Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore a euro _ ,00.
2. Sono fatte salve le eventuali ritenute per gli inadempimenti dell’appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all’impresa o ai subappaltatori.
3. In deroga al comma 2:
a) non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale medesimo; in tal caso l’importo residuo è liquidato col conto finale.
b) qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2.
4. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
7. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub- contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, co...
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Il pagamento della prima rata di acconto relativa al pagamento del 50% è effettuato entro 30 giorni dal completamento dello stato di avanzamento la- vori pari al 50%. Ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 16-bis della Legge 28 gennaio 2009 n. 2 per ogni pagamento in acconto si procederà nei con- fronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, alla richiesta del Do- cumento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere inte- ressato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli or- ganismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La man- cata presentazione, come pure l’irregolarità, del suddetto D.U.R.C. sono causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comporta la so- spensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate e conformi a quanto stabilito nella Legge n. 136/2010 e s.m.i., da parte dell’affidatario, la stazione appaltante so- spende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al mede- simo, l’appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, pre- scindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente comma 2. Entro 30 giorni dal termine dei lavori, sempre previo accertamento della re- golarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata di acconto. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, previa garanzia fidejussoria come previsto dal D.Lgs. n. 50 del 2016. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é XXXXX I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "..........................
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore stimato dell’appalto verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alle condizioni normative vigenti e dettagliate all’art. 26 del CSA.
2. Il pagamento sarà effettuato con stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qual volta che i lavori eseguiti, contabilizzati secondo le previsioni del CSA, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di legge, un importo non inferiore a €. 90.000,00 (euro novantamila) iva esclusa.
3. Si richiama quanto previsto all’art. 26 del CSA
4. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all’articolo 4, comma 4;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP;
c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d’appalto;
e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
f) l’appaltatore si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura ufficio territoriale del Governo della provincia di Torino della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di...
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D. Lgs. 50/2016 e come riportato all'art. …….. del C.S.A., è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale. Come indicato all'art. …… del Capitolato Speciale d'Appalto, i pagamenti avverranno per stati di avanzamento al raggiungimento di un importo non inferiore ad € ………………….., al netto della ritenuta di cui al comma 2 del medesimo articolo. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. All'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 2, il Direttore dei Lavori redige la contabilità che deve recare la dicitura “lavori a tutto il ………...” e il Responsabile del Procedimento emette, entro i successivi 45 giorni, il conseguente certificato di pagamento. Il pagamento avverrà entro i successivi 30 giorni. Per ogni pagamento in acconto si procederà alla richiesta del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.). L’Appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione, come pure l’irregolarità del suddetto D.U.R.C., è causa ostativa all’emissione del certificato di pagamento e comportano la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all’art. 29 del D.M. 145/2000. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a …..... giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al 1° c.. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento della regolarità contributiva con le modalità di cui sopra, si darà luogo al pagamento dell’ultima rata d’acconto, al netto della ritenuta di cui al comma 2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e il pagamento del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell...
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 0.Xx sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, nel rispetto dell’art. 207 comma 1 del D.L. 19/05/2020 n. 34, è dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 30% (trenta per cento) dell’importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, subordinata alla presentazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste all’art. 32 del CSA parte amministrativa. 2.All’appaltatore saranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%. 3.Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 2. 0.Xx rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 33, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata nei termini di legge dopo l’avvenuta emissione del certificato di collaudo di cui all’articolo 63 del CSA parte amministrativa, ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 0.Xx pagamento della rata di saldo, ove dovuto, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. 0.Xx pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs. 50/2016. 0.Xx garanzia fideiussoria di cui al comma 6 deve avere validità ed efficacia non inferiore a due anni dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. All’appaltatore è dovuta un’anticipazione nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo netto contrattuale, da erogarsi entro n. 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP e dal Direttore dei Lavori, previa prestazione di apposita garanzia, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 (l’anticipazione potrà essere erogata solo dopo la sottoscrizione del presente contratto e, quindi, in caso di consegna dei lavori in via d’urgenza di cui al precedente Art. 5, comma 1, il termine di n. 15 giorni decorrerà dalla data di formale stipula del presente contratto).
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dall’Art. 27 del Capitolato speciale d’appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore ad €. 75.000,00 (euro settantacinquemila/00).
3. Nei pagamenti delle rate di acconto relative agli stati di avanzamento lavori e della rata di saldo relativa al conto finale, si applicano gli Artt. 27, 28 e 29 del Capitolato speciale d’appalto, a cui si rimanda.
4. In ogni caso se il pagamento è superiore ad €. 10.000,00, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali (il pagamento è subordinato all’accertamento, da effettuare ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 29.09.1973 n. 602 e succ. modif., introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286/2006, di una eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da corrispondere, con le modalità di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40).
5. In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010 (nel testo modificato dall’art. 7 del decreto-legge 12.11.2010, n.187, convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217):
a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante conto bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo strumento alla tracciabilità de...
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 14.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l’importo di € 100.000,00 (Euro centomila/00), al netto del ribasso d’asta e della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, oltre la relativa quota degli oneri per la sicurezza determinati dal Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva.
3. Il pagamento delle ritenute della rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
4. Qualunque altro credito eventualmente spettante all’impresa per l’esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, dopo l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione.
5. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Ai sensi dell’art. 26 ter della L. n. 98/2013 viene erogata anticipazione del prezzo nella misura del 10% dell’importo contrattuale dell’appalto.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato d’avanzamento dei lavori d’importo netto non inferiore a Euro 200.000,00 al lordo della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4 comma 3 del DPR 207/2010.
3. Il pagamento dell’ultima rata d’acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
4. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo.
5. Il pagamento dell'ultima rata d’acconto e del saldo non costituiscono presunzione d’accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore, previa garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa e su accertamento del responsabile del procedimento dell’effettivo inizio dei lavori, di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, che sarà recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. L’impresa ha diritto al pagamento ai sensi degli artt. 20 e 21 del capitolato speciale d’appalto, ogniqualvolta abbia maturato S.A.L. per un importo non inferiore a € 250.000,00, al netto del ribasso offerto e della ritenuta di garanzia per i lavori eseguiti. I termini per l’emissione dei certificati di pagamento sono regolati dall’art. 113-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e i pagamenti delle fatture emesse dall’Appaltatore saranno effettuati a 60 giorni dalla data di emissione della fattura. Il pagamento della rata di saldo, liquidato all’emissione del certificato di collaudo, non costituisce presunzione di accettazione delle opere, ai sensi dell’art.1666, 2° comma, del Codice Civile.