CONTRATTO DI APPALTO N° x/xxxx- SP
CONTRATTO DI APPALTO N° x/xxxx- SP
CIG: xxxxxxxxxx
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Novellara, lì xx/xx/2018 Fra i sottoscritti signori:
- XXXXX XXXXXXX, nato il 21/06/1982 a Correggio (RE) e ivi residente, il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Direttore Generale di S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (P.I. 02460240357), con sede in Xxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxx, x. 00
- Stazione Appaltante -
e
- xxxxxxxxxx, nato il xx/xx/xxxx a xxxxxxxxx (xx) e residente a xxxxxxxxxxx (xx) in xxxxxxxx, xx, X.X. xxxxxxxxxxxx, il quale interviene nel presente atto nella sua esclusiva qualità di Legale Rappresentante della società xxxxxxxxxxxxxxx (P.I. xxxxxxxxxxxx) con xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xx), xxxxxxxxxxxxxx, xx
-Appaltatore –
PREMESSO
- che, con Determina Dirigenziale del xx/xx/20xx, si approvava l’appalto per l’affidamento dei “-------------.” mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e aggiudicazione secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ex art. 95, comma 4, per un importo complessivo a base di gara di Euro xxx.xxx,xx (IVA esclusa), di cui Euro xxx.xxx,xx per lavori soggetti a ribasso, ed Euro x.xxx,xx , per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che sono state effettuate le verifiche ex art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 dei requisiti dell’Aggiudicatario;
- che, con Determina Dirigenziale del xx/xx/20xx, si approvava l’aggiudicazione in via definitiva della suddetta gara alla zzzzzzzzzzzzz., con sede in zzzzzzzzzzzzz (ZZ) per un importo di Euro xxx.xxx,xx (IVA esclusa), di cui Euro xxx.xxx,xx per lavori al netto del ribasso offerto del xx,xxx% sull’importo a base di gara di Euro xxx.xxx,xx, oltre a Euro x.xxx,xx per oneri della sicurezza non ribassabili, IVA di legge esclusa;
- che con nota prot. n. yy del yy/yy/20yy è stata comunicata all’Appaltatore l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva;
- che sussistono le condizioni per la stipula del contratto d’appalto, essendo stata acquisita la documentazione necessaria;
Tutto ciò premesso e ritenuto
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. (Stazione Appaltante), come sopra rappresentata, affida alla xxxxxx (Appaltatore) che, come sopra rappresentata, accetta, l’esecuzione dei lavori di cui alla richiamata gara, nel rispetto dei seguenti
PATTI E CONDIZIONI
Art. 1 – Conferma delle premesse
Le premesse sono confermate come parte costitutiva ed integrante del presente atto.
Art. 2 – Oggetto del contratto
La Stazione Appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all’osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016 (nel seguito “Codice dei contratti”).
Art. 3 – Importo contrattuale
L’importo contrattuale, con cui l’Appaltatore deve realizzare l’opera appaltata nel pieno e puntuale rispetto delle condizioni risultanti dal presente atto e dagli atti tecnici e amministrativi da esso richiamati, ammonta complessivamente ad Euro xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxe/xx) e, più precisamente:
a) Euro xxx.xxx,xx (xxxxxxxxxxx/xx) per lavori;
b) Euro x.xxx,xx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx/xx) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo contrattuale è al netto dell’IVA nell’aliquota di legge.
Il contratto è stipulato interamente “a corpo”, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale di appalto.
Art. 4 – Condizioni generali del contratto
1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato Speciale d'Appalto/Elenco prezzi unitari, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
Art. 5 – Termini per la ultimazione lavori
1. Il tempo utile per l’ultimazione di tutti i lavori compresi nel presente appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori redatto dalla Direzione Lavori.
2. L’Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione alla Stazione appaltante dell’avvenuta ultimazione.
3. La presa in consegna prima del collaudo o del certificato di regolare esecuzione non incide sul giudizio definitivo del lavoro eseguito e/o su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo, ovvero sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’Appaltatore.
Art. 6 – Penale per i ritardi
1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo:
- nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
- nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
4. Le penali sono disciplinate all'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilito.
5. Non sono previsti premi di accelerazione.
Art. 7 - Sospensioni o riprese dei lavori
1. Le sospensioni e le riprese dei lavori, ordinate dal Direttore dei Lavori, devono essere sempre approvate dal Dirigente della Stazione Appaltante il quale garantisce lo svolgimento dei compiti di competenza del Responsabile del Procedimento.
2. E’ ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei Lavori, nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali le quali impediscano l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti.
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione.
4. Qualora l’Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno dato luogo alla sospensione dei lavori, senza che la Stazione Appaltante ne abbia disposto la ripresa, può diffidare per
iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori affinché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appalto. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva sull’atto della ripresa dei lavori, qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l’esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l’Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun compenso ed indennizzo. Si rinvia, per quanto non espressamente previsto, alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 8 - Oneri a carico dell’Appaltatore
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale.
2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori, e perciò a carico dell’Appaltatore, le spese per:
a) l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna e fino al compimento del Collaudo provvisorio ovvero all’emissione del Certificato di regolare esecuzione;
e) le vie di accesso al cantiere;
f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei Lavori;
g) passaggio, occupazioni temporanee, risarcimento dei danni per l’abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del Certificato di regolare esecuzione;
i) la completa pulizia del cantiere e delle opere realizzate da residui di lavorazioni da essa prodotti.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha obbligo di osservare, e far osservare al proprio personale, le norme di legge e di regolamento.
4. La Direzione Lavori ha il compito di effettuare il controllo tecnico, amministrativo e contabile dell’appalto, al fine di garantire la buona e puntuale esecuzione a regola d’arte delle opere, nel rispetto dei patti contrattuali. Alla stessa Direzione dei Lavori è affidata anche la speciale responsabilità dell’accettazione dei materiali.
5. L’attività della Direzione dei Lavori si esplica in interventi attivi e dispositivi posti in essere mediante Ordini di Servizio, istruzioni scritte o verbali impartite in cantiere. Gli ordini di servizio, redatti in duplice originale, devono essere restituiti firmati per avvenuta conoscenza.
6. L’ingerenza della Direzione dei Lavori deve essere intesa esclusivamente come mera collaborazione con l’Appaltatore; quest’ultimo sarà, infatti, sempre e comunque responsabile dell’esecuzione dei lavori.
7. L’Appaltatore deve condurre i lavori con personale di provata capacità; tale personale dovrà essere idoneo, per numero e qualità, alle necessità derivanti dal programma dei lavori approvato. L’Appaltatore, ove non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare mediante mandato, con il consenso della Stazione Appaltante, da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale alla quale conferisce i poteri necessari per l’esecuzione dei lavori a norma di contratto. L’Appaltatore è sempre direttamente responsabile dell’operato del suo rappresentante.
8. Sul luogo di lavoro deve sempre essere presente un rappresentante dell’Appaltatore, di idonea capacità tecnica, in qualità di Direttore del Cantiere preposto al massimo livello a tutto il personale presente nel cantiere stesso ed autorizzato a ricevere per l’Appaltatore, a tutti gli effetti, gli ordini verbali e scritti della Direzione dei Lavori. Tutto il personale
addetto ai lavori, compreso il Direttore del Cantiere, deve essere di gradimento della Direzione dei Lavori; quest’ultima, può disporre, senza onere di motivazione e senza essere tenuta a rispondere delle conseguenze, l’allontanamento dal cantiere di qualsiasi addetto ai lavori.
9. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
10. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già previsti nei documenti di gara, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza della normativa vigente.
11. L’Appaltatore dovrà adeguarsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l’utilizzo di conti correnti dedicati secondo quanto prescritto dalla L. 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; inoltre, l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
12. L’Appaltatore, in ordine all’applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, dovrà riportare il codice CIG e CUP della gara in tutta la documentazione riguardante l’affidamento in oggetto, nonché nella relativa fattura; in caso di mancata presenza dei sopra menzionati codici la Stazione Appaltante non effettuerà la liquidazione del corrispettivo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell’art. 3 comma 7 della L. 136/2010, l’Appaltatore ha l’onere di indicare il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento dei lavori sopraindicati.
13. L’appaltatore dovrà inserire obbligatoriamente in tutti i subcontratti una clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente, così come previsto all’art. 4 comma 4 del “Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici” sottoscritto dalla Prefettura di Reggio Xxxxxx e S.A.BA.R. Servizi S.r.l.; la clausola risolutiva dovrà essere espressamente accettata dall’impresa contraente.
14.L’appaltatore dovrà attenersi a quanto esplicitamente previsto dall’autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla normativa vigente in tema di responsabilità ambientale.
15. Sono altresì a carico dell’Appaltatore le responsabilità ed oneri aggiuntivi a quelli qui previsti riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9 - Contabilità dei lavori
1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità di quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto ed alle disposizioni vigenti, nonché ai patti e condizioni del presente contratto.
2. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le Parti; tuttavia, qualora l’Appaltatore si rifiuti di presenziare alle misure ovvero di firmare i libretti delle misure, il Direttore dei Lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
3. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione Appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.
Art. 10 – Varianti in corso d’opera e prezzi contrattuali-nuovi prezzi
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’art. 1664, primo comma, c.c.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, l’art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei contratti.
3. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga oltre i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del Codice dei contratti e s.m.i.
4. Qualora la Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e/o ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il Verbale di concordamento ai sensi dell’art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
5. In tal caso, trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
6. L’Appaltatore non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.
Art. 11 - Pagamenti
1. L’importo contrattuale verrà liquidato sulla base di importi in acconto contabilizzati negli Stati avanzamento dei lavori e nei relativi certificati di pagamento redatti dalla Direzione dei Lavori al raggiungimento della somma minima di Euro 100.000,00 (centomila/00). La contabilizzazione verrà sviluppata dalla Direzione dei Lavori sulla base dei lavori regolarmente eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso di gara e compresi della quota degli oneri per la sicurezza. Non è prevista alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
2. I pagamenti all’Appaltatore saranno effettuati secondo le prescrizioni di cui agli artt. 141,
194 e 195 del Regolamento. Il Certificato di pagamento dovrà essere emesso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione dello Stato Avanzamento dei lavori di cui al precedente comma 1.
3. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore sarà liquidato a 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data della relativa fattura (con riportato i relativi codici CIG e CUP di riferimento) previo accertamento positivo circa la regolarità contributiva mediante acquisizione del certificato
D.U.R.C. e della presentazione, da parte dell’Appaltatore, del relativo conto dedicato.
5. Il contratto rientra nel campo di applicazione della L. 136/2010 e s.m.i., pertanto l’Appaltatore (e le relative imprese raggruppate), con la sottoscrizione del contratto, assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010, pena la risoluzione del contratto. Si precisa che dovranno essere riportate i codici CIG e CUP su tutte le transazioni finanziarie inerenti l’appalto.
6. La Stazione Appaltante verserà il corrispettivo sul conto corrente intestato all’Appaltatore e dallo stesso indicato nella dichiarazione ex art. 3 L. 136/2010 del 10/05/2017 consegnata alla Stazione Appaltante in allegato alla nota del 11/05/2017, e acquisita in pari data.
7. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore e, comunque, non imputabili al medesimo, l’Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo.
8. Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Appaltatore in forza del presente contratto, è effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 60 giorni dopo l’avvenuta emissione del Certificato di collaudo provvisorio, previa presentazione di regolare fattura fiscale e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, c.c.
9. In caso di ritardo nell’emissione dei Certificati di pagamento, ovvero dei titoli di spesa relativi agli acconti rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all’Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui agli artt. 142, 143 e 144 del D.P.R. n. 207/2010.
10.Trascorsi i termini di cui sopra, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il Certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l’Appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'art. 1460 c.c.
11.I pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno sospesi da parte della Stazione Appaltante nei casi e nei modi previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e ogni qualvolta essa verrà a conoscenza di mancati e/o irregolari pagamenti delle somme spettanti ai dipendenti dell’Appaltatore e dei subappaltatori.
Art. 12 - Regolare esecuzione e collaudo
1. Si richiamano le disposizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
2. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 (quindici) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) frode nell'esecuzione dei lavori;
b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione dei Lavori circa i tempi di esecuzione;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicarne la realizzazione nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
h) mancata rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81;
l) perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e/o l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
m) l’Appaltatore non ottemperi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella L. 13 Agosto 2010 e s.m.i., oppure, nel caso in cui, l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, responsabilità solidale e tributaria non proceda all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
n) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La Stazione Appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci ovvero in caso di mancanza dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010.
3. L’Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
4. Per quanto non espressamente contemplato, si rimanda alle disposizioni del Capitolato Speciale.
Art. 14 - Controversie
1. Per le controversie che insorgessero tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore, nonché per le riserve che quest’ultima intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito contenute negli artt. 239 e 240 del Codice dei contratti. Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le Parti, viene esclusa la competenza arbitrale e la definizione delle controversie è demandata esclusivamente alla magistratura ordinaria del TAR di Parma ovvero al Giudice Ordinario del Tribunale di Reggio Xxxxxx.
2. L’Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del Direttore dei Lavori senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati.
Art. 15 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
1. L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal
fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all’art. 4 comma 3 del regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i.
2. L’Appaltatore è altresì obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'artt. 118, commi 3, 4 e 6, e 131 del Codice dei contratti, e dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 207 del 2010.
3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
4. L’Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
5. Ai sensi dell’art. 13) del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda ovvero non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b), D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso D. Lgs., nonché dall’art. 16 bis, comma 10 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, la Stazione Appaltante ha acquisito l’apposito Documento unico di regolarità contributiva.
7. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo d’intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l’evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici” sottoscritto in data 23 Ottobre 2006 tra le Parti interessate della Provincia di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxx.xx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Art. 16 – Prevenzione dei rischi, sicurezza e igiene del lavoro nel cantiere
1. L’Appaltatore dovrà presentare, nei termini di cui all’art. 45 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla Stazione Appaltante un proprio piano operativo di sicurezza e documento di valutazione dei rischi dell’impresa, ai sensi degli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/08, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dalla Stazione Appaltante.
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, anche se non materialmente allegati.
3. L’Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la sicurezza, nella fase esecutiva, gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni qualvolta mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore e/o delle imprese subappaltatrici, senza preventiva messa in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 17 – Prescrizioni ambientali
1. I consumi di risorse naturali (acqua, energia elettrica, combustibile) devono effettuarsi evitando sprechi ed inutili dispersioni. Relativamente ad attività prestate sul sito della Stazione Appaltante, il Responsabile Gestione Ambientale deve essere prima informato sulla tipologia di acque che le aziende fornitrici intendono riversare nel nostro sistema di raccolta delle acque reflue.
2. I rifiuti prodotti nello stabilimento della Stazione Appaltante o in altri siti nello svolgimento di attività per conto della stessa possono essere:
▪ Smaltiti dall’Appaltatore: l’Appaltatore si impegna, inoltre, a disfarsi dei rifiuti nel modo appropriato alla tipologia degli stessi, evitando ogni possibile forma di inquinamento e nel rispetto dei criteri della raccolta differenziata e del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..
▪ Smaltiti dalla Stazione Appaltante: in questo caso, l’Appaltatore dovrà comunicare al Responsabile Gestione Impianto per competenza la tipologia di rifiuti prodotta in tempo utile affinché l’azienda possa, se necessario, reperire lo smaltitore autorizzato al ritiro di tali rifiuti.
3. All’Appaltatore è fatto assoluto divieto di disfarsi dei rifiuti in modo diverso da quanto stabilito. Inoltre, l’Appaltatore è invitato a dimostrare rispetto per l’ambiente circostante, evitando di smaltire i rifiuti in modo sconsiderato, senza riflettere sulle possibili conseguenze per la natura.
4. Eventuali fonti di emissioni in atmosfera devono essere abbattute da opportuni sistemi. Ricordiamo, a tale proposito, quanto disposto dal D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera e di soglie di accettabilità previste.
5. Se, nel corso delle lavorazioni, vi sono processi che possono generare odori fastidiosi, l’Appaltatore dovrà avvertire il Responsabile Gestione Impianto per competenza. L’Appaltatore deve applicare tutti i sistemi di contenimento di tale fonte d’inquinamento in suo possesso.
6. I rumori generati nel corso delle lavorazioni non devono essere tali da superare i limiti previsti dalla normativa vigente sia per gli ambienti interni che esterni. Il personale dell’Appaltatore deve essere dotato degli opportuni sistemi di protezione individuale. Qualora tali DPI fossero necessari anche per i dipendenti della Stazione Appaltante, ciò dovrà essere comunicato in tempo utile all’azienda.
7. Se vi è la possibilità che nel corso delle lavorazioni, si possa in qualunque modo contaminare il suolo (movimentazione incauta, versamenti, rotture, ecc.) l’Appaltatore ha l’obbligo di avvertire per tempo il Responsabile Gestione Ambientale, che in accordo con il fornitore cercherà di trovare la soluzione idonea ad evitare qualunque possibilità di inquinamento.
8. L’Appaltatore è obbligato a soddisfare i requisiti normativi cogenti pena l’allontanato immediatamente dagli stabilimenti della Stazione Appaltante e con preclusione della possibilità di poter svolgere attività per conto della stessa in futuro.
9. Il personale dell’Appaltatore, operativo negli stabilimenti della Stazione Appaltante ovvero operante in altri siti per conto della stessa, deve essere opportunamente formato sulle attività svolte e gli eventuali rischi per la sicurezza e l’ambiente.
10. Macchinari ed impianti usati all’interno degli stabilimenti della Stazione Appaltante in altri siti per conto della stessa devono essere soggetti a manutenzione ordinaria tale che ne possa assicurare l’efficienza e la sicurezza.
Art. 18- Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
1. Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 e s.m.i, relativamente al soggetto Appaltatore si prende atto che in capo alla società xxxxxxxxxxxxxxx non sussistono cause di decadenza, di sospensione e/o di divieti di cui all’art. 67 D. Lgs. 06.09.2011 n° 159 e s.m.i., in relazione al provvedimento di iscrizione nella “White List” rilasciato dalla Prefettura di xxxxxxxxxx, n. provvedimento iscrizione xxxxxx xxx xxxxxxxxx ed attualmente in corso di rinnovo.
2. L’Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, ne’ all’interruzione dell’attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
3. L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto in data 12/02/2014 tra la Prefettura di Reggio Xxxxxx e S.A.BA.R. Servizi S.r.l., protocollo consultabile al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
4. L’Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
5. L’Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l’avvenuta formalizzazione della sopra menzionata denuncia e ciò al fine di consentire, nell’immediato, eventuali iniziative di competenza.
Art. 19 – Clausole di Prevenzione delle interferenze illecite
a) Clausola 1: l’Appaltatore si impegna a dara comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.
b) Clausola 2: La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., ogni qualvolta, nei confronti dell’imprenditore e/o dei componenti la compagine sociale ovvero dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare ovvero sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-ter c.p.
Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinata alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione Appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa Aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito nella L. 11/08/2014 n. 114.
Art 20 - Subappalto
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. Previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto ex art. 105 del Codice dei contratti, i lavori che l’Appaltatore ha indicato a tale scopo, in sede di offerta, possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Restano, comunque, fermi i divieti di subappalto ed i limiti allo stesso previsti dal Codice dei contratti.
4. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
Art. 21 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
L’Appaltatore ha prestato garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in forma ridotta ai sensi xx xxx. 00, xxxxx ,0 xxx Xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx/xx), alle condizioni previste dall’art. 35) del Capitolato Speciale d’Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx.
Art. 22 - Obblighi assicurativi.
1. L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L’Appaltatore a tale scopo ha stipulato idonea polizza assicurativa nella forma “Contractor All Risk” (C.A.R.), n. xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xx/xx/xxxx.
Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto.
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:
- Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Relazione tecnica - Elenco prezzi unitari - Computo metrico estimativo
- Elaborati del progetto definitivo e esecutivo approvati dalla Stazione Appaltante;
- Documentazione relativa alla sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 come previsto dall’art. 16) del presente contratto;
- Offerta economica del xx/xx/xxxx;
- Cauzione definitiva.
Art. 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare il Codice dei contratti, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e il Regolamento D.P.R. 207/2010, la Legge 13/08/2010 n. 136, D.M. 145/2000, il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i., il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, le cui previsioni integrano, occorrendo, il presente atto.
2. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, all’osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati. Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza; resta contrattualmente convenuto che, anche se tali norme e disposizioni comportassero gravami e limitazioni delle opere, ciò non comporterà per l’Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, essendosene tenuto conto nella formazione del prezzo.
3. Qualora, dopo la data del Contratto e fino all’ultimazione dei lavori, intervenissero nuove normative tecniche per impianti, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere a carico dell’Appaltatore non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito, e ciò anche se non venisse espressamente richiesto l’adeguamento, rimanendo l’Appaltatore l’unico responsabile della completa rispondenza degli impianti, delle loro parti e delle loro apparecchiature, alle normative vigenti all’atto del collaudo.
4. L’Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, urbanistica ed edilizia, smaltimento rifiuti, antichità e belle arti, sicurezza ed igiene del lavoro ed, in genere, in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, nonché a tutte le norme regolamentari ed alle prescrizioni delle competenti Autorità, con conseguenti oneri a suo carico.
Art. 25 - Obblighi in relazione al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e ss. mm. ii. – Codice di Comportamento
1. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 e s. m. i., del Codice Etico e del Codice di Comportamento elaborati dalla Stazione Appaltante (S.A.BA.R. S.p.A.) e di conoscerne il contenuto. L’Appaltatore dichiara altresì che si atterrà, per quanto di sua competenza, a quanto prescritto dai suddetti documenti consultabili sul sito xxx.xxxxx.xx, nonché potrà richiedere alla Stazione Appaltante copia della predetta documentazione.
2. Le Parti convengono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., che il presente contratto si risolva di diritto, all’atto della comunicazione scritta da parte dell’interessato della volontà di valersi della presente clausola, in danno all’altra parte, nell’ipotesi di violazione da parte dell’Impresa e/o dei suoi aventi causa, delle norme comportamentali e di condotta previste nel Modello di cui al precedente comma.
Art. 26 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell’Appaltatore.
2. Sono, altresì, a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede in caso d’uso la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 27 - Trattamento dei dati
La Stazione Appaltante da atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice Privacy”.
Art. 28 - Domicilio
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 145/2000 e s.m.i., l’Appaltatore elegge domicilio presso la propria sede legale.
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Fatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto.
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. Il Direttore Generale (xxx. Xxxxx Xxxxxxx)
xxxxxxxxxxx.
Il Legale Rappresentante
(Sig. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)