OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN
DIREZIONE
AREA DI COORDINAMENTO TECNICA
Spett.le Impresa in indirizzo PEC
Trasmissione tramite PEC
OGGETTO: LETTERA DI INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI UN
BANDO DI GARA ex art.36, comma 2, lett b D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 per l’affidamento dei lavori di: ACCORDO QUADRO -ITIS L. DA VINCI COMPLETAMENTO LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI PER LA RICHIESTA CPI-
Identità del committente: | COMUNE DI FIRENZE |
Codice fiscale: | P.IVA 01307110484 |
Descrizione dell’appalto: | ACCORDO QUADRO - ITIS L. DA VINCI COMPLETAMENTO LAVORI DI PREVENZIONE INCENDI PER LA RICHIESTA CPI- |
Numero di riferimento attribuito dall’Amministrazione aggiudicatrice: | C.Op.150084 |
CIG: | 73153387E2 |
CUP: | H11E16000110004 |
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO- XXXXXXXXXX XXXXXX
Lavorazione | Categoria | Qualificazi one obbligatori a (SI/NO) | Importo (€) | % | Prevalente o scorporabile | % massima di subappalto consentita |
“Edifici civili e industriali” | OG1 | SI | € 59.000,00 | 85,51 | Prevalente | 30% dell'importo contrattuale |
“Impianti Tecnologici” | OG11 | SI | €10.000,00 | 14,49 | Scorporabile | 30% del relativo ammontare |
PROGETTO ESECUTIVO VALIDATO con Determinazione dirigenziale n. 2017/7426 CATEGORIE DEI LAVORI
Xxxxxx Xxx Xxxxxxx 0 • 00000 Xxxxxxx • Tel. 055/262 - 4526 – 4609 - 4658 Fax 055/0000000
E mail: xxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
Pec: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx
IMPORTO DEI LAVORI: €.69.000,00 di cui il 27,83% di incidenza per costi della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D. Lgs. 50/2016 -
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO: €.66.323,54
ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA: €.2.676,46
TERMINE ESECUZIONE ACCORDO QUADRO: 365 gg naturali e consecutivi. La durata dei contratti applicativi che verranno eventualmente stipulati, sarà singolarmente specificata negli stessi.
FINANZIAMENTO: Mutuo
MODALITA’ DI PAGAMENTO: come da Capitolato.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA: come indicato di seguito nella presente
lettera d’invito
GARANZIA DEFINITIVA: come da art 14 del Capitolato.
Codice Identificativo Autorità di Vigilanza CIG n. 73153387E2
A) PROCEDURA DI GARA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Si avverte codesta spett.le Ditta che il giorno 23/01/2018 alle ore 14,30 in una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici – P.zza X. Xxxxxxx, 2 – Firenze avrà luogo la procedura negoziata ex art. 36 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 (di seguito anche Codice) per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.
I documenti progettuali e di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo intranet del Comune di Firenze: xxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx_XXX_XXXX 150084, digitando il seguente nome utente e password:
utente: gareNIM password: 2015NIM%!
L’appalto in oggetto si riferisce ad un accordo quadro i cui lavori verranno specificati nei rispettivi contratti attuativi e dettagliati in singoli elaborati progettuali, come chiaramente indicato nell’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto dell’intervento. In occasione della redazione di ogni singolo Contratto attuativo saranno computati analiticamente i costi per la sicurezza. La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell’importo complessivo dell’appalto, che - come previsto nell’art. 2 del CSA - è meramente presuntivo.
Le eventuali richieste di chiarimenti per formulare l’offerta dovranno essere indirizzate a Geom.
indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui far pervenire la risposta, sia il nominativo del destinatario. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre tale termine.
Le risposte saranno date dall’Amministrazione entro 18/01/2018.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno, a pena di esclusione, far pervenire al Comune di Firenze, direttamente al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici , Piazza X. Xxxxxxx, 2, Ufficio Protocollo - II° piano – stanza n. 210 - 00000 - Xxxxxxx, nel normale orario di ufficio, e, comunque, non oltre le ore 12 del giorno 22/01/2018 UN UNICO PLICO, CHIUSO e SIGILLATO con una modalità che ne assicuri l’integrità e ne impedisca l’apertura senza lasciarne segni apprezzabili, e con l’apposizione di timbro e firma sui lembi di chiusura, indicante all'esterno la scritta: "OFFERTA PER APPALTO", seguita dall’oggetto dei relativi lavori, dell’importo a base di gara e dal NOMINATIVO DELLA DITTA CONCORRENTE. Sono irricevibili le offerte pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato o qualora il plico non sia chiuso e sigillato come sopra indicato o non rechi all’esterno il riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta.
Ugualmente non saranno prese in considerazione le offerte recapitate ad un ufficio e/o indirizzo diversi da quelli sopraindicati.
Il plico dovrà contenere a sua volta:
− La documentazione necessaria ai fini dell’ammissione (DOCUMENTAZIONE) e
− Una busta sigillata contenente l’OFFERTA.
Tutte le suddette prescrizioni sono a pena di esclusione dalla gara.
B) COMUNICAZIONI EX ART. 76 del D.LGS. N. 50 DEL 18 APRILE 2016
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare, nel modulo per le Dichiarazioni del concorrente da allegare all’offerta, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale acconsente che siano inoltrate le comunicazioni.
In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea.
E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC di questa Stazione Appaltante xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx.xx ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura circa gli indirizzi già indicati nella modulistica per le Dichiarazioni del concorrente da allegare all’offerta in merito alla ricezione delle comunicazioni.
L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 76 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 mediante comunicazione sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Bandi e avvisi” al link “Profilo del committente" al seguente indirizzo: xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx.xx/ nell’apposito spazio dedicato alla procedura in oggetto.
C) NORME DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI
MOTIVI DI ESCLUSIONE. REQUISITI GENERALI: Xxxxxxx partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. N.B.: si evidenzia che per le società diverse da quelle in nome collettivo o in accomandita semplice l’art. 80, comma 3, come modificato dal
D. Lgs 56/2017, innova parzialmente la disciplina, disponendo “L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: (…) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata”.
Conseguentemente, si raccomanda di prestare particolare attenzione nell’individuare i soggetti rispetto ai quali devono mancare cause di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016, indicando, ad esempio, ove presenti, institori e procuratori generali, i soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, il sindaco, o i soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 231/2001.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di prova adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali saranno quelli elencati dall’apposita linea guida emanata dall’ANAC in conformità a quanto previsto dall’art. 80 co. 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice»).
Ai sensi del comma 11 del medesimo art. 80, i casi di esclusione previsti da tale disposizione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera m) non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
La verifica delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice verrà effettuata tramite il sistema AVCPASS.
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: Al concorrente è richiesto, con riferimento a ciascuna delle due tipologie di lavorazioni componenti il presente appalto, il possesso dei requisiti di ordine tecnico –
qualificazione rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata per categorie coerenti alla natura dei lavori da assumere.
Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) (RTI), e) (consorzi ordinari), f) (contratto di rete)e g) (GEIE), i requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti nel rispetto di quanto disposto dall’art. 47 del Codice e dall’art. 92 del DPR 207/2010. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
D) ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE DEI R.T.I. E DEI CONSORZI.
I consorzi di concorrenti sono tenuti a dichiarare in modo chiaro e univoco, con dichiarazione da presentare all’interno del plico al di fuori della busta contenente l’offerta economica, insieme all’altra documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, a quale tipologia appartengono tra quelle previste alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016.
Alle condizioni previste dall’art. 48, comma 8, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 lett. d) (RTI) ed e) (consorzi ordinari), anche se non ancora costituiti. In tal caso, nella documentazione di ammissione da presentare nel plico, fuori della busta contenente l’offerta economica, dovrà essere inserita, a pena di esclusione dalla gara, anche la dichiarazione di impegno, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, espressamente indicato con la stessa dichiarazione e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Sempre in tal caso, l'offerta dovrà essere sottoscritta, sempre a pena di esclusione dalla gara, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
Ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice, i raggruppamenti temporanei e i consorzi sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare all’interno del plico di cui alla successiva lett. G), al di fuori della busta contente l’offerta economica, insieme all’altra documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione, quali delle categorie di lavori saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
I RTI e i consorzi ordinari di cui all’art. 45 lett. d) ed e) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, sono tenuti a dichiarare espressamente, con dichiarazione da presentare all’interno del plico, al di fuori della busta contente l’offerta economica, insieme all’altra documentazione per l’ammissione e a pena di esclusione dalla gara, se orizzontali le rispettive percentuali, se verticali le rispettive categorie di lavori, corrispondenti alle quote di partecipazione al raggruppamento, che saranno eseguite da ciascuna delle imprese riunite o consorziate, in conformità all’art. 92 D.P.R. 207/2010; ai sensi delle stesse disposizioni, i requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionale (SOA) dichiarati nell’allegata modulistica per le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive da ciascuna impresa dovranno essere sufficienti, per categoria e classifica, per la rispettiva quota di lavori.
Per i RTI e per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) ed e) D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 le dichiarazioni richieste per la presente gara dovranno essere prodotte da ciascuna delle imprese che costituiranno (o che già costituiscono) i RTI o i consorzi.
Per i consorzi di cui alle lettere b) (consorzi tra cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e
s.m., e consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985) e c) (consorzi stabili) dell’art. 45, ai sensi degli
artt. 47, 48 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, le dichiarazioni richieste per la presente gara, comprese quelle relative al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti speciali, dovranno essere prodotte sia dal consorzio stesso che dai consorziati per i quali il consorzio concorre, indicati ai sensi dell’art. 48, comma 7 del Codice, secondo quanto indicato nell’allegata modulistica per le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive del concorrente.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2 D. Lgs 50/2016, i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) (consorzi stabili), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto.
Ai sensi dall’art. 48, comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
L’inosservanza di qualsiasi delle presenti dichiarazioni, come delle disposizioni degli artt. 47 e 48 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, costituisce motivo di esclusione dalla gara.
E) ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI MODIFICHE SOGGETTIVE IN FASE DI GARA
Salvo quanto previsto dall’articolo 110, comma 5 del Codice, in corso di gara in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o di uno dei mandanti o di un consorzio o di una delle imprese consorziate esecutrici ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 17,18 e 19 dell’art. 48 D.lgs 50/2016; pertanto:
− il concorrente RTI (o consorzio) può indicare, quale mandatario (costituito come tale nei modi previsti dal D.lgs 50/2016) o quale mandante (o quale consorziata esecutrice) altro operatore economico subentrante, purché in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da appaltare;
− il concorrente RTI (o consorzio) può proseguire la gara senza effettuare tale sostituzione, purché comunque in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da appaltare.
E’ inoltre ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
F) ULTERIORI NORME DI PARTECIPAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’operatore economico che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o professionale, ovvero della attestazione di certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, dovrà produrre a pena di esclusione dalla gara, oltre a tutti i documenti e le dichiarazioni indicati nella presente lettera di invito e nella modulistica allegata per le Dichiarazioni da rendere da parte degli operatori economici, tutti i documenti previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all’art.89 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. In particolare, il contratto di avvalimento dovrà contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
N.B. Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 89, comma 11, del D.lgs. 50/2016, non è ammesso l’avvalimento per la categoria scorporabile 0G11 in quanto superiore al 10% dell’importo totale dei lavori
In conformità al comma 9 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, si provvederà alla risoluzione del contratto d'appalto nell’eventualità in cui il responsabile unico del procedimento accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria in adempimento degli obblighi del contratto di avvalimento.
G) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE NEL PLICO FUORI DALLA BUSTA
DELL’OFFERTA ECONOMICA
Nel plico di cui al precedente paragrafo A) deve essere inserita la seguente documentazione:
1) GARANZIA PROVVISORIA. Le prescrizioni che seguono in merito alla garanzia provvisoria, attuative delle previsioni dell’art. 93 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, devono essere rispettate dal concorrente a pena di esclusione.
L’importo della garanzia provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D,Lgs, n.50 del 18 Aprile 2016, dovrà essere pari al 2% dell’importo a base di gara indicato nella presente lettera di invito.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia, a scelta dell’offerente, ai sensi del comma 2 dell’art. 93, può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di quest’Amministrazione. Nel caso in cui la cauzione sia costituita in contanti dovrà essere prodotta, sempre a pena di esclusione, la ricevuta degli enti sopradetti. Non saranno accettati versamenti direttamente a questa stazione appaltante.
La fideiussione, ai sensi del comma 3 dell’art.93, può essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le
rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs.385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie , che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, D. Lgs 50/2016.
La garanzia deve prevedere espressamente, ai sensi del comma 4 dell’art.93, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art., 45 lett. d) e lett.
e) D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, già costituiti o ancora da costituire ai sensi art. 48 comma 8, dello stesso Decreto, la garanzia provvisoria dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere intestata a tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e, se costituita in forma di fideiussione, essere altresì sottoscritta da ciascuna di esse.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal giorno di presentazione dell'offerta (compreso), salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. La garanzia dovrà altresì prevedere l’impegno del garante al rinnovo della stessa per ulteriori centottanta giorni, su richiesta di questa Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
Ai sensi del co.7 dell’art. 93 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016 l’importo della garanzia e del suo eventuale
rinnovo è ridotto nei contratti relativi a lavori, servizi e forniture nei casi e secondo le misure seguenti:
a. del 50% per gli per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
b. del 50%, non cumulabile con quella di cui alla precedente lettera, per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
c. del 30%per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Tale riduzione è cumulabile con quella del precedente punto a.;
d. del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Tale riduzione è cumulabile con la riduzione di cui alla successiva lett. e);
e. del 15% per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Tale riduzione è cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti a., b., c..
In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull’importo che risulta dalla
Per fruire dei suddetti benefici, l’operatore economico deve segnalarne il possesso in sede di offerta e
documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
Si precisa che in assenza della suddetta documentazione, la garanzia di importo ridotto non sarà
accettabile e comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara.
A norma del comma 8 del medesimo art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, qualora l’offerente risultasse affidatario. In particolare si specifica che qualora il concorrente presenti la garanzia mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, considerato che tale forma di cauzione non contiene l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, la previsione del suddetto impegno di cui al comma 8 dell’art. 93 dovrà essere dimostrata tramite un ulteriore separato documento.
L’impegno del fideiussore a prestare la garanzia definitiva non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
2) DICHIARAZIONI CONTRATTUALI E SOSTITUTIVE rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 xx.xx., sottoscritte dal legale rappresentante dell’operatore economico, attestanti, tra l’altro, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 83 e 84 del medesimo decreto, nonché del rispetto delle condizioni previste dal co. 16 ter dell’art. 53 del Decreto Legislativo n.165/2011, introdotto dalla lett. l) co. 42 dell’art. 1 della L.190/2012.
Si precisa, altresì, che ai fini dell’art. 80 D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, il concorrente è tenuto ad indicare, nella dichiarazione sostitutiva resa, le sentenze di condanna emesse nei propri confronti relativamente ai reati di cui alle lett. da a) a g) del co.1 del medesimo art. 80; ai sensi del comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 non si procede ad esclusione quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo possono essere rese dall’operatore economico con
due modalità alternative:
a) allegando alla documentazione amministrativa di cui al presente paragrafo F) il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.), debitamente sottoscritto. In tal caso, il D.G.U.E. deve essere compilato dall’operatore economico nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016”, pubblicata nella G.U. n.174 del 27/7/2016. Oltre al D.G.U.E., il concorrente deve compilare, sottoscrivere ed inserire nel plico di cui al presente paragrafo F) anche le dichiarazioni sostitutive, contrattuali e di impegno di cui al MODULO A) allegato alla presente lettera d’invito;
b) in alternativa a quanto previsto dalla precedente lettera a), il concorrente può allegare alla documentazione di cui al presente paragrafo F) il MODULO B) allegato alla presente lettera di xxxxxx, predisposto dall’Amministrazione per acquisire le informazioni necessarie alla selezione dei partecipanti, che il concorrente dovrà compilare e sottoscrivere,
Si precisa che l’utilizzo dei moduli A) oppure B) allegati non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente rese dal concorrente tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli.
Qualora dagli accertamenti emergano dichiarazioni false, l'amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all’ANAC di cui all’art. 80, comma 12 del Codice.
SUBAPPALTO: si richiama l’attenzione sulla dichiarazione, resa ai sensi dell’art, 105, comma 4 lett. c) del D.Lgs n.50 del 18 Aprile 2016, con la quale dovranno essere indicati dal i lavori o le parti di opere che intende subappaltare. La suddetta dichiarazione è indispensabile a pena di inammissibilità del subappalto ai sensi del succitato articolo. Si evidenzia che nel presente appalto è ammesso il subappalto fino alla quota del 30 per cento dell’importo complessivo del contratto.
N.B. Per le opere comprese nella categoria OG11, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% del relativo ammontare, sia con riferimento al contratto di Accordo Quadro sia con riferimento ad ogni singolo contratto Applicativo .
Qualora l’operatore economico intenda riservarsi la possibilità di subappaltare attività rientranti fra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che presentino le caratteristiche indicate dall’art. 105 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, configurandosi, quindi, come subappalto, è obbligatoria l'indicazione in sede di gara della terna di subappaltatori come disposto dal comma 6 dell’art. 105 del Codice; in tal caso il concorrente dovrà allegare, in relazione ad ogni subappaltatore indicato nella terna, specifiche dichiarazioni sostitutive, attraverso una delle due modalità alternative di cui al precedente paragrafo 2, attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs 50/2016 ed il possesso dei necessari requisiti di ordine speciale.
La terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea
prevista nella presente lettera d’invito.
Si segnala che qualora l’operatore economico indichi la terna dei subappaltatori, dovrà generare un PassOE riferito sia all’appaltatore che al subappaltatore seguendo le istruzioni fornite dall’ANAC nella faq Avcpass N.16 “Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del subappaltatore indicato dal partecipante”.
Si evidenzia altresì che, ai sensi del citato articolo 105, comma 4, lett. a), è vietato il subappalto a favore di operatore economico che abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto.
PROTOCOLLO DI LEGALITA’: in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze hanno sottoscritto il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015, che si intende qui integralmente richiamato. Il suddetto Protocollo è reperibile utilizzando l’apposito motore di ricerca nella rete civica del Comune e risulta consultabile per i concorrenti insieme agli altri elaborati progettuali all’indirizzo Internet xxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx.XXX GARE/150084 digitando nome utente e password sopraindicati. Si precisa che ai sensi del citato Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015, nei
contratti di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00, nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00 verranno applicate le disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità. Indipendentemente dal valore dei contratti, negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190, verranno applicate le norme previste dall’art.2 del suddetto Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità.
Conseguentemente, per la partecipazione alla presente gara i concorrenti devono espressamente impegnarsi al rispetto delle clausole contenute nel citato Protocollo, rendendo le specifiche dichiarazioni contenute nella modulistica per le Dichiarazioni contrattuali e sostitutive del concorrente allegata alla presente lettera d’invito. Ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012 xx.xx., il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo costituisce causa di esclusione dalla gara.
3) Fotocopia non autenticata di un DOCUMENTO DI IDENTITÀ di coloro che sottoscrivono l’offerta e
le altre dichiarazioni.
4) RICEVUTA DEL VERSAMENTO A FAVORE DELL’A.N.A.C. : ESENTE-
5) DOCUMENTO “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accendendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
6) DICHIARAZIONE IN MATERIA DI ACCESSIBILITA’ AGLI ATTI E TRASPARENZA (artt. 53 e 29 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016). Ai fini dell’applicazione degli artt. 53 e 29 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, il partecipante ha l’obbligo di evidenziare le parti dell’offerta costituenti segreto tecnico o commerciale (e dunque sottratte all’eventuale accesso agli atti del procedimento di cui all’art. 53 co.5 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 od alla integrale pubblicazione di cui all’art. 29 del medesimo Decreto); a tal fine, dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell’offerta. In mancanza dell’indicazione puntuale delle parti costituenti segreto tecnico o commerciale, come pure in mancanza della relativa motivazione, l’offerta sarà da intendere come interamente accessibile e pubblicabile. Si precisa che, in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 184/2006 xx.xx. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di valutare le dichiarazioni del partecipante ai sensi del citato art. 53 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, della L. 241/1990 e del D.P.R. 184/2006.
I dati personali forniti dal concorrente saranno utilizzati dal Comune ai soli fini della presente procedura di gara. La sottoscrizione delle dichiarazioni contrattuali e sostitutive necessarie per la partecipazione alla presente procedura costituisce autorizzazione al trattamento dei dati da parte del Comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
SOCCORSO ISTRUTTORIO. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’art. 83, D. Lgs 50/2016 e xx.xx. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
H) FORMULAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Nel plico di cui al precedente paragrafo A) dovrà essere inserita una busta sigillata contenente l’offerta economica. La busta dovrà riportare all’esterno, oltre al nominativo del concorrente, la scritta “OFFERTA ECONOMICA”, seguita dall’oggetto dei relativi lavori, l’importo a base di gara e il codice CIG. La busta dovrà a pena di esclusione essere sigillata con una modalità che ne assicuri l’integrità e ne impedisca l’apertura senza lasciare segni apprezzabili, e con l’apposizione di timbro e firma sul lembo di chiusura.
L’offerta, inoltre, dovrà essere redatta su carta resa legale ed essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa o dai legali rappresentanti di tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ai sensi art. 48, comma 8, D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, e contenere i seguenti dati ed elementi, ritenuti tutti essenziali ai fini del presente affidamento:
1) l’indicazione in cifre ed in lettere del ribasso percentuale che l’operatore economico è disposto a praticare sull’elenco prezzi posto a base di gara;
2) l’indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza. Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, i concorrenti devono indicare i propri costi della manodopera e i costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il costo della manodopera da indicare è quello relativo al personale effettivamente impiegato nell’esecuzione del contratto oggetto del presente affidamento; pertanto, in sede di formulazione dell’offerta, l’operatore economico deve definirlo e quantificarlo. Si sottolinea che tale costo non deve essere sottratto al ribasso offerto dal concorrente, ma è da intendersi come compreso nell’importo totale offerto per l’esecuzione del contratto al netto di spese generali ed utile di impresa e costituisce un “di cui” dell’importo offerto per l’esecuzione dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice, prima dell'aggiudicazione la stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), D.Lgs 50/2016 (verifica se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs 50/2016).
Per le modalità di definizione e valutazione dei costi per la sicurezza aziendali si richiama quanto previsto, in particolare alle pagg. da 26 a 30, nella Nota metodologica del Prezzario 2016 dei lavori pubblici della Regione Toscana e nella relativa Appendice “M”- Format per la richiesta delle
giustificazioni ai fini della verifica della congruità degli oneri aziendali della sicurezza” (a cui si fa
integrale rinvio per i necessari approfondimenti), approvata con deliberazione di Giunta Regionale
n.291 del 14 aprile 2016 in attuazione dell’art. 12, comma 6 della L.R. 38/2007 xx.xx., reperibile insieme agli altri elaborati progettuali all’indirizzo Internet indicato al precedente paragrafo A) (xxxx://xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxx_XXX_XXXX/000000).Xx precisa che gli oneri aziendali della sicurezza si riferiscono agli oneri afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascun operatore economico. Essi sono relativi sia alle misure per la gestione del rischio, sia alle misure operative per i rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione; sono contenuti nella quota parte delle spese generali prevista dall’art.32 del D.P.R. 207/2010. La quantificazione di tali oneri è rimessa ad ogni partecipante alla gara, che deve indicarli all’interno della propria offerta.
Le dichiarazioni di cui sopra possono essere effettuate utilizzando lo stesso foglio di carta resa legale in cui viene formulata l’offerta. Se dette dichiarazioni sono effettuate separatamente, devono essere in carta resa legale ed allegate all’offerta.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale offerto prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
N.B.: ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta presentata sarà vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla data di scadenza per la sua presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere il differimento di tale termine.
I) NORME SULLA PROCEDURA DI GARA
1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E SOGLIA DI ANOMALIA. L’aggiudicazione della gara sarà effettuata con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4, lett. a) del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016.
Ai sensi dell’art. 97, comma 8 D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, la stazione appaltante farà ricorso all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi del comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, secondo il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara. Il calcolo della soglia di cui al citato comma 2 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
Si precisa che:
- l'esclusione del 20% o del 10% delle offerte ammesse (cd "taglio delle ali") di cui alle lettere a), b), ed e) del comma 2 del citato art. 97 sarà applicata non solo per il calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali offerti, ma anche per il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- qualora, nell'effettuare il calcolo del 20% o del 10% delle offerte da accantonare, fossero presenti più offerte di ugual valore, si accantoneranno solo quelle offerte necessarie per raggiungere la soglia del 20% o del 10% e non anche tutte le offerte identiche; non saranno cioè considerate come "unica offerta" tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino al margine delle ali sia se si collochino all'interno di esse.
Ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del citato art. 97 nel caso di offerte ammesse in numero inferiore a dieci, non si procederà a esclusione automatica, ma il RUP procederà a verificare la congruità delle offerte a partire da quella con il massimo ribasso.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di cui all’art. 97, comma 6 ultimo periodo del D.Lgs.
50/2016. La verifica di congruità è rimessa al RUP.
2) CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE. Le dichiarazioni sostitutive rese per la partecipazione alla presente gara, ivi comprese quelle riferite ad eventuali subappaltatori, sono soggette a verifica ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 xx.xx. prima della stipula del contratto. Ogni altra dichiarazione rilasciata per la presente gara è soggetta a verifica ai sensi e per gli effetti del medesimo D.P.R. 445/2000 xx.xx.
L’Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate nonché procedere, in qualsiasi momento ad accertamenti d'ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese tramite le dichiarazioni medesime al cui possesso e' subordinata l'aggiudicazione. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione, salvi gli eventuali adempimenti previsti ai sensi della legge penale, provvederà, in conformità all'ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati in favore dell'impresa ed alla segnalazione all’ANAC di cui all’art. 80, comma 12 del Codice.
3) REVISIONE DEI PREZZI. Il rischio dell’esecuzione del presente appalto è a totale carico dell’Appaltatore. L’art. 1664 c.c., 1° comma, non si applica all’appalto di cui alla presente lettera di invito. E’ possibile procedere alla revisione dei prezzi esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all’art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs.n.50 del 2016. Non si procede alla revisione dei prezzi in aumento quando la variazione dei prezzi è imputabile a fatto dell’Appaltatore.
4) CERTIFICATI DI PAGAMENTO. PAGAMENTI (art. 4, commi 4 e 6 del D.Lgs. n.231 del 2002). Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1 del Codice, come indicato nell’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto del presente affidamento, l’emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 45 giorni a decorrere dalla adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni dall’emissione del certificato.
Ai sensi dell’art. 113-bis, comma 3 del Codice, all'esito positivo del collaudo (o C.R.E.) il RUP, ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore, rilascia il certificato di pagamento nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
La rata di saldo sarà pagata entro 30 giorni dalla emissione del CRE di cui all’art. 113-bis del Codice, subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui all’art.14 del Capitolato speciale d’appalto.
5) MODIFICHE DEL CONTRATTO. Durante il periodo di efficacia del contratto, esso potrà essere
modificato nei casi ed entro i limiti previsti dall’art. 106 del D. Lgs 50/2016.
Si rinvia a quanto disposto nel Capitolato Speciale d’Appalto all’art. 12.
6) TERMINI PER IL COLLAUDO/C.R.E. (art. 4, comma 6 del D.Lgs. 231/2002). Ai sensi dell’art. 102 del Codice, ed in riferimento ad ogni singolo contratto applicativo, il conto finale sarà compilato entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori. Per ogni contratto applicativo, il collaudo dei lavori è sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione, che dovrà essere concluso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
7) ASSICURAZIONI. Per la polizza di assicurazione di cui all’art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e di cui all’art. 14, lett. D) del Capitolato speciale d’appalto, relativa ai danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori, l’importo da assicurare è pari all’importo del singolo contratto applicativo. È facoltà dell’Appaltatore stipulare, in occasione del primo contratto applicativo affidato, polizza di assicurazione ai sensi del presente comma di importo pari al contratto di Accordo Quadro.
8)ALTRE DISPOSIZIONI.
In caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016 o di recesso dal contratto ai sensi degli artt. 88, comma 4–bis e 92, comma 3 del D.Lgs. 6.settembre 2011 n. 159, il Comune interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. art.110 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016. Ai sensi del comma 2 dello stesso art. 110, l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
La gara sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art.95 co. 12 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016 di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
La proposta di aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario e sarà subordinata a tutte le verifiche e gli accertamenti di legge, inclusa l’acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e xx.xx. Ai fini delle suddette verifiche antimafia, è obbligo dell’impresa aggiudicataria trasmettere alla Stazione appaltante, entro 5 gg dal ricevimento della relativa richiesta, i dati anagrafici di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia (inclusi i conviventi), come individuati dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e dal citato Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze. Qualora successivamente alla stipulazione del contratto le verifiche disposte ai sensi del citato X.Xxx. 159/2011 diano esito negativo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 del Protocollo di legalità di cui al precedente paragrafo F).
La stipulazione del contratto è subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 xx.xx. convertito dalla L.266/02 xx.xx., all’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 xx.xx., e all’assenza di gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale, di cui al co.4 dell’art.80 del D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, che si sostanzino in causa ostativa al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Si precisa che, ai sensi dell'art. 105, del D.Lgs. 50/2016, il Comune provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti limitatamente ai casi previsti dallo stesso art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Negli altri casi, l'aggiudicatario è obbligato a trasmettere, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento dallo stesso effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Ai sensi dell’art. 209 del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che, come previsto nel Capitolato speciale, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria.
Per tutto quanto non specificatamente previsto si fa espresso riferimento al Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze ed alle vigenti disposizioni in materia di appalti di opere pubbliche ed in particolare al D.Lgs. n.50 del 18 Aprile 2016, al D.P.R. 207/2010 xx.xx. (per le parti ancora vigenti) ed alla L.R.T. 13/07/07, n. 38 xx.xx., per quanto applicabili.
Codesta Impresa potrà presenziare alle operazioni di gara di cui alla presente lettera d’invito che si
svolgeranno nel giorno ed ora indicati.
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx )
All.: MOD. DICHIARAZIONI CONTRATTUALI E SOSTITUTIVE