COMUNE DI FORMIA PROVINCIA DI LATINA
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX
00000 - Xxxxxx – Piazza Municipio – Tel. +390771.778310-311-378 xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx e-mail: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO DI GARA
(Approvato con determinazioni n. 303 del 24.020221 e n. 388 del 10.03.2021)
PROCEDURA APERTA RELATIVAALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE BIENNALE DELSERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA
ART. 0 - XXXX XXXXXXXXXX -
Xxxxxx xx Xxxxxx (XX) – Comando Polizia Locale – Xxx Xxxxxxxx, 000 X.X.X. 00000 Xxxxxx (XX)
C.F. 81000270595- tel. 0771778310-311-378 indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx e mail xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx
Codice identificativo gara (CIG): 8643895FCB
ART. 2- OGGETTO DELLA CONCESSIONE -
La concessione ha per oggetto:
- il servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia presso l’autorimessa del concessionario e restituzione dei veicoli rimossi nel territorio del Comune di Formia ai sensi degli artt. 159 e 215 D.Lgs.285/1992 ss.mm.ii, nonché artt. 354, 398 e 399 D.P.R. 495/92;
- il servizio di rimozione di relitti di veicoli abbandonati e conferimento degli stessi per la demolizione ai sensi della vigente normativa in materia ambientale;
- il servizio di rimozione, trasporto e custodia presso l’autorimessa del concessionario dei veicoli coinvolti in incidenti stradali nel territorio del Comune di Formia, qualora l’interessato non provveda o non possa provvedere personalmente o a mezzo terzi. In quest’ultimo caso, l’intervento del personale del Corpo di Polizia Municipale sarà limitato a garantire la rimozione del veicolo ai soli fini della sicurezza stradale, senza oneri e spese a carico dell’Ente, trattandosi di gestione di affari altrui per la quale il rapporto è regolato dalle norme di diritto civile fra il concessionario del servizio ed il soggetto interessato.
Dalla presente concessione è esclusa la rimozione dei veicoli conseguente ai provvedimenti di fermo o sequestro amministrativo ai sensi del D.Lgs. 285/1992.
ART. 3- DURATA DELLA CONCESSIONE -
La concessione dei servizi di cui al precedente art. 2 ha durata biennale, a decorrere dalla data della consegna del servizio all’aggiudicatario sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010.
ART. 4– FONTI DI FINANZIAMENTO
Il presente appalto è finanziato dagli introiti derivanti da fondi privati derivanti dall’applicazione delle tariffe a seguito dello svolgimento di servizi.
ART. 5 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE -
La perdita da parte del Concessionario dei requisiti previsti dall’art. 354 D.P.R. 495/92 nonché degli altri requisiti richiesti dal bando comporta la decadenza della concessione del servizio.
ART. 6- CANONE DI CONCESSIONE -
Il Concessionario sarà tenuto a versare al Comune di Formia il canone di concessione, come risulterà dall'aggiudicazione definitiva. Il canone minimo di concessione, fissato quale base di gara è stato calcolato nella misura pari al 25% (oltre IVA) in considerazione dei proventi derivanti dall’applicazione delle tariffe così come desunte nella gestione precedente .
Il valore stimato della concessione nel biennio di riferimento,al netto dell’IVA, viene calcolato in € 122.725,14 in base alla media delle rimozioni e del diritto di chiamata effettuata
negli ultimi tre anni (2018 – 2019 – 2020), moltiplicando il valore ottenuto per le tariffe applicate nel periodo di riferimento.
Nessuna spesa graverà sull’Amministrazione Comunale per il servizio di rimozione o blocco, trasporto e custodia che il Concessionario effettuerà in seguito all’affidamento dei servizi oggetto del bando.
Il Concessionario riscuoterà direttamente, rilasciando quietanza, le spese d’intervento, rimozione o blocco, trasporto e custodia a compensazione del servizio prestato.
Del riscosso il Concessionario dovrà versare al Comune, mensilmente, la percentuale offerta in sede di gara.
ART. 7- DIVIETO DI SUBCONCESSIONE -
Il concessionario deve svolgere direttamente i servizi oggetto della presente concessione. È assolutamente vietata la subconcessione, sotto qualsiasi forma, del servizio appaltato. Qualora ciò accada l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e incamerare la cauzione.
Le cessioni o qualsiasi altro atto diretto a mascherarle,fanno sorgere nell’Amministrazione il diritto a risolvere l’affidamento, senza preventivo ricorso ad azione giudiziaria e risarcimento danni, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa.
ART. 8 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO -
Il servizio verrà svolto sull’intero territorio del Comune di Formia (LT).
ART. 9- ORARIO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO -
Il servizio di rimozione si articola nelle seguenti fasi:
a. Richiesta di intervento da parte del Comando di Polizia Locale (diritto di chiamata);
b. Operazioni connesse al carico ed allo scarico del veicolo;
c. Trasferimento del veicolo al luogo di custodia (indennità di chilometrica);
d. Custodia.
Le prestazioni effettuate ai precedenti punti a., b. e c. sono considerate “diurne” se eseguite dalle ore 06.00 alle ore 22.00, notturne se eseguite dalle 22.00 alle 06.00, si fa riferimento all’ora in cui l’intervento ha avuto inizio.
I veicoli rimossi dovranno essere depositati presso il luogo di custodia.
Il Concessionario si impegna a garantire la prestazione dei servizi ad esso affidati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. i servizi saranno garantiti 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi;
2. l’intervento sul luogo della rimozione dovrà essere effettuato nel minor tempo possibile e comunque non oltre 20 minuti;
3. l’intervento avverrà a seguito di chiamata da parte degli operatori di Polizia Locale;
4. la rimozione o il blocco dei veicoli avverrà con l’uso di autoveicoli ed attrezzi speciali indicati nel successivo art. 12.
ART. 10- ADEMPIMENTO DELLA POLIZIA LOCALE -
Il personale interno della Polizia Locale, non appena ricevuta la richiesta di intervento da parte degli operatori esterni, ne darà immediata comunicazione al Concessionario, per consentire lo svolgimento del servizio nei tempi e modi già indicati.
La rimozione dei veicoli in sosta vietata deve avvenire alla presenza di un agente di Polizia Locale il quale provvede a compilare apposito verbale.
ART. 11- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE -
Il concessionario si obbliga ad eseguire il servizio in modo lodevole, tempestivo e secondo le prescrizioni dell’Amministrazione Comunale.
L’impresa concessionaria della rimozione si assume ogni responsabilità derivante da qualsiasi danneggiamento che dovesse conseguire ai veicoli in dipendenza della rimozione, trasporto e custodia dei medesimi ivi compresi i danni derivanti da incendio e furto, sollevando il Comune di Formia da qualsiasi responsabilità.
Nel caso in cui il proprietario e / o il conducente del veicolo in sosta vietata provveda a rimuovere lo stesso prima dell’arrivo del carro – attrezzi, ma dopo l’uscita del medesimo dal garage, il concessionario avrà diritto al rimborso della spesa per l’uscita del carro attrezzi (diritto di chiamata).
Qualora all’arrivo del proprietario sia già avvenuto l’agganciamento del mezzo, l’impresa concessionaria avrà diritto a riscuotere dallo stesso la tariffa stabilita per l’operazione di rimozione. Il Concessionario si impegna ad esporre idoneo tariffario presso il deposito così come stabilito con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 26.09.2011, aggiornato ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 401/98 e così come meglio specificate all’art. 19 del presente Capitolato.
ART. 12 - ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO -
Il Concessionario del servizio dovrà garantire l’impiego di personale, specializzato nel settore e in numero adeguato, in possesso della patente di guida e delle eventuali abilitazioni previste dalla vigente normativa e dovrà ottemperare, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione degli infortuni per il personale dipendente.
Il personale operante dovrà portare il tesserino di riconoscimento.
Il concessionario dovrà garantire all’utente la possibilità di effettuare il pagamento oltre che in contanti, anche tramite servizio POS.
Il concessionario dovrà inoltre, dimostrare la disponibilità di idonea area di sosta veicoli (depositeria) opportunamente recintata per consentire la dovuta vigilanza sui veicoli in custodia. Detta depositeria dovrà essere situata sul territorio comunale ed essere collegata e raggiungibile dai mezzi pubblici.
ART. 13- AUTOVEICOLI ADIBITI PER IL SERVIZIO -
Il Concessionario si impegna ad adibire per il servizio in oggetto nel numero minimo di n. 3 carri attrezzi aventi le caratteristiche tecniche definite dall’art. 12 D.P.R. 495/92, di cui n. 2 almeno con gru a torretta idonei per la rimozione di veicoli in sosta vietata in strade con larghezza particolarmente ridotta al fine di arrecare il minor intralcio possibile alla circolazione stradale, con gli estremi di identificazione e di omologazione, allegando, all’uopo copia della carta di circolazione.
In occasione di particolari contingenze, importanti manifestazioni ed altri rilevanti avvenimenti di interesse pubblico o allorquando i veicoli dell’impresa concessionaria risultassero inadeguati o insufficienti a fronteggiare le necessità operative, ovvero momentaneamente indisponibili per avaria, l’impresa aggiudicataria potrà avvalersi, su preventiva autorizzazione scritta del Comando di Polizia Locale, dei mezzi d’opera di altre ditte.
In tal caso l’impresa concessionaria assumerà in proprio, alle stesse condizioni di cui al presente capitolato, ogni responsabilità per il servizio svolto con mezzi altrui.
In tale caso resterà invariata la percentuale di aggio dovuta al Comune dalla Concessionaria per il servizio svolto utilizzando mezzi di altre ditte.
ART. 14- TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI RIMOSSI –
Il veicolo rimosso sarà trasportato e custodito nell’autorimessa, ovvero in apposita area di deposito, a cura del Concessionario che assume la figura di custode ai sensi della legge e a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul deposito con custodia ai sensi dell’art. 1766 e seguenti del codice civile. In particolare, il responsabile della custodia assume, l’obbligo di cui all’art 1768 Codice Civile. Tutti i veicoli dovranno essere, pertanto, custoditi con la diligenza del buon padre di famiglia ed in particolare, i motoveicoli ed i ciclomotori dovranno essere mantenuti al riparo dagli agenti atmosferici.
L’impresa concessionaria è tenuta ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio con sollecitudine e diligenza, in maniera da non creare alcun intralcio alla circolazione.
L’impresa medesima è tenuta, altresì, ad effettuare la rimozione dei veicoli ed a curare la loro custodia con tutte le cautele suggerite dalla normale diligenza ed atte ad evitare danni agli stessi.
Nel caso che i veicoli siano danneggiati a causa della rimozione è responsabile esclusivamente la ditta concessionaria. Pertanto, all'atto della rimozione, l'incaricato del Concessionario – assumendo piena responsabilità ai sensi di legge della veridicità di quanto dichiarato – redigerà apposito verbale di constatazione di eventuali danni evidenti sull'autoveicolo da rimuovere, controfirmato dall'agente di P.L. operante al momento nell'area di intervento.
Nella eventualità di rimozione e di sosta presso la depositeria di veicoli per i quali non potessero essere recuperate le relative indennità per qualsiasi motivo (provenienza furtiva, mancanza di proprietari, negligenza nel ritiro ecc.), l’impresa non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo
da parte del Comune. Nei casi sopra citati si applicheranno le vigenti disposizioni di legge in materia.
ART. 15 - RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI O BLOCCATI ALL’AVENTE DIRITTO-
La restituzione del veicolo rimosso dovrà avvenire presso la sede di deposito. I veicoli rimossi o bloccati saranno restituiti all’avente diritto, che dovrà provare il titolo alla restituzione, dovrà corrispondere le spese di intervento, rimozione e custodia secondo gli importi stabiliti, che il custode provvederà a riscuotere direttamente, rilasciandone quietanza.
Dell’avvenuta restituzione è redatto verbale sottoscritto dal custode e dal proprietario del veicolo (o persona da lui delegata) che espressamente deve dichiarare, previo accertamento, che il veicolo non ha subito danni a seguito della rimozione.
Nel verbale dovranno essere riportate le generalità del “ritirante” e gli estremi di un valido documento di riconoscimento esibito dallo stesso. Una copia del verbale è rilasciata all’interessato. Il custode deve trasmettere al Comando Polizia Locale, con cadenza quindicinale, copia dei verbali di restituzione agli aventi diritto e, dovrà inoltre tenere apposito registro come previsto nel successivo art. 23.
ART. 16- RIMOZIONE E CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI A MOTORE O RIMORCHI RINVENUTI E NON RECLAMATI DAI PROPRIETARI E DI QUELLI ACQUISITI AI SENSI DEGLI ARTT. 000-000-000 X.X., XXX X.X. 000/00, XXX X. LGS 22/97ss.mm.ii., DEL D.LGS. 209/03 MODIFICATO DAL D.LGS. 149/06 e del D.Lgs.152/06 -
Contestualmente all’affidamento del servizio di rimozione veicoli e depositeria è affidato alla stessa impresa fornitrice il servizio di rimozione e conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi abbandonati su suolo pubblico rinvenuti da soggetti pubblici e non reclamanti dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli artt. 923,927, 929 C.C., del D.M. 460/99, del D.Lgs. 152/06ss.mm.ii., del D.Lgs. 209/2003ss.mm.ii..
Il servizio riguarda la rimozione dei relitti dei veicoli a motore, rimorchi e simili abbandonati sul suolo pubblico, dei quali non sia possibile individuare i proprietari ed il conseguente conferimento a imprese di demolizione regolarmente autorizzate secondo le procedure indicate nel D.M. 22 ottobre 1999, n. 460 e nel D.Lgs. 152/06ss.mm.ii..
La rimozione deve avvenire entro il termine di giorni uno dalla segnalazione della Polizia Locale, salvo i casi urgenti, nei quali l‘impresa fornitrice del servizio deve provvedere a rimuovere tempestivamente il relitto segnalato.
Dopo la rimozione del relitto e l’espletamento di tutte le procedure – ad esclusiva cura dell’impresa fornitrice – il relitto o veicolo abbandonato deve essere conferito dall’impresa fornitrice del servizio esclusivamente a centri di raccolta autorizzati per la demolizione, l’eventuale recupero di parti e la rottamazione, in adempimento delle disposizioni contenute nel D.M. 460/1999 e nel D.Lgs. 209/03 ss.mm.ii..
L’esecuzione del servizio non comporta alcun onere per l’Amministrazione comunale. Il concessionario, ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.M. 460/1999 applicherà le tariffe dovute ai centri di raccolta, secondo quanto stabilito nel tariffario approvato dalla Provincia di Latina ai sensi dell’art. 3, c. 1, D.M. 460/1999. L’impresa fornitrice si assume la completa responsabilità per eventuali
xxxxx provocati a terzi nel corso dell’effettuazione delle operazioni relative al servizio e per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.
L’impresa fornitrice del servizio deve consegnare alla Polizia Locale una ricevuta di conferimento o una dichiarazione di ritiro del relitto. Nel caso in cui non fosse possibile rinvenire il relitto segnalato deve essere data immediata comunicazione alla Polizia Locale.
L’impresa fornitrice si impegna a curare tutte le procedure successive al rinvenimento del relitto o veicolo abbandonato sulla strada fino alla sua demolizione o conferimento ad un centro autorizzato di rottamazione veicoli in conformità alle disposizioni di legge sopra richiamate.
ART. 17- MANCATO PRELIEVO -
In caso di intervento del mezzo adibito alla rimozione con mancato prelievo del veicolo per qualsiasi motivo (ad esempio: veicolo già rimosso dal proprietario o dal conducente nel frattempo sopraggiunto), il conducente e/o proprietario sarà tenuto al pagamento delle spese di intervento relativo al solo diritto di chiamata.
ART. 18- RITIRO DEGLI OGGETTI GIACENTI ALL’INTERNO DEL VEICOLO RIMOSSO -
Nel caso in cui la persona legittimata volesse ritirare oggetti giacenti all’interno del veicolo, si provvederà a compilare un apposito verbale, relativo agli oggetti restituiti o prelevati, redatto dalla Polizia Locale e sottoscritto dalla stessa, dal custode e dalla persona legittimata.
ART. 19– TARIFFE -
TARIFFARIO RIMOZIONE
A) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.: | ||
- Diritto di chiamata | € | 14.49 |
- Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo | € | 21.94 |
- Indennità chilometrica( dal luogo di stazionamento | €/Km | 3.50 |
dell’autoveicolo adibito alla rimozione al luogo | ||
d’intervento e, quindi, al luogo di deposito) |
C) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.:
- Si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10% per ogni tonnellata, o frazione di tonnellata, superiore al valore di 3,5 t della massa complessiva a pieno carico del veicolo da rimuovere.
€/Km 3.50
17.99
36.43
€
€
Diritto di chiamata
Operazioni connesse al carico e allo scarico del veicolo Indennità chilometrica( dal luogo di stazionamento dell’autoveicolo adibito alla rimozione al luogo d’intervento e, quindi, al luogo di deposito)
-
-
-
B) Per la rimozione dei veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.:
Le Suddette tariffe sono aumentate del 30% in orario notturno o giornata festiva.
I suddetti prezzi si intendono I.V.A esclusa;
CUSTODIA GIORNALIERA
A) <1,5 t.
B) >1,5 t.
C)< 3,5 t.
- Dal 2° al 15° giorno pro-die
- Dal 16° al 30° giorno pro-die
- Dal 31° giorno in poi pro-die
€ 3,85
€ 2,57
€ 1,27
€ 6,41
€ 5,13
€ 3,85
Per la custodia dei veicoli di cui alla lettera C) si applicano le tariffe della lettera B) aumentate del 10%
I suddetti prezzi si intendono I.V.A esclusa
Le tariffe sono quelle approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 26.09.2011 aggiornate ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 401/98 ed adeguate secondo gli indici ISTAT giusta nota Prot. 6125 del 05.02.2021 a firma del Dirigente del Settore Economico Finanziario.
.
ART. 20– CORRISPETTIVO -
La percentuale sulle tariffe spettante al Comune è quella riportata nell’offerta di gara.
Il Concessionario del servizio verserà mensilmente l’aggio spettante al Comune calcolato sull’importo delle bollette di quietanze staccate.
Il Concessionario dovrà, altresì, presentare il rendiconto che dovrà essere dettagliato ed indicare i servizi espletati con indicazione delle quietanze e degli importi incassati.
ART. 21- AGGIORNAMENTO E PUBBLICITA’ DELLE TARIFFE -
Le tariffe di cui all’articolo precedente saranno aggiornate, annualmente, in misura non superiore all’intera variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati noto al 31/12 dell’anno precedente, secondo quanto previsto dall’art. 3 del D.M. n.401/98.
Le tariffe in vigore dovranno essere esposte nella depositeria del concessionario in luogo facilmente accessibile e visibile al pubblico e dovranno essere esibite a richiesta degli organi di controllo e dell’utenza.
ART. 22- MANCATO RECUPERO DELLE SPESE -
Nell’eventualità di sosta di veicoli rimossi per i quali non potessero essere recuperate le spese di intervento e custodia, per un qualsiasi motivo (ad esempio: negligenza nel ritiro, mancato pagamento ecc.) il Concessionario del servizio non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
Lo stesso non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo o rimborso nei confronti dell’Amministrazione Comunale anche nei seguenti ulteriori casi:
traino e custodia, per esigenze di pubblico interesse, dei veicoli collocati in zone sottratte temporaneamente alla sosta, nel caso in cui siano stati posti in sosta precedentemente la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
spostamento, nei luoghi indicati dalla Polizia Locale, di veicoli per urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità o per altre cause di forza maggiore anche in presenza di situazioni in cui non ricorrano gli estremi di violazione ad alcuna norma del vigente Codice della Strada, ovvero quando trattasi di mezzi sottratti all’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, indicati nell’art. 354 D.P.R. n. 495/92. Le condizioni di cui al comma precedente saranno attestate direttamente dalla Polizia Locale.
ART. 23- RILEVAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI -
Il Concessionario del servizio provvede ad istituire, anche in formato elettronico, appositi registri, costantemente aggiornati, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, gli interventi effettuati, nonché i seguenti dati:
data ed orario dell’intervento;
targa e tipo di veicolo;
località in cui è avvenuta la rimozione;
numero progressivo;
data di riconsegna del veicolo ed estremi della quietanza o fattura del pagamento delle spese.
Lo stesso dovrà altresì provvedere alla trasmissione alla Polizia Locale, entro il terzo giorno successivo all’intervento, dell’elenco dettagliato degli interventi di rimozione effettuati per tutti i veicoli non ritirati dall’avente diritto.
Tutti gli atti e i registri relativi agli interventi effettuati devono essere conservati, sia in forma cartacea sia in forma elettronica, per i 5 anni successivi alla definizione delle procedure amministrative.
Dopo tale termine, possono essere cestinati a norma delle disposizioni del R.D n. 1163 del 02/10/1911 e del D.P.R. n. 1409 del 30/06/1963.
ART. 24- RESPONSABILITÀ PER DANNI -
Il Concessionario assume l’intera e diretta responsabilità in caso di furto del veicolo affidato in custodia e di ogni danno che per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti o sorveglianti potesse derivare all’Amministrazione Comunale e/o a terzi.
L’impresa si impegna a tenere indenne il Comune da qualsiasi controversia e responsabilità per risarcimento danni, indennizzi e quanto altro potesse trarre origine, direttamente o indirettamente, dall'attività oggetto del servizio. Tale obbligazione di garanzia viene assunta sia nei confronti dei proprietari dei veicoli rimossi, sia dei loro aventi causa, sia dei terzi, rimanendo il Comune interessato soltanto nei procedimenti contravvenzionali a norma di legge.
Il Concessionario è obbligato a contrarre idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità di cui ai precedenti articoli. In particolare la Ditta è obbligata, a proprie spese, a provvedere alla:
a) Assicurazione delle maestranze addette al servizio oggetto dell'appalto ed al rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss. mm. ii.;
b) Assicurazione di tutti i mezzi indicati contro gli infortuni, contro responsabilità civili verso terzi, di cui all’art. 2043 codice civile, per massimali non inferiori a quelli stabiliti dall’art. 4 D.M. 04.9.1998 n. 401 e contro incendi;
e) Assicurazione per responsabilità civile, furto e incendio a favore dei veicoli rimossi, per i massimali di cui all’art. 4 del D.M. 04/09/98 n. 401, riguardante ogni fase della prestazione del servizio: rimozione, trasferimento e sosta presso la depositeria.
In particolare, l’Amministrazione Comunale rimane esonerata da qualunque responsabilità civile e penale inerente al prelevamento, trasporto e custodia del veicolo.
Resta inteso che la manutenzione e conservazione nonché eventuali riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi impiegati nell’espletamento del servizio sono a completo carico del Concessionario, qualunque sia l’importanza e l’entità delle riparazioni.
ART. 25- SEDE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -
La sede dell'amministrazione appaltante competente per il presente procedimento di gara è la seguente : Xxx Xxxxxxxx, 000.
Ai sensi dell'art. 5, c. 1, della L. 241/1990 ss.mm.ii., il responsabile del presente procedimento è l’Istruttore Direttivo di Vigilanza Comm. Coord. Xxxxx XXXXXXXXXXX.
Il Responsabile della procedura di gara è la Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx n.q. di Dirigente del Settore Comando di Polizia Locale e Servizi ai Cittadini.
ART. 26– CONTROVERSIE -
Per ogni controversia o azione che dovesse sorgere o esercitarsi nell'esecuzione del presente contratto, leparti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale di Cassino.
È esclusa la competenza arbitrale.
ART. 27- PENALI
Ogni infrazione agli obblighi contrattuali ed alle norme di buona conduzione del servizio, sarà soggetta ad una penalità da determinarsi a cura del responsabile della Polizia Locale, tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 500,00, sentite le giustificazioni del contraente, tenuto conto della gravità dell’infrazione e della sua eventuale reiterazione.
In caso di recidiva, oltre all’applicazione della penalità, sarà emessa diffida.
L’importo della penalità dovrà essere versato dal contraente, nei tempi indicati, sul conto corrente bancario presso la Tesoreria del Comune di Formia(LT).
L’eventuale applicazione delle penalità di cui al primo comma, non pregiudicherà il diritto dell’Amministrazione Comunale a procedere d’ufficio all’esecuzione di un ordine, qualora il contraente, fosse negligente ed inosservante degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Le penalità saranno notificate al contraente con semplice comunicazione stragiudiziale eseguita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
ART. 28- PENALITÀPER INADEMPIENZE -
Ogniqualvolta il carrogrù non sia disponibile allo svolgimento del servizio, per cause non imputabili a questa Amministrazione, verrà applicata una penale pari a € 100,00 (dico cento) orarie.
ART. 29- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE -
Si procede alla risoluzione del contratto di concessione nei seguenti casi:
a. quando il Comune e l’impresa, per mutuo consenso, sono d’accordo sull’estinzione del contratto prima dell’avvenuto compimento dello stesso; l’impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
b. per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell’impresa per causa ad essa non imputabile; l’impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c. per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera alla cauzione definitiva;
d. Fallimento dell’impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei;
e. Ricorso alla subconcessione senza l’autorizzazione scritta da parte del Comune; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f. Mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l’esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
g. Ove il Comune, in qualunque momento dell’esecuzione, comunichi all’impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
h. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore ad € 2.000,00 (euro duemila/00) o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
i. In tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.
In caso di recesso unilaterale da parte del concessionario, o di risoluzione del contratto per sua colpa, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà pari all’ammontare delle spese ed ai compensi che il Comune dovrà pagare per assicurare diversamente in proprio o a mezzo terzi l’esatto e puntuale espletamento del servizio.
In caso di fallimento dell’aggiudicatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo il Comune si riserva comunque la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 110 D. Lgs. 50/16. Pertanto l’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta, sino al quinto migliore offerente in sede di gara ai sensi dell’art. 110, c. 2 D.lgs. 50/2016.
ART. 30- DEPOSITO CAUZIONALE -
All’atto della sottoscrizione del contratto l’affidatario, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/16, deve produrre “una garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La garanzia fideiussoria deve essere costituita per tutta la durata del contratto. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento, la stazione appaltante procederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Il Comune di Formia si riserva l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune di Formia, con apposito atto amministrativo, ha facoltà di trattenere sulla garanzia fideiussoria, in tutto od in parte, eventuali crediti o ragioni comunque derivanti a suo favore dall’applicazione del presente capitolato, anche a titolo di penale, con l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di ricostituzione integrale dell'ammontare della cauzione definitiva entro 10 giorni dalla relativa richiesta.
ART. 31-STIPULA DEL CONTRATTO,ELEZIONE DI DOMICILIO, SPESE IMPOSTE E TASSE-
Tutte le spese presenti e future relative alla stipulazione del contratto sono assunte totalmente dal Concessionario del servizio che elegge il proprio domicilio presso la sede della stazione appaltante per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziaria, da farsi al Concessionario stesso in relazione al contratto ed alle eventuali contestazioni che ne derivassero.
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante del Comune di Formia a spese dell'appaltatore.
ART. 32- DOMICILIO DEI CONTRAENTI -
Il Comando di Polizia Locale di Formia ha domicilio presso la propria sede legale.
A tutti gli effetti l’aggiudicatario elegge, dall’avvio del servizio fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede legale se è residente in Comune di Formia. Nel caso che la sede legale fosse ubicata fuori Comune, l’aggiudicatario elegge domicilio presso la residenza municipale.
ART. 33– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI -
Il concessionario dovrà rispettare la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
L. 136/2010 e ss.mm.ii., per tutte le attività relative al presente servizio.
ART.34– INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI –
La Stazione Appaltante informa che, i dati personali conferiti saranno trattati nell’ambito di questo procedimento e per le operazioni previste dalla legge e dal regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con strumenti informatici. L’ambito di comunicazione e diffusione elle informazioni personali è definito dall’art. 53 D.lgs. 50/2016 e dalle norme in materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL.
Il Comando Polizia Locale del Comune di Formia e l’aggiudicatario dichiarano di essere a conoscenza che le informazioni e i dati saranno oggetto di trattamento con modalità cartacee ed elettroniche da parte del personale delle rispettive strutture a ciò preposte, ai fini dell’esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente capitolato e dell’adempimento dei connessi obblighi normativi.
Il Comando di Polizia Locale e l’aggiudicatario si impegnano reciprocamente ad assicurare che i dati verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali del Comune ed i medesimi potranno essere comunicati o resi accessibili a terzi secondo le modalità concordate con la Polizia Locale nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.
ART. 35- DISPOSIZIONI FINALI -
Per quanto non previsto nel presente atto si richiama il Regolamento sulla disciplina dei contratti di questo Comune, il Bando di gara e le norme vigenti del C.d.S. e del Regolamento di Esecuzione, nonché del Codice civile.
Il Dirigente
x.xx Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxx