Delega di pagamento del credito Clausole campione

Delega di pagamento del credito. Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’As- sicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’in- dennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
Delega di pagamento del credito. Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato. Oltre alla automatica prestazione del consenso da parte dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni:
Delega di pagamento del credito. Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’As- sicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quan- tificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il pa- gamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore. Condizioni valide solo per le sezioni Furto e Incendio (Sezione 2), Cristalli (Sezione 3), KasKo (Sezione 4)
Delega di pagamento del credito. Nonostante quanto previsto dall’art. 8.18.1 “Divieto di cessione del credito” , l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto e che ha concordato la quantificazione dell’Indennizzo, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo, ivi incluso l’autoriparatore non convenzionato. Se il debitore per eseguire il pagamento ha delegate un terzo, questi può obbligarsi verso il creditore, salvo che il debitore l'abbia vietato. Il terzo delegato per eseguire il pagamento non è tenuto ad accettare l'incarico, ancorché sia debitore del delegante. Sono salvi gli usi diversi.
Delega di pagamento del credito. Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà del Contraente o dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti della Compagnia derivante dal presente contratto di delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o la Compagnia sulla quantificazione del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti del riparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato.
Delega di pagamento del credito. Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’As- sicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quan- tificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il paga- mento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato. Oltre alla automatica prestazione del consenso da par- te dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni: • presa e consegna del veicolo a domicilio; • precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore; • fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto; • garanzia di due anni sulla riparazione; • lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo.
Delega di pagamento del credito. Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’Assicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quantificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il pagamento direttamente nei confronti dell’autoriparatore. - online accedendo all’Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx tramite l’apposito form di denuncia del sinistro; - oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000. In questo caso il Contraente o Assicu- rato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto co- noscenza, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno.
Delega di pagamento del credito. Le disposizioni di cui alla presente clausola lasciano impregiudicata la facoltà dell’Assicurato che vanti un credito nei confronti dell’As- sicuratore derivante dal presente contratto di delegare l’Assicuratore ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. - previo accordo con il perito o l’Assicuratore sulla quan- tificazione dell’indennizzo del danno - a eseguire il paga- mento direttamente nei confronti dell’autoriparatore sia se convenzionato sia se non convenzionato. Oltre alla automatica prestazione del consenso da par- te dell’Assicuratore nei confronti di richieste di cessione del credito derivante dal presente contratto avanzate dall’Assicurato a favore di autoriparatori convenzionati, l’Assicurato che decida di rivolgersi ad un autoriparatore convenzionato con l’Assicuratore avrà diritto alla fruizione dei seguenti servizi/prestazioni: • presa e consegna del veicolo a domicilio; • precedenza nella riparazione rispetto a soggetti diversi da altri assicurati dell’Assicuratore; • fornitura e installazione di ricambi nuovi di casa madre o di primo impianto; • garanzia di due anni sulla riparazione; • lavaggio esterno e pulitura interno del veicolo. Condizioni di Assicurazione - pag. 32 di 35 - online accedendo all’Area Riservata sul sito xxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx tramite l’apposito form di denun- cia del sinistro; - oppure telefonicamente chiamando il numero 00.00.000.000. In questo caso il Contraente o Assicu- rato dovrà dare anche avviso scritto alla Compagnia entro 3 giorni dal fatto, o da quando ne ha avuto co- noscenza, tramite email a xxxxxxxxx@xxxxxx-xxxxxxx.xx o fax al numero 00.00.000.000, indicando la data, il luogo e le cause del Sinistro, le conseguenze e/o l’entità approssimativa del danno.
Delega di pagamento del credito. Nonostante quanto previsto dall’art. 8.18.1 “Divieto di cessione del credito”, l’Assicurato che ha un credito verso la Compagnia derivante dal presente contratto, e che ha concordato la quantificazione dell’Indennizzo, può delegare la Compagnia ai sensi e per gli effetti dell’art. 1269 c.c. a eseguire il pagamento direttamente nei confronti di qualsiasi terzo