Sospensioni o riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
Sospensioni o riprese dei lavori. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei ca- si di circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 106, del D.Lgs.50/2016. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Qualora l’appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata comples- siva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’appaltatore ha diritto al- la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensio- ne oltre i termini suddetti. In ogni al- tro caso, per la sospensione dei lavo- ri, qualunque sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso e in- dennizzo. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto co- me funzionali all’andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.
Sospensioni o riprese dei lavori. 1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situa- zioni che determinano la necessità' di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera. La sospensione può essere disposta dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pub- blica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell’esecuzione e indicherà il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo stretta- mente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'e- secuzione dell'appalto.
Sospensioni o riprese dei lavori. Articolo 8 Oneri a carico dell’Appaltatore. Articolo 9 Contabilità dei lavori.
Sospensioni o riprese dei lavori. La normativa relativa alla sospensione e ripresa dei lavori da applicarsi ai singoli appalti costituenti l’Accordo Quadro è quella che deriva espressamente dall’applicazione dell’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016. Nell’eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l’Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma dei lavori. Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.
Sospensioni o riprese dei lavori. 1. Le sospensioni e le riprese dei lavori, ordinate dal Direttore dei Lavori, devono essere sempre approvate dal Dirigente della Stazione Appaltante il quale garantisce lo svolgimento dei compiti di competenza del Responsabile del Procedimento.
Sospensioni o riprese dei lavori. 1. In materia di sospensioni o riprese dei lavori si applica quanto prescritto dall'art. 158 del D.P.R. 05 Ot- tobre 2010 n. 207, e s. m. i., e dagli articoli 24 e 25 del richiamato Capitolato Generale d'Appalto. La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Sospensioni o riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori per il tempo necessario a farne cessare le cause, nei casi e nei modi stabiliti dall’articolo 107 del codice.
Sospensioni o riprese dei lavori. 1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera.
Sospensioni o riprese dei lavori. 1. E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi,compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art.132 del D.lgs n 163/2006 0.Xx sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. Trovano all’uopo applicazione gli artt. 158 e 159 del regolamento approvato con il D.P.R. n 207/2010.