Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei la- vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applica- ta una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale corrispondente a Euro
2. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %. In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risol- vere il contratto in danno dell’appaltatore.
Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo: - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
4. Le penali sono disciplinate all'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilito.
5. Non sono previsti premi di accelerazione.
Penale per i ritardi. 1. La penale pecuniaria per i ritardi viene stabilita nella misura del 1 per mille dell’importo del presente contratto applicativo.
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
3. Il mancato rispetto dei tempi contrattuali, richiamati e stabiliti di volta attraverso i vari ordini di servizio, determina la decadenza dell’anticipazione di cui al successivo comma 1 dell’art. 6 del presente contratto. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi a tasso legale a decorrere dalla data di erogazione dell’anticipazione.
4. L’anticipazione corrisposta ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del presente contratto, sarà progressive- amente recuperata dalla Stazione Appaltante nel calcolo degli importi dovuti negli stati di avanzamento lavori emessi.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (diconsi euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale giornaliera pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a Euro 131,11 ( diconsi euro centotrentuno virgola undici).
2. La misura complessiva della penale, non può superare il 10 per cento dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle opere impiantistiche e servizi di configurazione o per le scadenze fissate nel programma temporale delle opere impiantistiche e servizi è applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dell’intervento di posa in opera, nella ripresa delle opere impiantistiche e servizi seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma di fornitura e posa in opera, in proporzione agli interventi non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste. A tale scopo l’aggiudicatario sarà invitato a produrre preliminarmente un dettagliato programma esecutivo (calendario) di realizzazione delle opere e dei servizi così come risultanti dalla proposta d’offerta elaborata ed approvata.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 0,50 (zero/50) per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Penale per i ritardi. 1. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate all’Appaltatore le penali con le modalità di cui all’Art. 19 del Capitolato speciale d’Appalto.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale corrispondente a Euro …………… (……………).
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (diecipercento). In tal caso la Civica Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1°% (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.