VERBALE DI ASSEMBLEA
Dott. Massimo GHIRLANDA NOTAIO
Xxx Xxxxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx (XX)
Tel. 000.0000000 - Fax 000.0000000
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
N. 163.038 di Repertorio N. 30.806 di Raccolta
della società "ENER.BIT SRL", con sede in Biella (BI).
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 28 (ventotto) del mese di aprile, alle ore 18:30, in Biella, via Lamarmora, n. 21, nel mio Studio.
Io sottoscritto, dottor Massimo GHIRLANDA, Notaio in Biella, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Biella e Ivrea, provvedo alla redazione nei termini che seguono del verbale dell'Assemblea dei Soci della società "ENER.BIT SRL", con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxx,
x. 00, convocata in questo luogo per le ore 17:30 di oggi, così descrivendo gli eventi cui ho assistito.
""Alle ore diciassette e quaranta del 28 (ventotto) aprile 2017 (duemiladiciassette), si riunisce in Biella, xxx Xxxxxxxxx x. 00, in un locale del mio Studio, l’Assemblea dei Soci della società "ENER.BIT SRL", con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, x. 00, e capitale sociale di euro 100.000,00 interamente versato; iscritta al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Biella e Vercelli col n. 02267460026, coincidente con il suo Codice Fiscale (d'ora innanzi, la Società), convocata a norma di statuto, con mezzo che ha consentito la prova del ricevimento dell'avviso di convocazione nel termine di otto giorni dalla data fissata per la convoca, in questo luogo, per le ore 17:30 di oggi, al fine di decidere sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
"1) Adeguamenti statutari alla normativa in vigore di cui all'allegato all'odg.".
Assume la presidenza della seduta, a norma del vigente statuto sociale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione Arch. Xxxxx XXXXXX, nato a Biella (BI) il giorno 22 giugno 1967 e residente a Xxxxxxxxxx (XX), Xxx XX Xxxxxxxxx, x. 00, codice fiscale: XXX XXX 00X00 X000X, cittadino italiano, il quale incarica me Notaio di redigere il verbale della seduta in forma di atto pubblico e quindi di procedere ai successivi adempimenti di cui al disposto combinato degli artt. 2480 e 2436, codice civile.
Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto segue.
Il Presidente dell'Assemblea accerta e mi chiede di far constare da verbale che:
- sono intervenuti i soci titolari dell'intero capitale sociale i cui nominativi sono indicati nel "Foglio delle Presenze" che come infra allego al presente verbale;
- oltre al Presidente, sono presenti gli altri Amministratori Xxxxxxx XXXXXXXXX e Xxxxxxxxx XXXXXX;
- la Società non ha in carica alcun organo sindacale;
REGISTRATO
presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Biella
il 11/05/2017 al n° 2471 serie 1T
con €. 200,00
- tutti riconoscono la regolarità della procedura di convocazione e costituzione di questa assemblea;
verifica
l'identità e la legittimazione all'intervento delle persone presenti;
e dichiara
l'assemblea validamente costituita.
Aperta la seduta, il Presidente riferisce sull'opportunità di addivenire ad una riformulazione dello statuto sociale per recepire le recenti modifiche legislative che hanno inciso in maniera significativa sulle società della specie. Egli si sofferma ad illustrare le principali innovazioni del nuovo testo di statuto di cui viene chiesta l'approvazione, evidenziando in particolare le novità in materia di oggetto sociale, amministrazione e revisione legale dei conti.
Udite le comunicazioni di cui sopra, l'assemblea, col voto favorevole di tutti i soci in persona dei soggetti indicati nel "Foglio delle Presenze" come infra allegato, e così all'unanimità del capitale sociale,
delibera:
1°) di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente nel suo intervento; e di approvare conseguentemente un nuovo testo di statuto sociale, quale risulta dal documento come infra allegato al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale;
2°) di prendere atto in particolare, ai fini della pubblicazione nel Registro delle Imprese, che l'articolo 4 - comma 4.2. - dello statuto, concernente l'oggetto sociale, assume il seguente tenore:
"4.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato. La società opera in prevalenza, nelle proporzioni previste dalla legge, a favore dei soggetti che detengono direttamente le partecipazioni al capitale della stessa, e a favore degli enti pubblici territoriali e non che partecipano a loro volta al capitale di società socie della società, ciò nel quadro e con il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili e nella cornice della programmazione regionale e provinciale.
In particolare si applica quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico); pertanto oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società è svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente secondo quanto previsto al precedente capoverso, e la produzione ulteriore rispetto a detto limite
è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.
Coerentemente con quanto stabilito in materia di affidamento facendo ricorso allo strumento dell'in house providing, per come disciplinato dai principi comunitari, per le prestazioni rese nei confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.".
Alle ore 18:15 il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.
Allego al presente verbale:
- sotto la lettera "A", il "Foglio delle Presenze";
- sotto la lettera "B", il testo dello statuto sociale approvato dall'odierna assemblea come sopra verbalizzata."".
Io Notaio ho redatto a norma di legge il presente verbale, scritto sotto la mia personale direzione da persona di mia fiducia con l'ausilio di mezzi informatici su circa sei pagine di due fogli; quale verbale io sottoscrivo, in uno con gli allegati, alle ore 19:30 di oggi.
In originale firmato:
- Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx
ALLEGATO “B” ALL’ATTO N. 30.806 DELLA RACCOLTA STATUTO
della società “Ener.Bit S.r.l.”
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 - Ener.Bit S.r.l. Articolo 2 - Sede Articolo 3 - Durata
TITOLO II - OGGETTO SOCIALE
Articolo 4 - Oggetto
TITOLO III - SOCI - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI
Articolo 5 - Capitale sociale
Articolo 6 - Trasferimento partecipazione Articolo 7 - Titoli di debito
Articolo 8 - Recesso e esclusione del socio TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'
Articolo 9 - Gli organi Articolo 10 - L’assemblea
Articolo 11 - Rappresentanza in assemblea
Articolo 12 - Presidenza e Segretario dell’assemblea Articolo 13 - Forma e verbale dell’assemblea Articolo 14 - Il Comitato di indirizzo e controllo Articolo 15 - Controllo analogo
Articolo 16 - L’organo amministrativo
Articolo 17 - Presidente del CdA e procuratori Articolo 18 - Riunioni del CdA
Articolo 19 - Organizzazione delle riunioni del CdA e verbalizzazione Articolo 20 - Validità delle sedute e votazioni del CdA
Articolo 21 - Poteri del CdA Articolo 22 - Collegio Sindacale
Articolo 23 - Rappresentanza della Società Articolo 24 - Bilancio
Articolo 25 - Utili
Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione Articolo 27 - Clausola arbitrale
Articolo 28 - Disposizioni finali
TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA
Articolo 1 - Ener.Bit S.r.l.
1.1. E' costituita una società a responsabilità
limitata, a capitale integralmente pubblico, denominata "Ener.Bit S.r.l.".
1.2. La Società svolge le attività elencate nell'art. 4
del presente Statuto nel rispetto del disposto dell'art. 13, comma 1, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248 e
s.m.i ..
1.3. La Società svolge la propria attività a favore
degli Enti Pubblici Locali partecipanti direttamente o indirettamente alla Società.
Articolo 2 - Sede
2.1. La Società ha sede legale in Biella.
2.2. Con decisione dell'Assemblea dei soci
potranno essere istituite e soppresse, nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, agenzie, rappresentanze, succursali e filiali.
Articolo 3 - Durata
3.1. La durata della Società è fissata fino al 31
dicembre 2050 e potrà essere prorogata ed anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea.
TITOLO II - OGGETTO SOCIALE
Articolo 4 - Oggetto
4.1 La Società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento delle seguenti attività concernenti i servizi di gestione a favore degli enti, con particolare riferimento alla gestione energetica e ivi compresa la manutenzione degli stabili pubblici (c.d. global service):
4.1.1. La promozione e la realizzazione di interventi diretti alla valorizzazione delle fonti energetiche, al risparmio e/o all'uso plurimo delle fonti di energia, nonché alla valorizzazione ed alla tutela delle risorse ambientali, provvedendo al riguardo, sia direttamente che indirettamente e secondo i limiti di legge, tramite la pattuizione di interessenze o l'assunzione di partecipazioni, anche azionarie, in altre
società, consorzi o associazioni di imprese, anche alla necessaria attività di pianificazione, progettazione, costruzione, esercizio e gestione degli eventuali conseguenti insediamenti.
4.1.2. In tali ambiti sono da intendersi ricomprese le attività:
4.1.2.1. concernenti la razionale gestione delle risorse energetiche locali, anche attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e delle infrastrutture, nonché le iniziative di ricerca finalizzate allo sfruttamento delle condizioni ottimali di approvvigionamento energetico a favore degli enti soci;
4.1.2.2. riguardanti la diagnosi energetica dei fabbricati e delle infrastrutture comprensiva delle attività di seguito indicate:
4.1.2.2.1. analisi stato di fatto;
4.1.2.2.2. determinazione interventi da realizzare;
4.1.2.2.3. progettazione, finanziamento, ricerca e gestione finanziamento;
4.1.2.2.4. attuazione progettuale;
4.1.2.2.5. progettazione per ristrutturazioni ed adeguamenti di fabbricati;
4.1.2.2.6. relative all’illuminazione pubblica con particolare riguardo al risparmio energetico;
4.1.2.2.7. di elaborazione e stesura dei Piani Energetici comunali e provinciali, ivi compresi i PRIC (Piano regolatore dell'illuminazione comunale);
4.1.2.2.8. di gestione servizio energia per la realizzazione e la conduzione di impianti ad energia rinnovabile ed assimilate e per la riqualificazione di impianti esistenti;
4.1.2.2.9. garanzia dei livelli di prestazione proposti attraverso meccanismi contrattuali di EPC (energy performance contract);
4.1.2.2.10. realizzazione di SEU (Sistemi Efficienti di Utenza); 4.1.2.2.11. tecniche e/o amministrative a favore o per conto
degli enti soci, compreso il controllo degli impianti termici e dell'efficienza energetica;
4.1.2.2.12. predisposizione di Attestati di Prestazione Energetica; 4.1.2.2.13. richiesta, gestione ed acquisizione per conto dei
soggetti responsabili dei Titoli di Efficienza Energetica;
4.1.2.3. nell'ambito della normativa di Settore, l'assunzione di iniziative e lo svolgimento di attività nel campo del disinquinamento, degli interventi di tutela ambientale e/o che abbiano attinenza con la salvaguardia ed il risanamento dell'ambiente al fine di perseguire azioni di riequilibrio economico-territoriale, in conformità con la vigente legislazione nazionale e regionale. In particolare la società può gestire opere infrastrutturali, curare la formazione di personale qualificato per lo svolgimento di attività di disinquinamento e di tutela ambientale;
4.1.2.4. relative ad interventi finalizzati al recupero ecologico di aree ed ambienti inquinati e degradati mediante il loro risanamento, ripristino e ricomposizione;
4.1.2.5. relative a servizi di gestione, ivi incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie, di parchi e giardini pubblici e/o di aree a verde attrezzato, nonché di aree ad uso pubblico/viabilità, compresi gli impianti di illuminazione pubblica;
4.1.2.6. l'attività di manutenzione ordinaria/straordinaria degli stabili/global service;
4.1.2.7. relative a fornitura, installazione e gestione di sistemi per il telecontrollo, sia puntuali che territoriali, per ciascuno degli ambiti sopraindicati;
4.1.2.8. acquisto e commercializzazione di vettori energetici; produzione e distribuzione di energia termica ed elettrica;
4.1.2.9. l'attività formativa al riguardo di ciascuno degli ambiti sopraindicati.
4.2. Per lo svolgimento delle proprie attività la società si avvale preferibilmente di proprie strutture o di quelle dei soci, non escludendo comunque il ricorso al libero mercato. La società opera in prevalenza, nelle proporzioni previste dalla legge, a favore dei soggetti che detengono direttamente le partecipazioni al capitale della stessa, e a favore degli enti pubblici territoriali e non che partecipano a loro volta al capitale di società socie della società, ciò nel quadro e con il rispetto delle disposizioni normative, nazionali e regionali applicabili e nella cornice della programmazione regionale e provinciale.
In particolare si applica quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e dal D.Lgs. 175/2016 (principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico); pertanto oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della società è svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci, direttamente o indirettamente secondo quanto previsto al precedente capoverso, e la produzione ulteriore rispetto a detto limite è consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.
Coerentemente con quanto stabilito in materia di affidamento facendo ricorso allo strumento dell'in house providing, per come disciplinato dai principi comunitari, per le prestazioni rese nei confronti dei soci, non esiste rapporto di terzietà fra la Società e gli Enti Locali partecipanti alla stessa direttamente ovvero indirettamente, i quali svolgono attività di coordinamento e controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
4.3. In via non prevalente, ed ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la società, entro i limiti consentiti dalla normativa di tempo in tempo vigente ed applicabile, potrà compiere, quale attività strumentale, qualsiasi operazione industriale e commerciale, nonché qualsiasi operazione immobiliare e mobiliare, con esclusione dell'attività di intermediazione mobiliare, in relazione agli scopi sociali di interesse generale; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche di natura reale; contrarre mutui, anche ipotecari e finanziamenti di qualsiasi genere e da chiunque erogati a medio e lungo termine. E' escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi attività qualificata dalla legge come finanziaria.
4.4. Nello svolgimento della propria attività la società assicura l'informazione agli utenti e garantisce l'accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti nell'ambito di propria competenza.
TITOLO III - SOCI - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONI
Articolo 5 - Capitale sociale
5.1. Il capitale sociale é di Euro 100.000,00
(centomila/00). Il capitale sociale può essere aumentato nelle forme di legge.
5.2. Le partecipazioni nella Società possono essere
possedute unicamente da Enti Pubblici Locali (partecipazione diretta) e/o da società interamente controllate, in via diretta, da Enti Pubblici Locali (partecipazione indiretta).
5.3. Il capitale sociale può essere liberato con
conferimenti eseguiti in denaro, con apporti in natura di crediti e beni; possono inoltre essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica che possono consentire l'acquisizione in Società di ogni elemento utile per il proficuo svolgimento dell'attività sociale.
5.4. Gli aumenti di capitale sono riservati ai soci in
proporzione alle partecipazioni possedute.
5.5. Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., i
soci possono decidere, in sede di aumento di capitale e con una maggioranza pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, che l'aumento sia attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a soggetti terzi che siano Enti Pubblici Locali; in detta ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ex art 2473 c.c.. La Società non potrà proseguire nell'esecuzione dei servizi di cui all'oggetto sociale in favore di Enti Pubblici Locali che non rivestano la qualità di socio della Società, salvo che tale prosecuzione sia consentita dalle disposizioni legislative di tempo in tempo applicabili.
5.6. Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c., i
soci possono decidere, con una maggioranza pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, che gli aumenti di capitale sociale siano da sottoscrivere mediante conferimento di beni in natura da parte di Enti Pubblici Locali; in detta ipotesi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso ex art. 2473 c.c ..
5.7. In caso di riduzione del capitale sociale per
perdite, può essere omesso, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'Assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della
relazione e delle osservazioni di cui all'art. 2482 bis
c.c..
Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni
6.1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili solo
ad Enti Pubblici Locali o a società interamente controllate, in via diretta od indiretta, da Enti Pubblici Locali.
6.2. Il trasferimento e la costituzione di diritti reali
di godimento sulle partecipazioni avrà effetto di fronte alla società dal momento della sua iscrizione nel libro soci, che potrà essere effettuata unicamente a condizione che il relativo atto sia stato iscritto nel Registro delle Imprese, e che siano state rispettate tutte le prescrizioni di cui al presente articolo.
6.3. Fermo restando quanto stabilito al precedente
punto 6.1., le partecipazioni al capitale sociale saranno liberamente trasferibili in tutto o in parte per atto tra vivi a favore degli altri soci, anche in misura non proporzionale tra loro.
6.4. Le partecipazioni potranno inoltre essere
trasferite per effetto di fusioni e scissioni che interessino alcuni dei soci.
6.5. In ogni altro caso di trasferimento, sia a titolo
gratuito che a titolo oneroso, della partecipazione o di parte di essa, il socio che intenda alienare dovrà comunicare la propria intenzione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento che egli invierà loro all'indirizzo risultante dal libro soci. Tale offerta dovrà indicare in caso di alienazione a titolo oneroso le generalità del potenziale acquirente, il prezzo pattuito, le modalità di pagamento e le altre clausole contrattuali. In caso di alienazione a titolo gratuito, l'offerta dovrà indicare le generalità del potenziale acquirente, gli eventuali oneri e condizioni contrattuali e la valutazione della partecipazione espressa in valuta legale.
6.6. I soci destinatari dell'offerta potranno
esercitare il diritto di prelazione a parità di condizioni solamente nell'intera partecipazione dandone comunicazione al proponente la cessione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'indirizzo risultante dal libro soci entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione. In caso di proposta di cessione a titolo gratuito, la prelazione verrà esercitata per una somma pari alla valutazione della partecipazione indicata dal cedente nell'offerta di cui sopra. Qualora più soci esercitino la prelazione,
la partecipazione si ripartirà fra loro in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni al capitale.
6.7. In ogni caso, qualora uno dei soci ne faccia
richiesta con comunicazione da inviarsi per raccomandata con avviso di ricevimento al proponente la cessione, la determinazione del valore a cui la prelazione potrà essere fatta valere sarà rimessa ad un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Biella e che deciderà secondo i criteri di cui agli artt. 1349 e 2473 c.c..
6.8. Xxx il proponente la cessione non reputi
soddisfacente la valutazione dell'esperto, egli potrà rinunziare alla cessione con apposita comunicazione da inviare non appena conosciuto l'esito agli altri soci per raccomandata con avviso di ricevimento.
6.9. Le spese per la valutazione faranno carico alle
parti che l'avranno richiesta.
6.10. Qualora nessuno degli aventi diritto eserciti la
prelazione il proponente potrà procedere all'alienazione con effetto verso la Società alle condizioni indicate nell'offerta, previo ottenimento del gradimento da parte dell'assemblea. L'assemblea, convocata a cura degli amministratori, dovrà esprimere il gradimento con la maggioranza del 75% del capitale sociale. Qualora l'assemblea rifiuti il gradimento o non si esprima entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione, il socio potrà esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c..
Articolo 7 - Titoli di debito
7.1. L'emissione dei titoli di debito di cui all'art.
2483 c.c. verrà deliberata con decisione dei soci.
7.2. La decisione dei soci verrà adottata a
maggioranza del 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. L'emissione di titoli di debito per un ammontare superiore ai mezzi propri della Società dovrà essere deliberata dai soci all'unanimità. In ogni caso, la decisione risulterà da documento scritto e dovrà essere tempestivamente annotata sul relativo libro sociale tenuto a mente di legge.
Articolo 8 - Recesso e esclusione del socio
8.1. I soci potranno recedere dalla Società
esclusivamente nei casi ed alle condizioni stabilite espressamente dal Codice Civile e da altre norme di legge speciali. In particolare, ha diritto di recedere dalla Società il socio che non abbia concorso
all'approvazione delle decisioni riguardanti: il cambiamento dell'oggetto sociale; la trasformazione, la fusione e/o la scissione della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero, il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della Società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4, c.c..
8.2. Il socio che intende recedere deve comunicare
la sua intenzione all'organo amministrativo mediante qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, con trasmissione da effettuarsi entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei soci o degli Amministratori, della decisione che lo legittima, oppure dalla conoscenza del fatto che lo legittima. A tal fine, l'organo amministrativo deve tempestivamente comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso.
8.3. Nella comunicazione di recesso devono essere
indicati: le generalità del socio recedente, il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento e il valore nominale della partecipazione per la quale il diritto di recesso è esercitato.
8.4. Il recesso si intende esercitato nel giorno in
cui la comunicazione perviene alla sede legale della Società, ed acquista efficacia decorsi 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
8.5. La partecipazione del socio recedente dovrà
essere liquidata entro 180 (centottanta) giorni dalla data di cui al precedente comma mediante riacquisto della medesima da parte degli altri soci o di un terzo dai medesimi individuato, o ancora mediante utilizzo delle riserve disponibili, o, infine, mediante riduzione del capitale sociale. Ove non sia possibile il rimborso nemmeno con riduzione del capitale, la Società si scioglierà.
8.6. La liquidazione della partecipazione avverrà in
misura proporzionale al patrimonio della Società, il cui ammontare sarà determinato dall'organo amministrativo avuto riguardo al suo valore di mercato.
8.7. Ove siano stati nominati un collegio sindacale
ed un revisore dei conti, essi dovranno dare il loro parere sulla congruità della valutazione così compiuta dall'organo amministrativo.
8.8. Il recesso non può essere esercitato e, se già
esercitato è privo di efficacia qualora, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revochi la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società.
TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'
Articolo 9 - Gli organi
9.1. Sono organi della Società l'Assemblea,
l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, ove nominato.
Articolo 10 - L’assemblea
10.1. L'Assemblea, regolarmente convocata e
costituita, rappresenta la totalità dei soci; le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti.
10.2. Le decisioni dei soci sono adottate mediante
deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.
10.3. L'Assemblea è convocata dall'organo
amministrativo, con telefax, e-mail o qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito alla compagine sociale almeno otto giorni prima rispetto a quello fissato per l'adunanza, presso la sede od il recapito risultante dal Registro delle Imprese.
10.4. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea
devono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Se del caso, con la stessa comunicazione, verrà indicato il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione e di eventuali convocazioni successive.
10.5. Sono comunque valide le Assemblee tenutesi
senza convocazione, nel rispetto delle norme del codice civile.
10.6. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio
deve essere convocata, per le deliberazioni di competenza, almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 2364 c.c..
10.7. L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta
ciò sia necessario o ritenuto opportuno dall'Amministratore Unico o dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione.
10.8. Fatto salvo quanto disposto dai precedenti
articoli 5.5. e 5.6., l'Assemblea si costituisce e delibera con le maggioranze di legge ad eccezione delle delibere di seguito indicate le quali sono assunte se approvate con il voto favorevole pari ad almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale e precisamente:
10.8.1. le modifiche dello statuto;
10.8.2. lo scioglimento della Società e la
nomina dei liquidatori.
10.9. Sono riservate alla competenza
dell'Assemblea:
10.9.1. l'approvazione del bilancio e la
distribuzione degli utili;
10.9.2. le modificazioni dell'atto costitutivo e
dello Statuto, ivi inclusi i casi di aumento del capitale sociale o delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'aumento del capitale sia diretto a ricostituire il capitale al di sopra del minimo legale nel caso previsto dagli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.;
10.9.3. le deliberazioni relative ad operazioni di
fusione, scissione, trasformazione, scioglimento, liquidazione e nomina, sostituzione ed attribuzione dei poteri dei liquidatori;
10.9.4. la nomina e la revoca
dell'Amministratore Unico o dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la determinazione dei relativi compensi;
10.9.5. la nomina e la revoca dei Sindaci e del
Presidente del Collegio Sindacale e la determinazione dei relativi compensi;
10.9.6. le deliberazioni sulla responsabilità degli
amministratori e dei sindaci;
10.9.7. le deliberazioni inerenti le autorizzazioni
di cui al successivo articolo 21;
10.9.8. la decisione di compiere operazioni che
comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
10.9.9. l'adozione, la modifica, la soppressione,
il trasferimento, nonché qualunque altro atto di dismissione o disposizione avente ad oggetto marchi, loghi, nonché ogni altro segno distintivo della Società.
10.10. Competono altresì ai soci tutte le materie ad
essi eventualmente sottoposte dall'Organo Amministrativo o dal Collegio Sindacale ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e quelle ad essa attribuite da disposizioni di legge o dall'atto costitutivo o dal presente statuto.
Articolo 11 - Rappresentanza in assemblea
11.1. I soci potranno farsi rappresentare in
assemblea secondo le modalità e nei limiti previsti dall'art. 2372 c.c..
11.2. La rappresentanza deve essere conferita per
iscritto ed il documento contenente la delega dovrà essere conservato dalla Società.
11.3. La rappresentanza non può esser conferita né
agli amministratori, sindaci ed ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o agli amministratori, sindaci e dipendenti di questi, né ad aziende o istituti di credito.
Articolo 12 - Presidenza e Segretario dell’assemblea
12.1. La presidenza dell'Assemblea compete
all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, ove nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente o del Vice Presidente, ove nominato, l'assemblea designa il proprio Presidente.
12.2. Il presidente dell'Assemblea nomina tra gli
intervenuti un segretario ovvero designa, nei casi stabiliti dalla legge o quando lo ritenga opportuno, un notaio ai fini della redazione del verbale di Assemblea.
Articolo 13 - Forma e verbale dell’assemblea
13.1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese in
quella forma che il Presidente reputerà di volta in volta più opportuna. Esse devono constare dal verbale redatto senza indugio e sottoscritto dai Presidente e dal Segretario o dal notaio.
Articolo 14 - Il Comitato di indirizzo e controllo
14.1. Onde consentire in concreto lo svolgimento
delle attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e controllo previsti dal successivo articolo
15 dello statuto, viene costituito un Comitato di Indirizzo e di Controllo, composto da tanti membri quanti sono gli Enti Locali che, in concreto, abbiano affidato alla Società lo svolgimento delle attività di cui all'oggetto sociale (di seguito, gli "Enti Affidanti"), nominati mediante designazione diretta da ciascuno dei predetti Enti Affidanti ed operanti a titolo gratuito, oltre al membro nominato dall’eventuale società di partecipazione indiretta. Gli enti affidanti che abbiano affidato servizi per un valore complessivo pari o superiore al 30% (trenta per cento) del volume d’affari della Società avranno titolo per designare un ulteriore membro. Un medesimo membro potrà rappresentare più enti affidanti. Non possono essere nominati membri del Comitato gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, e i dipendenti della Società. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo, in coerenza con gli obiettivi programmatici individuati dagli Enti Affidanti, ha poteri di iniziativa (controllo "ex ante"), di monitoraggio (controllo "contestuale") e di verifica (controllo "ex post") sull'attività della Società e sull'operato dell'Organo Amministrativo.
14.2. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo nomina
tra i propri membri un presidente, il quale stabilisce il programma e coordina le attività del Comitato di Indirizzo e di Controllo e dirige altresì lo svolgimento delle relative riunioni. Il Comitato nomina tra i propri membri un segretario.
14.3. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo è eletto
in concomitanza con la nomina dell'Organo Amministrativo e ha durata coincidente con quella di tale organo. Qualora si provveda, per qualsivoglia motivo, all'integrale ricostituzione e sostituzione dell'Organo Amministrativo, si procederà al rinnovo del Comitato di Indirizzo e di Controllo.
14.4. In caso di cessazione per qualsiasi causa di
uno o più membri del Comitato, si provvederà alla relativa sostituzione nel rispetto dei richiamati diritti di nomina.
14.5. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo è
convocato dal presidente su propria iniziativa o a seguito di richiesta anche di un solo membro, per deliberare sulle materie descritte al successivo articolo 15. La convocazione avviene mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviare a ciascun componente del Comitato di Indirizzo e di Controllo almeno 4
(quattro) giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, il termine potrà essere abbreviato fino a 24 (ventiquattro) ore prima della data della riunione.
14.6. Nell'avviso di convocazione deve essere
indicata la data, il luogo, nonché l'ordine del giorno della riunione.
14.7. Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di
Controllo sono presiedute dal presidente.
14.8. Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di
Controllo possono svolgersi anche per video o tele conferenza alle seguenti condizioni: (a) presenza nel medesimo luogo del presidente e del segretario, che provvederanno alla predisposizione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) possibilità per il presidente di accertare l'identità degli intervenuti e regolare lo svolgimento della riunione; (c) possibilità per il segretario di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) possibilità per gli intervenuti di partecipare alla discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
14.9. Le riunioni del Comitato di Indirizzo e di
Controllo devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto dal presidente, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
14.10. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo si
riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti che rappresentino la maggioranza assoluta del volume d’affari affidati alla Società ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei sui componenti che rappresentino almeno un terzo del volume d’affari affidati alla Società. Le deliberazioni del Comitato di Indirizzo e di Controllo sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 15 - Controllo analogo
15.1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo degli
Enti Pubblici Locali in conformità con la normativa vigente ed applicabile, è onere dell'Organo Amministrativo predisporre e inviare al Comitato di Indirizzo e di Controllo, entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale, contenente le linee guida di piano industriale e di budget per l'anno successivo,
con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, con gli incarichi già conferiti alla Società o programmati.
15.2. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo ha
facoltà di richiedere alla Società chiarimenti, modifiche o integrazioni alla Relazione Previsionale Annuale ai fini dell'approvazione della stessa e della determinazione di altri eventuali indirizzi.
15.3. La comunicazione relativa all'approvazione
della Relazione Previsionale Annuale da parte dei competenti organi degli Enti Affidanti dovrà pervenire alla Società non oltre il primo bimestre dell'esercizio di riferimento, trascorso il quale la predetta Relazione si intenderà approvata.
15.4. Se nel corso dell'anno la Società necessiti di
ulteriori autorizzazioni, su oggetti non inseriti nella Relazione Previsionale Annuale o che, seppur compresi, si intendano modificare, deve richiedere autorizzazione al Comitato di Indirizzo e di Controllo, attraverso l'invio di un'integrazione alla Relazione Previsionale Annuale che dovrà essere approvata entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali la predetta Relazione si intenderà approvata.
15.5. L'Organo Amministrativo informa il Comitato
di Indirizzo e di Controllo in apposita audizione, da tenersi semestralmente, dei fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della Relazione Previsionale Annuale.
15.6. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione
della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428, c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione Previsionale Annuale, motivando in particolare gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.
Articolo 16 - L’Organo Amministrativo
16.1. La Società può essere amministrata,
alternativamente, su decisione dei soci in occasione della relativa nomina: (a) da un Amministratore Unico; (b) da un Consiglio di Amministrazione (CdA) composto da un numero massimo di 3 (tre) amministratori, nominati e operanti nel rispetto di quanto stabilito dalle norme di tempo in tempo vigenti, anche per quanto attiene la parità di genere. Trova pertanto applicazione il disposto della Legge 120/2011 e le operazioni di elezione del Consiglio di
Amministrazione si svolgono in modo tale che sia assicurata l'elezione di almeno un amministratore del genere meno rappresentato. Qualora non sia possibile procedere all'elezione dell'Organo Amministrativo per acclamazione, le operazioni di voto avvengono mediante presentazione di liste di candidati composte almeno di due persone del sesso più rappresentato e di una persona del sesso meno rappresentato, oltre che di candidati ulteriori. L'Organo Amministrativo viene composto dai candidati indicati nella lista che ottiene il maggior numero di voti e, dovendosi procedere alla sostituzione di un amministratore eletto, gli subentra il più anziano, tra quelli del medesimo genere, facenti parte della lista vincitrice. Il Presidente dell'Assemblea assicura che la votazione avvenga in modo tale che sia possibile conoscere attraverso il verbale o un suo allegato l'elenco dei soci che hanno espresso voto favorevole o contrario o che si sono astenuti.
16.2. Per Organo Amministrativo si intende, a
seconda dei casi, l'Amministratore Unico oppure il Consiglio di Amministrazione.
16.3. Gli amministratori sono rieleggibili e sono
assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c..
16.4. Gli amministratori sono nominati per il periodo
determinato dal soci o a tempo indeterminato.
16.5. La cessazione d'efficacia degli amministratori
per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.
16.6. Agli amministratori non dipendenti da
pubbliche amministrazioni spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
16.7. Ferma restando la disciplina di legge di volta
in volta in vigore riguardante i compensi relativi eventualmente da erogarsi ad amministratori che siano dipendenti degli enti soci, in caso di nomina di amministratori delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato.
Articolo 17 - Presidente del CdA e procuratori
17.1. Il Consiglio di Amministrazione elegge, nel
proprio seno, il Presidente, nonché, eventualmente, il Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei soli casi di sua assenza o di suo impedimento.
17.2. L'Organo Amministrativo può nominare
procuratori per determinati atti, e può delegare, nei limiti previsti dalle norme di legge applicabili, i propri poteri ad uno o più amministratori delegati, nonché ad un Comitato Esecutivo.
Articolo 18 - Riunioni del CdA
18.1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce
nella sede sociale od altrove (purchè sul territorio italiano) tutte le volte che il Presidente o l'eventuale Vice Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta scritta - con l'indicazione delle materie da trattare - da due consiglieri o dal Presidente del Collegio Sindacale.
Articolo 19 - Organizzazione delle riunioni del CdA e verbalizzazione
19.1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Presidente con avviso da spedirsi per raccomandata, anche a mano, o con telefax o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, con telegramma o telefax da spedirsi almeno un giorno prima.
19.2. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione
e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica, se nominati.
19.3. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si
possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
19.4. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un
verbale firmato dal Presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla legge, possono anche essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, a condizione che: (a) sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione; (b) dai documenti sottoscritti dagli amministratori risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; (c) siano trascritte senza indugio le decisioni nel Libro delle decisioni degli amministratori e sia conservata agli atti della Società le relativa documentazione; (d) sia concesso ad almeno due amministratori di richiedere l'assunzione di una deliberazione in adunanza collegiale.
2A0.rticolo 20 - Validità delle sedute e votazioni del CdA
20.1. Il Consiglio di Amministrazione è validamente
costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
20.2. Se nel corso dell'esercizio, per qualsiasi causa,
venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, i consiglieri rimasti in carica dovranno convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
20.3. Per tutto quanto non stabilito dal presente
statuto in tema di Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme dettate in materia di società per azioni, in quanto compatibili.
Articolo 21 - Poteri del CdA
21.1. Fermo restando quanto stabilito dal
precedente articolo 15, all'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di gestione ed amministrazione, sia ordinaria che straordinaria, ad eccezione di quelli che la legge od il presente statuto riservano all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale.
21.2. L'Organo Amministrativo deve sottoporre a
preventiva autorizzazione dell'Assemblea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479, comma 1, c.c., le
decisioni riguardanti le seguenti materie:
21.2.1. gli acquisti e le cessioni immobiliari di qualsiasi importo;
21.2.2. le locazioni immobiliari eccedenti l'ordinaria amministrazione, e le locazioni finanziarie immobiliari;
21.2.3. i contratti e gli atti superiori al
valore, al netto di Iva, pari a 2.000.000,00 (due milioni) di Euro e già non previsti in altri atti fondamentali.
Le decisioni assunte in violazione del presente articolo e/o la mancata esecuzione degli atti in conformità alle autorizzazioni concesse dall'Assemblea potranno configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.
Articolo 22 - Collegio Sindacale
22.1. Poichè la società è soggetta a controllo
pubblico, è obbligatoria la nomina di un Organo Sindacale o di un Revisore secondo la Legge.
22.2. L'Organo Sindacale può avere, secondo
decisione dei soci in sede di nomina, natura unipersonale o pluripersonale, nel qual caso, esso è composto di tre Sindaci effettivi (di cui uno in funzione di Presidente) e due Sindaci supplenti.
22.3. Il Presidente è nominato dall'Assemblea tra i
membri effettivi. Il compenso dei Sindaci viene determinato dall'assemblea all'atto della nomina per tutta la durata dell'incarico.
22.4. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e
sono rieleggibili; possono essere revocati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia.
22.5. I compiti ed i poteri dell'Organo Sindacale
sono disciplinati da quanto previsto in materia dalle norme che regolano la società per azioni.
Articolo 23 - Rappresentanza della Società
23.1. La firma e la rappresentanza della Società
rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete altresì di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della Società può essere conferito per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.
23.2. La rappresentanza della Società spetta altresì
all'Amministratore Delegato ed ai procuratori, se nominati, nell'ambito delle loro attribuzioni.
Articolo 24 - Bilancio
24.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno)
dicembre di ogni anno.
24.2. Il bilancio relativo a ciascun esercizio dovrà
essere presentato ai soci nelle forme di legge e completo di tutti i documenti prescritti entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio.
24.3. Il termine di cui sopra potrà essere prorogato
sino a 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la Società sia tenuta alla redazione di bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della Società. Si intenderanno in ogni caso come esigenze tali da giustificare il rinvio, la necessità di recepire nuove normative; il compimento di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o trasformazioni); il prodursi di eventi di forza maggiore; la modifica dell'oggetto sociale e l'attivazione di un processo di riorganizzazione della produzione, dell'amministrazione, dei sistemi informatici sociali o della rete di vendita tali da comportare difficoltà di recepimento dei dati; il trasferimento della sede. In tali casi, gli amministratori saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella relazione redatta al sensi del combinato disposto degli artt. 2478 e 2428 c.c..
Articolo 25 - Utili
25.1. Accertato l'utile netto, esso viene destinato
nel modo seguente:
25.1.1. una quota, che non deve essere inferiore alla misura prescritta dalla legge (pari al 5%), viene assegnata al fondo di riserva legale, fintanto che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale;
25.1.2. l'utile residuo viene destinato secondo le decisioni dei soci che approveranno il bilancio.
Articolo 26 - Scioglimento e liquidazione
26.1. La Società si scioglierà per le cause previste
dalla legge. La competenza per la presa d'atto del
verificarsi della causa di scioglimento e per l'esecuzione del relativi adempimenti spetterà all'Organo Amministrativo che vi darà xxxxx xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla data dell'evento.
26.2. Nel caso di scioglimento della Società,
l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina ed eventualmente alla sostituzione dei liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.
Articolo 27 - Clausola arbitrale
27.1. Qualsiasi controversia tra i soci, tra essi e
l'Organo Amministrativo ovvero tra i soci e la Società, comprese quelle relative all'interpretazione, alla validità, all'esecuzione ed alla risoluzione del contratto sociale e di questo statuto, sarà deferita ad un arbitro unico, nominato dal Presidente del Collegio dei Ragionieri della Giurisdizione del Tribunale di Biella, su istanza di una delle parti in lite.
27.2. L'arbitro deciderà entro 120 (centoventi)
giorni dalla data di accettazione dell'incarico, in via rituale secondo diritto e senza formalità di procedura, nel solo rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile.
27.3. La procedura di arbitrato è volontaria,
essendo libere le parti di aderire all'arbitrato ovvero di rimettere la questione al giudice competente, e ciò a mezzo di specifica comunicazione da inviare alla parte procedente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo della quale la parte che intende ricorrere alla procedura arbitrale ne dia informazione all'altra o alle altre parti coinvolte.
Articolo 28 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia.
In originale firmato:
- Xxxxxxx XXXXXXXXX Xxxxxx
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DEBITAMENTE FIRMATO IN OGNI FOGLIO ED AGLI ALLEGATI.
BIELLA, 11 MAGGIO 2017