Risoluzione del contratto di concessione. 1. Prima del termine naturale della concessione il Comune può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il medesimo: - subisca la cancellazione dall’Albo di cui all’articolo 53 del D.Lgs 446/97 istituito con DM 289/2000; - non inizi i servizi oggetto della concessione alla data stabilita dal Comune (salvo impedimenti gravi debitamente comprovati ed accettati dal Comune); - non allestisca presso la sede comunale l’ufficio dedicato al servizio; - interrompa il servizio senza giusta causa; - commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali e, previa diffida da parte del Comune, non provveda a sanarli; - non provveda ad individuare il personale appositamente dedicato al servizio affidato in concessione e a garantirne la presenza presso la sede comunale secondo quanto indicato al successivo art. 1.9; - mancata prestazione, adeguamento e reintegro della cauzione prevista per l’esecuzione del servizio; - conferisca il servizio in appalto a terzi; - commetta dolo o colpa grave ai danni del Comune o dei contribuenti/utenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione; - venga dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali che non assicurino la continuità gestionale.
2. In tutti i casi previsti dal precedente comma, la risoluzione del contratto costituisce motivo di attivazione della garanzia fideiussoria cauzionale, salvo il recupero del maggior danno.
3. In caso di decadenza, ma rimanendo ferma la scelta del Comune di continuare la gestione del servizio in concessione, il Comune si riserva la possibilità di affidare la gestione del servizio al successivo migliore offerente, come individuato dall’esperimento di procedura di gara, alle stesse condizioni offerte dall’impresa decaduta.
Risoluzione del contratto di concessione. L’Amministrazione, oltre all’applicazione delle penali previste, si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di concessione, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del C.C. nei seguenti casi : − interruzione totale o parziale del servizio senza gravi e giustificati motivi accertati dall’Amministrazione stessa; − grave inadempimento alla normativa sul rapporto di lavoro del personale operante per lo svolgimento dei servizi affidati in concessione; − mancata regolarizzazione da parte del Concessionario rispetto agli obblighi contributivi, previdenziali e retributivi del personale; − mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa anche parzialmente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione; − inottemperanza alle norme di sicurezza dell’ambiente di lavoro; − cessione totale o parziale del contratto di concessione; − frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal contratto di concessione; − cessione di azienda, fallimento del Concessionario ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere il Concessionario stesso; − grave danno all’immagine dell’Amministrazione. La risoluzione anticipata del contratto di concessione diventerà senz’altro operativa a seguito della comunicazione che l’Amministrazione darà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In ogni caso di risoluzione anticipata l’Amministrazione si riserva la facoltà di escutere per intero la cauzione prestata dal Concessionario, ferma restando la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno subito.
Risoluzione del contratto di concessione. Le ipotesi di risoluzione del contratto sono previste nel Capitolato d’appalto. La Concessionaria incorrerà nella perdita della cauzione che resterà incamerata dal Concedente, salvo l’ulteriore risarcimento del danno per l’eventuale nuova concessione e per tutte le circostanze che potranno verificarsi.
Risoluzione del contratto di concessione. Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in
Risoluzione del contratto di concessione. 1. In caso di inadempimento da parte del concessionario anche a uno solo degli obblighi assunti previsti nel presente capitolato, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Amministrazione per porre fine all’inadempimento, la stessa Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del concessionario per il risarcimento del danno.
2. L’Amministrazione potrà inoltre risolvere il contratto, previa contestazione degli addebiti al concessionario e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi: a)il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'articolo 106 del Codice;
Risoluzione del contratto di concessione. Il concedente potrà risolvere il contratto di concessione in qualsiasi mo- mento, per motivi di pubblico interesse, dando un preavviso al Concessionario non inferiore a mesi tre. In tal caso sarà dovuto al Concessionario un inden-
Risoluzione del contratto di concessione. Il contratto potrà essere risolto per inadempienze nei confronti dell’Istituto. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è prevista la risoluzione del contratto di concessione in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi accertati dall’Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.
Risoluzione del contratto di concessione. Il contratto potrà essere risolto per inadempienze. Indipendentemente dalle previsioni contrattuali, è prevista la risoluzione del contratto di concessione in qualsiasi momento, qualora ricorrano gravi motivi accertati dal Comune di Gonzaga con rilevanza penale e/o civile.
Risoluzione del contratto di concessione. In relazione alla risoluzione del contratto di concessione, si applicano, per quanto compatibili, gli artt. 108 e 176 del Codice. Con riferimento alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 175, comma 1 del Codice il D.E.C. fornisce ausilio al R.U.P. ai sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018. Trova in ogni caso applicazione l’art. 1453 del c.c.
Risoluzione del contratto di concessione. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1453 del codice civile, costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 dello stesso codice, oltre ai casi indicati in altre parti del presente capitolato, le seguenti ipotesi:
1. Mancata presa in consegna dell’impianto entro i successivi dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato;
2. Mancato inizio attività entro i successivi dieci giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
3. Mancato utilizzo di istruttori e/o bagnini e/o tecnici muniti delle specifiche abilitazioni per lo svolgimento delle attività prescritte dal capitolato;
4. Gravi inadempienze di servizio quali l’insufficienza di personale rispetto al numero previsto dalla legge o ritenuto necessario, o relative alla qualità del servizio;
5. Esecuzione di attività e/o interventi sull’impianto non autorizzati dal Comune;
6. Esecuzione di attività e/o interventi sull’impianto eseguiti in difformità a quanto previsto dalla vigente normativa, ancorché regolarmente autorizzati dal Comune;
7. Mancato rispetto delle tariffe come determinate ai sensi del presente capitolato;
8. Presenza nell’impianto di personale “non in regola” in base alla vigente normativa in materia di assunzioni;