TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI Clausole campione

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il C.I.G. associato al presente contratto è 7772079A7A. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Accordo Quadro, gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato e saranno effettuati esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il Fornitore si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata alla SEI eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente indicato avranno effetto liberatorio. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, legge 136/2010, sarà onere dell’appaltatore inserire nei contratti con i subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L’appaltatore si obbliga, altresì, (i) a depositare presso la sede della committente copia dei contratti con i propri eventuali subappaltatori/subcontraenti e (ii) a dare immediata comunicazione alla committente ed alla Prefettura-Ufficio territoriale competente della notizia dell’inadempimento dei propri eventuali subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’IMPRESA è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere. Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato alla Xxxxxx Xxxxx, dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000000000000000, presso la Banca Unicredit – Filiale di Partinico (PA) con Soggetti Delegato il Sig. XXXXXX XXXXX Xxxx a DUSSELDORF il 06/02/1974 Codice Fiscale XXXXXX00X00X000X Residente in PARTINICO Via MADRE XXXXXX DI CALCUTTA, operante in qualità di delegato. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corr...
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge. Il presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui: a) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136; b) le parti, ognuna per propria competenza, abbiano omesso di comunicare l’inadempimento della controparte contrattuale agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136. Ciascuna fattura della società subappaltatrice dovrà contenere il riferimento alla Convenzione/Contratto ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto) e dovrà essere intestata e spedita al Fornitore nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione/Contratto, pena l’applicazione delle penali ivi previste. Il Fornitore stesso dovrà effettuare il pagamento delle fatture di cui sopra sul conto corrente bancario o postale, dedicato, anche non in via esclusiva, appositamente comunicato dalla società subappaltatrice al Fornitore, tramite lo strumento del bonifico bancario o postale indicando espressamente al CIG e (ove previsto) al CUP (Codice Unico Progetto).
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione allo IIT e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della L. n°136 del 13.08.10, l’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare, il soggetto aggiudicatario provvede a comunicare al Comune di Firenze, gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche e i dati identificativi (generalità, codice fiscale) dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare su di esso, nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi che possa intervenire nel corso della durata del contratto. Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 della L.n.136/10 i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario o postale o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell’operazione sul conto corrente dedicato indicato nella suddetta comunicazione. Nel caso in cui l’aggiudicatario effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della L.136/10.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni al Quartiere Xxxxx Xxxxxxxx - Xxx X.X.Xxxxxx 00/0 – 40132 Bologna - specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali il contratto si intenderà risolto. Il Concessionario si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. In particolare, si rammenta che l’operatore economico aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla normativa in vigore (Legge n. 136/2010). Qualora non assolverà ai suddetti obblighi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 9 dell’art. 3 della legge 136/2010.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ala presente Convenzione si applica la normativa sula tra ciabilità dei flu si finanziari come chiarito dal DM 72/2021 e recepito xxxx Xxx e guida ANAC sula tra ciabilità dei flu si finanziari ai sensi del’articolo 3 dela legge 13 agosto 2010, n. 136; in o temperanza di ciò è stato acquisito il CIG dela convenzione, che ri- sulta e sere e la ODV/APS ha provveduto a comunicare il c/c dedicato, indicato al precedente Art.14, sul quale a creditareil contributo conce so. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovve- ro degli altri strumenti idonei a consentire la piena tra ciabilità dele operazioni costituisce causa di risoluzione dela convenzione.