Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. 1. La Società dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di intrattenere con il proprio personale preposto all’esecuzione delle prestazioni affidate un rapporto di lavoro diretto, nel rispetto della normativa vigente.
2. In particolare, la Società si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La Società si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme regolamentari di cui al D. lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La Società si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Società anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
6. Il personale impiegato dalla Società dipenderà solo ed esclusivamente dalla Società medesima, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di Equitalia, la quale si limiterà a fornire al Responsabile del Contratto per la Società direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
7. Resta inteso che la Società è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne Equitalia da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
8. Equitalia potrà richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un comportamento decorso ed in linea con i regolamenti interni di permanenza all’interno dei local...
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L che lo stesso ha dichiarato di applicare nella propria offerta e dagli eventuali accordi territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico dell’Appaltatore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell’Amministrazione Committente alcuna rivendicazione da parte del personale dell’Appaltatore. L’Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Il personale dipendente dall’Appaltatore dovrà essere sottoposto a tutte le profilassi e cure previste dalla normativa vigente, dal C.C.N.L che lo stesso ha dichiarato di applicare nella propria offerta e dalle autorità sanitarie competenti per il territorio. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Le singole Amministrazioni Committenti hanno facoltà di effettuare verifiche sulla regolarità dei rapporti di lavoro, anche agli effetti contributivi e assicurativi. L’Appaltatore si impegna ad esibire la documentazione contabile e amministrativa necessaria per l’esecuzione dei controlli. L’Appaltatore è inoltre obbligato, nel caso di utilizzo di collaboratori autonomi a progetto, a garantire condizioni economiche congrue rispetto ai contratti collettivi e alle tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro di riferimento.
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. L'affidatario si obbliga ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto della del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria. L'affidatario è sottoposto altresì a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza assistenza e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà mai essere configurato. L'affidatario si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi regionali di lavoro medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione; se l'affidatario ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e regionali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Gli obblighi di cui sopra vincolano all'affidatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione dell'affidatario stesso e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. L'affidatario si impegna a permettere la visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con dipendenti e soci impegnati nel servizio di cui al presente capitolato. E' obbligo dell'affidatario rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. L'affidatario si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti e a trasmettere periodicamente all'Comune copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi.
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. Il Concessionario è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L’obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Il Concessionario è sottoposto, verso i propri dipendenti, a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e assume a proprio carico tutti gli oneri relativi
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. L’Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. L’Appaltatore si impegna ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Gli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. Le Ditte aggiudicatarie sono tenute: - all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, della norme in vigore, o che verranno emanate nel corso della durata dell’appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto; - a impiegare, nell'erogazione del servizio di cui al presente appalto, solo personale retribuito in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento e assicurato ai fini previdenziali e assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in materia; - a inquadrare il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale richiesta; - ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato; - ad applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi. Se le Ditte aggiudicatarie hanno forma cooperativa, dovranno rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro anche nei rapporti con i soci. Le Ditte componenti l'eventuale raggruppamento applicano i vigenti Contratti Collettivi Nazionali e accordi integrativi locali del comparto di appartenenza, purché il trattamento economico del personale impiegato non sia inferiore a quello disposto dal CCNL provinciale di settore e di inserimento lavorativo. Gli obblighi di cui sopra vincolano le Ditte aggiudicatarie anche qualora le stesse non fossero aderenti alle associazioni stipulanti gli accordi o recedessero da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione delle Ditte stesse e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale. In caso di inottemperanza a tali obblighi, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l’appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l’applicazione del CCNL del settore. Il Committente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra le Ditte...
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. L'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. l'Istituto Cassiere si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Istituto Cassiere si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Istituto Cassiere anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. Art. 22 Obblighi del personale dell'Aggiudicatario Art. 23 Condizioni Generali
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. 1. La Cassa si obbliga ad ottemperare verso i propri dipendenti a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Al personale impiegato nei servizi previsti dal Contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente. A tale fine, Agenzia ha individuato quale CCNL di riferimento quello depositato presso il CNEL, J121 - ASSICURAZIONI: Dipendenti (ANIA) sottoscritto il 16/11/2022 da ANIA, FIRST CISL, FISAC CGIL, FNA, SNFIA e UILCA recante la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società di assicurazione. Le Casse di assistenza dovranno applicare il CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nello specifico settore merceologico in seno al quale è stata costituita la medesima Cassa.
Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. 1. La Ditta si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo. Tra gli obblighi della Ditta si richiama in particolare quello previsto dall'art.1 dell'accordo integrativo provinciale stipulato in data 05/08/1976 e ss.mm.ii. Tra l'unione provinciale delle ditte di pulizia e le rappresentanze sindacali FILCAMS, CGIL, FILTAT, CISL, UILTAPER E UIL, nonché quello stipulato presso la Regione Lazio il 28/02/1983 (e ss.mm.ii.)
2. I suddetti obblighi vincolano la Ditta anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.