Controllo analogo Clausole campione

Controllo analogo. Con riferimento ai servizi oggetto del presente atto tra S.S.M. S.p.A. e Comune di Udine, affidati con modalità “in house”, le parti concordano un sistema di controllo analogo così come previsto dalle norme vigenti in materia. La S.S.M. S.p.A. dovrà provvedere alla tenuta della contabilità analitica di costi e ricavi riferiti alla gestione della sosta espletata per conto del Comune di Udine e a fornire con periodicità quadrimestrale documentazione statistica e reportistica economica in merito ai sevizi espletati, mettendo in condizione il Comune di Udine di esercitare un’attività di controllo sui servizi analoga a quella relativa ad un’ipotetica gestione diretta. Il Comune di Udine potrà pertanto in qualsiasi momento richiedere a S.S.M. S.p.A. l’esibizione di tutta e sola la documentazione visionabile in merito ai servizi affidati in modalità “in house”, con facoltà di consultazione e verifica nei locali della stessa. Le attività in oggetto rimarranno a completo carico dell’Amministrazione promotrice e non potranno in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività sociali. Tali modalità rimarranno valide per tutta la durata contrattuale, salvo diverse pattuizioni tra le parti.
Controllo analogo. 1) La società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. in house providing del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell’ordinamento nazionale, all’esercizio, da parte degli Enti Locali soci delle società consorziate, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, nelle forme del controllo analogo c.d. “a cascata”. 2) Il controllo analogo, congiunto e “a cascata”, si intende esercitato dai soci in forma di indirizzo e di obiettivi strategici (controllo “ex ante”), monitoraggio (controllo “contestuale”) e verifica (controllo “ex post”). I soci hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi. 3) I soci, tramite le riunioni assembleari e comunicazioni alla Società, esercitano congiuntamente fra loro: a) il controllo “ex ante” mediante: i. esame dei documenti di programmazione periodici emanati nel rispetto del Piano d’Ambito e delle prescrizioni delle autorità competenti; ii. esame del bilancio preventivo e del piano degli investimenti. iii. esame dei documenti di programmazione, degli atti di amministrazione straordinaria, nonché (ove tale competenza non sia trasferita dalla legge a enti di secondo grado) sul piano degli investimenti, sul piano industriale, sul piano economico-finanziario e sugli impegni di spesa superiori ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00); b) il controllo “contestuale” mediante: i. la trasmissione dell’ordine del giorno dell’Organo Amministrativo; ii. richiesta di relazione periodica sull’andamento economico, amministrativo e gestionale della società. c) il controllo “ex post” mediante l’analisi della proposta di bilancio di esercizio predisposto dall’Organo Amministrativo. 4) Gli enti locali, soci indiretti, hanno sempre diritto di ottenere dall’Organo Amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali, sulla gestione e sull’andamento della società e di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione ed hanno diritto di sottoporre all’Organo Amministrativo proposte e problematiche attinenti all'attività sociale.
Controllo analogo. Si è già detto, al riguardo, al precedente paragrafo A.2. Questo requisito è, allo stesso tempo, quello che più caratterizza l’in house providing e quello di più difficile individuazione. La nozione di “controllo analogo” impone l’esercizio, da parte dell’ente pubblico controllante, di un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che si verifica allorquando l’ente pubblico abbia un’influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società. La giurisprudenza è univoca. Il controllo analogo sul soggetto comporta “un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”. Poiché VOLSCA SERVIZI E AMBIENTE S.p.A. è partecipata solamente da Comuni ed è affidataria di servizi pubblici locali da parte degli stessi comuni la società è già rispondente ai criteri del controllo analogo. Parimenti si ritiene opportuno che il controllo preveda la verifica degli standard qualitativi del Servizio come previsti dagli atti che regoleranno l’esecuzione del contratto: durante lo svolgimento del contratto, detto controllo potrà essere effettuato da un ente terzo che possegga i requisiti di Ente Certificatore e che provveda a verificare, secondo specifiche puntualmente definite, la qualità dei processi aziendali, la rispondenza dei servizi erogati agli standard previsti dal contratto di servizio e, preferibilmente, anche il livello di soddisfazione dell’utenza. Una siffatta tipologia di controllo presenta requisiti di imparzialità e terzietà, nonché di oggettività, lasciandosi preferire rispetto ad una forma di controllo gestita direttamente dal personale tecnico dell’Ente partecipante, ovvero il Comune.
Controllo analogo. Il Comune esercita il controllo analogo sui servizi erogati dalla Società, nei modi e nelle forme previsti dagli artt. 2 comma 1 lettere c) ed o) e 16 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. La Società si impegna a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari all'effettivo esercizio da parte del Comune del controllo analogo. La Società invierà al Comune tutte le informazioni e i documenti connessi con l'esercizio del controllo analogo previsti dallo Statuto, nonchè quant'altro essa riterrà necessario allo scopo.
Controllo analogo. Le attività di cui all’art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l’operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un’efficace verifica. Il comune, vigila sull’andamento dei servizi attraverso l’esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può. Qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richieder interventi specifici nell’ambito delle attività di competenza della società nell’ambito dell’attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.
Controllo analogo. Al fine di garantire il c.d. “controllo analogo” di cui al T.U. partecipate, la struttura e l’organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri:
Controllo analogo. 15.1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo degli Enti Pubblici Locali in conformità con la normativa vigente ed applicabile, è onere dell'Organo Amministrativo predisporre e inviare al Comitato di Indirizzo e di Controllo, entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale, contenente le linee guida di piano industriale e di budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, con gli incarichi già conferiti alla Società o programmati. 15.2. Il Comitato di Indirizzo e di Controllo ha facoltà di richiedere alla Società chiarimenti, modifiche o integrazioni alla Relazione Previsionale Annuale ai fini dell'approvazione della stessa e della determinazione di altri eventuali indirizzi. 15.3. La comunicazione relativa all'approvazione della Relazione Previsionale Annuale da parte dei competenti organi degli Enti Affidanti dovrà pervenire alla Società non oltre il primo bimestre dell'esercizio di riferimento, trascorso il quale la predetta Relazione si intenderà approvata. 15.4. Se nel corso dell'anno la Società necessiti di ulteriori autorizzazioni, su oggetti non inseriti nella Relazione Previsionale Annuale o che, seppur compresi, si intendano modificare, deve richiedere autorizzazione al Comitato di Indirizzo e di Controllo, attraverso l'invio di un'integrazione alla Relazione Previsionale Annuale che dovrà essere approvata entro i successivi trenta giorni, trascorsi i quali la predetta Relazione si intenderà approvata. 15.5. L'Organo Amministrativo informa il Comitato di Indirizzo e di Controllo in apposita audizione, da tenersi semestralmente, dei fatti rilevanti concernenti l'esecuzione della Relazione Previsionale Annuale. 15.6. L'Organo Amministrativo, in apposita sezione della relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428, c.c., illustra le operazioni compiute e i provvedimenti adottati in attuazione di quanto stabilito nella Relazione Previsionale Annuale, motivando in particolare gli eventuali scostamenti rispetto alla spesa preventivata.

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  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, intesa come:  vigilanza sull’espletamento dei servizi, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto;  controllo sui modi e tempi di effettuazione dei servizi A tal fine, la Società si impegna a fornire non oltre il 30.09.2024 i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto. 10.2 ARTI esercita sulla Società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi, attraverso l’esercizio dei diritti di socio, secondo le disposizioni previste nello Statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilancio di esercizio, un’elaborazione derivante dalla propria contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio. L’elaborazione dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi. La Società deve altresì approntare un report di controllo di gestione non oltre il 31 dicembre 2024, corredato della relativa analisi di dettaglio. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di accesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione richiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • Adempimenti preliminari in materia di sicurezza 1. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 7 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del Verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto: a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli artt. 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA; d) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; - la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; - per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’art. 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata; f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’art. 14 del Decreto n. 81 del 2008. 2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l’esecuzione il nominativo e i recapiti: a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all’art. 31 del Decreto n. 81 del 2008. b) del proprio Medico competente di cui all’art. 38 del Decreto n. 81 del 2008; c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all’art. 44; d) il piano operativo di sicurezza di cui all’art. 45. 3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti: a) dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori; b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione; d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa mandataria, qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato; e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa individuata con l’atto costitutivo o lo statuto del consorzio, qualora l’Appaltatore sia un consorzio ordinario; l’impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio; f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere. 4. Fermo restando quanto previsto all’art. 46, comma 3, l’impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 81 del 2008. 5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

  • CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:

  • PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO ECCELLENTE 1 BASSO INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE NEL LUNGO TERMINE MISURA ATTUATA 1 1 PENSIONI

  • Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.