TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI Clausole campione

TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/ 2010 e s.m.i. l’aggiudicataria si impegnerà in sede di stipula del contratto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ed in particolare ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.P.A., dedicati all’appalto in oggetto ovvero altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il concorrente aggiudicatario è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della ditta aggiudicataria entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3 commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga espressamente a riscuotere ogni corrispettivo con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora la stazione appaltante avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’Appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell’Appaltatore ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Gli strumenti di pagamento devono riportare il codice identificativo di gara (CIG). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto ad inserire, nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, deve darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante. In ottemperanza al disposto dell’art. 3, comma 7, della predetta legge, l’Appaltatore indica come segue il conto corrente, intestato al Consorzio Stabile Agora scarl, dedicato, anche non in via esclusiva, a tutti i movimenti finanziari correlati all’esecuzione dell’opera o dei lavori predetti ed in relazione alla sola quota dei lavori, nonché le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto stesso: IBAN: XX00X0000000000XX0000000000, presso Banca Agricola Popolare di Ragusa – Filiale di Acireale (CT) con Soggetto Delegato il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Catania , il 29/07/1972, C.F. CST GPP 72L29 C351R, operante in qualità di amministratore. I corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato, esonerando il Soggetto Attuatore e le Stazioni Appaltanti da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è obbligato a comunicare alla stazione appaltante, entro e non oltre 7 (sette) giorni naturali e consecutivi, mediante PEC da inoltrarsi alla Stazione Appaltante, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, n...
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’IMPRESA è tenuto: ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’oggetto del presente contratto; a rispettare, e far rispettare ai propri subappaltatori/subfornitori/subcontraenti/imprese collegati a qualsiasi titolo interessati all’oggetto del presente contratto, pena le sanzioni di legge, quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; a dare immediata comunicazione a FER srl ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Ferrara della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l’IMPRESA non assolva detti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. L’Aggiudicatario deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere. Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. impegnandosi a utilizzare per le movimentazioni finanziarie relative al presente affidamento uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.P.A. L’aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro gg. 7 dalla loro accensione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136/2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall’Autorità di Nazionale Anticorruzione su richiesta della stazione appaltante. L’aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. È obbligo dell’Appaltatore osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all’affidamento del servizio le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, fra l’altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il CIG che contraddistingue il presente affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al richiamato articolo dà luogo all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 6 della L. 136/2010. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato (di cui all’art. 3, L. 136/2010) entro il termine previsto dall’art. 3, comma 7, della L. 136/2010 nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Questi ultimi provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce altresì causa di risoluzione del contratto. Al fine di consentire all’Amministrazione di assolvere all’obbligo di verifica di cui all’art. 3, co. 9, L.136/2010, l’esecutore, tramite il legale rappresentante o il soggetto munito di apposita procura, deve inviare al Comune copia dei contratti sottoscritti, per il presente appalto, con i subcontraenti. L’Appaltatore o il subcontraente è infine tenuto a dare immediata comunicazione all’Amministrazione ed alla Prefettura-U.T.G. della provincia di L’Aquila della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. L’Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n.136. L’Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione allo IIT e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Il Concessionario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni al Quartiere Xxxxx Xxxxxxxx - Xxx X.X.Xxxxxx 00/0 – 40132 Bologna - specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni. In caso di transazioni eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali il contratto si intenderà risolto. Il Concessionario si impegna ad inserire in tutti i contratti di qualsiasi natura che dovesse stipulare per dare esecuzione alle obbligazioni assunte con il presente contratto, una clausola che imponga la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dai rispettivi rapporti contrattuali.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. 1.L’impresa appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI. Le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi compreso l’obbligo di comunicazione di cui all’art. 3, comma 8 ultimo periodo, della medesima Legge. Il presente contratto si risolverà di diritto nell’ipotesi in cui: