Modifiche al progetto Clausole campione

Modifiche al progetto. Eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie potranno essere eseguite dall’Operatore Economico solo se preventivamente autorizzate e approvate dalla Stazione Appaltante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 106 e 149 del Codice dei Contratti Pubblici.
Modifiche al progetto. Eventuali modifiche al Progetto saranno tempestivamente comunicate al Referente del contratto per lo sponsor e non comporteranno modificazioni del finanziamento.
Modifiche al progetto. 4.1 Il Contraente si obbliga a redigere il progetto in conformità alle norme vigenti, in particolare di quelle in materia di sicurezza e di prevenzione, nonché di quelle per il superamento delle barriere architettoniche. Inoltre, il Contraente, sino al completamento della progettazione esecutiva, si obbliga a introdurre nel progetto, anche se già redatto, tutte le modifiche che siano conseguenti a precise richieste da parte dell’Amministrazione e/o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri, nullaosta, approvazioni e che siano ritenute necessarie, a giudizio insindacabile degli stessi, e fino alla definitiva approvazione del progetto, secondo le norme stabilite per le opere in conto dello Stato, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi. 4.2 Il Contraente sarà, altresì, tenuto, su richiesta dell’Amministrazione, ad introdurre nei progetti le necessarie varianti determinate da esigenze e/o normative successive all’approvazione dei progetti medesimi. In questo caso, le varianti richieste dall’Amministrazione determineranno la corresponsione al Contraente di un ulteriore compenso, nel caso in cui le varianti stesse comportino, a giudizio dell’Amministrazione, sostanziali variazioni progettuali, ovvero producano rilevanti modifiche architettoniche, pur riguardando il medesimo oggetto della progettazione, così come descritto nel DPP, e che obblighino il progettista ad una rielaborazione dell’intero progetto e/o consistenti parti dello stesso. Sempre in tale ipotesi al Contraente spettano le competenze nella misura stabilita per le varianti dalle tariffe professionali italiane vigenti come applicabili alle opere pubbliche e agli stessi patti e
Modifiche al progetto. Il progettista si obbliga d’introdurre nel progetto, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell’Amministrazione fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, secondo le norme stabilite per le opere dello Stato, purché non stravolgano in modo radicale le previsioni del progetto, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Solamente in caso di varianti o soluzioni alternative richieste per iscritto dall’Amministrazione e non dipendenti da deficienze del progetto, l’onorario verrà calcolato prendendo a base di parcella la somma dell’importo dei lavori a base d’asta del progetto originario e di quello a base d’asta determinato a seguito delle sole opere variate. Il compenso per le varianti di cui si è detto sarà pertanto determinato dalla differenza fra gli onorari sopra indicati. Sulla differenza dei due onorari verrà riconosciuto il rimborso spese forfetario nella misura ridotta al 10% (dieci per cento) semprechè non siano stati necessari nuovi rilievi topografici.
Modifiche al progetto. Il Professionista, in fase di esecuzione della prestazione progettuale, è tenuto ad introdurre negli elaborati tutte le modifiche o varianti richieste dall'Amministrazione o da Enti terzi con competenza sulle opere in progetto, compresi gli adeguamenti del progetto richiesti dall’Amministrazione comunale in sede di verifica del progetto, senza che ciò dia diritto a maggiori compensi. Non si considerano, ai fini della corresponsione del maggior compenso, le modifiche al progetto, anche di carattere sostanziale, richieste da Enti terzi.
Modifiche al progetto. L’organizzazione delle attività dovrà essere comunque concordata con il RUP, il quale potrà intervenire anche durante la fase attuativa per suggerire interventi migliorativi ed eventuali adeguamenti dello stesso. Le attività previste dal progetto potranno essere rimodulate in base alla tipologia di utenti e alle esigenze rilevate nei contesti sociali.
Modifiche al progetto. Il contraente è tenuto a introdurre nel progetto esecutivo, anche se già elaborato e presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio del Committente, per il rispetto delle norme stabilite dalle Leggi vigenti al momento della presentazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora invece le modifiche comportino cambiamenti nell’impostazione progettuale, determinate da nuove o diverse esigenze del Committente e/o da nuove normative emanate successivamente all’approvazione del progetto esecutivo, al contraente spettano le competenze nella misura stabilita per la redazione delle varianti in corso d'opera. Nelle fasi di progettazione precedenti alla fase esecutiva, la riprogettazione delle modifiche deve intendersi compensata con riferimento all’onorario previsto per la progettazione della fase immediatamente successiva. Nell’eventualità che, in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, il Committente ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso, il contraente ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti, per i quali ha diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti o aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.
Modifiche al progetto. Durante lo svolgimento dei lavori, l'appaltatore non potrà apportare modifiche al progetto se non ha ricevuto preventivamente l'autorizzazione da parte del direttore dei lavori, che deve essere tempestivamente informato delle anomalie rilevate durante i lavori. Tale autorizzazione del direttore dei lavori, per avere valenza, deve essere necessariamente assentita per iscritto dal committente e/o dal responsabile in nome e per conto del committente stesso. L’appaltatore si impegna a segnalare per iscritto a mezzo lettera raccomandata al direttore dei lavori le anomalie che eventualmente dovessero essere riscontrate in fase di esecuzione delle opere.
Modifiche al progetto. 1. Non comporteranno necessità di modifica alla convenzione:
Modifiche al progetto. Su richiesta motivata dal proponente potranno essere preventivamente ed esplicitamente autorizzate eventuali modifiche delle attività come descritte nella proposta progettuale approvata e delle voci di spesa riportate nel modello D, a condizione che le stesse non alterino l’impianto e le finalità del progetto approvato.