Controllo analogo Clausole campione

Controllo analogo. Il Comune esercita il controllo analogo sui servizi erogati dalla Società, nei modi e nelle forme previsti dagli artt. 2 comma 1 lettere c) ed o) e 16 del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. La Società si impegna a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari all'effettivo esercizio da parte del Comune del controllo analogo. La Società invierà al Comune tutte le informazioni e i documenti connessi con l'esercizio del controllo analogo previsti dallo Statuto, nonchè quant'altro essa riterrà necessario allo scopo.
Controllo analogo. 15.1. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo degli Enti Pubblici Locali in conformità con la normativa vigente ed applicabile, è onere dell'Organo Amministrativo predisporre e inviare al Comitato di Indirizzo e di Controllo, entro il 15 (quindici) novembre di ciascun anno, una Relazione Previsionale Annuale, contenente le linee guida di piano industriale e di budget per l'anno successivo, con specificazione dei costi e degli investimenti preventivati e con valutazione degli obiettivi imprenditoriali in termini di coerenza con l'oggetto sociale, con gli incarichi già conferiti alla Società o programmati.
Controllo analogo. Con riferimento ai servizi oggetto del presente atto tra S.S.M. S.p.A. e Comune di Udine, affidati con modalità “in house”, le parti concordano un sistema di controllo analogo così come previsto dalle norme vigenti in materia. La S.S.M. S.p.A. dovrà provvedere alla tenuta della contabilità analitica di costi e ricavi riferiti alla gestione della sosta espletata per conto del Comune di Udine e a fornire con periodicità quadrimestrale documentazione statistica e reportistica economica in merito ai sevizi espletati, mettendo in condizione il Comune di Udine di esercitare un’attività di controllo sui servizi analoga a quella relativa ad un’ipotetica gestione diretta. Il Comune di Udine potrà pertanto in qualsiasi momento richiedere a S.S.M. S.p.A. l’esibizione di tutta e sola la documentazione visionabile in merito ai servizi affidati in modalità “in house”, con facoltà di consultazione e verifica nei locali della stessa. Le attività in oggetto rimarranno a completo carico dell’Amministrazione promotrice e non potranno in alcun modo ostacolare il normale svolgimento delle attività sociali. Tali modalità rimarranno valide per tutta la durata contrattuale, salvo diverse pattuizioni tra le parti.
Controllo analogo. Le attività di cui all’art. 2 vengono eseguite in raccordo con gli uffici del comune demandati a tale scopo, che controllano l’operato della società affidataria ed il rispetto dei modi e dei tempi di effettuazione dei servizi. Il comune può eseguire, attraverso propri incaricati, verifiche sulla corretta gestione dei servizi affidati alla società, la quale mette a disposizione i dati richiesti o comunque ritenuti utili e offre la collaborazione necessaria per un’efficace verifica. Il comune, vigila sull’andamento dei servizi attraverso l’esame del report periodici quadrimestrali e può effettuare controlli mirati al fine di accertare il rispetto degli standard operativi, anche a mezzo dei flussi informativi operati sugli archivi. A tale riguardo il servizio competente avrà cura di redigere periodiche relazioni mirate ed evidenziare eventuali scostamenti dagli standard qualitativi e quantitativi previsti. Il comune può. Qualora lo ritenga opportuno, impartire direttive o richieder interventi specifici nell’ambito delle attività di competenza della società nell’ambito dell’attività di cui alla presente convenzione. La Società si impegna altresì a fornire al comune ogni tipo di informazione richiesta a riguardo allo svolgimento dei servizi.
Controllo analogo. 4.1 Al fine di garantire il c.d. “controllo analogo” di cui al T.U. partecipate, la struttura e l’organizzazione societaria deve rispondere ai seguenti criteri:
Controllo analogo. 1) La società, essendo affidataria diretta secondo il modello c.d. in house providing del servizio idrico integrato, è soggetta, in conformità alle previsioni comunitarie, recepite nell’ordinamento nazionale, all’esercizio, da parte degli Enti Locali soci delle società consorziate, del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, nelle forme del controllo analogo c.d. “a cascata”.
Controllo analogo. Si è già detto, al riguardo, al precedente paragrafo A.2. Questo requisito è, allo stesso tempo, quello che più caratterizza l’in house providing e quello di più difficile individuazione. La nozione di “controllo analogo” impone l’esercizio, da parte dell’ente pubblico controllante, di un’influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della persona giuridica controllata. Esso diviene nella sostanza un controllo strutturale; il che si verifica allorquando l’ente pubblico abbia un’influenza determinante sugli obiettivi fondamentali e strategici e, dunque, sulle decisioni di maggior rilievo della società. La giurisprudenza è univoca. Il controllo analogo sul soggetto comporta “un controllo che consente all’autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti”. Poiché VOLSCA SERVIZI E AMBIENTE S.p.A. è partecipata solamente da Comuni ed è affidataria di servizi pubblici locali da parte degli stessi comuni la società è già rispondente ai criteri del controllo analogo. Parimenti si ritiene opportuno che il controllo preveda la verifica degli standard qualitativi del Servizio come previsti dagli atti che regoleranno l’esecuzione del contratto: durante lo svolgimento del contratto, detto controllo potrà essere effettuato da un ente terzo che possegga i requisiti di Ente Certificatore e che provveda a verificare, secondo specifiche puntualmente definite, la qualità dei processi aziendali, la rispondenza dei servizi erogati agli standard previsti dal contratto di servizio e, preferibilmente, anche il livello di soddisfazione dell’utenza. Una siffatta tipologia di controllo presenta requisiti di imparzialità e terzietà, nonché di oggettività, lasciandosi preferire rispetto ad una forma di controllo gestita direttamente dal personale tecnico dell’Ente partecipante, ovvero il Comune. La società VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.p.A. svolge l’intera sua attività come affidataria di servizi pubblici da parte dei Comuni proprietari del capitale sociale. SETTORE IV e V – Il Dirigente Il principio fondamentale che ha ispirato la decisione del Consiglio Comunale consiste principalmente nella volontà di voler svolgere i servizi oggetto di affidamento anziché mediante un contractor esterno, verso il quale esercitare le tradizionali forme di controllo previste dai contratti di appalto, attraverso un soggetto avente diretta eman...

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.