Sicurezza del lavoro Clausole campione

Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Proposte e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 e relativo D.M. del 22.07.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Il Regolamento Tecnico contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. Villa Erba SpA potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Resp...
Sicurezza del lavoro. L’operatore economico aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente prevista ai fini della tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza. L’operatore dovrà in ogni momento su semplice richiesta della Amministrazione Comunale dimostrare di aver provveduto in merito. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale. L’Aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni, permanenti, di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Conseguentemente l’aggiudicatario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell’Istituzione comunale. L’impresa, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è obbligata alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alla prevenzione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il documento non è allegato al contratto d’appalto, ma è depositato presso l’unità produttiva dell’operatore economico e potrà esserne richiesta una copia da parte della Stazione Appaltante. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alle norme vigenti in materia.
Sicurezza del lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l’attività criminale nei confronti di luoghi di lavoro di aziende di credito, al fine di garantire la sicurezza delle persone. A tal fine le parti convengono che fra le misure e gli strumenti di sicurezza sono da prediligere quelli volti alla prevenzione del c.d. “rischio rapina” Le R.S.A. o in mancanza le XX.XX. locali, in occasioni di eventi criminosi, dovranno essere tempestivamente informate dell’avvenuta rapina. In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le XX.XX. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata - allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Annualmente la Federazione invierà alle XX.XX. stipulanti i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture delle BCC nel corso dell’anno precedente. Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza volte a variare quelle in atto. Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti. Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell’apertura operativa. Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Sicurezza del lavoro. Il legale rappresentante della COMPAGNIA si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato. In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La COMPAGNIA dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell’Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni. La COMPAGNIA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori. La COMPAGNIA dichiara di aver preso visione e accettare nella loro totalità le norme contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 relativo al Teatro Comunale (prot. n. 29532/2020) allegato al presente contratto.
Sicurezza del lavoro. Prevista una Commissione di Sicurezza, composta da rappresentanti sindacali e aziendali, avente compiti in- formativi e consultivi a livello di indirizzo generale in materia di sicurezza fisica. Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro sono previsti i seguenti provvedimenti a tutela del La- voratore oggetto di violenza e/o minaccia in occasione di rapina:
Sicurezza del lavoro. Fermo quanto previsto nell’allegato G al CCNL 27.9.2005, si rende indispensabile: • definire modalità e criteri per il pieno svolgimento delle attività del “delegato alla sicurezza” e dei relativi permessi retribuiti, in attuazione del DLGS 626/94 e modifiche intervenute successivamente; • rivedere la sequenza delle visite periodiche, che saranno effettuate su richiesta dello stesso lavoratore;
Sicurezza del lavoro. In base all’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 la struttura ospitante il tirocinio ha individuato la figura del Preposto alla sicurezza del lavoro che è identificabile nell’operatore professionale coordinatore o chi ne esercita in concreto i poteri giuridici (art. 299 “esercizio di fatto dei poteri direttivi” del D.Lgs. 81/2008). Nel caso diverso da quello summenzionato viene indicato di seguito chi svolge tale funzione ………………………………………………….
Sicurezza del lavoro. (escluse le competenze del D.Lgs 624/94 e successive modificazioni) In conformità con l’art. 70 del CCNL 27/09/2005 ultimo comma della dichiarazione a verbale le Bcc sono impegnate a consultare il RLS, le RSA ove costituite e in assenza le OOSS locali o il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza o variare quelle in atto. Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Regionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti. Le Bcc si impegnano in ogni caso, ad abolire i sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico. In caso di rapina la filiale dovrà terminare l’operatività al pubblico e successivamente alle operazioni di chiusura i lavoratori usufruiranno di permessi retribuiti fino al termine della giornata lavorativa.
Sicurezza del lavoro. E' fatto obbligo al concessionario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il Concessionario deve attuare le misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro, in particolare l'impiego di energia elettrica dovrà essere assicurato da personale che conosca la manovra dei quadri di comando e deve provvedere, inoltre, a far affiggere nei punti idonei, a proprie cure e spese, la segnaletica di sicurezza sia nel parco che all'interno dei locali. Si precisa, per quanto riguarda la sicurezza antinfortunistica, che ogni responsabilità connessa è a carico del concessionario.
Sicurezza del lavoro. Allo scopo di ricercare le forme più idonee per la protezione dei Dipendenti da atti criminosi, l’Azienda prenderà in considerazione anche le proposte che le Rappresentanze Sindacali avessero ad avanzare al riguardo e, in caso di ristrutturazioni o acquisizioni di nuovi locali, assume preventive intese con le suddette rappresentanze sindacali. - si impegna a sollevare da ogni responsabilità i dipendenti nell’eventualità che il contante ecceda le giacenze previste dalle norme interne; - a richiesta degli interessati, può dispensare dal servizio al pubblico, limitatamente alla giornata in cui è avvenuto il fatto, i dipendenti della dipendenza che ha subito la rapina; - valuterà con la massima disponibilità la richiesta di trasferimento a servizi interni presentata dai dipendenti che abbiano riportato ripercussioni psico-fisiche di rilievo in seguito a rapine; - assumerà direttamente gli oneri delle cure mediche specialistiche o per terapie riabilitative, fino alla cessazione dal servizio, per il lavoratore colpito in servizio da eventi criminosi, eventualmente non previste nelle prestazioni degli Enti assistenziali oppure previste parzialmente con esborsi a carico dell’assistito, e ciò fino a quando tali oneri saranno assunti interamente dagli organismi sanitari competenti - gli eventuali danni a cose o furti che i dipendenti subissero durante il verificarsi di atti criminosi verso la banca saranno risarciti dall’Azienda fino al limite massimo di Euro 2.000,00 Gli appartenenti alla 1^ area ed alla 2^ area professionale (esclusi gli impiegati) non hanno l’obbligo di indossare la divisa per espletare servizi esterni, salvo quelli di rappresentanza. Per il trasporto di contante l’Azienda si avvale prevalentemente di ditte specializzate. Rilevazione delle banconote false - L’Azienda provvederà a dotare tutte le filiali di apposite apparecchiature per l’efficace rilevazione delle banconote false; - l’Azienda fornirà al dipendente interessato, comunicazione scritta recante le modalità di rilevazione delle banconote false qualora non sia in grado di produrre il falso originale per verifica; - annualmente l’Azienda fornirà alle RSA l’elenco dei risarcimenti per differenze di cassa, l’elenco delle rilevazioni di banconote false correlato dalla specifica modalità di rilevazione e dell’eventuale risarcimento del dipendente. Su richiesta, le RSA potranno prendere visione del documento di valutazione dei rischi. RACCOMANDAZIONE DELLE XX.XX. Le Organizzazioni Sindacali st...