GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Clausole campione

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Per partecipare alla gara è richiesta la costituzione di una garanzia a corredo dell’offerta come previsto dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016. Il valore del deposito cauzionale è pari al 2% (duepercento) del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di fideiussione. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. La garanzia fideiussoria di cui al citato art. 93, comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo pe...
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base della procedura di negoziata, che è fissato in € 22.084.000,00 (dicesi: € ventidue milioni ottantaquattromila euro virgola zero). Ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. La cauzione è costituita esclusivamente nelle forme indicate nel comma 2 dell’art. 106 del Codice. La garanzia fideiussoria deve essere costituita nelle forme indicate nel comma 3 dello stesso art. 106 Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 15.1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs.. 50/2016 nel testo vigente, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione con versamento in contanti o fideiussione a scelta dell'offerente, secondo quanto indicato dalla lex specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 18.1 Il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, di cui all’art. dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs.50/2016, per il servizio oggetto della presente procedura pari all’2% del valore a base d’asta e pertanto pari ad € 3.188,00 da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell’art. citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 “Atto di Fidejussione/Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00), costituita con le modalità descritte all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente pari a euro 7.761.853,81 (settemilionisettecentosessantunoottocentocinquantatre/81).
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 6 CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE punteggio da assegnare all’offerta tecnica max 80 punti punteggio da assegnare all’offerta economica max 20 punti
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà costituire garanzia provvisoria comprovante la capacità ad obbligarsi ai sensi dell’art. 93 del d. lgs 50/2016.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA come indicato di seguito nella presente lettera d’invito GARANZIA DEFINITIVA: come da art 14 del Capitolato.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 14.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due) per cento del prezzo base dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione pari a €. 1.404,12, intestata al Comune di Xxxxxxxxx S.M. (SA), in data antecedente il termine ultimo di presentazione delle offerte;