sara assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Car Merloni
Modello: CAR MERLONI Edizione: 11/2019
Set Informativo
Il presente Set Informativo contiene:
⚫ DIP – Documento Informativo Precontrattuale
⚫ DIP AGGIUNTIVO - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
⚫ Condizioni di Assicurazione
Modello: SINFCARME Edizione: 11/2019
Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia Sede legale: Xxx Xx,00 - 00000 Xxxx Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) Registro Imprese Roma e C.F.00408780583 REA Roma n.117033 P.IVA 008850910 Iscritta al n.1.00018 nell'Albo delle imprese assicurative. Capogruppo
del Gruppo assicurativo Sara, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n.001
Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Polizza Car
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni Compagnia: Sara Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Car Merloni
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
✓
Danni alle opere: prevede l'indennizzo per danni materiali
e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato in polizza, da qualunque causa determinati nel corso dell'esecuzione delle opere. Sono coperti:
✓Opere e impianti permanenti o temporanei: rimborsa i costi e le spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
✓Opere ed impianti preesistenti: rimborsa i danni
materiali e diretti verificatisi in dipendenza
dell'esecuzione delle opere assicurate;
✓Costi di demolizione e sgombero: rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile; rimborsa inoltre lo smaltimento dei residui delle cose assicurate.
✓ Responsabilità Civile: indennizza l'Assicurato di quanto
sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati e che si siano verificati durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella scheda di polizza.
Sono presenti le seguenti garanzie aggiuntive (operanti se indicato in polizza e nei limiti della disciplina di polizza):
- Manutenzione
- Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
- Forza Maggiore;
- Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi
- Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
- Rimozione, franamento e cedimento del terreno
- Cavi e condutture sotterranee
- Danni a cose dovute a vibrazioni
- Partecipanti ai lavori
- Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata
- Danni da natanti o aeromobili.
Che cosa non è assicurato?
🗶 Xxxxx alle opere - Sono esclusi:
Opere di cui non sia stato approvato il progetto esecutivo (a cui la Società deve avere accesso in ogni momento);
🗶 Opere il cui progetto non sia stato eseguito da progettisti abilitati o non sia stato verificato;
🗶 Opere per cui non è stata fornita alla Società copia del
capitolato speciale di appalto o del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, utili per capire gli importi e la durata dei lavori;
🗶 Opere per cui non sono stati effettuati collaudi in corso d'opera, se previsti, e/o non siano stati presentati i relativi
elaborati;
🗶 Opere per cui il Contraente non abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
🗶 Responsabilità Civile - Non sono considerati terzi:
Il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
Qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui al punto precedente;
Le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
Le società le quali, rispetto al committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate AI SENSI DELL'ART. 2359 DEL CODICE CIVILE, nonché gli amministratori delle medesime.
Ci sono limiti di copertura?
Possono essere previsti limiti di copertura (scoperti e franchigie), indicati negli altri documenti precontrattuali ed in polizza
! Sono coperti solo i sinistri verificatisi nel corso della durata dell'assicurazione;
! Penalità, i danni da mancato godimento in tutto od in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
! Danni di deperimento, logoramento, usura o graduale
deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione ed
! Perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
Danni cagionati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
incrostazione;
La polizza tiene indenne il Committente, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente dai rischi di esecuzione delle opere che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, e tiene indenne l'assicurato, se civilmente responsabile ai sensi di legge, di quanto questi sia tenuto a risarcire per i danni causati a terzi connessi alla realizzazione delle opere.
Dove vale la copertura? L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nel luogo indicato nella Scheda tecnica di polizza e nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al titolo XIV del Regolamento. |
Che obblighi ho? ⚫ Dare immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera ⚫ Comunicare immediatamente alla Società ogni interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi. In caso di mancata comunicazione, il Contraente perde il diritto al risarcimento. Il Contraente inoltre si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte le misure atte ad evitare danni conseguenti al periodo di fermo. ⚫ Ulteriori obblighi sono previsti in caso di sinistro. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. |
Quando e come devo pagare? Il pagamento del premio avviene con pagamento unico e anticipato oppure tramite le rate di premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può avvenire con: assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società; ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di Agente della Società; contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? L'assicurazione decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal committente e cessa alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella scheda di polizza e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate. La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata dalle condizioni di polizza. |
Come posso disdire la polizza? La polizza cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, senza necessità di comunicazione da parte del cliente. |
Assicurazione Danni alle opere, RC
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Impresa: Sara Assicurazioni Spa
Prodotto: CAR Xxxxxxx
Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 23/06/2020 ultima versione disponibile.
CAR Merloni23/06/2020
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa Le informazioni che seguono sono dati inerenti l'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020 ⚫ Patrimonio netto: euro 708.608.620,00 ⚫ Capitale sociale: euro 54.675.000 ⚫ Totale delle riserve patrimoniali: euro 653.933.620,00 Le informazioni che seguono sono dati inerenti la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell'impresa (xxx.xxxx.xx) ⚫ Requisito patrimoniale di Solvibilità: euro 283.552.756,21 ⚫ Requisito patrimoniale Minimo di Solvibilità: euro 127.598.740,29 ⚫ Fondi Propri Ammissibili: euro 852.980.870,37 ⚫ Indice di solvibilità riferito alla gestione danni: 300,82 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte. L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza. Esempio: il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per la garanzia Danni alle opere, con un minimo di euro 500 mila e un massimo di euro 5 milioni. Danni alle opere Le somme assicurate per le partite "Opere ed impianti preesistenti " e "Costi di demolizione e sgombero" sono importi a "primo rischio assoluto". Opere ed impianti permanenti o temporanei La somma assicurata alla partita deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di: a. lavori a corpo; b. lavori a misura; c. prestazioni a consuntivo; d. lavori in economia; d. ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione; Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società. Responsabilità civile Partecipanti ai lavori Sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni corporali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale, ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti, tecnici, amministrativi, legali e in genere tutte le persone appartenenti ad altre ditte e comunque non dipendenti dall'assicurato e/o contraente che subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Xxxxx alle opere - Xxxxx causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere. |
Danni alle opere - Manutenzione | Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili i danni alle cose assicurate, così come nella scheda di polizza, nonché i danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure al fatto del contraente/assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. |
Danni alle opere - Forza maggiore | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati causate da eventi naturali di Forza Maggiore. |
Danni alle opere - Xxxxxxxx, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi | La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da o in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi. |
Danni alle opere – Xxxxxxxx costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità | La Società indennizza i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei) |
Danni alle opere – Colpa grave | La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata |
Responsabilità civile - Rimozione, franamento e cedimento di terreno | Sono risarcibili i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate. |
Responsabilità civile - Cavi e condutture sotterranee | Sono risarcibili i danni materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee |
Responsabilità civile - Vibrazione | Sono risarcibili i danni causati a terzi dovuti a vibrazione |
Che cosa NON è assicurato? | ||
Rischi esclusi | Xxxxx alle opere: Xxxxx causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione Ferme le altre esclusioni di polizza, sono esclusi i danni alla parte dell'Opera affetta da errori di progettazione o da insufficiente progettazione nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'Opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell'Opera ancora da realizzare. Forza Maggiore Relativamente a tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti la Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'Opera. A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni. La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso. Responsabilità Civile Xxxxx a cose dovuti a vibrazioni Si intendono comunque esclusi: -i danni prevedibili per il tipo di lavori e la loro esecuzione; -i danni di lieve entità che non pregiudicano né la sicurezza delle proprietà, dei terreni o degli -edifici assicurati, né l'incolumità di coloro che ne usufruiscono; -le spese di prevenzione o attenuazione di danni divenute necessarie nel periodo d'assicurazione. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura Danni alle opere e Responsabilità Civile Danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; - Difetti di rendimento dei beni assicurati; - Esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione. Causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; - Subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; - Derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; - Derivanti da polvere; - Le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; - Da furto; - A cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; - Da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - A cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; - A cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente; - Entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; - Da azioni di terzi; - Da forza maggiore; - Da errore di progettazione o da insufficiente progettazione. Danni alle opere Sono esclusi: - Costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; - Danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; - Danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 del codice civile; - Danni da azioni di terzi; - Danni da eventi di forza maggiore; - Danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione; - I maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità; - I danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare; - Sono previste inoltre ulteriori limitazioni che valgono solo per determinate tipologie di opere, dettagliate in polizza. La Società non è obbligata a indennizzare: A. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; B. nel caso di esecuzione di dighe: le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) degli impianti di pompaggio non funzionanti; le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; |
le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità;
C. lavori su opere ed impianti preesistenti:
danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti, se assicurati, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo per la parte eccedente l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda tecnica di polizza, in deroga a quanto stabilito nell'art. 27 "Pagamento dell'indennizzo", secondo comma;
D. lavori su beni artistici:
nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.
Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile non sono a carico della Società nel caso in cui non costituiscano parte di quelli definitivi e aumentino il costo complessivo del sinistro.
Terremoto
Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
La garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione di aver considerato, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e di aver considerato, nella esecuzione dei lavori, delle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
Responsabilità civile
- Sono escluse le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pure inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- La garanzia non è operante nei casi in cui:
- Il luogo di esecuzione delle opere non sia interdetto al pubblico e/o la relativa segnalazione non sia chiaramente visibile a tutte le ore;
- Il committente non abbia designato il responsabile dei lavori e/o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei casi previsti dal D. Lgs. del 14agosto 1996, n° 494, e successive modificazioni ed integrazioni;
- I lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni non vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori; per il calcolo dell'ammontare del
- risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato. Sono esclusi i danni:
- I danni a cose assicurate od assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione A - Danni alle opere;
- Al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose od animali che l'assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- Causati da qualsiasi tipo di veicoli fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla sezione A - Danni alle opere sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della Legge n° 990 del 24.12.1969;
Condutture sotterranee
Non sono risarcibili i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee se, prima dell'inizio dei lavori, l'assicurato non abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Danni a cose dovuti a vibrazioni
Agli effetti della presente garanzia valgono le seguenti condizioni:
in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se essi sono stati la causa del crollo totale o parziale;
in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se questi prima dell'inizio dei lavori si trovavano in buono stato di conservazione e se erano state adottate le necessarie misure di sicurezza;
su richiesta l'Assicurato redige a proprie spese prima dell'inizio dei lavori.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Xxxxx alle opere In caso di sinistro l'assicurato deve: - darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società; - inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; - fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; - provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Responsabilità civile In caso di sinistro l'assicurato deve: - farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; - assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta. |
Assistenza diretta/in convenzione: Non presente. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non presente. | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.. |
Obblighi dell'impresa | Pagamento dell'indennizzo Danni alle opere Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Responsabilità Civile Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede tecniche di polizza. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. L'aggiornamento del premio andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda tecnica di polizza di variazione. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivi al primo possono anche essere effettuati accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. |
Rimborso | Non previsto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il presente contratto è stipulato nella forma "senza tacito rinnovo" ovvero cessa alla scadenza indicata in polizza. Il Contraente che intenda rinnovare la copertura a seguito dei lavori non ultimati alla data di scadenza, dovrà far pervenire richiesta alla agenzia a cui è appoggiato il contratto. |
Sospensione | Non prevista. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non prevista. |
Risoluzione | Non prevista. |
Il prodotto è rivolto alle imprese edili per i rischi connessi alla costruzione di opere.
La quota parte percepita in media dall'intermediario è pari a €
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All'impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Sara Assicurazioni Spa - Direzione Affari Legali e Societari – Funzione Reclami- Xxx Xx, 00 -00000 Xxxx – Xxxxxx - Fax 00.0000000 - e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xx. I reclami possono essere inoltrati anche compilando il form presente nella apposita sezione dedicata ai reclami nel sito della Compagnia xxx.xxxx.xx. L'impresa dovrà fornire un riscontro entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All'IVASS | |
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato: le eventuali controversie sull'ammontare del danno possono essere demandate ad un collegio di tre periti, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxx en.htm. |
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
xxxx assicurazioni Assicuratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Società del Gruppo Sara
Contratto di assicurazione per i danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione
CAR Merloni
Condizioni di Assicurazione
Modello: CACARME Edizione: 11/2019
Contratto redatto secondo le Linee guida di Xxxx ''Contratti semplici e chiari'' del 06/02/2018
Allagamento
DEFINIZIONI
Accumulo e/o spargimento di acqua, non causato da: alluvione, inondazione, mareggiata, maremoto, penetrazione di acqua marina, fenomeno dell'acqua alta.
Alluvione e inondazione
Fuoriuscita di acqua (esondazione), con o senza rottura degli usuali argini, di fiumi, canali, corsi d'acqua, laghi e bacini sia naturali che artificiali.
Assicurato
Persone fisiche o giuridiche specificate nelle schede schemi tipo.
Assicurazione
Contratto di assicurazione.
Azioni di terzi
Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione e paga il premio.
Controllore tecnico
Organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNI CEI ISO 150 45000, che opera ai sensi della norma UNI 10721.
Direttore dei lavori
Soggetto di cui all'art.124 del D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999.
Decreto Ministeriale
Decreto n° 123 del 12 marzo 2004, e successive modifiche e integrazioni.
Esecutore dei lavori
Soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori.
Eventi forza maggiore
Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile.
Franchigia
Parte di danno liquidabile ai termini di polizza, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Furto
Impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene per procurare a se o ad altri un ingiusto profitto.
Gravi difetti costruttivi
Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
Indennizzo/Risarcimento
Somma che la Società è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
IVASS (ex ISVAP)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della Legge n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".
Lavori
Attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge.
Legge
Legge n° 109 dell'11 febbraio 1994, e successive modificazioni e integrazioni.
Limite di indennizzo
Massima somma dovuta dalla Società a titolo d'indennizzo.
Luogo di esecuzione delle opere
Cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda tecnica di polizza, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Manutenzione
Periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento.
Opere
Opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda tecnica di polizza.
Opere ed impianti preesistenti
Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati.
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata
Parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche.
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata
Opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile.
Polizza
Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Prestazione in denaro dovuta dal contraente alla Società.
Progettista dei lavori
Pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla Legge n° 1815 del 23 novembre 1939, la società di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare.
Rapina
Sottrazione e/o la costrizione a consegnare le cose, mediante violenza alla persona o minaccia iniziata ed avvenuta presso l'ubicazione del rischio anche quando la persona sulla quale viene fatta la violenza o la minaccia venga prelevata altrove e costretta a recarsi presso l'ubicazione assicurata. Ai fini dell'assicurazione si intendono escluse le attività criminali volte ad ottenere il pagamento di somme di denaro in cambio dell'offerta di protezione o riconducibili al reato di usura
Regolamento
Decreto del Presidente della Repubblica n° 554 del 21 dicembre 1999.
Responsabile del procedimento
Funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 109 dell'11 febbraio 1994, così come sostituito dall'art. 5 della Legge n° 415 del 18 novembre 1998, e ai sensi del D.P.R. n° 554 del 21 dicembre 1999, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.
Rischio
Possibilità che si verifichi il sinistro.
Scheda tecnica
Scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura.
Schema Tipo
Schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative.
Scoperto
Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
Sinistro
Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società
Compagnia assicuratrice, Xxxx Xxxxxxxxxxxxx spa.
Somma assicurata o massimale
Importo massimo della copertura assicurativa.
Stazione appaltante o committente
Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a., b. e c., della Legge, committenti dei lavori.
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
SEZIONE A - DANNI ALLE OPERE
Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione.
La Società si obbliga a tenere indenne il committente, anche nella qualità di direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle cose assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda tecnica di polizza, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni esposte.
L'obbligo della Società concerne esclusivamente:
• Opere ed impianti permanenti o temporanei
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate;
• Opere ed impianti preesistenti
il rimborso, per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto e relativi minimi e massimi convenuti, nei limiti del massimale assicurato, dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;
• Costi di demolizione e sgombero
il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Articolo 2 - Condizioni di assicurazione. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a. per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
b. il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 30, comma 6, della Legge;
c. venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
d. per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
e. il contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante. Articolo 3 - Esclusioni Danni alle opere.
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 "Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni", la Società non è obbligata ad indennizzare:
1. i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
2. i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
3. i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
4. i danni da azioni di terzi;
5. i danni da forza maggiore;
6. i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione;
7. i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
8. i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.
La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:
9. nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
9.1 rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
9.2 riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
9.3 pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
9.4 consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
9.5 qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
10. nel caso di esecuzione di dighe:
10.1 le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
10.2 le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
10.3 le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% (venticinquepercento) degli impianti di pompaggio non funzionanti;
10.4 le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque uperficiali o freatiche;
10.5 le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
10.6 le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
10.7 le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:
11. lavori su opere ed impianti preesistenti:
11.1 i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti, se assicurati, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo per la parte eccedente l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda tecnica di polizza, in deroga a quanto stabilito nell'art. 27 "Pagamento dell'indennizzo", secondo comma;
12. lavori su beni artistici:
12.1 nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro.
Per la presente garanzia e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo o la franchigia riportati nella Scheda tecnica di polizza, in deroga a quanto stabilito nell'art. 27 "Pagamento dell'indennizzo", secondo comma.
Articolo 4 - Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata.
La somma assicurata alla partita "Opere ed impianti permanenti o temporanei" deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori, comprendendo tutti i costi di:
a) lavori a corpo
b) lavori a misura
c) prestazioni a consuntivo
d) lavori in economia
e) ogni e qualsiasi altro importo concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Regolamento, la somma assicurata è stabilita nel bando di gara.
Il contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
Il contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati a norma dell'art. 26, comma 4, della Legge. La Società emetterà le relative Schede Tecniche di variazione.
Le somme assicurate per le partite "Opere ed impianti preesistenti " e "Costi di demolizione e sgombero" sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25 "Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro".
Articolo 5 - Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica di polizza:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dal Contraente o dal Committente ai sensi dell'art. 33, fermo il disposto dell'art. 1901 del codice civile;
b) cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica di polizza, e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate;
d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Articolo 6 - Garanzia di manutenzione
Qualora sia previsto, ai sensi dell'art. 103 comma 3, secondo periodo, del Regolamento, un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda tecnica di polizza, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla partita "Opere ed impianti permanenti o temporanei" della sezione A - Danni alle opere, nonché i danni a terzi di cui alla sezione B - Responsabilità civile, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del punto 3 dell'art. 3 "Esclusioni - Danni alle opere" nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda tecnica di polizza.
La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda tecnica di polizza e in ogni caso non può superare i 24 mesi.
Articolo 7- Interruzione o sospensione della costruzione.
In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a 15 giorni consecutivi, il contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza il contraente decade dal diritto al risarcimento.
Per l'eventuale proroga si applicherà quanto previsto nell' art. 30 "Proroga dell'assicurazione".
Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.
Articolo 8 - Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 del codice civile, sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
SEZIONE B - RESPONSABILITA' CIVILE
(operante solo se richiamato in polizza)
Articolo 9 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla sezione A - Danni alle opere, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda tecnica di xxxxxxx e nel corso della durata.
Articolo 10 - Condizioni dell'assicurazione L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:
a) che il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e che la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
b) che il Committente abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza;
c) che i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato
documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.
Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Articolo 11 - Delimitazione dell'assicurazione
Per la presente Sezione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
d) le società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.
Articolo 12- Esclusioni - Responsabilità civile
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16 "Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni", l'assicurazione non comprende:
a) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
b) i danni al macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990;
d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori;
f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
g) i danni derivanti da polvere;
h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
i) i danni da furto;
j) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
k) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
l) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
m) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta del committente;
n) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
o) i danni da azioni di terzi;
p) i danni da forza maggiore;
q) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione. Articolo 13 - Durata dell'assicurazione.
L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, è regolata dall'art. 5 "Durata dell'assicurazione" della sezione A - Danni alle opere.
Articolo 14 - Massimale per la responsabilità civile verso terzi
Ai sensi dell'art.103, comma 2, del Regolamento, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere nella sezione A - Danni alle opere, con un minimo di euro 500 mila e un massimo di euro 5 milioni.
NORME COMUNI PER LE SEZIONI A e B
Articolo 15 - Assicurato
Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati assicurato il committente e il contraente.
Art. 16 - Delimitazione dell'assicurazione - Norme comuni La Società non è obbligata a indennizzare: La Società non è obbligata a indennizzare:
1. le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
2. i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
3. le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali asse, scatole, gabbie e simili;
4. i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
5. i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
6. i difetti di rendimento dei beni assicurati.
La Società non è inoltre obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
7. esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.
Articolo 17- Scoperto o franchigia in caso di sinistro.
Rimane a carico del Contraente, per uno o più sinistri verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, uno scoperto percentuale dell'importo di ogni sinistro, con i relativi valori minimi e massimi, oppure una franchigia fissa, come indicato nella Scheda Tecnica.
Per la sezione B - Responsabilità civile, l'assicurato da mandato alla Società di pagare in proprio nome e conto anche gli importi rimasti a proprio carico, impegnandosi a rimborsare la Società stessa su presentazione della relativa quietanza sottoscritta dal danneggiato o altra idonea documentazione attestante l'avvenuta corresponsione del risarcimento.
Articolo 18 - Estensione territoriale.
L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti al Titolo XIV del Regolamento.
Articolo 19- Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio.
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze e i mutamenti che possano influire sul rischio.
L'assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatesi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione di recedere dal contratto o di rendere noto a quali condizioni intenda continuare l'assicurazione.
Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.
Articolo 20 - Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:
a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società;
b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto alla lettera a), ma lo stato delle cose può venire modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.
Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 21 "Procedura per la valutazione del danno - Danni alle opere", può prendere tutte le misure necessarie.
In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la sezione B - Responsabilità civile, l'assicurato deve:
1. farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
2. assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
3. far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
In ogni caso l'assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a. e b. relative alla sezione A - Danni alle opere e ai punti 1. e 2. della sezione B - Responsabilità civile.
L'assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo/risarcimento.
La denuncia di sinistro, oltre alle modalità previste dalle condizioni contrattuali, può essere inoltrata accedendo all'Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le credenziali di accesso in vostro possesso o ricevute al momento della sottoscrizione.
Resta esclusa da tale modalità la garanzia Assistenza laddove presente e sottoscritta.
Articolo 21 - Procedura per la valutazione del danno (Sezione A).
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti:
b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. Il committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore, alle operazioni peritali.
L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 7 della Legge.
Articolo 22 - Mandato dei periti - Danni alle opere
I periti devono:
a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4 "Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata";
b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21 "Procedura per la valutazione del danno - Danni alle opere", lettera b., i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere a. e b. sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui al presente schema tipo, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al Capo I, titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Articolo 23 - Premio
Il premio, riportato nella Scheda tecnica di polizza, è convenuto in misura unica e indivisibile per le sezioni A - Danni alle opere e B - Responsabilità civile e per tutto il periodo dell'assicurazione.
Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nelle rispettive Schede tecniche di polizza.
Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 4 "Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata", terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella specifica Scheda tecnica di polizza di variazione. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti del committente per 2 mesi a partire dalla data del pagamento dovuto.
La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., il committente, il quale può sostituirsi al contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo del committente, trascorsi 2 mesi dalla data del pagamento dovuto, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda tecnica di polizza.
Articolo 24 -- Assicurazione parziale - Regola proporzionale
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4 "Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata"; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Articolo 25 - Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro.
L'importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi massimi e minimi, senza corrispondente restituzione del premio.
Il contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte il premio relativo all'entità del reintegro.
Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
Articolo 26 - Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi.
Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve e altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Articolo 27 - Pagamento dell'indennizzo.
Relativamente ai sinistri di cui alla sezione A - Danni alle opere, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro.
La franchigia e lo scoperto rimangono a carico del contraente, fermo restando che la Società provvederà a risarcire al committente i danni, se ad esso dovuti, al lordo dei predetti franchigia e scoperto.
Tuttavia la franchigia e lo scoperto, con i relativi minimo e massimo, sono opponibili al committente ove questi abbia esercitato nel bando di gara la facoltà di prevederli in tale forma, determinandone anche l'entità.
Articolo 28 - Titolarità dei diritti.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente assicurazione non possono essere esercitati che dal contraente e dalla Società, salvo quanto previsto dall'art. 21 "Procedura per la valutazione del danno - Danni alle opere", ultimo comma. È compito, in particolare, del contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato.
L'indennizzo liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Articolo 29 - Gestione delle controversie - Spese legali (Sezione B).
La Società può assumere la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari ad
un quarto del massimale stabilito nella Scheda tecnica di polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.
Articolo 30 - Proroga dell'assicurazione.
La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 5 "Durata dell'assicurazione", lettera b..
In tale caso il contraente può chiedere una proroga della presente assicurazione, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Articolo 31 - Oneri fiscali.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Articolo 32 - Forma delle comunicazioni.
Tutte le comunicazioni alle quali l'assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società ovvero all'agenzia alla quale è assegnata la presente polizza.
Articolo 33 - Foro competente.
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la presente polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
In caso di controversia tra la Società e il committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 del codice di procedura civile.
Articolo 34 - Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Articolo 35 - Mediazione
Ogni controversia nascente o comunque collegata a questo Contratto dovrà, in base al disposto dell'art. 5 del D.Lgs n. 28 del 4 marzo 2010, se ed in quanto applicabile, preliminarmente essere oggetto di un tentativo di composizione che si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di seguito indicati e di volta in volta scelto dalla parte richiedente.
La sede del tentativo sarà quella principale o quella distaccata dell'Organismo prescelto. Si applicherà al tentativo il Regolamento di Mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia, dell'Organismo prescelto.
Le sedi, il regolamento, la modulistica e la tabelle delle indennità in vigore al momento dell'attivazione della procedura sono consultabili all'indirizzo Internet dell'Organismo prescelto.
La scelta da parte del contraente, o del beneficiario del contratto ovvero di Xxxx, di un Organismo di mediazione diverso da quelli indicati costituirà per l'altra parte giustificato motivo di mancata partecipazione al tentativo di composizione.
Xxxx potrà integrare l'elenco sotto riportato di organismi di mediazione mediante pubblicazione in forma telematica di elenchi aggiornati sul sito internet xxx.xxxx.xx.
Elenco degli organismi di mediazione:
Denominazione | Riferimenti | |
1 | Camere di conciliazione presso le Camere di Commercio italiane | |
2 | ADR Center |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
(operanti solo se espressamente richiamate in polizza e a condizione che l'Assicurato abbia pagato il relativo Premio)
(MER001) Manutenzione
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili i danni alle cose assicurate di cui alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei", nonché i danni a terzi di cui alla sezione B - Responsabilità civile, se attivata, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto del contraente/assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di costruzione. Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
(MER002) Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione
A parziale deroga dell'art. 3 “Esclusioni specifiche della Sezione A” comma 6), ferme le altre delimitazioni di Polizza, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle Opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell'Opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi alla parte dell'Opera già eseguita, anche se non danneggiata.
È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o da insufficiente progettazione per la parte dell'Opera ancora da realizzare.
Tale estensione di garanzia viene prestata con lo Scoperto del 10% ed il minimo di euro 10.000,00. Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari al 30% della somma assicurata alla partita Opere con il massimo di euro 100.000,00.
(MER003) Forza Maggiore
A parziale deroga dell'art. 3 “Esclusioni specifiche della sezione A” comma 5), ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da eventi naturali di Forza Maggiore.
Relativamente a tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti la Società indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti causati o derivati da solo se sono state prese misure di sicurezza sufficienti in sede di progettazione e realizzazione dell'Opera.
A questo proposito, le misure di sicurezza sono sufficienti se sono stati presi in considerazione i valori per tempeste, alluvioni, inondazioni e allagamenti rilevabili dalle statistiche degli uffici competenti del servizio meteorologico riguardo all'ubicazione del rischio e a tutta la durata assicurativa e ciò fino ad un periodo di ricorrenza di 20 anni. La Società non indennizza l'Assicurato per perdite e danni materiali e diretti
1. derivanti dal fatto che l'Assicurato non ebbe eliminato a suo tempo gli ostacoli (es. sabbia, alberi) dal corso d'acqua per garantire un libero flusso, indipendentemente dalla portata d'acqua dello stesso;
2. a cose mobili all'aperto.
Relativamente a terremoto, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione di aver considerato, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e di aver considerato, nella esecuzione dei lavori, delle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.
In caso di sinistri dovuti ad eventi naturali di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, l'Assicurato deve attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.
Qualora l'integrazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società. Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo. quest'ultimo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.
Tale estensione di garanzia viene prestata con lo Scoperto e relativo minimo previsti nella scheda di polizza. Il limite massimo di Indennizzo per Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari alla percentuale della somma assicurata alla partita Opere indicata nella scheda di polizza.
(MER004) Sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi
A parziale deroga dell'art. 3 “Esclusioni specifiche della sezione A” comma 4), ferme le altre delimitazioni di Polizza, la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da o in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, furto e rapina, atti vandalici o dolosi.
Nel caso di garanzia prestata con l'estensione E. “Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere” restano comunque ferme le esclusioni del punto 2) riportate nella clausola medesima.
Resta convenuto, ai fini di questa estensione di garanzia, che il pagamento dell'Indennizzo viene effettuato, per singolo Sinistro, dopo aver detratto lo Scoperto sull'ammontare del danno pari al 10% con il minimo di euro 5.000,00 e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo Sinistro e per tutti i Sinistri che si verifichino durante il periodo di validità della Polizza, Somma superiore al 60% della somma assicurata alla partita Opere.
(MER005) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità
A parziale deroga dell'art. 3 “Esclusioni specifiche della sezione A” comma 7) sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini della sezione A e fino al 10% dell'indennizzo danno per ogni Sinistro e per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della Polizza.
(MER006) Colpa grave
A parziale deroga dell'art. 1900 del c.c., esclusivamente per danni di incendio, la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata.
(MER007) Rimozione, franamento e cedimento del terreno
A parziale deroga dell'art. 12 “Esclusioni specifiche della Sezione B” punto l), sono risarcibili, nell'ambito dei Massimali convenuti in Polizza alla Sezione B, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento del terreno di basi d'appoggio o di sostegno in genere.
Tale estensione di garanzia viene prestata con lo Scoperto del 10% con il minimo di euro 10.000,00.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari ad euro 100.000,00.
(MER008) Cavi e condutture sotterranee
A deroga dell'art.12 "Esclusioni responsabilità civile" lettera m., sono risarcibili, se attivata la apposita sezione B - Responsabilità civile, i danni materiali e diretti a cavi e condutture sotterranee solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi e condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Tale estensione di garanzia viene prestata con lo scoperto del 10% ed il minimo di euro 5.000,00.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari ad euro 100.000,00.
(MER009) Xxxxx a cose dovuti a vibrazioni
A parziale deroga dell'art.12 "Esclusioni - Responsabilità civile" lettera j., sono risarcibili i danni causati da vibrazione, rimozione e/o indebolimento di elementi portanti.
Agli effetti della presente garanzia valgono le seguenti condizioni:
• in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se essi sono stati la causa del crollo totale o parziale;
• in caso di responsabilità per danni a proprietà, terreni o edifici, la Società risarcisce l'assicurato soltanto se questi
prima dell'inizio dei lavori si trovavano in buono stato di conservazione e se erano state adottate le necessarie misure di sicurezza;
• su richiesta l'assicurato redige a proprie spese prima dell'inizio dei lavori un rapporto sullo stato di conservazione delle proprietà, dei terreni o degli edifici eventualmente a rischio.
Si intendono comunque esclusi:
• i danni prevedibili per il tipo di lavori e la loro esecuzione;
• i danni di lieve entità che non pregiudicano né la sicurezza delle proprietà, dei terreni o degli edifici assicurati, né l'incolumità di coloro che ne usufruiscono;
• le spese di prevenzione o attenuazione di danni divenute necessarie nel periodo d'assicurazione.
Tale estensione di garanzia viene prestata con lo Scoperto del 20% ed il minimo di 10.000,00.
Il limite massimo di Indennizzo per tutti i Sinistri che possono verificarsi durante la validità della polizza è pari ad euro 50.000,00.
(MER010) Partecipanti ai lavori
A parziale deroga dell'art. 11 "Delimitazione dell'assicurazione - Responsabilità civile" lettera c., sono considerati terzi, limitatamente alla morte e alle lesioni corporali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 del codice penale, ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti, tecnici, amministrativi, legali e in genere tutte le persone appartenenti ad altre ditte e comunque non dipendenti dall'assicurato e/o contraente che subiscano il danno negli ambienti di lavoro per fatti comunque la cui responsabilità non sia loro imputabile.
(MER011) Pluralità di assicurati - Responsabilità civile incrociata
Qualora con la denominazione di assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto dall'art. 29 "Gestione delle controversie - Spese legali".
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi, relativamente a ciascun assicurato, gli altri assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le altre esclusioni di cui all'art. 11 "Delimitazione dell'assicurazione - Responsabilità civile" e all'art. 12 "Esclusioni - Responsabilità civile". Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate od assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione A - Danni alle opere alle partite "Opere ed impianti permanenti o temporanei" e "Opere ed impianti preesistenti", non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della sezione B - Responsabilità civile.
(MER012) Danni da natanti o aeromobili
A parziale deroga dell'art.12 "Esclusioni - Responsabilità civile" lettera d., sono risarcibili i danni materiali e diretti causati da natanti o aeromobili.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con l'apposizione di franchigie, scoperti e massimo indennizzo come previsto dalla tabella "Riepilogo limiti di indennizzo, risarcimento, scoperti e franchigie" riportate nella scheda di polizza.
(MER013) Assicurazione del macchinario, baraccamenti od attrezzature di cantiere
Premesso che, agli effetti di questa Assicurazione ed in particolare ai fini della determinazione della Somma Assicurata e della liquidazione dei danni, per Ente si intende ogni macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere descritto nell'apposito elenco debitamente compilato, si conviene quanto segue:
1. La Società, in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, indennizza, nei limiti e con le modalità che seguono, i danni materiali e diretti al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere verificatisi durante il periodo coperto dall'Assicurazione per la costruzione delle Opere e nei luoghi indicati in Polizza.
2. Fermo quanto previsto all'art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i guasti meccanici o elettrici;
b) i danni derivati dalle operazioni di carico o scarico, trasporto o trasferimento, salvo quelli verificatisi in occasione della movimentazione nell'ambito dei luoghi indicati nella Polizza ai fini della costruzione delle Opere, nonché i danni verificatisi comunque al di fuori dei luoghi indicati in Polizza;
c) i danni a pneumatici, alle funi, ai cingoli, alle testate dei macchinari di perforazione, alla mazza battente o al blocco incudine dei battipali o delle perforatrici a percussione, alle benne, agli utensili, agli accessori o alle parti intercambiabili in genere, salvo il caso di
un danno totale al singolo macchinario o alle singole attrezzature di cantiere;
d) i danni a natanti, aeromobili nonché ai macchinari o attrezzature di cantiere operanti nel sottosuolo;
e) i danni per i quali sia responsabile, per legge o per contratto, il fornitore o il costruttore;
f) i danni a macchinari o attrezzature di cantiere su natante conseguenti a sommersione o affondamento del natante stesso;
g) i danni da furto.
3. La Somma Assicurata per ciascun Ente deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro comprensivo di noli, costi di trasporto, dogana e montaggio di Ente uguale oppure equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Xxxxxx e prezzi di favore non hanno alcuna influenza nella determinazione della Somma Assicurata.
4. La determinazione dei danni viene eseguita separatamente per singolo Ente assicurato, secondo le norme seguenti:
a) nel caso di danni suscettibili di riparazione:
1. si stima l'importo totale dei costi di riparazione al momento del Sinistro, necessari per ripristinare l'Ente danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.
L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub a 1), diminuito dell'importo stimato come sub a 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie o Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.
b) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:
1. si stima il valore dell'Ente assicurato al momento del Sinistro tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2. si stima il valore ricavabile dai residui al momento del Sinistro.
L'Indennizzo sarà pari all'importo stimato come sub b 1), diminuito dell'importo stimato come sub b 2), con l'applicazione di quanto disposto al seguente terzultimo comma e con la successiva deduzione delle Franchigie e degli Scoperti e relativi minimi convenuti in Polizza.
Un Ente assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'Indennizzo calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che l'Ente aveva al momento del Sinistro stimato come sub b 1).
Se la Somma Assicurata, separatamente, per ciascun Ente colpito da Sinistro, copre solo parte dell'importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Tale estensione di garanzia viene prestata con lo Scoperto ed il relativo minimo indicati nella scheda di polizza.
Salvo diversa esplicita pattuizione in Polizza, sono esclusi dall'Indennizzo i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo.
Restano in ogni caso esclusi dall'Indennizzo i costi per eventuali revisioni, manutenzioni o modifiche degli Enti colpiti da Sinistro o quelli per eventuali riparazioni provvisorie.