GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Clausole campione

GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’offerta è corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 106 del Codice, pari al 2% del prezzo posto a base della procedura di negoziata, che è fissato in € 21.980.000,00 (dicesi: € ventuno milioni novecento ottantamila euro virgola zero). Ai sensi dell’art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. La cauzione è costituita esclusivamente nelle forme indicate nel comma 2 dell’art. 106 del Codice. La garanzia fideiussoria deve essere costituita nelle forme indicate nel comma 3 dello stesso art. 106 Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura negoziata ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio; 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022, n. 193 (G.U. del 14 dicemb...
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione. L’importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta per ciascun lotto cui si intende partecipare. Nel caso di offerta di più lotti la ditta potrà presentare un’unica cauzione provvisoria per il totale delle cauzioni dei lotti offerti. Relativamente a ciascun lotto gli importi delle cauzioni provvisorie sono determinati in tabella ALLEGATO D) Tabella Lotti – Cauzioni - CIG. La garanzia provvisoria può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione (comma 1 art. 93 D.Lgs. 50/2016), da imprese bancarie, assicurative o da un intermediario finanziario (comma 3 art. 93 D.Lgs. 50/2016), oppure può essere costituita in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico (comma 2 art. 93 D.Lgs. 50/2016). La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure da intermediari finanziari con i requisiti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate in originale. Ai sensi dell'art.93 c.7 l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto: • del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016; • del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese; • del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per gli operatori economici in po...
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 14.1 A norma dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria, pari al 2% (due) per cento del prezzo base dell’appalto, sotto forma di cauzione o di fideiussione pari a €. 1.404,12, intestata al Comune di Xxxxxxxxx S.M. (SA), in data antecedente il termine ultimo di presentazione delle offerte;
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari a € 140,00 (euro centoquaranta/00), costituita con le modalità descritte all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA come indicato di seguito nella presente lettera d’invito GARANZIA DEFINITIVA: come da art 14 del Capitolato.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 15.1. Ai sensi dell’art. 93, comma 1, del D.lgs.. 50/2016 nel testo vigente, l’offerta è corredata da una garanzia, pari al 2% dell’importo complessivo dell'appalto indicato nel bando o nell’invito, da prestare sotto forma di cauzione con versamento in contanti o fideiussione a scelta dell'offerente, secondo quanto indicato dalla lex specialis di gara, da aversi qui richiamata specificamente. 15.2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del D.lgs.. 50/2016 nel testo vigente.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 18.1 Il concorrente dovrà presentare cauzione provvisoria, di cui all’art. dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs.50/2016, per il servizio oggetto della presente procedura pari all’2% del valore a base d’asta e pertanto pari ad € 3.188,00 da prestarsi a scelta del concorrente con le modalità indicate nell’art. citato, secondo lo SCHEMA TIPO 1.1 “Garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. Inoltre sarà parte integrante dello schema di cui sopra la SCHEDA TECNICA 1.1 “Atto di Fidejussione/Polizza Fidejussoria”, approvato con D.M. Ministero Attività Produttive n. 123 del 12/03/2004. 18.2 Ai sensi dell'art. 93 comma 7, D. Lgs. 50/2016, la cauzione di cui sopra è ridotta del 50% per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000. Pertanto, a dimostrazione del possesso della certificazione, dovrà essere resa dichiarazione sostitutiva sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. da uno dei legali rappresentanti, ovvero copia conforme all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i. 18.3 Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 93 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Cod. Civ., l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE punteggio da assegnare all’offerta tecnica max 80 punti punteggio da assegnare all’offerta economica max 20 punti
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai fini della partecipazione alla gara, il concorrente dovrà costituire garanzia provvisoria comprovante la capacità ad obbligarsi ai sensi dell’art. 93 del d. lgs 50/2016.
GARANZIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L’impresa concorrente dovrà prestare, secondo le modalità previste dall’art. 93 D. Lgs. 50/2016, una garanzia sotto forma di cauzione o fidejussione. L’importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura del 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta. La cauzione provvisoria può essere costituita nelle forme previste dall’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure da intermediari finanziari con i requisiti di cui all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia provvisoria nonché la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, devono essere inviate in originale. Si precisa che l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotta: • del 50 per cento per le ditte concorrenti in possesso di certificazioni del sistema qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, rilasciate da organismi accreditati, come meglio specificate all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n.50/2016; • del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 o del 20 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001; • del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo punto, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009; • del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia è altresì ridotta: • del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai precedenti punti, per gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’ultimo periodo dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. Per fruire delle riduzioni, la ditta concorrente deve specificare, in sede di...