Contract
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E DI ALIMENTI PER IL PERIODO DI SEI ANNI.
CAPITOLATO D’ONERI
LOTTO N. | SEDE | CIG N. |
1 | SEDI DI ROMA | 7219299200 |
2 | SEDI DI VITERBO | 72193067C5 |
3 | SEDE DI CASSINO | 7219313D8A |
Art. 1 - NATURA DELLA CONCESSIONE
0.Xx presente capitolato d’oneri ha per oggetto l’affidamento in esclusiva del servizio del servizio di “Distribuzione automatica di bevande ed alimenti tramite distributori automatici” da installare nei locali di seguito indicati all’art.2.
2.Le norme del presente Capitolato d’Oneri regolamentano l’installazione e la gestione delle apparecchiature. Il rapporto giuridico intercorrente tra la ditta preposta all’installazione ed alla gestione delle apparecchiature di distribuzione e Laziodisu, si configura come un rapporto di natura concessoria, regolato in via generale dall’articolo 164 del decreto legislativo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
3.Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti nel contratto che sarà stipulato dal Concessionario, dopo l’aggiudicazione della gara.
4. Si precisa che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri, sono riferite indistintamente all’esecuzione del servizio per entrambi i Lotti. Pertanto, laddove la Stazione Appaltante voglia impartire prescrizioni riferite unicamente alla particolarità di un singolo Lotto, avrà cura di specificare quello a cui sono riferite.
Art. 2 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1.Sono oggetto della concessione gli spazi individuati dall’Amministrazione idonei all’installazione di distributori su aree di proprietà o nella disponibilità della stessa.
2.I distributori automatici da installare presso le sedi di Laziodisu ed Adisu territoriali sono diversificati come di seguito specificato, mediante suddivisione in lotti:
LOTTO N.1 | |
Ubicazione Immobile | Numero macchine distributrici |
Laziodisu | |
Uffici amministrativi – Xxx Xxxxxx Xx Xxxxxx 00/X | n.1 – Snack e bibite n.1 – Caldo |
Uffici “TORNO SUBITO” Via Xxxxxx Xx Xxxxxx 22 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite |
Hub Culturale Moby Dick, Via E. Ferrati n. 3 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite |
Officina Pasolini – Viale Ministero Affari Esteri n.6 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite |
Adisu Roma Uno | |
Residenza Universitaria “Xxxxxxxx Xxxxxxx” Via Ministero affari Esteri 6 | n.1 – Snack e bibite n.1 – Caldo |
Residenza Universitaria “ Xxxxxxx Xxxxxxx” Via De Lollis 20 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite n.1 – Acqua bibite |
Residenza Universitaria “X. Xxxxxxxxxx” Xxx Xx Xxxxxxxxx 00/00 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite n.1 – Acqua bibite |
Residenza Universitaria “Ponte di Nona” Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx 000 | x.0 - Xxxxx n.1 – Snack |
Residenza Universitaria “ Assisi” Xxx Xxxxxx 00 | n.1 – Caldo n.1 – Snack |
Adisu Roma Due | |
Residenza Universitaria “ New Cambridge” Via Cambridge 115 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite n.1 – Acqua bibite |
Residenza universitaria “ Archeologia” Via dell’archeologia 19 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite |
Residenza universitaria “ Falcone e Borsellino” | n.1 – Caldo |
Xxx Xxxxxxxx 00/00 | n.1 – Snack/bibite |
Adisu Roma Tre | |
Residenza universitaria “Valleranello” Xxx Xxxxxxxxxxxx 00 | n.2 – Caldo n.2 – Snack/bibite n.1 – Acqua bibite |
LOTTO N. 2 | |
Adisu territoriale di Viterbo | |
Uffici amministrativi Xxxxx xx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite |
Residenza universitaria, Xxx Xxxxxxxxxx 00 | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite |
Residenza universitaria , Piazza X.Xxxxx | n.1 – Caldo n.1 – Snack/bibite |
LOTTO N.3 | |
Adisu territoriale di Cassino | |
Residenza universitaria + Uffici amministrativi Viale dell’Università | n.2 – Caldo n.2 – Snack/bibite |
3. Al concessionario è fatto divieto di mutare, anche in parte o temporaneamente, l’uso degli spazi durante la vigenza della concessione, salvo sia espressamente autorizzato dall’Ente.
4. Il concessionario si obbliga a versare, a titolo di canone fisso mensile, € 80,00 + IVA per ogni distributore istallato per un periodo di n.10 mesi ( escluso i mesi di luglio ed agosto in quanto si tiene conto della circostanza che nel periodo estivo molte strutture sono chiuse o vi sono pochissimi utenti);
5. Si specifica che per la sede di Cassino è in previsione ( presumibilmente nel corso del 2018) l’attivazione di un bar/ ristoro, che sarà aperto solo alcune ore al giorno.
Art. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
1.L’affidamento avrà la durata di anni sei a partire dalla data indicata nel contratto. 2.Pertanto, considerato il valore totale del presente affidamento ,al netto dell’IVA, ammonta:
LOTTO N. | SEDE E N. DISTRIBUTORI | IMPORTO ANNUALE NETTO | IMPORTO SEI ANNI |
1 | SEDE DI ROMA n. 32 distributori x 2.267,78 (stima presunta degli introiti per ciascun distributore) | € 96.000,00 | € 576.000,00 |
TOTALE LOTTON.1 | 576.000,00 | ||
2 | SEDE DI VITERBO n. 6 distributori x 2.267,78 (stima presunta degli introiti per ciascun distributore) | € 13.606,68 | € 81.640,08 |
TOTALE LOTTO N.2 | € 81.640,08 | ||
3 | SEDE DI CASSINO n.4 distributori x € 2.267,78 (stima presunta degli introiti per ciascun distributore) | € 9.071,12 | € 54.426,72 |
TOTALE LOTTO N.3 | €54.426,72 |
TOTALE LOTTI = € 712.066,8
4. E’ obbligo della Ditta aggiudicataria continuare il servizio alle medesime condizioni pattuite anche dopo la scadenza del contratto, su richiesta dell’Amministrazione, nelle more di definizione delle procedure di gara indette per un nuovo affidamento.
Art. 4 – INSTALLAZIONE / RIMOZIONE DEI DISTRIBUTORI
0.Xx numero dei distributori è rapportato alle attuali esigenze dell’Amministrazione; esso potrà tuttavia subire variazioni in aumento o in diminuzione nel corso della durata della concessione, con conseguente aggiornamento proporzionale del canone.
2.Le variazioni in aumento dei distributori saranno decise dall’Amministrazione congiuntamente alla Ditta per stabilire la tipologia e le modalità più indicate, a seconda delle necessità.
3.Laziodisu, si riserva comunque la facoltà di richiedere lo spostamento dei distributori in sede diversa, qualora se ne manifestasse la necessità.
0.Xx Ditta affidataria dovrà effettuare, a sua cura e spese, l’installazione e gli allacciamenti delle macchine distributrici nei punti che le verranno assegnati, prioritariamente individuati nell’art.2 del presente Capitolato, prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite dall’Area Tecnica di Laziodisu.
5.L’installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d’arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dell’Area Tecnica. In ogni caso la Ditta dovrà installare, immediatamente a monte delle macchine distributrici, un interruttore magneto-termico differenziale ad alta sensibilità sulla linea di alimentazione elettrica, nonché provvedere alla rete di tubazione idraulica fino al punto di allacciamento più vicino.
6.L’Amministrazione si assume l’obbligo di fornire l’energia elettrica e l’acqua necessarie per il funzionamento delle macchine distributrici, secondo le caratteristiche (tensione, pressione, etc.) disponibili.
7.All’inizio dell’affidamento i distributori dovranno essere installati entro 15 (quindici)giorni dalla data di sottoscrizione del contratto.
8.Alla fine del rapporto i distributori dovranno essere rimossi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza contrattuale. In caso di mancata rimozione, l’Amministrazione provvederà d’ufficio alla rimozione stessa, con spese a carico dell’impresa con cui è cessato il rapporto contrattuale.
9.Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative alla rimozione dei distributori, inclusi tutti i lavori necessari al adeguamento delle strutture e degli impianti esistenti e degli spazi, qualora necessarie.
Art. 5 – VARIAZIONI E SPOSTAMENTO DEI DISTRIBUTORI
1.Nel corso della durata contrattuale:
a) I distributori possono essere sostituiti con altri che abbiano pari o superiori caratteristiche e tale sostituzione dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione;
b) l’Amministrazione potrà disporre / autorizzare la rimozione di distributori e qualora quelli da rimuovere siano superiori al 20% di quelli installati, l’Amministrazione e/o l’Appaltatore potrà recedere dal contratto;
c) l’Amministrazione si riserva di chiedere alla ditta affidataria, che in tal senso si obbliga fin da ora, lo spostamento di distributori o l’installazione di ulteriori distributori in occasione di apertura di nuove residenze universitarie o di nuovi uffici amministrativi;
d) la proposta da parte della Ditta concessionaria relativamente allo spostamento di distributori o all’installazione di nuovi, che abbiano pari o superiori caratteristiche, dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione.
2. Sono a carico della ditta concessionaria tutte le spese relative alla spostamento dei distributori.
Art. 6 – CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
1.I prodotti contenuti nei distributori dovranno essere di prima qualità, contraddistinti da primari marchi e conformi alle disposizione di legge in materia igienico sanitaria. La Ditta affidataria dovrà essere in possesso del manuale HACCP e della documentazione di autocontrollo e dovrà rispettare ogni normativa e ogni prescrizione del settore.
2.Le macchine distributrici dovranno consentire l’erogazione di :
- caffè espresso e caffè decaffeinato: grammatura minima gr. 7 cad. erogazione di caffè “1^ miscela bar” di una marca di rilevanza nazionale, macinato all’istante, con contenuto di almeno 15% di arabica;
- bevande calde ( cappuccino/ cioccolata/ tè limone/ Ginseng/ orzo ecc.):
CAFFE’ D’ORZO – grammatura minima gr. 7 cad. di una marca di rilevanza nazionale; LATTE – grammatura minima gr. 12 di latte in polvere per ogni erogazione; CAPPUCCINO – almeno gr. 8 di latte in polvere per ogni erogazione;
THE’ / GINSENG– almeno gr. 14 di the in polvere cad. erogazione, di una marca di rilevanza nazionale;
CIOCCOLATO – almeno gr. 25 di miscela di cioccolato in polvere per ogni erogazione, di una marca di rilevanza nazionale;
- Acqua minerale (naturale o effervescente) da 50 cl di una marca di rilevanza nazionale;
- Bevande gassate e te’ :
Contenuto minimo bottiglia pet: 50 cl di marca di rilevanza nazionale; Contenuto minimo lattina : 33 cl. di marca di rilevanza nazionale.
- Snack :
• Croissant, briosches, pastrafrolla minimo 45 gr;
• Crackers, taralli e schiacciatine minimo 55 gr;
• Patate ed estrusi minimo 25 gr;
• Barrette di cioccolato;
• Tortine e wafer;
- Freschi/ Succhi:
• Yogurt con contenuto minimo 150 ml;
• Panini 120 gr./tramezzini 140 gr;
• Succhi di frutta tetrapak cl 20.
Art. 7 – CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI
1.I distributori dovranno avere caratteristiche tecniche a norma con le vigenti disposizioni antinfortunistiche ed alle norme di sicurezza impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. 81/2008 e dovranno rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge.
0.Xx concessionario deve mettere a disposizione dell’Amministrazione, prima dell’inizio del servizio, le schede tecniche e le schede di sicurezza di tutti i distributori che intende utilizzare.
0.Xx concessionario è tenuto ad assicurare l’erogazione dei prodotti mediante distributori automatici tali da garantirne la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione.
4. Inoltre, i distributori dovranno essere conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alla normativa vigente in materia.
5.Nello specifico, i distributori di bevande calde dovranno:
- essere dotati di sorgenti interne di calore collocate in modo da non compromettere la conservazione di alimenti e bevande e di dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- essere dotati di una capace autonomia di bicchierini e palette/cucchiaini;
- avere le funzioni di dosaggio dello zucchero.
0.Xx ogni distributore deve essere associato il nome ed il numero di telefono per l’assistenza tecnica della Ditta concessionaria.
7. Su ogni distributore, dovrà essere ben visibile il prezzo dei prodotti che saranno erogati e ogni altro elemento/etichettatura etc… previsto dalla normativa vigente di settore.
8.L’indicazione dei prezzi e ogni concordata variazione, dovranno essere unicamente prestampati ed apposti in maniera ben visibile.
9.L’Amministrazione potrà effettuare tutti i controlli discrezionalmente per quantità e qualità, con ricorso anche ad analisi presso strutture sanitarie competenti, senza che la Ditta possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto di concessione.
10.L’Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l’erogazione.
11.I distributori dovranno essere predisposti con gettoniera elettronica che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (€0,05) ed in grado di erogare resto.
12.I distributori dovranno erogare i prodotti previo inserimento di moneta o scheda prepagata.
00.Xx Ditta affidataria del servizio non potrà a proprio piacimento variare i prezzi dei prodotti offerti in sede di gara, salvo incorrere nelle conseguenze stabilite dall’art. 20 (Penali) del presente Capitolato.
Art. 8 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E MANUTENZIONI.
1.Le macchine distributrici dovranno sempre essere rifornite di prodotti aventi ben visibili le etichette con la marca, la composizione degli stessi e la relativa data di scadenza.
2.L’inosservanza delle indicazione sopra menzionate e la distribuzione di prodotti oltre la data di scadenza, comporterà l’applicazione delle penali previste dall’art.18 del presente Capitolato.
0.Xx Ditta aggiudicataria deve assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con le frequenze necessarie e comunque tale da garantire un’ottimale condizione igienica delle stesse.
0.Xx Ditta dovrà installare recipienti porta rifiuti tali da consentire la raccolta differenziata con coperchio a ritorno automatico, che dovranno essere sostituiti qualora diventassero non idonei allo scopo, previo accordo con l’Amministrazione.
5.L’Amministrazione assicurerà il servizio di pulizia nella zona circostante i distributori e si impegna a fornire ed a vuotare i sacchi che andranno predisposti negli appositi recipienti forniti dalla Ditta aggiudicataria.
0.Xx Ditta aggiudicataria inoltre, deve programmare gli interventi di ordinaria manutenzione dei distributori con una periodicità fissata da Laziodisu stessa in rapporto all’entità dei consumi.
0.Xx Ditta si impegna, inoltre, a visionare e ad intervenire sui distributori qualora gli stessi abbiano difettosità generanti un malfunzionamento degli apparecchi e conseguentemente della distribuzione dei prodotti.
0.Xx Ditta si impegna a fornire tutti i prodotti necessari per l’effettuazione della manutenzione e per il perfetto funzionamento dei distributori.
0.Xx caso di chiamata (a mezzo telefono, FAX,pec) per guasto o per esaurimento materiali, la Ditta deve impegnarsi ad intervenire nel termine di 24 ore lavorative dalle 8.00 alle 18.00 e ciò per tutti i giorni dell’anno.
10.Eventuali disservizi verranno segnalati alla Ditta a cura degli uffici interessati dell’Amministrazione.
00.Xx Ditta dovrà effettuare il servizio di rifornimento dei prodotti con almeno un passaggio giornaliero, impegnandosi altresì a predisporre i distributori con i bicchierini, palette/cucchiaini, etc. necessari per l’assunzione delle bevande calde.
12.Nel periodo estivo, la Ditta affidataria, si impegna ad effettuare il rifornimento di acqua minerale con due passaggi giornalieri (prima mattinata e primo pomeriggio).
Art. 9 – OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario dovrà:
a) fornire ed installare, entro i 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, i distributori automatici riforniti e pronti per l’utilizzo, di marcatura CE che garantiscano l’erogazione del resto;
b) fornire, nei termine suddetto, un elenco dettagliato dei distributori e tipologia di prodotto erogati; lo stesso elenco dovrà essere costantemente aggiornato in occasione di eventuali modifiche dei distributori installati;
c) essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l’esercizio delle attività oggetto della concessione; l’eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da parte delle Autorità sarà causa di risoluzione del contratto;
d) garantire la costante pulizia e l’igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
e) garantire il costante rifornimento dei prodotti in modo che non vi sia interruzione nella distribuzione degli stessi;
f) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc.), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
g) L’affidataria dovrà consegnare una copia del proprio manuale di autocontrollo redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P., inoltre verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dalle case produttrici. Il manuale dovrà inoltre prevedere una procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.
h) usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
i) comunicare, se previsto dalle vigenti disposizioni, alle Autorità competenti, l’installazione dei distributori automatici;
j) collocare idonei recipienti porta rifiuti dotati di coperchio - da sostituire qualora diventino inidonei allo scopo - in prossimità delle aree ristoro, per la raccolta dei rifiuti prodotti in conseguenza dell’utilizzo dei distributori;
k) fornire all’Amministrazione il nominativo di un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato ovvero per segnalarne eventuali anomalie nello svolgimento del servizio;
l) ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
m) impiegare, nell’esecuzione degli interventi sulle apparecchiature, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici;
n) rispondere verso detto personale, come verso i terzi utilizzatori delle apparecchiature, di tutte le responsabilità conseguenti e dipendenti da fatto proprio;
o) adempiere, all’interno della propria azienda e negli spazi di concessione, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente;
p) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
q) trasmettere all’Amministrazione, su base annuale, entro 60 giorni solari successivi a ciascun anno di riferimento, ovvero su richiesta dell’Amministrazione, pena l’applicazione delle penali previste all’Art. 19 del presente Capitolato Tecnico, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
- numero di erogazioni nell’anno per tipologia di prodotto, suddivise per sedi di installazione dei distributori;
- numero di erogazioni totali nell’anno suddivise per sedi di installazione dei distributori;
- incasso annuale per tipologia di prodotto, suddivise per sedi di installazione dei distributori,
- incasso totale annuale suddiviso per sede di installazione dei distributori.
r) adempiere all’obbligo di “censire” online i distributori automatici presso l'Agenzia delle Entrate, ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015 e dal Provvedimento della stessa Agenzia del 30/6/2016.
Art. 10 – CANONE DI CONCESSIONE – PAGAMENTI E DUVRI
0.Xx canone che il concessionario dovrà corrispondere a Laziodisu sarà pari ad € 80,00 mensile per ogni distributore istallato, oltre IVA.
2.Valutate le caratteristiche e le modalità della concessione in oggetto i rischi legati ad interferenze sono stati stimati del tutto trascurabili e pertanto gli oneri della sicurezza sono da ritenersi pari a zero.
0.Xx canone dovrà essere corrisposto in rate trimestrali, a seguito di emissione da parte di Laziodisu della relativa fattura.
0.Xx concessionario sarà tenuto ad effettuare il pagamento dei canoni con le modalità che verranno indicate da Laziodisu.
Art.11 – PREZZI DEI PRODOTTI
0.Xx concessionario praticherà ai prodotti erogati i prezzi risultanti dall’applicazione del ribasso unico percentuale offerto rispetto ai prezzi fissati dall’Amministrazione.
2. I prezzi stessi, al netto del ribasso unico percentuale praticato, dovranno essere compatibili con la frazione minima di 5 centesimi di euro ( 0,05), accettata dai distributori, così come specificato nell’art.14 del disciplinare.
Art. 12 - VERIFICHE E CONTROLLI
1.Nel corso del rapporto concessorio, l’Amministrazione ha diritto di eseguire, o far eseguire per suo conto da terzi, la verifica dei parametri qualitativi del Concessionario, ivi inclusi i prezzi di vendita dei prodotti. L’accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di revoca della concessione.
0.Xx coordinamento, l’organizzazione ed il controllo dell’esatto adempimento delle suddette prescrizioni saranno effettuati da uno o più direttore di esecuzione del contratto (DEC) nominato da Laziodisu;
0.Xx DEC, dopo aver verificato la fondatezza di eventuali reclami o l’inadempimento di eventuali obblighi da parte del concessionario, valuterà la necessità di procedere ad un contraddittorio con il rappresentante del concessionario e provvederà a comunicare a Laziodisu le relative contestazioni, per i successivi adempimenti da adottare.
0.Xx presenza di circostanze impreviste l’Amministrazione potrà intimare la sospensione del funzionamento dei distributori e, qualora il concessionario non vi provveda, interverrà direttamente. Per tale eventualità sarà considerata la riduzione del canone proporzionata al periodo di interruzione, solo se la causa della sospensione non è attribuibile al concessionario.
4.Nel corso del rapporto di concessione, l’Amministrazione ha diritto di eseguire sugli spazi dati in concessione, eventuali lavori che discrezionalmente ritenga necessario effettuare, previa adeguata comunicazione al concessionario che, comunque, non può negare il relativo consenso.
5.Qualora per l’effettuazione di lavori negli spazi concessi, o nelle immediate vicinanze del luogo ove sono posizionati i distributori, debba provvedersi allo spostamento degli stessi, l’Amministrazione individuerà un altro spazio idoneo per la momentanea collocazione dei distributori.
Art. 13 - IMPOSTE E TASSE
1.Sono a carico del concessionario il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative all’esercizio dell’attività
Art. 14 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1.Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. Il personale sarà provvisto di cartellino di identificazione riportante la ragione sociale del Concessionario ed il proprio nominativo, e dovrà rispettare le modalità di svolgimento del servizio concordate contrattualmente seguendo le metodologie e le frequenze stabilite.
0.Xx personale del Concessionario incaricato all’espletamento del servizio dovrà:
a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato, e mantenere un comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Amministrazione e degli utenti;
c) aver frequentato specifici corsi di formazione per operatori alimentaristi, ed essere in regola con le disposizioni igienico-sanitarie regionali vigenti.
Art. 15 - SUBAPPALTO DEL SERVIZIO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Il subappalto del contratto è regolato da quanto previsto dall’art.105 del codice dei contratti pubblici , cui si rinvia.
Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della fornitura dovrà:
- dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.
Il subappalto non autorizzato comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.
Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.
Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l'art. 105, comma i del Codice dei contratti).
Art. 16 – GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi e con le modalità dell'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia definitiva" si rinvia all'art. 103 del Codice dei contratti.
Art. 17 – ASSICURAZIONE E GARANZIE
1.Sono a carico del concessionario tutte le spese per la sicurezza delle apparecchiature installate.
0.Xx concessionario sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati a persone e/o cose da guasti e/o cattivo funzionamento dei distributori installati, anche conseguenti ad atti di vandalismo, oppure danni causati alle persone dall’uso di prodotti alterati (es. intossicazioni alimentari).
Il concessionario è altresì responsabile della distruzione totale o parziale o del deterioramento dei locali che si verificassero nel corso del rapporto, nonché dei danni nei confronti di chiunque, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che si siano verificati per caso fortuito o forza maggiore.
3. L’assunzione di tale responsabilità sarà documentata dalle seguenti polizze assicurative:
a) RCT (Responsabilità civile verso terzi): una polizza contro qualsiasi rischio derivante dalla responsabilità civile (comprese eventuali intossicazioni) con un massimale per sinistro non inferiore ad € 1.500.000,00. L’Amministrazione (dipendenti ed amministratori) devono essere compresi nel novero dei terzi.
b) RCO ( Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.
0.xx concessionario assumerà a proprio carico l’intero onere economico delle franchigie eventualmente previste nelle predette polizze.
5.Le suddette polizze dovranno essere sottoscritte con primaria Compagnia assicurativa, operante nell’intero territorio nazionale e copie delle stesse saranno consegnate all’Amministrazione prima della stipula del contatto.
6. Le polizze assicurative di cui al punto 3 dovranno essere stipulate espressamente per l’esecuzione del presente affidamento.
Art. 18 – MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE
0.Xx mancato pagamento del canone di concessione nel termine di 10gg dalla ricezione della fattura, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di decadenza della concessione.
0.Xx concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Amministrazione, che a tal fine potrà rivalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale di cui all’art.16.
Art. 19 PENALI
1.L’Amministrazione si riserva di applicare una penale, secondo quanto sottoindicato e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno in caso di inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato.
Nello specifico si applicheranno le seguenti penali:
• Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di installazione/rimozione, l’Amministrazione applicherà una penale di € 100,00;
• Fermo macchina/vuoto macchina per ogni ora di ritardo a partire dal 180° minuto di ritardo (3 ore) rispetto alla segnalazione alla Ditta: € 100,00;
• Mancata o imperfetta pulizia dei distributori: € 500,00;
• Mancata o imperfetta fornitura di bicchierini, palette/cucchiaini, etc. necessari per l’assunzione delle bevande calde: € 100,00;
• Mancata effettuazione del servizio di rifornimento dei prodotti con almeno un passaggio giornaliero: € 250,00;
• Aumento discrezionale del prezzo dei prodotti distribuiti: € 500,00;
• Variazione e/o sostituzione dei prodotti messi in distribuzione senza il preventivo assenso di Laziodisu:
€ 200,00;
• Distribuzione di prodotti aventi non ben visibile la marca, la composizione e la relativa data di scadenza:
€ 100,00;
• Difettosità generanti un malfunzionamento degli apparecchi e conseguentemente della distribuzione dei prodotti dopo tre ore dalla chiamata di Laziodisu: € 150,00;
• Distribuzione di prodotti oltre la data di scadenza: € 500,00;
• Malfunzionamento dei distributori relativo alla mancata capacità di restituire il resto ed ipotesi similari di protratto introito ingiustificato di denaro: € 250,00
• Negli altri casi di inadempimento contrattuale della Ditta: da un minimo di € 100,00 ad un massimo € 1.000,00 applicata discrezionalmente dall’Amministrazione in rapporto alla gravità dell’inadempimento.
2.L'Appaltatore ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste dal presente Capitolato.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale
3.Qualora vengano contestate due inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di penali, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto fatto salvo ogni diritto di risarcimento dei danni subiti.
4.Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso di spese ed il pagamento di penalità, l’Amministrazione appaltante è autorizzata a rivalersi anche sul deposito cauzionale.
5.Le penali verranno comminate dall’Amministrazione a seguito delle inadempienze/inesattezze nell’esecuzione del servizio comunicate dagli uffici dell’Amministrazione stessa.
PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
La procedura di contestazione delle penali sopra esposte, nonché la percentuale massima applicabile di ciascuna delle penali sopra indicate e le conseguenze derivanti dall'applicazione di penali fino a detta percentuale massima, sono di seguito specificate:
- Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dall' Amministrazione;
- L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
Nel caso di applicazione di penali, 1'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Art. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 e 108 del Codice dei contratti pubblici, l'Amministrazione può risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
- l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma i del Codice e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto;
- l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.
Quando il direttore dell'esecuzione del contratto, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora, al di fuori di quanto previsto sopra, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il responsabile unico dell'esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Non sarà necessaria alcuna preventiva contestazione ed il contratto si risolverà di diritto nelle seguenti ipotesi:
- casi di false dichiarazioni nel fornire le informazioni all'Amministrazione;
- applicazione di un numero superiore a 5 penalità;
- sospensione, per un periodo superiore a 5 giorni, della/e prestazione/i oggetto del presente Capitolato;
- mancanza o perdita di tutte le licenze, i requisiti, le autorizzazioni ed i certificati necessari allo svolgimento del servizio;
- violazione di obblighi attinenti al contratto configuranti un illecito penalmente perseguibile;
- mancata osservanza del CCNL di riferimento o il mancato versamento dei contributi previdenziali cd assicurativi;
- cessione anche parziale del contratto;
- frode nel redigere i documenti contabili o mancanza degli stessi;
- annullamento in ambito giurisdizionale della procedura di gara espletata per l'individuazione dell'operatore economico per l'esecuzione del presente appalto c/o ritiro in autotutela della stessa;
- sopravvenuta condanna definitiva del Legale Rappresentante della Ditta appaltatrice;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione;
- perdita dei requisiti (generali e speciali) previsti ai fini della partecipazione alla gara e di quanto dichiarato in sede di gara;
- utilizzo dei dati personali in violazione a quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003;
- mancata produzione da parte dell'aggiudicatario della Copia Modelli DM10 dei prestatori di lavoro dei prestatori di lavori;
- inosservanza durante l'esecuzione del servizio dell'offerta tecnica ed economica formulate in sede di gara;
- inosservanza dei codice di comportamento dei dipendenti di Laziodisu.
- nei casi in cui le transazioni economiche sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane spa.
In tali ipotesi il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione appaltante, espressa a mezzo lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, con conseguente perdita della cauzione da parte della società appaltatrice e fatta salva ogni richiesta di risarcimento danno, avanzata per le spese di maggior onere derivanti dalla necessità di affidare il servizio ad un altro operatore economico.
Ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, In caso di risoluzione, l'Amministrazione potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
L'Amministrazione si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp, 318 cp, 319 cp, 310 bis cp, 319 ter cp, 319 quater cp, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis co, 353 cp, 353 bis cp
Art.21 – RECESSO
0.Xx sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50\2016, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione della concessione oggetto del contratto stesso.
0.Xx recesso, con preavviso di 20 gg., ha effetto dal giorno del ricevimento da parte dell'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni suo diritto e pretesa, sarà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite fino al momento della ricezione della comunicazione di recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni della contratto.
3. Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
4.Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite.
0.Xx decimo dell'importo delle prestazioni (a canone) non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/prestazioni eseguite.
6.L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi e verifica la regolarità degli stessi.
7.L'Amministrazione potrà recedere, inoltre, dal contratto, qualora, l'appaltatore non acconsenta a modificare le condizioni economiche del presente appalto rispetto a parametri economici migliorativi derivanti dall'espletamento di procedure di gara da parte della Direzione Centrale di Acquisto regionale e/o Consip verso i quali l'Amministrazione ha l'obbligo di aderire.
Art. 22 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AFFIDATARIO
Il recesso dal contratto da parte dell'aggiudicatario comporterà l'incameramento della cauzione definitiva fatti salvi i danni e le spese.
Art. 23 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1.L’Impresa affidataria del servizio è tenuta alla stipulazione del contratto, relativamente al lotto n.1 in forma pubblica amministrativa elettronica, nel termine che verrà previamente indicato dall’Amministrazione. Per il lotto
n. 2 e n.3, si procederà mediante scrittura privata elettronica.
2.Sono a carico dell’aggiudicatario, tutte le spese contrattuali oltre che le eventuali spese conseguenti alla svincolo della cauzione e tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti all’appalto.
Art. 24– CLAUSOLA COMPROMISSORIA
0.Xx sensi dell'art.209, c.2 del D.Lgs 50/2016 si evidenzia che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Art.25– RESPONSABILE UNICO DEL PROCDIMENTO
0.Xx Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Dott.ssa Xxxxxxx Xx Xxxxxx, dipendente dell’Area 3 “ Provveditorato e patrimonio”di Laziodisu – Ufficio Gare e Contratti.
Art.26- CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato, il concessionario si impegna a mantenere un atteggiamento collaborativo con l’Amministrazione al fine di eseguire il servizio con la massima efficienza e diligenza.
Art. 27– NORME DI RINVIO
1.Per quanto non espressamente atteso nel presente Capitolato si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici in quanto richiamate, al Regolamento di attuazione del Codice in quanto richiamate, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti pubblici in quanto applicabile ed a tutta la normativa speciale di settore e al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”.
0.Xx medesima impresa appaltatrice si obbliga altresì al rispetto di ogni norma di legge che dovesse intervenire successivamente alla stipula del presente affidamento, senza pretendere e richiedere alcun onere in relazione agli adempimenti aggiuntivi che la legge potrebbe prevedere.
Art. 28– FORO COMPETENTE
1.Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere durante il rapporto contrattuale, sarà competente il Foro di Roma
Art. 29 – PRIVACY
0.Xx sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e smi s’informa che il titolare dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Xxxxxxxxx.
2.Nella procedura di gara, saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche.
3.I dati forniti dalle imprese partecipanti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.
0.Xx ogni caso l’accesso ai documenti contenenti le offerte dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'approvazione dell'aggiudicazione.
Art. 30– TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
1.L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
2.L’Amministrazione, qualora l’appaltatore sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla succitata legge, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa Xxxxx.
0.Xx ossequio alla normativa citata,l’Amministrazione si riserva di verificare che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente capitolato sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n°. 136 e s.m.i.
4.Qualora l’appaltatore, il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n°. 136 ne darà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Roma.
0.Xx mancato rispetto delle norme di cui all’art. 3 della L. 136/2010 comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della legge stessa.
Timbro e firma per accettazione
(Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341, comma 2 del codice civile)
Il concessionario dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli art. 1341, comma 2 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate nei seguenti articoli del presente Capitolato:
Art. 9 – Obblighi ed oneri generali a carico concessionario; Art. 10 Canone di concessione ; Art. 19 – Penali; Art. 20 – Risoluzione del contratto; art.21 Recesso; Art.24- Clausola compromissoria; Art. 28- Foro competente.
Timbro e firma per accettazione