Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali:
28.2 È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza l’Esercente.
28.3 La Società dà riscontro al reclamo entro 15 (quindici) giornate operative dal- la sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema.
28.4 Qualora la Società venga a trovarsi nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sopra indicate, potrà sottoporre all’Esercente una risposta in- terlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispon- dere entro le 15 (quindici) giornate operative. Le circostanze che hanno determina- to l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Società.
28.5 Nei casi di risposta interlocutoria, la Società dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) giornate operati- ve. Se la Società non risponde al reclamo nei termini stabiliti oppure il recla- mo non è accolto o se l’Esercente non è comunque soddisfatto della rispo- sta, l’Esercente, se il reclamo è relativo al Servizio Acquiring, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Tale Guida è disponibile sul Sito Internet o attraverso il Servizio Clienti, presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico, o direttamente sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
28.6 Il ricorso all’ABF è di regola presentato on line accedendo all’Area Riservata del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, previa registrazione. Il costo del ricorso all’ABF è pari a 20 euro, o altro importo determinato dall’ABF stesso. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 e successive modifiche), il cui elenco è consultabile presso il sito internet xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx nella sezione dedicata. In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibi- lità dell’ev...
Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali:
28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislati- vo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Reclami ricorsi e conciliazioni. In relazione alla funzione di carta di pagamento, l’Utilizzatore può presentare re- clami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: • CartaSi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx - fax 02/3488.9154 - indirizzo e-mail x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. È considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indi- cando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, l’Utilizzatore può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) nei casi espressamente previsti nella Guida pratica all’Arbitro Bancario Finanziario. Per come conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF, l’Utilizzatore può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come so- pra delineata, l’Utilizzatore può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale. In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, l‘Utilizzatore può presentare un esposto alla Ban- ca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). In caso di grave inosservanza degli obblighi assunti dalla Banca in relazione all’emissione di Moneta Elettronica e alla gestione del relativo circuito di pagamento, saranno applicabili sanzioni amministrative pecuniarie nei confron- ti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione nonché dei soggetti che svolgono funzioni di controllo per mancata vigilanza sull’osservanza degli obblighi in questione, nella misura di volta in volta prevista ai sensi di legge (ai sensi del Titolo VIII del Testo Unico Bancario e dell’art....
Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica ai seguenti recapiti: - CartaSi - Servizio Clienti, xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx; fax 02 - 3488.9154; indirizzo e-mail: x.xxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx. E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. Al reclamo sarà dato xxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla sua ricezione, indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 (trenta) giorni, il Titolare può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) alle seguenti condizioni:
a) non sono trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca;
b) la controversia riguarda operazioni e servizi bancari e finanziari:
1) fino a Euro 100.000,00 (centomila/00), se il Titolare chiede una somma di denaro; 2) senza limiti di importo, quando si chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà (ad esempio quando si lamenta la mancata consegna della documentazione di trasparenza);
c) la controversia non è già stata sottoposta all’esame di arbitri o di conciliatori. Per sapere come rivolgersi all’ABF, il Titolare può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul Sito Internet, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito www. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, il Titolare può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28), come ad es. il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx). In aggiunta a quanto sopra, in caso di violazione da parte della Banca delle norme di cui al Tit. II del D.lgs. 11/2010, è espressamente previsto dal legislatore che il Titolare possa presentare un esposto alla Banca d’Italia (ai sensi del combinato disposto degli artt. 39 e 2, comma 4, lett. a) del D.lgs. 11/2010). La proposizione dell’espost...
Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami alla Banca, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: esemplificativo, eventuali notifiche e proposte di modifica unilaterale del Contratto – sarà effettuato con piena validità agli indirizzi/recapiti indicati dal Titolare nel Modulo di Xxxxxxxxx, o a quello successivamente comunicato ai sensi del presente articolo. Tutte le comunicazioni per la quali è richiesta la forma scritta, in conformità con la normativa applicabile di volta in volta vigente, si intendono assolte anche se inviate su Supporto Durevole. Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 21 in merito alle comunicazioni periodiche, se non è escluso dalla legge o dal Contratto, la Banca e/o Nexi forniscono al Titolare le comunicazioni di cui al Contratto mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, consentendo il salvataggio delle stesse su Supporto Durevole. La Banca e/o Nexi possono, ad esempio, utilizzare la posta elettronica – all’indirizzo indicato nel Modulo di Richiesta dal Titolare o al diverso indirizzo successivamente comunicato – il telegramma, il fax, i sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico e le altre tecniche di comunicazione che consentono una comunicazione individuale. Le comunicazioni telefoniche possono essere registrate. Le comunicazioni e le informazioni di cui sopra possono anche essere messe a disposizione del Cliente sul Sito Internet, dandone apposito avviso di pubblicazione al Titolare via e-mail. Resta ferma la possibilità del Titolare di cambiare in qualsiasi momento la tecnica di comunicazione utilizzata, comunicandolo alla Banca e/o Nexi con le modalità precedentemente indicate. Il Titolare si impegna a comunicare tempestivamente alla Banca e/o Nexi eventuali variazioni di residenza, domicilio, indirizzo e-mail, numero di telefono, e/o di ogni altro recapito e dato personale comunicato in precedenza e contenuto nel Modulo di Richiesta. Tale comunicazione potrà avvenire in forma scritta a mezzo di lettera raccomandata A.R., mediante posta elettronica, oppure telefonicamente al Servizio Clienti. Se il Titolare omette di comunicare eventuali variazioni dei propri dati, le comunicazioni inviate all’ultimo indirizzo comunicato si intenderanno pienamente valide ed efficaci.
Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società - Servizio Clienti, tramite appo- sito form presente nella sezione Reclami del sito Nexi, con comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata A.R., via fax, o per via telematica, rispettivamente, ai seguenti recapiti: Nexi - Servizio Clienti, Xxxxx Xxxxxxxx x. 00, 00000, Xxxxxx;
28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché pres- so le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso uno degli organismi di mediazione autorizzati ai sensi di legge (Decreto Legislati- vo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche). In ogni caso, l’esperimento di tale procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’eventuale domanda giudiziale.
Reclami ricorsi e conciliazioni. 28.1 L’Esercente può presentare reclami alla Società con comunicazione scritta tra- mite i seguenti canali:
28.2 Per conoscere condizioni e modalità per rivolgersi all’ABF l’Esercente può consultare l’apposita “Guida” disponibile sul sito Internet della Società, nonché presso le filiali di Banca d’Italia aperte al pubblico oppure consultare direttamente il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Le modalità per la messa a disposizione della Guida sono reperibili anche attraverso il Servizio Clienti.
28.3 In alternativa all’ABF o per le questioni che esulano la sua competenza così come sopra delineata, l’Esercente può presentare, anche in assenza di preventivo reclamo alla Società, domanda di mediazione finalizzata alla conciliazione presso
Reclami ricorsi e conciliazioni. E’ considerato valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Cliente. La Banca darà riscontro al reclamo entro 15 giornate operative lavorative dalla sua ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Qualora la Banca venga a trovare nell’impossibilità di rispondere al reclamo entro le tempistiche sovra indicate, potrà sottoporre alil Titolare una risposta interlocutoria dettagliando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 (quindici) giornate operative lavorative. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 (quindici) giornate operative lavorative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza della Banca. Nei casi di risposta interlocutoria, la Banca dovrà comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 (trentacinque) operative lavorative. ….
Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare reclami a Nexi in forma scritta con una delle seguenti modalità: - sul sito www.nexi.it, nella sezione Reclami, compilando l’apposito modulo (reclami “possessori di Carte di pagamento”); - via fax: 02-34.88.91.54; - via mail: c.satisfaction@nexi.it; - tramite PEC: reclami.nexipayments@pec.nexi.it - con posta ordinaria, prioritaria o raccomandata A.R. a Nexi Payments SpA – Claims Management, Corso Sempione, 55 - 20149 Milano. E’ valido il reclamo che contiene gli estremi di chi lo propone, i motivi del reclamo, la firma o analogo elemento che consenta di identificare con certezza il Titolare. Nexi risponde al reclamo entro 15 giornate lavorative dalla sua ricezione indicando, in caso di accoglimento, i tempi previsti per risolvere il problema. Se Nexi è impossibilitata a rispondere al reclamo entro i tempi indicati, può dare al Titolare una risposta interlocutoria spiegando le ragioni che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro le 15 giornate lavorative previste. Le circostanze che hanno determinato l’impossibilità a rispondere entro 15 giornate operative non devono, in ogni caso, essere dovute a volontà o negligenza di Nexi. Nei casi di risposta interlocutoria, Nexi deve comunque fornire una risposta definitiva al reclamo entro 35 giornate lavorative.
Reclami ricorsi e conciliazioni. Il Titolare può presentare un reclamo a Cartas^, per lettera raccomandata A/R o per via telematica all’indirizzo indicato nei Fogli Informativi. CartaSì darà riscontro entro 30 giorni indicando in caso di accoglimento i tempi previsti per l’adempimento. Se il Titolare non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario, attivare procedure di arbitrato e conciliazione che il Titolare e CartaSì possono proporre per il tramite di specifici organismi riconosciuti dalla legge (quali ad esempio il Conciliatore Bancario Finanziario), nonché presentare esposto a Banca d’Italia. In caso di eventuali violazioni si applicano a CartaSì le sanzioni amministrative di cui al Titolo IX del T.U. Bancario ed al Titolo II del D. Lgs. 11/2010.