SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
COMUNE DI GENOVA
Appalto fra il Comune di Genova e l’Impresa
per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi di
via Quinto (tratto sovrastante il rio Bagnara).
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno ………………….., il giorno …………………………. del mese di
………………………………., in una delle sale del Palazzo Comunale, posto in Via Garibaldi al civico numero nove
INNANZI A ME -
sono comparsi
PER UNA PARTE - il Comune di Genova, con sede in Genova, Via Gari-
baldi n.9, | Codice | Fiscale 00856930102, rappresentato dal Dottor |
nato a | ||
il | domiciliato presso la sede del Comune, nella | |
qualità di | in esecuzione della deliberazione della Giunta Co- | |
munale n. Direzione | del | o determinazione dirigenziale della |
n. del (inserire provvedimento di aggiudicazione definitiva)
E PER L’ALTRA PARTE - l’Impresa
di seguito per brevità denominata Impresa , con sede in , via
C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 1 di 40 |
numero rappresentata dal Signor
nato a il e domiciliato presso la sede dell’Impresa in qualità di ;
(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
- tale Impresa , compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell’associazione temporanea tra le Im- prese:
, come sopra costituita:
con sede in , via
C.A.P. codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di numero ;
- tale costituita ai sensi
con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappre- sentanza a Rogito Notaio , Notaio in , in data , repertorio n. , Raccolta n. , registrato all’Ufficio di Registro di in data , che, in copia conforme all’originale, debitamente bollato si allega sotto la let- tera “ “ perché ne formi parte integrante e sostanziale.
Detti comparenti della cui identità personale io Segretario Generale sono certo, rinunciando con il mio consenso all’assistenza dei testimoni.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 2 di 40 |
- che con determinazione dirigenziale della Direzione
n. in data ,
esecutiva ai sensi legge, è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
(segue oggetto)
240.000,00(duecentoquarantamila/00) di cui Euro 13.160,00 (tredicimila- centosessanta/00) per oneri per la sicurezza, Euro 85.156,21 (ottantacin- quemilacentocinquantasei/21) per Costo de personale ed Euro 8.738,11 (ottomilasettecentotrentotto/11) per economie, tutti già predeterminati e
non soggetti a ribasso, il tutto oltre I.V.A.;
- che il giorno ebbe luogo, presso questo Comune, la gara mediante procedura per il conferimento in appalto dei suddetti lavori per un importo complessivo posto a base di gara di Euro
(seguono dati gara)
(……………………………………………)oltre ad Euro 13.160,00 (tredicimi- lacentosessanta/00) per oneri per la sicurezza, Euro 85.156,21 (ottantacinquemilacentocinquantasei/21) per Costo de personale ed Euro
8.738,11 (ottomilasettecentotrentotto/11) per economie, come di seguito
- che in base alle risultanze della gara, riportate in apposito verbale Reperto- rio n. in data , al quale si fa pieno riferimento, i lavori in oggetto vennero aggiudicati provvisoriamente all'Impresa per avere questa offerto il prezzo complessivo di Euro
specificato, in seguito all’offerta (i), il tutto oltre I.V.A.;
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 3 di 40 |
- che con successiva determinazione dirigenziale della Unità Organizzativa Gare e Contratti n. in data , esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente l’appalto di cui trattasi all’Impresa
- che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all’articolo 79, comma 5, let- tera a), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e che sono decorsi almeno trentacin- que giorni dall’ultima di tali comunicazioni.
Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1. Oggetto del contratto
l’esecuzione dei lavori manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via
Quinto (tratto sovrastante il rio Bagnara).
1. Il Comune di Genova affida in appalto all’Impresa , che, avendo sottoscritto il verbale di cui all’articolo 106 comma 3 del Rego- lamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, accetta senza riserva alcuna,
L’Impresa si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.
Articolo 2. Capitolato d’appalto.
1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, in quanto vigente e compatibile con le disposizioni di cui al D.Lgs.163/2006 , dalle previsioni del-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 4 di 40 |
le tavole grafiche progettuali e dal capitolato speciale d'appalto unito alla de- terminazione dirigenziale della direzione
n. del ), integrante il progetto, nonché alle condizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Direzione Manutenzione Infrastrut- ture e Verde Pubblico n. del (inserire provvedimento di aggiudicazione definitiva) , che l'impresa dichiara di conoscere, avendo- ne sottoscritto per accettazione copie conformi depositate agli atti dell’U.O. Gare e Contratti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimen- to negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.
3. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l’elenco dei prezzi unitari.
Articolo 3. Ammontare del contratto.
1. L’importo contrattuale, al netto dell’I.V.A. e fatta salva la liquidazione fina-
le, ammonta a Euro ............................ (.................) comprensivo di Euro 13.160,00 (tredicimilacentosessanta/00) per oneri per la sicurezza, Euro 85.156,21 (ottantacinquemilacentocinquantasei/21) per costo de perso- nale ed Euro 8.738,11 (ottomilasettecentotrentotto/11) (tremilatrecento-
cinque/20) per economie.
2. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, quarto comma, del D.Lgs. 163/2006, per cui i prezzi unitari prezzi integrante
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 5 di 40 |
il progetto, con l’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara costituiscono l’elenco dei prezzi contrattuali.
Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.
1. Qualora il Comune di Genova, per il tramite della direzione dei lavori, ri- chiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, le stesse verranno concordate e successivamente li- quidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010.
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e iniziati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto.
(ovvero, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)
1. I lavori sono consegnati e iniziati prima della stipulazione del contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 338 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, alle-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 6 di 40 |
gato “F”, dell’articolo 153 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010.
(segue sempre)
Il Comune ha costituito, ai sensi dell’articolo 147 del D.P.R. 207/2010 l’Ufficio di Direzione lavori, preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo dei lavori secondo le norme del presente con- tratto e da esso richiamate. In particolare tale Ufficio dovrà garantire, attra- verso specifiche figure professionali, un’adeguata presenza nell’ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto delle norme di conduzione e gestione tecnica dell’appalto soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Inoltre il Direttore dei la- vori potrà avvalersi discrezionalmente, per accertamenti, senza obbligo di preavviso nei confronti dell’appaltatore, di personale della Polizia Municipa- le, munito di titoli professionali adeguati, il quale opererà col supporto tecni- co del Coordinatore della Sicurezza in fase operativa, ovvero del personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. In particolare, oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Di- rettore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verifi- cherà l’impiego di personale autorizzato in cantiere il cui elenco dovrà esse- re comunicato dall’Impresa all’atto della consegna dei lavori e ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. In particolare l’elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l’Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 7 di 40 |
un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartelli- no dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato.
Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano diret- tamente la propria attività nel cantiere, i quali dovranno provvedere al ri- guardo per proprio conto. In caso di contemporanea presenza in cantiere di più datori di lavoro o lavoratori autonomi, di tale obbligo risponde in solido il Comune, nella persona del Direttore Lavori.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere agli obbli- ghi di cui sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidi- mato dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da tenersi in cantiere, degli e- stremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
180
In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all’INPS, all’INAIL ed alla CASSA EDILE Genovese, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di la- voro.
(centoottanta)
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verba-
le di consegna dei lavori.
Articolo 6. Penale per i ritardi - Premio di accelerazione.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 8 di 40 |
vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applica- ta una penale pari allo UNO per mille dell’importo contrattuale corrisponden- te a Euro
3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali determina la decadenza dell’anticipazione di cui al successivo comma 1 dell’art.11 del presente con- tratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decor-
rere dalla data di erogazione dell’anticipazione.
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risol- vere il contratto in danno dell’appaltatore.
Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.
1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circo- stanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132 comma 1, let- tere a), b) e c), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 9 di 40 |
3. Qualora l’Impresa .................... ritenga siano cessate le cause della so- spensione dei lavori, senza che il Comune di Genova ne abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori affinché provveda a quanto ne- cessario alla ripresa degli stessi. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’Impresa intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata comples- siva prevista per l’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l’Impresa stessa può richiedere lo scioglimento del contratto senza indenni- tà; se il Comune di Genova si oppone allo scioglimento, l’Impresa ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospen- sione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e in- dennizzo.
5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione de- gli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Articolo 8. Oneri a carico dell’appaltatore.
1. Sono a carico dell’Impresa ......................... tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d’appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l’Impresa per tutta la durata dei lavori, anche attraverso un suo rappresentante, nominato ai sensi
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 10 di 40 |
dell’articolo 4 del D.M. 145/2000, deve garantire la presenza sul luogo di e- secuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell’articolo 6 del citato D.M. 145/2000, indivi- duato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà esse- re espressamente delegato a rappresentare in loco l’appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’Amministrazione Comunale, con la massima tempestività e i mezzi più ce- leri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell’Impresa presso la sua sede.
2. L’Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di leg- ge e di regolamento.
3. La direzione del cantiere ai sensi dell’articolo 6 decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta dal ............................... nato a
...................il ......... in qualità di , abilitato secondo le previsioni del
capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
IN CASO DI R.T.I. O CONSORZI inserire capoverso seguente L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avvie- ne mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 11 di 40 |
L’Impresa ......................... si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.
4. L’Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l‘organizzazione, la ge- stione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese im- pegnate nell’esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Impresa è in tutti i casi respon- sabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. L’Impresa ..................... deve osservare le norme e prescrizioni dei con- tratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, as- sicurazione e assistenza dei lavoratori.
6. Sono altresì a carico dell’Impresa gli oneri di cui all’articolo 25 del presen- te contratto.
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registra- zione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tutta- via se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 12 di 40 |
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
6. Il costo del personale, essendo anch’esso non assoggettabile a ribasso d’asta, in sede di contabilizzazione sarà computato, articolo per articolo, in proporzione alle quantità rilevate.
7. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art.11 del presente
contratto, sarà progressivamente recuperata dalla stazione nei stati di avan- zamento predisposti.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale pre- stabilito dalla stazione appaltante e non soggetto al ribasso offerto in sede di gara.
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall’art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
2. Qualora, per cause non imputabili all’Impresa ..................., la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3 , del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 11. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 13 di 40 |
1.All’Impresa sarà riconosciuta un’anticipazione del dieci percento dell’importo contrattuale in applicazione dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto
2013 n.98.
2. All’Impresa , verranno corrisposto un unico pagamento a fine lavori
con le modalità di cui all’articolo 194 del D.P.R. n. 207/2010, al netto della ri- tenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 3 dello stesso D.P.R..
Le Parti stabiliscono che i pagamenti relativi dovranno essere effettuati dal Comune entro i termini di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010:
- l’anticipazione sarà erogata entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori;
La persona autorizzata dall'appaltatore, qualora non coincidesse con lo stesso, a sottoscrivere i documenti contabili é .....................
- 45 giorni dalla maturazione dello stato di avanzamento per l’emissione del certificato di pagamento;
- 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento per l’ordine di paga- mento.
Ai sensi dell’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subap- paltatori, alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà pro- durre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contratta- zione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l’irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 14 di 40 |
certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il paga- mento degli acconti e del saldo di cui all’articolo 143 del D.P.R. n. 207/2010. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge
In tali casi, ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n. 207/2010, Il R.U.P. procederà a trattenere dal certificato di pagamento il corrispondente all’inadempienza o la quota in proporzione. In caso di subappalto la trattenuta avverrà nei limiti del debito. Tale importo, previo avviso da inviare tramite PEC, sarà versato direttamente agli Enti Previdenziali e Assistenziali da parte del R.U.P., sosti-
tuendosi nell’adempimento al contribuente.
n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell’affidatario, la stazione appaltante sospen- de il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.
Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 30 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al mede- simo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, pre- scindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2.
Le Parti stabiliscono che qualsiasi altro credito eventualmente spettante al- l'Impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60
giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi
Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributi- va con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 15 di 40 |
dell’articolo 4, comma 4, del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs.
n. 192/2012, previa garanzia fidejussoria ex articolo 141, comma 9, del Co- dice dei contratti, nonché articolo 124 del D.P.R. n. 207/2010.
Nel caso di pagamenti d’importo superiore a diecimila EURO, I.V.A. compre- sa, la Civica Amministrazione, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà ad una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso “Equitalia S.p.A.” o Agenzia delle Entrate. Nel caso sia comu- nicata o accertata la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila EURO, l’Amministrazione segnalerà la circostanza all’Agente della riscossione competente per territorio e non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debi- to per il lasso temporale previsto dall’art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gen- naio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell’art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente Agente della ri-scossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato D.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell’art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al
pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 16 di 40 |
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e
s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é B39H12000640001 e il C.I.G. attribuito alla gara é . 0000000000.
I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca ".........................................." - Agenzia n. ……... – di
......................................... - Codice IBAN ......................................... non de-
dicato/dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del com- ma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono
.............................................. nato a ........................... il Co-
dice Fiscale ................................
Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previ- sto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono esse- re effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o po- stale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli de- stinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti trami- te conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbli- che, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizza- zione degli interventi.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 17 di 40 |
L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comu- ne eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall’applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..
L'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. regolamenta la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata alla Civica Am- ministrazione e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ul- tima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso la Civica Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti.
0.Xx ritardata corresponsione dell’anticipazione di cui all’art.11 – comma 1 - obbliga la stazione appaltante al pagamento degli interessi secondo l’art.
1282 del Codice Civile;
2. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spetta- no all'appaltatore gli interessi, legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all’articolo 144 del D.P.R. 207/2010.
3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltato- re ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, pre-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 18 di 40 |
via costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.
Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.
1. L'accertamento della regolare esecuzione dei lavori secondo le prescri- zioni tecniche prestabilite e in conformità al presente contratto avviene con l’emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore lavori, confermato dal responsabile del procedimento, entro tre mesi dall’ultimazione lavori.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri- sponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione (1), trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.
4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fi- no all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di leg- ge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anti- cipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Articolo 14. Risoluzione del contratto.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 19 di 40 |
1. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall’articolo 135 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di con- danna passata in giudicato per gravi violazioni degli obblighi attinenti la sicu- rezza sul lavoro.
2. Inoltre il Comune procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti ri- conducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:
a) grave negligenza e/o frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e con- trattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicura- tivi e Antinfortunistici, inclusa, ove necessaria, la Cassa Edile Genovese;
e) sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misu- ra tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori stessi nei termini previsti dal contratto;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione an- che parziale del contratto;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell’opera;
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 20 di 40 |
h) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
i) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibi- scono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
l) mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;
m) gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell’Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappal- tatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi ope- rai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
n) inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice deri- vanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l’inefficacia delle stesse verso l’assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti dal Comune, diversamente coperti dalle suddette polizze;
o) revoca dell`attestazione di qualificazione con provvedimento dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici, dovuta alla produzione di falsa documen- tazione o dichiarazioni mendaci.
3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 il Comune ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 21 di 40 |
pagamento dei lavori eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantie- re nonché dell’indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo ar- ticolo.
Articolo 14 bis. Clausola risolutiva espressa.Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le tran- sazioni di cui al presente contratto, pena l'immediata risoluzione del mede- simo, devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabi- lità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., procede al- l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestual- mente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e qualora le stesse siano di im- porto pari o superiore al diecipercento di quello contrattuale ai sensi e agli effetti dell'art. 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 22 di 40 |
2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno devolute all'Autorità Giudiziaria Competente - Foro e- sclusivo di Genova.
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi- stenza.
1. L'Impresa ............., come sopra costituita, è obbligata ad applicare inte- gralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la lo- calità dove sono eseguiti i lavori; essa è altresì responsabile in solido del- l'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del su- bappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell’inizio dei la- vori, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile Genovese, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici.
2. L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retribu- tiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile Geno- vese ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 4 del
D.P.R. 207/2010.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 23 di 40 |
3. L'impresa medesima è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui reddi- ti di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltato- re fino all’esibizione da parte di questi della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere com- plessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al su- bappaltatore.
SOLO SE RIENTRA NEL PIANO ANTICORRUZIONE
4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune di Genova effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'ap- paltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia e applicazione del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova.
1. Il Comune di Genova ha chiesto l’informativa prefettizia ai sensi del D.Lgs.
n. 490 in data 8 agosto 1994 e del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998 nei confronti dell’appaltatore. In caso di variazioni societarie si procederà a nuo- va richiesta.
2. Il Comune di Genova effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipi-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 24 di 40 |
che ai sensi dell’art.10, comma 9, del D.P.R. 252/1998. Il Comune di Geno- va valuterà le informazioni supplementari atipiche – di cui all’art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’art. 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.
3. L’appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di col- legamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro deci- sionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.
L’appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, pre- stazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o di- pendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudica- zione o nella fase di esecuzione dei lavori. L’appaltatore si impegna a de- nunciare, dandone notizia al Comune di Genova, ogni tentativo di estorsio- ne, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.
4. L’appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcon- tratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che ab- biano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l’affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all’individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver par-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 25 di 40 |
tecipato autonomamente alla suddetta gara. L’appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in viola- zione del suddetto impegno.
5. L’appaltatore assume l’obbligo di effettuare le comunicazioni di cui all’art.
118, 11° comma, ultimo capoverso, del D.Lgs. n. 163/2006, corredate del certificato camerale riportante apposita dicitura antimafia, prima dell’effettiva prestazione, ivi comprese quelle relative ai subcontratti posti in essere dal subappaltatore. Il Comune di Genova si impegna a trasmettere tempestiva- mente al Prefetto tali comunicazioni.
6. In applicazione del protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e delle con- cessioni dei lavori pubblici, sottoscritto tra la Prefettura di Genova – Ufficio territoriale del Governo di Genova - e il Comune di Genova, la Civica Ammi- nistrazione acquisirà informazioni antimafia per l’autorizzazione di tutti i su- bappalti e dei subcontratti inerenti le tipologie di prestazioni di seguito indica- te:
a) trasporto materiale a discarica;
b) trasporto e smaltimento rifiuti;
c) fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti e/o calcestruzzo e/o bitume ed asfalti;
d) noli a freddo di macchinari;
e) fornitura di ferro lavorato
f) servizi di guardiania di cantiere;
g) servizi di autotrasporto;
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 26 di 40 |
h) fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell’art. 118 del d.Lgs. n. 163/2006);
i) noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al su- bappalto ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006).
j) alloggiamento e vitto maestranze.
Nei casi previsti dall’art.11, comma 2, del D.P.R. 252/1998, è possibile pro- cedere anche in assenza delle informazioni fornite dal Prefetto. I subappalti e i subcontratti stipulati dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita la risoluzione del contratto, qualora le verifiche diano esito positivo. Detta clausola dovrà prevedere, in caso di violazione della stessa, l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 10% dell’importo del subcontratto.
7. In applicazione del Protocollo di legalità sopra citato, le imprese esecutrici, prima dell’avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, ap- positamente approntato, i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.
8. Per le comunicazioni di cui al comma precedente, l’Appaltatore provvede- rà a nominare un responsabile di cantiere, il quale trasmetterà, con cadenza settimanale e secondo l’apposita procedura informatica, al Comune e alla Prefettura – UTG di Genova, entro le ore 18,00 del venerdì precedente, ogni utile e dettagliata indicazione relativa alle opere da realizzare con l’indicazione della ditta, di qualunque automezzo che comunque avrà acces- so al cantiere, dei dipendenti che vi saranno impegnati, nonché delle perso- ne autorizzate all’accesso per un altro motivo. Il Responsabile di cantiere ha
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 27 di 40 |
l’obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati. I suddetti dati saranno oggetto di accertamenti e verifiche da parte del Gruppo interforze.
9. Il Comune trasmetterà alla Prefettura i verbali redatti a seguito delle ispe- zioni condotte dal Coordinatore per la sicurezza .
Articolo 17-bis. Risoluzione del contratto in caso di violazioni del protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura U.T.G. di Genova.
1. L’appaltatore è consapevole, nel caso in cui successivamente alla stipula del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Governativo di Genova – informativa da cui emerga a suo carico una delle circostanze ostative previste dall’articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998, che il presente contratto sarà risolto di diritto.
Il presente contratto sarà altresì risolto di diritto nel caso in cui venga accer- tata la violazione degli obblighi previsti al comma 3 dell’art. 17.
2. Il Comune procederà in caso di accertamento della casistica di cui al commi 2, o di violazione delle prescrizioni di cui al comma 4 e per il reiterasi della mancata o difforme comunicazione dei dati da parte delle imprese ese- cutrici di cui al comma 8 dell’art. 17 del presente contratto, alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
3. In tutte le ipotesi in cui nel protocollo di legalità sottoscritto tra Comune di Genova e Prefettura UTG di Genova è prevista l’applicazione di una clauso- la risolutiva espressa o la revoca dell’affidamento, verrà applicata una pena-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 28 di 40 |
le determinata nella misura del 10% dell’importo del contratto, salvo il mag- gior danno. Le somme così acquisite dal Comune saranno destinate, d’intesa con la Prefettura-UTG, alla realizzazione di interventi a tutela della legalità.
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Impresa , ha depositato presso la stazione appaltante:
a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 a- prile 2008 n. 81;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.
La stazione appaltante ha messo a disposizione il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 predisposto dal Geom. Marco D’Amico in data giugno 2013, del quale l’Impresa, aven- done sottoscritto per accettazione l’integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo.
Quest’ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e in ottemperanza all’art.12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera b) depositati agli atti formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto pur non es- sendo allo stesso allegati .
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 29 di 40 |
3. L'Impresa deve fornire tempestivamente al Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i pro- cessi lavorativi utilizzati.
4. L’Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della Si- curezza in fase di Esecuzione, e l’Impresa, anche attraverso il proprio diret- tore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, ga- rantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di im- partire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.
5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, pre- via la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Articolo 19. Subappalto.
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione del Comune di Genova e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, i lavori che l'Impresa .........................
come sopra costituita ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono es- sere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare si dà atto che l’Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:
................................................. ..............................................
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 30 di 40 |
Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibil- mente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti dall’articolo 118 comma 8 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l’Impresa si obbliga, all’atto della presentazio- ne dell’istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione:
a) Copia del contratto di subappalto dal quale emerga, tra l’altro, che il
prezzo praticato dall’Impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’articolo 118 comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto, comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il su- bappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.
La stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcon- traenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale cia- scuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Le transazioni devono essere eseguite tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di incasso o di pa-gamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
b) Attestazione SOA riferita all’Impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori
di importo inferiore a 150.000 euro, comprova dei requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010.
c) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, comprensivo del nulla osta antimafia.
d) Documento Unico di Regolarità Contributiva, riferito all’impresa subap- paltatrice, emesso da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile Genovese.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 31 di 40 |
e) Dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante dell’Impresa subap- paltatrice secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune di Geno- va, ritirabile presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento.
Dalla data di presentazione dell’istanza di autorizzazione al subappalto de- corrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo infe- riore al 2% (duepercento) dell’importo del contratto d’appalto, oppure inferio- ri a 100.000,00 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il su- bappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giu- stificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. I lavori oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima dell’autorizzazione da parte del Comune di Genova, ovve- ro della scadenza del termine previsto al riguardo dall’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regola- xxxx.
Qualora l’istanza di subappalto pervenga priva di tutta o di parte della docu-
mentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’Impresa appaltatrice, convenendo altresì le Parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni dei lavori saranno attribuite a negligenza dell’Impresa appaltatrice medesima e pertanto non potranno giustificare pro- roghe al termine finale di esecuzione dei lavori, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 32 di 40 |
3. E’ fatto obbligo all’Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di cia- scun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione procederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietan-zate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune sospenderà i successivi pa- gamenti a favore dell’appaltatore e potrà procedere alla risoluzione del con- tratto qualora sia integrata una delle cause previste dall’articolo 14 del pre- sente contratto.
Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. (in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 33 di 40 |
nel caso si preveda la suddetta necessità, deve essere corredata di specifi- ca planimetria riportante in maniera chiara ed inequivocabile le singole aree oggetto di "occupazione esclusiva".
Si intende "occupazione in esclusiva" di area demaniale quella che si viene a costituire a seguito della installazione di baraccamenti di cantiere ad uso esclusivo del/i subappaltatore/i e/o a seguito della delimitazione fisica di por- zioni di cantiere all'interno delle quali, per motivi di sicurezza o di organizza- zione di cantiere o altri motivi, può accedere solamente il personale in carico al/i subappaltatore/i.
La mancata o incompleta presentazione della dichiarazione di cui al prece- dente paragrafo costituirà condizione di legge ostativa per l'affidamento del subappalto.
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ...................... ha prestato apposita ga- ranzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante (2) nume-
ro ………… in data …………………. rilasciata dalla società/dall'istituto
……………….……………….. agenzia/filiale di …….. (3) per l'importo Euro
…………(………) pari al …....……. (4) per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al ..............
ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. 12 a- prile 2006 n. 163
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 34 di 40 |
( NB in caso di fidejussione bancaria inserire: autenticata nelle firme dal Notaio ..................... di .......................... in data con il nume-
ro di Repertorio.)
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
Articolo 20bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione
1. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di una ga- ranzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori, ovvero, pari ad Euro ;
2.L’importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel
corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da par- te della stazione appaltante.
3. Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di col- laudo salvo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
Articolo 21. Responsabilità verso terzi e assicurazione.
1. L’Impresa ..................... assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando Il Comune di Genova da ogni re- sponsabilità al riguardo.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 35 di 40 |
2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del Regolamento Generale l’Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall’esecuzione dei lavori a causa del danneg- giamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro (Euro
……………./00), che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro …………….. ( Euro /00).
Detta polizza sarà emessa in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al
D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all’articolo 2 lettere c) ed e) ed articolo 10 lettere
a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurati- va per i danni da esecuzione non sia operante, l’appaltatore sarà diretta- mente responsabile nei confronti del Comune per i danni da questo subiti in dipendenza dell’esecuzione del contratto d’appalto.
In caso di mancato risarcimento del danno subito dal Comune, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra ci- tati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come compor- tamento gravemente negligente dell’appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati a-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 36 di 40 |
gli atti del Comune di Genova, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:
- il Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente;
- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- tutti gli elaborati grafici progettuali elencati all'articolo 6, del Capitolato Spe- ciale d'Appalto;
- l'elenco dei prezzi unitari individuato ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 del pre- sente contratto;
- i piani di sicurezza previsti dall’articolo 18 del presente contratto;
- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa;
- il Protocollo di legalità sottoscritto tra il Comune di Genova e la Prefettura- UTG di Genova in data 17 gennaio 2012.
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre di- sposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e il D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto ancora vigente e in quanto compatibile con le dispo- sizioni del D.Lgs. 163/2006.
Articolo 24 Elezione del domicilio
Ai sensi dell’articolo 2 comma 1 del D.M. 145/2000 l’Impresa .........................
elegge domicilio in Genova presso:
- gli uffici comunali
-
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 37 di 40 |
- altro
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) (pro-quota) comprese quelle occorse per la procedura di gara del giorno in prima seduta e del giorno in seconda seduta sono a ca- rico dell’Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti oc- correnti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della
data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecu- zione (5).
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono sog- getti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in mi- sura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della sta- zione appaltante.
5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.
Richiesto io, Segretario Generale del Comune ho rice- vuto il presente atto, scritto a macchina mediante inchiostro nero indelebile, e in parte a mano da persona di mia fiducia, su fogli e parte del resi bollati, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approva- no e meco lo firmano a termini di legge.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 38 di 40 |
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 39 di 40 |
i Completare con le parole “a prezzi unitari di pari importo” in caso di appalto effettuato con il criterio di cui all’articolo 119 del regolamento approvato con D.P.R. 207/2010, ovvero con le parole “di ribasso percentuale offerto dall’appaltatore pari al .....%” caso di appalto effettuato con il criterio dell’offerta percentuale.
MOD_02_01_00_19 Schema di contratto d’appalto generico | Rev. n° 07 del 06/2012 | Pagina 40 di 40 |