Clausole risolutive. Le Amministrazioni Committenti hanno facoltà di risolvere il Contratto Derivato, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dalle Condizioni generali e dal Capitolato Speciale d’oneri. Le Amministrazioni Committenti possono risolvere il Contratto Derivato nei seguenti casi:
a) qualora l’importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore del Contratto Derivato;
b) il mancato utilizzo delle risorse umane e strumentali che in base al contratto di avvalimento dovrebbero essere messe a disposizione dell’Appaltatore dall’impresa ausiliaria o l’utilizzo difforme dalle modalità e dai limiti derivanti dal contratto di avvalimento (articolo 89, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
c) il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 9-bis, della Legge 13 agosto 2010, n. 136);
d) l'impiego irregolare di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria (lavoro nero) e la violazione di obblighi in materia di lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
e) la violazione degli obblighi in materia ambientale e sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) un accertato danno alle persone, lavoratori o terzi, conseguente a violazione delle norme in materia di sicurezza, ovvero da comportamenti dolosi e colposi nell’esecuzione delle prestazioni;
h) l’interruzione, la sospensione o la riduzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste dal contratto;
i) l’illecito professionale consistente nel tentativo di influenzare a proprio vantaggio le valutazioni della stazione appaltante e dei Committenti sulla corretta esecuzione del Contratto Derivato ovvero fornire informazioni, dati e documenti falsi o fuorvianti, anche per negligenza, suscettibili di influenzare il controllo e la verifica delle prestazioni;
j) l’Appaltatore non abbia osservato gli obblighi di comunicazione alla Prefettura relativamente ad ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza, avanzata, prima della gara e/o dell’affidamento...
Clausole risolutive. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere l’Accordo Quadro, con riferimento al singolo lotto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, in tutti i casi espressamente previsti dall’Accordo Quadro stesso, dalle Condizioni Generali e dai Capitolati Tecnici. La risoluzione dell’Accordo Quadro per ogni singolo lotto, potrà essere avviata nei seguenti casi:
A) qualora non sia intervenuta per fatto dell’Appaltatore la sottoscrizione di un contratto derivato;
B) qualora l’importo delle penali applicate dalle Amministrazioni contraenti, raggiunga il 10% del valore complessivo dei contratti derivati attivi a partire da un minimo di cinque contratti derivati con riferimento al singolo lotto;
C) in caso di risoluzione di contratti derivati del valore complessivo superiore al 25% del valore dell’Accordo Quadro in relazione al Lotto di riferimento;
D) in caso di cessione del contratto. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione dei lavori da parte dell’Appaltatore.
Clausole risolutive. Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
a) insorgenza, a suo carico, di un procedimento per la dichiarazione di Fallimento, Liquidazione coatta, Amministrazione controllata o Concordato preventivo;
b) pronuncia, nei confronti del titolare o dei soci muniti di poteri di rappresentanza, di condanne penali o di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione;
c) accertamento della non rispondenza al vero, anche in parte, delle dichiarazioni rese dal fornitore ai sensi del D.P.R. 445/00;
d) inadempimento totale o parziale agli obblighi e divieti previsti dal Capitolato Tecnico d’Appalto;
e) ogni altro caso previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Nei casi suddetti, la risoluzione si verificherà di diritto al ricevimento, da parte dell’appaltatore, di lettera Raccomandata A/R con la quale l’Amministrazione dichiari di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione - senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo - procederà a incamerare a titolo di penale il deposito cauzionale e all’esecuzione in danno del servizio, nonché all’azione di risarcimento del danno subito e di ogni maggior danno, salvo sempre l’esperimento di ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le disposizioni contenute nell’art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Clausole risolutive. Nel caso in cui l'Impresa manchi all'adempimento dei patti contrattuali, pregiudicando in tal modo il buon andamento dell'Appalto, l'Amministrazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, si riserva ampia facoltà di provvedere d'ufficio in tutto o in parte, all’esecuzione dei lavori a spese dell'Impresa od anche di attivare le procedure di rescissione immediata del contratto, ciò senza che la ditta possa accampare pretese di alcuna sorta salvo il diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione Lavori fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Amministrazione. L'amministrazione procederà altresì a revocare l'affidamento del contratto qualora, dalle verifiche effettuate, ricorra nei confronti dell'Appaltatore una delle clausole ostative previste dalla vigente normativa
Clausole risolutive. In caso di inadempienza ad una delle clausole sopra riportate e di mancato rispetto della norma di legge, il presente contratto si risolverà ipso Jure con diritto della parte adempiente al risarcimento del danno oltre alla rivalsa per le spese.
Clausole risolutive. Salva in ogni caso la facoltà d’esecuzione in danno, l’appaltatore prende atto che, fermo il diritto dell’Amministrazione di chiedere il risarcimento dei danni subiti e di intraprendere ogni ulteriore iniziativa ritenuta opportuna, il presente contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
Clausole risolutive. Il presente contratto è stipulato sulla base di apposita dichiarazione di possesso dei requisiti di legge. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si dispone la risoluzione dello stesso ed il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, l’incameramento della cauzione definitiva, ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non superiore al 10 per cento del valore del contratto.
Clausole risolutive. Il mancato pagamento totale o parziale del canone ovvero degli oneri accessori, ai sensi dell’art.5 della Legge 392/78, determina la risoluzione di diritto del contratto: ogni eventuale ragione dovrà essere fatta valere in separato giudizio.
Clausole risolutive. Le parti espressamente convengono che il presente contratto si risolve di diritto nel caso in cui il comodatario:
a) Adibisca la struttura ad uso anche parzialmente diverso da quello espressamente pattuito;
b) Subcomodi, in tutto o in parte, la struttura o ceda a terzi il contratto di comodato;
c) Non provveda alle opere di ordinaria manutenzione, nonché al rimborso in maniera proporzionale al loro utilizzo, delle spese delle utenze per elettricità, acqua e gas. - Ove si verifichino i casi innanzi descritti, pertanto, il Comune di Ruvo di Puglia potrà avvalersi della clausola risolutiva con conseguente facoltà di riprendere il possesso della struttura provvedendo a nuova diversa assegnazione senza eccezione alcuna.
Clausole risolutive. Il presente contratto potrà essere risolto nelle ipotesi in cui le parti in questione siano sottoposte a qualsiasi procedura concorsuale, o qualora si verifichino circostanze che possano essere identificate come situazioni di insolvenza attuale e/o potenziale.