Subappalto e sub-contratti Clausole campione

Subappalto e sub-contratti. 1. Non essendosi l’Appaltatore riservato la facoltm di subappalto, quest’ultimo non è consentito. 2. Per i sub-contratti stipulati per l’esecuzione del Contratto, come identificati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore deve fornire, prima dell'inizio della prestazione: a) il nome del sub-contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, copia del sub-contratto contenente, inter alia, la clausola di tracciabilitm dei flussi ai sensi dell’art. 3 alla Legge 136/2016, e la comunicazione del sub-contraente dei dati del/i conto/i corrente utilizzato/i dal medesimo e dedicato/i, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e delle persone legittimate ad operare sugli stessi ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 (qualora tali dati non siano gim indicati nel sub-contratto); b) tutta la documentazione necessaria ad attestare che i sub-contraenti rispettino nell’esecuzione delle prestazioni i più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy. 3. L’Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente tutte le modifiche, intervenute nel corso del sub-contratto, alle informazioni di cui alla lettera a) del precedente comma 2. 4. L’Appaltatore garantisce che i propri sub-contraenti rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, obbligandosi fin d’ora a non utilizzare sub-contraenti non adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy e a sostituire i medesimi, su richiesta della Committente, con operatori idonei ovvero ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Contratto. 5. Su richiesta della Committente, prima dell’esecuzione dei Servizi, l’Appaltatore trasmette, altresì, l’elenco di tutti i propri fornitori comunque utilizzati nell’ambito dell’esecuzione dei servizi oggetto del Contratto, garantendo che anche questi ultimi rispettino e si adeguino a tutti gli standard e le best practices di sicurezza necessari alla corretta esecuzione dei servizi oggetto del Contratto. La Committente si riserva la facoltm di richiedere all’Appaltatore la sostituzione dei fornitori indicati qualora ritenuti, a suo insindacabile giudizio, non sufficientemente adeguati ai più elevati standard di qualitm, sicurezza e privacy ovvero l’esecuzione in proprio delle prestazioni contrattuali, fermo restando l’obbligo di corretta esecuzione del Co...
Subappalto e sub-contratti. 1. Il subappalto è consentito nel limite massimo del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori, ed alle condizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Tale indicazione lascia impregiudicata la responsabilità dell'impresa aggiudicataria dell'appalto. 2. Il contratto di appalto non può essere ceduto a pena di nullità. 3. I sub-contratti sono regolati dall'art. 105 del Codice. 4. Per l’appalto in oggetto non è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori come previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
Subappalto e sub-contratti. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: • l’omessa dichiarazione della terna; • l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; • l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. La terna dei subappaltatori può essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando e nel disciplinare di gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì, dichiarare oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice, anche il possesso dei requisiti di cui agli artt. 83 e 84 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
Subappalto e sub-contratti. Si dà atto che l’impresa ha manifestato il proprio intendimento di avvalersi del subappalto, come previsto dall’art. 105 del codice dei contratti. L’affidamento in subappalto non può in ogni caso superare la quota del 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale presunto di cui precedente art. 2. Il termine per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto a cura dell’Amministrazione contraente decorrerà solo esclusivamente dal momento in cui l’impresa avrà depositato formalmente tutta la documentazione prevista dal citato art. 105 presso l’Amministrazione contraente. Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione contraente debba corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo a lui spettante, l’impresa produrrà, all’Amministrazione copia conforme della fattura emessa dal subappaltatore nei suoi confronti, accompagnata da idoneo documento, sottoscritto da entrambi i contraenti (impresa e subappaltatore), dal quale si evincono le effettive prestazioni eseguite dal subappaltatore, con relativa attestazione di regolarità e di buon esito. Si dà atto che l’impresa non ha manifestato l’intendimento di avvalersi del subappalto.
Subappalto e sub-contratti. Il concorrente indica all’atto dell’Offerta (mediante la compilazione del DGUE Parte II, Sez. D e Parte IV, sezione B, n. 10) le parti della fornitura e/o servizi connessi che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Qualora, alle predette condizioni, il Fornitore intende ricorrere all’affidamento in subappalto di talune prestazioni, ferma restando la necessità dei presupposti e degli adempimenti di legge, dovrà richiedere apposita autorizzazione ad X.Xx.Xx. C.R.A., la quale provvede al rilascio della stessa entro tempistiche compatibili con la situazione emergenziale in essere. L’Amministrazione contraente non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. E’ fatto obbligo al Fornitore di comunicare alla Centrale Regionale di Acquisto ed all’Amministrazione contraente, prima di dare avvio alle relative prestazioni, gli eventuali sub-contratti da utilizzarsi nell’esecuzione del Contratto di fornitura che, ai sensi dell’art. 105 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., non costituiscono subappalto (nome sub-contraente, oggetto, importo).
Subappalto e sub-contratti. 1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 3, c. 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136. 2. L’affidamento in subappalto di attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti di Arpae, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. 3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad Arpae o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 4. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata da Arpae. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere il contratto. 5. Il fornitore comunica ad Arpae, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub- contraente, l’importo del sub-contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 6. Arpae corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi di cui all’art. 105 comma 13 del D.Lgs.50/2016.
Subappalto e sub-contratti. 1. L’eventuale affidamento in subappalto di parte degli interventi è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti. 2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni: a) che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
Subappalto e sub-contratti. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti massimi percentuali stabiliti dal vigente art. 105 del codice, calcolato sull’importo complessivo del contratto, in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Qualora non ricorra l’ipotesi di subappalto come disciplinato all’art.105 c.2 primi due capoversi del Codice, l’appaltatore comunica al Responsabile Comunale, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate al Comune eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto.
Subappalto e sub-contratti. 1. Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. 1. Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni con le rispettive terne di subappaltatori: A. 1. 2. 3.
Subappalto e sub-contratti. 1. Il Prestatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione di quota parte delle seguenti prestazioni con le rispettive terne di subappaltatori: