Requisiti di ordine speciale Clausole campione

Requisiti di ordine speciale. 4. “il possesso di adeguata attestazione rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, per categoria e classifica adeguata ai lavori da appaltare”; Si precisa che: • la certificazione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al precedente paragrafo 2.1, pena l’esclusione, fatto salvo quanto previsto all’art. 76 comma 5 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l’adeguata prova documentale di aver richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza del termine il rinnovo dell’attestazione SOA, pena l’attivazione del soccorso istruttorio; • Le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio; • I consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale della richiesta, pena l'attivazione del soccorso istruttorio. Il dichiarante farà riferimento alle categorie comprese nel presente appalto possedute dall’Impresa, nonché alla relativa classifica.
Requisiti di ordine speciale. 1. I requisiti di partecipazione riguardano:
Requisiti di ordine speciale. Ai sensi dell’art. 83 del Codice, per partecipare alla presente gara, le imprese concorrenti devono soddisfare i seguenti requisiti: o iscrizione al registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o, per imprese non stabilite in Italia, nel registro professionale o commerciale dello stato estero in cui è stabilita l’impresa. o possesso delle attestazioni SOA per la categoria prevalente e per le categorie a qualifi- cazione obbligatoria, indicate al paragrafo 3) del presente Disciplinare.
Requisiti di ordine speciale. (capacità economico – finanziaria)
Requisiti di ordine speciale. (capacità tecnica - organizzativa)
Requisiti di ordine speciale. 1. Sono requisiti di ordine speciale:
Requisiti di ordine speciale capacità tecnica, punto III.2.3), del bando di gara. (articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, art. 61, commi 3 e 4, d.P.R. n. 207 del 2010)
Requisiti di ordine speciale capacità economica e finanziaria e tecnico professionale
Requisiti di ordine speciale. 3. Per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture le stazioni appaltanti richiedono l’iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali per un’attività pertinente anche se non coincidente con l’oggetto dell’appalto. All’operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato II.11. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, co. 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. 11. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale maturato nell’anno precedente a quello di indizione della procedura non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedereagli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati. Articolo 100.