FRA:
ESEMPIO CONTRATTO D'APPALTO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATO CONDOMINIALE
Per regolamentare la esecuzione degli interventi manutentivi al fabbricato sito in via del Comune di ( )
FRA:
Condominio denominato “ " codice fiscale , il quale agisce e stipula in qualità di Committente a mezzo del suo legale rappresentante ed amministratore pro-tempore sig. nato a il giorno ___ , c.f.; e domiciliato per la carica presso il suo studio professionale in via a questo atto autorizzato giusta delibera assembleare in seguito denominato anche “committente” e/o “appaltante”;
e
impresa ....................................................................................con sede legale in Via
............................................ , partita IVA ....................................................., iscritta alla C.C.I.A.A. di
.......................................... n. ............................... iscrizione e codice fiscale in
persona del suo legale rappresentante sig. ...............................................nato a ............................., il
.............................., c.f e domiciliato per la carica ove sopra, in seguito
denominato anche “appaltatore”.
Premesse
Con verbale in data........................l’assemblea del condominio Via
ha deliberato
l’effettuazione dei lavori di manutenzione delle parti comuni/private dell’edificio indicati nel seguente art. 1 del presente contratto.
Tra i sottoscritti, si conviene e stipula quanto in appresso.
Art. 1
Oggetto del contratto
L’appaltatore si obbliga, con idonea organizzazione di mezzi e personale di impresa, a realizzare gli
interventi manutentivi alle parti condominiali/private del fabbricato di via in comune di
( ), come previsto nella documentazione denominata “allegato A” ivi allegata e che, sottoscritta dal committente e dall’appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.
I lavori consistono principalmente in:
Lavori deliberati in sede di assemblea condominiale.
• Risanamento strutture in c.a. intero fabbricato (pilastri, travi, aggetti in c.a.)
• Rifacimento zone di intonaco degradato, compreso trattamento per eliminazione fenomeno di formazione di muffe zone marciapiedi.
• Verniciatura n° parapetti metallici balconi, previa asportazione attuale verniciatura e successiva preparazione con trattamento antiruggine.
• Sostituzione di lastre di travertino deteriorate di balconi.
• Rivestimento pareti esterne intero fabbricato previa asportazione totale dell'esistente rivestimento ed idonea preparazione del sottofondo.
• Verniciatura muri in c.a. a delimitazione piazzali garage e relativi corrimano, previo rifacimento di sovrastante copertina in c.a. Rifacimento n° _ grate metalliche sopra muri in c.a.
• Rifacimento pavimentazione balconi, compresa impermeabilizzazione.
• Sostituzione n° box metallici contenenti gas - acqua.
• Rifacimento copertura vano ascensore con realizzazione vano porta e relativa porta per accesso a tetto.
• Sostituzione di portone di ingresso al fabbricato con tipologia accettata dal Committente.
• Fornitura e posa in opera di corrimano scale di accesso zone garage/cantine.
• Sostituzione di coperchi pozzetti impianto fognante.
• Eliminazione avvallamenti tratti di marciapiede, previa valutazione ed autorizzazione tipologia di intervento da parte Committente/Direzione Lavori.
• Sostituzione scossaline e grondaie metalliche balconi privi di copertura
Lavori da eseguire a richiesta di singoli condomini.
• Sostituzione di lastre di travertino deteriorate di finestre o porte finestre
• Verniciatura serrande garage.
• Rifacimento pavimentazione balconi, compresa impermeabilizzazione.
• Ulteriori interventi manutentivi richiesti dal Committente
• Opere provvisionali
• Realizzazione di opere accessorie e di completamento che, si dovessero rendere necessarie, a giudizio del Direttore dei Lavori, per il completamento a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto dell’appalto, preventivamente concordate con il Committente.
Articolo 2
Direttore lavori - Responsabile Lavori - Coordinatore per la sicurezza - Rappresentanti dell'appaltatore.
Direttore dei Lavori è l’Ing.
Il Coordinatore dei Lavori in fase di Progettazione e di Esecuzione ai sensi di legge è: l' Ing.
Il Direttore dei Lavori avrà, in particolare, l’incarico di verificare che i lavori vengano realizzati a perfetta regola d'arte ed in osservanza di tutte le pattuizioni contrattuali, ferme restando le responsabilità che, secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo all'Appaltatore.
Il Responsabile Lavori nominato dal Committente è Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice è il sig. L’Appaltatore indica nell’ing. il proprio Direttore di Cantiere con delega alla Sicurezza.
Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore di Cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione senza che spetti all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
Gli oneri di Direzione Lavori e quelli relativi alle attività dei professionisti incaricati della gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2006, quali Responsabile Lavori e Coordinatori per la Sicurezza non sono comprese nei prezzi di tariffa dell'appalto, restando pertanto a carico del Committente Condominio.
Articolo 3 Importo dell'appalto.
L’importo presunto dell’appalto, è di €. ......................(euro ..................................................), di
cui €.......... (euro ...............................................................................................) per lavori, ed €
................................ (euro /..) per oneri di sicurezza non compresi nei prezzi di tariffa e non
soggetti a ribasso di gara.
L’importo dei lavori è meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione delle garanzie di cui al seguente articolo 7.
Tale importo potrà variare in più o in meno in via assoluta in qualsiasi misura a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni di singole lavorazioni o quantità di singole lavorazioni che il Committente decidesse di apportare per qualsiasi motivo senza che l’Appaltatore possa richiedere compensi all’infuori del pagamento, ai prezzi unitari concordati, delle opere effettivamente eseguite. ll Committente si riserva pertanto l’insindacabile facoltà di introdurre quelle varianti che riterrà necessarie, senza che l’Appaltatore possa pretendere indennizzi di qualsiasi natura.
Nel caso in cui siano necessarie ulteriori quantità o tipologie di lavori rispetto a quelli previsti nella perizia originaria – sia se prevedibili sia se imprevedibili – il relativo costo sarà sempre determinato applicando alle quantità di lavoro i prezzi unitari delle relative singole voci di tariffa contrattuali delle lavorazioni eseguite.
L’esecuzione di ulteriori lavori è in ogni caso disposta dal Committente ed ordinata all'impresa dal Direttore Lavori per conto del Committente stesso.
Art. 4 Corrispettivi
I corrispettivi stabiliti nel presente contratto e nel relativo elenco prezzi si riferiscono a lavori interamente finiti ed eseguiti a perfetta regola d'arte.
I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi delle voci di tariffa contrattuali riportate nell'" Allegato A" alcun incremento o diminuzione.
Ulteriori lavori non contemplati nell'Allegato "A" saranno compensati a misura con i prezzi delle voci di Tariffa Regione Marche anno 20 .
I prezzi suddetti comprendono e compensano tutte le spese e prestazioni cui l'appaltatore va incontro per la realizzazione dei lavori (ivi comprese quelle provviste, mano d'opera, mezzi d'opera, opere provvisionali e quanto altro occorrente per dare ciascun lavoro interamente e perfettamente compiuto) sia tutti gli oneri speciali e generali anche se non espressamente riportati nella descrizione delle singole voci di tariffa.
Le voci di tariffa ed i relativi prezzi si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Al riguardo l’Appaltatore dichiara di aver preso visione in sede di specifico sopralluogo dello stato di consistenza dei luoghi, dello stato di fatto del fabbricato di xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (Xxxx delimitazione piazzali, pozzetti impianti fognanti ecc), e delle condizioni ambientali in cui dovranno svolgersi i lavori. Di quanto sopra lo stesso Appaltatore dichiara di averne tenuto debito conto in sede di formulazione dell'offerta. L'appaltatore dichiara altresì di aver verificato in sede di sopralluogo la eseguibilità e la congruità dei lavori oggetto del presente contratto.
Elenco Prezzi.
Voci di tariffa riportate nel Computo Metrico Estimativo ( Allegato A) senza ribassi o aumenti. Tariffa Regione Marche anno 20 senza ribassi o aumenti.
Lavori in economia.
Per eventuali lavori da eseguirsi in economia, l’Impresa sarà compensata sulla base dell’effettivo tempo impiegato nell’esecuzione dei lavori medesimi ed in base ai costi della manodopera rilevati, al momento in cui vengono eseguite le prestazioni presso la Provincia di Ancona., per il settore edile.
I corrispettivi relativi alla manodopera saranno ulteriormente maggiorati del 21% per quota spese generali ed utile dell’Appaltatore.
Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A..
Art. 5 Contabilità lavori
Le quantità di lavoro eseguite saranno determinate con misure geometriche. Le misure, rilevate in contraddittorio dalla Direzione lavori e dall'Appaltatore, saranno riportate in appositi libretti che saranno firmati pagina per pagina dal Direttore Lavori e dall'Appaltatore man mano che procederanno le constatazioni ed i rilievi. Qualora l'appaltatore si rifiutasse di intervenire alle constatazione o di firmare le relative registrazioni dei libretti, il Direttore Lavori farà pervenire all'appaltatore specifico invito scritto a partecipare alle constatazioni od a firmare le constatazioni. Qualora l'appaltatore confermasse la propria indisponibilità ad ottemperare alle richieste del D.L., quest'ultimo potrà procedere alle misurazioni ed alle annotazione sui libretti mediante due testimoni. Gli stessi testimoni firmeranno nei libretti le misurazioni che costituiranno prova nel rapporto con l'appaltatore.
In base alle registrazioni contenute nei libretti di misura il Direttore lavori compila i computi metrici dei lavori eseguiti, i quali devono essere firmati dall'appaltatore. All' atto della firma l'appaltatore può iscrivere in forma succinta nei computi metrici le riserve e richieste che ritiene di proprio interesse purchè queste si riferiscano esclusivamente al procedimento di calcolo e relativo sviluppo. Lo stesso Appaltatore, entro il termine di quindici giorni da quello della firma potrà sviluppare in modo dettagliato in forma scritta le domande di rettifica, indicando le cifre ed i compensi a cui ritiene di avere diritto, senza di che le domande e riserve stesse sono nulle e di nessun effetto.
L'appaltatore è comunque sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore Lavori senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo esecutivo dei lavori.
Art. 6
Pagamenti
I lavori oggetto del presente contratto saranno compensati mediante emissione di Stati di Avanzamento Lavori (SAL) mensili a firma Direttore Lavori e Committente, da liquidarsi entro 30 gg. data successiva presentazione fattura. Su ogni singolo SAL verrà operata una trattenuta del 10% dell’importo lordo dei lavori a titolo di garanzia sull’esecuzione delle opere e del corretto adempimento dell'appaltatore degli obblighi fiscali e assicurativi di legge. Il pagamento delle singole SAL provvisorie potrà avvenire solo previa presentazione da parte dell’appaltatore della certificazione attestante l’adempimento degli oneri previdenziali e assicurativi per tutti i propri dipendenti (DURC), con validità nei limiti di legge.
Lo svincolo della ritenuta in garanzia di cui al precedente punto sarà effettuato in fase di redazione della SAL Finale
Il pagamento all'appaltatore del corrispettivo del SAL Finale sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di redazione del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori da parte del Direttore dei Lavori, previa presentazione da parte dell’appaltatore del sopra citato DURC.
Articolo 7 Solidarietà
Per patto espresso tra le parti contraenti, per i pagamenti relativi ai lavori eseguiti, è escluso il vincolo di solidarietà tra i partecipanti al condominio, e pertanto l’appaltatore accetta sin da ora che, nel caso di mancato e/o ritardo pagamento, dovrà assumere tramite l’amministrazione condominiale i dati personali dei morosi e relativi importi, impegnandosi ad attivare qualsivoglia azione esclusivamente verso i singoli condomini inadempienti, con ciò espressamente rinunciando al vincolo di solidarietà verso gli altri condomini e verso il condominio.
Articolo 8 Garanzie
l’appaltatore ha provveduto a stipulare con ........................ Agenzia di con sede
in .....................................................polizza n. ..................................a copertura dei rischi di esecuzione
(CAR) con un massimale di € ...................................( euro......................./) pari all'importo contrattuale, che tiene indenne il committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, ivi compresi quelli derivanti da errori o da insufficiente progettazione, con esclusione dei soli danni derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e con un ulteriore massimale di Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) per garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori), per il periodo di copertura.
In relazione a tale polizza si riportano di seguito ulteriori prescrizioni integrative facenti parte delle condizioni contrattuali:
a. L'appaltatore dovrà stipulare la sopra citata polizza con primarie compagnie di assicurazione gradite al Committente.
b. Le polizze saranno soggette alle ulteriori seguenti condizioni:
- le garanzie opereranno senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;
- l'omesso o ritardato pagamento del premio non comporterà l'inefficacia delle garanzie;
- la mancata stipula di dette polizze determinerà l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà il Committente a risolvere il contratto in danno dell'appaltatore;
- ai fini della responsabilità civile, in dette garanzie, con “Clausola di responsabilità civile incrociata”, saranno parificati a Terzi gli tutti inquilini e familiari residenti nel fabbricato nonché i subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e le persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli stessi assicurati;
- restano comunque a carico dell'appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicurato;
- le Compagnie assicuratrici rinunceranno al diritto di surrogazione nei confronti dei coassicurati indicati in polizza.
- L'inizio dei lavori è in ogni caso subordinato alla stipula delle polizze di cui al presente articolo.
L’appaltatore garantisce da vizi e difformità i lavori eseguiti, ai sensi degli art. 1667, 1668 del codice civile, e per la durata di 10 anni ai sensi dell’art. 1669, provvedendo, anche direttamente all’eliminazione di difetti originati dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o dalla qualità dei materiali impiegati, ovvero al risarcimento dei danni diretti e indiretti.
L'impresa .........................................................................................................................................., per quanto
sopra, a garanzia del lavoro eseguito, si impegna a costituire apposita polizza decennale presso una propria compagnia assicuratrice., di importo pari all'importo contrattuale di €. (
euro............................................................................................/..) Copia della polizza dovrà integrare il
fascicolo contrattuale..
Articolo 9
Subappalto
E’ vietato all’appaltatore concedere in subappalto anche parziale il compimento delle opere se non preventivamente autorizzato in forma scritta dal Committente.
L’autorizzazione da parte del committente è subordinata all’individuazione preventiva del subappaltatore con chiara indicazione delle categorie di lavoro affidatigli ed in ogni caso all’applicazione delle disposizioni di legge.
Articolo 10
Dichiarazioni e Responsabilità dell’appaltatore nella esecuzione lavori
L’appaltatore dichiara di avere a disposizione tutte le attrezzature, il personale qualificato e le condizioni economiche per eseguire ed adempiere al meglio agli obblighi del presente contratto, nonché di avere attentamente esaminato gli elaborati tecnici progettuali, di averne ricevuto una copia integrale, di averli compresi in ogni loro parte, e di non avere obiezioni in merito.
Le lavorazioni e le opere oggetto del presente contratto da realizzare saranno eseguite a perfetta regola d'arte da parte dell'impresa appaltatrice, in osservanza dei principi di buona tecnica e nel rispetto della relativa vigente legislazione.
Restano a carico dell’appaltatore tutte le responsabilità civili e penali derivanti da danni a persone e/o cose durante l’esecuzione dei lavori e per cause a lui imputabili.
L’appaltatore si obbliga a garantire l’esatto adempimento del contratto e la regolare esecuzione dei lavori
L’appaltatore assume l’obbligo di destinare al lavoro personale di provata capacità e/o ad allontanare e/o a sostituire, a semplice richiesta del direttore lavori, il personale incapace o scorretto o che violi le norme antinfortunistiche, evitandone l’avvicendamento se non per motivi di assoluta necessità.
La mancata presentazione della certificazione di regolare posizione contributiva (DURC) prima dell’inizio dei lavori costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto per inadempimento, anche senza pronuncia dell’autorità giudiziaria e comporta l’obbligo dell’appaltatore del risarcimento dei danni diretti ed indiretti conseguenti.
Resta inteso che per le opere e lavorazioni riguardanti le parti private del fabbricato, l’impresa dovrà ottenere autorizzazione scritta direttamente dai singoli proprietari.
Art. 11
Orario di esecuzione dei lavori
I lavori non potranno essere eseguiti prima delle ore 7, 00 del mattino, e non potranno proseguire oltre le ore 18:00 della sera, fatte in ogni caso salve le disposizioni comunali applicabili.
Articolo 12 Piani di Sicurezza
Qualora nel corso dei lavori si concretizzi nel cantiere di lavoro la presenza di più imprese ( art. 90 co. 3 D.lgs 81/2008), il Coordinatore per l’Esecuzione, appositamente nominato dal Responsabile Lavori redigerà, nel rispetto delle procedure di legge il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Ove, invece, non ricorrano le condizioni di cui all’ art. 90 co.3 D.lgs 81/2008, l'Appaltatore provvederà a redigere il Piano Operativo di Sicurezza e il Piano di Sicurezza Sostitutivo con i contenuti minimi
previsti dallo stesso X.X.xx 81/2008. I predetti Piani di sicurezza dovranno essere consegnati al Direttore Lavori entro 10 giorni dalla relativa richiesta avanzata dal Direttore Lavori stesso e comunque prima dell'inizio dei lavori.
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione dei Piani di Sicurezza sarà applicata la penale stabilita dall’articolo 22 del presente contratto. da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.
Articolo 13
Obblighi dell'Appaltatore in materia di Sicurezza
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal presente Contratto in materia di sicurezza. Lo stesso appaltatore, per gli aspetti non coperti dal presente contratto, è tenuto comunque al rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.
Lo stesso appaltatore avrà cura di prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i , del/i fornitore/i in opera, l'obbligo di osservare dette norme e disposizioni.
In tale contesto, l'appaltatore rilascerà specifica dichiarazione di avere informato il proprio personale in merito ai rischi specifici del cantiere oggetto del presente contratto e di aver altresì formato lo stesso personale sulle relative misure di sicurezza da adottare in cantiere.
Inoltre l’Appaltatore ed i suoi subcontraenti (subappaltatore/i e fornitore/i in opera) sono tenuti ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa Edile nell’ambito della provincia di esecuzione dei lavori di ogni singolo intervento, nonché a trasmettere, tramite l’Appaltatore, al Direttore dei Lavori, prima della consegna dei lavori medesimi, la documentazione di avvenuta denunzia ai predetti Enti ed in seguito, periodicamente, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli organismi paritetici, nonché copia dei propri registri infortuni.
L’Appaltatore e il/i subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti inoltre, ai sensi dell’art. 90, co. 9, lett. b del D.Lgs. 81/2008, a fornire al Responsabile dei Lavori, tramite il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai propri lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
L’Appaltatore, fermo restando l’obbligo dell’immediata comunicazione al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per l'Esecuzione Lavori di ogni infortunio e/o incidente è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al Direttore Lavori/Coordinatore per l’Esecuzione Lavori, la statistica degli infortuni (indice di frequenza e di gravità) occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli dei subappaltatori e fornitori in opera.
Articolo 14
Adempimenti dell'appaltatore in materia di gestione dei rifiuti e inquinamento dei siti
L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza delle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale e di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale. Lo stesso appaltatore dovrà prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell’uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l’ambiente.
Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l’inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei medesimi, ovvero l’abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.
l’Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l’effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire al Committente copia degli atti autorizzatori/di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero.
Qualora non risulti in possesso dei requisiti di cui sopra, l’Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire al Committente tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero.
L’eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dal Committente. L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione di copia degli atti autorizzatori/di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l’operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata.
l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, smaltimento o recupero nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei Lavori. L’accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. l’Appaltatore si impegna a fornire al Committente, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti). Il Committente può ritenere le rate di pagamento in acconto nel caso l’Appaltatore risulti inadempiente all’obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
Ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a trasporto, smaltimento o recupero, il Committente avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l’applicazione di ogni altra sanzione normativa.
Le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.
Articolo 15
Adempimenti dell'appaltatore in materia di ulteriori aspetti ambientali
Nella gestione di ulteriori aspetti ambientali diversi da quelli considerati nel precedente articolo ..., ancorché gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le prescrizioni, norme o disposizioni vigenti in materia.
L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti. In particolare, l’appaltatore, nel caso in cui ritenga che le sue lavorazioni possano determinare il superamento dei valori limite di immissione vigenti, provvederà ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, l’autorizzazione comunale per lo svolgimento di attività temporanee, in deroga ai valori limite di immissione..
L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di polveri, ed ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorità competenti.
Articolo 16
Custodia del cantiere di lavoro
Fino al compimento di tutte le opere commesse, l’appaltatore continua ad essere custode esclusivo del cantiere ed è tenuto a mantenerlo in sicurezza, nel rispetto delle vigenti normative di legge. Tale onere di custodia si intende compreso e compensato nei prezzi di tariffa contrattuali. L'appaltatore sarà comunque responsabile in modo esclusivo di eventuali danni a terzi, compresi i condomini e le relative proprietà del fabbricato , senza che sia dovuto nessun ulteriore compenso.
Articolo 17 Progettazione esecutiva
L’Appaltatore accetta, con la stipulazione del presente accordo, nella loro interezza i progetti definitivi e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato, tutti trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche stabilite per tale livello di progettazione dalla normativa vigente in materia.
Prima della consegna dei lavori il Committente formalizzerà con apposito verbale la consegna delle prestazioni progettuali, disponendo che l’Appaltatore a partire dalla data che verrà indicata in tale verbale dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo secondo le modalità di legge. La data indicata nel verbale costituirà anche il termine iniziale per la decorrenza del termine utile. Il Termine Utile per la redazione del predetto progetto esecutivo viene stabilito in gg.30 naturali consecutivi.
In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’art 22 del presente contratto.
Articolo 18
Modifiche al progetto
Durante lo svolgimento dei lavori, l’appaltatore non potrà apportare modifiche al progetto se non ha ricevuto preventivamente l’autorizzazione da parte del Direttore dei Lavori, che deve essere tempestivamente informato delle anomalie rilevate durante i lavori.
Tale autorizzazione del Direttore dei Lavori, per avere valenza, deve essere necessariamente assentita per iscritto dal Committente.
L’appaltatore si impegna a segnalare per iscritto a mezzo lettera raccomandata al Direttore dei Lavori le anomalie che eventualmente dovessero essere riscontrate in fase di esecuzione delle opere.
Articolo 19
Riserve e Controdeduzioni
Insorgendo controversie su disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, l’Appaltatore potrà formulare riserva entro 15 giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.
La formulazione delle riserve,opportunamente documentate,potrà effettuarsi con iscrizione in uno dei documenti contabili oppure mediante lettera raccomandata.
Entro 30 giorni dalla formulazione delle riserve il Direttore Lavori presenterà le proprie controdeduzioni.
Qualora non si raggiungesse un accordo in merito allo scioglimento delle riserve, potrà essere investito del giudizio in merito un collegio arbitrale ai sensi della vigente normativa in materia.
Le riserve e le controdeduzioni non avranno effetto interruttivo o sospensivo a tutti gli effetti contrattuali.
Articolo 20 Programma Lavori
L’Appaltatore, entro 10 giorni dalla richiesta del Direttore Xxxxxx è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato programma dei lavori da eseguire.
Tale programma dovrà essere articolato per fasi operative ed in funzione del termine utile contrattuale, nonché di tutti gli altri vincoli e condizioni che derivano, per lo sviluppo dei lavori dalle pattuizioni del presente contratto e dalla eventuale presenza di ditte sub appaltatrici
Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto Programma Lavori sarà applicata la penale stabilita dall’articolo 22 del presente contratto. da effettuarsi con il primo S.A.L. utile.
Il Committente effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati dall’Appaltatore e ne comunicherà l’esito allo stesso che provvederà entro 10 (dieci) giorni ad apportare le eventuali modifiche richieste.
Una volta emesso nella versione definitiva approvata dal Direttore dei Lavori, il Programma Lavori costituirà il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali riprogrammazioni che si rendessero necessarie, purché preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori.
Articolo 21
Termine Utile Contrattuale . Inizio lavori - Sospensioni Lavori
Il Termine Utile per portare a termine i lavori viene stabilito in giorni 90
I lavori avranno inizio in data .................. ed avranno termine il giorno , come da “ crono
programma”, che, anch’esso sottoscritto dalle parti, ed allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Qualora, per qualsiasi motivo, i lavori dovessero essere temporaneamente sospesi, nessun indennizzo o compenso potrà essere richiesto dall’appaltatore.
Le sospensioni lavori, disposte in forma scritta dal Direttore Lavori e dal Committente, comporteranno il solo effetto di proroga di uguale durata del termine di ultimazione dei lavori.
Della avvenuta ultimazione lavori si darà atto mediante specifico Verbale
Articolo 22
Penali
L’Appaltatore nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali incorrerà nelle penali appresso stabilite, per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza contrattualmente indicata:
− Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione lavori, € 150,00 (euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno. Laddove il ritardo sulla ultimazione dei lavori eccedesse il termine di giorni 60 (giorni sessanta), il committente avrà la facoltà di risolvere ipso iure il contratto per inadempimento dell’appaltatore con ulteriore facoltà per il Committente di avvalersi del ponteggio montato dall’appaltatore, senza alcun onere o indennizzo, nel caso in cui lo stesso non dovesse provvedere allo smontaggio nel termine di 15 giorni dalla specifica richiesta scritta del committente.
− Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della documentazione attinente la sicurezza oltre il termine di cui all’articolo 12 : 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’importo dell'appalto;
− Per ogni giorno di ritardo nella consegna dei progetti esecutivi degli interventi, oltre il termine di cui all’articolo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’importo dell'appalto.
− Per ogni giorno di ritardo per la presentazione del Programma Lavori o nella presentazione del Programma Lavori modificato a seguito della verifica da parte del Committente, oltre i termini previsti dall'articolo 20 : 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’importo dell'appalto.
− Xxxxx le penali previste nel presente accordo, per ritardato adempimento delle obbligazioni assunte
dall’Appaltatore sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza massima del 10% dell’importo dell'appalto.
− L'applicazione della penale non esclude la facoltà del Committente di agire per ottenere in via giudiziale il risarcimento dell’eventuale maggior danno sopportato dallo stesso Committente, che comunque, non potrà superare l'importo dello stesso contratto.
− Le penali saranno applicate deducendo il relativo importo dai corrispettivi dovuti all’Appaltatore.
Articolo 23
Certificazione Regolare Esecuzione del lavori
Il certificato di regolare esecuzione, a seguito di esito positivo di specifico sopralluogo, sarà emesso entro novanta giorni dalla Ultimazione Lavori dal Direttore Lavori previa approvazione da parte del Committente.
qualora in sede di sopralluogo, emergessero vizi, difetti dei materiali e/o dei lavori, il Committente ha diritto di chiedere che l'appaltatore, entro un ragionevole termine fissato dallo stesso Committente, elimini a propria cura e spese tutti i vizi, i difetti e difformità.
In alternativa, è facoltà del Committente, in particolare nella circostanza che l'appaltatore non provveda a quanto richiesto, fare eseguire ad altra impresa quanto necessario per eliminare i vizi, difetti e difformità, provvedere alla riduzione proporzionale del prezzo.
In tutti i casi, il Committente, in caso di colpa dell'appaltatore, ha diritto comunque al risarcimento del danno.
In caso di gravi vizi, difetti o difformità di materiali e/o dei lavori appaltati che rendano gli stessi non congruenti con quanto previsto e richiesto in fase di progettazione o nei patti contrattuali, il Committente ha diritto a chiedere la risoluzione del Contratto, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore.
Articolo 24
Recesso del committente
Il Committente potrà recedere immediatamente dal contratto con semplice comunicazione scritta, qualora l’appaltatore, a parere del direttore dei lavori o del committente in proprio:
a. Non esegua le lavorazioni secondo le indicazioni del direttore dei lavori;
b. Violi gli obblighi previsti dal presente contratto;
c. Venga superato di almeno giorni 60 (sessanta) il Termine Utile di cui all'art. 21 del presente contratto.
d. Non esegua i lavori nel rispetto del capitolato ovvero utilizzi materiali di qualità diversa da quelli contrattualmente previsti od ordinati dal D.L .
e. Danneggi manufatti di proprietà dei singoli condomini, e non assuma per iscritto l’impegno al relativo completo ripristino.
Articolo 25
Foro competente in via esclusiva
Le parti espressamente convengono che per la risoluzione di tutte le controversie riguardanti il presente contratto, quali ad esempio, in particolare, l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione dello stesso è competente in via esclusiva il Foro di Ancona.
Articolo 26
Codice in materia di protezione dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni) il committente e l’appaltatore procederanno al trattamento dei dati personali nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dal suindicato codice e per finalità strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto.
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di esercitare tutti i diritti riconosciuti dalla citata normativa.
Articolo 27
Documenti parte integrante del contratto di appalto
I seguenti documenti costituiscono parte integrante del presente contratto di appalto. Computo metrico estimativo ed Xxxxxx Xxxxxx ( Allegato A)
Capitolato Generale Tecnico.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto ai sensi dell’art.26, comma 3, del D.Lgs 81/2008.
Stima degli Oneri di sicurezza.
Piano operativo di sicurezza di cui all’art. 89 lettera h) e all’art. 131 comma 2 lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatto ai sensi dell’allegato XV (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) comma 3.2 al D.Lgs. 81/2008.
Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all’ art. 131 comma 2 lettera b) del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., redatto ai sensi dell’allegato XV (contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) comma 3.1 al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.
Programma Lavori Contrattuale ( Art.20)
Polizza Assicurativa per copertura rischi di esecuzione e per danni a Terzi ( Art. 8 )
Articolo 28
Disposizioni fiscali
Il presente contratto è assoggettato al aliquota I.V.A. e sarà registrato a cura della parte più diligente che vi avrà interesse.
Le spese di registrazione, bolli e per ogni ulteriore onere fiscale e/o amministrativo resteranno a carico di entrambe le parti nella misura ciascuna del 50%.
Articolo 29
Normativa applicabile
Per quanto non espressamente previsto dal seguente contratto, si applicano le normative vigenti in materia, nonché, per quanto applicabile, il codice del consumo (D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e successive eventuali modifiche/integrazioni).
Articolo 30
Revisione Prezzi
Le parti di comune accordo dichiarano che i prezzi unitari riportati nel computo metrico estimativo non sono soggetti a revisione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1644 C.C. 1° comma, in quanto i prezzi indicati contengono l'alea per aumenti nel costo dei materiali, della manodopera e degli altri costi generali riguardanti l'esecuzione delle opere appaltate. L'impresa accetta espressamente tale clausola essenziale del presente contratto, ritenendo i prezzi unitari indicati sicuramente remunerativi.
Articolo 31
Norme finali
L'impresa ed il committente con il fatto di sottoscrivere il presente contratto, espressamente dichiarano che le clausole e le condizioni previste nel contratto e in tutti gli allegati che ne fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
previa rilettura degli stessi.
Letto, confermato e sottoscritto. Addì ……………
Il Committente
Condominio “ ( ) ”
in persona dell’amministratore pro-tempore :
L’appaltatore
Impresa ”
in persona del legale rappresentante : ..........................................
Per presa visione
Il Direttore dei Lavori
Ing. ...................................................