Penale per i ritardi Clausole campione

Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (diconsi euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale corrispondente a Euro …………… (……………).
Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo 1°% 6(uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna come indicato all’art. 11, commi 5 e 6 del presente contratto. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, per ogni giorno naturale consecutivo, trova applicazione nei seguenti casi:  nel ritardo della ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;  nel ritardo rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati,. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010, l’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al per mille dell’importo contrattuale. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto; trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’unopermille dell’importo contrattuale.
Penale per i ritardi. 1. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate all’Appaltatore le penali con le modalità di cui all’Art. 19 del Capitolato speciale d’Appalto.
Penale per i ritardi. 1. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale giornaliera di € 1.000,00 (diconsi Euro mille). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15 (quindici), la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere e per le scadenze intermedie di cui all’art. 14 del Capitolato, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1,00 per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle ope- re, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo netto contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contrat- to in danno dell’appaltatore.