Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo Clausole campione

Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, convertito in legge 28 maggio 1997, n.140, non è ammessa alcuna anticipazione. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a Euro 200.000,00 (euro duecentomila/00), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 comma 3, del D.P.R. n.207/2010, fatto salvo il potere sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore previsto dall’art. 4 del D.P.R. n.207/2010 ed al maturare delle altre condizioni eventualmente previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. Il pagamento della prima rata di acconto non potrà comunque essere effettuato se non dopo l’approvazione del contratto. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n.207/2010, quando, per motivi indipendenti dall'Impresa, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a giorni 45, è facoltà della Direzione Lavori, su richiesta dell'impresa stessa, disporre il pagamento di un acconto, qualunque sia l’ammontare, al netto delle ritenute di legge. In ogni caso il certificato di pagamento dovrà essere emesso non oltre 45 giorni dalla data di emissione dello stato di avanzamento lavori, il suddetto termine sarà sospeso dalla data di richiesta del DURC alla data di ricevimento del DURC favorevole, il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dall’emissione del certificato di pagamento. L'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di contabilizzare anche la metà dell’importo del materiale in provvista ai sensi dell'articolo 180, comma 5 del D.P.R. n.207/2010. Il compenso per gli oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso, sarà contabilizzato a misura. I titoli di spesa saranno emessi sulla Tesoreria Regionale gestita dalla Unicredit Banca spa con sede in Bologna – Via Indipendenza n. 11. Gli avvisi di avvenuta emissione di detti titoli saranno indirizzati al Sig. in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa come risulta dal Certificato della Camera di Commercio, agli atti di questo Servizio. La predetta Tesoreria effettuerà i pagamenti secondo le modalità specificate nella richiesta di commutazione dei titoli di spesa. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale, all’atto del pagamento della rata di saldo, previa prestazione da parte dell’appaltatore di garanzia fideju...
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Ai sensi dell’articolo 26-ter, della legge n. 98 del 2013, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo alle condizioni previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 14.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto sarà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alle condizioni normative vigenti e dettagliate all’art. 13 del CSA.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. La Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 140, comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, erogherà all’esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile Unico del Procedimento, un’anticipazione sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti (20% diconsi venti per cento) (D.L. n. 192/2014 convertito in legge n. 11/2015). La ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’art. 1282 del Codice Civile. L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Non verrà corrisposta alcuna anticipazione dell’importo contrattuale. Trattandosi di appalto che prevede a titolo di corrispettivo totale, il trasferimento all’Appaltatore della proprietà di un bene immobile, appartenente al patrimonio disponibile della Stazione Appaltante, fino al termine dei lavori di costruzione dell’opera stradale in oggetto NON sono previsti né dovuti pagamenti in acconto. L’unico pagamento ammesso è quello a consuntivo che sarà emesso a fine lavori, come disciplinato all’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto, e sarà di importo pari al valore del bene immobile da trasferire all’Appaltatore ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. n. 50/2016; il trasferimento dell’immobile avverrà ai sensi dell’art. 55BIS del Capitolato Speciale di Appalto, pertanto l’importo risultante andrà a costituire il pagamento a saldo. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. In ogni caso ogni eventuale pagamento è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136/2010:
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. L’affidatario avrà diritto alla somma proposta in sede di offerta economica, solo a seguito dell’esecuzione di uno o più contratti attuativi e nei limiti del corrispettivo previsto dal singolo contratto applicativo. Il Comune di Bardonecchia corrisponderà la somma offerta in sede di gara, proporzionata all’entità del singolo contratto applicativo
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Ai sensi dell’art. 26 ter della L. n. 98/2013 viene erogata anticipazione del prezzo nella misura del 10% dell’importo contrattuale dell’appalto.