Estensione contrattuale Clausole campione

Estensione contrattuale. L’Associazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a concorrenza di un quinto dell’importo dell’accordo quadro, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nell’accordo quadro originale. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione dell’accordo.
Estensione contrattuale. L’operatore economico non può apportare modifiche o varianti all’esecuzione delle prestazioni, senza l’espressa autorizzazione del RUP, ancorché previste dai documenti di gara. L’operatore economico s’impegna ad accettare le modifiche e le varianti richieste dal RUP entro i limiti e con le modalità disciplinate dall’articolo 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Committente si riserva la facoltà di prevedere una aumento o una diminuzione delle prestazioni conformemente a quanto previsto al comma 12 dell’art. 106 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Committente si riserva la facoltà di chiedere all’operatore economico una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’operatore economico è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Estensione contrattuale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’Amministrazione, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere, ovvero di diminuire, – nei limiti del quinto dell’importo di aggiudicazione – la fornitura dei beni oggetto della presente gara d’appalto. Pertanto, qualora l’Amministrazione decida di avvalersi della facoltà di estendere l’importo del contratto ai sensi della disposizione citata, l’impresa aggiudicataria è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione fino a concorrenza dell’importo di aggiudicazione maggiorato di un quinto.
Estensione contrattuale. Qualora il CPVE presso l’ASL NO non risultasse attivato entro la conclusione della presente pro- cedura è prevista la facoltà per le Aziende dell’AIC n. 3 di estendere, per un periodo di 6 (sei) mesi, la fornitura dei reagenti e del relativo materiale di consumo per i quantitativi relativi ai donatori dei rispettivi Xxxxx, di cui le tabelle seguenti riportano il valore annuo.
Estensione contrattuale. Il committente si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando per l’affidamento di nuovi servizi analoghi a quelli del presente capitolato nei limiti consentiti dall’art. 57, comma 5, lettera b del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. I contenuti del presente capitolato costituiscono un “progetto di base” ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Inoltre, l’importo contrattuale potrà subire oscillazioni, in diminuzione od in aumento, a seconda delle effettive esigenze del servizio, entro il limite del quinto, senza che l’aggiudicatario possa avanzare pretesa alcuna a modificare le condizioni contrattuali, secondo le disposizioni impartite dal committente, con i limiti dell’art. 311, comma 4, del D.P.R. 207/2010.
Estensione contrattuale. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del R.D. 2440/1923, l'Amministrazione, nel corso dell'esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere - nei limiti del quinto dell'importo di aggiudicazione - la fornitura dei beni oggetto della presente gara d'appalto. Pertanto l'impresa aggiudicataria della presente gara d'appalto è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni di aggiudicazione, fino a concorrenza del quinto dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 2440/1923
Estensione contrattuale. Publiacqua, nel corso dell’esecuzione del contratto, si riserva la facoltà di estendere – nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo di aggiudicazione di ciascun lotto – la fornitura dei beni oggetto della presente gara d’appalto. Tale facoltà potrà essere esercitata a insindacabile giudizio della Stazione appaltante entro 240 giorni a decorrere dalla data fissata per la ricezione delle offerte (Art. 9 del presente Capitolato). Entro il suddetto termine l’impresa aggiudicataria della presente gara d’appalto è obbligata ad assoggettarsi alle condizioni e prezzi di aggiudicazione senza il riconoscimento di maggiori oneri.
Estensione contrattuale. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare la possibilità di estendere il contratto per l’acquisizione di ulteriore n. 1 tavolo operatorio e accessori necessari per l’attività chirurgica fino al raggiungimento dell’ammontare massimo dell’importo di opzione.
Estensione contrattuale. Le estensioni, se contenute entro il limite del 20% con riferimento al valore complessivo della singola tipologia di servizio considerato, non daranno diritto a variazione dei prezzi unitari offerti. In caso di superamento del limite del 20% si procederà, su iniziativa della stazione appaltante, al fine di garantire l’espletamento del servizio pubblico senza soluzione di continuità ed a migliorare le condizioni economiche di offerta, in osservanza dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, alla negoziazione delle prestazioni contrattuali in estensione in aderenza a quanto disposto dall’art. 57 del D.Lgs 163/2006. Eventuali riduzioni del servizio entro il 30% non potranno in alcun modo formare oggetto di fatturazione e, di conseguenza, di pagamento; in caso di riduzioni oltre il 30% si procederà ad una eventuale revisione dei prezzi unitari di offerta previa negoziazione secondo la procedura del precedente capoverso.

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.