Art. 1 - Definizioni
Art. 1 - Definizioni
I termini e le espressioni utilizzati in maiuscolo in questo Regolamento, se non diversamente definiti più avanti nel testo, hanno questi significati:
• “Addebito diretto”: l’addebito con cui l’Azienda autorizza il Beneficiario a richiedere all’Emittente il trasferimento di una somma di denaro dal proprio conto al conto del Beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dall’Emittente alla data o alle date convenute dal Titolare e dal Beneficiario. L’importo trasferito può variare.
• “Amministratore del Portale Aziende (anche Amministratore)”: il Dipendente dell’Azienda in possesso di una Carta propria. L’Amministratore è responsabile della gestione della prop ria Carta e di quelle degli altri Dipendenti accedendo al Portale Aziende.
• “Area Euro”: l’insieme degli Stati membri dell’Unione Europea, tra cui l’Italia, che hanno adottato come propria moneta l’Euro,
nonché qualsiasi altro Stato che dovesse di tempo in tempo adottare l’Euro come propria moneta.
• “Area Personale”: Area Riservata del Portale Aziende, del Portale Titolari, App Nexi Pay per l’Amministratore. Area Riservata del Portale Titolari, App Nexi Pay per il Dipendente.
• “Area Personale illimity” Area riservata del Sito Internet e APP illimity
• “ATM” (Automated Teller Machine): sportello automatico, collocato generalmente presso gli sportelli bancari, che permette al Cliente di effettuare prelievi di denaro contante e, se abilitato, di usufruire di ulteriori servizi e ottenere informazioni sul proprio stato contabile.
• “Autenticazione Forte del Cliente”: un’autenticazione basata sull’uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l’utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l’utente possiede) e dell’inerenza (qualcosa che caratterizza l’utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l’affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione.
• “Azienda”: la società, associazione, impresa individuale, ovvero altro ente o persona giuridica che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolge attività economica e che richiede una Carta Nexi Debit Business XL a nome del titolare dell’Azien da medesima e/o di suoi Dipendenti, ai sensi dell’art. 4.
• “Banca”: è il soggetto emittente della Carta oggetto del Contratto nei confronti del Cliente e presso il quale il Cliente è intestatario/cointestatario del Conto a cui è collegata la Carta e sui cui sono regolate le Operazioni di pagamento.
• “Beneficiario”: il destinatario finale dei fondi oggetto di un’Operazione di pagamento.
• “Carta”: la Carta di Debito Internazionale denominata Nexi Debit Business XL regolamentata dal Contratto.
• “Circuito/i Internazionale/i”: il/i circuito/i internazionale/i il cui marchio è indicato sulla Carta.
• “Conto”: il conto corrente o altro conto di pagamento intestato all’Azienda cui è collegata la Carta e su cui sono regolate le Operazioni di pagamento e che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l’attività professionale e/o aziendale.
• “Contratto”: l’accordo tra l’Azienda, il Dipendente, la Banca per l’emissione della Carta, che include anche i servizi che la Banca ha
affidato a Nexi. Il Contratto si compone dei documenti indicati all’art. 2.
• “Dipendente/i”: il/i soggetto/i, persona fisica, a cui viene rilasciata la Carta Nexi Debit Business XL ai sensi dell’art. 4, su richiesta dell’Azienda e per scopi professionali e/o per usi aziendali, ossia – indistintamente – il titolare dell’Azienda e/o i soggetti legati all’Azienda da un rapporto di lavoro continuativo.
• “Documento di Sintesi”: il documento che riporta, oltre alle ulteriori informazioni richieste dalla normativa applicabile, le condizioni
applicate al Titolare relative alla Carta, incluse quelle economiche (denominato per esteso “Documento di sintesi Nexi Debit Business XL”).
• Emittente: la Banca che è il soggetto emittente della Carta oggetto del Contratto nei confronti del Cliente;
• Esercente/i”: il/i punto/i vendita e il/i fornitore/i – anche virtuale/i – aderente/i al/i Circuito/i Internazionale/i, presso il/i quale/i è possibile acquistare beni e/o servizi utilizzando la Carta ed individuabile/i dal marchio che contraddistingue il/i Circuito/ i Internazionale/i.
• “Giornata operativa”: il giorno in cui il Prestatore di servizi di pagamento del pagatore coinvolto nell’esecuz ione di un’Operazione
di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l’esecuzione dell’Operazione stessa.
• “Nexi”: Nexi Payments SpA, con sede in Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, è il soggetto gestore della Carta a cui la Banca ha affidato lo svolgimento di alcune attività connesse all’operatività della stessa e, in virtù di un apposito accordo di licenza sottoscrit to nei confronti del/i circuito/i internazionale/i, è il soggetto emittente della Carta oggetto del Contratto nei confronti del/i medesimo/i circuito/i.
• “Operazione di pagamento”: l’attività posta in essere dal Titolare o dal Beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi tramite
utilizzo della Carta, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il Titolare e il Beneficiario;
• “Ordine di pagamento”: qualsiasi istruzione di esecuzione di un’Operazione di pagamento data dal Titolare o da un Beneficiario alla Banca.
• “Parti”: congiuntamente, la Banca, l’Azienda ed il Dipendente.
• “PIN” (Personal Identification Number): codice da digitare, se richiesto dal POS o dall’ATM, per completare un’Operazione di pagamento e/o di prelievo/ versamento di denaro contante.
• “POS” (Point of Sale): apparecchiatura collocata presso gli Esercenti, per l’accettazione dei pagamenti di beni e servizi effettuati con la Carta.
• “Prestatore/i di servizi di pagamento”: il/i soggetto/i rientrante/i nella definizione di cui all’art. 1 comma 1 lettera g) del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010.
• “Regolamento Titolari”: il presente Regolamento contrattuale.
• “Rilascio di una Carta di debito”: rilascio, da parte dell’Emittente, di una Carta di pagamento collegata al conto dell’Azienda. L’importo di ogni Operazione effettuata tramite la Carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto de ll’Azienda.
• “Servizio Clienti”: il servizio di assistenza (i cui riferimenti sono riportati sui Fogli Informativi delle Carte), messo a disposizione dei Clie nti,
che consente di usufruire dei servizi, automatici e con operatore, inclusi quelli regolamentati dal Contratto, di volta in volta disponibili e resi noti al Cliente e tramite il quale il Cliente stesso può ricevere assistenza su tutte le domande, le richieste di aiuto, le n otifiche di anomalie o le questioni riguardanti la Carta, anche in materia di sicurezza.
• “Sito Internet illimity”: il sito xxx.xxxxxxxx.xxx e App illimity (ove resa disponibile dalla Banca)
• “Sito Internet Nexi”: il sito xxx.xxxx.xx
• “Soggetto Collocatore”: la Banca o altro soggetto attraverso il quale la Banca può provvedere al perfezionamento della richiesta della Carta.
• “Supporto Durevole”: qualsiasi strumento che consenta all’Azienda di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazion i stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni (ad esempio, file .pdf).
• “Testo Unico Bancario”: il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni.
• “Titolare” o “Cliente”: il soggetto a cui viene rilasciata la Carta, quindi il Dipendente.
Art. 2 - Oggetto del Contratto
Il Contratto ha come oggetto l’emissione di una Carta, nonché l’erogazione di servizi ad essa collegati. L’uso congiunto dell a Carta e del PIN identifica il Titolare della Carta medesima e lo legittima a disporre con modalità elettroniche del Conto cui la Carta è collegata, per usufruire dei servizi di cui all’art. 7. L’utilizzo dei servizi deve avvenire presso le apparecchiature contrassegnate dai marchi del Circu ito Internazionale indicato sulla Carta, entro i limiti di utilizzo e con le modalità indicate in questo Contratto e, in ogni caso, entro il limite costituito dal saldo disponibile del Conto, qualora inferiore al limite di utilizzo stabilito per la Carta. L’Azienda, nel corso del rapporto, può concordare con la Banca la modifica dei limiti di utilizzo previsti nel presente Contratto. I predetti limiti possono essere modificati dalla Banca ai sensi dell’art. 41 del Contratto.
Il Contratto si compone di questo Regolamento – che contiene le condizioni generali di contratto – e dei seguenti documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
• il documento denominato “Documento di Sintesi Nexi Debit Business XL”;
• il documento denominato “Modulo di Xxxxxxxxx” della Carta, comprensivo dei dati anagrafici e degli altri dati de ll’Azienda, del Dipendente;
• il documento denominato “Sicurezza dei pagamenti” disponibile anche nella sezione trasparenza del Sito Internet di illimity;
Le disposizioni di cui al presente Contratto si applicano alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante secondo le modalità indicate nel D.Lgs. 11/2010 e nelle disposizioni normative, tempo per tempo vigenti, applicabili ai servizi di pagamento.
Art. 3 - Rapporti tra la Banca, Nexi ed il/i Circuito/i Internazionale/i
L’Azienda e il Titolare prendono atto che la Banca, in virtù di specifico accordo, ha affidato a Xxxx per suo conto e sotto l a sua responsabilità l’incarico di svolgere specifici servizi ed attività finalizzati a garantire la funzionalità della Carta e che, di conseguenza, nel Contratto sarà fatto esclusivo riferimento a Nexi anche quando questi operi per conto della Banca; Nexi, in virtù di apposito accordo di lic enza, gestisce i rapporti con il Circuito/i Internazionale/i riguardanti la produzione, la personalizzazione e l’operatività delle Carte, nel risp etto delle norme emanate dal/i Circuito/i Internazionale/i. Stante quanto sopra, Xxxx è pertanto deputata allo svolgimento di talun e attività connesse all’operatività della Carta e al funzionamento del relativo circuito di pagamento (quali, a puro titolo esemplificativo, l’at tivazione della Carta, l’operatività relativa alle Operazioni di pagamento e dei flussi di spesa presso gli Ese rcenti, l’operatività relativa alle Operazioni di prelievo di denaro contante, i flussi delle Operazioni di pagamento e delle Operazioni di prelievo di denaro contante, che consentono la corretta rilevazione contabile relativa alla Carta, il controllo frodi, il corretto funzionamento del Sito Internet Nexi, il Servizio Clienti Nexi, i reclami e le contestazioni).
Fermo restando quanto sopra specificato, rimane di esclusiva competenza della Banca il rapporto con la clientela connesso all a gestione del conto corrente o di altro conto di pagamento sul quale vengono addebitati gli importi relativi alle Operazioni di pagamento e di pr elievo con la Carta.
Art. 4 -Emissione della Carta e conclusione del Contratto
La Carta è emessa dalla Banca a proprio insindacabile giudizio, e viene rilasciata su esplicita richiesta dell’Azienda richiedente – che intrattiene con essa un rapporto di Xxxxx – e intestata ad un Dipendente della stessa, che ne diviene il Titolare. Il Titolare della Carta deve essere una persona fisica, maggiorenne, residente o non residente in Italia, in possesso di codice fiscale, non interdetta, che riveste la qualifica di Consumatore ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 206/2005. La richiesta di emissione della Carta, contenuta nel Modulo di richiesta, deve essere sottoscritta tramite i canali bancari o presso il Soggetto Collocatore incaricato dalla Banca di provv edere al perfezionamento della richiesta di emissione.
Il Modulo di Xxxxxxxxx, debitamente compilato in ogni sua parte, fir mato dall’Azienda e dal Dipendente e convalidato dalla Banca o dal Soggetto Collocatore, costituisce la proposta contrattuale dell’Azienda che dovrà pervenire alla Banca tramite l'Area Personale illimity o tramite altro canale messo a disposizione dalla Banca.
Il Contratto si considera perfezionato nel momento della ricezione di copia del Contratto sottoscritto dalla Banca in segno d i accettazione della succitata Richiesta, anche mediante l'Area Personale illimity o tramite altro canale messo a disposizione dalla Banca.
Il rilascio della Carta è subordinato all’identificazione del Titolare e al perfezionamento del Contratto.
Qualora la Banca si avvalga di un Soggetto Collocatore per il perfezionamento della richiesta di emissione, l’identificazione del Titola re è effettuata dal Soggetto Collocatore.
La Carta, intesa come supporto fisico, è di proprietà di Xxxx, che è responsabile del suo funzionamento nei confronti dei Circuiti internazionali.
Art. 5 -Durata del Contratto e validità della Carta
Il Contratto ha durata indeterminata. Tutte le Carte sono valide fino al termine di scadenza indicato su di esse e scadono l’ ultimo giorno del mese indicato sulle stesse. Il periodo di validità delle Carte è previsto a solo scopo di sicurezza e per permettere la loro sostituzione periodica, e non incide sulla durata indeterminata del Contratto. Di regola le Carte sono rilasciate per un periodo massimo di 60 (sessanta) mesi e vengono rinnovate automaticamente a discrezione della Banca, per un uguale periodo di tempo, alle condizioni in vigore al momento del rinnovo, salvi i casi di risoluzione o recesso dal Contratto. La Banca, d’intesa con Nexi, p otrà prevedere periodi diversi di validità e/o rinnovo delle Carte.
In sede di emissione della Carta, così come ogni suo periodo di validità e per ogni suo rinnovo, la Banca provvede all’addebito in Conto di quote, oneri e costi, nella misura e nella periodicità prevista dalle condizioni economiche di tempo in tempo vigenti e riportate nel Documento di Sintesi.
Art. 6 -Disponibilità Massima della Carta
La Carta può essere utilizzata per le Operazioni e i pagamenti di cui al successivo art.7 esclusivamente in presenza di disponibilità sufficiente sul Conto. La Carta prevede inoltre limiti di utilizzo giornalieri e mensili stabiliti dalla Banca e riportati nel Documento di Sintesi. L’Azienda potrà concordare per iscritto con la Banca eventuali variazioni dei limiti di utilizzo. La Banca può valutare ed accettare tale richiesta a proprio insindacabile giudizio.
Qualora l’importo relativo alla singola Operazione di pagamento o di prelievo (comprensiva delle eventuali commissioni e spes e indicate nel Documento di Sintesi) superi la disponibilità del Conto o uno o più dei limiti di utilizzo indicati nel Documento di Sintesi, la Banca sarà legittimata a negare l’autorizzazione alla transazione stessa.
L’Azienda prende atto che, per le Operazioni di prelievo di denaro contante, le banche che erogano il servizio, e/o i terzi proprietari o gestori degli sportelli automatici abilitati (ATM) aderenti al Circuiti internazionali, possono imporre limiti minimi e massimi di pr elievo, applicabili per ciascuna Operazione, e/o giornalieri, e/o mensili, o altro.
Per motivi di sicurezza, al fine di limitare le perdite in caso di frode o di utilizzo non autorizzato della Carta, la Banca può altresì stabilire limiti massimi di spesa per i singoli utilizzi effettuati dal Titolare presso gli Esercenti. In ogni caso per ulteriori informazioni in merito ai limiti massimi dei singoli utilizzi e l’Azienda possono contattare in qualsiasi momento il Servizio Clienti.
Art. 7 - Uso della Carta
La Carta deve essere usata solo dal Titolare personalmente e non può essere in nessun caso e per nessun motivo ceduta o data in uso a terzi, anche se colleghi dipendenti e/o legati all’Azienda da un rapporto di lavoro.
Il Titolare è tenuto ad utilizzare la Carta esclusivamente per l’acquisto di beni e/o servizi, ovvero per Operazioni di anticipo di denaro contante, inerenti l’attività professionale e/o per usi aziendali.
La Carta, nel rispetto di quanto indicato al precedente art. 6, consente al Titolare di:
a) acquistare beni e/o servizi presso gli Esercenti senza contestuale pagamento in contanti. L’acquisto potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
(i) con la firma della memoria di spesa o di documento equivalente (ad esempio scontrini emessi da terminali elettronici - POS, installati presso l’Esercente);
(ii) digitando, ove previsto, il codice personale segreto o PIN;
(iii) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN;
(iv) mediante dispositivo mobile abilitato (ie. smartphone, tablet o wearable) previa registrazione e virtualizzazione della Carta ai servizi di Mobile Payments attivati di volta in volta da Nexi (ad es. Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay) e comunicati al cliente attra verso i canali standard di comunicazione (sia per pagamenti in prossimità sia da remoto). Per i termini e le condizioni relative ai servizi si rimanda alla sezione «Regolamenti Pagamenti Mobile» dell’Area Trasparenza del sito www. xxxx.xx;
(v) attivando il meccanismo di Autenticazione Forte del Cliente, ove il sistema lo richiede.
L’uso della Carta su internet o su altri canali virtuali, telematici o telefonici potrà prevedere modalità differenti determi nate di volta in volta dall’Esercente (ad esempio, per il pagamento dei pedaggi autostradali, mediante semplice inserimento della Carta nel terminale). Xxxx utilizza il protocollo di sicurezza “3D Secure” dei Circuiti internazionali, che garantisce la sicurezza dei pagamenti e la tutela da utilizzi illeciti del numero di Carta e consente al Titolare di effettuare la transazione. In tal caso, la mancata adesione a tali protocolli di sicurezza potrebbe non consentire al Titolare di effettuare la transazione.
Nexi si riserva la facoltà di iscrivere d’iniziativa e gratuitamente il 3D Secure a Titolari che abbiano comunicato il numero di cellulare all’Emittente o a Nexi.
Per un uso consapevole ed in sicurezza della Carta su internet, si rinvia al documento “Sicurezza dei pagamenti” allegato al Contratto e disponibile su sito internet dell’Emittente nella sezione Trasparenza del Sito Internet illimity.
L’Azienda, per il tramite dell’Amministratore, può richiedere gratuitamente a Nexi di inibire l’operatività delle Carte dei D ipendenti su uno o più dei canali di spesa disponibili e di fissare un limite di spesa per le Operazioni di pagamento, tramite le funzionalità base del Servizio Spending Control. Il Servizio, oltre alle funzionalità base, consente di personalizzare la spendibilità della Carta tramite funzionalità aggiuntive. Il Servizio Spending Control è fruibile mediante accesso all’Area Personale Nexi o contattando il Servizio Clienti Nexi.
Per le condizioni economiche del Servizio Spending Control si rimanda al Documento di Sintesi. Per le modalità di funzionamen to del Servizio e per il dettaglio delle funzionalità base e aggiuntive disponibili si rinvia al Regolamento del Servizio.
Il Regolamento del Servizio è consultabile sull’Area Personale Nexi o può essere richiesto al Servizio Clienti o nella sezion e Trasparenza del Sito Internet Nexi o Sito Internet illimity.
b) effettuare prelievi di denaro contante in Italia e all’estero presso gli sportelli delle banche aderenti al Circuiti internazionali, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), i ndividuabili dal marchio che contraddistingue il Circuito Internazionale. In tal caso il prelievo di denaro contante dovrà avvenire digitando il PIN.
Art. 8 - Addebito in conto, consenso e autorizzazione delle Operazioni di pagamento
L’addebito in Conto delle Operazioni di pagamento viene eseguito dalla Banca in base alle registrazioni effettuate automaticamente dalle apparecchiature presso le quali le Operazioni sono avvenute. Tale momento è da intendersi quale momento di ricezione dell’ord ine di pagamento.
Per le Operazioni di pagamento l’autorizzazione del Cliente si intende rilasciata:
a) con l’inserimento della Carta nelle apposite apparecchiature e la digitazione del PIN (Operazione di prelievo contante);
b) con la digitazione del PIN o, eventualmente, con la firma dello scontrino emesso dalle apparecchiature POS o di documento equivalente (Operazione di pagamento);
c) in modalità contactless, senza firma della memoria di spesa (o di documento equivalente) né digitazione del PIN;
d) attivando il meccanismo di Autenticazione Forte del Cliente, ove il sistema lo richiede;
e) (per acquisti a distanza) con l’inserimento o la comunicazione del numero della Carta e del codice di sicurezza riportato sul retro della Carta, nonché degli altri estremi della Carta richiesti, o con le differenti modalità eventualmente previste dall’Esercente anche per il tramite del protocollo «3D Secure» per i casi in cui è previsto. Per i dettagli si rimanda al Regolamento del Servizio nell’Area Traspare nza del Sito Internet illimity;
f) con il semplice avvicinamento della Carta alle apparecchiature POS idonee a rilevarne i dati a distanza, senza inserimento de lla Carta e, entro i limiti di spesa indicati nei Documenti di Sintesi, senza digitazione del PIN (funzionalità “VPAY” e “M ondo”).
Con il rilascio del consenso in conformità al comma precedente, l’Azienda conferma di concludere l’Operazione di pagamento, riconoscendo che l’importo indicato sullo scontrino emesso dai POS, o su altro documento equivalente, è esatto e può essere
irrevocabilmente addebitato all’Azienda, fatto salvo quanto stabilito in merito alla revoca del consenso (di cui al successiv o art. 9) e all’utilizzo non autorizzato della Carta ai sensi del Contratto.
L’autorizzazione deve essere concessa prima dell’esecuzione di un’Operazione di pagamento. Se concordato di volta in volta per iscritto tra le Parti, l’autorizzazione può essere concessa dopo l’esecuzione di un’Operazione di pagamento.
I corrispettivi degli acquisti effettuati vengono pagati all’Esercente da Nexi, per conto dell’Azienda. La Banca addebita di volta in volta gli importi relativi agli acquisti senza preventiva comunicazione all’Azienda, salvo sua espressa richiesta di rettifica, in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 21.
Art. 9 -Revoca del consenso alle Operazioni di pagamento
Il Titolare può revocare il consenso all’esecuzione dell’Operazione di pagamento, trasmesso dal Titolare medesimo, fino a che l’Ordine di pagamento non sia stato ricevuto dalla Banca per il tramite di Nexi.
Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, per le Operazioni di pagamento disposte su iniziativa del Beneficiario o pe r il suo tramite, il Titolare non può revocare l’Ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al Beneficiario o dopo avergli dato il consenso ad eseguire l’Operazione di pagamento.
Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il Titolare può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l’addebito dei fondi.
Decorsi i termini di cui ai commi precedenti, l’Ordine di pagamento può essere revocato con richiesta del Titolare solo con il mutuo consenso del Titolare e di Banca.
Nel caso in cui l’Azienda e la Banca pattuiscono che l’esecuzione dell’Ordine di pagamento sarà avviata in un giorno determinato, o alla fine di un determinato periodo, il Titolare può revocare l’Ordine di pagamento non oltre la fine della giornata operativa pre cedente il giorno concordato.
Le Operazioni di pagamento eseguite successivamente al momento in cui la Banca, per il tramite di Nexi, riceve la revoca del consenso, non possono essere considerate autorizzate.
Art. 10 - Rifiuto degli Ordini di pagamento
La Banca può rifiutarsi di eseguire gli Ordini di pagamento se gli Ordini di pagamento stessi non rispettano tutte le disposizioni del Contratto o se il pagamento risulti contrario a disposizioni di diritto comunitario o nazionale.
Se la Banca rifiuta di eseguire un Ordine di pagamento, il rifiuto e, ove possibile, le relative motivazioni, nonché la procedura per correggere eventuali errori materiali imputabili al Cliente che abbiano causato il rifiuto, sono comunicati al Titolare con la massima s ollecitudine attraverso:
– gli scontrini emessi dalle apparecchiature POS installate presso l’Esercente;
– il sito internet presso il quale viene effettuato l’acquisto;
– per telefono, via SMS o via e-mail, salvo che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di legge o di regolamento.
Qualora il rifiuto dell’Ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, le Parti concordano che la Banca può addebitare spese ragionevoli per la comunicazione al Titolare, nella misura indicata nel Documento di Sintesi.
Un Ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l’esecuzione per motivi obiettivamente giustificati non è considerato ricev uto.
Art. 11 - Rapporti con gli Esercenti
L’Azienda riconosce espressamente:
a) che la Banca e Xxxx non hanno alcuna responsabilità nel caso in cui la Carta non sia accettata dagli Esercenti per cause a loro non imputabili;
b) l’estraneità della Banca e di Nexi ai sottostanti rapporti commerciali fra il Titolare e gli Esercenti; resta pertanto esclusa ogni responsabilità della Banca e di Nexi per difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, anche nel caso in cui i relativi Ordini di pagamento siano già stati eseguiti. Fermo restando quanto previsto alla precedente lett. b), il Titolare avrà comunque il diritto di rivolgersi a Nexi al fine di attivare le procedure di rimborso p reviste dalle norme dei Circuiti internazionali utilizzato, in caso di difetti dei beni o dei servizi, tardata, mancata o parziale consegna dei beni, tardata, mancata o parziale erogazione dei servizi, disservizi e simili, nei limiti e alle condizioni stabilite dal Circuito Internazionale mede simo.
Per conoscere i termini e le condizioni delle procedure di rimborso, il Titolare potrà contattare il Servizio Clienti Nexi.
Art. 12 -Operazioni di prelievo di denaro contante
Il Titolare può effettuare prelievi di denaro contante in Italia e all’estero presso gli sportelli delle banche aderenti al Circuito Internazionale, anche attraverso l’uso degli sportelli automatici abilitati (ATM), individuabili tramite il marchio che contraddistingue il C ircuito Internazionale.
Per le Operazioni disposte tramite gli sportelli ATM, il consenso all’Operazione di prelievo di denaro contante è prestato dal Titolare mediante digitazione del PIN. Il Titolare espressamente accetta e riconosce che le Operazioni effettuate con l’utilizzo del PIN sono v alide ed autorizzate, e che si riferiscono a sé stesso. L’Azienda, la Banca e Nexi attribuiscono un valore di prova alle registrazioni delle disposizioni effettuate tramite sportelli automatici (ATM).
La Banca e Nexi non sono in alcun modo responsabili se la Carta non viene accettata presso gli ATM ader enti al Circuito Internazionale, o se non viene erogato denaro contante.
Su tutti i prelievi di denaro contante la Banca applica una commissione nella misura prevista nel Documento di Sintesi. A tal i Operazioni, inoltre, in linea con quanto previsto dal Circuito Internazionale, le banche che procedono all’erogazione del servizio e/o i terzi proprietari o gestori degli ATM aderenti al Circuito Internazionale possono applicare ulteriori commissioni opportunamente comunicate e/o e videnziate dagli ATM medesimi.
Art. 13 - Operazioni in valuta estera
Tutte le Operazioni eseguite in valuta diversa dall’Euro sono comunque addebitate in Euro, al tasso di cambio determinato dal Circuito Internazionale all’atto della data della conversione in Euro, nel r ispetto degli accordi internazionali in vigore, con la maggiorazione indicata nel Documento di Sintesi.
L’utilizzo all’estero della Carta, anche in Paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea, è soggetto alle norme valutarie di tempo in tempo vigenti ed applicabili.
Art. 14-Firma sulla Carta e sugli scontrini
Il Titolare ha l’obbligo di firmare la Carta sul retro non appena ne entra in possesso, restando Responsabile di ogni consegu enza che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta non firmata, anche ai sensi del successivo art. 26.
Qualora per la conclusione dell’acquisto sia prevista l’apposizione della firma sugli scontrini emessi dalle apparecchiature POS, o su documenti equivalenti, essa deve essere conforme a quella apposta dallo stesso Titolare sul Contratto e sul retro della Carta stessa.
Art. 15 - Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia
A ciascuna Carta viene attribuito un codice personale segreto (PIN), che deve essere utilizzato esclusivamente dal Titolare stesso, in abbinamento con la Carta, per le Operazioni di pagamento e per le Operazioni di prelievo di denaro contante in Italia e all’e stero presso gli sportelli ATM aderenti al/i Circuito/i Internazionale/i.
Il PIN potrà essere utilizzato – se richiesto – anche per altre tipologie di pagamento che prevedano l’utilizzo di apparecchiature elettroniche. Il PIN, generato elettronicamente, non è noto né al personale della Banca né a quello di Nexi o dell’eventuale Soggetto Collo catore e viene reso disponibile nell’Area Riservata Nexi.
Il Titolare ha l’obbligo di custodire il PIN con la massima cura.
Il PIN deve restare segreto e non deve essere annotato sulla Carta, su telefoni cellulari, su apparati elettronici in uso dal Titolare, né conservato insieme con la Carta o con documenti del Titolare.
In caso di violazione delle misure di cautela di cui al presente articolo, il Titolare è responsabile di ogni conseguenza dan nosa che possa derivare dall’indebito o illecito uso della Carta insieme al PIN, anch e nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 26.
Art. 16 - Identificazione del Titolare ed eventuale invalidazione della Carta al momento dell’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante
L’Esercente, all’atto dell’acquisto, e la banca in occasione di prelievi di denaro contante allo sportello, hanno facoltà di chiedere al Titolare l’esibizione di un documento di riconoscimento che ne provi l’identità, e di annotarne gli estremi.
Art. 17 - Servizi online
L’Amministratore e il Dipendente possono accedere, tramite autenticazione forte, richiesta nel rispetto della normativa vigente, ad un’area riservata del Sito Internet e dell’App (l’“Area Personale Nexi”) dedicata a servizi informativi, servizi di assistenza, di sicurezza e utilità. Per usufruire dei servizi online, l’Amministratore e il Dipendente dovranno preventivamente registrarsi inserendo le informazioni richieste.
Il Sito Internet e le relative funzionalità sono amministrati da Nexi, in forza di quanto specificato al precedente art. 3.
L’Azienda autorizza sin da ora Xxxx ad attivare ed implementare, a propria discrezione, l’elenco dei servizi e delle funzioni disponibili sul Sito Internet Nexi, che saranno utilizzabili dal Titolare con la decorrenza e alle c ondizioni di volta in volta rese note da Xxxx
Art. 18 - Messaggi di Alert tramite notifiche APP e SMS relativi agli Ordini di pagamento e alle Operazioni di prelievo di denaro contante
I servizi di messaggi di alert tramite notifiche APP e SMS consentono all'Azienda di essere informata per ogni Ordine di pagamento e/o Operazione di prelievo di denaro contante richiesto/a sulla sua Carta per un importo pari o superiore alla soglia personalizz ata dal Titolare.
L’attivazione al servizio di messaggi di alert di sicurezza è automatica e gratuita, su canale SMS o, a richiesta del Titolare, notifiche APP, a fronte dell’indicazione da parte del Titolare del numero di telefono cellulare sul Modulo di Richiesta.
Qualora decida di aderire al servizio di messaggi di alert di sicurezza successivamente, o disattivarlo, il Titolare dovrà farne relativa richiesta tramite il Servizio Clienti Nexi o tramite accesso all’Area Personale Nexi. Il Regolamento del servizio ed il valore della so glia predefinita di avviso sono consultabili sul Sito Internet o possono essere chiesti al Servizio Clienti Nexi.
Nexi invierà al Titolare un SMS contenente i dati necessari all’identificazione dell’Ordine di pagamento e/o dell’Operazione di prelievo di denaro contante.
Il Titolare ha l’obbligo di verificare la correttezza dei dati indicati nel messaggio, e potrà così:
i) rilevare e comunicare tempestivamente al Servizio Clienti agli indirizzi/recapiti di cui al successivo art. 46 - eventuali utilizzi indebiti o illeciti della Carta o del PIN, in particolare osservando quanto previsto al successivo art. 26, e/o
ii) effettuare la richiesta di rettifica di cui al successivo art. 21.
L’Azienda e il Titolare hanno l’obbligo di segnalare all’Emittente eventuali successive variazioni del numero di telefono cellulare, in conformità a quanto previsto al successivo art. 45.
Il Servizio di messaggistica di Alert è strettamente collegato al numero telefonico indicato. Pertanto, nel caso di trasferim ento o cessione a qualsiasi titolo del numero telefonico, il Servizio di messaggistica di Alert sarà fruito dal cessionario, sotto l’esclusiva responsabilità del cedente.
Art. 19 - Pagamenti
L’Azienda, con riferimento a tutte le Carte dei Dipendenti si obbliga a corrispondere gli importi relativi a tutte le Ope razioni di pagamento e alle Operazioni di prelievo di denaro contante effettuate con la Carta, anche attraverso apparecchiature elettroniche e canal i virtuali, telefonici e telematici, nonché i seguenti oneri e commissioni:
a) la Quota definita al precedente art. 5;
b) le commissioni per gli oneri di negoziazione relativi ad utilizzi effettuati in valuta diversa dall’Euro (già incluse nei tas si di cambio applicati);
c) le commissioni applicate su Operazioni di prelievo di denaro contante;
d) eventuali oneri di carattere fiscale;
e) eventuali altre spese indicate nel Documento di Sintesi.
L’ammontare degli oneri e commissioni di cui al comma precedente è indicato nel Documento di Sintesi.
Tutti i pagamenti oggetto del presente articolo sono addebitati all’Azienda, con valuta pari alla data di contabilizzazione dell’Operazione, dalla Banca direttamente sul Conto che dovrà essere quello sul quale confluiscono tutte le spese inerenti l’attività aziendale.
Art. 20 - Comunicazioni periodiche e informazioni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante
Tutte le informazioni relative alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante effettuate, nonché ai pagamenti e alle ulteriori movimentazioni sulla Carta, sono registrate contabilmente sul Conto e inoltre messe gratuitamente a disposizione dell’Azienda con le modalità di seguito descritte:
a) su Supporto Durevole, accedendo all’Area Personale Nexi (l’Amministratore con riferimento alla propria Carta e alle carte dei Dipendenti e il Dipendente con riferimento alla sua Carta);
b) telefonando al Servizio Clienti;
c) tramite Area Personale Illimity;
d) inviando un SMS, qualora l’Amministratore e/o il Dipendente abbiano preventivamente attivato il relativo servizio. Il numero messo in funzione per tale servizio, insieme con le istruzioni operative per l’invio degli SMS, possono essere richiesti in ogni momen to al Servizio Clienti Nexi, o consultati sul Sito Internet Nexi.
L’Azienda (nella figura dell’Amministratore per le Carte in sua gestione) e il Dipendente (per la propria carta) possono richiedere, in qualunque momento, la produzione e l’invio di un riepilogo cartaceo (la “Lista Movimenti”) tramite il Servizio Clienti Nexi. Il costo d ella produzione e dell’invio di tale riepilogo è indicato nel Documento di Sintesi; in alternativa i movimenti sono consultabili e scaricabili tramite accesso all’Are a Personale del Sito Internet nexi e del Sito Internet illimity.
Art. 21 - Comunicazioni di Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate o non correttamente eseguite Il Titolare, che viene a conoscenza di Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzate o non corrett amente eseguite, ivi i casi di cui all’art.33, ha il diritto di ottenerne la rettifica solo se comunica senza indugio tale circostanza ai recapiti/indirizzi indicati nel Foglio Informativo, o a Xxxx chiamando il Servizio Clienti o il numero dedicato al blocco carta; tale richiesta di rettifica dovrà essere confermata mediante comunicazione scritta aNexi, che ha la facoltà di richiedere documentazione aggiuntiva supporto.
La comunicazione deve essere in ogni caso effettuata entro 13 (tredici) mesi dalla data di addebi to. Il termine di 13 (tredici) mesi non opera se la Banca ha omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante secondo quanto previsto dalle applicabili disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni e di requisiti informativi per le Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante di tempo in tempo vigenti.
Un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro si intende non correttamente eseguita quando l’esecuzio ne non è conforme all’ordine o alle istruzioni impartite dal Titolare.
Art. 22-Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN
Le Operazioni di pagamento e le Operazioni di prelievo di denaro contante si considerano correttamente eseguiti se sono stati utilizzati correttamente gli estremi della Carta o del PIN assegnati al Titolare. Se gli estremi della Carta o del PIN forniti dal Titol are sono inesatti, la Banca non è responsabile, ai sensi dell’art. 33, della mancata o inesatta esecuzione de ll’Operazione di pagamento o dell’Operazione di prelievo di denaro contante.
La Banca, inoltre, non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’Ordine di pagamento se il Titolare ha erroneam ente fornito le indicazioni necessarie all’esecuzione dell’Operazione di pagamento o dell’Operazione di prelievo di denaro contante.
Xxxx, che agisce in questo caso per conto della Banca, compirà sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell’Operazi one di pagamento, e potrà eventualmente addebitare all’Azienda le spese sostenute per il recupero dei fondi medesimi, nella misura indicata nel Documento di Sintesi. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’obbligazione di Nexi di attivarsi per recuperare i fondi è da ritenersi un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Se non è possibile il recupero dei fondi, la Banca, su richiesta scritta dell’Azienda, è tenut a a fornirgli ogni informazione disponibile che sia utile ai fini di un’azione di tutela. La Banca è responsabile solo dell’esecu zione delle Operazione di pagamento e delle Operazioni di prelievo di denaro contante disposte con l’utilizzo corretto degli estremi dell a Carta o del PIN assegnati al Titolare, anche qualora quest’ultimo abbia fornito a Nexi informazioni ulteriori rispetto a tali dati.
Art. 23 - Prova di autenticazione ed esecuzione di Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante
Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 24, 25 e 33, qualora il Titolare neghi di aver autorizzato un’Operazione d i pagamento o un’Operazione di prelievo di denaro contante già eseguita, o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita, è oner e della Banca provare che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante sia stata autenticata, correttamente regis trata e contabilizzata, e che non abbia subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti.
A tal fine, resta inteso che nell’ambito dell’istruttoria che sarà svolta a seguito della comunica zione di cui all’art. 21, Xxxx avrà diritto di richiedere al Titolare l’esibizione dei documenti (quali, ad esempio, memorie di spesa, scontrini emessi dalle apparecchiatur e POS o documenti equivalenti) relativi all’Operazione di pagamento o all’Operazione di prelievo di denaro contante di cui il Titolare richiede la rettifica.
Art. 24 -Responsabilità della Banca per Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante non autorizzate
Fatto salvo quanto previsto all’art. 21, nel caso in cui sia stata eseguita un’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzata, la Banca rimborsa l’Azienda l’importo dell’Operazione immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non autorizzat a.
Se per l’esecuzione delle Operazioni di pagamento o di prelievo di denaro contante sia stato addebitato un conto di pagamento, la Banca riporta il conto nello stato in cui si sarebbe trovato se l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante non aves se avuto luogo, assicurando che la data valuta dell’accredito non sia successiva a quella dell’adde bito dell’importo.
In caso di motivato sospetto di frode, la Banca tramite Xxxx può sospendere il rimborso dandone immediata comunicazione per iscritto alla Banca d’Italia.
Il rimborso non preclude la possibilità per la Banca di dimostrare, anche in un momento successivo, che l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante era stata autorizzata; in tal caso, la Banca ha il diritto di chiedere ed ottenere dall’Azienda l a restituzione dell’importo rimborsato ai sensi dei commi precedenti.
Le Parti espressamente escludono il risarcimento degli ulteriori danni eventualmente subiti dall’Azienda.
Art. 25-Obblighi della Banca e di Nexi in relazione alla Carta
La Banca e Nexi devono :
a) assicurare che il PIN non sia accessibile a soggetti diversi dall’Azienda, fatti salvi gli obblighi indicati negli artt. 15 e 26;
b) astenersi dall’inviare all’Azienda Carte non specificamente richieste, a meno che la Carta già consegnata all’Azienda non deb ba essere sostituita;
c) assicurare che siano sempre disponibili il Servizio Clienti telefonico o altri strumenti adeguati per effettuare la comunicazione di cui all’art.26, nonché, nel caso di blocco di cui all’art. 26, per chiedere la riattivazione della Carta;
d) fornire al Titolare la possibilità di procedere alla comunicazione di cui all’articolo 26, a titolo gratuito, addebitandogli eventualmente solo i costi di sostituzione della Carta;
e) impedire qualsiasi utilizzo delle Carte successivo alla comunicazione del Cliente di cui al successivo art. 36.
Art. 26-Obblighi a carico del Titolare in relazione all’utilizzo della Carta e alle credenziali di sicurezza personalizzate
Il Titolare è obbligato alla custodia e al buon uso della Carta, adottando misure di massima cautela, anche per la conservazi one del PIN, attenendosi alle indicazioni fornite da Nexi, e a quanto riportato nel Contratto.
Il Titolare ha l’obbligo di comunicare senza indugio a Nexi, mediante telefonata al Servizio Clienti , non appena ne viene a conoscenza, qualunque anomalia o problema relativo alla Carta o al PIN, compresi incidenti sospetti o anomalie durante le sessioni di pagamento via Internet e/o possibili tentativi di social engineering e, in particolare, in caso di smarrimento, furto, appropriazione indeb ita o l’uso non autorizzato degli stessi.
Se richiesto da Xxxx, l’Azienda, per il tramite del Titolare, è tenuta inoltre a dare conferma della suddetta comunicazione m ediante lettera raccomandata A.R. o equivalente nei 2 (due) giorni successivi, oppure con qualsiasi altro mezzo, u tilizzando gli indirizzi/recapiti indicati nell’art. 46.
Infine, l’Azienda, per il tramite del Titolare, è tenuta a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti, cons ervandone copia a disposizione di Xxxx per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi: entro tale periodo, Xxxx, avrà facoltà di richiedere copia della denuncia all’Azienda che, in tal caso, dovrà trasmetterla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.
Entro 18 (diciotto) mesi dalla data di effettuazione della suddetta c omunicazione il Cliente può richiedere a Nexi di fornirgli i mezzi per dimostrare di aver effettuato la comunicazione.
A seguito della ricezione della comunicazione di cui sopra, Xxxx provvede a bloccare la Carta, vietandone l’utilizzo, e forni sce all’Azienda una conferma dell’avvenuto blocco, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo . Pertanto la Carta, anche in caso di successivo ritrovamento, non potrà più essere utilizzata e dovrà essere debit amente tagliata in due. A seguito del blocco della Carta per i motivi di cui al presente articolo, la Banca provvede, anche per il tramite di Nexi, di norma ed in automatico, a d emetterne un duplicato, consegnandolo direttamente all’Azienda o inviandoglielo all’indirizzo indicato nel Modulo di Xxxxxxxxx o a quello successivamente comunicato. Qualora ciò non sia possibile, l’Azienda sarà invitata a effettuare una richiesta di emissione di una nuova carta direttamente alla Banca attraverso il Sito o le altre tecniche di comunicazione a distanza tempo per tempo rese disponibili dalla Banca.
Art. 27 - Responsabilità del Titolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione
Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare che rispetta gli obblighi e gli adempimenti di cui all’articolo 26 non sopporta alcuna perdita derivante da eventuali utilizzi della Carta smarrita, sottratta o utilizzata indebitamente, successivi alla richiest a di blocco.
Resta ferma la piena responsabilità del Titolare nel caso in cui egli abbia agito fraudolentemente, con dolo o colpa grave, o ppure non abbia osservato le misure di sicurezza relative all’uso della Carta e del PIN previste dal Contratto. Salvo il caso in cui abbia agito in modo fraudolento, il Titolare non è inoltre responsabile delle perdite derivanti dall’utilizzo della Carta smarrita, sottratta o utilizzata ind ebitamente, quando la Banca, anche per il tramite di Nexi, non abbia adempiuto all’ obbligo di cui all’art. 25, comma 1, lett. c).
Art. 28 - Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo
Se un’Operazione di pagamento è disposta dal Beneficiario o per suo tramite, senza che sia noto l’importo dell’Operazione nel momento in cui il Titolare presta il proprio consenso, la Banca, per il tramite di Nexi, può bloccare i fondi sul conto di pagamento del Tit olare solo se quest’ultimo ha acconsentito al Beneficiario a che sia bloccato un importo predeterminato.
La Banca, per il tramite di Nexi, sblocca senza indugio i fondi bloccati nel momento della ricezione delle informazioni concernenti l’esatto imp orto dell’Operazione di pagamento e, al più tardi, dopo la ricezione dell’ordine di pagamento.
Art. 29 - Rimborsi per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
Nel caso in cui un’Operazione di pagamento autorizzata disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite sia già s tata eseguita, l’Azienda ha diritto al rimborso dell’importo trasferito qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a) al momento del rilascio, l’autorizzazione non specificava l’importo dell’ Operazione di pagamento;
b) l’importo dell’Operazione supera quello che l’Azienda avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi avuti presenti il suo precedente modello di spesa, le condizioni del suo contratto quadro e le circostanze del caso.
Su richiesta della Banca, anche tramite Nexi, l’Azienda fornisce documenti e ogni altro elemento utile a sostene re l’esistenza delle suddette condizioni. Il rimborso corrisponde all’intero importo dell’Operazione di pagamento eseguita. Ai fini della lettera b) del pr imo comma, l’Azienda non può far valere ragioni legate al cambio se è stato applicato il tasso di cam bio concordato con la Banca.
L’Azienda e/o il Titolare non possono chiedere il rimborso:
a) se ha direttamente autorizzato la Banca all’esecuzione dell’Operazione di pagamento; e
b) se l’autorizzazione dell’Azienda è stata data prima dell’esecuzione dell’Operazione di pagamento e gli siano state inoltre fornite o messe a disposizione le informazioni sulla futura Operazione di pagamento, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione, da parte della Banca o del Beneficiario.
Art. 30 - Richieste di rimborso per Operazioni di pagamento autorizzate disposte dal Beneficiario o per il suo tramite
L’Azienda, per il tramite del Titolare, può chiedere il rimborso, di cui al precedente articolo 29, entro otto settimane dall a data in cui i fondi sono stati addebitati.
La Banca rimborsa l’intero importo dell’Operazione di pagamento, ovvero fornisce una giustificazione per il rifiuto del rimbo rso medesimo, entro dieci giornate operative dalla ricezione della richiesta.
L’Azienda, per il tramite del Titolare, se non accetta la giustificazione fornita, ha diritto di presentare un esposto alla Banca d’Italia ovvero di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) secondo le modalità indicate nel relativo Regolamento disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx e senza presentare un preventivo reclamo alla Banca.
Art. 31 - Tempi di esecuzione e data valuta
Il presente articolo si applica: a) alle Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contanti in Euro; b) alle Operazioni di pagamento transfrontaliere che comportano un’unica conversione tra l’Euro e la valuta ufficiale di uno Stato membro dell’Unione Europea non appartenente all’area dell’Euro, a condizione che esse abbiano luogo in Euro e che la conversione valutaria abbia luogo nello Stato membro non appartenente all’area dell’Euro.
La Banca assicura all’Azienda che dal momento della ricezione dell’Ordine di pagamento, l’importo dell’Operazione venga accre ditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario entro la fine della Giornata lavorativa operativa successiva e, comunque, nei tempi nel dettaglio indicati nei Documenti di Sintesi. Qualora l’Ordine di pagamento sia di importo rilevante, la Ban ca si riserva la facoltà di richiedere all’Azienda copia del documento di identità e scontrini emessi dalle apparecchiature POS, o documenti equivalenti. L’Ordine di pagamento sarà eseguito dalla Banca entro la fine della Giornata lavorativa successiva all a data di ricezione dell’Ordine di pagamento, unitamente alla documentazione supplementare richiesta.
Quando l’Ordine di pagamento è disposto su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di paga mento di cui si avvale il Beneficiario trasmette l’ordine alla Banca entro i limiti di tempo convenuti tra il Beneficiario e il proprio Prestatore di serv izi di pagamento. Nel caso degli addebiti diretti, l’ordine viene trasmesso entro i limiti di tempo che consentano il Regolamento d ell’Operazione alla data di scadenza convenuta.
La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento del Beneficiario non può essere successiva alla Giornata operativa in cu i l’importo dell’Operazione di pagamento viene accreditato sul conto del Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario.
La data valuta dell’addebito sul conto di pagamento dell’Azienda non può precedere la Giornata operativa in cui l’importo del l’Operazione di pagamento o di prelievo contanti è addebitato sul medesimo conto di pagamento.
Art. 32 - Circostanze anormali e imprevedibili
La responsabilità della Banca prevista ai sensi del Contratto non si estende alle ipotesi di caso fortuito o forza maggiore e ai casi in cui la Banca e Nexi abbiano agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.
Art. 33 - Responsabilità della Banca per la mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle Operazioni di pagamento
Fatti salvi gli articoli 24 e 25 quando l’Operazione di pagamento o di prelievo di denaro contante è dis posta dal Titolare, la Banca è responsabile nei confronti di quest’ultimo della corretta esecuzione dell’ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Titolare ed eventualmente al Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiari o che quest’ultimo ha ricevuto l’importo dell’Operazione conformemente all’articolo 31. In tale caso, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confro nti del Beneficiario della corretta esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Quando la Banca è responsabile ai sensi del comma precedente, rimborsa senza indugio all’Azienda l’importo dell’Operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l’Operazione è stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ri pristina la situazione come se l’Operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell’accredito sul conto d i pagamento dell’Azienda non deve essere successiva a quella di addebito dell’importo.
Qualora il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, mette senza indugio l’importo dell’Operazione di pagamento a disposizione del Beneficiario o accredita immediatamente l’importo corrispondente sul conto di pagamento del Beneficiario medesimo. La data valuta dell’accredito sul conto di pagamento di quest’ultimo non deve essere successiva a quella ch e sarebbe stata attribuita al Beneficiario in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
Fatti salvi gli articoli 29 e 30 quando l’Operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Beneficiario o per il suo tramite, il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del proprio utente della corretta trasmissione dell’ordine di pagamento alla Banca ed è tenuto a trasmettere l’ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la da ta valuta riconosciuta al Beneficiario non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell’Operazione di pagamento.
Il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario è responsabile nei confronti del Beneficiario per il rispetto delle di sposizioni di cui all’articolo 31, commi 3 e 4, ed è tenuto a mettergli a disposizione l’importo dell’Operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attri buita in caso di esecuzione corretta.
Nel caso in cui il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un’Operazione di pagamento ai sensi dei commi precedenti, la Banca è responsabile nei confronti dell’Azienda ed è tenuta a rimborsare all’Azienda, senza indugio, l’importo dell’Operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto.
Tale obbligo non si applica se la Banca dimostra che il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario ha ricevuto l’imp orto dell’Operazione, anche se con lieve ritardo. In questo caso il Prestatore di servizi di pagamento del Beneficiario accredita l’importo al proprio utente con data valuta non successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta. Indipendentem ente dalla responsabilità di cui ai commi precedenti, quando un’Operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i pres tatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio e senza spese, su richiesta dei rispettivi utenti, a rintracciare l’Opera zione di pagamento, e li informano del risultato.
I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di tutte le spese ed inter essi loro imputati a seguito della mancata, inesatta o tardiva esecuzione dell’Operazione di pagamento.
Art. 34 - Sostituzione della Carta danneggiata
In caso di danneggiamento o smagnetizzazione della Carta la sua sostituzione potrà avvenire su richiesta dell’Azienda alla Banca o a Nexi. I corrispettivi relativi alla sostituzione della Carta sono riportati nel Documento di Sintesi.
Art. 35 - Uso illecito della Carta
L’utilizzo di una Carta bloccata, scaduta, revocata o denunciata come smarrita, rubata, indebitamente sottratta, falsificata, contraffatta – o comunque non più utilizzabile ai sensi del Contratto – costituisce illecito, così come l’agevolazione o la connivenza con altri usi fraudolenti della Carta.
La Banca e/o Nexi si riservano di perseguire anche penalmente detti comportamenti illeciti.
Art. 36 - Blocco della Carta
La Banca e/o Nexi hanno diritto di bloccare, in tutto o in parte, l’utilizzo della Carta in qualsiasi momento e con effetto i mmediato, in caso di forza maggiore o in presenza di un giustificato motivo connesso ad uno o più dei seguent i elementi:
a) la sicurezza della Carta;
b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento, non autorizzato o contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finan ziamento al terrorismo;
c) qualora essi vengano a conoscenza della morte o della sopravvenuta incapacità di agire del Titolare.
La Banca e/o Nexi – tramite telefono, SMS, e-mail o telegramma – informano immediatamente il Titolare e/o l’Azienda del blocco della Carta e della relativa motivazione, comunicando il codice che identifica il blocco e l’orario in cui è avvenuto il blocco medesimo. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo rispetto al blocco della Carta o al più tardi immediatamente dopo, salvo che tale infor mazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ex art. 126 TUB o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 37, al venir meno delle ragioni che hanno portato al blocco della Carta, Xxxx provvede a riattivare la Carta o, se il motivo che ha determinato il blocco lo consente, ad emettere un duplicato di quella precedentemente bloccata. Diversamente, e se è necessario procedere all’emissione di una nuova Carta in luogo di un duplicato, tale richiesta dovrà essere inoltrata da ll’Azienda alla Banca o a Nexi. Ove la Banca o Nexi non vi abbiano già provveduto, al venir meno delle ragioni che hanno determinato il blocco, l’Azienda potrà chiedere alla Banca o a Nexi la riattivazione della Carta o l’emissione di un duplicato della Carta precedentemente bloccata (se possibile in base al motivo che ha determinato il blocco) telefonando al Servizio Clienti o co n qualsiasi altro mezzo agli indirizzi/ recapiti indicati nel successivo art. 46.
Art. 37 - Clausola risolutiva espressa
Fatto salvo e in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 36, la Banca può dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:
(i) inadempimento degli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(ii) utilizzo della Carta contrario alla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo;
(iii) infedele dichiarazione dei dati dell’Azienda e, se del caso, del titolare effettivo, resi al momento della richiesta di emissione della Carta.
(iv) mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo;
(v) individuazione di anomalie e incongruenze emerse nell’ambito degli adempimenti in materia di adeguata verifica ai sensi del D .Lgs. 231/2007;
(vi) mancata osservanza degli obblighi di cui agli artt. 6 (Disponibilità massima della carta), 14 (Firma sulla Carta e sugli scon trini), 15 (Codice personale segreto PIN: utilizzo e obbligo di custodia), 19 (Pagamenti), 20 (Comunicazioni periodiche e informazi oni successive rispetto ad Operazioni di pagamento e di prelievo di denaro contante), 22 (Utilizzo non corretto degli estremi della Carta o del PIN);); 26 (Obblighi a carico del Titolare in relazione all’utilizzo della Carta e alle credenziali di sicurezza personalizzate); 27 (Responsabilità del Titolare in caso di smarrimento, furto, appropriazione indebita, uso non autorizzato, falsificazione o contraffazione);); 35 (Uso illecito del la Carta); 36 (Blocco della Carta); ;
La comunicazione di risoluzione del Contratto sarà inviata all’Azienda tramite raccomandata A.R. con le modalità di cui all’art. 45.
In caso di risoluzione del Contratto, l’Azienda non avrà diritto al rimborso di quanto già anticipato in termini di quote, on eri e costi e deve provvedere all’immediato pagamento, in un’unica soluzione, di ogni importo dovuto alla Banca e, se in possesso della Carta, alla sua pront a invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, Xxxx provvederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo s uccessivo sarà da considerarsi illecito.
Art. 38 - Recesso
Recesso dell’Azienda
L’Azienda ha facoltà di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese, mediante comunicazione scritta da inviare tramite raccomandata A.R. alla Banca, agli indirizzi/recapiti indicati nel successivo art. 46. Il recesso si considera efficace dal momento in cui la Banca ne viene a conoscenza.
Recesso della Banca e/o di Nexi
La Banca e/o Nexi possono recedere dal Contratto con preavviso di 2 (due) mesi e senza nessun onere a carico dell’Azienda, dandone comunicazione tramite raccomandata A.R. con le modalità indicate all’art. 45. Il recesso si considera efficace trascorsa la d urata del periodo di preavviso a decorrere dal momento in cui l’Azienda viene a conoscenza dell’esercizio del recesso da parte della Banca e/o di Nexi.
Diritti ed obblighi dell’Azienda in tutti i casi di recesso In ogni caso di esercizio del diritto di recesso:
- restano comunque ferme tutte le obbligazioni sorte a carico dell’Azienda anteriormente alla data di efficacia del recesso: l’ Azienda si impegna quindi a pagare in un’unica soluzione, entro i 30 (trenta) giorni successivi alla data di efficacia del recesso , ogni importo dovuto alla Banca e, se in possesso della Carta, alla sua pronta invalidazione tagliandola verticalmente in due parti. In caso diverso, Xxxx provv ederà a bloccare la Carta ed ogni utilizzo successivo sarà da considerarsi illecito;
- l’Azienda ha diritto al rimborso della Quota periodica mensile anticipatamente pagata in proporzione al periodo di mancato utilizzo.
- In caso di addebito di ulteriori spese periodiche riferite al possesso della Carta e a servizi accessori, queste saranno dovute dall’Azienda solo in misura proporzionale per il periodo precedente al recesso e, se pagate anticipatamente, esse saranno rimborsate in maniera proporzionale al periodo di mancato utilizzo;
- l’Azienda è responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dalla prosecuzione dell’uso della Carta successivamente alla cessazione del rapporto.
Ulteriori effetti del recesso
In tutti i casi di cui al presente articolo, il recesso si estende anche ad eventuali servizi accessori al Contratto, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.
Qualora si eserciti il recesso da parte dell’Azienda o della Banca di una Carta con Quota pari a ZERO, come indicato nel Documento di Sintesi alla voce “Quota Mensile”, alla prima Carta con Quota a pagamento - sottoscritta dall’Azienda – si applicherà la Quota pari a ZERO dal mese successivo a quello dell’efficacia del recesso.
Art. 39-Servizi accessori
La Banca e Nexi possono associare alla Carta servizi accessori aggiuntivi (ad esempio coperture assicurative, servizi di emergenza e di assistenza). L’elenco degli eventuali servizi accessori e la descrizione, a scopo informativo, delle rispettive modalità e co ndizioni di utilizzo è consultabile sul Sito Internet nexi o contattando il Servizio Clienti.
La documentazione informativa relativa alle coperture assicurative, offerte gratuitamente all’Azienda (senza costi aggiuntivi ), è pubblicata nell’Area Trasparenza (sezione “Assicurazioni”) del Sito Internet nexi.
I servizi accessori forniti da terzi sono soggetti ai termini e alle condizioni contenute nel relativo Regolamento contrattua le predisposto dal fornitore del servizio, e sottoscritto dall’Azienda separatamente dal Contratto.
Art. 40 – Estinzione
In caso di estinzione per qualunque motivo della Carta si applicano i medesimi termini e condizioni del Recesso di cui all’ar t. 38.
Art. 41 - Modifiche al Contratto
Ogni modifica delle condizioni contrattuali ed economiche che riguardano la prestazione dei servizi di pagamento e le relative informazioni ai sensi dell’art. 126-sexies del Testo Unico Bancario, è proposta e comunicata, con preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la sua applicazione.
La proposta di modifica unilaterale si ritiene accettata dall’Azienda a meno che questa non comunichi alla Banca, prima della data prevista per l’applicazione della modifica, che non intende accettarla. In questo caso, l’Azienda ha il diritto di recedere dal Contratto, senza spese, con comunicazione da inviare alla Banca con le modalità e gli effetti di cui all’art. 38, entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. Eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso favorevole all’Azienda possono ess ere applicate con effetto immediato e senza
preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare, con effetto immediato e senza preavviso, anche eventuali modifiche dei tassi di cambio in senso sfavorevole all’Azienda, quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di cambio di riferimento convenuti nel Contratto, informando in tal caso tempestivamente l’Azienda mediante comunicazione scritta da inviare con le modalità di segu ito descritte nel presente articolo.
Fermo restando quanto sopra precisato con riferimento alle sole modifiche inerenti ai servizi di pagamento e alle relative informazioni, la Banc a, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole all’Azienda i tassi, i prezzi e le altre condizioni di Contratto, dandone comunicazione all’Azienda, con un preavviso minimo di almeno 2 (due) mesi rispetto alla data prevista per la loro applicazione ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico Bancario. La proposta di modifica unilaterale si r itiene approvata se l’Azienda non comunica alla Banca di recedere dal Contratto, senza spese, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 38 entro e non oltre la data prevista per l’applicazione della modifica. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, l’Azienda avrà diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Tutte le comunicazioni di modifica di cui al presente articolo potranno essere effettuate con le modalità di cui all’art. 45. Con le medesime modalità le suddette comunicazioni potranno essere trasmesse anche congiuntamente la messa a disposizione dell’Estratto Conto del Conto e/o del Documento Condizioni Annuale. Tutte le comunicazioni di modifica indicheranno espressamente la formula “Proposta di m odifica unilaterale del Contratto”.
Resta inteso che nel caso in cui non sia possibile identificare le componenti di costo o, più in generale, le condizioni cont rattuali ed economiche relative ai servizi di pagamento rispetto a quelle relative al Contratto, alle modifiche contrattuali proposte unilateralmente dall’Emittente dovranno in ogni caso applicarsi l’art. 118 del Testo Unico Bancario e le relative disposizioni di attuazione.
Art. 42 - Diritto ad ottenere copia del Contratto e del Documento di Sintesi
L’Azienda ha il diritto di ottenere, su richiesta, in ogni momento e gratuitamente, copia completa del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato.
Art. 43-Tempi massimi di chiusura del Contratto
I tempi massimi di chiusura del Contratto, in caso di recesso dell’Azienda, sono pari a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione da parte della Banca della comunicazione di recesso.
Art. 44-Cessione del Contratto/credito
La Banca potrà cedere in ogni momento a terzi il Contratto o i diritti da esso derivanti, con le relative garanzie, dandone comunicazione scritta all’Azienda ai sensi del successivo art. 45, senza che ciò comporti la diminuzione della tutela degli interessi dell’ Azienda.
Art. 45 - Comunicazioni all’Azienda e variazione dei dati
Tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, salvo diverso specifico accordo scritto fra la Banca e l’Azienda, sono effettuate in lingua italiana. L’invio di qualsiasi comunicazione, dichiarazione o documento all’Azienda ai sensi del Contratto o da esso consen tito – quali, a titolo meramente esemplificativo, eventuali notifiche e proposte di modifica unilaterale del Contratto – sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dall’Azienda nel Modulo di Richiesta, o a quello successivamente co municato ai sensi del presente articolo. Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vige nte, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole.
Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 20 in merito alle comunicazioni periodiche, se non è escluso dalla legge o dal Contratto, la Banca e/o Nexi forniscono le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza , consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole.
La Banca e/o Nexi possono, ad esempio, utilizzare la posta elettronica – all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dall’Azienda o al diverso indirizzo successivamente comunicato – il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche po ssono essere registrate.
Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra possono anche essere messe a disposizione dell’Azienda sul Sito Internet, dandone apposito avviso di pubblicazione via e-mail. Resta ferma la possibilità dell’Azienda di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo alla Banca e/o Nexi con le modalità precedentemente indicate.
L’Azienda si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca e/o Nexi eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato in precedenza e contenuto nel Modulo di Xxxxxxxxx.
Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, oppure t elefonicamente al Servizio Clienti.
Se l’Azienda omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunica to si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
Art. 46 - Comunicazioni alla Banca e a Nexi
L’invio di comunicazioni per iscritto dovrà essere effettuato dall’Azienda:
a) se indirizzate alla Banca, al seguente indirizzo: illimityBank SpA xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx
b) se indirizzate a Xxxx, al seguente indirizzo: Nexi Payments SpA, Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
Per tutte le comunicazioni di cui al presente Contratto, le domande, le richieste di supporto ed i servizi diretti al Servizio Clienti, no nché in tutti gli altri casi in cui il Contratto prevede l’utilizzo di canali di comunicazione alternativi (telefono, fax, e -mail, ecc.), l’Azienda dovrà utilizzare gli indirizzi/recapiti indicati nel Foglio Informativo relativo alla Carta.
Art. 47 - Reclami ricorsi e conciliazioni
È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Azienda.
La Banca darà riscontro al reclamo entro 15 giorni lavorativi dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora la Banca venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre al Titolare una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate lavorative. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate lavorativ e non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Banca. Nei casi di risposta interlocutoria, la Banca dovrà comunque for nire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate lavorative. Se la Banca non risponde nei termini stabiliti oppure il reclamo non è stato accolto o se l’Azienda non è comunque soddisfatta della risposta, possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi
espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario, disponibile sul Sito Internet illimity, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, oppure sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
In alternativa all’ABF, o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Azienda può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Titolo II del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni, il l’Azienda può presentare un esposto alla Banca d’Italia ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 11/2010 e successive modificazioni. In caso di grave inosservanza degli obbl ighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione della Carta saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron ti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sens i del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art. 32 del D.Lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi in capo a Nexi in merito alla gestione del relativo circ uito di pagamento saranno applicate le sanzioni previste dal medesimo circuito.
Art. 48 - Lingua del Contratto, legge applicabile e Foro competente
Il Contratto è redatto in lingua italiana e regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sulla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.
Art. 49 - Controlli
La Banca e Nexi sono soggetti ai controlli esercitati da Banca d’Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxx.