INDICE
COMUNE DI ROGNO Provincia di Bergamo
CAP 00000-XXXXXX DRUSO,5 TEL. 035/967013 FAX 035/967243 – E.mail xxxx@xxxxxx.xxxxx.xx.xx Cod. fisc. 00542510169 P. IVA 00500290168
Capitolato Speciale d’appalto del servizio di Trasporto Scolastico a.s., 2014/2015-2015/2016-2016/2017
INDICE
Art. 1 – Oggetto dell’appalto Art. 2– Durata
Art. 3– Ammontare del contratto Art. 4– Percorsi ed orari
Art. 5– Modalità di organizzazione del servizio
Art. 6- Carattere e disciplina normativa servizio trasporto scolastico Art 7– Automezzi in funzione e tipologia
Art. 8- Controlli sull’utenza e sugli autobus Art. 9– Obblighi dell’appaltatore
Art.10- Orari e calendario dei servizi Art.11- Personale addetto al servizio
Art.12- Oneri obblighi e comportamenti del Personale
Art.13- Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza Art.14 – Documento unico di valutazione di rischi da interferenze Art.15– Domicilio della ditta appaltatrice servizio
Art.16 – Xxxxx e Responsabilità Art.17 – Reclami
Art 18 – Penalità
Art. 19-Divieto di cessione del contratto. Subappalto Art. 20– Risoluzione del contratto
Art. 21- Clausola risolutiva espressa Art. 22– Definizione delle controversie
Art. 23 – Aggiornamento dei prezzi e pagamento corrispettivi Art. 24– Cauzione definitiva
Art. 25 – Stipulazione del contratto e spese contrattuali
Art. 26 – Trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 Art. 27– Riferimento ad altre norme
Art. 28– Responsabile del procedimento
Art. 29– Allegato "Prospetto percorsi – All. sub A)
ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola primaria, sita nel territorio comunale, e della secondaria di primo grado sita in Costa Volpino da effettuarsi secondo i percorsi indicati nell'allegato sub A), che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, ed in conformità al calendario scolastico ed agli orari di inizio e termine delle attività scolastiche, come meglio precisato nei successivi articoli 4 e 5.
Il servizio è regolato dalle norme del presente capitolato speciale e del bando di gara, dal disciplinare di gara, oltre che dalle norme del Codice Civile e del Codice della Strada, compreso il regolamento di attuazione, dal decreto legislativo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; è, inoltre, regolato dalla normativa statale e regionale in materia e, in particolare, dal D.M. 31 gennaio 1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”, dal D.M. 18 aprile 1977 e successive modifiche ed integrazioni, dal D.M. 20 dicembre 1991, n. 448 in materia di accesso alla professione di trasportatori di viaggiatori su strada .
Durante l’espletamento del servizio per conto del Comune di Rogno i mezzi sono vincolati al rigoroso uso esclusivo. E’ dunque esclusa qualunque contemporaneità di utilizzo.
ART. 2 – DURATA
L’affidamento avrà durata triennale, corrispondente agli anni scolastici 2014/2015-2015/2016- 2016/2017.
Il calendario relativo al servizio annuale verrà comunicato dall'Ufficio Istruzione cultura del Comune di Rogno prima dell’inizio del servizio. L’appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e proseguirlo per tutto il periodo previsto.
La Stazione Appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale con l’aggiudicatario in via d’urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. Le ditte concorrenti esplicitamente accettano questa possibilità, senza opporre riserve.
Qualora alla scadenza dell’appalto la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l’appaltatore è tenuto a garantire il servizio prestato per tutto il tempo necessario fino alla data di assunzione del servizio da parte della ditta subentrante e alle medesime condizioni di cui al contratto d’appalto, dietro semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e comunque per un periodo massimo di mesi sei.
Qualora, durante il periodo di vigenza del contratto, la Stazione Appaltante dovesse essere costretta a rimodulare sostanzialmente il trasporto scolastico, con modalità difformi, per esigenze dovute ad eventuali riorganizzazioni scolastiche o per il venire meno della richiesta, ovvero ritenesse di costituire altre modalità di servizio di trasporto pubblico urbano e, limitatamente a queste motivazioni, è facoltà dell’Amministrazione stessa di risolvere il rapporto contrattuale instaurato con preavviso di almeno sei mesi e portando a termine l’anno scolastico eventualmente in corso, senza che detta risoluzione costituisca titolo per la richiesta di alcuna forma di risarcimento da parte dell’appaltatore.
Art. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
Importo complessivo triennale dell’appalto, ammonta a presunti Euro 321.900 oltre all’IVA. L’importo annuo del servizio ammonta a presunti e netti Euro 107.300 oltre all’IVA ;
il numero dei chilometri per un anno scolastico è presuntivamente quantificato in km. 37.000.
I dati sopra espressi relativi sia al prezzo che ai chilometri hanno valore puramente indicativo e non costituiscono titolo di pretesa alcuna da parte dell’appaltatore;
c) Importo degli oneri della sicurezza: Euro 0,00.
L’importo si intende comprensivo di tutti i servizi di cui al presente capitolato, nonché degli oneri per la sicurezza e i costi del lavoro, i mezzi, le imposte, le tasse, le assicurazioni ed eventuali altri oneri inerenti il servizio stesso.
ART. 4 – PERCORSI E ORARI
Dovranno essere garantiti i servizi e gli orari indicati nel prospetto allegato sub A) -" Percorsi". Criterio generale di misurazione dei percorsi:
· BUS N. 1 Percorsi di Castelfranco-Rondinera –Costa Volpino sede scuola, ritorno sino alla frazione Castelfranco ridiscesa Rondinera , Rogno sede scuola Primaria Via Giusti 2
i percorsi di andata e ritorno vanno misurati convenzionalmente con partenza dalla piazza Trieste Castelfranco; i percorsi di ritorno vanno misurati convenzionalmente (sia per la 1^ uscita, che per quella del rientro del pomeriggio) Nei giorni di rientro pomeridiano la corsa di ritorno pomeridiana proseguirà sino alla frazione si X.Xxxxxxx.
·BUS N. 2 Percorsi di Bessimo –Costa Volpino sede scuola secondaria e ritorno Costa Volpino Bessimo e sede scuola primaria di Rogno via Giusti:
i percorsi di andata vanno misurati convenzionalmente con partenza del mattino dalla Santella di Bessimo fino alla sede della scuola secondaria di Costa Volpino ; i percorsi di ritorno vanno misurati convenzionalmente (sia per la 1^ uscita, che per quella del rientro del pomeriggio) dalla sede della scuola fino alla santella di Bessimo
Nei giorni in cui l’attività scolastica viene svolta solamente nella fascia antimeridiana, il servizio si svolgerà in un viaggio al mattino e in uno al termine delle lezioni pomeridiane.
Nei giorni in cui la scuola primaria effettua il rientro pomeridiano, il servizio si articolerà in un viaggio al mattino, un viaggio al termine delle lezioni antimeridiane e un viaggio all’inizio e al termine del rientro pomeridiano, compreso il percorso Castelfranco/X.Xxxxxxx, per il viaggio di ritorno pomeridiano.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di stabilire le fermate di ciascun percorso.
I percorsi, gli orari e le fermate di servizio di cui sopra sono da intendersi indicativi della zona in cui il servizio è richiesto e possono, pertanto, subire variazioni rispetto all’organizzazione scolastica e alle esigenze dell'utenza a cui il servizio è rivolto.
All'inizio di ogni anno scolastico il Comune e la ditta appaltatrice effettueranno congiuntamente la misurazione dei percorsi sottoscrivendo apposito verbale.
Per nessun motivo sono autorizzate fermate in siti diversi da quelli previsti, salvo casi di forza maggiore e con piena responsabilità dell’appaltatore.
ART. 5 – MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
1.Gli alunni saranno raccolti lungo gli itinerari individuati dal Comune di ROGNO (d'ora in avanti denominato anche Stazione Appaltante) ai punti fermata stabiliti e portati al plesso scolastico frequentato e viceversa, secondo il calendario scolastico annuale, determinato dalla competente autorità scolastica per ciascuna scuola. Detti itinerari sono indicati nel “Prospetto percorsi”di cui all'allegato sub. A), che costituisce parte integrante del presente documento.
2. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di arrivare con i propri mezzi presso ciascun plesso scolastico, in tempo utile rispetto agli orari fissati per l'inizio ed il termine delle lezioni. Gli studenti dovranno giungere all’edificio scolastico di destinazione del singolo trasporto non prima di cinque minuti dall’inizio delle lezioni e non dopo l’inizio delle medesime. Qualora il mezzo di trasporto dovesse giungere anticipatamente alla destinazione dovrà trattenere sul mezzo medesimo gli studenti.
0.Xx raccolta degli studenti non potrà comunque essere effettuata prima delle ore 7.20 antimeridiane.
4. Il servizio di trasporto scolastico deve svolgersi con regolarità per tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico, nel rispetto degli orari richiesti e dei percorsi indicati Prospetto Percorsi
e non deve essere sospeso, interrotto o abbandonato per alcun motivo.
5. La Ditta appaltatrice, nell'espletamento del servizio, intratterrà rapporti solo ed esclusivamente con la Stazione Appaltante e si atterrà scrupolosamente agli accordi con essa stipulati, escludendo che eventuali direttive, disposizioni di servizio o ordini di varia natura, possano essere impartiti da altri organismi o soggetti.
6. Durante il servizio, la Ditta appaltatrice è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l'incolumità degli utenti nelle varie fasi di svolgimento del servizio, vale a dire nel momento della salita sul mezzo di trasporto, durante il trasporto stesso ed infine al momento della discesa.
7. La ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di Rogno, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di tutti gli incidenti verificatisi, quali collisioni ed altro, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando non si sia verificato alcun danno. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell'avversità accorsa senza l'abbandono del mezzo e dei trasportati La Stazione Appaltante, in base alle richieste dell'utenza e a situazioni imprevedibili che dovessero verificarsi nel corso dell'anno scolastico, o alle modifiche dell'organizzazione scolastica annuale, si riserva di modificare, ridurre o ampliare il numero delle utenze, i percorsi, gli orari ed i servizi di cui al precedente articolo. Qualora l’appaltatore per qualsiasi motivo, non effettui il servizio previsto, dovrà dare avviso tempestivo al Servizio Istruzione comunale e alle scuole interessate.
E' facoltà dell’appaltatore proporre alla Stazione Appaltante modifiche ed integrazioni migliorative della struttura organizzativa del servizio, che prevedano anche differenti composizioni delle linee. La Stazione Appaltante potrà considerare favorevolmente le proposte tese a diminuire i tempi e i chilometri di percorrenza delle linee e autorizzerà le modifiche ritenute opportune. Solo in questo caso le proposte dell'appaltatore potranno ritenersi accolte e autorizzate. Ogni altra variazione introdotta, senza autorizzazione, deve ritenersi inadempienza contrattuale e come tale soggetta a quanto disposto dal successivo articolo 14.
Sono compresi nel prezzo d'appalto i seguenti servizi straordinari (gratuiti) nell'arco di ogni anno scolastico, richiesti, con anticipo di almeno 7 giorni, direttamente dall’ufficio istruzione comunale alla ditta affidataria:
1.
n. 10 (dieci) servizi di trasporto completi, ognuno dei quali comprensivo di tutti i percorsi di andata e di tutti i percorsi di ritorno, in caso di entrate posticipate o uscite anticipate, scioperi, ecc.", che l'autorità scolastica, dovrà comunicare, all'ufficio istruzione del Comune, con anticipo di almeno 3 giorni";
2.
n. 10 viaggi di massimo una giornata, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 (servizi di trasporto richiesti dall'Istituto Comprensivo) da effettuarsi fuori Comune, con autobus per 50 utenti, per gite scolastiche, percorrenza max. di km. 80 andata/ritorno a viaggio;
3.
Ulteriori servizi analoghi al precedente punto 2. dovranno essere forniti al prezzo di €. 350,00 più IVA cadauno;
ART. 6 CARATTERE E DISCIPLINA NORMATIVA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
1. Il servizio di trasporto scolastico è da considerarsi ad ogni effetto come "servizio pubblico" e per nessun motivo deve essere sospeso, interrotto o abbandonato.
2. Nello svolgimento del servizio, pertanto, la Ditta appaltatrice è tenuta al rispetto dei principi contenuti nel D.P.C.M. 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" pubblicata sulla G.U. 22/2/1994 n. 43, assicurando nell'esercizio del potere di direzione, controllo e vigilanza, di avvisare l'Amministrazione di qualsiasi disguido in fase attuativa. La ditta aggiudicataria si
impegna altresì al compimento di tutti quegli atti indicati nella direttiva e nei tempi richiesti effettuando idonea comunicazione all'Amministrazione Comunale.
3. La Ditta, in caso di sciopero del personale dipendente, è tenuta ad assicurare comunque il trasporto,trattandosi di un servizio essenziale di cui alla Legge n. 146 del 12 giugno 1990 e successive modificazioni, dandone tempestiva comunicazione alla Stazione Appaltante ed alle Istituzioni scolastiche interessate. Qualora la ditta agisca in difformità a quanto previsto dalla normativa in materia, la stazione appaltante potrà procedere all'applicazione delle penali contrattuali di cui al successivo art. 31 ed eventualmente alla risoluzione del contratto salvi, in ogni caso, gli eventuali maggiori danni derivanti 4. Il servizio di trasporto scolastico trova la propria previsione e disciplina generale nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 3materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive integrazioni e modificazioni.
5. Tale servizio rientra tra i servizi di trasporto autorizzati e precisamente tra quelli atipici regolati dalle norme vigenti, tra cui il D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" ed il D.M.Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 438 del 21 giugno 1989 che modifica la direttiva del Consiglio n. 562 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali".
6. Il servizio dovrà in ogni caso essere effettuato secondo le descrizioni e prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, delle norme del Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, del Codice Civile e delle disposizioni di legge, di regolamento e di atti amministrativi, nazionali, regionali e locali vigenti in materia di trasporto di persone, di trasporto pubblico locale e di trasporto scolastico in quanto applicabili.
7. La Ditta appaltatrice deve comunque usare nella conduzione e nell'espletamento del servizio la diligenza del "buon padre di famiglia", ai sensi dell'art. 1176 del Codice Civile.
8. Per quanto qui non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e di atti amministrativi in materia e, in quanto applicabili, Decreti del Ministro dei Trasporti in data 20/12/1991 n. 448, in data 31/01/1997 ed in data 18/04/1977 (e successive modifiche ed integrazioni) al D.Lgs. n. 157/1995 e successive integrazioni e modificazioni, al R.D. n.827/1924, al D.Lgs. n. 196/2003 e al Codice Civile, al Codice di Procedura Civile, al Codice della Strada (di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni) nonché al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione (di cui al D.P.R. 16/12/1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni)
ART. 7 – AUTOMEZZI IN FUNZIONE E TIPOLOGIA
1. La Ditta appaltatrice dovrà impiegare, per l'espletamento del servizio, almeno n. 2 mezzicon capienza non inferiore a 45 posti a sedere .
2. Qualora, per esigenze sopravvenute, l’Amministrazione comunale lo richieda, la Ditta si impegna a fornire, in alternativa, altri mezzi con capienza da definire al fine di consentire il servizio su strade particolarmente strette. La Ditta offerente dovrà altresì assicurare, indicandone capienza e caratteristiche autobus e la disponibilità di n. 1 mezzo di scorta.
3. La Ditta offerente dovrà anche assicurare l’eventuale integrazione di mezzi di trasporto aggiuntivi, in regola per l’espletamento del servizio a regola d’arte, qualora l’aumento dell’utenza o del chilometraggio rendesse ciò necessario.
4. Il Servizio di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto dovrà essere espletato e garantito utilizzando le tipologie dei veicoli specificati dall'ari 1 del D.M. 31/01/1997 e rispondenti alle norme tecniche dettate dal D.M. 18/04/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle specifiche disposizioni contemplate anche dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. I mezzi di trasporto da utilizzare per il servizio oggetto dell'appalto devono essere in proprietà o nella disponibilità giuridica (nolo, leasing, ecc.) della ditta per almeno tutta la durata dell'appalto.
5. Parimenti - e sempre per tutta la durata dell'appalto nonché in occasione di eventuali proroghe - detti mezzi dovranno essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.
6. Sui mezzi di trasporto non dovrà tollerarsi, per nessuna ragione, un carico di viaggiatori superiore alla capienza massima consentita.
7. Ogni onere diretto ed indiretto per il regolare funzionamento ed utilizzo dei mezzi di trasporto, così come per il loro ricovero e custodia, nel rispetto della vigente normativa in materia di trasporto delle persone e di trasporto scolastico, rimane ad esclusivo carico della Ditta appaltatrice.
8. I mezzi di trasporto, compreso quello di scorta, oltre ad essere in regola con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, dovranno essere mantenuti puliti ed in stato di decoroso utilizzo sia nelle parti interne dell'abitacolo che esternamente allo stesso.
9. La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di apporre sul parabrezza del mezzo di trasporto, in modo ben visibile,un cartello con la dicitura "Comune di ROGNO - Servizio Trasporto Scolastico" apponendo allo stesso un contrassegno identificativo al fine di facilitarne il riconoscimento da parte dell'utenza.
10. Per tutta la durata dell'appalto, la Ditta appaltatrice è tenuta a garantire sempre e comunque il servizio,secondo le modalità previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con ogni onere e spesa a proprio carico, compresa la sostituzione dei mezzi di trasporto impiegati resisi inutilizzabili o anche solo inadeguati al trasporto "in sicurezza" degli utenti.
11. Esclusivamente in caso di inutilizzo del mezzo per guasti, rotture, cattivo funzionamento o per ragioni legate alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria dello stesso, è consentito l'utilizzo di altro mezzo sostitutivo.
12. Di dette sostituzioni dovrà sempre ed in ogni caso essere data tempestiva notizia alla Stazione Appaltante,trasmettendo altresì i libretti di circolazione dei nuovi mezzi utilizzati. Resta salva la facoltà dell’Ente di accogliere o meno, a proprio insindacabile giudizio, le motivazioni addotte a conforto della richiesta di sostituzione mezzi.
RT. 8 – CONTROLLI SULL’UTENZA E SUGLI AUTOBUS
L’appaltatore avrà l’obbligo di controllare, a mezzo dei propri conducenti di autobus, che ogni passeggero sia indicato "nell'elenco degli utenti iscritti" predisposto e fornito dal Comune.
Qualora si verificassero casi di inadempienza, l’appaltatore dovrà comunicare tempestivamente al Servizio Istruzione il nominativo dell'interessato per gli opportuni provvedimenti. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare periodiche ispezioni sugli autobus, con proprio personale, per verificare la corretta esecuzione del servizio. I conducenti dei veicoli hanno l’obbligo di ottemperare alle richieste di informazioni del personale adibito dalla Stazione Appaltante ai controlli.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di effettuare, a mezzo di proprio personale, in caso di necessità e previo avviso all’appaltatore, periodici controlli sul comportamento dell’utenza. L’appaltatore è tenuto ad autorizzare l’effettuazione di detti controlli.
Art. 9 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE
1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato agli art.4 e 5 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico dell'impresa appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- le spese per carburante;
- le spese per l’uso di magazzini tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
- la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro 20 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente al Comune;
- qualora non vi abbia provveduto in sede di gara la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio;
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n° 88;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l’individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione e le Scuole
che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
- l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative a assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno;
- l’effettuazione dei percorsi stabiliti dal Comune (non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’organo comunale competente. Ugualmente non sono ammesse soste o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio);
- l’individuazione di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di Rogno o in comuni limitrofi;
- i costi derivanti dalle percorrenze estranee ai percorsi indicati nell’allegato A) del presente Capitolato effettuati per qualunque motivo, riconoscendo l’Amministrazione solo i trasferimenti più brevi dal luogo di partenza dei mezzi posto sul territorio comunale indicato dalla ditta in sede di offerta e il percorso per il trasporto degli alunni. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale saranno riconosciuti i percorsi di trasferimenti calcolati dalle sedi scolastiche o dalla zona di inizio del servizio al limite del territorio comunale;
- la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati
- la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la comunicazione all’ufficio competente del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;
- l’adozione tutti i provvedimenti e le cautele necessaria a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonchè per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- l’assicurazione R.C.A. con massimale di garanzia di almeno € 5 milioni e R.C.T. con massimale di almeno € 3 milioni per danni a persone e cose per ogni automezzo;
- informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
Art. 10 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO
1. Gli orari e i percorsi da effettuare per il trasporto scolastico sono indicati nell’allegato A e sono soggetti alle variazioni previste all’art. 2 nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 311 del DPR 207/2010. L’inizio del servizio di trasporto scolastico dovrà avvenire nel rispetto del calendario scolastico approvato ogni anno dall’Autorità Scolastica e dell’Amministrazione Comunale per quanto di competenza.
Art. 11 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Il personale da impiegare nel servizio deve avere adeguata professionalità e patente di guida di categoria D, certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus o carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone. La Stazione Appaltante si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità del personale assegnato alle esigenze del servizio chiamato a svolgere e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
2. La ditta dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 12 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed obblighi del personale adibito al servizio si rinvia all'art. 5 del presente capitolato, all’articolo precedente e alle altre norme contenenti disposizioni in merito.
3. Al Responsabile comunale del servizio Istruzione cultura è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell’appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
4. I conducenti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa al trasporto scolastico. Si precisa che il trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia deve avvenire solo in presenta dell’accompagnatore. In mancanza dovrà essere data tempestiva comunicazione all’ufficio competente comunale che provvederà in merito.
Art. 13 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L’appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Il medesimo appaltatore è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
b) obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali; risponde altresì in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
• ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi
• garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. L’aggiudicatario deve certificare, prima dell'inizio dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
3. Nel caso di irregolarità contributive il committente, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
4. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 135, comma 1 del D.lgs 163/2006, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.
5. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
6. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all’uopo assegnato all’Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
7. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’amministrazione comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria di cui all’art. 113 del D.lgs 163/2006 a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
ART. 14– DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE
Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3.8.2007, n. 123, recante “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, la Stazione Appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti.
Si precisa, inoltre, che attività di controllo effettuata con personale della Stazione Appaltante, di cui all’art. 8, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta in locali/luoghi non messi a disposizione dalla Stazione Appaltante stessa. L’appaltatore dovrà, tuttavia, fornire alla Stazione Appaltante le indicazioni sulle modalità di svolgimento di tale servizio. L’appaltatore stesso autorizza l’effettuazione dei detti controlli.
Si ricorda tuttavia, che per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, le imprese sono tenute ad elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta.
ART. 15 – DOMICILIO DELLA DITTA APPALTATRICE
L’appaltatore elegge domicilio legale a tutti gli effetti presso il recapito indicato nell'offerta, al quale verranno, pertanto, indirizzate tutte le comunicazioni o le notifiche relative al presente appalto.
Il legale rappresentante o altro soggetto munito di poteri rappresentativi dell’appaltatore, se espressamente richiesto, dovrà presentarsi presso il Servizio Istruzione, anche a mezzo di un suo incaricato, per ricevere eventuali comunicazioni.
Sarà cura del legale rappresentante segnalare alla Stazione Appaltante il nominativo della persona incaricata di sostituirlo.
Art.16 – DANNI E RESPONSABILITA’
1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto, sancito dall’art. 165 del DRP 207/2010 come richiamato dall’art. 298 del decreto medesimo.
2. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria
compagnia assicurativa sua apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio comunale prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:
l’impresa medesima come contraente
massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa l’Amministrazione Comunale di importi adeguati, secondo quanto previsto all’art. 9 cui si rinvia.
3. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
ART. 17 – RECLAMI
Nell'ottica del miglioramento continuo e della soddisfazione del cliente-utente per la gestione dei reclami, dovrà essere seguita la seguente procedura:
1) il reclamo effettuato da parte degli utenti, Autorità Scolastiche ecc. all’appaltatore, dovrà essere da questo recapitato al Comune tempestivamente;
2) il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento del reclamo, inoltrerà la contestazione all’appaltatore a mezzo di lettera raccomandata A.R.;
3) l’appaltatore dovrà rispondere entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione;
4) la risposta sarà tempestivamente trasmessa all'autore del reclamo.
ART. l8 – PENALITA'
Tutte le infrazioni agli obblighi che derivano da disposizioni legislative e regolamentari, da ordinanze municipali e dal presente capitolato, saranno contestate all’appaltatore per iscritto, a mezzo di lettera Raccomandata A.R., dal Servizio Istruzione del Comune di Rogno. L’appaltatore, entro 10 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, dovrà produrre le proprie contro deduzioni scritte in ordine a quanto addebitato. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall’appaltatore, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, potranno essere applicate le seguenti penali, cumulabili per singole contestazioni, fatte salve ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale o da altre Autorità:
-€ 250,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi di cui all’art. 7;
-€ 300,00 per impiego di personale diverso rispetto a quello indicato nell’elenco in possesso del Servizio Istruzione;
-€ 300,00 per la mancata esposizione dei cartelli di cui all’art. 7;
-€ 300,00 per mancato utilizzo da parte del personale di forme idonee all'identificazione (divisa o distintivo);
-€ 500,00 per il mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione;
-€ 500,00 per mancata effettuazione di parte di una corsa;
-€ 600,00 per comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale del servizio;
-€ 400,00 per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza dei minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate ecc.);
-€ 400,00 per violazione del codice della strada;
-€ 400,00 per mancata effettuazione di una corsa;
-€ 500,00 per l’impiego di personale non in possesso dei requisiti prescritti;
-€ 500,00 per l'impiego di mezzi non corrispondenti a quelli indicati, non preventivamente autorizzati.
L’applicazione delle penalità come sopra descritte non estingue il diritto di rivalsa della Stazione Appaltante nei confronti dell’appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi,
nei confronti dei quali l’appaltatore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.
La quota relativa alla penale sarà decurtata d’ufficio dal Servizio Istruttore da una delle successive fatture relative al servizio prestato.
ART . 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-SUBAPPALTO
1. E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto d'appalto, pena la risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni, fatto salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori danni a favore del Comune di Rogno e delle più gravi sanzioni previste dalla legge. Il contratto non può essere ceduto a terzi anche in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa aggiudicatrice o di suo fallimento.
2. Eventuale subappalto è possibile solo se dichiarato in sede di offerta, per una quota del servizio non superiore al 30%.Inoltre detto subappalto è subordinato a specifica autorizzazione della stazione xxxxxxxxxx.Xx ogni caso il Comune rimane estraneo al rapporto contrattuale tra la ditta aggiudicataria e il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti, gli obblighi e le responsabilità contrattuali faranno carico alla ditta aggiudicataria stessa.
Nel caso di subappalto, l'impresa incaricata dovrà tassativamente attenersi alle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, con particolare riferimento al personale impiegato per l'effettuazione dei servizi in subappalto.
ART. 20 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Oltre che nei casi già previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto - ed a quelli previsti da norme di legge o di regolamento - la Stazione Appaltante potrà risolvere unilateralmente il contratto anche nei casi in cui la Ditta:
a. non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, dal contratto, dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia;
b. non inizi l'esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatelo, lo abbandoni, ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute o gravi irregolarità, non dipendenti da cause di forza maggiore;
c. nell'esecuzione dell'appalto utilizzi veicoli con anno di prima immatricolazione antecedente il 2000 ;
d. sostituisca il sito/immobile per la custodia dei veicoli in violazione di quanto previsto al precedente art. (Deposito mezzi);
e. non ottemperi alle direttive emanate dagli Enti in materia di trasporto pubblico locale e/o scolastico;
f. si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine alla gestione amministrativa del servizio, con particolare riferimento agli adempimenti derivanti dai contratti collettivi nazionali ed integrativi locali di lavoro e dalle norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro;
g. risulti mancante, in tutto o in parte, delle polizze assicurative di cui al precedente art. (Responsabilità ed assicurazioni) o le predette polizze risultino difformi o incomplete rispetto alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
h. non provveda a reintegrare la cauzione definitiva nei casi previsti dall'art. 21 (Cauzione) del presente Capitolato Speciale d'Appalto
i. accumula penali di valore superiore a € 2.000,00 .
1. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale diffida ad adempiere entro 5 giorni con lettera
Raccomandata A.R. ai sensi di legge. Decorso inutilmente il termine fissato per l'adempimento, la stazione appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per colpa della controparte applicando il pregiudizio economico derivante all'Ente per il danno subito.
2. In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto - anche senza nuova istruttoria - alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
3. Rimane, comunque, in capo alla Stazione Appaltante la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. (Vigilanza, controllo e penalità) del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 21 – XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX
0. Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi in cui la Ditta appaltatrice:
a) venga a perdere i requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada (D.M. 20/12/1991 n. 448);
b) venga a perdere la capacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) proceda al subappalto o alla cessione del contratto d'appalto in violazione di quanto previsto all'art. 16(Divieto di cessazione del contratto - Subappalto);
2. Nel caso di risoluzione di diritto del contratto, verranno addebitati eventuali nuovi o maggiori oneri per la stipula di un nuovo contratto con altra ditta, rimanendo salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di eventuali danni ed all'incameramento della cauzione, senza che per questo la ditta o chiunque altro possa vantare diritto o pretesa alcuna.
3. La risoluzione dovrà essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera Raccomandata A.R. ai sensi di legge. Alla Ditta verrà riconosciuto un termine per controdedurre alle osservazioni della Stazione Appaltante; tale termine non potrà essere inferiore a giorni cinque (naturali e consecutivi) e superiore a giorni quindici (sempre naturali e consecutivi) decorrenti dalla data di ricevimento, da parte della Ditta, della nota di contestazione del fatto.
4. In tal caso la Stazione Appaltante potrà affidare l'appalto - anche senza nuova istruttoria - alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti dal Bando di gara, dal Capitolato Speciale d'Appalto e dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
ART. 22– DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ove dovessero insorgere controversie tra la Stazione Appaltante e l’appaltatore in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto, l’appaltatore stesso non potrà né sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Servizio Istruzione, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento del contratto. Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere al Giudice competente.
ART. 23 – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI E PAGAMENTO CORRISPETTIVI
Il prezzo si intende fisso per tutto il primo anno dell’appalto.
A partire dall’inizio del secondo anno scolastico, il prezzo detto sarà revisionato con cadenza annuale, con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie.
L’appaltatore dovrà emettere fatture mensili posticipate per i soli mesi di durata effettiva dell’anno scolastico (settembre/giugno). L’aggiornamento annuale di cui al comma precedente non potrà essere fatturato a parte, ma dovrà essere ripartito nelle fatture mensili.
Il pagamento sarà effettuato a mezzo di mandato di pagamento, di norma, entro 30 gg. dalla data di ricevimento delle singole fatture, senza aggiunta di interessi, salvo che la Stazione Appaltante disconosca la regolarità delle stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni.
Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, e 17 comma 2 della Legge Regionale 38 del 2007, ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 Legge n. 136 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla contratto d’appalto.
Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano l’appaltatore dagli obblighi ed oneri che ad esso derivano dal contratto d’appalto
In caso di R.T.I. la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascuna impresa in proporzione alla sua quota percentuale di partecipazione al R.T.I. stesso.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18.1.2008, n. 40, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila Euro, la Stazione Appaltante verificherà se l’appaltatore è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo; in caso affermativo, la Stazione Appaltante non procederà al pagamento e segnalerà la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
ART. 24 – CAUZIONE DEFINITIVA
L’appaltatore dovrà costituire, per i termini di durata dell’appalto, una cauzione fissata nella misura del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione.
Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:
-la rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. e l’impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quanto la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
-la rinuncia dell’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale ad opera del creditore di cui all’art. 1957 c.c.;
-l’impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante, senza alcuna riserva. Ai sensi dell’art. 113, ultimo comma, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al bando di gara, nonché l’eventuale aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
ART. 25 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
Dopo l'aggiudicazione, l’appaltatore sarà invitato a presentarsi per la stipulazione del contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo.
Tutte le spese, compresi gli oneri fiscali, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto, nessuna eccettuata od esclusa, saranno a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore dovrà provvedere al deposito delle spese di contratto, di bollo e di registrazione.
Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la garanzia/cauzione nei termini assegnati, la Stazione Appaltante lo dichiarerà decaduto, incamererà la cauzione provvisoria e potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
Saranno a carico dell’appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante. La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di trenta giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione definitiva. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la stipula del contratto rispetto al termine indicato dall’art. 11, comma 10, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di motivate ragioni di particolare urgenza. La Stazione Appaltante si riserva, altresì, ai sensi e per gli effetti del citato art. 11 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., di dare avvio all’esecuzione del contratto con l’aggiudicatario in via d’urgenza.
ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30.06.2003, N. 196
L’appaltatore sarà nominato, con apposito provvedimento, responsabile del trattamento dei dati personali che al medesimo saranno affidati per l’esecuzione del servizio in appalto.
L’appaltatore procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla Stazione Appaltante e si impegnerà ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, l'assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.
ART. 27– RIFERIMENTO AD ALTRE NORME
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme in materia di trasporto scolastico e, in generale, a quanto disposto dal Codice Civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi ed, infine, a quanto previsto dal bando disciplinare di gara.
L’appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
ART. 28 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento di gara di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto è il Responsabile Ufficio istruzione/cultura.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, l’esecuzione del contratto derivante dalla procedura di gara sarà diretta dal Responsabile Socio Culturale del servizio Istruzione e Servizi Sociali Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
ART. 29 – ALLEGATI
E' allegato al presente Capitolato, divenendone parte integrante e sostanziale il prospetto dei "Percorsi" – Allegato sub A).
Rogno 10/04/2014