Mancato pagamento del canone Clausole campione

Mancato pagamento del canone. 0.Xx mancato pagamento del canone di concessione nel termine di 10gg dalla ricezione della fattura, trascorsi 30 giorni dalla scadenza prevista, potrà essere causa di decadenza della concessione. 0.Xx concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Amministrazione, che a tal fine potrà rivalersi mediante trattenute sul deposito cauzionale di cui all’art.16.
Mancato pagamento del canone. 18.1 Nel caso di superamento della soglia minima di utilizzo del Servizio (fissato a 0,00), MagicStore manterrà il Servizio attivo per 7 giorni. Durante questo tempo, per continuare ad utilizzare il Servizio, Voi potete eseguire una ricarica con importo almeno pari al valore negativo indicato. Trascorso il periodo dei 7 giorni, se il credito disponibile non sarà riportato almeno ad un valore pari a 0,00, la licenza si considererà disattivata e Voi non potrete più accedere alla Licenza.
Mancato pagamento del canone. Il pagamento dei canoni non potrà essere sospeso o ritardato sulla base di pretese od eccezioni avanzate dalla Promissaria Affittuaria, qualunque ne fosse il titolo. Qualora la Promissaria Affittuaria non dovesse pagare in tutto od in parte anche una sola rata del canone pattuito entro 7 (sette) giorni dalla scadenza pattuita ai sensi del precedente art. 3, la Promittente Concedente avrà la facoltà di risolvere il presente contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, tramite una semplice comunicazione da spedirsi alla Promissaria Affittuaria a mezzo di raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di posta che risulterà in quel momento al Registro delle Imprese. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto della Promittente Concedente ad agire in giudizio per il risarcimento dei danni subiti e ad escutere la fideiussione di cui al precedente articolo 3 (tre). Ricorrendo tale ipotesi, la Promissaria Xxxxxxxxxxx dovrà restituire alla Promittente Concedente immediatamente il ramo d’azienda, unitamente ai beni consegnati e/o sostituiti, senza avere nulla a pretendere dalla Promittente Concedente.
Mancato pagamento del canone. Il parziale o ritardato pagamento superiore a 90 giorni, an- che di una sola rata del Canone, può essere motivo di risolu- zione del Contratto ai sensi del successivo Articolo 7.1.
Mancato pagamento del canone. Il mancato pagamento del canone di concessione di cui all'articolo 3 potrà essere causa di revoca della concessione. Il Concessionario avrà comunque l’obbligo di corrispondere i canoni dovuti con gli interessi legali per ritardato pagamento all’Azienda che, a tal fine, potrà avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 18.
Mancato pagamento del canone. 10.1 Il mancato pagamento, anche parziale, del canone e degli oneri accessori documentati produrrà di diritto la risoluzione del contratto, per fatto e colpa del conduttore, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
Mancato pagamento del canone. Ai sensi degli artt. 5 e 55, legge 392/78, in caso di mancato pagamento puntuale di due rate del canone ovvero in caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo non pagato superi quello di due mensilità del canone, il contratto si intende risolto nel momento in cui il locatore comunica al conduttore che intende avvalersi di questa clausola, secondo quanto previsto dall'art. 1456 c.c..
Mancato pagamento del canone. In caso di mancato pagamento entro i termini indicati all’art. 13, si procederà come segue:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).