Controversie – Arbitrato. Qualora tra l'Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell'Infortunio o della Malattia oppure sul grado di Invalidità Permanente Totale, la decisione della controversia può essere demandata, ad un Collegio di tre medici. L'incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del consiglio dell'Ordine dei Medici della città ove ha sede l'istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell'Assicurato: luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’'accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
Controversie – Arbitrato. Le controversie di natura medica sul grado d’in- validità permanente possono essere demanda- te per iscritto a un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Me- dici avente giurisdizione nel comune più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, e sono vincolanti per le Parti.
Controversie – Arbitrato. L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli contenuti nelle precedenti sezioni. Le eventuali controversie di natura medica sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 1.7 - “Criteri d'indennizzabilità” del presente contratto, possono essere demandate ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio ove deve riunirsi il Collegio Medico. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. E' data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Controversie – Arbitrato. In caso di controversie di natura medica, sulla natura della Malattia, o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Malattia ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull’Indennizzo.
Controversie – Arbitrato. In caso di discordanza sull’entità del danno, la liquidazione può aver luogo mediante accordo tra le Parti, o, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall’Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà delegata al Presidente del Tribunale dove risiede l’Assicurato. I periti deci- dono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione è presa a mag- gioranza di voti con dispensa da ogni formalità di Xxxxx, ed è vincolante per le Parti. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Com- pagnia e dell’Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.
Controversie – Arbitrato. Ogni controversia circa l'ammontare dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, sarà deferita per la risoluzione ad un Arbitro che sarà nominato d'accordo fra le Parti, o, in difetto, dal Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell’Assicurato. Sino a quando l'Arbitro non ha fatto conoscere le proprie decisioni, l'Assicurato non potrà promuovere alcuna azione giudiziale contro AXA MPS Xxxxx. l'Assicurato non potrà, in ogni caso, promuovere azione legale contro AXA MPS Xxxxx trascorso un anno dalla data del giorno in cui l'Arbitro avrà comunicato alle Parti, con lettera raccomandata le sue decisioni.
Controversie – Arbitrato. Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e l'appaltatore, così durante l'appalto come al suo termine, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri designati: uno dall'amministrazione comunale, uno dall'appaltatore, entrambi entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, ed un terzo, con le funzioni di presidente, di comune accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del competente tribunale. Il collegio arbitrale giudicherà, come amichevole compositore, senza le forme dì procedure per gli atti di istruzione. Il giudizio della commissione arbitrale sarà inappellabile e vincolante per le parti le quali rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria. Le spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a carico della parte soccombente.
Controversie – Arbitrato. In caso di controversie di natura medica, sulla natura della malattia, o sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici nonché sui criteri di indennizzabilità le Parti si obbligano a conferire per iscritto mandato di decidere ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, al Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo della malattia ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel quale caso il Collegio può intanto concedere un acconto sull'indennizzo. Per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti, l'Assicurato in alternativa a quanto precede, ha facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale.
Controversie – Arbitrato. 11 a) E’ costituita una Commissione paritetica, espressa dalle parti, per la gestione delle controversie in relazione : La Commissione avrà anche il compito di :
Controversie – Arbitrato. 24.1 Arbitrato. Le parti intendono derogare alla competenza del giudice ordinario e di conseguenza qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra loro in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione delle presenti Condizioni Generali sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano e secondo le norme di diritto per quanto riguarda il merito della controversia. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento. L’arbitrato avrà sede a Milano. In caso di controversia, l’avvocato dell’attore provvederà a depositare la domanda di arbitrato contenente anche la richiesta di nomina dell’arbitro da parte della Camera Arbitrale, trasmettendo al convenuto a mezzo raccomandata A.R. copia di tale domanda. L’avvocato del convenuto dovrà depositare la memoria di risposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato da parte della Segreteria Generale, trasmettendo all’avvocato dell’attore a mezzo raccomandata A.R. copia di tale memoria. Per le eventuali altre memorie il termine di deposito non dovrà essere inferiore a 45 (quarantacinque) giorni dalla memoria o dall’udienza precedente. I difensori saranno destinatari di ogni comunicazione relativa alla procedura inclusa la notificazione del lodo. Il lodo dovrà essere emesso entro 180 giorni dalla data di formale accettazione della nomina da parte dell’arbitro salve proroghe eventualmente concesse per iscritto da entrambe le parti e salva la facoltà dell’arbitro stesso di prorogare il termine d’ufficio, fino ad ulteriori 180 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. Sarà applicabile ai termini della procedura arbitrale la sospensione feriale dei termini giudiziali. Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnazione, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato. In caso contrario, la parte inadempiente dovrà pagare all’altra una penale pari ad Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo.