Penale per i ritardi Clausole campione

Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (diconsi euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 0,1 euro per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro [o] (euro [o]).
Penale per i ritardi. 1) Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale per la quale si richiama quanto indicato nel capitolato di gara.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale corrispondente a Euro
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’ 1,0‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati e nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel crono programma dei lavori. La misura complessiva della penale non può superare il 10 %, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno della Società Appaltatrice. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari al 0,1% dell'importo contrattuale, al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA. La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno all’appaltatore. Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. Le penali sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi del ritardo, salvo riesame in sede di conto finale, previa richiesta dell’appaltatore. L'applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi imputabili all'appaltatore.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari allo (2) .............. ( per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’IVA). La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Nel caso di penali comminate per ritardo nelle soglie temporali intermedie, qualora il ritardo si presenti anche rispetto al termine finale, la penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione è da aggiungere alla penale per il ritardo nelle singole scadenze intermedie. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
Penale per i ritardi. 1. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate all’Appaltatore le penali con le modalità di cui all’Art. 19 del Capitolato speciale d’Appalto.
Penale per i ritardi. 1. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, sarà applicata una penale giornaliera di € 1.000,00 (diconsi Euro mille). Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni 15 (quindici), la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.