GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Clausole campione

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a euro 7.761.853,81 (settemilionisettecentosessantunoottocentocinquantatre/81). 2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente: a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Dipartimento; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx- nonlegittimati/Intermediari_non_ abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx E’ esclusa la possibilità di costituzione della garanzia provvisoria mediante deposito di contante presso la cassa del Dipartimento o versamento sul conto corrente della stessa, non disponendo la stazione appaltante di tale operatività amministrativa. 3. In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia autentica notarile del titolo. 4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà, a pena di esclusione: a. essere prodotta in originale, o in copia ...
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione. L’importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto cui si intende partecipare. Nel caso di offerta di più lotti la ditta potrà presentare un’unica cauzione provvisoria per il totale delle cauzioni dei lotti offerti. Relativamente a ciascun lotto gli importi delle cauzioni provvisorie sono determinati in tabella ALLEGATO D) Tabella Lotti – Cauzioni - CIG. La garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 art. 93 D.Lgs. 50/2016), da imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 3 art. 93 D.Lgs. 50/2016), oppure può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016). La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure da intermediari finanziari con i requisiti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate in originale. Ai sensi dell'art.93 c.7 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: • del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016; • del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; • del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per gli operatori economici in po...
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria di cui al citato art. 93, comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo pe...
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00), costituita con le modalità descritte all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà costituire garanzia provvisoria comprovante la capacità ad obbligarsi ai sensi dell’art. 93 del d. lgs 50/2016.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 15.1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs.. 50/2016 nel testo vigente, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione con versamento in contanti o fideiussione a scelta dell'offerente, secondo quanto indicato dalla lex specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente. 15.2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.lgs.. 50/2016 nel testo vigente.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 18.1 Il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, di cui all’art. dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs.50/2016, per il servizio oggetto della presente procedura pari all’2% del valore a base d’asta e pertanto pari ad € 3.188,00 da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell’art. citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 “Atto di Fidejussione/Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. 18.2 Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. 18.3 Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 14.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due) per cento del prezzo base dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione pari a €. 1.404,12, intestata al Comune di Xxxxxxxxx S.M. (SA), in data antecedente il termine ultimo di presentazione delle offerte;
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE punteggio da assegnare all’offerta tecnica max 80 punti punteggio da assegnare all’offerta economica max 20 punti
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA come indicato di seguito nella presente lettera d’invito GARANZIA DEFINITIVA: come da art 14 del Capitolato.