Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale, corrispondente a euro .
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all’1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale, corrispondente a euro 975,39 (diconsi euro novecentosettantacinque/39). (11)
2. La penale, con l’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
Penale per i ritardi. 1. Data la natura perentoria e/o essenziale del termine di ultimazione dei lavori, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo: - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti; - nella ripresa dei lavori seguente ad un Verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; - nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.
4. Le penali sono disciplinate all'art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, cui occorre fare riferimento per quanto qui non espressamente stabilito.
5. Non sono previsti premi di accelerazione.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille (diconsi euro 1 ogni mille) dell'importo netto contrattuale.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all’1°% (uno per mille) dell’importo contrattuale (al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell’I.V.A.). La penale, con l’applicazione della stessa quota percentuale di cui al precedente comma, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. Ai sensi dell’art. 145 comma 6 del D.P.R. 207/2010 le penali di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate in sede di conto finale. Ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R. 207/2010 la misura complessiva della penale non potrà superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale, pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. L’applicazione di penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla amministrazione a causa dei ritardi imputabili all’appaltatore.
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori, nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati, nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche.
3. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, dell'importo del contratto pena la facoltà per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Penale per i ritardi. 1. In caso di ritardo nell’esecuzione della fornitura e/o delle singole consegne frazionate (di cui all’art. 5 del presente Contratto), non giustificato da forza maggiore, saranno applicate, in capo al Fornitore, le seguenti penalità: ✓ Per ogni giorno solare di ritardo e fino al 15° giorno compreso, Euro 300,00 al giorno (trecento/00); ✓ Oltre il 15° giorno di ritardo nella consegna, la Committente si riserva la facoltà di continuare con il calcolo della penalità, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. Sono considerate cause di forza maggiore, le quali in ogni caso dovranno essere sempre e comunque comunicate per iscritto alla Committente, soltanto gli scioperi documentati dalle Autorità competenti e gli eventi meteorologici, sismici e simili tali da rendere inutilizzabili gli impianti di produzione.
2. In caso di inadempimento dell’obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità, accertati alla consegna, all’utilizzo da parte dell’utenza e/o in sede di redazione del Verbale di Regolare Fornitura, ovvero in data successiva entro il periodo coperto dalla garanzia, saranno applicate in capo al Fornitore le seguenti penalità: ✓ se la differenza riscontrata è compresa fra il 3% e il 7,5% comporterà l’applicazione di una penale pari al 5% dell’imponibile del carico consegnato; ✓ se la differenza rilevata è compresa tra 7,5% e 10%, comporterà l’applicazione di una penale pari al 10% dell’imponibile del carico consegnato; ✓ se la differenza riscontrata è superiore al 10%, la Committente si riserva la facoltà di continuare con l’applicazione della penalità, ovvero di respingere la fornitura, ovvero di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., in danno del Fornitore, di incamerare la cauzione nonché l’esercizio di qualsivoglia azione a tutela dei propri diritti e/o recupero dei danni subiti anche in ordine all’affidamento a terzi della fornitura. L’ammontare della penalità verrà addebitata sui crediti maturati dal Fornitore in dipendenza del contratto cui essi si riferiscono. In assenza e/o insufficienza di crediti, l’ammontare delle penalità viene addebitata sulla cauzione. In tale ipotesi, l’integrazione dell’importo della cauzione definitiva deve avvenire entro 15 giorni dall’introito della penalità. Qualora l’ammontare della penalità ra...
Penale per i ritardi. 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione delle opere impiantistiche e servizi di configurazione o per le scadenze fissate nel programma temporale delle opere impiantistiche e servizi è applicata una penale pari allo uno per mille dell’importo contrattuale.
2. La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.
3. La penale, con l’applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal documentazione tecnico-amministrativa posta a base d’appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dell’intervento di posa in opera, nella ripresa delle opere impiantistiche e servizi seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma di fornitura e posa in opera, in proporzione agli interventi non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singola scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste. A tale scopo l’aggiudicatario sarà invitato a produrre preliminarmente un dettagliato programma esecutivo (calendario) di realizzazione delle opere e dei servizi così come risultanti dalla proposta d’offerta elaborata ed approvata.
Penale per i ritardi. 1. In caso di inosservanza alle prescrizioni previste dal Capitolato Speciale d’Appalto, saranno applicate all’Appaltatore le penali con le modalità di cui all’Art. 19 del Capitolato speciale d’Appalto.
Penale per i ritardi. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle ope- re, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1 per mille dell’importo netto contrattuale. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contrat- to in danno dell’appaltatore.