Sicurezza del lavoro Clausole campione

Sicurezza del lavoro. L’operatore economico aggiudicatario dovrà osservare la normativa vigente prevista ai fini della tutela dei lavoratori in materia di sicurezza, prevenzione e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenza e assistenza. L’operatore dovrà in ogni momento su semplice richiesta della Amministrazione Comunale dimostrare di aver provveduto in merito. L’aggiudicatario è tenuto ad osservare le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 in ordine al proprio personale. L’Aggiudicatario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire che l’esecuzione dei servizi contrattualmente previsti si svolga in condizioni, permanenti, di igiene e sicurezza, nel pieno rispetto delle norme vigenti emanate o comunque applicabili nel territorio nazionale, nonché delle eventuali norme interne della Stazione appaltante in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Conseguentemente l’aggiudicatario curerà l’informazione e l’addestramento dei propri dipendenti sia sui rischi sia sulle misure di sicurezza da applicare durante l’esecuzione dei servizi, rapportandosi con il Responsabile della sicurezza dell’Istituzione comunale. L’impresa, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è obbligata alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) relativo alla prevenzione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Il documento non è allegato al contratto d’appalto, ma è depositato presso l’unità produttiva dell’operatore economico e potrà esserne richiesta una copia da parte della Stazione Appaltante. Tutto quanto non espressamente contenuto in materia di sicurezza nel capitolato speciale d’appalto, dovrà fare riferimento alle norme vigenti in materia.
Sicurezza del lavoro. Le parti convengono sull’esigenza di sviluppare misure efficaci per combattere l’attività criminale nei confronti di luoghi di lavoro di aziende di credito, al fine di garantire la sicurezza delle persone. A tal fine le parti convengono che fra le misure e gli strumenti di sicurezza sono da prediligere quelli volti alla prevenzione del c.d. “rischio rapina” Le R.S.A. o in mancanza le XX.XX. locali, in occasioni di eventi criminosi, dovranno essere tempestivamente informate dell’avvenuta rapina. In occasione di eventi criminosi di particolare rilevanza, le XX.XX. potranno richiedere un apposito incontro - da tenersi in Federazione con la Banca interessata - allo scopo di verificare l'idoneità dei sistemi di sicurezza adottati. Tale incontro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla richiesta. Annualmente la Federazione invierà alle XX.XX. stipulanti i dati statistici consuntivi relativi agli eventi criminosi subiti dalle strutture delle BCC nel corso dell’anno precedente. Le BCC sono impegnate a consultare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e le RSA, ove costituite, o, in assenza, il personale dipendente, prima di adottare misure di sicurezza volte a variare quelle in atto. Nell’eventualità che le misure di sicurezza da adottare non siano concordemente condivise, la soluzione del problema sarà rimessa alla Commissione Sindacale Interregionale che, comunque per la materia in oggetto, potrà essere convocata in qualsiasi momento a richiesta di una delle parti. Le BCC si impegnano a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possono essere uditi nel salone del pubblico. Nel caso di ristrutturazione o costruzione di nuovi sedi o dipendenze, le misure di sicurezza dovranno essere installate prima dell’apertura operativa. Le BCC sono impegnate a comunicare alla Federazione le misure che, in materia di sicurezza del lavoro, vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Sicurezza del lavoro. Ogni Espositore è tenuto alla più scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente, anche e soprattutto in materia di tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori, e della normativa giuslavoristica, previdenziale e assistenziale per tutto il periodo di durata della Manifestazione, inclusi i tempi di montaggio e smontaggio degli allestimenti dei posteggi ed ogni altra attività connessa. L’Espositore, inoltre, si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e lo smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Proposte e ogni sua sezione integrativa, le disposizioni contenute nel T.U. 81/2008 e relativo D.M. del 22.07.2014, emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute. Il Regolamento Tecnico contiene, fra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza di mostra (prevenzione incendi, impianti elettrici, protezione ambientale, ecc.), con esclusione delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività svolte dall’Espositore o appaltate da questi alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connesse) la cui verifica ed osservanza rimane in capo all’Espositore medesimo. Villa Erba SpA potrà allontanare dal Quartiere Fiera il personale delle imprese esecutrici/lavoratori autonomi che operano per conto dell’Espositore qualora sia privo del tesserino di riconoscimento previsto dagli artt. 18, comma 1, lett. u), 21, comma 1, lett. c), 26, comma 8 del T.U. 81/2008 e il personale extracomunitario qualora, anche in presenza del tesserino di cui sopra, non risulti in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità leggibile o di carta di identità valida e leggibile. Al Datore di Xxxxxx responsabile e referente del personale allontanato verrà contestato l’addebito. L’Espositore che, in qualità di committente, ha autorizzato la ditta ad operare nel quartiere per proprio conto per l’esecuzione di lavori, verrà informato della contestazione. Ogni Espositore è tenuto alla nomina del “Responsabile del posteggio”, figura che (ai fini della sicurezza) assume nei confronti di tutti i soggetti eventualmente interessati, ogni responsabilità connessa alle attività svolte per conto dell’Espositore e per tutta la durata della permanenza nel quartiere fieristico. A discrezione dell’Espositore, e sotto sua completa responsabilità, il “Resp...
Sicurezza del lavoro. Le Parti convengono sulla esigenza di sviluppare misure sempre più efficaci per combattere l’attività criminale rivolta nei confronti dei luoghi di lavoro di aziende di credito e di mezzi e lavoratori addetti al trasporto valori, ponendo in atto azioni coerenti ed armoniche con quanto disposto dal D.Lgs. 626/1994 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori . Le B.C.C./C.R.A. sono impegnate ad adottare, laddove già non adottate, entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente accordo, misure di protezione e di controllo dei luoghi di lavoro mediante l’adozione di almeno tre dei seguenti sistemi o di altri equivalenti, privilegiando le misure per la ricostruzione video degli eventi e la vigilanza esterna a mezzo guardia giurata: ⮚ doppie porte in cristallo antiproiettile con apertura a consenso; ⮚ bussola girevole con o senza dispositivo di blocco; ⮚ metal detector; ⮚ rilevatore biometrico; ⮚ vigilanza esterna a mezzo di guardia giurata; ⮚ videocollegamento/videosorveglianza; ⮚ videoregistrazione con l’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 4 della legge 20/5/70, n. 300; ⮚ allarme antirapina; ⮚ sistema di protezione perimetrale attiva/passiva; ⮚ bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza; ⮚ dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata; ⮚ dispositivo di erogazione temporizzata del denaro opportunamente pubblicizzato; ⮚ sistema di macchiatura delle banconote; ⮚ sistema di tracciabilità delle banconote. Le B.C.C./C.R.A. si impegnano a non installare o a rimuovere, ove esistenti, sistemi di allarme acustico che possano essere uditi nel salone del pubblico e nei locali contigui. Le misure da adottare in concreto saranno discusse, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, in via preventiva con le R.S.A. del personale costituite presso le singole B.C.C./C.R.A.; in mancanza di dette rappresentanze saranno discusse con il personale dipendente e, ove richiesta dallo stesso personale, con assistenza delle XX.XX.. Qualora sia concordato a livello nazionale il programma relativo alle misure di sicurezza di cui all’art. 70 del c.c.n.l. 27/9/2005, le B.C.C./C.R.A. sono impegnate a consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, le R.S.A. ovvero, in mancanza, il personale dipendente assistito, ove richiesto, dalle XX.XX., per adattare tale programma alle singole necessità aziendali. Per i problemi della sicurezza del lavoro, riguardanti l’adozione di misure preventive di eventi crimino...
Sicurezza del lavoro. Il legale rappresentante della COMPAGNIA si fa garante della sicurezza e della tutela della salute dei propri collaboratori, indipendentemente dal rapporto contrattuale con essi instaurato. In aggiunta a ciò, qualora si configuri la presenza di lavoratori come definito dall'art.2 c.1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008, fatto salvo la presenza di specifiche deleghe in materia, il legale rappresentante è da intendersi datore di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 con gli obblighi che a suo carico ne derivano. Entrambe le parti dichiarano di aver ottemperato agli obblighi della vigente legislazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lvo. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. La COMPAGNIA dichiara che tutto il materiale scenico è conforme a quanto indicato dal D.M. dell’Interno 6/07/1983 e successive modifiche ed integrazioni. La COMPAGNIA deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi garantendo regolarità del rapporto lavorativo con i propri collaboratori/lavoratori. La COMPAGNIA dichiara di aver preso visione e accettare nella loro totalità le norme contenute nel Protocollo di sicurezza anti-contagio Covid-19 relativo al Teatro Comunale (prot. n. 29532/2020) allegato al presente contratto.
Sicurezza del lavoro. Prevista una Commissione di Sicurezza, composta da rappresentanti sindacali e aziendali, avente compiti in- formativi e consultivi a livello di indirizzo generale in materia di sicurezza fisica. Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro sono previsti i seguenti provvedimenti a tutela del La- voratore oggetto di violenza e/o minaccia in occasione di rapina:
Sicurezza del lavoro. Le Parti, con la finalità di accrescere la cultura aziendale in tema di sicurezza sul lavoro, concordano sull’opportunità di meglio definire i circuiti di comunicazione interna inerenti la tematica della sicurezza sul lavoro, con l’impegno di cercare soluzioni efficaci e condivise. L’Azienda si impegna ad aggiornare e attuare le raccomandazioni presenti nel Documento sulla Valutazione dei rischi, anche attraverso l’aggiornamento e la formazione dei Preposti. Sempre riguardo il Documento di Valutazione dei rischi, l’Azienda si impegna a mettere in atto le raccomandazioni previste e ad informarne i relativi RLS che verranno informati anche delle eventuali visite di controllo effettuate dall’RSPP o dagli organi competenti. Relativamente al confronto attualmente in essere al tavolo nazionale, riguardo alle ipotesi di rinnovo dell’accordo 12 marzo 1997 in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, le Parti convengono di attendere i risultati del menzionato confronto, al fine di verificarne le possibili modalità applicative in Azienda.
Sicurezza del lavoro. Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza che consentono di tutelare l'incolumità del personale da attività criminose di terzi, l'azienda, oltre ad assicurare una costante manutenzione degli impianti e delle apparecchiature di sicurezzaper una loro perfetta efficienza, si impegna ad adottare le seguenti misure, rapportate alle effettive situazioni ambientali di ciascuna località: - la eventuale adozione di allarmi silenziosi collegati, ove possibile, al più vicino posto delle forze dell'ordine; - l'eventuale adozione di doppie porte con apertura alternata e comando di blocco- sblocco automatico e/o manuale (con vetri antisfondamento all'esterno e antiproiettile all'interno); - l'eventuale adozione di porta in cristallo antiproiettile con apertura a comando elettrico; - l'eventuale adozione di vetrate antisfondamento alle aperture esterne al piano strada, se non protette da grate fisse o da serrande a maglia metallica; - la eventuale adozione di sistemi audiovisivi, con osservanza delle norme stabilite dall'art. 4 della legge 20.5.70 n. 300; - la disattivazione di sistemi di allarme sonoro in uso. - Sistema biometrico di rilevazione delle impronte digitali. Si conviene che gli accessi ai luoghi di lavoro dovranno essere dotati di sistemi di apertura e chiusura delle porte automatici alternati e/o a comando manuale. Il suddetto "ventaglio" di interventi potrà essere riveduto dalle parti - anche in vigenza del presente Contratto Integrativo - in riferimento a strumenti innovativi rispetto a quelli offerti dall'attuale tecnologia. In caso di innovazioni riguardanti la sicurezza, così come in sede di apertura di nuovi sportelli o ristrutturazioni di quelli esistenti, l'azienda informerà le XX.XX. firmatarie delle soluzioni adottate in materia di sicurezza. Le parti convengono che una buona formazione ed informazione del personale è indispensabile per la riuscita di un progetto di sicurezza globale. La Banca fornirà alle XX.XX. firmatarie con tempestività i dati inerenti i fatti criminosi avvenuti. L'azienda porterà a conoscenza delle medesime e del personale i termini e le modalità delle polizze assicurative che verranno stipulate in materia di infortuni subiti in servizio ed a causa dello stesso dal personale medesimo in conseguenza di attività criminose di terzi e si impegna ad un eventuale aggiornamento dei massimali. L'azienda terrà altresì a proprio carico l'onere relativo alla visita medica eventualmente richiesta dal lavoratore colpito in servizio d...
Sicurezza del lavoro. Fermo quanto previsto nell’allegato G al CCNL 27.9.2005, si rende indispensabile: • definire modalità e criteri per il pieno svolgimento delle attività del “delegato alla sicurezza” e dei relativi permessi retribuiti, in attuazione del DLGS 626/94 e modifiche intervenute successivamente; • rivedere la sequenza delle visite periodiche, che saranno effettuate su richiesta dello stesso lavoratore;
Sicurezza del lavoro. In base all’art. 2, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 81/2008 la struttura ospitante il tirocinio ha individuato la figura del Preposto alla sicurezza del lavoro che è identificabile nell’operatore professionale coordinatore o chi ne esercita in concreto i poteri giuridici (art. 299 “esercizio di fatto dei poteri direttivi” del D.Lgs. 81/2008). Nel caso diverso da quello summenzionato viene indicato di seguito chi svolge tale funzione ………………………………………………….