CAPITOLATO SPECIALE DI GARA DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BASSA SOGLIA DENOMINATO “DROP –IN” PER IL SER.D DELL’ASL BI
CAPITOLATO SPECIALE DI GARA DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Procedura aperta di rilevanza comunitaria
Direttiva 2014/24/UE del 26/02/2014 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
N. gara ANAC | Lotto | Denominazione | CIG | Importo (IVA esclusa) | Contributo ANAC |
7042577 | 1 | Procedura aperta per l’affidamento del servizio di bassa soglia denominato DROP-IN per il SER.D dell’ASL BI | 7440052D20 | 670.000,00 | 35,00 |
TOTALE | 670.000,00 |
Gara indetta con Determinazione n. 390 del 16/04/2018 del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo
S.S. LOGISTICA E ACQUISTI
Responsabile: Dott.ssa Xxxxx Xxxxx
INDICE
ART 1 - Premessa 3
ART 2 - Oggetto del servizio 3
ART 3 - Luogo di esecuzione della fornitura - locali, attrezzature e materiali 4
ART 4 - Descrizione della struttura 4
ART 5 - Tipologia dell’utenza 4
ART 6 - Metodologia d’intervento e obiettivi specifici 5
ART 7 - Attività e prestazioni 5
ART 8 - Mezzi e strumenti di lavoro 6
ART 9 - Personale 7
ART 10 - Comportamento del personale 8
ART 11 - Obblighi della Ditta nei confronti del personale 9
ART 12 - Responsabilità e coperture assicurative 9
ART 13 - Scioperi e cause di forza maggiore 10
ART 14 - Referente della Ditta aggiudicataria 10
ART 15 - Formazione del personale 11
ART 16 - Periodo di prova 11
ART 17 - Controlli 12
ART 18 - Penalità 12
ART 19 - Contestazioni 13
ART 20 - Garanzia definitiva, tasse, imposte 13
ART 21 - Responsabilità civile, copertura assicurativa 14
ART 22 - Sicurezza del lavoro 14
ART 23 - Risoluzione 15
ART 24 - Recesso unilaterale 16
ART 25 - Revisione prezzi 16
ART 26 - Presentazione fatture e modalità di pagamento 16
ART 1 - Premessa
Con la DGR n. 63-13648 del 22/03/2010 la Regione Piemonte ha approvato il Piano Regionale dei Servizi di bassa soglia e di riduzione del danno e nel contempo ha definito le linee strategiche orien- tate al potenziamento dei suddetti servizi all’interno della rete regionale delle AA.SS.SS.LL.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/01/2017 sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all’art. 1 comma 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In particolare all’art. 28 relativo all’assistenza sociosanitaria alle persone con dipen- denze patologiche, è stato introdotto al punto k) gli interventi di riduzione del danno.
Quest’ASL intende procedere all’individuazione di un soggetto economico per la gestione del servi- zio di riduzione del danno “a bassa soglia” denominato DROP – IN rivolto a quella popolazione di consumatori di sostanze psicoattive illegali o legali o di altri oggetti potenzialmente additivi (dipen- denze sine substantia), laddove dall’uso siano o non siano ancora derivati disturbi significativi per la salute globalmente intesa, nell’ottica di attenuare il processo di problematizzazione somatica, psico- logica, familiare, sociale e normativa, e favorire l’invio precoce ai servizi di cura per le Dipendenze (SER.D)
Il soggetto individuato dovrà gestire il servizio, così come previsto dalla normativa nazionale e re- gionale, per erogare le prestazioni specificate nel presente capitolato.
Per Servizi “a bassa soglia” si intendono Servizi di facile accesso, sburocratizzati, ispirati ai principi della sanità pubblica e della riduzione del danno, dove l’obiettivo primario è quello di riduzione dei danni conseguenti al consumo o ai comportamenti additivi e il miglioramento delle condizioni di vita.
I Servizi a bassa soglia sono luoghi dove è possibile confrontarsi e mettersi in discussione, utilizzando dinamiche informali e libere da patti terapeutici. Il lavoro delle équipe è diretto a promuovere auto- nomia e partecipazione delle persone direttamente interessate, e tutte le diverse esperienze e compe- tenze vengono rivalutate: vi si sviluppa un rapporto quanto più possibile orizzontale e paritario.
La dimensione temporale della bassa soglia è “breve”, nel senso che i frequentatori presentano pro- getti di vita che puntano su obiettivi concreti, circoscritti e possibilmente fruibili subito.
Gli utenti che frequentano i Servizi di bassa soglia tendono a raggiungere beni concreti e questa mo- tivazione è sufficiente a legittimarne l’accesso, non viene infatti richiesta una motivazione più com- plessa e consapevole. Il rapporto è dunque prevalentemente diretto, transitorio e/o intermittente.
A differenza di quanto accade nei Servizi formali, l’operatore non si aspetta una richiesta ma propone e stimola una relazione che funga da area intermedia, non invasiva, alla quale la persona può fare riferimento, per esempio nel momento del bisogno, in un processo di cambiamento ecc..
ART 2 - Oggetto del servizio
Il servizio ha per oggetto l’espletamento delle attività del Centro DROP IN, in struttura che dovrà essere messa a disposizione dalla Ditta aggiudicataria completa di beni e di materiali necessari per l'uso, a carattere di centro diurno con le modalità specificate nei successivi articoli.
Rappresentano obiettivi qualificanti dei servizi a bassa soglia Drop in:
- offrire una risposta concreta a bisogni primari, il cui soddisfacimento è importante per la prevenzione della salute fisica, mentale ed il miglioramento della qualità di vita (mangiare, lavarsi, vestirsi, disporre di materiale sterile, materiale sanitario e non sanitario ecc.);
- favorire l’accesso delle persone alla rete dei servizi per un ottimale utilizzo delle risorse del territorio;
- intercettare possibili utenti non ancora noti ai Servizi (sommerso);
- contenere i costi sociali (diretti e indiretti) per il singolo e per l’intera collettività;
- promuovere il mutuo aiuto, favorire processi di cittadinanza attiva;
- fornire informazioni di carattere preventivo e sanitario;
- ridurre i fattori di rischio e di vulnerabilità legati al consumo di sostanze o da comportamenti additivi
- sviluppare percorsi che agevolano l’invio ai Servizi dei soggetti non ancora in carico che evidenziano un consumo attivo, favorendone la precoce presa in carico, al fine della riduzione delle possibili conseguenze negative determinate dal consumo di sostanze o da comportamenti;
- promuovere e sviluppare specifici interventi di prevenzione sul territorio in collaborazione con le diverse realtà territoriali e con il personale della S.C. SER.D, con l’obiettivo di concorrere alla riduzione dei rischi e dei danni correlati al consumo di sostanze e da comportamenti a rischio.
ART 3 - Luogo di esecuzione della fornitura - locali, attrezzature e materiali
Il servizio dovrà essere eseguito presso la struttura che sarà messa a disposizione dalla Ditta aggiu- dicataria.
La struttura dovrà essere individuata in un contesto urbano, nella città di Biella, che possa agevolare l’accesso e il contenimento di situazioni di degrado sociale, previa autorizzazione da parte dell’ASL BI.
ART 4 - Descrizione della struttura
Le attività si svolgeranno all’interno della suddetta struttura, individuata dalla Ditta aggiudicataria, che dovrà essere completa di arredi e di ogni altro bene necessario per lo svolgimento delle attività medesime messe a disposizione dalla ditta aggiudicataria. La struttura dovrà essere messa a disposi- zione nei termini concordati con l’A.S.L., dopo l’aggiudicazione definitiva.
I locali dovranno avere spazi sufficienti a garantire lo svolgimento delle diverse attività previste nella presente gara di affidamento del Drop-in.
Indicativamente la struttura dovrà avere un’ampiezza di circa 180 mq. In particolare dovranno essere presenti i seguenti locali:
− n° 1 cucina attrezzata per la preparazione di bevande calde e piccoli pasti (circa 16 mq);
− n° 2 bagni con docce;
− n° 1 locale lavanderia con n° 2 lavatrici e n° 2 asciugatrici (circa 16 mq);
− adeguati spazi riabilitativi (sala lettura, sala tv/proiezione film, laboratorio per attività di bricolage, ecc circa 40 mq);
− locale per lo stoccaggio e la distribuzione dei presidi sanitari legati all’attività (circa 16 mq).
− spazio esterno tipo giardinetto per attività all’aria aperta.
La struttura dovrà avere tutti i requisiti stabiliti dalla normativa vigente e aver conseguito tutte le autorizzazioni previste.
Il servizio avrà inizio previo assenso da parte dell’ASL.
ART 5 - Tipologia dell’utenza
L’utenza è costituita da soggetti domiciliati e non nell’ASL BI consumatori di sostanze legali o ille- gali (alcolisti e/o tossicodipendenti) o di altri oggetti potenzialmente additivi (es: gioco d’azzardo) o con vulnerabilità specifiche per lo sviluppo di comportamenti additivi e/o di comportamenti a rischio. In genere si tratta di soggetti già in carico ai Servizi formali di cura. L’accesso contemporaneo non
costituisce controindicazione alla fruizione delle attività erogate dal Servizio Drop-in in quanto gli interventi di riduzione del danno non hanno pretese né di esclusività né di esaustività e si inscrivono nell’ambito assistenziale più generale del sistema di intervento dei Servizi.
ART 6 - Metodologia d’intervento e obiettivi specifici
Le attività oggetto del servizio devono essere improntate su un approccio che mira a ridurre le con- seguenze negative dell’uso di sostanze, o di comportamenti, essendo i destinatari soggetti che hanno un comportamento di consumo attivo o vulnerabilità specifiche per lo sviluppo di comportamenti addiviti, quale che sia lo stile di consumo e il livello di problematicità, che si trovano per lo più in fase refrattaria o di pre-contemplazione rispetto a un cambiamento dello stile di vita. Riduzione del danno significa quindi non solo proteggere da un punto di vista sanitario ma offrire anche ai consu- matori che sono maggiormente in difficoltà le basi per affrontare un “quotidiano” problematico. Inol- tre, tali interventi permettono, a volte, di ritrovarsi in un luogo protetto, a loro dedicato, invece di riunirsi senza controllo in altri luoghi della città.
Il servizio dovrà essere orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi specifici:
• accoglienza, ascolto, promozione dei processi di empowerment;
• rilevazione dei bisogni delle persone che ne afferiscono;
• prevenzione e riduzione dei danni associati al consumo di sostanze d’abuso;
• prevenzione del contagio/diffusione e riduzione dei danni delle malattie infettive correlate alla dipendenza (HBV, HCV, HIV e malattie sessualmente trasmissibili);
• intercettazione di persone non in carico ai Servizi o in fase di allontanamento da essi in seguito a “ricadute”;
• stimolazione all’attivazione di nuovi percorsi terapeutici;
• offerta di un contesto educativo di confronto e condivisione, fornendo l’opportunità di vivere in una dimensione di gruppo dove sia possibile confrontare e condividere le esperienze di ciascuno, far emergere le potenzialità e sviluppare meccanismi di reciproco aiuto;
• soddisfacimento delle necessità primarie della persona accolta (nutrirsi, lavarsi, usufruire di un cambio d’abiti);
• riconoscimento delle risorse e difficoltà attraverso il recupero degli aspetti positivi delle pre- cedenti storie personali e terapeutiche, come passaggio per permettere la nascita di un progetto di cura;
• riacquisizione dei tempi, xxxx e regole del quotidiano che la dipendenza ha stravolto, pro- muovendo la ripresa di regole e ritmi di vita definiti e precisi;
• mantenimento di una continua connessione con l’intera rete dei Servizi istituzionali e non: Comuni, Consorzi Intercomunali, Servizi Sociali, Forze dell’Ordine, ASL BI-(Malattie Infet- tive, Centro ISI, DSM), Volontariato, Rete Nazionale per la Riduzione del Danno (ITARDD) e Coordinamento Regionale Operatori della Bassa Soglia (COBS);
• programmazione di attività di formazione;
• realizzazione di progetti specifici relativi alla “Limitazione dei Rischi”;
• verifica del cambiamento dei comportamenti a rischio nelle persone che utilizzano il Servizio.
ART 7 - Attività e prestazioni
Il servizio dovrà essere svolto nei seguenti orari:
− dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00;
− dal martedì al venerdì dalle ore 12:30 alle ore 17:00;
Tutte le attività del mattino e del pomeriggio verranno svolte sia al DROP IN, sia presso le sedi del SER.D di Biella e Cossato in accordo con la programmazione definita dal Direttore del SER.D in fase
di esecuzione del servizio.
In particolare le prestazioni da garantire si dovranno sviluppare attraverso le seguenti attività elencate a titolo esemplificativo:
1) Attività interna al Drop-in:
⮚ distribuzione di materiale sanitario fornito a carico della ditta aggiudicataria (es. guanti, siringhe, garze ecc. escluso farmaci, eccetto i farmaci salvavita quali il Narcan);
⮚ distribuzione di generi alimentari di conforto forniti a carico della ditta aggiudicataria (es. the, caffè, biscotti, marmellate, fette biscottate);
⮚ realizzazione e distribuzione di opuscoli informativi a carico della ditta aggiudicataria (elaborati in accordo con il SER.D);
⮚ ascolto attivo e counselling;
⮚ accompagnamento ai Servizi del territorio;
⮚ informazioni circa le droghe, i loro effetti e i loro rischi;
⮚ sviluppo di comportamenti efficaci per ridurre il rischio legato all’uso di droghe;
⮚ informazione sulle leggi e i diritti legali, i Servizi sanitari, i centri a bassa soglia, i Servizi Sociali a cui rivolgersi in caso di necessità;
⮚ attività di empowerment individuale e di gruppo per la promozione della salute e le competenze sociali;
⮚ ospitalità diurna.
2) Attività esterna al Drop- in:
⮚ sensibilizzazione dell’opinione pubblica verso i consumatori di sostanze;
⮚ attività di prevenzione presso scuole, locali pubblici ecc.;
⮚ organizzazione di eventi mirati alla sensibilizzazione sui temi del consumo di sostanze;
3) Attività presso il SER.D
⮚ Attività a favore degli utenti afferenti ai Servizi Territoriali SER.D. In particolare per la gestione di coloro che, pur soggiornando nelle prossimità delle sedi dei SER.D., temporaneamente non acconsentono/intendono intraprendere progetti terapeutici riabilitativi e di reinserimento sociale.
4) Attività ulteriori
⮚ Tutte quelle attività che si rendessero necessarie in occasione dell’esecuzione del servizio, in accordo con il Direttore del SER.D.
ART 8 - Mezzi e strumenti di lavoro
Sono a carico della Ditta aggiudicataria:
- spese di gestione per la manutenzione ordinaria e straordinaria compreso il servizio di pulizia della struttura messa a disposizione;
- spese relative al monitoraggio e mantenimento di tutti i requisiti di sicurezza;
- utenze (luce, gas, riscaldamento ecc.)
- acquisto di tutti gli arredi, le attrezzature, gli elettrodomestici e tutto quanto si ritiene utile allo svolgimento delle attività di DROP-IN;
- acquisto di generi alimentari di conforto (es. the, caffè, biscotti, marmellate, fette biscottate), e beni di consumo necessari al completo svolgimento di tutte le attività;
- acquisto di materiale sanitario (guanti, siringhe, garze ecc.);
- tutto quanto risulterà necessario per lo svolgimento del servizio.
Sono a carico dell’ASL BI:
- eventuale erogazione di farmaci (tipo Narcan ecc) da concordare con la S.C. SER.D;
ART 9 - Personale
Il monte orario presunto complessivo è di 5.000 ore all’anno, con un fabbisogno presunto di n. 4 Educatori Professionali part-time (o n° 2 full-time equivalenti) preferibilmente con esperienza matu- rata nelle attività di “bassa soglia” (Drop in, Unità di Strada).
La Ditta aggiudicataria provvede alla gestione del servizio con personale proprio, regolarmente as- sunto e/o con rapporto di lavoro previsto dalle norme vigenti.
Solleva inoltre l’ASLBI da qualsiasi obbligo e responsabilità relativi a retribuzioni, contributi assicu- rativi e previdenziali ed assicurazioni.
Si impegna a fornire al proprio personale dipendente o socio lavoratore il trattamento retributivo e contributivo previsto dal CCNL di settore.
Il personale impiegato nel DROP IN dovrà svolgere tutte le attività ivi previste e concordate con il Direttore della S.C. SER.D. dell’ASLBI.
Tutto il personale della ditta aggiudicataria, che opererà nel DROP IN, dovrà garantire un corretto comportamento osservando diligentemente tutte le norme e le disposizioni generali del presente Ca- pitolato. In particolare, dovrà operare nell’ambito di quanto dettato dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e dovrà osservare i protocolli aziendali e le linee guida settoriali.
La Ditta aggiudicataria dovrà:
− garantire le risorse necessarie per organizzare sia la turnazione del personale che la continuità dell’attività, il godimento degli istituti contrattuali da parte degli operatori, riducendo al minimo la rotazione e il turnover degli stessi;
− utilizzare prioritariamente personale che abbia esperienza professionale acquisita nel settore oggetto del servizio, in possesso di adeguato grado di istruzione, che pertanto non verrà sottoposto a periodo di prova e con i quali dovrà essere stipulato un contratto di durata non inferiore alla durata del servizio;
− utilizzare personale in possesso di un’adeguata conoscenza della lingua italiana (parlata e scritta), che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell’amministrazione, impegnandosi a sostituire il personale che, per fondati motivi, risultasse inadeguato ai compiti assegnati, su indicazione motivata dell’X.X.X.XX e dopo specifico contraddittorio;
− comunicare l’elenco nominativo degli operatori addetti al servizio;
− qualora la Ditta aggiudicataria risultasse una Cooperativa, dare facoltà al personale di decidere se entrare in Cooperativa come socio lavoratore in regime di rapporto subordinato o come dipendente.
In caso di licenziamento, verrà applicato l’art.1 comma 42 della L. 92/2012.
L’aggiudicatario dovrà applicare ai dipendenti ed ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali
di settore firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresen- tative a livello nazionale, nonché quello derivante da accordi integrativi sottoscritti a livello regionale da altro contratto collettivo nazionale di settore firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale.
In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà comunque corrispondere al personale impiegato, lavora- tori dipendenti o con altre tipologie contrattuali, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, il trattamento economico tabellare, espletando nel contempo tutti gli obblighi previsti dalle normative previdenziali, assicurative e fiscali. In particolare la Ditta aggiudicataria dovrà procedere nei termini di legge al versamento dei contributi previdenziali sull’importo del salario pieno sia per i lavoratori dipendenti che per le socie-lavoratrici e per i soci lavoratori o, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale di abrogazione dei salari medi convenzionali territorialmente competenti, a destinare la quota differenziale al finanziamento di trattamenti pensionistici integrativi.
La Ditta aggiudicataria avrà l'onere di comprovare l'adempimento degli obblighi previdenziali, assi- stenziali ed assicurativi nei confronti dei propri dipendenti/lavoratori a qualsiasi titolo impiegati, tra- smettendo all’X.X.X.XX, ogni sei mesi, i certificati rilasciati allo scopo dagli Istituti competenti, ivi comprese le posizioni INAIL ed INPS e le conseguenti certificazioni.
L'X.X.X.XX avrà comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici. La Ditta aggiudicataria s’impegna a rispettare tutte le disposizioni di legge, quelle sanitarie, di prevenzione e sicurezza applicabili nei confronti delle per- sone impiegate nel servizio a qualsiasi titolo.
Gli operatori addetti al servizio dovranno rispettare tutte le norme, anche di carattere sanitario, ine- renti la sicurezza.
La Ditta aggiudicataria è l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi a qualsiasi titolo per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare, di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire il rispetto della normativa in materia di lavoratori extracomu- nitari.
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri operatori eventuali crediti vantati dai medesimi, escludendo la responsabilità dell’X.X.X.XX per gli stessi e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l’X.X.X.XX stessa.
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria:
- le assicurazioni sociali;
- le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;
- tutti, indistintamente, gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;
- l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di procedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi.
ART 10 - Comportamento del personale
La Ditta aggiudicataria e il suo personale dovranno mantenere riservato quanto potrà venire a loro conoscenza durante l’espletamento dei servizi in merito ai pazienti ed all’organizzazione delle attività svolte.
In particolare dovranno:
- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni ed altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
La Ditta aggiudicataria dovrà assumersi la responsabilità di prendere i necessari provvedimenti nei confronti dei propri dipendenti, a seguito di segnalazioni scritte da parte dell’X.X.X.XX, agli stessi riferite.
I dipendenti della Ditta aggiudicataria che presteranno servizio nella struttura e aree ad essa perti- nenti, sono tenuti a mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari ed agire, in ogni occasione, con diligenza professionale.
La Ditta aggiudicataria risponderà civilmente e penalmente, per quanto previsto dalle norme di legge, dei danni procurati a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell’X.X.X.XX., derivati da compor- tamenti imputabili a negligenza dei propri dipendenti.
La Ditta aggiudicataria dovrà perciò impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni dell’X.X.X.XX impegnandosi a sostituire quegli operatori che diano motivo di fondata lagnanza da parte dell’X.X.X.XX.
Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà tenere un comportamento in linea con quanto stabilito dalle norme di sicurezza e di igiene del lavoro; in particolare:
− dovrà rispettare tassativamente il divieto di fumo che vige in tutti gli ambienti chiusi, ivi compresi i servizi igienici e gli spogliatoi;
ART 11 - Obblighi della Ditta nei confronti del personale
La ditta aggiudicataria si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore durante il periodo di esecuzione dell’appalto e nelle località in cui si svolge il medesimo, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipenden- temente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
Inoltre la Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza delle norme legislative e dei regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, nonché a provvedere a propria cura e spese ad ogni altro onere assicurativo, assistenziale e previdenziale per il personale in questione.
Tutti gli obblighi e gli oneri di cui sopra (assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali) sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale ne è la sola responsabile.
Per gli accertamenti sulla regolare applicazione degli adempimenti contributivi e retributivi nei con- fronti del personale dipendente della ditta aggiudicataria, impiegato nell’espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato, l’Azienda si riserva di effettuare le verifiche necessarie.
La ditta aggiudicataria garantisce all’Azienda la non applicazione dell’art. 1676 c.c., impegnandosi a rimborsare in ogni momento e per qualsiasi motivo ai propri dipendenti crediti vantati, escludendo la responsabilità dell’Azienda e qualsiasi diritto dei propri dipendenti verso l’Azienda medesima.
ART 12 - Responsabilità e coperture assicurative
Nell’esecuzione del servizio la Ditta aggiudicataria deve adottare di propria iniziativa tutti i provve- dimenti e le cautele atti ad evitare danni alle persone (propri lavoratori, personale pubblico e chiunque altro terzo) e alle cose (beni mobili e immobili del domicilio dell’utente).
La Ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e beni propri, dell’Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto o di terzi, in virtù dell’esecuzione del servizio, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze re- lative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al presente servizio, anche se eseguite da parte di terzi.
La Ditta aggiudicataria si impegna, per l’intera durata del servizio, a stipulare idonee assicurazioni con primarie compagnie a copertura di ogni rischio derivante dall’uso dei presidi in parola, nonché contro manomissioni, furti e incendi, sollevando l’Azienda Sanitaria/Ospedaliera/Istituto da qualsiasi responsabilità connessa con l’uso e il funzionamento del presidio. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’Amministrazione appaltante prima dell’inizio del servizio.
ART 13 - Scioperi e cause di forza maggiore
In caso di sciopero generale e quindi non collegato al solo personale della Ditta aggiudicataria, o altra causa di forza maggiore (escluse ferie, aspettative, infortuni, malattie), dovrà essere assicurato quan- tomeno un servizio di emergenza.
A questo riguardo, la Ditta aggiudicataria offerente dovrà predisporre un piano di emergenza, dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell’evento.
Il piano predisposto in sede di offerta dovrà comunque essere concordato dalla Ditta aggiudi- cataria con l’A.S.L. e costituirà parte integrante del contratto.
L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo alla Ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 355 del Codice Penale, ed è qualificata come possibile causa di risoluzione della Convenzione.
ART 14 - Referente della Ditta aggiudicataria
La Ditta aggiudicataria deve indicare all’X.X.X.XX il nominativo di una persona con funzioni di Re- ferente, cui conferire mandato di rappresentanza nei confronti dell’Amministrazione.
Il referente dovrà, raccordarsi in continuum con il Direttore della S.C. SER.D., per garantire il moni- toraggio delle attività e la coerenza delle attività svolte con gli obiettivi e le metodologie definiti con la S.C. SER.D.
Il Referente, avente facoltà e mezzi necessari per tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali, ha il compito di programmare, controllare, coordinare e far osservare al personale impiegato le funzioni ed i compiti stabiliti, nonché di curare i rapporti tra la X.X.X.XX e la Ditta ag- giudicataria , con la funzione di garantire uniformità di comportamenti e di procedure.
In particolare avrà il compito di pianificare, in accordo con il Direttore del SER.D, e gestire, tutte le attività giornaliere del gruppo di lavoro, oltre ad effettuare le attività di routine per l’espletamento dei servizi; dovrà, quindi, espletare le seguenti funzioni:
• ordinarie:
− pianificazione dei turni di lavoro del personale su base giornaliera e settimanale;
− trasmissione preventiva dei turni di lavoro all’X.X.X.XX, se richiesta;
− gestione giornaliera delle unità lavorative;
− coordinamento delle operazioni giornaliere;
− garanzia della presenza costante del personale preposto;
− inserimento e aggiornamento dei dati relativi alle attività di routine ed eventi straordinari presenti sugli appositi registri delle attività;
• in emergenza:
− risoluzione di eventuali indisponibilità di personale mediante sostituzione con altro personale idoneo, avente stesse caratteristiche e stesso inquadramento;
− gestione dinamica delle situazioni di emergenza con redistribuzione flessibile dei carichi al gruppo di lavoro
Tutte le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con il Referente, si intendono riferite direttamente alla Ditta aggiudicataria. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni della presente contratto, nonché delle disposizioni di legge da parte della Ditta aggiudicataria, l’X.X.X.XX si riserva la facoltà di richiedere motivatamente la sostituzione del Referente, cui la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad adempiere entro 15 giorni dalla motivata richiesta, senza poter apporre alcuna eccezione.
ART 15 - Formazione del personale
Sarà obbligo della Ditta aggiudicataria formare il personale utilizzato per il servizio. Tale formazione dovrà prevedere delle sessioni di aggiornamento continue.
Il programma di formazione dovrà essere strutturato in modo tale da consentire alle unità di personale lo svolgimento di tutte le attività oggetto del servizio in maniera professionale e puntuale, mantenendo un atteggiamento consono alla funzione in esercizio.
L’organizzazione puntuale del programma formativo è lasciata alla Ditta aggiudicataria ma dovrà prevedere almeno le seguenti sezioni:
• Contenuti organizzativi: finalizzati alla conoscenza dell’organizzazione aziendale e delle procedure di comunicazione interna;
• Contenuti operativi sulla sicurezza dei perimetri: finalizzati alla corretta esecuzione del servizio;
• Contenuti comportamentali: finalizzati alla conoscenza di adeguate norme comportamentali per un corretta accoglienza dell’utenza.
• Contenuti operativi sulle procedure di emergenza, riconoscimento situazioni critiche.
ART 16 - Periodo di prova
A partire dal giorno di effettivo inizio del servizio, verrà effettuato un periodo di prova di sei (6) mesi, al cui termine il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nominato dall'X.X.X.XX predisporrà una relazione sull'idoneità complessiva del servizio affidato, per valutare la sua accettazione defini- tiva. Oggetto del collaudo sarà la verifica dell’esecuzione del servizio, della effettiva realizzazione di quanto indicato e descritto nel Progetto Tecnico presentato dalla Ditta aggiudicataria.
A tale scopo la Ditta dovrà collaborare, senza ulteriori oneri economici, con il Direttore dell'esecu- zione. Le operazioni di collaudo saranno eseguite in contraddittorio tra i rappresentanti dell'X.X.X.XX e quelli della Ditta aggiudicataria e saranno certificate da appositi verbali firmati dal Direttore dell'e- secuzione e dall'Aggiudicatario.
Superata tale fase di valutazione il servizio sarà considerato a tutti gli effetti idoneo e operativo e sarà rilasciato dall'Azienda un apposito verbale a conferma dell'avvenuto e definitivo collaudo. Qualora il periodo di prova, ovvero il collaudo si concludessero con esito negativo, l'X.X.X.XX provvederà, pre- via constatazione in contraddittorio delle cause dell'inadeguatezza del servizio, ad affidare il mede- simo alla Ditta classificatasi al secondo posto in graduatoria. In ogni caso, qualora durante il periodo di prova si verificassero inadempimenti o disservizi la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi ad eli- minarli nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 giorni dalla data di contestazione, fatta comunque salva l'applicazione delle penali in ragione di Euro 500,00 per ciascun giorno di ritardo o di permanenza dell'inadempimento a decorrere dalla data del verificarsi del disservizio.
ART 17 - Controlli
L’X.X.X.XX si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli relativi sia agli standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa, nonché quelli che si rendessero necessari e/o opportuni sulle prestazioni erogate.
Al termine di ogni semestre la Ditta aggiudicataria trasmetterà all’A.S.L. BI una relazione sull'an- damento del servizio contenente, tra l'altro, le informazioni relative all'organigramma e all'organiz- zazione del lavoro, al piano di qualità, alle attività di formazione del personale, ai rapporti con gli addetti al controllo, alle cause di eventuali controversie con l’ X.X.X.XX.
Detta relazione sarà oggetto di verifica da parte dell’ X.X.X.XX sulla base di quanto esposto nel pro- getto.
ART 18 - Penalità
In caso di mancata rispondenza o di anomalie nella prestazione del servizio, l’ASLBI contesta per iscritto le inadempienze alla Ditta, che dovrà immediatamente (entro 24 ore) rimediare a provvedere a quanto dovuto.
L’aggiudicatario è soggetto all’applicazione di penalità quando:
- non effettua in tutto o in parte le prestazioni entro i tempi e secondo le modalità indicate in con- tratto;
- non effettua o effettua in ritardo il rifacimento delle prestazioni contestate.
La sanzione sarà applicata dopo contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni del soggetto aggiudicatario, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni dalla data di contestazione.
Mancate o insufficienti controdeduzioni comporteranno l’applicazione, che sarà notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, delle seguenti penali:
- per ogni mancanza di conformità alle prestazioni richieste nel presente capitolato: Euro 500,00.
Qualora la violazione risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione.
In caso di recidiva superiore alle 3 volte l’ASL si riserva la facoltà di applicare a carico dell’aggiudi- catario, per ogni inadempienza ulteriori € 500,00. Resta ferma la risarcibilità dell’eventuale ulteriore danno subito dall’ASL.
Le inadempienze sopra descritte non precludono il diritto dell’ASL di sanzionare eventuali casi non espressamente previsti ma, comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del sevizio, alla tutela della sicurezza degli utenti, al decoro ed all’immagine dell’ASL, commisurate alla gravità, recidività ed entità dei disservizi riscontrati.
Nel caso di inadempienze gravi, ovvero molteplici gravi recidive, l’ASL ha la facoltà di risolvere il contratto, previa notificazione al fornitore, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione com- porta, ivi incluso il maggior danno.
L’incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al fornitore in esecuzione del contratto o a qualsiasi altro titolo dovute (oppure con apposita fattura emessa dall’ASL a carico del fornitore) o sulla cauzione definitiva se queste non sufficienti. Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione il fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla ricostituzione di essa nel suo originario ammontare.
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli art. 1453 e ss. c.c.
ART 19 - Contestazioni
L'A.S.L. farà pervenire per iscritto alla Ditta aggiudicataria, le osservazioni e le eventuali contesta- zioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescri- zioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.
Entro 8 giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a pre- sentare le proprie controdeduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni previste nel presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti ininfluenti sul servizio purché prevedibili se non preventivamente comunicate per iscritto.
Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.
ART 20 - Garanzia definitiva, tasse, imposte
La Ditta aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs 50/2016.
La garanzia dovrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’ A.S.L. BI.
L’ammontare della cauzione sarà calcolato sull’importo complessivo del servizio. Essa sarà posta a tutela di ogni e qualsivoglia inadempimento contrattuale, ivi compreso l’incasso delle penali even- tualmente imposte dall’amministrazione secondo quanto previsto nel corrente capitolato e scaturenti da specifici inadempimenti della Ditta aggiudicataria, nonché a tutela degli inadempimenti retributivi e contributivi della Ditta aggiudicataria, per i quali si procederà altresì alla sospensione dei paga- menti dovuti.
Non sarà autorizzato lo svincolo ed il ritiro della garanzia definitiva se non quando tutte le pattuizioni contrattuali saranno state integralmente osservate con piena soddisfazione dell’X.X.X.XX.
La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della con- tratto e comunque non prima della consegna della garanzia definitiva. La mancata costituzione della cauzione definitiva fa venire meno l’aggiudicazione definitiva e comporta la decadenza dall’aggiudi- cazione stessa e l’escussione della cauzione provvisoria quale importo forfettario del danno causato all’amministrazione.
Nell'attesa della garanzia definitiva, l'A.S.L. BI potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali della Ditta aggiudicataria, anche sull’eventuale garanzia provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquida- zione.
La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le spese di contratto, stesura, bollo, registrazione, scritturazione delle copie occorrenti alla Ditta aggiudicataria stessa ed ai diversi Uffici, i bolli sui mandati di pagamento, e tutte le imposte e tasse che dovessero in avvenire colpire il contratto e suc- cessive inerenti.
L'I.V.A. resterà a carico dell’A.S.L. BI e la Ditta aggiudicataria dovrà addebitarla in fattura ai sensi della normativa vigente.
ART 21 - Responsabilità civile, copertura assicurativa
La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente d’ogni danno a cose e/o persone che per fatto proprio o del proprio personale possa derivare all’A.S.L. BI ed a terzi, degenti, dipendenti, fornitori, visitatori ed altri, di qualsivoglia specie, a causa o in relazione all’espletamento del servizio, anche in relazione all’operato e alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte (a puro titolo esemplificativo, si citano i casi di corrieri incaricati della consegna di mate- riali, anche ai sensi dell’art. 2049 cod. civ.).
La Ditta aggiudicataria dovrà contrarre apposita polizza d’assicurazione che preveda la copertura dei rischi relativi alla R.C.T. per un importo non inferiore a € 500.000,00 per sinistro, comprensivo, al- tresì della copertura del danno verso terzi. Sono considerati terzi tutti coloro che secondo quanto previsto dal presente capitolato e dai documenti di gara accedano al servizio, compresi gli utenti, i dipendenti A.S.L. ed i visitatori.
Ogni documento assicurativo dovrà essere prodotto in copia all'A.S.L. BI a semplice richiesta.
Fermo restando gli obblighi derivanti all’A.S.L. BI dall’applicazione dell’art. 26 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, l’A.S.L. BI stessa dovrà essere manlevata e tenuta indenne da ogni costo, risarcimento o responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale di cui si avvarrà a qualsiasi titolo la Ditta aggiudicataria nell’esecuzione del contratto.
Inoltre l’X.X.X.XX non sarà responsabile dei danni diretti o indiretti che la Ditta aggiudicataria do- vesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi, compresi i dipendenti dell’A.S.L. BI, in particolare, in conseguenza di furti.
ART 22 - Sicurezza del lavoro
La Ditta aggiudicataria deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell’attività oggetto della con- tratto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicu- rezza e sull’igiene nei luoghi di lavoro, anche ai fini di tutelare l’incolumità degli utenti.
La Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro do- cumento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento del servizio: saranno a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l’ottenimento di quanto sopra.
Ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 81/08 la stazione appaltante ha l’obbligo di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, affinché vengano eliminati i rischi dovuti alle interferenze fra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva nonché fra la normale attività dell’ASL BI e le lavorazioni oggetto del presente appalto. A tal fine, prima dell’inizio delle attività, la stazione appaltante in col- laborazione con la ditta aggiudicataria procederà alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) che sarà allegato al contratto.
La ditta aggiudicataria si impegna sin da ora a collaborare con l’ASL BI in questo senso anche for- nendo dettagliate informazioni sui rischi per la sicurezza indotti dalle lavorazioni oggetto della pre- sente gara (compilazione dei relativi allegati) nonché autocertificando il possesso dei requisiti tecnico professionali ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 1 lett. a).
L’Azienda sanitaria si riserva di esercitare un’azione di controllo sull’effettivo rispetto delle misure di prevenzione e protezione concordate in sede di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs.81/08 e di pro- cedere con richiami formali o altro tipo di penale.
ART 23 - Risoluzione
L’A.S.L. BI, nel rispetto di quanto previsto dall’art 108 D.Lgs. 50/2016 in tema di risoluzione con- trattuale per inadempimento della Ditta aggiudicataria, avrà comunque, facoltà di risolvere il contratto per inadempimento della Ditta aggiudicataria nei seguenti casi:
▪ grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell’A.S.L. BI;
▪ impossibilità per qualsiasi motivo a tenere fede ai propri impegni contrattuali;
▪ sospensione o mancata effettuazione del servizio, anche parziale, da parte della Ditta aggiudicataria;
▪ cessione a qualsiasi titolo del contratto non autorizzata;
▪ inosservanza delle norme di legge, in particolare in materia di lavoro e previdenza, prevenzione, infortuni, sicurezza.
In caso di risoluzione, l'A.S.L. BI affiderà ad altra Ditta aggiudicataria il servizio, utilizzando, se possibile ai sensi delle disposizioni legislative, la graduatoria della gara con la quale è stata aggiudi- cata il contratto, e, escussa la garanzia prestata a fronte del danno subito, ovvero a fronte del poten- ziale danno, alla fine del periodo contrattuale addebiterà alla Ditta aggiudicataria inadempiente l’eventuale maggior costo sostenuto, ulteriore rispetto all’ammontare della cauzione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.
In caso di scioglimento o di liquidazione della Ditta aggiudicataria, ovvero di cambiamento di ragione sociale, cessione, conferimento o affitto, l'A.S.L. BI applicherà le disposizioni del D.Lgs. 50/2016 in tema di successione nel contratto, e, ove possibile ed ammesso dalle disposizioni vigenti, l’A.S.L. BI potrà pretendere tanto la continuazione del contratto da parte della Società in liquidazione, quanto la continuazione da parte dell’eventuale Ditta aggiudicataria subentrante.
Invece, in caso di fallimento della Ditta aggiudicataria, il contratto s'intenderà senz'altro risolta fin dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’X.X.X.XX verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulla garanzia definitiva e sulle fatture in attesa di liquidazione.
Qualora la Ditta aggiudicataria si rendesse inadempiente all’esecuzione del contratto, chiedendo la risoluzione anticipata dello stesso nel periodo di sua vigenza, l’A.S.L. BI potrà chiedere l’esecuzione coattiva degli obblighi contrattuali, ovvero accedere alla richiesta della Ditta aggiudicataria, ma, in tal caso, tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed addebiterà le maggiori spese co- munque derivanti per l’assegnazione della fornitura ad altra Ditta aggiudicataria, a titolo di ulteriore risarcimento danni, rivalendosi, se del caso, anche sull’importo delle fatture in attesa di liquidazione.
Oltre a quanto previsto dall’art. 6 della L.R. 18/94 si provvederà altresì alla risoluzione contrattuale nei seguenti casi:
− in caso di grave inadempimento da parte della Ditta aggiudicataria;
− qualora il monte ore lavorative delle persone svantaggiate inserite, risulti inferiore del 30% rispetto a quanto stabilito;
− qualora la percentuale del 30% delle persone svantaggiate, prescritta dalla legge, non sia più presente nella intera compagine della Ditta aggiudicataria e del fatto non sia stata informata l’X.X.X.XX e i competenti Uffici provinciali preposti alla tenuta dell’Albo delle cooperative sociali entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
− in caso di mancato inizio del servizio alla data stabilita;
- in caso di avvenuta cancellazione dagli Albi Provinciali e/o dall’Albo delle Cooperative;
- in caso di sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
- in caso di abituale mancanza o negligenza nell’esecuzione del servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’efficienza del servizio stesso;
- quando la Ditta aggiudicataria conceda il servizio o singole fasi dell’esecuzione di esso, in subappalto senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
- quando la Ditta aggiudicataria, attraverso un proprio dirigente o funzionario, si renda colpevole di frode nei confronti dell’X.X.X.XX accertata con sentenza passata in giudicato o versi in stato di insolvenza accertata secondo i parametri di cui all’art. 1 Legge Fallimentare;
- la non applicazione ai dipendenti e ai soci lavoratori del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative sociali del settore socio-sanitario-assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo – cooperative sociali., firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative o altro contratto collettivo di settore firmato dalle organizzazioni sindacali e dalle centrali cooperative maggiormente rappresentative;
- il mancato versamento dei contributi previdenziali.
ART 24 - Recesso unilaterale
Ai sensi dell’art 1373 del Codice Civile l’A.S.L. BI avrà la facoltà unilaterale di recedere dal contratto in qualsiasi momento lo ritenesse opportuno, con preavviso da notificarsi al fornitore con raccoman- data A.R. almeno 30 giorni prima, in conseguenza di eventi discendenti da modificazioni istituzionali dell’assetto X.X.X.XX e, nonché da eventuali cambiamenti intervenuti nell’ambito delle attività di dia- gnosi e cura. In tale evenienza la Ditta aggiudicataria non avrà nulla da pretendere se non il pagamento delle prestazioni effettuate, purchè correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le con- dizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART 25 - Revisione prezzi
Per quanto riguarda l’eventuale revisione prezzi si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 106 D.Lgs. 50/2016.
In particolare, la revisione dei prezzi sarà ammessa, a seguito di richiesta motivata scritta della Xxxxx, a partire dal secondo anno contrattuale e dalla data di ricevimento della richiesta stessa da parte dell’ASL BI, previa istruttoria in base alle seguenti condizioni:
- se esistenti, alle percentuali di variazione sopravvenute nei periodi di riferimento dei xxxxx xxxx- dardizzati risultanti dall’ISTAT;
- in mancanza dei presupposti di cui al punto precedente, parametri di riferimento saranno le varia- zioni dell’indice ISTAT per i prezzi dei beni al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).
Tale variazione verrà applicata partendo dal prezzo di aggiudicazione.
ART 26 - Presentazione fatture e modalità di pagamento
La fatturazione, per tutte le voci di costo indicate nell’offerta economica, dovrà avvenire a cadenza mensile posticipata, secondo le modalità che saranno concordate con l’ASL BI.
I termini di pagamento e gli effetti dell’inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.Lgs. 9/10/2002, n. 231, e ss.mm.ii., con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministra- zione e, in particolare, per gli “enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria”.
A tal proposito, per quanto concerne i tempi della “procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi del contratto” si precisa che la verifica di conformità sarà effettuata entro 30 giorni dall’espletamento del servizio.
Il pagamento è subordinato alla comunicazione degli estremi identificativi dei conti dedicati, ai sensi della L. 13/08/2010, n. 136. I pagamenti delle fatture verranno pertanto effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale tramite conto corrente dedicato.
L’A.S.L. BI potrà sospendere, proporzionalmente all’inadempimento in cui la Ditta aggiudicataria sia incorso, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità i pagamenti al fornitore cui siano state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano conte- stazioni di natura amministrativa.