Clausole risolutive. Le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il Contratto Derivato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato Speciale d’oneri. Le Amministrazioni Committenti possono risolvere il Contratto Derivato nei seguenti casi:
Clausole risolutive. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dal contratto stesso, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato speciale d’oneri. La risoluzione del contratto potrà essere avviata nei seguenti casi:
Clausole risolutive. Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
Clausole risolutive. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, con riferimento al singolo lotto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall’Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati Tecnici. La risoluzione dell’Accordo Quadro per ogni singolo lotto, potrà essere avviata nei seguenti casi:
Clausole risolutive. Nel caso in cui l'Impresa manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'Appalto, l'Amministrazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio in tutto o in parte, all’esecuzione dei lavori a spese dell'Impresa od anche di attivare le procedure di rescissione immediata del contratto, ciò senza che la ditta possa accampare pretese di alcuna sorta salvo il diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione. L'amministrazione procederà altresì a revocare l'affidamento del contratto qualora, dalle verifiche effettuate, ricorra nei confronti dell'Appaltatore una delle clausole ostative previste dalla vigente normativa
Clausole risolutive. Le parti espressamente convengono che il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui il comodatario:
Clausole risolutive. Il presente contratto potrà essere risolto nelle ipotesi in cui le parti in questione siano sottoposte a qualsiasi procedura concorsuale, o qualora si verifichino circostanze che possano essere identificate come situazioni di insolvenza attuale e/o potenziale.
Clausole risolutive. Il presente contratto è stipulato sulla base di apposita dichiarazione di possesso dei requisiti di legge. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si dispone la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.
Clausole risolutive. Il mancato pagamento totale o parziale del canone ovvero degli oneri accessori, ai sensi dell’art.5 della Legge 392/78, determina la risoluzione di diritto del contratto: ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separato giudizio.
Clausole risolutive. Salva in ogni caso la facoltà dell’esecuzione in danno, l’Appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell’ESU di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze: