DANNI E RESPONSABILITA’ Clausole campione

DANNI E RESPONSABILITA’. 1 L’appaltatore è responsabile verso l’Amministrazione dell’esatta e puntuale esecuzione del contratto di affidamento e dell’operato dei propri dipendenti, assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto medesimo. La ditta appaltatrice è tenuta in particolare a risarcire all’Amministrazione Comunale tutti i danni che, durante l’espletamento del servizio, venissero eventualmente arrecati da parte del personale. 2 L’impresa è tenuta ad adottare, a sua cura e spese, tutte le misure idonee per evitare danni, fermo restando che il risarcimento degli stessi, quando abbiano a verificarsi, è a suo completo carico, senza alcun indennizzo da parte del Comune. 3 Il contrente sarà considerato responsabile dei danni che, per fatto suo, dei suoi dipendenti (inclusi soci, volontari, altri collaboratori, o prestatori di lavoro, dipendenti e non di cui l’aggiudicatario si avvalga) , dei suoi mezzi o per mancata previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia al Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale, che sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. 4 Il contraente garantisce in ogni tempo il Comune di Moncalieri da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante da inosservanza, anche parziale, delle norme contrattuali e da inadempienze nell’ambito delle attività e rapporti comunque posti in essere dall’aggiudicatario medesimo per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. 5 Qualora la ditta appaltatrice non provvedesse al risarcimento dei danni di cui al presente articolo, l’Amministrazione Comunale tratterrà, sull’importo della spesa per l’appalto della gestione del servizio, la spesa presumibilmente occorrente per tale risarcimento; il pagamento di cui sopra verrà effettuato dopo regolazione del rapporto tra le parti al proposito. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto, sancito dall’art. 165 del DRP 207/2010 ...
DANNI E RESPONSABILITA’. 8.1 L’ Organizzatore non assume alcuna responsabilità per i danni derivanti al Detentore del Biglietto per fatti non imputabili allo stesso né per danni arrecati dal Detentore del Biglietto a terzi e/o alle loro cose.
DANNI E RESPONSABILITA’. 1. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto della Società Salute Senese che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
DANNI E RESPONSABILITA’. 1. L'impresa è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’ente appaltante che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni.
DANNI E RESPONSABILITA’. La responsabilità totale del Fornitore per danni o altro non potrà eccedere l'eventuale corrispettivo ricevuto per l'unità di prodotto o servizio fornito o da fornire, a seconda dei casi, con conseguente perdita o danno lamentato. In nessun caso il fornitore sarà responsabile per perdite o danni incidentali, consequenziali, indiretti, punitivi, speciali o esemplari di qualsiasi tipo, inclusi ma non limitati a mancati ricavi aziendali, mancati profitti, costi di fermo macchina o mancato utilizzo risultanti dai prodotti o servizi, comunque causati, siano essi basati su contratto, illecito o qualsiasi altra teoria giuridica. L'Acquirente rinuncia espressamente a qualsiasi diritto di recesso, annullamento o revoca dell'accettazione in relazione ai prodotti consegnati salvo quanto previsto al punto al precedente punto 12. La responsabilità verso terzi per lesioni personali, inclusa la morte, risultanti dai Prodotti non è influenzata dalle limitazioni di responsabilità stabilite nella presente Sezione.
DANNI E RESPONSABILITA’. Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno arrecato anche al di fuori dell’area oggetto della presente Concessione a persone, animali, colture, cose ed immobili da chiunque causati in conseguenza dell’esecuzione di qualsiasi opera manutentiva o innovativa dal Concessionario eseguita sul bene oggetto della presente Concessione.
DANNI E RESPONSABILITA’. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto della Società Salute Senese che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni. Il soggetto aggiudicatario, in relazione a tutte le responsabilità assunte stipulerà con primaria compagnia assicurativa apposita polizza di assicurazione, da produrre al competente ufficio prima dell'inizio del servizio appaltato, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda: • nel novero dei terzi la Società della Salute Senese; • massimali per riscontrata mancanza o danni alle cose e R.C.T. compresa la SDSS di importi adeguati pari ad almeno € 2.000.000,00 per danni a persone e cose. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo essa unicamente lo scopo di ulteriore garanzia. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
DANNI E RESPONSABILITA’. 1. L’aggiudicatario assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, al Comune e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l’inosservanza dell’obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto, sancito dall’art. 165 del DRP 207/2010 come richiamato dall’art. 298 del decreto medesimo.
DANNI E RESPONSABILITA’. L'appaltatore è totalmente responsabile di eventuali danni che, in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia durante l’espletamento del servizio, sia in conseguenza dello stesso, senza riserve o eccezioni. La Ditta aggiudicataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell’esecuzione del rapporto contrattuale: · a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà della Ditta stessa; · a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell’Unione e dagli Enti dall’Unione gestiti; · a terzi e/o cose di loro proprietà. Durante l’esecuzione del contratto l’aggiudicataria è responsabile per danni derivanti a terzi dall’operato del proprio personale e di quello di terzi di cui eventualmente si avvalga nell’esecuzione delle attività in oggetto, pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse con il contratto. E’ fatto obbligo all’aggiudicataria di mantenere l’Unione sollevata e indenne contro azioni legali derivanti da richieste risarcitorie avanzate, nei confronti della stessa Unione, da terzi danneggiati. L’aggiudicataria sarà comunque tenuta a risarcire l’Unione dal danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni di contratto, ogni qual volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione alle direttive impartite dall’Unione.
DANNI E RESPONSABILITA’. Eventuali danni all’immobile ed alle cose in esso contenute provocati dal Conduttore comporteranno il relativo addebito a quest’ultimo. Nessuna responsabilità potrà essere attribuita al Proprietario per eventuali danni diretti o indiretti di qualunque genere e in particolare per danni derivanti da fatto doloso o colposo da parte di terzi, maltempo, incendi, furti, danneggiamenti, infortuni e malattie, negligenza o omissione di servizi imputabili a terzi, interruzione dei servizi essenziali da parte degli enti erogatori quali acqua, gas, elettricità, riscaldamento (salvo ovviamente eventuali more del Proprietario).