PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CARTOGRAFICO DIGITALE REGIONALE
CONTRATTO n.
PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA CARTOGRAFICO DIGITALE REGIONALE
(riferimento GE 07-16)
CIG 679245927D - CUP B79G15007150002
Tra
INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Direzio- ne e coordinamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità “INSIEL”, con sede legale in Trieste, Via San Xxxxxxxxx d’Assisi numero 43, iscrit- ta al Registro delle Imprese di Trieste al numero, codice fiscale e partita IVA
00118410323 e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, in persona del ,
, nato a , codice fiscale
, giusta procura speciale di data
, Rep.
, Racc.
, del notaio ,
munito dei necessari poteri per il compimento del presente atto;
e
, di seguito per brevità "Fornitore”, con sede legale in
via , iscritta al Registro delle Imprese di
al numero, codice fiscale e partita IVA e al R.E.A. al n. -
, indirizzo di Posta Elettronica Certificata: , in perso-
na di
, nato a _ il
, il quale interviene nella sua qualità di
Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri per il compimento del presen- te atto;
Premesso che
1. in data , INSIEL ha bandito una gara d’appalto con procedura aperta, ai
sensi del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura del nuovo sistema cartografico di- gitale regionale;
2. il Fornitore ha presentato offerta nell’ambito della suddetta gara;
3. il Fornitore è risultato, con determinazione del di Insiel, aggiudica-
tario definitivo della suddetta gara;
4. il Fornitore ha adempiuto agli obblighi imposti dal Disciplinare di gara relativi alla documentazione da fornire, entro i termini imposti;
5. il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell’art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione all’esito delle verifiche di cui al LIBRO II, Capo IV qualora l'informazione antimafia non fosse ancora sta- ta rilasciata;
si conviene e stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la realizzazione del Nuovo Sistema Cartografi- co Digitale Regionale, relativo al territorio della Provincia di Trieste, che si compo- ne di:
− dati e prodotti da rilievo laser scanner
− ortofoto di precisione
− data base topografico
− immagini da sensori iperspettrali
come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, in particolare nel capitolo 2 “Norme di carattere generale”.
Il Fornitore si impegna ad adempiere alle condizioni ed alle modalità di esecuzione di cui ai seguenti documenti che, sottoscritti da INSIEL e dal Fornitore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente e
fisicamente allegati:
allegato 1: Capitolato Tecnico di gara
allegato 2: Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta allegato 3: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta allegato 4: Garanzia fideiussoria di cui all’art. 13 del presente contratto allegato 5: Polizze assicurative di cui all’art. 14 del presente contratto. Viene compiegato al presente contratto per farne sua parte integrante: allegato 1: Capitolato Tecnico di gara
allegato 2: Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta allegato 3: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta Articolo 2 – Durata del contratto
Si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 2.10 “Stato avanzamento lavori e consegne intermedie” e alle eventuali migliorie presentate dal Fornitore in sede di offerta.
Articolo 3 – Caratteristiche della fornitura
Articolo 4 – Verifica di conformità e certificato
Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la re- golare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti.
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto al capitolo 6 “Pre- scrizioni generali di collaudo” del Capitolato Tecnico.
Articolo 5 – Responsabili per le attività contrattuali
I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente contratto so- no:
- per il Fornitore:
- per INSIEL: in qualità di Direttore dell’esecuzione del
contratto
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di Direttore dell’esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate al servizio oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. Articolo 6 – Luogo di svolgimento del servizio e risorse strumentali
Il Fornitore svolgerà le attività oggetto del presente contratto con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.
Qualora le attività oggetto del presente contratto, dovessero essere necessaria- mente svolte presso gli uffici di Insiel e/o presso le sedi dei clienti indicati da Insiel, l’accesso ai locali aziendali o dei clienti dovrà avvenire nell’ambito del normale orario di lavoro, nel rispetto delle regole di accesso ai locali indicate da Insiel, as- sumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni.
Articolo 7 - Obblighi del fornitore
Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo
stesso Fornitore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
Il Fornitore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favo- re dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impe- gna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è sogget- to.
Il Fornitore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o co- munque richieste dalla particolarità del lavoro.
Il Fornitore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo il D. LGS. 09.04.2008 n.81 e successive modificazio- ni e integrazioni) e delle specifiche norme aziendali.
Il Fornitore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dei lavori, desi- gnando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere i lavori inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipen- denti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza di INSIEL la quale resta comunque e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dal Fornitore.
Tutte le spese derivanti al Fornitore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al
Fornitore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi neces- sari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contrat- to, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato all’Articolo 10 – Corrispetti- vi, fatturazione e modalità di pagamento INSIEL si riserva, comunque, ogni e qual- siasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo.
Il Fornitore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizza- zione dell’oggetto del contratto, l’impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell’esecuzione del con- tratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, do- cumenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno va trasmessa ai soggetti interessati.
In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, INSIEL avrà la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016. Re- sta però salva la facoltà di INSIEL di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione dei lavori sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimen- to dei danni a favore di INSIEL medesima in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore del Fornitore.
Articolo 8 – Responsabilità solidale della stazione appaltante
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Fornitore o, se presente, del su- bappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, INSIEL trattiene dal certifi- cato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo
versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di li- quidazione finale, dopo l'approvazione da parte di INSIEL del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contri- butiva, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o, se presente, del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto ina- dempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, INSIEL paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ai sensi dell’art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 9 – Adempimenti D. Lgs. 196/2003 e trattamento dei dati personali INSIEL, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30/06/2003, n.196 e s.m.i., informa il Fornitore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia. Pertanto le parti si atterranno alle indicazioni descritte nel seguito.
Nel corso del rapporto contrattuale le parti potranno fornirsi dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.LGS. 30.06.2003 n.196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"). I dati verranno acquisiti ai fini contrattuali e dell'esecuzione della fornitura, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
Di norma, i dati forniti non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi dell'articolo 4 del D. LGS. 30.06.2003 n.196.
Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riser- vatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici o telema- tici idonei a memorizzarli, gestirli o trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
Relativamente ai suddetti dati, alla parte interessata vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del citato D. LGS.196/2003.
Articolo 10 – Corrispettivi, fatturazione e modalità di pagamento
Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente
contratto al corrispettivo massimo, omnicomprensivo, di € (Euro
).
L’entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsio- ne dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002.
Il Fornitore, potrà emettere fatture per fasi esecutive a seguito dell’emissione delle attestazioni di collaudo positivo, secondo le seguenti modalità:
− alla conclusione della Fase esecutiva 1, il Fornitore potrà emettere fattura per una quota pari al 15% (quindicipercento) dell’importo contrattuale;
− alla conclusione della Fase esecutiva 2, il Fornitore potrà emettere fattura per una quota pari al 15% (quindicipercento) dell’importo contrattuale;
− alla conclusione della Fase esecutiva 3, il Fornitore potrà emettere fattura per una quota pari al 70% (settantapercento) dell’importo contrattuale.
Il pagamento delle fatture elettroniche avverrà mediante versamento sul conto corrente bancario intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comunicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell’art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, entro 30 giorni dalla data di protocollazione in Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel Capi- tolato Tecnico, e nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo. Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. del 3 aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Interscambio (SDI).
Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio 5Q9X3U, il numero CIG 679245927D, il numero di contratto
Insiel e dovranno riportare i riferimenti alla procedura GE 07-16. A
Articolo 11 – Subappalto
Le parti si danno atto che il Fornitore si è avvalso/non si è avvalso della facoltà di affidare in subappalto i servizi e le forniture oggetto del presente contratto, così come specificato dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, avendo/non avendo il Forni- tore dichiarato in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del For- nitore che rimane unico e solo responsabile nei confronti di INSIEL delle prestazio-
ni subappaltate.
Si precisa peraltro che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l’esecuzione delle prestazioni affidate in subap- palto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D. Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:
- il Fornitore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso INSIEL almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'e- secuzione delle relative prestazioni;
- il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105 comma 18 D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa appaltatrice;
- contestualmente al deposito del contratto, il Fornitore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requi- siti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla pre- stazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
- il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a INSIEL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza ai sensi dell’art. 105 comma 17 del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 12 – Responsabilità del fornitore
Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenni INSIEL e l'Amministrazione regionale, anche in sede giudiziale, per infortuni o dan- ni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto di INSIEL che dell'Amministrazione regionale e di Terzi, direttamente o indirettamente con- nessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.
Articolo 13 – Garanzia fideiussoria
A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore presta, consegnandola ad INSIEL, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 103 D. Lgs. 50/2016, una garanzia fideiussoria per Euro
( ) in favore di INSIEL costituita mediante polizza
fideiussoria/fideiussione bancaria N° _ .emessa da
Articolo 14 - Polizza assicurativa
Il Fornitore, assumendosi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’aggiudicatario stes- so, quanto di INSIEL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibi- li, anche se eseguite da parte di terzi dichiara di aver sottoscritto una polizza assi-
curativa con , autorizzata a ciò ai sensi di legge, che assicura la co-
pertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le atti-
vità oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad INSIEL, alle Amministrazioni Pubbliche, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché
ai terzi, anche con riferimento ai relativi servizi, Polizza N° avente
un massimale RC Terzi di Euro per sinistro e un massimale RCO di
Euro
per sinistro e persona, con decorrenza
e scadenza
.
Si precisa che il Fornitore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.
Articolo 15 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Articolo 16 – Penali
Il Fornitore dovrà adempiere puntualmente alle obbligazioni contrattuali. Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi del Fornitore, INSIEL applicherà, nelle ipotesi di errore riscontrato e/o di ritardo nella consegna, le penali previste e descritte di seguito:
1. per il mancato rispetto delle tempistiche di consegna (finale e per singola
fase): per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini previsti, di cui al paragrafo 2.10 “Stato avanzamento lavori e consegne in- termedie” del Capitolato tecnico, sarà applicata una penale pari allo 0,05% dell’importo contrattuale.
2. nel caso di non conformità delle fasi operative:
− Il lavoro richiede rifacimento:
− sarà applicata una penale pari allo 0,1% dell’importo contrattuale.
− per ogni giorno naturale e consecutivo compreso tra la data di ri- cevimento della comunicazione di mancato superamento del col- laudo e la riconsegna degli elaborati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,05% dell’importo contrattuale.
− Il collaudo viene ritenuto non superato o non viene rispettato il termine in- dicato per il rifacimento del lavoro:
− Insiel procederà con la risoluzione del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale secondo quanto indicato all’articolo 18 del presente contratto.
3. Nel caso di conformità delle fasi operative, ma di richiesta nel verbale di col- laudo di interventi per la correzione degli errori riscontrati o di integrazioni e rifacimenti:
− per ciascun giorno naturale e consecutivo successivo alla data in- dicata nel verbale di collaudo come termine per gli interventi e la riconsegna degli elaborati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,05% del corrispettivo contrattuale.
I termini sopra indicati terranno conto delle eventuali migliorie presentate dal For- nitore in sede di offerta.
Articolo 17 – Cessione dei crediti
Nel caso in cui INSIEL accerti che l’esecuzione del contratto da parte del Fornitore non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite, concederà al Fornitore, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certifica- ta PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all’inadempimento; trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà riso- luto, salvo il diritto di INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 1662 c.c.. Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, INSIEL si riserva il dirit- to di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dall’Articolo 16 Penali, superi il 10% del valore del contratto, ovvero il collaudo venga ritenuto non superato o non venga rispettato il termine per il rifacimento del lavoro, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di pro- cedere all’esecuzione in danno del Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di:
a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti del Fornitore, ai sen- si della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i credito- ri, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga inca- ricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del persona- le e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordi- ne allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l’intera durata del Con- tratto;
c) violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale del Fornitore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di INSIEL;
d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all’incasso; cessione, totale o par- ziale, diretta o indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest’ultimo derivanti;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto;
f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta l'emanazione di un provvedi- mento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I “Le mi- sure di prevenzione” del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di INSIEL, di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati
all’appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavo- ro.
Articolo 19 – Recesso
Insiel ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico inte- resse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Fornitore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In tal caso INSIEL, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene co- municato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto da INSIEL;
- delle spese sostenute dal Fornitore;
- di un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle pre- stazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le presta- zioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad INSIEL.
INSIEL si riserva la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1 comma 13 della leg- ge 7 agosto 2012, n. 135, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al Fornitore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle pre- stazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 suc- cessivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli
del presente contratto e il Fornitore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Articolo 20 – Esecuzione in danno
In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell’art. 1662 che ai sensi dell’art. 1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto ne- cessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto. INSIEL ha inoltre il diritto, ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, di valersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio.
Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Fornitore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi.
Articolo 21 – Subentro nel contratto
Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momen- to e per l’intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rappor- to contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiunti- vo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con effetto pienamente liberatorio per INSIEL.
INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito all’intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare
la facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Il Fornitore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giu- lia.
Articolo 22– Riservatezza
Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti tali, tutti i dati, notizie ed informa- zioni relativi ad INSIEL o a qualsiasi altro ente pubblico di cui il Fornitore venisse a conoscenza in relazione alla effettuazione delle prestazioni di cui al presente con- tratto. Il Fornitore si impegna altresì a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti o note di qualsiasi atto o documento di INSIEL o a qual- siasi altro ente pubblico di cui sia eventualmente venuto in possesso.
Articolo 23 - Brevetti e diritti d'autore
INSIEL e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non assumono alcuna respon- sabilità nel caso in cui il Fornitore abbia usato, nell'esecuzione della fornitura og- getto del presente contratto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.
Il Fornitore sosterrà i costi della difesa contro qualsiasi azione per violazione in Italia o all'Estero di brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e di diritti d'autore promossa nei confronti di INSIEL e/o della Regione Autonoma Friuli Ve- nezia Giulia in relazione ad Apparecchiature, in base al presente contratto, o in relazione al loro uso.
Il Fornitore si farà carico inoltre degli oneri per risarcimento dei danni a Terzi, per le spese giudiziali e per quelle di difesa sostenuti da INSIEL e/o da Regione Auto- noma Friuli Venezia Giulia, nonché degli oneri derivanti da transazioni stipulate da INSIEL e/o da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in accordo con il Fornitore. Nel caso in cui la fornitura di cui all’Articolo 1 – Oggetto costituisse oggetto di una azione per violazione di brevetti o diritti d'autore in Italia o all'Estero o, a parere del Fornitore, potessero diventarlo, il Fornitore a sua scelta e a sue spese potrà - fer- mo il diritto di INSIEL a prestazioni almeno equivalenti - modificare o sostituire la fornitura di cui all’Articolo 1 – Oggetto, ovvero ottenere per INSIEL e/o per la Re- gione Autonoma Friuli Venezia Giulia il diritto di continuare ad utilizzare la fornitu- ra, senza alcun onere aggiuntivo.
Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali e le spese relative al presente con- tratto, ad eccezione di quelle che per legge competono ad INSIEL.
A tal fine, il Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'e- sercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili, non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni; conseguente- mente, in caso d’uso, al presente contratto verrà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Il Fornitore dichiara che, in ottemperanza a quanto prescritto dall’ art. 34, comma 35, del Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, a partire dal 01 gennaio 2013, verserà le spese sostenute dalla scrivente stazione appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara in oggetto e del relativo avviso di aggiudica-
zione, ai sensi dell'art. 216 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.
Insiel comunicherà al fornitore gli importi definitivi che dovranno essere versati, nonché le relative modalità di effettuazione del versamento.
Articolo 25 - Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pub- blica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di orga- nizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001
Il Fornitore garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai pro- pri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, sa- ranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in parti- colare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.
Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Fornito- re si impegna ad osservare le norme contenute nel Codice Etico di INSIEL e nel
Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: xxxx://xxx.XXXXXX.xx che il fornitore di-
xxxxxx di aver letto ed accettati nella loro integrità.
Il Fornitore dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da INSIEL ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamen- to in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre
INSIEL al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001. Il Fornitore prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di dirit- to, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Articolo 26 - Disposizioni antimafia
Il Fornitore prende atto che l'affidamento della fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovran- no essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministra- zione del Fornitore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimen- ti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il Fornitore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione all’impresa subappaltatrice.
Articolo 27 – Disposizioni generali
Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difformi, prevalgono su quel- le del Capitolato Tecnico.
Per quanto non risulta disposto dal presente contratto, e per l’interpretazione del- lo stesso, si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016, Attuazione delle direttive
Articolo 28 – Foro competente
Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente con- tratto, è esclusivamente competente il Foro di Trieste.
Trieste,
(Luogo) (Data)
XXXXXX S.p.A. con socio unico
Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 4 – Verifica di conformità e certificato
Articolo 7 - Obblighi del fornitore Articolo 11 – Subappalto
Articolo 12 – Responsabilità del fornitore Articolo 16 – Penali
Articolo 17 – Cessione dei crediti
Articolo 18 – Risoluzione e Clausola risolutiva espressa Articolo 19 – Recesso
Articolo 21 – Subentro nel contratto
Articolo 23 - Brevetti e diritti d'autore Articolo 28 – Foro competente
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(Luogo) (Data)
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