Obblighi generali dell’appaltatore. L'esecutore è tenuto:
Obblighi generali dell’appaltatore. 1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio, così come dettagliato all’art. 2, nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti o emanate nel corso della vigenza contrattuale in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico della ditta appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
a) la manutenzione ordinaria e la riparazione degli automezzi nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale;
b) il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
c) l’obbligo di mantenere l’età media dei mezzi coerentemente con quanto presentato nell’offerta;
d) le spese per carburante;
e) le spese per l’uso di magazzini, tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
f) il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
g) la sanificazione/igienizzazione prevista dalle norme vigenti in materia;
h) la sostituzione dei veicoli in caso di avarie entro massimo 20 (venti) minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali per i quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da comunicare e documentare adeguatamente alla stazione appaltante;
i) qualora non vi abbia provveduto in sede di gara la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio;
j) sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n. 88 da documentare prima dell’inizio del servizio;
k) tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative e dal D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.;
l) l’individuazione di un responsabile/coordinatore che tenga i rapporti con l’ente appaltante e le Scuole, che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
m) l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo i...
Obblighi generali dell’appaltatore. 6.1 Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel disciplinare e nel capitolato di gara, nell’offerta presentata, nel presente contratto, nonché quelli imposti dalla vigente normativa.
6.2 L’Appaltatore deve provvedere altresì a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che si rendessero necessarie per effettuare il servizio a regola d'arte.
6.3 In caso di inottemperanza, l’Autorità potrà procedere alla risoluzione del contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.
Obblighi generali dell’appaltatore. Ai sensi dell’art. 24, comma 1, L.R. 38/2007, l’Appaltatore ha l’obbligo di informare immediatamente l’Amministrazione aggiudicatrice di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L'Appaltatore è inoltre tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:
1) X.X. 00 novembre 1923, n. 2440 sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo Regolamento approvato con X.X. 00 maggio 1924, n.827;
2) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
3) Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 approvato con X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
4) Capitolato Generale per gli appalti delle opere pubbliche approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
5) le linee guida emanate dall’ANAC; 6) L.R 38/2007;
Obblighi generali dell’appaltatore. 3. L'esecutoreè tenuto:
Obblighi generali dell’appaltatore. 8 8. ATTREZZATURE 9
Obblighi generali dell’appaltatore. I lavori saranno eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità delle norme e condizioni di cui agli articoli del presente Capitolato e secondo l'ordine e le disposizioni che all'atto pratico verranno impartite dall’Appaltante e nel pieno rispetto delle normative vigenti e che eventualmente dovessero entrare in vigore anche durante il periodo di esecuzione del contratto. L'Appaltatore assume interamente la responsabilità civile e penale per la tutela delle cose e delle persone durante l'esecuzione dei lavori, in conformità delle leggi e regolamenti vigenti, ogni e qualsiasi eccezione rimossa. Quando l'Appaltatore provvede a fornire i materiali e le apparecchiature elettriche necessarie per l'esecuzione delle opere, è tenuto a rispettare tutti i requisiti minimi qualitativi e prestazionali riportati nel presente Capitolato. L'affidamento delle prestazioni regolate dal presente Capitolato presuppone che le competenze e le qualifiche tecniche di ogni singola impresa affidataria (sia stessa in appalto o in sub-appalto) siano effettivamente possedute dalle medesime.
Obblighi generali dell’appaltatore. Art. 7 – Obblighi generali per la sicurezza Art. 8 – Oneri a carico dell’Appaltatore Art. 9 – Xxxxxxxx e garanzie assicurative
Obblighi generali dell’appaltatore. L’appaltatore è tenuto contrattualmente all’esatta osservanza di tutte le condizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, ed in particolare: – DGR 2 dicembre 2002, n. 46-7923 Unificazione della segnaletica dei sentieri sul territorio della Regione Piemonte – MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DIRETTIVA 24 ottobre 2000 Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione – MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI CIRCOLARE 17 giugno 1998, n. 3652. Certificazione di conformita' dei prodotti relativi alla segnaletica stradale verticale, complementare e per i passaggi a livello. (Circolare n. 2357 del 16 maggio 1996 e successivi aggiornamenti) – D.G.R 26 maggio 1997, n. 85-19500 “Norme tecniche per la progettazione, realizzazione e segnalazione di piste e percorsi ciclabili in sede urbana ed extraurbana” – D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada – DPR. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento previsto dal nuovo codice della strada – D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” – CONSIGLIO MINISTRI DETERMINAZIONE n. 22/2003 del 10 dicembre 2003 OGGETTO: Disciplina applicabile agli appalti aventi ad oggetto la Segnaletica stradale – D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione delle legge 109/1994”
Obblighi generali dell’appaltatore. L’appaltatore è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente capitolato speciale d'appalto. Per tutto quanto non previsto nello stesso si applicano le disposizioni generali e particolari stabilite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ed in particolare: → legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni; → D.P.R.21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni; → Decreti di attuazione; → decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; → Norme CEI -UNI - UNEL