenza in capo all’Appaltatore delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, ovvero tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, con conseguente rilascio di informazione interdittiva riscontrate nei confronti dell’Appaltatore, in esito alle verifiche richieste dalla Società e tutt’ora in corso.
ATTESO che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;
VISTO l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n. 77;
VISTO l’art. 31, co. 1, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 relativo alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento;
DETERMINA
per tutto quanto indicato in premessa, che costituisce parte integrante del presente dispositivo, di affidare all’Operatore economico Sparkfabrik Srl, (PIVA IT0855793096; CF: 08557930966 - di seguito anche Operatore Economico o Appaltatore), ai sensi
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all’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 3, della 11 settembre 2020, n. 120, e art. 53 del DL 77/2021 le prestazioni dettagliate nel prosieguo, alle condizioni e nei termini di seguito indicati.
ART. 1 - PREMESSE E NORMATIVA APPLICABILE
1. Le premesse e l’Offerta nelle medesime richiamate costituiscono parte integrante della presente determina di affidamento (di seguito Contratto).
2. Le Parti convengono che in nessun caso trovano applicazione le Condizioni contrattuali dell’Appaltatore incluse nell’Offerta, che si intendono integralmente superate dalle previsioni del presente Contratto.
3. In caso di contrasto tra le previsioni di cui al presente Contratto e l’Offerta, le Parti, di comune accordo, convengono di dare prevalenza alle previsioni di cui al Contratto. Pertanto, ai fini chiarificatori, le Parti riconoscono che con specifico riguardo al dettaglio delle prestazioni erogate dall’Appaltatore nei confronti della Società prevale quanto indicato all’art. 2 del presente Contratto e che dunque l’Offerta rileva per tutto quanto non modificato dal presente Contratto.
4. Al Contratto si applica la seguente normativa:
a. Normativa Privacy:
i. Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (anche GDPR);
ii. Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
b. D.Lgs. n. 81/2008;
c. L. n. 136/2010;
d. D.Lgs. n. 159/2011;
e. D.Lgs. n. 50/2016;
f. Codice Civile in via residuale, per gli aspetti relativi all’esecuzione delle prestazioni non disciplinati dal D.Lgs. n. 50/2016 o dal Contratto.
ART. 2 - OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI
1. Il Contratto ha ad oggetto l’affidamento del Servizio di consulenza e assistenza generale e specializzata sul progetto “Cloud Gaap” in capo alla Committente e in particolare propedeutica all'estensione di K8S (kubernetes) al fine di erogare funzionalità in modalità serverless (di seguito anche “Servizio/i)”.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si specifica che, ai fini della realizzazione dei Servizi di cui al presente Contratto, l’Appaltatore presterà assistenza e supporto
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al team Strategic Innovation della Committente nella realizzazione delle seguenti attività:
● definizione di nuove Applicazioni e Servizi e delle loro relazioni;
● automazione dei processi al fine di consentire la fruibilità delle Applicazioni secondo i parametri definiti dagli utenti della Piattaforma;
● creazione di un catalogo che consenta al gestore della Piattaforma di definire e distribuire i moduli e all’utente l’individuazione e l’utilizzo degli stessi.
3. La Committente potrà liberamente richiedere all’Appaltatore l’espletamento dei Servizi di cui al presente Contratto in base alle proprie esigenze, fino ad un valore massimale di € 213.300,00 al netto IVA (di seguito anche “Massimale”).
Si evidenzia che i servizi che saranno richiesti sono articolati in giornate/uomo di lavoro da rendersi da parte delle figure professionali di cui alla sottostante tabella. Per l’esecuzione dei Servizi come sopra descritti si prevedono i seguenti corrispettivi:
Tabella n. 1
RISORSA | TARIFFA GIORNALIERA OFFERTA |
Cloud Native Engineer | 790 euro |
Si precisa inoltre che, per l’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione della Committente un team composto da massimo due figure professionali senior (Cloud Native Engineer) allocate full-time. Resta inteso che l’Appaltatore dovrà concordare di volta in volta con la Società la composizione del team più opportuna a seconda delle esigenze.
In ogni caso, alla data di avvio del Servizio, l'Appaltatore metterà a disposizione della Società i curricula delle figure professionali individuate quali componenti del gruppo di lavoro, che dovranno essere accettati dalla stessa.
I curricula nominativi dovranno essere in formato europeo, sottoscritti dagli interessati e non dovranno superare le 3 pagine. Per ciascuna attività ed esperienza professionale riportata nei curricula deve essere esplicitato il numero di giornate effettivamente erogate dalla risorsa.
L’Appaltatore deve garantire la sostanziale stabilità del gruppo di lavoro proposto, stabilità che deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale.
Qualora l’Appaltatore, durante lo svolgimento dei Servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire un componente del gruppo di lavoro, a causa delle dimissioni di quest’ultimo o di di un ripetuto impedimento alla partecipazione alle attività oggetto del Contratto, dovrà darne comunicazione alla Società con un
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preavviso di almeno 30 giorni, indicando il nominativo/i ed allegando il/i curriculum della/e persona/e che intende proporre in sostituzione di quelle indicate all’atto dell’avvio dei Servizi. Inoltre, qualora per motivazioni oggettive dovesse venire meno il rapporto fiduciario della Società nei confronti di un componente del gruppo di lavoro, su richiesta l’Appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione. In generale, le caratteristiche dei CV delle risorse sostitutive proposte dovranno essere almeno pari alle caratteristiche dei CV delle risorse da sostituire. Tale sostituzione resta comunque subordinata ad una esplicita accettazione da parte della Società.
4. Il Servizio sarà rendicontato a Stati di avanzamento lavori (SAL), nei limiti del Massimale. Si precisa che la Committente potrà liberamente chiedere prestazioni nei limiti dell’importo indicato al comma precedente senza vincolo alcuno al raggiungimento del medesimo.
5. I corrispettivi riconosciuti in corso di esecuzione del presente Contratto all’Appaltatore remunerano l’Appaltatore per tutti gli oneri sostenuti, per tutte le attività e servizi che dovrà rendere in esecuzione dello stesso e devono intendersi comprensivi di qualsiasi spesa dal medesimo affrontata ai fini dell’esecuzione, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, spese di trasferta e di noleggio attrezzature.
6. L’obbligo dell’Appaltatore di erogare le prestazioni oggetto del presente Contratto sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti.
7. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore dal Committente sono calcolati sulla base dell’Offerta.
8. I predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti della Committente, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del Dlgs. n. 50 del 2016.
9. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
10. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità,
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facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
ART. 3 - DURATA, EFFICACIA, PROROGA E TERMINI DEL CONTRATTO
1. Il Contratto ha durata fino al 31.12.2022 a far data dalla sua sottoscrizione. Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto si stimano in totale un massimo di 270 giorni lavorativi.
2. La Committente si riserva, e l’Appaltatore accetta, l’esercizio della facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. I termini indicati nel presente Contratto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 cod. civ.
4. In caso di invalidità di una o più clausole del Contratto, quest’ultimo resta valido ed efficace per le restanti clausole.
ART. 4 - RUP E REFERENTI
1. Per il presente procedimento il sottoscritto assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).
2. Il Referente del Contratto per l’Appaltatore (RCA) è da questi indicato e comunicato alla Committente entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del Contratto.
3. Referente per la Committente (REC) è Xxxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxx,, dipendente della Committente medesima.
ART. 5 - MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE
1. Le modalità e i tempi di svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto dovranno essere previamente concordate dal RCA con il REC, in coerenza con quanto indicato nell’Offerta. Tutte le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere erogate senza soluzione di continuità per tutta la durata dello stesso, a decorrere dalla sua attivazione. Le prestazioni oggetto del presente Contratto comprendono sia le attività di consulenza e assistenza pianificabili già all’inizio della fornitura sia tutte le altre che si renderanno necessarie in funzione delle esigenze contingenti. Tutte le attività oggetto del presente Contratto dovranno essere svolte dall’Appaltatore in conformità alle indicazioni e alle tempistiche fornite dal REC e nel rispetto delle procedure operative da quest’ultimo impartite sulla base di quanto riportato nel documento denominato ““Guidelines for managing the development team” (All. 4) che rappresenta il documento di sintesi delle regole organizzative del team coinvolto nello sviluppo della Piattaforma (team misto composto sia da personale della società che da
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personale dell’Appaltatore), e che si intende come parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il mancato rispetto delle tempistiche previste per ciascuna attività, qualora non validamente giustificato, comporterà l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 8.
2. Ove la Committente ritenga necessario che l’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione dei Servizi di cui al presente Contratto, debba accedere ad alcuni sistemi applicativi dalla stessa utilizzati, la Committente attiverà, per ciascun sistema applicativo individuato, delle utenze dedicate . Le credenziali di ciascuna utenza attivata (di seguito “Credenziali”) saranno comunicate all’utilizzatore dalla Committente e da quest’ultima disattivate quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta. In occasione della comunicazione delle Credenziali, la Committente fornirà all’Appaltatore istruzioni in merito a modalità e tempi di utilizzo dei sistemi applicativi della Committente per cui gli è stata attivata l’utenza.
3. L’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la comunicazione o comunque la conoscenza da parte di terzi delle Credenziali permetterà a tali soggetti di accedere a, e utilizzare, i sistemi applicativi della Committente in nome e per conto dell’Appaltatore stesso. Pertanto, per tutta la durata del presente Contratto, non appena ricevute le Credenziali, l’utilizzatore che le riceve si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee per proteggerle da utilizzi non autorizzati tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a. mantenere segrete e custodire le Credenziali con la massima diligenza e riservatezza;
b. utilizzare le Credenziali esclusivamente a titolo personale e non cederle o comunicarle a terzi (compresi eventuali dipendenti, consulenti e/o collaboratori dell’Appaltatore a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei Servizi oggetto del presente Contratto) senza la preventiva autorizzazione scritta rilasciata dalla Committente; e
c. più in generale, utilizzare le Credenziali con la massima diligenza al fine di preservarne la riservatezza.
3. Ove la Committente dovesse avere la necessità di consentire all’Appaltatore di accedere ad alcuni sistemi applicativi dalla stessa utilizzati con credenziali di proprietà dell’Appaltatore stesso, per ogni sistema applicativo cui la Committente autorizzerà l’Appaltatore ad accedere, il REC fornirà al RCA specifiche istruzioni in merito a modalità e tempi di utilizzo. Tutte le eventuali autorizzazioni rilasciate saranno revocate dalla Committente quando ritenuto opportuno e, in ogni caso, alla cessazione del presente Contratto, per qualsiasi ragione sia essa intervenuta.
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In ogni caso, salvo diversa istruzione fornita per iscritto dalla Committente, a seguito di cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione sia essa intervenuta, è fatto assoluto divieto all’Appaltatore di accedere ai sistemi applicativi della Committente.
4. Nel caso in cui all’Appaltatore sia consentito accedere ai sistemi applicativi della Committente con credenziali di sua proprietà, l’Appaltatore dichiara di essere consapevole che la comunicazione o comunque la conoscenza da parte di terzi di tali credenziali permetterà a tali soggetti di accedere a, e utilizzare, i sistemi applicativi della Committente in nome e per conto dell’Appaltatore stesso. Pertanto, per tutta la durata del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna ad adottare tutte le ragionevoli misure idonee per proteggere tali credenziali da utilizzi non autorizzati.
ART. 6 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire i Servizi oggetto del Contratto a regola d’arte e con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme di settore eventualmente applicabili, ivi compresa la legge sul diritto d’autore. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a realizzare il Servizio di cui al presente Contratto e in conformità con quanto riportato nel presente Contratto.
2. L’Appaltatore si obbliga al rispetto delle policy di sicurezza della Committente nonché di tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi.
3. L’Appaltatore dichiara che, ai fini della stipula, non sussistono cause di incompatibilità o ipotesi di conflitto di interessi allo svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto e si impegna, altresì, a comunicare alla Committente qualsiasi causa di incompatibilità o di conflitto di interesse che dovesse insorgere durante l’esecuzione del rapporto contrattuale.
4. L’Appaltatore si obbliga, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita o, in generale, di uso non autorizzato delle credenziali utilizzate per accedere ai sistemi applicativi della Committente, a darne tempestiva comunicazione alla Committente stessa e, in ogni caso, non oltre 24 (ventiquattro) ore dal momento in cui ne viene a conoscenza.
5. L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare i sistemi applicativi utilizzati dalla Committente cui avrà accesso, solo ed esclusivamente, secondo le istruzioni che gli saranno fornite dalla Committente stessa.
6. L’Appaltatore è obbligato a mantenere riservati fatti o informazioni relativi alla Committente e alla sua attività, di cui è venuto a conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto, curando e vigilando che anche i suoi collaboratori,
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dipendenti e sub-contraenti mantengano lo stesso grado di riservatezza, ai sensi del successivo articolo 12.
7. L’Appaltatore, nell’esecuzione delle attività contrattuali, è tenuto ad adottare tutti i comportamenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e del personale addetto, nonché ad evitare danni a terze persone e/o a beni pubblici e privati e/o al personale in forza alla Committente ed è obbligato a rispettare la normativa in materia giuslavoristica e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, fermo restando quanto previsto all’art. 12 del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a stipulare le necessarie polizze assicurative, con primarie compagnie, per garantire la copertura di danni eventualmente causati da esso, suoi dipendenti o collaboratori, occorsi nell’esecuzione dei Servizi al personale della Committente e/o a cose o beni ad essa pertinenti, manlevando a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. L’Appaltatore si impegna altresì a fornire, su richiesta della Committente, adeguata evidenza della stipula delle citate polizze.
8. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente quanto è stabilito per il trattamento economico e giuridico dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed individuali, in vigore e deve farsi carico di applicare in favore del personale adibito all’esecuzione dei servizi del presente affidamento le vigenti disposizioni in materia retributiva, contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale.
9. E’ fatto divieto assoluto all’Appaltatore di modificare le caratteristiche dei Servizi offerti senza previa autorizzazione scritta della Committente.
10. Qualora la Committente riscontri violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino ad avvenuta regolarizzazione.
11. Anche a seguito di cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare marchi, loghi, nome commerciale e qualsiasi altro segno distintivo relativo alla Committente, e/o ai servizi e prodotti dalla stessa curati e gestiti, senza aver richiesto e ottenuto la preventiva autorizzazione scritta della Committente.
12. L’Appaltatore non è autorizzato a, e gli è fatto divieto assoluto di, spendere il nome della Committente nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto e/o presentarsi come soggetto autorizzato dalla Committente.
13. Alla cessazione del presente Contratto, l’Appaltatore si impegna a:
a. provvedere, nelle modalità indicate dalla Committente, al passaggio di consegne e alla migrazione di tutti i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a
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qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, verso altro Operatore economico individuato dalla Committente per la gestione dei Servizi oggetto del Contratto o verso la Committente medesima;
b. al termine del compimento delle attività di cui alla lettera a) del presente comma, cancellare tutte i dati, i metadati e le informazioni acquisiti ai fini dello svolgimento dei Servizi, ivi compresa la documentazione a qualsiasi titolo generata e/o posseduta in relazione all’oggetto del Contratto, e a fornirne adeguata evidenza su richiesta della Committente.
14. Anche a seguito della cessazione del presente Contratto, è fatto divieto assoluto all’Appaltatore di utilizzare le informazioni acquisite ai fini dello svolgimento dei Servizi oggetto del Contratto a beneficio di eventuali imprese in concorrenza della Committente.
15. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsivoglia contestazione proveniente da terzi, direttamente o indirettamente coinvolti nell’esecuzione del presente Contratto.
16. Qualora, anche dopo la cessazione del presente Contratto per qualsiasi ragione intervenuta, dovessero insorgere controversie, contestazioni e/o altre problematiche o questioni concernenti i Servizi oggetto del Contratto per il tempo in cui le prestazioni siano state svolte dall’Appaltatore, quest’ultimo si impegna a supportare e a collaborare con la Committente, anche fornendo la documentazione utile a qualsiasi titolo generata e/o posseduta.
ART. 7 - GARANZIA DEFINITIVA
1. L’Appaltatore, ha prodotto una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 di importo corrispondente al 10% del Massimale di cui al precedente articolo 2, comma 6, fatta salva l’applicazione delle riduzioni previste nella medesima disposizione normativa.
2. La Committente ha il diritto di valersi sulla garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, inter alia:
a. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni a carico dell'Appaltatore nel caso di risoluzione del Contratto;
b. per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del medesimo;
c. per l’applicazione delle penali di cui al presente Contratto e per qualsivoglia inadempimento agli obblighi del Contratto;
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d. per qualsivoglia credito, nascente dal Contratto, vantato nei confronti dell’Appaltatore;
e. per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti per ulteriori maggiori danni subiti eccedenti la somma incamerata a titolo di garanzia.
3. L’Appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la vigenza del Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.
5. La Committente potrà richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, da effettuarsi a cura dell’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxx) giorni dalla richiesta della Committente stessa. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
6. Resta fermo tutto quanto previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 8 - PENALI E RISOLUZIONE
1. L’Appaltatore si obbliga a svolgere le prestazioni necessarie al completamento dei Servizi in coerenza con quanto indicato agli articoli 2 e 5 del presente Contratto.
2. Nell’esecuzione del Contratto, l’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente qualsiasi impedimento o dipendenza esterna tale da implicare uno slittamento delle tempistiche concordate, al fine di ricalibrarle e concordarne di nuove in conformità all’art. 5. In caso di violazione da parte dell’Appaltatore dell’obbligo di comunicazione alla Committente di tali impedimenti o dipendenze esterne, ovvero in caso di violazione delle modalità e tempistiche concordate, la Committente ha diritto a risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
3. Senza pregiudizio di quanto previsto ai commi 1 e 2 che precedono e all’articolo 17, qualora siano riscontrati dalla Committente ritardi o inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’affidamento rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e a quanto concordato con la Committente ai sensi dei precedenti articoli 2 e 5, la Committente ha sempre il diritto di contestare formalmente l’inadempimento/ritardo rilevato, concedendo all’Appaltatore un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per poter produrre eventuali controdeduzioni.
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4. Trascorso inutilmente il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano riconosciute in tutto o in parte valide, o l’inadempimento non sia stato rimosso, la Committente provvederà, per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, così come rilevato ai sensi del comma 3 del presente articolo, all’applicazione di una penale pari all'1‰ (uno per mille) del Massimale, ai sensi dell’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016.
5. E’ riconosciuto il diritto alla Committente di compensare ai sensi dell’art. 1252 del codice civile.
6. Qualora l’ammontare complessivo delle penali di cui sopra dovesse raggiungere il 10% (10 percento) del Massimale ovvero nel caso di applicazione delle penali per tre bimestri nello stesso anno contrattuale, la Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., e di avvalersi di altro contraente in danno dell’Appaltatore, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione eventualmente prestata e di esercitare ogni altra azione tendente al risarcimento di eventuali danni.
7. L’applicazione delle penali non esime l’Appaltatore dal risarcimento di eventuali ulteriori danni causati.
8. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 9 - SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI
1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltà di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione:
a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilità dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano già indicati nel sub-contratto);
b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy.
3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2.
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4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto.
5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino alle policy di sicurezza della Committente nonché a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltà di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualità, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. L’Appaltatore comunicherà tempestivamente alla Committente qualsiasi modifica o aggiornamento dell’elenco dei fornitori di cui al presente comma.
ART. 10 - TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE
1. I Progetti che fanno capo alla Committente e nell’ambito dei quali saranno impiegati anche i servizi oggetto del Contratto (“Progetti”), possono avere rilevanza fondamentale e/o strategica. Qualora l’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del Contratto, dovesse venire a conoscenza di eventuali contestazioni, reclami o notizie, non manifestamente infondate, relative ad illeciti penali connessi ai Progetti, si obbliga a comunicare tali circostanze, tempestivamente, alla Committente e alla Banca Europea degli Investimenti (BEI).
2. Al fine di cooperare con la Committente per garantire l’integrità dei Progetti, l’Appaltatore custodisce i libri e la documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese relative ai Progetti, accettando, in caso di presunti illeciti penali connessi ai Progetti, la facoltà della BEI, nonché delle Autorità di volta in volta competenti, di richiedere l’analisi dei predetti libri. L’analisi da parte della BEI, da comunicarsi all’Appaltatore, a cura della Committente, con congruo preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni lavorativi, dovrà essere effettuata esclusivamente presso i locali della sede legale dell’Appaltatore e in presenza di
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personale dell’Appaltatore, con espresso divieto di estrarre copia e di prelevare i documenti analizzati.
ART. 11 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI
FINANZIARI E CIG
1. Il corrispettivo per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto è dettagliato all’art. 2 che precede.
2. ll pagamento dei corrispettivi è effettuato con cadenza mensile dalla Committente in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse dallo stesso conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, previa verifica da parte della Committente delle prestazioni erogate. Il pagamento avverrà sulla base di stati di avanzamento trimestrali delle attività, previa acquisizione di idonea documentazione dettagliata delle attivi
1. La fattura elettronica dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG 8857455B16, e dovrà essere intestata alla Committente. Si riportano a tal fine i dati utili alla fatturazione elettronica:
a. Denominazione: PAGOPA S.P.A.
b. Codice Fiscale: 15376371009
c. Partita Iva: 15376371009
d. Sede legale: XXXXXX XXXXXXX X 000, 00000 - XXXX (XX)
e. Codice Destinatario: M5UXCR1
2. La Committente è soggetta al regime della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 e s.m.i., da indicare in fattura.
3. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’Appaltatore al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3, della Legge 136/2010. L’Appaltatore, in particolare, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del predetto articolo 3 dichiara che i conti correnti bancari/postali dedicati, anche in via non esclusiva, sono i seguenti:
- Conto corrente n.000042432654
aperto presso: BPER BANCA SPA PRESSO MI-MANZONI IBAN: IT 56 N 05387 01665 000042432654
- Conto corrente n. 49/000490853
aperto presso: Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo – Società Cooperativa
IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
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- Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx/x x Xxxxxx (XX) il 29/09/1981 Cod. Fiscale MNRSFN81P29F870F;
- XXXX XXXXX nato/a a SMIRNE-TURCHIA il 28/02/1987 Cod. Fiscale MRCYSA87B68Z243M ;
4. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Società, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. L’Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. L’Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Società, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010.
5. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Società ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
6. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., dalla Società in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Società provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
ART. 12 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA
1. L’Appaltatore riconosce di essersi vincolato, con l’accordo di riservatezza sottoscritto in data 03/08/2021 (sub Allegato n. 2), a garantire la massima riservatezza e a non divulgare a terzi informazioni e dati, anche relativi alla Committente, di cui verrà a conoscenza nell’ambito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
2. Senza pregiudizio di quanto indicato nell’accordo di riservatezza - e restando inteso che, in caso di contrasto fra le disposizioni contenute nell’accordo di riservatezza e quelle di cui al presente Contratto, le Parti concordano di far prevalere quelle più favorevoli per la Committente - l’Appaltatore si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio debbano essere considerati riservati. In tal senso, l’Appaltatore si obbliga ad adottare con i propri dipendenti, consulenti e/o collaboratori a vario titolo impiegati nell’esecuzione dei
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servizi oggetto del Contratto tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza di tali informazioni e/o documentazione.
3. L’Appaltatore riconosce che le informazioni riservate di cui potrebbe venire a conoscenza nell’esecuzione del presente Contratto potrebbero includere informazioni commerciali sensibili e/o segreti commerciali che, se divulgati, oralmente, per iscritto e/o elettronicamente a terzi, compresi quelli che si qualificano come concorrenti, tale divulgazione può costituire una violazione della normativa applicabile in materia di concorrenza e proprietà intellettuale e industriale, nella misura in cui tale divulgazione è in grado di ridurre l'incertezza strategica/competitiva sul mercato, potendo inoltre causare l'applicazione di sanzioni da parte delle autorità antitrust nonchè danni sostanziali all'attività e alla reputazione della Committente e delle terze parti cui si riferiscono le informazioni riservate.
4. L’Appaltatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto, degli obblighi di riservatezza sullo stesso gravanti, è in grado di causare alla Committente un danno irreparabile. Pertanto, senza pregiudizio di ogni altro rimedio previsto dal presente Contratto, dai suoi allegati, e dalla normativa applicabile, l’Appaltatore si impegna a tenere indenne e manlevare la Committente da qualsiasi rivendicazione, danno, perdita, costo e spesa, compresi gli onorari e i costi delle spese legali, derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di riservatezza del presente Contratto, dei suoi allegati o della normativa applicabile, da parte dell’Appaltatore, dei suoi dipendenti, agenti, collaboratori, e di qualsiasi altro soggetto che agisce per suo conto.
5. L’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo si applicherà per tutta la durata del Contratto e per 10 (dieci) anni successivi alla cessazione del Contratto per qualunque causa sia essa intervenuta.
ART. 13 - NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Salvo quanto necessario ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, la sottoscrizione del Contratto e la fornitura dei Servizi oggetto dello stesso non comportano alcun accesso, uso o divulgazione di dati personali da parte dell’Appaltatore per conto del Committente, nè alcuna autorizzazione in tal senso.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatore è nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), per tutta la durata del Contratto, per quelle attività che dovessero comportare un trattamento di dati per conto della Committente, ai fini dell’esecuzione dei Servizi. A tal fine
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l’Appaltatore è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione delle attività oggetto del Contratto e si impegna ad effettuare, per conto della Committente, le sole operazioni necessarie per fornire i Servizi oggetto del presente Contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i. e del Regolamento UE (nel seguito anche “Normativa in materia di trattamento dei dati personali”) e delle istruzioni nel seguito fornite. Per le attività per le quali la Committente agisce a sua volta come responsabile del trattamento, la presente nomina deve intendersi quale nomina a sub-responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 co. 4 del Regolamento.
3. La nomina a Responsabile del trattamento di cui al presente articolo ha durata pari a quella del presente Contratto.
4. L’Appaltatore si impegna a presentare, su richiesta della Committente, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.
5. Le finalità per le quali il responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati consistono nell’esecuzione delle attività e di Servizi oggetto del Contratto.
6. I dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del Contratto sono: dati comuni.
7. Le categorie di interessati sono: personale in forze della Committente, fornitori della Committente e utenti dei prodotti e servizi della Committente.
8. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Appaltatore si impegna a:
a. rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del Contratto;
b. trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
c. trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dalla Committente, che l’Appaltatore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del Contratto, d’ora in poi “persone autorizzate”; nel caso in cui ritenga che un’istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, l’Appaltatore deve informare immediatamente la Committente;
d. garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell’ambito del presente Contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
- si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
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- ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
- trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal titolare del trattamento per il trattamento dei dati personali;
e. adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
f. adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonchè di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
g. presentare alla Committente, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del Contratto, idonea valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE;
h. su eventuale richiesta della Committente assistere quest’ultima nello svolgimento della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati, conformemente all’articolo 35 del Regolamento UE, e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall’articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
i. ai sensi dell’art. 30 del Regolamento UE, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con la Committente e con l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione della Committente e dell’Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell’art. 30 comma 4 del Regolamento UE.
9. Tenuto conto della natura, dell’oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, l’Appaltatore fornisce e aggiorna nel tempo un piano di misure di sicurezza rimesso all’approvazione della Committente medesima, che saranno concordate al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all’art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
b. la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l’integrità, la
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disponibilità dei dati personali e la resilienza dei sistemi e dei servizi che li trattano;
c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
10. L’Appaltatore deve mettere a disposizione della Committente tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire alla Committente - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche, ispezioni e audit circa l’adeguatezza e l’efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, la Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
11. Nel caso in cui all’esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che l’Appaltatore agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderà l’Appaltatore ad adottare tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta dell’Appaltatore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il Contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
12. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta della Committente una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate.
13. L’Appaltatore può avvalersi di ulteriori sub-Responsabili per delegare loro attività specifiche, previa autorizzazione scritta della Committente, che non intende conferire autorizzazione generica alla nomina di sub-Responsabili.
14. Il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dalla Committente all’Appaltatore, riportate in uno specifico contratto o atto di nomina. Spetta all’Appaltatore assicurare che il sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e
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risorse, per l’adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE.
15. In caso di violazione da parte del sub-Responsabile del trattamento e/o terzo autorizzato del trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, l’Appaltatore è interamente responsabile nei confronti della Committente di tali inadempimenti. La Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del sub-Responsabile, tramite audit verifiche e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. A tal fine, La Committente informa preventivamente l’Appaltatore con un preavviso minimo di 4 (quattro) giorni lavorativi.
16. Ove tali misure dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l’applicazione del Regolamento, o risulti che il Sub-Responsabile agisca in modo difforme o contrario alle istruzioni fornite dalla Committente, quest’ultima diffiderà l’Appaltatore a far adottare al sub-Responsabile e/o ai terzi autorizzati del trattamento tutte le misure più opportune o a tenere una condotta conforme alle istruzioni entro un termine congruo che sarà all’occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, resa anche ai sensi dell’art. 1454 cc, la Committente potrà, in ragione della gravità della condotta del sub responsabile e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l’adempimento, risolvere il contratto con l’Appaltatore ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.
17. In alternativa alle verifiche di cui sopra, la Committente potrà richiedere all’Appaltatore di fornire annualmente o comunque su richiesta una relazione sull’andamento della gestione dei dati personali e sull’applicazione delle misure di sicurezza approvate da parte del sub-Responsabile.
18. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dal Garante privacy o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione derivata dalla condotta attiva e/o omissiva dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto.
19. L'Appaltatore deve assistere la Committente al fine di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti degli interessati; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso l'Appaltatore, quest’ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze alla Committente del
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Trattamento, supportando quest’ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
20. L'Appaltatore informa la Committente tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall’avvenuta conoscenza, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al titolare del trattamento, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quando il titolare ne viene a conoscenza; nel caso in cui il titolare del trattamento debba fornire informazioni aggiuntive all’Autorità di controllo, l'Appaltatore si impegna a supportare la Committente o, se diverso, il Titolare del trattamento nell’ambito di tale attività.
21. L'Appaltatore deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo la Committente in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, deve assistere la Committente nel caso di richieste formulate dall’Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente Contratto.
22. L'Appaltatore deve comunicare alla Committente il nome ed i dati del proprio “Responsabile della protezione dei dati”, ove designato, comunicando tempestivamente alla Committente qualsiasi variazione; il Responsabile della protezione dei dati personali dell'Appaltatore/Responsabile collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati della Committente.
23. L’Appaltatore ha stipulato e mantiene per la durata del Contratto adeguata polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, per i rischi correlati alla c.d. Cyber liability, con i massimali adeguati alla prassi di mercato e di cui a richiesta dovrà fornire evidenza alla Committente.
24. Al termine della prestazione dei Servizi oggetto del contratto, l'Appaltatore su richiesta della Committente, si impegna a: i) restituire alla Committente i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
25. L'Appaltatore si impegna a individuare e a designare per iscritto gli amministratori di sistema mettendo a disposizione della Committente l’elenco aggiornato delle nomine.
26. L'Appaltatore si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i dati personali trattati in esecuzione del presente Contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del
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trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dall'Appaltatore, o da un sub-Responsabile e/o terzo autorizzato.
27. L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della Committente. In tal caso l'Appaltatore si obbliga a stipulare le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea e a rispettare gli obblighi aggiuntivi che saranno eventualmente imposti, o le misure supplementari che saranno eventualmente richieste, dalla Committente. In ogni caso, l’Appaltatore assicura il rispetto delle misure di garanzie previste dal Regolamento EU e, a richiesta, ne fornisce prova alla Committente senza ritardo.
28. Sarà obbligo della Committente vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte dell'Appaltatore, nonché a supervisionare l’attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull’attività posta in essere dall'Appaltatore.
29. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali, di indicazioni del Garante privacy o dell’ European Data Protection Board (EDPB) che generino nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), l'Appaltatore si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con la Committente e affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
ART. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. L’Appaltatore garantisce che il trattamento dei dati personali relativi ai dipendenti della Committente sarà effettuato nel rispetto della normativa privacy applicabile, con particolare riferimento al Regolamento Ue n. 679/2016 (c.d. GDPR), a tal riguardo impegnandosi all’adozione di adeguate misure di sicurezza sulla base di quanto previsto dall’art. 32 del suddetto Regolamento.
2. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsiasi perdita, contestazione, responsabilità, condanna o sanzione, nonché altre spese sostenute o costi subiti - anche in termini di danno reputazionale - per effetto di un’azione, reclamo, procedura intrapresa dalla competente Autorità Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi interessato qualora tale azione sia conseguenza anche di una sola violazione da parte dell’Appaltatore e/o dei suoi agenti e/o sub-contraenti della normativa in materia di trattamento dei dati
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personali e/o delle obbligazioni assunte ai fini dell’esecuzione del presente Contratto (ivi inclusi gli Allegati).
3. Al termine del presente Contratto, l’Appaltatore su richiesta della Società, si impegna a distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l’adempimento di tale operazione.
4. Durante l’esecuzione del Contratto, nell’eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di trattamento dei dati personali che generi nuovi requisiti, l’Appaltatore si impegna a sviluppare, adottare e implementare misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.
5. Il trattamento dei dati personali dell’Appaltatore da parte della Committente verrà effettuato nel rispetto del GDPR. Per l’effetto, saranno oggetto di trattamento i dati personali strettamente necessari e soltanto per le finalità attinenti all’esecuzione del Contratto, con l’impegno della Committente a cancellare i dati superflui, o comunque non utili all’esecuzione del Contratto, e a limitarne la conservazione per il tempo necessario all’esecuzione del Contratto medesimo.
6. In particolare, si specifica che, qualora, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, la Committente dovesse riscontrare la necessità di procedere alla registrazione audiovideo delle riunioni dalla stessa effettuate, provvederà a raccogliere tutti i necessari e preventivi consensi da parte degli interessati coinvolti.
7. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente Contratto (sub Allegato n. 3).
ART. 15 - DIRITTI SUI PRODOTTI
1. La Committente acquisisce tutti i diritti, compresi i diritti di proprietà intellettuale e industriale, di utilizzazione e sfruttamento economico, su tutto quanto realizzato dall’Appaltatore e/o dai sub-contraenti in esecuzione del presente Contratto nonchè e, nello specifico, su qualsiasi documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dall’Appaltatore medesimo, dai suoi sub-contraenti e/o collaboratori nell’ambito o in occasione dell’esecuzione del presente Contratto. I prodotti eventualmente elaborati o sviluppati dall’Appaltatore e/o dai suoi sub-contraenti in esecuzione del Contratto resteranno di proprietà esclusiva della Committente, che li utilizzerà per la corretta ed efficace realizzazione e gestione dei progetti che alla stessa fanno capo. Resta inteso che la Committente potrà apportare a tali prodotti ogni minima modifica necessaria per l’adattamento alle proprie esigenze di utilizzo.
2. In particolare, con riferimento a tutte le tipologie di opere creative di terzi eventualmente impiegate ai fini della realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’Appaltatore dichiara e garantisce di aver ottenuto, da
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ciascuno dei titolari dei diritti patrimoniali e morali, la necessaria autorizzazione ad utilizzarle, in tutti i modi in cui sono impiegate, e di aver altresì provveduto al pagamento di tutti i compensi eventualmente dovuti a qualsiasi società di gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi. Resta inteso che, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente per qualsiasi utilizzo non autorizzato di qualsivoglia opera creativa impiegata nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.
3. E’ fatto divieto all’Appaltatore e/o ai suoi sub-contraenti di utilizzare, divulgare e/o cedere, anche a titolo gratuito, tutti i prodotti eventualmente realizzati o sviluppati nell’ambito dell’esecuzione di cui al presente Contratto.
4. L’Appaltatore informa preventivamente la Committente, e ne ottiene la preventiva autorizzazione, qualora per lo svolgimento dei servizi intenda procedere all’impiego o all’adozione di dispositivi e apparecchiature, infrastrutture tecniche, soluzioni tecniche e organizzative, marchi, segni distintivi, loghi, processi, brevetti, banche dati, elementi grafici o verbali o di qualunque altro elemento o informazione suscettibile di costituire oggetto di privativa o di altro diritto, compresi i dati personali e i diritti sui segreti commerciali di terzi (di seguito congiuntamente “Elementi di Terze Parti”).
5. L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’impiego o all’adozione di Elementi di Terze Parti, e in particolare garantisce alla Committente di avere il diritto di utilizzare tali Elementi di Terze Parti, per gli scopi di cui al Contratto e di poterne liberamente disporre ai fini dell’esecuzione dello stesso Contratto. In particolare, l’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in favore della Committente qualsiasi licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto..
6. L’Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne la Committente da ogni rivendicazione o pretesa da parte di terzi in relazione alla fornitura dei servizi oggetto del Contratto, con obbligo di ottenere e mantenere in capo alla Committente qualsiasi diritto, licenza o autorizzazione, anche sugli Elementi di Terze Parti autorizzati, fosse necessaria per garantire la corretta esecuzione del Contratto e il diritto della Committente di utilizzare, commercializzare, vendere, concedere in licenza e sfruttare in qualsiasi altro modo i Servizi.
7. Qualora venga accertata la violazione o qualunque altra pretesa o rivendicazione di terzi ai sensi del presente articolo, e senza pregiudizio del risarcimento del maggior danno nei limiti previsti dal presente Contratto, la Committente avrà
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diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., ripetendo qualsiasi importo versato, al netto di un equo compenso per l’avvenuto uso e salvo che l’Appaltatore non ottenga l’autorizzazione alla continuazione dell’uso degli Elementi di Terze Parti.
8. Il presente articolo sopravvive alla cessazione per qualsiasi causa del presente Contratto.
ART. 15-bis - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del presente Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto della Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, manlevando e tenendo indenne a questo fine la Committente da qualsiasi pretesa per azioni imputabili all’Appaltatore, suoi collaboratori o sub-contraenti. .
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Appaltatore ha prodotto la polizza assicurativa n. Z076158 stipulata con Zurich Insurance plc per i rischi di responsabilità civile con massimale per sinistro di 1.000.000,00 di euro.
3. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Appaltatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
4. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., la Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 (sessanta) giorni dal mancato versamento da parte dell’Appaltatore ferma restando la possibilità della Committente di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.
5. Qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2 e qualora la Committente non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma 4, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
6. Resta fermo che l'Appaltatore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, alla Committente, la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del contratto o, se del caso, la nuova polizza eventualmente stipulata, in relazione al
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presente Contratto.
ART. 16 - RECESSO
1. La Committente potrà recedere unilateralmente, per qualsivoglia motivo e senza alcun onere aggiuntivo dal Contratto prima della scadenza, dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, a mezzo PEC, con almeno 60 (sessanta) giorni di preavviso.
2. In tal caso la Committente sarà tenuta a corrispondere all’Appaltatore esclusivamente i Corrispettivi effettivamente maturati alla data di efficacia del recesso stesso con riferimento ai servizi effettivamente resi, senza che l’Appaltatore possa aver null’altro a pretendere dalla Committente per qualsiasi titolo, ragione o causa.
ART. 17 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE
1. Fermo restando le ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto e dalla legge applicabile, la Committente avrà diritto di risolvere il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., inviandone comunicazione all’Appaltatore tramite PEC:
a. in caso di violazione degli obblighi di riservatezza previsti all’articolo 12 del presente Contratto;
b. qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
c. nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. nei casi in cui l’Appaltatore si sia trovato, in qualunque momento della procedura, in una delle situazioni che ne giustificano l'esclusione ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
e. nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano all’Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
x. xxxxxxx nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011;
g. qualora sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016.
2. Fuori dei casi di cui al comma precedente, e ferme restando le altre ipotesi di risoluzione previste da altre disposizioni del presente Contratto, qualora sia accertato un grave inadempimento dell’Appaltatore rispetto ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, tale da compromettere la buona riuscita dei servizi e delle attività oggetto del medesimo, la Committente
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formulerà la contestazione degli addebiti all’Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni per produrre le proprie controdeduzioni. Qualora la Committente rigetti le osservazioni ovvero nel caso in cui l’Appaltatore non abbia risposto alle contestazioni della Committente nè adempiuto, la Committente avrà diritto di risolvere il Contratto, di incamerare la garanzia definitiva, ove costituita, ovvero di applicare le penali di cui al presente Contratto, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore, salvo il maggior danno subito dalla Committente.
3. In ogni caso di risoluzione del Contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla cessazione del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In tutti i casi di cui al presente articolo, e fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito dalla Committente, quest’ultima avrà diritto di incamerare la garanzia definitiva.
ART. 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ fatto divieto di cessione del presente Contratto, anche in caso di cessione di ramo d’azienda, salvo il previo consenso scritto dell’altra parte e fermo restando che la cessione del Contratto non sia finalizzata ad eludere l’applicazione del Codice dei Contratti pubblici.
ART. 19 - COMUNICAZIONI
1. Le comunicazioni tra le Parti sono effettuate nelle modalità esplicitamente previste, caso per caso, dal presente Contratto, o comunque, in via generale, ai seguenti indirizzi:
- per la Committente, tramite email xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx o pec xxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx ;
- per l’Appaltatore, tramite email xxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx. o pec xxxxxxxxx@xxx.xx.
ART. 20 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
1. La legge applicabile al presente Contratto è la legge italiana.
2. Per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del Contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
ART. 21 - CLAUSOLA DI SOPRAVVIVENZA
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1. Le clausole di cui all’art. 6, commi 7 e 8, all’art. 12, all’art. 13, all’art. 17 e art. 20 del Contratto sopravvivono e restano efficaci alla cessazione del Contratto, per qualunque causa sia quest’ultima intervenuta.
Allegati:
All. 1 - Offerta;
All. 2 - Accordo di riservatezza;
All. 3 - Informativa privacy della Committente.
All. 4 - Guidelines for managing the development team
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
PagoPA S.p.A. L’Amministratore Unico Xxxxxxxx Xxxxxxx
X.XX DIGITALMENTE
Firmato digitalmente da: XXXXXXXX XXXXXXX Xxxxx: AMMINISTRATORE UNICO
Organizzazione: PAGOPA S.P.A./15376371009 Data: 18/10/2021 17:58:48
L’Appaltatore in relazione al Contratto CIG 8857455B16 dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver letto e di approvare espressamente le clausole di cui ai seguenti articoli: art. 2 (OGGETTO, VALORE MASSIMALE E CORRISPETTIVI); art. 3 (DURATA, EFFICACIA E TERMINI DEL CONTRATTO); art. 5 (MODALITÁ E TEMPISTICHE DI ESECUZIONE); art. 6 (OBBLIGHI DELL’APPALTATORE); art. 8 (PENALI E RISOLUZIONE); art. 9 (SUBAPPALTO e SUB-CONTRATTI); art. 10 (TUTELA DELL’INTEGRITÁ DEI PROGETTI DELLA COMMITTENTE); art. 11 (MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO, TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CIG); art. 12 (TUTELA DELLA RISERVATEZZA); art. 13 (NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI) art. 15 (DIRITTI SUI PRODOTTI); art 15 bis DANNI, RESPONSABILITà CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA; art. 16 (RECESSO); art. 17 (ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE); art. 18 (DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO); art. 20 (LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE).
Per accettazione L’APPALTATORE X.XX DIGITALMENTE
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