CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
Malattia Long Term Care e Grandi Interventi
Prenditi Cura Long Term Care
Mod.013.2014.PC LTC
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di Assicurazione
c) Proposta di Assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione.
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.
NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.
La presente nota informativa è aggiornata al 01.01.2014
la presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE Articolo 1- INFORMAZIONI GENERALI
CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxx tel. 00.00.00.00.00 fax 00.00.00.00.00 sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx – e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx Capitale sociale 23.000.000 i.v. - C.F./P.IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con provv. IVASS (già ISVAP) n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 042.
Articolo 2-. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
(dati al 31 dicembre 2012) CF Assicurazioni S.p.A. ha:
- un patrimonio netto pari a 9,743 milioni di Euro, con un Capitale Sociale di 10 milioni di euro e Riserve patrimoniali pari a 4,046 milioni di euro;
- un indice di solvibilità di 2,914, riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
A. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
AVVERTENZA: La durata del contratto è annuale con tacito rinnovo. E’ facoltà delle parti recedere a ogni scadenza annuale dell’assicurazione con lettera raccomandata da inoltrarsi almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale.Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazioni.
Articolo 3-coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusion Sezione “A”
1a) Garanzie prestate.
La presente assicurazione garantisce a fronte di un premio annuale costante, l'assicurato, nei limiti del massimale mensile assicurato indicato in polizza, l’indennizzo a titolo di rimborso forfettario delle spese sanitarie, sostenute quando questi si trovi in uno stato di non autosufficienza.
E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata e consolidata, di poter compiere 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana senza l’assistenza di una terza persona:
- lavarsi: capacità di mantenere in modo autonomo un livello di igiene personale confacente alle abitudini;
- alimentarsi: capacità di servirsi e di mangiare del cibo precedentemente preparato e messo a disposizione;
- muoversi: capacità di spostarsi su una superficie piana, anche attraverso l’aiuto di un equipaggiamento specifico:
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi i propri vestiti eventualmente riadattati,
oppure è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, giustificanti l’assistenza costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana di cui sopra.
L’Assicurato, in caso di non autosufficienza e fintanto che persiste tale stato, percepirà un indennizzo mensile con cadenza semestrale posticipata, sino all’importo indicato nella scheda di polizza. Se l’assicurato non è più non autosufficiente l’erogazione dell’indennizzo mensile dell’indennizzo viene
sospeso per essere riattivato senza l’applicazione di un’ulteriore franchigia qualora ritorni non autosufficiente.Tale indennizzo a titolo di rimborso spese non potrà superare l’importo mensile assicurato di Euro 500,00 , 1.000,00, 1.500,00 o 2.000,00 secondo la scelta operata nella scheda di polizza.
SEZIONE B
AVVERTENZA: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo al mancato pagamento dell’indennizzo; si rinvia, per aspetti di maggior dettaglio agli art. 2 e 11 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Il contratto prevede la presenza di carenze. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda agli Art.4 e 9 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: sono assicurabili tutte le persone sino a 69 anni di età. Per maggiori dettagli si rinvia all’Art.3 delle Condizioni di Assicurazione.
Articolo 4: Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nullità, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art.14 delle Condizioni di Assicurazione.
AVVERTENZA: Le dichiarazioni contenutenei questionari anamnestici allegati alla scheda di Proposta,devono essere confermate e sottoscritte.
Articolo 5-Premi
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Il frazionamento è unico annuale.
AVVERTENZA:La polizza non prevede sconti.
Il pagamento del premio avverrà prettamente attraverso gli intermediari.
Assegni, bonifici.
Articolo 6- Adeguamento del premio e delle somme assicurate.
La polizza non prevede alcuna forma d’indicizzazione o adeguamenti né relativamente al premio né alle somme assicurate.
Articolo 7 - Diritto di recesso.
AVVERTENZA: in caso di sinistro, denunciato a termini di polizza non è previsto alcun recesso ma le Parti potranno agire unicamente tramite l’invio della disdetta annuale della polizza.
Articolo 8- Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto.
I diritti derivanti dal contratto d’assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile.
Articolo 9 -Legge applicabile al contratto.
La Compagnia applica al contratto la legge italiana.
Imposta sui premi
I premi delle assicurazioni sugli infortuni e malattia, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.
Detraibilità fiscale dei premi
Relativamente ai Premi della garanzia sanitaria, i premi non danno diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF.
B. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
Articolo 11-Sinistri - Liquidazione dell’ indennizzo.
AVVERTENZA: L’insorgenza del sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.
La presente polizza prevede determinate modalità e termini per la denuncia dei sinistri. Per aspetti di dettaglio si rinvia agli art. 8 e 12 delle Condizioni di Assicurazioni.
L’Assicurato deve consentire alla Società tutte le indagini egli accertamenti ritenuti necessariai fini dell’accertamento del danno. Laddove la Società richiede documentazione (cartella clinica, copia libretto sanitario. Etc.) le spese relative ai documenti richiesti sono a carico dell’Assicurato.
Con riferimento alle procedure liquidative si rinvia per aspetti di dettaglio agli art. 7 e 10 delle Condizioni di Assicurazioni.
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0, 00000 Xxxx – telefono 00 00 00 00 00 – telefax 06 51 29 46 50 -
I reclami dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze,
e dovranno essere inviati all’Ufficio Legale- Gestione Reclami della Società alla seguente casella di posta elettronica: – e-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d’assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx –
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx- retail/finnet/indexen.htm)
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
AVVERTENZA: Le eventuali controversie di natura medica sull’entità del danno, relativamente alle garanzieprestate, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, chesi riuniscono nel Comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto dimedicina legale.
Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medicoformato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dalConsiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio deimedici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medicorisiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicinalegale.Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalitàdi legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casidi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi indoppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti difirmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
AVVERTENZA: è possibile in ogni caso rivolgersi all’Autorità Giudiziaria
GLOSSARIO - DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Autosufficienza: E’ considerata autosufficiente la persona che si trova nella capacità di poter compiere 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana senza l’assistenza di una terza persona:
- lavarsi: capacità di mantenere in modo autonomo un livello di igiene personale confacente alle abitudini;
- alimentarsi: capacità di servirsi e di mangiare del cibo precedentemente preparato e messo a disposizione;
- muoversi: capacità di spostarsi su una superficie piana, anche attraverso l’aiuto di un equipaggiamento specifico:
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi i propri vestiti eventualmente riadattati,
Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni dall’inizio della efficacia della polizza durante i quali il Piano Assicurativo non è efficace relativamente agli eventi derivanti da Malattia e Perdita di Impiego. Qualora il sinistro avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione per sé o a favoredi terzi e ne assume i relativi oneri.
Grande Intervento Chirurgico: interventi complessi per tecniche operatorie e intendendosi per tali quelli elencati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione.
Indennizzo: la somma indicata in polizza, corrisposta dalla Società incaso di sinistro.
Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisicheobiettivamente constatabili.
Intervento chirurgico: tecnica terapeutica cruenta applicata sull’Assicurato, mediante uso distrumenti operatori, finalizzata a risolvere una patologia o una lesione conseguente ad infortunio.
Istituto di cura: l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il ServizioSanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sonoesclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute dell'Assicurato non dipendente da infortunio.. Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e dalla Società, riportante le prestazioni e le garanzie scelte la decorrenza, la scadenza e il premio da corrispondere.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a fronte del pagamento della quale vengono fornite dalla Società le garanzie e le prestazioni.
Ricovero: la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.
Sinistro: l'evento futuro, dannoso e incerto che determina la richiesta di indennizzo da parte dell'Assicurato.
Società: CF Assicurazioni S.p.A.
Si rinvia al sito internet della Società, www xxxxxxxxxxxxxxx.xxx per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. CF Assicurazioni
S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.
Polizza “Prenditi Cura”
Long Term Care e Grandi Interventi
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SEZIONE A
Art. 1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE –
1a) Garanzie prestate.
La presente assicurazione garantisce a fronte di un premio annuale costante, l'assicurato, nei limiti del massimale mensile assicurato indicato in polizza, l’indennizzo delle spese sanitarie sostenute quando questi si trovi in uno stato di non autosufficienza.
E’ considerata non autosufficiente la persona che si trova nell’impossibilità fisica totale e permanente, clinicamente accertata e consolidata, di poter compiere 3 delle seguenti 4 azioni consuete della vita quotidiana senza l’assistenza di una terza persona:
- lavarsi: capacità di mantenere in modo autonomo un livello di igiene personale confacente alle abitudini;
- alimentarsi: capacità di servirsi e di mangiare del cibo precedentemente preparato e messo a disposizione;
- muoversi: capacità di spostarsi su una superficie piana, anche attraverso l’aiuto di un equipaggiamento specifico:
- vestirsi: capacità di mettersi e togliersi i propri vestiti eventualmente riadattati,
oppure è affetta da morbo di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica, diagnosticate attraverso specifici test clinici, giustificanti l’assistenza costante di una terza persona per compiere almeno 3 delle 4 azioni consuete della vita quotidiana di cui sopra.
1b) Prestazione assicurata e relativo premio
L’Assicurato, in caso di non autosufficienza e fintanto che persiste tale stato, percepirà un indennizzo mensile a titolo di rimborso spese forfettario, sino all’importo indicato nella scheda di polizza. Se l’assicurato non è più non autosufficiente l’erogazione dell’indennizzo mensile dell’indennizzo viene sospeso per essere riattivato senza l’applicazione di un’ulteriore franchigia qualora ritorni non autosufficiente. Tale indennizzo a titolo di rimborso spese, non potrà superare 500,00;1.000,00;1.500,00 o 2.000,00 euro mensili come previsto nella scheda di polizza. Il premio corrisposto per ciascun assicurato resterà invariato per tutta la durata in cui la polizza resterà in vita senza scatti di premi relativi agli scaglioni di età successivi. Potranno essere richiesti adeguamenti del premio indicato nella scheda di polizza a quinquennio con almeno un preavviso di 60 giorni prima della scadenza annuale. Qualora il Contraente non fosse d’accordo con la richiesta di aumento, potrà dichiarare la risoluzione contrattuale dalla scadenza per la quale è stato richiesto l’adeguamento.
1c)Condizioni di pagamento delle prestazioni
Il riconoscimento da parte della Società dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato darà diritto allo stesso di usufruire dell’Indennizzo garantito, a decorrere dal 91° giorno successivo alla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza.
L’indennizzo sarà corrisposto a titolo di rimborso spese forfettario con cadenza semestrale posticipata per tutto il periodo in cui perdurerà lo stato di non autosufficienza.
Durante il periodo di pagamento dell’Indennizzo, qualora l’Assicurato dovesse recuperare capacità psico- motorie e funzionali che lo rendessero, quindi, autosufficiente, lo stesso dovrà darne comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di decesso, saranno gli eredi, entro 30 giorni, a darne comunicazione alla Società .
1d) Rivedibilità dello stato di non autosufficienza
La Società si riserva la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di eseguire periodicamente controlli sanitari sullo stato di salute dell’Assicurato attraverso medici di propria fiducia, richiedendo a tal proposito la documentazione che riterrà più idonea alla valutazione del sinistro.
Qualora l’accertamento evidenzi il recupero dello stato di autosufficienza, la Società comunicherà al Contraente ed al Beneficiario la sospensione del pagamento dei rimborsi e la sospensione dell’esonero pagamento premi. Il Contraente sarà tenuto al pagamento del premio di polizza a decorrere da quello immediatamente successivo alla comunicazione della Società anche se frazionato in rate sub-annuali. Un documento che attesti l’esistenza in vita dell’Assicurato dovrà essere indirizzato alla Società ogni 12 mesi, anche se la stessa si riserva il diritto di richiederlo ogni qualvolta lo ritenesse necessario. Nel caso in cui l’Assicurato si rifiutasse di sottoporsi ai citati controlli o di esibire la documentazione richiesta, il pagamento del verrà sospeso.
Le prestazioni previste nel contratto non sono accordate all’Assicurato se la causa che poi dia luogo allo stato di non autosufficienza esisteva al momento della sottoscrizione. Sono altresì esclusi dalla garanzia i casi di non autosufficienza dovuti alle seguenti cause:
- dolo o colpa grave del Contraente e del Beneficiario
- partecipazione attiva dell’assicurato ad atti dolosi
- tentativo di suicidio dell’Assicurato, mutilazione, uso di stupefacenti non ordinati dal medico, alcolismo acuto o cronico
- contaminazione radioattiva
- partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, insurrezioni, tumulti, sommosse ed atti di terrorismo
- omissione o falsa dichiarazione intenzionale dell’Assicurato
- disturbi mentali di origine non organica ( es. psicosi, nevrosi, sindromi ansioso-depressive ecc.)
Art. 3. REQUISITI DI ASSICURABILITA’
Sono assicurabili tutte le persone fisiche:
- di età compresa tra 20 e 69 anni, 65 per la garanzia Grandi Interventi, non compiuti alla data di stipulazione della presente polizza ;
- che abbiano sottoscritto la Proposta di Adesione e la Dichiarazione di Buono stato di salute contenuta nella stessa attraverso il mod. QSLTC01
Non sono assicurabili le Persone fisiche affette da:
- dipendenza da sostanze psicoattive (alcool – stupefacenti – farmaci psicoattivi);
- infezione da HIV;
- psicosi croniche prive di causalità organica nonché quella affetta da sindrome organiche cerebrali. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti si applica quanto disposto dagli articoli 1892, 1893, 1894del Codice Civile.
Art. 4. TERMINI DI ASPETTATIVA – CARENZE
La garanzia decorre:
- per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno in cui ha effetto l’assicurazione;
- per la Non Autosufficienza da malattia 1 anno di carenza da quello in cui ha effetto l’assicurazione;
- Dopo un periodo di carenza di 3 anni a decorrere dalla data effetto l’assicurazione nel caso in cui il verificarsi della non autosufficienza sia conseguente all’insorgenza della malattia di Alzheimer o similari demenze senili invalidanti di origine organica.
Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione di contratto analogo, riguardante lo stesso Assicurato, i termini di cui sopra operano con sequenza alla prima polizza.
In caso di sinistro durante il periodo di carenza i premi pagati vengono rimborsati e conseguentemente si annulla la polizza.
Art. 5. VALIDITA’ TERRITORIALE
L’assicurazione è valida sel’evento o gli eventi che hanno determinato la non autosufficienza siano avvenuti o riscontrati :
- Infortuni : in tutto il mondo.
- Malattia : in tutto il mondo.
SINISTRI. DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
Art. 6. DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
L’Assicurato, o le persone che lo assistono, devono dare tempestiva comunicazione del sinistro alla Società, fornendo ogni notizia e documento ad esso relativi. L’omessa o tardiva comunicazione può comportare sia la perdita del diritto all’indennizzo, sia il riconoscimento di un indennizzo ridotto, secondo quanto previsto dall’art. 1915 del Codice Civile .
Art. 7. RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI NON AUTOSUFFICIENZA
Verificatasi la non autosufficienza dell’Assicurato, il Contraente o l’Assicurato dovrà inoltrare denuncia alla Società per gli opportuni accertamenti, facendo pervenire alla stessa, a mezzo lettera raccomandata, la completa documentazione necessaria alla verifica dello stato di salute dell’Assicurato.
Tale documentazione dovrà comprendere un circostanziato certificato redatto dal medico curante o dal medico ospedaliero che ha – o ha avuto – in cura l’Assicurato, dal quale possa evincersi il grado di non autosufficienza dell’Assicurato stesso, l’epoca di esordio dei disturbi psico-motori (della stessa) e la precisazione circa la patogenesi (accidentale o da malattia) delle condizioni di inabilità. (di non autosufficienza).
A fronte della denuncia, la Compagnia invierà all’assicurato un apposito questionario che dovrà essere compilato direttamente dalle persone che si occupano dello stesso nonché dal medico curante ed ospedaliero. Quest’ultimo dovrà fornire le cartelle cliniche dei ricoveri ed i risultati degli esami complementari effettuati.
Qualora l’incapacità di effettuare le azioni della vita quotidiana fosse in relazione a disturbi mentali, comunque di origine organica, è necessario che lo stato di non autosufficienza sia constatato da uno psichiatra o da un neurologo mediante l’uso del test “Mini Mental State Examination” dal quale dovrà emergere un punteggio inferiore a 15.
Se gli elementi dai quali bisognerebbe evincere lo stato di non autosufficienza sono insufficienti, la compagnia si riserva il diritto di demandare ad un medico fiduciario il compito di richiedere ulteriori informazioni al medico curante o ospedaliero ed eventualmente di sottoporre l’assicurato ad ulteriori accertamenti clinici ritenuti indispensabili.
L’indennizzo sarà corrisposto nel caso in cui lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato risulterà confermato e consolidato in maniera definitiva, tale da escludere ragionevolmente la possibilità di un miglioramento delle condizioni di salute dell’Assicurato stesso.
Una richiesta rifiutata potrà essere esaminata nuovamente dalla compagnia alle seguenti condizioni:
- sia trascorso un intervallo minimo di tempo di 3 mesi dalla risposta di rifiuto della Compagnia;
- siano nuovamente inviati gli accertamenti sanitari. Questi ultimi dovranno essere successivi alla data del rifiuto e dovranno giustificare l’aggravamento dello stato di salute.
L’indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.
Le eventuali controversie di natura medica sull’entità del danno, relativamente alle garanzie prestate, possono essere demandate per iscritto a due medici, nominati uno per parte, che si riuniscono nel Comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale.
Tali medici, ove vi sia divergenza su quanto sopra indicato, costituiscono un Collegio medico formato da loro stessi e da un terzo medico dagli stessi nominato o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il terzo medico così nominato avrà la funzione di Presidente del Collegio. Il Collegio medico risiede nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato, sede di Istituto di medicina legale. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato,contribuendo per metà delle spese e delle competenze per il terzo medico.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti che rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.
SEZIONE B
(valida per il nucleo familiare)
ART. 9- OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Nel caso di Grande Intervento Chirurgico, di cui all’elenco dell’ allegato1 alle presenti Condizioni di Assicurazione, subito da un componente del nucleo familiare come da definizione, la Società corrisponderà l’Indennizzo di cui al successivo Art.17 qualora:
- l'Infortunio o la Malattia che hanno determinato l’intervento si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace ai sensi del successivo Art.23;
- l’evento da Infortunio o da Malattia che l’ha reso necessario sia successivo alle ore 24,00 della data termine del Periodo di Carenza per malattia di 30 giorni successivo alla data di decorrenza delle garanzie.
- la Società abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l'effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo Art. 10.
- il Sinistro non rientri nelle esclusioni di cui al successivo Art. 11 “ESCLUSIONI”
- l'Assicurato abbia adempiuto agli oneri di cui al precedente Art. 6 "DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI".
L'indennizzo che la Società è obbligata a corrispondere in base alla Copertura per il Caso di Grandi Interventi, nei limiti e alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà pari all’intero importo della Somma Assicurata a titolo indennitario anche se non saranno sostenute alcune spese al riguardo.
Sono esclusi dall'oggetto della Copertura i casi da Grandi Interventi Chirurgici causati da:
- condizioni fisiche o patologiche preesistenti già diagnosticate all’assicurato prima della data di decorrenza;
- partecipazione dell'Assicurato, alla guida o anche come passeggero di veicoli o natanti a motore, in competizioni agonistiche e nelle relative prove;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione dalle disposizioni vigenti, salvo i casi di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo e abbia ottenuto lo stesso entro tre mesi dal momento del sinistro:
- incidente di volo se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o di deltaplano o di ultraleggero e, in ogni caso, se viaggia in qualità di pilota o membro dell'equipaggio;
- pratica da parte dell'Assicurato di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme; scalata di roccia o ghiacciaio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatici bob, rugby, football americano, immersione con autorespiratore,paracadutismo e sport aerei in genere,
- partecipazione dell'Assicurato a competizioni e relative prove ed allenamenti, siano esse ippiche, calcistiche, ciclistiche salvo che abbiano carattere ricreativo;
- ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di stupefacenti, psicofarmaci o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che la prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza dell'Assicurato,
- operazioni chirurgiche, accertamenti, cure mediche o trattamenti estetici non resi necessari da Infortunio o Malattia dell’Assicurato;
- parto, gravidanza,aborto spontaneo o procurato,o complicazioni derivanti da tali eventi;
- cure od interventi per l'eliminazione o correzione di difetti fisici;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato o dai beneficiari designati;
- guerra anche non dichiarata, insurrezioni e atti di terrorismo;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- infortuni o malattie verificatisi durante lo svolgimento del Servizio di Leva o quello Sostitutivo di questo, l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazioni o motivi di carattere eccezionale;
- trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare. isotopi radioattivi, macchine accelleratrici, raggi X, ecc.;
- effetto di sieropositività HIV, AIDS;
- effetto delle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici
- connessione con l'uso o produzione di esplosivi;
- atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questi si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere, dallo stesso procurato;
- malattie tropicali.
ART.12- DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Ai fini della denuncia del Sinistro, l’Assicurato deve allegare la seguente documentazione:
- copia della Cartella Clinica relativa all’intervento chirurgico subito e la causa che l’ha determinato;
- copia del documento di identità o altro documento per attestazione della data di nascita;
- attestazione dell’attività professionale esercitata.
Per i casi eccezionali o di particolare difficoltà, la Società potrà richiedere quei documenti strettamente necessari ai fini dell’'espletamento delle pratiche di Sinistro. L’Assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie nonché ad autorizzare il medico curante dell'Assicurato a fornire tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione. L’Assicurato deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari da svolgersi tramite persone di fiducia della Società stessa.
ART.13 – CONTROVERSIE-ARBITRATO
Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura del Grande Intervento, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ai sensi dell’art. 1910 c.c.
ART. 16 - Effetto dell’Assicurazione e pagamento del premio.
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio
sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901 c.c. i premi devono essere pagati all’Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
ART. 17 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 18 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 c.c. ( tranne per quanto previsto dall’ art. 18)
ART. 19 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 20 - Proroga dell’assicurazione.
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita al meno 30 giorni prima della scadenza da una delle parti contrattuali, la polizza è prorogata per un anno. Qualora la polizza abbia durata poliennale, e il premio è stato corrisposto in unica soluzione, alla scadenza pattuita, il contratto sarà risolto senza necessità di disdetta tra le parti.
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
ALLEGATO 1 ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI
Cardiochirurgia
– By-pass aorto coronarici multipli (C.E.C.)
– By-pass aorto coronarico singolo (C.E.C.)
– Cardiochirurgia a cuore aperto, in età adulta e neonatale, compresi aneurismi e sostituzioni valvolari multiple(C.E.C.), salvo gli interventi descritti
– Cisti del cuore o del pericardio
– Ferite o corpi estranei o tumori del cuore o per tamponamento, interventi per
– Fistole arterovenose del polmone, interventi per
– Pericardiectomia totale
– Reintervento con ripristino di C.E.C.
– Sostituzione valvolare singola (C.E.C.)
– Sostituzioni valvolari con by-pass aorto coronarico (C.E.C.)
– Valvuloplastica chirurgica
Chirurgia generale
– Amputazione addomino-perineale secondo Miles, trattamento completo
– Anastomosi porto-cava o spleno-renale o mesenterica-cava
– Colectomia totale (compresa eventuale stomia)
– Colectomia totale con linfoadenectomia (compresa eventuale stomia)
– Coledoco-epatico digiunostomia con o senza colecistectomia
– Coledoco-epatico-digiunoduodenostomia con o senza colecistectomia
– Duodeno cefalo pancreatectomia compresa eventuale linfoadenectomia
– Emicolectomia sinistra con linfoadenectomia ed eventuale colostomia
– Emicolectomia destra con linfoadenectomia
– Esofagectomia totale con esofagoplastica, in un tempo, compresa linfoadenectomia
– Esofago cervicale, resezione dell’, con esofagostomia
– Esofago, resezione parziale dell’, con esofagostomia
– Esofago-gastrectomia totale, per via toraco-laparotomica ed eventuale linfoadenectomia
– Esofagogastroplastica-esofagodigiunoplastica-esofagocoloplastica (sostitutiva o palliativa)
– Fistola gastro-digiuno-colica, intervento per
– Gastrectomia parziale con linfoadenectomia
– Gastrectomia totale con linfoadenectomia (trattamento completo)
– Megacolon, intervento per (compresa colostomia)
– Neoplasie del pancreas endocrino, interventi per
– Pancreatectomia sinistra compresa splenectomia ed eventuale linfoadenectomia
– Pancreatectomia totale (compresa eventuale linfoadenectomia)
– Pancreatite acuta, interventi demolitivi
– Resezione anteriore retto-colica compresa linfoadenectomia ed eventuale colostomia
– Resezioni epatiche maggiori
– Retto, amputazione del, con linfoadenectomia
– Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale monolaterale
– Tiroidectomia totale per neoplasie maligne con svuotamento laterocervicale bilaterale
Chirurgia toraco-polmonare
– Bilobectomie, intervento di
– Fistole del moncone bronchiale dopo exeresi o interventi assimilabili (intervento per)
– Mastectomia radicale, qualsiasi tecnica, con linfoadenectomie associate
– Neoplasie maligne e/o cisti del mediastino per via sternotomica
– Neoplasie maligne della trachea
– Pleuropneumonectomia e pneumonectomia di completamento (qualsiasi patologia e tecnica)
– Pneumonectomia
– Resezione bronchiale con reimpianto
– Resezione segmentaria o lobectomia
– Resezioni segmentarie tipiche
– Toracectomia per asportazione di tumore maligno coste e/o sterno con ricostruzione della parete
Chirurgia vascolare
– Aneurismi aorta addominale + dissecazione: resezione e trapianto
– Aneurismi, resezione e trapianto: arterie glutee, arterie viscerali e tronchi sovraortici
– By-pass aortico-iliaco o aorto-femorale, carotideo - succlavio
– By-pass aorto-anonima, aorto-carotideo
– By-pass aorto-renale, aorto-mesenterico o celiaco ed eventuale TEA e plastica basale
– Tromboendoarteriectomia aorto-iliaca ed eventuale plastica vasale
– Tromboendoarteriectomia e by-pass e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
– Tromboendoarteriectomia e patch e/o embolectomia di carotide e vasi epiartoci
– Tromboendoarteriectomia e trapianto e/o embolectomia di carotide e vasi epiaortici
Ginecologia - Ostetricia
– Eviscerazione pelvica
– Isterectomia radicale per via laparotomica o vaginale con linfoadenectomia
– Isterectomia radicale per via laparotomia o vaginale senza linfoadenectomia
– Tumori maligni vaginali con linfoadenectomia, intervento radicale per
– Tumori maligni vaginali senza linfoadenectomia, intervento radicale per
– Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e pelvica, intervento di
Neurochirugia
– Anastomosi vasi intra-extra cranici
– Ascesso o ematoma intracranico, intervento per
– Cerniera atlanto-occipitale, intervento per malformazioni
– Cordotomia, rizotomia e affezioni mieloradicolari varie, intervento di
– Corpo estraneo intracranico, asportazione di
– Craniotomia per ematoma extradurale
– Craniotomia per lesioni traumatiche intracerebrali
– Craniotomia per tumori cerebellari, anche basali
– Derivazione liquorale diretta ed indiretta, intervento per
– Epilessia focale, intervento per
– Ernia del disco dorsale per via trans-toracica
– Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
– Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
– Fistole artero venose, terapia chirurgica con legatura vaso afferente
– Fistole artero venose, terapia chirurgica per aggressione diretta
– Ipofisi, intervento per via transfenoidale
– Laminectomia per tumori intra-durali extra midollari
– Laminectomia per tumori intramidollari
– Malformazione aneurismatica (aneurismi sacculari, aneurismi arterovenosi)
– Neoplasie endocraniche o aneurismi, asportazione di
– Neoplasie, cordotomie, radicotomie ed affezioni meningomidollari, intervento endorachideo
– Neurotomia retrogasseriana, sezione intracranica di altri nervi (come unico intervento)
– Plesso brachiale, intervento sul, con tecnica microchirurgica
– Rizotomie e microdecompressioni radici endocraniche
– Scheggectomia e craniectomia per frattura volta cranica con plastica
– Talamotomia, pallidotomia ed altri interventi similari
– Traumi vertebro-midollari via anteriore, intervento per
– Traumi vertebro-midollari via posteriore
– Tumore orbitale, asportazione per via endocranica
– Tumori della base cranica, intervento per via transorale
– Tumori orbitari, intervento per
Ortopedia
– Artrodesi vertebrale per via anteriore
– Artrodesi vertebrale per via posteriore
– Artrodesi vertebrale per via posteriore e anteriore
– Artroprotesi spalla, totale
– Artroprotesi: anca totale
– Artroprotesi: ginocchio
– Disarticolazione interscapolo toracica
– Disarticolazioni, grandi
– Emipelvectomia
– Emipelvectomie “interne” con salvataggio dell’arto
– Ernia del disco dorsale per via transtoracica
– Ernia del disco intervertebrale cervicale, mielopatie, radiculopatie
– Ernia del disco per via anteriore con artrodesi intersomatica
– Osteotomia complessa (bacino, vertebrale, etc.)
– Reimpianti di arto o suo segmento
– Ricostruzione secondaria del pollice o delle altre dita in microchirurgia
– Rivascolarizzazione di arto o di suo segmento (come unico intervento)
– Scoliosi, intervento per
– Spalla, resezioni complete secondo Tickhor-Xxxxxxx
– Trattamento microchirurgico delle lesioni del plesso brachiale
– Tumori ossei e forme pseudo tumorali, vertebrali, asportazione di
– Uncoforaminotomia o vertebrotomia (trattamento completo)
Otorinolaringoiatria
– Ascesso cerebrale, apertura per via transmastoidea
– Laringectomia parziale o totale con o senza svuotamento laterocervicale
– Laringofaringectomia totale
– Neoplasie parafaringee anche con svuotamento linfonodale monolaterale (maligne)
– Neoplasie parafaringee benigne
– Nervo vestibolare, sezione del
– Neurinoma dell’ottavo paio
– Petrosectomia
– Stapedectomia
– Stapedotomia
– Tumori maligni del naso o dei seni, asportazione di
Chirurgia oro - maxillo - facciale
– Lingua e pavimento orale, intervento per tumori maligni con svuotamento latero-cervicale funzionale o radicale
Urologia
– Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ileo o colobladder
– Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con neovescica
rettale compresa
– Cistectomia totale compresa linfoadenectomia e prostatovesciculectomia o uteroannessiectomia con ureterosigmoidostomia
bilaterale o ureterocutaneostomia
– Emasculatio totale ed eventuale linfoadenectomia
– Eminefrectomia
– Nefrectomia allargata per tumore (compresa surrenectomia)
– Nefroureterectomia radicale con linfoadenectomia più eventuale surrenectomia, intervento per
– Neovescica ileale, colica, ileocolica
– Orchiectomia allargata con linfoadenectomia addominale
– Prostatectomia radicale per carcinoma con linfoadenectomia (qualsiasi accesso e tecnica)
– Surrenectomia (trattamento completo) trattamento trombocavale
– Ureteroenteroplastica con tasche continenti (bilaterale), intervento di
– Uretero-ileo-anastomosi bilaterale
– Uretero-ileo-anastomosi monolaterale
Trapianti d’organo:
-Tutti.