Subappalto e sub-contratti. 1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltà di subappalto, quest’ultimo non è consentito.
Subappalto e sub-contratti. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. I contratti di subappalto, stipulati in forma pubblica e registrati, devono fare chiaro ed unico riferimento ai Prezzi Unitari d’appalto ed essere affidati con ribassi non superiori al 20% rispetto ai Prezzi Unitari del contratto d’appalto. L’Appaltatore dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. L’Appaltatore si obbliga, alla presentazione dell’istanza di subappalto, pena il diniego dell’autorizzazione, corredata della seguente documentazione: - copia del contratto di subappalto che dovrà riportare, tra l’altro, il prezzo praticato dall’impresa esecutrice. Nel contratto dovrà inoltre essere indicato se il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto definendone sia i termini prestazionali che economici; - il certificato CCIAA o di iscrizione all’Albo in relazione all’importo e alla natura dei beni; - il piano delle misure di sicurezza dei lavoratori predisposto dal subappaltatore; - la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che nei propri confronti non sussista alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575 e s.m.i.; - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
Subappalto e sub-contratti. 1. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto.
Subappalto e sub-contratti. 1. L’Affidatario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
Subappalto e sub-contratti. 1. L’eventuale affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti approvato con D.lgs 50/2016 e s.m.i.
Subappalto e sub-contratti. Si dà atto che l’impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall’art. 105 del codice dei contratti. L’affidamento in subappalto non può in ogni caso superare la quota del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale presunto di cui precedente art. 2. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l’impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l’Amministrazione contraente. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo a lui spettante, l’impresa produrrà, all’Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (impresa e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito. Si dà atto che l’impresa non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto.
Subappalto e sub-contratti. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: • l’omessa dichiarazione della terna; • l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; • l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. La terna dei subappaltatori può essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando e nel disciplinare di gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì, dichiarare oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice, anche il possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Subappalto e sub-contratti. Il subappalto è consentito nella misura massima prevista dalla vigente normativa di riferimento, fatta salva la verifica del possesso in capo ai subappaltatori dei requisiti richiesti dalla legge. Il concorrente indica all’atto dell’offerta la parte del servzio che intende affidare a terzi con la relativa incidenza in termini percentuali. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’Autorità provvederà a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvi i casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016. È fatto obbligo per l’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, verrà sospeso il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all’Autorità il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati. Dovranno altresì essere comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Nel caso in cui il Fornitore ricorra a tali sub-contratti, l’Autorità si riserva di richiedere la documentazione atta a dimostrare la sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 105 comma 2.
Subappalto e sub-contratti. 1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
Subappalto e sub-contratti. [da inserire se l'Appaltatore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto] [da inserire se l’Appaltatore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]