Subentro nel contratto Clausole campione

Subentro nel contratto. Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momen- to e per l’intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rappor- to contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiunti- vo per il soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con effetto pienamente liberatorio per INSIEL. INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito all’intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Fornitore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giu- lia.
Subentro nel contratto. Nel caso di vendita dell'immobile, di cessione dell’esercizio o della locazione, l’utente cessante deve darne immediato avviso mediante lettera raccomandata alla Società, verso la quale continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, finché il suo successore non abbia stipulato una nuova scrittura in proprio nome.
Subentro nel contratto. La Regione, nel caso in cui vengano meno in capo all’aggiudicatario i requisiti posseduti al momento dell’aggiudicazione in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, si riserva la facoltà di far subentrare nell’appalto il concorrente che segue nella graduatoria.
Subentro nel contratto. 1. II subentro è I'attivazione deIIa fornitura da parte di un nuovo Utente in seguito aI recesso deI contratto deI Utente precedente, che ha richiesto anche Ia chiusura deI contatore. TaIe istituto comporta per iI nuovo Utente Ia sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione e provvedere aI versamento deI deposito cauzionaIe e deI corrispettivo previsto a copertura deIIe spese tecniche e amministrative.
Subentro nel contratto. La Regione, nel caso in cui vengano meno in capo all’Aggiudicatario i requisiti posseduti al momento dell’aggiudicazione in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, si riserva la facoltà di far subentrare nell’appalto il concorrente che segue nella graduatoria. Per le altre ipotesi si rinvia all’art. 116 del Codice.

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  • (Norme regolatrici del contratto) Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme: a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni); b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni); c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.ll del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili; d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l' approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi; f) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo Codice degli Appalti); g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012; h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica; i) l’articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016); j) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), f) g), h) e i) , in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato. L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j) che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui viene effettuato il pagamento del premio.

  • Esecuzione del contratto 1. Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell’appaltatore, ha l’obbligo di tenere nell’ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato, la seguente documentazione: a estratto del Libro matricola di cantiere (l’originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l’originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Servizio Ispezioni del Lavoro; b registro delle presenze debitamente vidimato dall’INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata; c fotocopia delle comunicazioni di assunzione; d copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile; e – estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti; f attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere; g copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera. Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro tecnico incaricato effettuerà la segnalazione al R.U.P./Responsabile dei Lavori che, a sua volta, provvederà a comunicare la situazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge. Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l’eventuale blocco dei pagamenti dei SAL o dello Stato finale dei lavori, nonché l’attivazione del procedimento previsto dall’art.136 del D. Lgs. n.163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale. La precedente disposizione sarà inserita nel capitolato speciale d'appalto prevedendone l'espressa specifica sottoscrizione. 2. Tutti i lavoratori presenti nel cantiere e che opereranno all’interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante per ogni tipo di intervento, indipendentemente dal loro numero complessivo e compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall’impresa di appartenenza e che riporti: - nome e cognome, - fotografia, - impresa di appartenenza e Codice Fiscale dell'impresa, - numero di iscrizione al libro matricola aziendale, - numero di iscrizione dell’impresa al R.E.A. della CCIAA. 3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o di altro incaricato dal R.U.P., l’identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell’elenco delle maestranze che operano in cantiere, (risultante dalla registrazione automatica di cui al punto successivo o trasmesso prima dell’inizio del cantiere e integrato a ogni assunzione, e/o non fosse regolarmente registrato sul libro matricola e/o sul libro presenze), il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o altro incaricato dallo stesso, provvederà alla segnalazione al Committente / R.U.P. / Responsabile dei Lavori della situazione riscontrata, attuando quanto previsto al punto e) dell’art. 5 del D. Lgs. n. 494/96 . 4. Per le opere di particolare rilevanza o complessità ed in ogni cantiere di importo superiore a € 750.000,00, la Stazione Appaltante istituisce una procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica. Xxxxxxxxx, apparecchiatura di lettura e tenuta delle registrazioni sono a carico della stazione appaltante, la quale raccoglierà settimanalmente una stampa dei dati rilevati in ogni cantiere. Per i cantieri caratterizzati da particolari difficoltà logistiche (cantieri stradali o comunque in estensione, privi di baracca fissa con allacciamento alla rete elettrica) la Stazione Appaltante ha facoltà discrezionale, in relazione alla durata e/o particolarità del lavoro stesso, di prevedere l’esonero da tale norma, ponendo in atto misure alternative per il controllo periodico delle presenze ed identità di chi accede al cantiere. 5. Prima dell’emissione dello stato finale dei lavori e dell’emissione di ogni stato d’avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il DURC delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l’impresa o le imprese irregolari. 6. In caso di grave ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell’appaltatore prevista dall'art. 13 del DM 19.04.2000, n° 145, con le modalità ivi previste, mentre i dipendenti dei sub appaltatori verranno tutelanti mediante il blocco, sino a definizione della controversia, delle somme dovute, a titolo di SAL/SFL, alle imprese di appartenenza. Per grave ritardo si intende quello superiore a 3 mensilità di retribuzione, xxxxx restando gli obblighi in capo al datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

  • Modalità di perfezionamento del contratto Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.

  • Risoluzione del contratto 1. La SA può procedere alla risoluzione del contratto, con proprio provvedimento motivato, qualora l'appaltatore si sia trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto. 2. La SA inoltre procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: 1. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; 2. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; 3. per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei servizi anche di un solo Contratto attuativo (da contestare con le modalità previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 4. per grave ritardo rispetto alle previsioni del cronoprogramma anche di un solo Contratto Attuativo (da accertare con le modalità previste dall’art.108, comma 4, D.lgs. n. 50/2016); 5. previa formale costituzione in mora dell’interessato, in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza; 6. violazione delle norme dettate a tutela dei lavoratori; 7. inutile decorso del secondo termine assegnato dal DEC all’Appaltatore per la esecuzione dei servizi di cui all’art. 15 del presente Capitolato; 8. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016). 9. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'Impresa non provveda all'immediata regolarizzazione (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dall’art.108, comma 3, D.lgs. n. 50/2016); 10. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall’art.3 della L.136/2010 xx.xx., le transazioni relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; 11. per i contratti e sub contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 2019/G/00347 del 16/07/2019 e sottoscritta in data 10/10/2019 dal Comune di Firenze, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 31-bis e con le conseguenze ivi disciplinate; 12. per grave inosservanza dell’obbligo del rispetto delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione della Giunta n.12/2021 del 26/01/2021, come previsto all’art. 29 del presente CSA di Appalto;

  • RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1 Nel periodo di validità del contratto il Cliente ha facoltà, ai sensi della del. AEEGSI n° 144/07 e s.m. ed integrazioni, di recedere dal contratto inviando, anche per il tramite del nuovo fornitore, una comunicazione scritta con la quale dichiara di voler recedere unilateralmente e senza oneri dal contratto, con efficacia allo scadere del primo e del terzo mese decorrente dal 1° giorno del mese successivo a quello di ricezione di detta comunicazione rispettivamente nel caso di fornitura per usi domestico e per altri usi. La comunicazione di recesso dovrà essere inoltrata in forma scritta, a mezzo raccomandata, al seguente indirizzo: è nostra – Sede operativa: Xxx Xxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxx (XX) o, in alternativa, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del Cliente attraverso l’invio a ènostra, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal Cliente fiale. 9.2 In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui sopra, la Società, fatta salva la propria facoltà di agire giudizialmente per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni subiti, si riserva la facoltà di addebitare al Cliente, per il periodo intercorrente tra la data di effettivo passaggio all’altro fornitore e la data contrattualmente prevista di efficacia del recesso, un onere aggiuntivo (a titolo di risarcimento dei costi sostenuti) pari ad Euro 50. 9.3 ènostra ha facoltà di recedere unilateralmente in qualunque momento e senza oneri inviando al cliente una comunicazione di recesso in forma scritta con termine di preavviso di sei mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento di detta comunicazione. ènostra può risolvere ai sensi dell’art. 1456 c.c., su semplice sua dichiarazione, il contratto nei seguenti casi: a) reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi d cui all’art. 7; b) inizio di un’azione, di un procedimento per la messa in liquidazione o di una procedura concorsuale che interessi il Cliente; c) non sussistenza dei requisiti previsti dal Contratto e/o inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora; d) mancanza del servizio di distribuzione; e) revoca, sospensione o blocco dell’addebito diretto SEPA; f) interruzione o sospensione dell’attività produttiva; g) insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; h) cessione del contratto a terzi da parte del Cliente; i) sottoscrizione a terzi, da parte del Cliente, di mandato analogo a quello conferito a ènostra; l) prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno di ènostra e/o del Distributore Locale e/o del trasportatore. 9.4 Nell’ipotesi in cui ènostra non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il Contratto fra ènostra ed il Cliente si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE di cui alla Del. AEEGSI n.258/2015/R/com si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della Del. AEEGSI ARG/elt 42/08 e la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la salvaguardia. 9.5 Fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il Cliente si obbliga a tenere indenne ènostra da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo Cliente imputabile. 9.6 (Costituzione in mora) In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti di ènostra, è facoltà del fornitore stesso procedere in via preventiva alla sospensione della fornitura. A tal fine ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui alla delibera AEEGSI n° 4/08, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicato in fattura, ènostra potrà inviare al cliente una comunicazione con raccomandata con indicazione che, decorsi 20 giorni dalla data di invio della costituzione in mora e trascorsi ulteriori 3 giorni lavorativi in assenza della formale ricezione dell’attestazione del pagamento delle somme dovute, la stesso potrà procedere senza ulteriore preavviso alla sospensione della fornitura. ènostra si impegnerà ad indicare inoltre il termine entro il quale invierà richiesta di sospensione della fornitura al distributore. Per i siti connessi in bassa tensione, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura, ènostra richiede al distributore competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, il distributore competente procede a sospendere la fornitura. La richiesta di sospensione della fornitura non può comunque essere presentata nei casi di cui all’art. 4.3 dell’Allegato A alla del. ARG/Elt n° 4/08. In tutti i casi di sospensione e risoluzione, anche se relativi solo ad uno o a più siti, è fatto salvo il diritto di ènostra di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla Del. AEEGSI n. 156/07, fermo restando il risarcimento del maggior danno. In caso di mancato rispetto da parte di ènostra della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al Cliente spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico pari ad Euro 30 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza senza l’invio della comunicazione di costituzione di messa in mora a mezzo raccomandata o pec mail. La società è inoltre tenuta alla corresponsione di un indennizzo pari ad Euro 20 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante alternativamente: - il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento; - il rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della fornitura. Nei suddetti casi, al cliente finale ènostra non può chiedere il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della fornitura.

  • Risoluzione del contratto e recesso Per quanto riguarda la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si rinvia all’art. 108 D.Lgs. 50/2016. Ai fini della risoluzione, si considera grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo: 1) reiterati comportamenti che giustifichino l’applicazione di una penale e che si verifichino più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; 2) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di 3 (tre) volte e siano preceduti da comunicazione scritta; 3) inosservanza delle direttive dell’Amministrazione in sede di avvio dell’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal contratto di appalto; 4) inosservanza, da parte dell’appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell’appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione del presente Capitolato); 5) altre situazioni, valutate come gravi dall’Amministrazione Comunale; 6) valutazione negativa sull’operato dell’appaltatore; 7) sospensione o comunque mancata esecuzione dei servizi affidati, anche parziale, tale da comportare gravi disservizi. Per quanto concerne la risoluzione del contratto per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 108 D.Lgs. 50/2016. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse, per sopravvenute esigenze organizzative, di servizio o di necessità in qualsiasi tempo a proprio insindacabile giudizio, senza che per tale fatto il Fornitore possa avanzare pretese per danni o indennizzi. Inoltre la Stazione appaltante può esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D.lgs 50/2016 Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In forza dell’art. 1 co. 13, l. 135/2012, l’Amministrazione si riserva di recedere dal contratto di fornitura nel caso in cui parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 1999 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto in corso di esecuzione. Il diritto di recesso va esercitato previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a venti giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite. Non si fa ricorso al diritto di recesso se l’appaltatore acconsente a una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. 26, co. 3, della legge n. 488 del 1999. E’ previsto il recesso dell’appaltatore unicamente nei casi di cui all’art. 48. c. 19 del D.Lgs. 50/2016.

  • Rinnovo del contratto Per le annualità successive a quella della stipulazione il contratto è assegnato, all’atto dell’eventuale rinnovo, alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella 2, a seconda che UNIPOLSAI ASSICURAZIONI abbia o meno effettuato, nel Periodo di osservazione o in periodi precedenti, pagamenti a seguito di Sinistri con Responsabilità principale. Si terrà conto inoltre dei Sinistri con Responsabilità paritaria pagati, prendendo come riferimento l’ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità pregressa, qualora la percentuale di responsabilità “cumulata” sia pari ad almeno il 51%. Nel caso di pagamenti a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti - riferiti allo stesso Sinistro - non determinano l’applicazione del malus. In mancanza di pagamento, anche parziale, di danni -anche in presenza di Denuncia di Sinistro o di richiesta di risarcimento - il contratto è considerato immune da Sinistri agli effetti dell’applicazione della predetta tabella 2.

  • Diritto a ricevere una copia del contratto Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.

  • DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO L’amministrazione prima dell’esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell’esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell’esecuzione del contratto. Il nominativo del Direttore dell’esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all’impresa aggiudicataria.