AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
PROVINCIA DI MANTOVA
AREA 5 LAVORI PUBBLICI E TRASPORTI
Servizio Gestione e Manutenzione strade provinciali – Regolazione della circolazione stradale
Prot. n. 33298/2022 | Mantova, li 16.06.2022 |
Spett.le |
LETTERA DI INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’APPALTO DENOMINATO “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2022 CON SANZIONI DA AUTOVELOX” - CUP G17H21034080003 – CIG 9250052862
IMPORTO: € 683.657,23 di cui € 666.982,67 a base di gara per lavori a misura ed € 16.674,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
1. PREMESSE
Visto l’Avviso del 10.05.2022 pubblicato sul sito internet della Provincia di Mantova, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n . 336 del 10.05.2022, finalizzato a dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto, denominato “Interventi di manutenzione straordinaria sulle strade di competenza provinciale – Anno 2022 con sanzioni da autovelox”, in conformità all’ art. 1, c.2, lett. b) del D.L. n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.108/2021;
dato atto che, scaduto il termine di 15 (quindici) giorni previsto per la pubblicazione del suddetto Avviso sul sito internet della Provincia di Mantova, a cura del RUP, sono stati selezionati sulla piattaforma SINTEL, nel rispetto del criterio di rotazione nonché del criterio di una diversa dislocazione territoriale, gli operatori economici da invitare in quanto in possesso dei necessari requisiti di partecipazione richiesti;
in esecuzione della Determinazione della Dirigente dell’Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti, n° 393 del 30.05.2022, efficace dal 31.05.2022,
codesta impresa
è invitata
a formulare la propria offerta, secondo i criteri, modalità e vincoli di seguito indicati, entro e non oltre il
termine ultimo delle ore 16:00 del giorno 27 GIUGNO 2022.
Con la presente Lettera di Xxxxxx si forniscono le prescrizioni relative a tutti gli adempimenti occorrenti per la redazione e presentazione delle offerte. In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.
L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120, successivamente modificato con D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n.108/2021, e con applicazione del criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 convertito con L. n. 120/2020, se ed in quanto il numero delle offerte ammesse sia almeno pari o superiore a cinque.
Il Responsabile del procedimento è il Geom. Xxxxx Xxxxxxxxxxx del Servizio Gestione Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione della circolazione stradale della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204306 - fax 0376/204388 – e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx
PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura di scelta del contraente è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) della Regione Lombardia ARIA s.p.a. – SINTEL, ai sensi della L.R. 33/2007 e s.m.i., accessibile all’indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/Xxxx/Xxxx/.
Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura aperta, dovranno registrarsi alla citata piattaforma SINTEL. Accedendo dal link sopraindicato sarà possibile anche visualizzare e scaricare le “guide e manuali utente” che recano le informazioni utili per le operazioni di cui sopra.
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle guide e nei manuali nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il
mero utilizzo della Piattaforma.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme alla Lettera di Invito e a quanto previsto nelle “guide e manuali utente” scaricabili accedendo dal link xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx/xxx/xxxxxx/xxxx/xxxx.
In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di
proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx_xxxxx.xxx?XX_XXXXx0000&xxxxx0&xx_xxxxxxx0 &COL0001=41 dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore
economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione della Lettera di Invito alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di Xxxxxx e nella documentazione inserita nella sezione “Guide e manuali” della Piattaforma Sintel, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di
idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre
una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in
possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico. L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento Eidas.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA - CHIARIMENTI - COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
⮚ Lettera di Invito;
⮚ Allegato 1) - DGUE “Documento di gara unico europeo”
⮚ Allegato 2/a) - Dichiarazione Operatore Singolo
⮚ Allegato 2/b) – Dichiarazione RTI, Consorzi ordinari, Geie
⮚ Allegato 2/c) –Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete
⮚ Allegato 3) - Dichiarazione Impresa Ausiliaria
⮚ Allegato 4) - Dichiarazioni Integrative
⮚ Allegato 5) - “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova”
approvato con Decreto Presidenziale n.72 del 27/06/2017 ai sensi di quanto previsto dall’art.1,
c.17 della L. n.190/2012
⮚ Allegato 6) - “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018
⮚ Allegato 7) - “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento
UE 2016/679
La documentazione di gara è disponibile sul sistema “Sintel” di Regione Lombardia.
Sul sito internet della Provincia di Mantova, xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure negoziate”, unitamente alla lettera di Xxxxxx, sono pubblicati tutti gli elaborati progettuali in formato .zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare in via telematica attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, in formato elettronico, almeno 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma Sintel nell’ambito della documentazione di gara.
Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici su specifici quesiti di natura interpretativa. È comunque possibile contattare telefonicamente il Servizio Unico Appalti e Contratti - Centrale di Committenza (tel. 0376/204372 – 0376/204382) al fine di avere assistenza nella compilazione della documentazione da presentare in sede di partecipazione alla gara.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
3. OGGETTO DELL’APPALTO - IMPORTO DELL’APPALTO - CATEGORIA DEI LAVORI
3.1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi di manutenzione straordinaria in esso previsti riguardano prestazioni contrattuali che per la loro peculiare natura, oltre che per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell’appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare le lavorazioni in maniera ottimale, garantendo in tempi brevi la realizzabilità del presente appalto.
Nello specifico l’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE STRADE DI COMPETENZA PROVINCIALE – ANNO 2022 CON SANZIONI DA AUTOVELOX”
Nello specifico il progetto comprende le seguenti lavorazioni:
- fresatura con carico e trasporto a discarica del materiale risultante;
- risagoma degli avvallamenti con conglomerato bituminoso;
- esecuzione del nuovo tappeto di usura;
- sistemazione delle banchine;
- rifacimento della segnaletica orizzontale.
Il “Progetto Complementare”, la cui entità sarà realizzabile in base all’importo economico derivante dal ribasso d’asta che verrà presentato sul Progetto Principale a base di gara, prevede l’estensione delle suddette lavorazioni su ulteriori tratti stradali.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo/esecutivo con i relativi allegati.
- Codice CPV: 45233220-7 “Lavori di superficie per strade”
- CUP (Codice Unico di Progetto) attribuito al presente intervento: G17H21034080003
- CIG (Codice Identificativo Gara) attribuito al presente intervento: 9250052862
Il progetto definitivo-esecutivo è inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2022-2024, annualità 2022 della Provincia di Mantova, è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 24.03.2022. Il medesimo progetto definitivo-esecutivo è stato infine approvato con Decreto Presidenziale n. 58 dell’11.04.2022.
3.2 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo dell’appalto è di Euro 683.657,23# (Euro seicentoottantatremilaseicentocinquantasette/23), di cui Euro 666.982,67# (Euro seicentosessantaseimilanovecentoottantadue/67) a base d’asta per lavori a misura ed Euro 16.674,56 # (Euro sedicimilaseicentosettantaquattro/56) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Ai sensi di quanto previsto dall’art.23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’incidenza del costo della manodopera, sull’importo posto a base d’asta del presente affidamento, risulta stimata nella misura del 10,92% (pari ad € 72.853,49) come da Elaborato 5 “Incidenza della manodopera” del progetto definitivo- esecutivo dell’intervento in oggetto.
3.3 CATEGORIA DEI LAVORI
Lavorazione | Categoria e Classifica D.P.R. 207/2010 | Qualifica- zione obbligatori a (si/no) | Importo (euro) | % su importo totale lavori | Prevalente o scorporabile | Subappaltabil e (si/no) |
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari | Cat. OG3 Class. III | Sì | € 666.982,67 | 100% | Categoria PREVALENTE | Si |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | € 16.674,56 | |||
Importo complessivo dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza | € 683.657,23 |
L’opera comporta una spesa complessiva di € 884.852,36, finanziata per intero con i fondi provenienti da sanzioni del Codice della Strada.
NOTA BENE:
- Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 – c.2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art. 92 c.2 del citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
- Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – MODALITÀ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO – TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITÀ PER RITARDI.
4.1 LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L’appalto consiste nell’esecuzione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza del piano viabile ed al ripristino delle condizioni di sicurezza relativamente alle strade provinciali ricadenti nei territori dei Comuni finanziatori - secondo le relative istanze e gli interventi richiesti – come di seguito indicati:
ENTE | STRADA | INTERVENTO RICHIESTO |
Comune di San Giorgio Bigarello | SP 30 Centro abitato di Villanova de Bellis | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Borgo Virgilio | SP 56 (Da centro abitato Borgoforte direzione Scorzarolo) - Dal km 1+000 al km 1+950 (tratti vari) - Dal km 1+950 al km 2+420 - Dal km 2+420 al 2+550 (solo corsia sx) | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Motteggiana | / | Segnaletica orizzontale |
Comune di Xxxxxx | XX 00 Intersezione (denominata via Xxxxxxxx Di Xxxxxxxx) incrocio per Castellucchio | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Canneto sull’Oglio | SP 4 tratti vari tra Canneto e confine Casalromano | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Casaloldo | SP 8 Incrocio in centro abitato al km 0+000 | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Casalromano | / | Segnaletica orizzontale |
Comune di Castel d’Ario | SP 31 tratti vari | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Curtatone | SP ex SS 420 centro abitato Dal km 4+720 al km 4+870 | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Gazoldo D/Xxxxxxxx Unione delle Torri | SP 7 Dal km 13+400 al Km 13+540 | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Xxxxxxxxx | XX 00 (da via colonna marina verso Pegognaga fino al cartello pubblicitario coop) | Ripristino della Pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
SP 44 dal km 1+400 al km 2+150 | ||
SP 48 dal 0+000 al km 1+000 | ||
Comune di Poggio Rusco | / | Segnaletica orizzontale |
Comune di Borgo Mantovano | / | Segnaletica orizzontale |
Comune di Porto Mantovano | / | Segnaletica orizzontale |
Comune di Roncoferraro | SP ex SS 482 (centro abitato Governolo) | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di San Xxxxxxx D/Segnate | Incrocio tra XX 00 x XX 00 | Xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxx verticale stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Suzzara | / | Segnaletica orizzontale |
Comune di Viadana | SP 59 Tratti vari tra Squarzanella e Bellaguarda | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Castiglione D/Stiviere | / | Segnaletica orizzontale |
Unione dei Comuni Lombarda Mincio Po | SP ex SS 482 tratti vari | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
Comune di Bagnolo San Xxxx | SP ex SS 413 (centro abitato X. Xxxxxx) tra via Colombarotta e via Rossini | Ripristino della pavimentazione stradale Segnaletica orizzontale |
L’eventuale risparmio, risultante dal ribasso offerto in sede di gara, verrà interamente utilizzato, fino alla concorrenza dell’importo complessivo del ribasso stesso, per lavori ulteriori compresi nel PROGETTO COMPLEMENTARE, da realizzarsi sulle medesime strade facenti parte del progetto principale.
4.2 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
- L’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in appalto, dovrà operare con “cantieri fissi” e/o con “cantieri mobili”, cosi come definiti dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da attuare per il segnalamento temporaneo, adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando ed applicando le prescrizioni previste nel Capo IV, nonché quelle riportate nel C.S.A. e le direttive impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- L’Appaltatore, durante tutta la durata dei lavori, dovrà posizionare tutta la segnaletica verticale prevista dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) e dal Regolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992) per evidenziare il cantiere stesso, il pericolo dovuto alla mancanza della segnaletica orizzontale nonché il pericolo dovuto alla presenza di anomalia della strada, di materiale instabile in strada e di banchina non praticabile e/o profonda.
- L’Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui è prevista la fresatura di qualsiasi spessore del conglomerato bituminoso (manto d'usura, manto d’usura + strato di collegamento, ecc…), dovrà procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che, prima della fine della giornata lavorativa stessa, possa essere ripristinato completamente con la bitumatura (manto d'usura, monostrato, ecc.… dell’intero spessore fresato e che, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.
- Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sarà possibile aprire alla circolazione dei veicoli nelle ore serali e notturne, i tratti stradali fresati senza la posa della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all’asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi.
- Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Lavori, per eventuali sopravvenute esigenze di gestione del traffico, per gli interventi in appalto potrebbe esserne preventivamente ordinata l’esecuzione in orario notturno, senza che ciò possa essere causa di richieste di maggiori oneri da parte dell’impresa appaltatrice. Si intendono per lavorazioni notturne quelle comprese tra le ore 20.00 e le ore 5.00.
4.3 MODALITA’ DI DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il contratto di appalto verrà stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 3, lett. eeeee) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 106, c.12 del D.Lgs. 50/2016 e le condizioni previste dal C.S.A.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 27 e 28 del Capitolato
Speciale d’Appalto (C.S.A.).
Nello specifico sono dovute rate di acconto ogni qualvolta i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 del C.S.A., al netto del ribasso d’asta sui lavori, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 dell’art.27 del C.S.A., dell’importo delle rate di acconto precedenti e del recupero proporzionale dell’anticipazione, di cui all’art. 26, comma 2 del C.S.A., raggiungano un importo non inferiore ad Euro 300.000,00 (Euro trecentomila/00).
Ai sensi dell’art. 30, c.5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una
ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
ANTICIPAZIONE: Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo pari al 20%, sul valore del contratto d’appalto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP.
L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 26, c.2 del
C.S.A. è subordinata alla prestazione, da parte dell’appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, nel rispetto delle condizioni indicate dall’art. 26, c.2 del C.S.A.
L’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
4.4 TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA’ PER RITARDI
Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori di cui al “progetto principale” è fissato in 100 (cento) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori di cui al “progetto complementare”, da eseguire con il riutilizzo del ribasso d’asta, è fissato in max ulteriori 10 (dieci) giorni naturali consecutivi secondo quanto previsto dal cronoprogramma lavori del progetto definitivo/esecutivo. In detto tempo è compreso quello necessario all’impianto e allo smontaggio dei cantieri.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto, nel caso di mancato rispetto dei termini indicati per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione, sarà applicata una penale pari all’ 1 (uno) per mille dell’importo netto contrattuale.
La medesima penale trova applicazione, altresì, anche per le ipotesi di ritardo previste dal comma 2 del citato art. 18 del C.S.A., e precisamente:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai
sensi dell’articolo 13, comma 1 oppure comma 3 del C.S.A.;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del C.S.A.;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni successivi, seguente un verbale di sospensione per avverse condizioni meteorologiche, citate all’art. 16.12 del C.S.A.;
e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
I lavori potranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe di cui agli artt. 15, 16, 17 del C.S.A.. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010, nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà, degli andamenti stagionali e delle relative condizioni climatiche; pertanto, per tale motivo, non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera a) (imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative), lettera b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lettera c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), lettera f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e lettera g) (gruppo europeo di interesse economico), dell’articolo 45, c.2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, c.8, del citato decreto.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato:
5.1) Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi Ordinari di concorrenti e Geie
- Ai sensi di quanto previsto dall’art.48, c.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, c.2, lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) e lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 c.c.) anche se non ancora costituiti. In tal caso:
• dovrà essere presentata specifica “Dichiarazione Raggruppamenti temporanei, Consorzi Ordinari, Geie”, compilando lo schema allegato alla presente Lettera di Invito (Allegato n. 2/b);
• ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario dovrà distintamente compilare il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1) secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.1 e il Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative”;
• l'offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.
- È fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti.
- Ai sensi dell'art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 45, c.2, lett. g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del citato X.Xxx. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle
medesime regole di partecipazione dettate dalla presente Lettera di Invito per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.
- Salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e dei Geie rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta. Ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.
- Le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
5.2) Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
- Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all’art.45, c.2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del citato decreto (consorzi stabili) sono tenuti, nel caso non provvedano direttamente alla realizzazione dei lavori, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
- Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere digitalmente, il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), secondo le modalità indicate al successivo paragrafo 16.1) e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” presente in calce al Modulo Allegato 4) “Dichiarazioni Integrative”.
- Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
- Anche ai consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.
- Ai sensi dell'art. 48 c. 7-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
- Si applica quanto previsto dall’art. 47 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n.32 (c.d. Decreto Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019.
5.3) Partecipazione di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete
- È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
- Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
5.4) Partecipazione degli operatori economici in caso di crisi di impresa
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del Codice come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri) convertito con L. n. 55/2019, alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186-bis “Concordato con continuità aziendale” del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, è sempre necessario produrre:
- copia conforme dell’autorizzazione del tribunale (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267);
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267);
- l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso, deve essere prodotta anche tutta la documentazione richiesta per l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice.
• L'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Tuttavia, ai sensi dell’art. 186-bis c. 4 e 5 lett. a) del X.X. x. 000/0000, xxxxx produrre:
- copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato acquisito il parere del commissario xxxxxxxxxx ove già nominato (art. 186-bis, comma 4 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267).
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del citato R.D. n. 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. (art. 186-bis, comma 5 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267).
• Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:
- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
NB) Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.
Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:
- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);
- membri del “Collegio Sindacale” o membri del “Comitato per il controllo sulla gestione”;
- membri del “Consiglio di Gestione” e membri del “Consiglio di sorveglianza”;
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (come Institori e Procuratori ad negotia);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (come il Revisore Contabile o l’Organismo di Vigilanza di cui all’art. 6 D.Lgs. 231/2001)
La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall’operatore economico concorrente.
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Lettera di Invito della presente gara, qualora l'impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’art. 179, c. 7 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
NB) L’elencazione dei soggetti di cui all’art. 80, c.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i deve essere resa da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l’esecuzione dei lavori. Qualora tale elencazione non venga prodotta in sede di gara, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, commi 1 e 2, resa dal concorrente tramite la compilazione del DGUE si riterrà riferita anche a tutti i soggetti di cui al citato art. 80, comma 3.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, c.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come modificato dall’art. 8 c. 5 lett. b) del D.L. n. 76/2020, un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s’intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.
La presente disposizione non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte per la presente procedura di affidamento.
Le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D.Lgs. n.159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c), lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.Lgs. n.50/2016, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018 n. 135 convertito con Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 (pubblicata nella G.U. - Serie generale - n. 36 del 12 febbraio 2019), la Stazione Appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora:
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
- c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato.
I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell’esclusione dalla gara quando sono riferiti all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l’eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l’utilizzo del DGUE, indicando nella apposita Parte III - Sezione C “Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali” - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall’Autorità. La falsa attestazione dell’insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l’applicazione dell’art. 80, c.1, lett. f-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico.
Ai fini dell’eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell’esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.
L’eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all’esito di un
procedimento in contraddittorio con l’operatore economico interessato.
Mezzi di prova per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.6, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si precisa che:
• la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter) e c- quater) sarà condotta dalla Stazione Appaltante anche mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, del Codice;
• In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all’operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.).
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato
comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.
Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. con riferimento alla Provincia di Mantova.
Ai sensi dell’art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità, di cui al Decreto Presidenziale n. 72 del 27.06.2007, allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 5).
Ai sensi di quanto previsto dall’art.80, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dalla presente Lettera di Xxxxxx.
7.1 REQUISITI DI IDONEITA’
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato.
b) Nel caso di società cooperative, oltre all’iscrizione alla CCIAA, è necessaria l’iscrizione nell’ Albo
delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E DI CAPACITA’ TECNICA E
PROFESSIONALE
• Possesso di attestazione di Qualificazione SOA: ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i concorrenti dovranno essere in possesso di Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la Categoria e classifica adeguate alla categoria e all’importo dei lavori da assumere.
NB:
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 c. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., l’efficacia dell’attestazione è pari a cinque anni con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 77, comma 5. Almeno novanta giorni prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata all’esercizio dell’attività di attestazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 77 c. 1 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.
7.3 INDICAZIONE PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei), lett. e) (consorzi ordinari), lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e lett. g) (GEIE) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati:
⮚ Requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 lett. a):
deve essere posseduto da:
- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
⮚ Requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b):
deve essere posseduto da ogni società cooperativa partecipante al raggruppamento, consorzio ordinario, Geie e contratto di rete.
⮚ Requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui al precedente
paragrafo 7.2):
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, c.8 del D.Lgs: n.5072016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all’art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all’art. 45, c.2, lett. f) (aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete) e g) (GEIE) del Codice di TIPO ORIZZONTALE i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella presente Lettera di Invito per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata o aggregata nella misura minima del 40% (quaranta per cento) e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate o aggregate ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento).
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio o rete o GEIE, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
NB:
Le imprese partecipanti a Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, e Geie di cui all’art. 45, c.2, lett. d), e), g), nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, c.2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia la categoria e qualifica SOA posseduta, sia la rispettiva percentuale di
lavori che intendono eseguire al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.
Imprese Cooptate di cui all’art. 92 del DPR n. 207/2010 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d’appalto possono raggruppare altre imprese (imprese cooptate) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dalla presente Lettera di Invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell’importo complessivo dei lavori e che l’ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all’importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa nonché dell’offerta economica richieste dalla presente Lettera di Invito, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:
- compilare e sottoscrivere digitalmente il DGUE (Allegato n. 1), per le parti di competenza;
- essere indicate e sottoscrivere:
- il Modulo Allegato 2/a in caso di partecipazione con un operatore economico singolo;
- il Modulo Allegato 2/b in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, Consorzio ordinario, Geie;
- il Modulo Allegato 2/c in caso di partecipazione in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;
- compilare e sottoscrivere digitalmente il Modulo Allegato 4 “Dichiarazioni Integrative”;
- sottoscrivere digitalmente l’offerta economica.
7.4 INDICAZIONE PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’ art. 45 comma 2, lett. b) (consorzi di cooperative e imprese artigiane) e lett. c) (consorzi stabili) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
⮚ Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al paragrafo 7.1 - lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
⮚ Il requisito relativo all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i. di cui al paragrafo 7.1 - lett. b) deve essere posseduto dal consorzio, se società cooperativa, e da ogni società cooperativa consorziata indicata come esecutrice.
⮚ Il requisito del possesso dell’attestazione SOA di cui al paragrafo 7.2 deve essere posseduto:
- per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo.
7.5 MODALITÀ’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale avviene, ai sensi dell’art. 216, c.13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (X.X.XX.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell’art. 9 comma 15-ter del D.L n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi - Avcpass – accesso riservato all’operatore economico), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.
Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell’aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge.
La Stazione Appaltante procederà all’esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dalla presente Lettera di Invito ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
In caso di ricorso all’avvalimento l’operatore economico concorrente dovrà compilare l’apposita Sez. C “Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)” di cui alla Parte II^ del
D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), dichiarando la volontà di ricorrere all’avvalimento.
Il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n.1) dovrà essere presentato e sottoscritto digitalmente.
L’operatore economico che ricorre all’avvalimento (avvalimento cd. “tecnico od operativo”) dovrà, inoltre, produrre la seguente documentazione:
- originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto. A tal fine, ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:
• oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
• durata;
• ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento (ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...).
Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall’impresa ausiliaria che dall’impresa ausiliata.
NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l’individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente” o “si impegna a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto”. Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
- Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall’impresa ausiliaria, attraverso la compilazione del Modulo (Allegato n. 3) “Dichiarazione Impresa Ausiliaria”, con cui la stessa:
a) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;
b) dichiara di non incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
c) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
- D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo” (Allegato n. 1), da presentarsi distintamente anche per l’impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa, compilato con riferimento alle seguenti parti del documento:
- Parte II “Informazioni sull’operatore economico”:
- Sezione A “Informazioni sull’operatore economico”
- Sezione B “Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico”;
- Parte III “Motivi di Esclusione” - Tutte le sezioni;
- Parte IV “Criteri di selezione”
- Sezione A “Idoneità”:
Punto 1 - precisare l’iscrizione nel Registro delle Imprese;
- Parte VI “Dichiarazioni finali”
- “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” presente in calce al Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative”
- Il PASSOE del concorrente dovrà anche riportare l’indicazione dell’ausiliaria.
L’Allegato 1), l’Allegato 3) e la “Sezione riservata alla dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” presente in calce al Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni Integrative” devono essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria.
Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa
antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, a pena di esclusione, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai
sensi dell’art. 45 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (art.89, comma 8);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la stazione appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d’appalto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 213, c.13 del citato decreto.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, il seggio di gara comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3), al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
9. SUBAPPALTO
• E’ ammesso il ricorso al subappalto da parte dell’operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall’art.105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.
• Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come modificato dal citato D.L. n. 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni bis) convertito con L. n. 108/2021, “A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”.
Nello specifico, in ossequio al sopra riportato disposto normativo, per ragioni legate ai tempi di
esecuzione, alle modalità di svolgimento dei lavori, alla sussistenza di un’unica categoria di
lavorazioni risulta opportuno che gli interventi siano svolti in misura prevalente dall’impresa aggiudicataria, in quanto in possesso della necessaria qualificazione e competenza per eseguire i lavori e in grado di svolgere il controllo e il coordinamento delle attività in modo tale da consentire una conduzione unitaria ed uniforme del cantiere, nel rispetto di elevati livelli di sicurezza e a garanzia di una buona esecuzione degli interventi.
Al tempo stesso l’eventuale ricorso al subappalto, da un lato, può garantire uno svolgimento dei lavori più funzionale dal punto di vista organizzativo e logistico, dall’altro, rappresenta una maggior garanzia circa il rispetto delle tempistiche e la pronta risoluzione di eventuali criticità nell’esecuzione delle lavorazioni.
• Ai sensi di quanto disposto dall’art. 105, c.2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:
- il subappalto è il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell’importo del contratto da affidare.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del D.G.U.E. – (Allegato n.1) indichi i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011.
Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.
• L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate.
• Al momento del deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata di cui agli artt. 83 e 84 del citato D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.
L’appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).
• L’appaltatore, all’atto della richiesta di subappalto, da presentarsi utilizzando il modello specificatamente predisposto dalla Stazione Appaltante, sarà inoltre tenuto a produrre una dichiarazione attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione.
• L’affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell’appalto, di cui alla presente Lettera di Invito, potrà avvenire, ai sensi dell’art.105 – c.4 e c.18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante,
entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
• Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, c.12 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art.80.
• Ai sensi dell’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell’art. 49 del Capitolato Speciale d’Appalto. È pertanto fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
• Parimenti si provvederà a corrispondere direttamente agli altri subcontraenti (prestatori di servizi e fornitori di beni e lavori) gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo quanto previsto dall’art. 105, c.13 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
10. SUBAFFIDAMENTI
Per ciascun subaffidamento, non considerato subappalto ai sensi dell’art.105, c.2, l’appaltatore, sarà tenuto, prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub- contraente, l’importo del subcontratto, l’oggetto della prestazione affidata, utilizzando il modello appositamente predisposto dalla stessa corredato dalla seguente documentazione:
- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell’assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3
della L. n. 136/2010.
11. DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA’
MAGGIORMENTE ESPOSTE AL RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Ai sensi dell’art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012., come modificato dall'art. 4-bis del D.L. n.23/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 40/2020, sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri;
i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero,
anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
Pertanto le attività sopra elencate, in sede di esecuzione dell’appalto, dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.
Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell’elenco, si osservano le disposizioni di cui all’art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice antimafia nonché quanto indicato nella Circolare 23 marzo 2016 del Ministero dell’Interno.
12. GARANZIA PROVVISORIA
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 4 del D.L. n.76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni”), convertito con L. n. 120/2020, per la presente procedura non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del X.X.xx. n. 50/2016 e s.m.i.
13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 (Euro settanta/00) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
L’Autorità, come previsto dall’art. 5 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e dall’art. 15, comma 5-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha aderito al sistema pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici realizzato dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid).
L’operatore economico potrà procedere al versamento del contributo in favore dell’Autorità accedendo
al nuovo servizio di Gestione Contributi Gara (GCG).
Il servizio, nello specifico, permette di generare avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e di pagarli con una delle seguenti modalità:
• "Pagamento on line" mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA.
• "Pagamento mediante avviso" utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l’avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell’OE.
Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti dell’X.X.XX., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.
A tal fine l’operatore economico per poter eseguire il pagamento dovrà:
• essere registrato come utente dei servizi dell’Autorità secondo le modalità descritte nella sezione Registrazione e Profilazione Utenti;
• richiedere il profilo di “contribuente” associato al soggetto rappresentato “operatore economico” dalla pagina di creazione profili;
Per un periodo transitorio l’operatore economico potrà comunque accedere alle vecchie funzionalità del Servizio Riscossione Contributi, qualora riscontrasse delle problematiche nell’utilizzo del nuovo servizio. Le istruzioni del Servizio Riscossione Contributi sono disponibili nel “manuale utente operatore economico” pubblicato sul sito dell’ANAC.
L’operatore economico estero deve allegare all’offerta la ricevuta del pagamento effettuato.
Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della L. 266/2005.
14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE
DEI DOCUMENTI DI GARA
La documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla presente gara nonché l’offerta economica devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso SINTEL
entro e non oltre le ore 16.00 del 27 GIUGNO 2022
pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura. Non saranno ritenute valide e accettate offerte cartacee o offerte ricevute senza l’utilizzo della piattaforma SINTEL. L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente
procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
• una “busta telematica” contenente la DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;
• una “busta telematica” contenente l’ OFFERTA ECONOMICA.
Si precisa che l’offerta viene inviata alla Stazione Appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step
(da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato “Invia offerta”.
Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda
all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia offerta” in SINTEL per verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di controllare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia offerta”, al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE e l’offerta economica, devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta per ulteriori 90 giorni.
N.B.)
Come precisato nel documento Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – PARTECIPAZIONE ALLE GARE (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 (dieci) giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Al primo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà inserire la seguente documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.
La busta telematica contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
16.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)
Il “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” (DGUE), di cui all’Allegato 1, deve essere compilato secondo le modalità riportate nello schema allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 18 luglio 2016 n. 3 (pubblicata sulla G.U. n. 174 del 27 luglio) recante “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016”.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, a far data dal 18/04/2018 il DGUE va compilato e sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione amministrativa.
Il DGUE deve essere compilato secondo quanto di seguito indicato:
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Per facilitare la compilazione del DGUE si precisa che:
Sezione A:
⮚ dovranno essere riportati i dati identificativi dell’operatore economico e tra questi: ragione sociale e forma giuridica dell’impresa, partita IVA, Codice Fiscale, indirizzo, persone di contatto, telefono, indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e indirizzo E-mail;
⮚ l’operatore economico dovrà specificare se è una microimpresa oppure una piccola o media impresa:
nello specifico:
• microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro
• piccola impresa: occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro
• media impresa: non appartiene alle due categorie precedenti ed occupa meno di 250 persone, il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro
⮚ la presente procedura non si riferisce ad un appalto riservato
⮚ non è richiesta la compilazione delle lett. a), b), c), d) in quanto non è richiesta l’iscrizione ad
alcun elenco ufficiale di imprenditori, fornitori o prestatori di servizi;
⮚ non è richiesta la compilazione della lett. e) in quanto la verifica sul pagamento dei contributi previdenziali viene effettuata dalla Stazione Appaltante, per i soli operatori italiani, tramite l’accesso al servizio DURC Online dell’I.N.P.S., mentre la verifica sul pagamento delle imposte viene effettuato tramite la piattaforma AVCPass dell’X.X.XX;
⮚ l’operatore economico dovrà indicare la qualificazione SOA posseduta richiesta per la partecipazione alla presente gara (categoria e classifica, Organismo certificatore, data rilascio e data di scadenza); le informazioni relative all’iscrizione dell’operatore economico relative a CCIAA, Albo società cooperative, Albo regionale delle cooperative sociali vanno indicate nella successiva Parte IV^ del DGUE;
⮚ l’operatore economico dovrà indicare se partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri.
Deve essere compilata in caso di:
- partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
- partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili
In caso di partecipazione in RTI, Consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, Geie
x. Xx deve indicare il ruolo dell’operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio, GEIE, rete di imprese di cui all’art. 45 c. 2 lett. d), e), f) e g) del Codice (mandataria, mandante …)
b. Si devono indicare gli altri operatori economici con cui si partecipa (che essendo concorrenti devono presentare tutta la documentazione prevista dalla presente Lettera di Xxxxxx)
Inoltre l’operatore economico, per ciascuna impresa partecipante in raggruppamento, dovrà allegare:
- DGUE, sottoscritto digitalmente dall’impresa partecipante in raggruppamento, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- Il Modulo Allegato 4“Dichiarazioni Integrative”
- ELENCO dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa partecipante in raggruppamento
- Il PASSOE contenente l’indicazione di tutti i partecipanti al raggruppamento.
In caso di partecipazione di Consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili
- Si deve dichiarare che l’operatore economico partecipa alla procedura d’appalto insieme ad altri
- Si deve indicare la/le consorziata/e indicata/e per l’esecuzione dei lavori
- Il PASSOE contenente l’indicazione anche della/e consorziata/e esecutrice/i;
Inoltre il Consorzio, per ciascuna impresa consorziata, dovrà allegare:
- DGUE, sottoscritto digitalmente dall’impresa consorziata, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV e alla parte VI;
- ELENCO dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dell’impresa consorziata
Sezione B
Deve essere compilata in riferimento al soggetto, munito degli idonei poteri di rappresentanza, che
presenta l’offerta per l’operatore economico.
Sezione C
Deve essere compilata in caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
In caso di ricorso all’istituto dell’AVVALIMENTO
- Si deve dichiarare che l’operatore economico fa affidamento sulle capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di selezione:
- Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, dovrà allegare la documentazione indicata al precedente paragrafo 8)
Sezione D
Deve essere compilata nel caso in cui l’offerente intenda affidare determinate attività in SUBAPPALTO
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale sull’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 della presente Lettera di Xxxxxx (Sez. A-B-C-D). In particolare la Parte III^ deve essere compilata a cura del concorrente offerente per le parti applicabili
Sezione A
Le dichiarazioni di cui alla Sezione A devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80, comma 1, del Codice.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste sui soggetti cui tali condanne si riferiscono, secondo quanto disposto dall’art. 80, comma 3, del Codice, nonché ogni altra informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante (data della condanna, reato commesso, chi è stato condannato, eventuale durata della pena accessoria, eventuali misure di autodisciplina, eventuale banca dati dove sono disponibili le informazioni ecc…). Le suddette informazioni possono essere inoltre integrate con documenti separati redatti a cura del concorrente.
Sezione B
Le dichiarazioni di cui alla Sezione B devono ritenersi uniformate alle informazioni richieste dall’art. 80,
comma 4 del Codice.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste (Paese interessato, importo, in che modo è stata accertata l’inottemperanza, ecc…) nonché le eventuali misure di autodisciplina adottate.
Sezione C
Nella Sezione C dovranno rendersi:
- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice;
- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5, lett. b), del Codice. Pertanto le dichiarazioni devono essere rese anche in riferimento all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- le informazioni richieste dall’art. 80, comma 5 lett. c), c-bis), c-ter) e c-quater); qualora vi siano ipotesi che possano rientrare in tali previsioni, le dichiarazioni rese tramite il DGUE possono essere integrate – su documento separato redatto e sottoscritto a cura del concorrente – con ogni informazione ritenuta utile ai fini di una successiva valutazione, se del caso, da parte della Stazione appaltante;
- le informazioni relative alla conoscenza di eventuali conflitti di interesse di cui all’art. 80, comma 5 lett. d);
- le informazioni relative all’aver fornito eventuale consulenza o all’aver partecipato alla
preparazione della procedura di aggiudicazione di cui all’art. 80, comma 5 lett. e);
- l’eventuale conferma di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l’assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione e di non aver occultato tali informazioni.
Sezione D
Nella Sezione D, tra i motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, sono ricompresi:
- art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativamente al Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- art. 80, comma 5, del D.Lgs. 00/0000 x x.x.x. xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x), x), x), x), x), x);
- art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
In caso di risposte affermative dovranno essere fornite anche le ulteriori informazioni richieste
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di invio della presente Lettera di Invito.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
Sezione A
In tale sezione deve essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1 della presente Lettera di Xxxxxx;
- estremi Iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato
- nel caso di società cooperative, estremi iscrizione nell’ Albo delle società cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e s.m.i.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, dall’impresa ausiliata e dalla/e impresa/e ausiliarie.
16.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
16.2.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative” con le quali:
1. DICHIARA di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. DICHIARA i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, secondo una delle seguenti modalità:
- compilando l’apposita Sezione dedicata in calce all’Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative”
- allegando apposito Elenco aggiuntivo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante e recante tutte le indicazioni richieste
- indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta.
3. DICHIARA remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori oggetto dell’appalto;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori oggetto dell’appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. ACCETTA, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. ACCETTA il “Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia di Mantova” adottato dalla Provincia di Mantova con Decreto Presidenziale n. 72 del 27/06/2017, ai sensi di quanto previsto dall’art.1, c.17 della L. n.190/2012; allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 5) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. DICHIARA di essere edotto degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento della Provincia di Mantova” adottato dalla stazione appaltante con Decreto Presidenziale n. 62 del 10/05/2018 allegato alla documentazione di gara (Allegato n. 6) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. DICHIARA di conoscere e di accettare le disposizioni particolari per l’esecuzione dei lavori indicate al paragrafo 4.2 della presente Lettera di Xxxxxx ed, in particolare, la disposizione secondo cui qualora risultasse aggiudicatario, si impegna, all'atto dell'aggiudicazione dei lavori stessi, a comunicare la denominazione degli eventuali operatori economici individuati per il ricorso al subappalto, onde consentire una tempestiva istruttoria da parte della stazione appaltante in merito alla verifica dei requisiti richiesti in capo agli stessi;
8. INDICA i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC ………………………..
9. AUTORIZZA qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione
appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara
10.ATTESTA di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal X.Xxx. 10 agosto 2018 n. 101, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti riconosciuti dal citato Regolamento Europeo e dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003, come meglio precisato nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 7) della presente Lettera di Invito;
11.DICHIARA di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione anche di fatto tale da comportare che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale
oppure
DICHIARA di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che si trovano nei propri confronti in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o comunque in una relazione di fatto significativa (collegamento) ma di avere formulato l’offerta autonomamente.
SEZIONE DA COMPILARSI IN CASO RICORRA LA CAUSA DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 4 DEL D.LGS. 50/2016 COME MODIFICATO DAL D.L. 76/2020 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI)
12.DICHIARA che a suo carico sussistono obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento di imposte e tasse o di contributi previdenziali:
Con riferimento ai suddetti obblighi DICHIARA:
(fare una croce sulla casella di interesse)
di non aver ottemperato al pagamento dei suddetti obblighi
oppure
di aver ottemperato ai suddetti obblighi pagando le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che il pagamento si è perfezionato in data
oppure
di aver ottemperato ai suddetti obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe e che tale impegno si è perfezionato in data
oppure
che gli obblighi, non definitivamente accertati, relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali sopra indicati si sono comunque integralmente estinti e che l’estinzione si è perfezionata in data
Per gli operatori economici che hanno presentato la domanda di concordato preventivo di cui
all’articolo 161, sesto comma, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
13. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- data di presentazione della domanda di cui all’art. 161, sesto comma, del X.X. 00 marzo 1942, n. 267:
;
- autorizzazione (n/Prot. ) a partecipare alla procedura rilasciata dal Tribunale di in data ;
ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5.4) della presente Lettera di Xxxxxx
Per gli operatori economici già ammessi al concordato preventivo di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
14. INDICA, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi dei seguenti atti:
- provvedimento di ammissione al concordato rilasciato da Tribunale di
;
in data
- autorizzazione (n/Prot. ) a partecipare alla procedura rilasciata dal Giudice Delegato in data ;
ALLEGA la documentazione riportata al paragrafo 5.4) della presente Lettera di Xxxxxx
15. DICHIARA di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
NB) Si invitano i concorrenti a rendere le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 15, compilando l’apposito Modulo Allegato n. 4) “Dichiarazioni integrative” al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione.
16.2.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- PASSOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria;
- In caso di partecipazione di operatore economico singolo il MODULO Allegato 2/a)
“Dichiarazione Operatore economico singolo”
- copia scansionata della ricevuta di pagamento del CONTRIBUTO a favore dell’ANAC.
- Copia scansionata dell’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA
regolarmente autorizzata, in corso di validità
La produzione di copia della SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.
(Solo in caso di avvalimento)
In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento, di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nel precedente paragrafo 8) della presente Lettera di Xxxxxx.
16.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
• copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
• Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
• Copia scansionata dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
• Dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
• Dichiarazione, sottoscritta digitalmente, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie”, attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A, che indichi:
- per quali imprese la rete concorre;
- le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di
incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione A, che indichi le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario nonché l’indicazione delle qualificazioni possedute e della quota di lavori (espressa in € e in percentuale di incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; dovranno inoltre essere presentate, sottoscritte digitalmente dalla mandataria, le dichiarazioni da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione B;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, da rendersi compilando preferibilmente il modello di cui all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete” – Sezione B, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le rispettive qualificazioni possedute e la quota di lavori (espressa in € e in percentuale di
incidenza) che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.2.3 potranno essere rese:
- o sotto forma di allegati.
- o, preferibilmente, tramite la compilazione dei modelli di cui all’ Allegato n. 2/b) “Dichiarazione raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e Geie” e all’ Allegato n. 2/c) “Dichiarazione imprese aderenti al contratto di rete)
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le seguenti modalità:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal consorzio medesimo.
- Nel caso di partecipazione con una o più imprese cooptate di cui all’art. 92 del DPR 207/2010, le
dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente anche dalla/e impresa/e cooptata/e.
Il concorrente allega:
- copia scansionata della procura, nel caso in cui le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore dotato di poteri di firma.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA – OFFERTA ECONOMICA
Al terzo step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico dovrà indicare la propria offerta economica corredata ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla indicazione degli oneri aziendali della sicurezza e del costo della manodopera.
Pertanto l’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà:
a) Indicare a Sistema, nell’apposito campo “Offerta Economica” presente sulla piattaforma Sintel, la propria offerta economica, consistente nell’indicazione in cifre del RIBASSO PERCENTUALE UNICO, offerto sull’importo a base di gara.
Il ribasso offerto si intende al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge
Sono inammissibili le offerte economiche che siano pari o superiori all’importo a base d’asta. Nella formulazione dell'offerta economica il concorrente dovrà tenere conto di tutti gli oneri previsti dal CSA.
b) indicare, a Sistema, nell’apposito campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” i propri COSTI AZIENDALI DELLA SICUREZZA afferenti all’esercizio dell’attività che verrà svolta con riferimento ai lavori posti a base di gara
c) indicare, nell’apposito campo “di cui costi del personale” i propri COSTI DELLA MANODOPERA con riferimento ai lavori posti a base di gara.
VALORE COMPLESSIVO DEI COSTI NON SOGGETTI A RIBASSO
Dopo aver inserito la propria offerta economica come sopra indicato, è necessario inserire nel campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso offerto” il valore individuato dalla stazione appaltante, pari ad € 16.674,56
NB) Gli oneri della sicurezza in oggetto sono quelli quantificati dalla Stazione Appaltante e non coincidono con gli “Oneri Aziendali della sicurezza” afferenti ai costi aziendali della sicurezza a carico dell’operatore economico, da indicare da parte dei concorrenti (attraverso la compilazione dell’apposito campo indicato alla precedente lett. b) in sede di presentazione dell’offerta economica.
18. RIEPILOGO DELL’OFFERTA (STEP 4) E INVIO OFFERTA (STEP 5)
Al quarto step del percorso guidato “Invia offerta”, la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step precedenti. Tale Documento dovrà essere scaricato dall’operatore economico sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da altra persona dotata dei poteri di firma.
È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload in Sintel del “Documento d’offerta” debitamente firmato digitalmente dal legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) secondo le modalità illustrate nella seguente Tabella.
Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso “Invia offerta” in Sintel, nonché nel documento allegato “Manuale di supporto all’utilizzo di Sintel per operatori economici – Partecipazione alle gare”.
Forma di partecipazione | Modalità di produzione e firme digitali richieste |
• Forma singola | • Allegare il documento con firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) |
• R.T.I. costituendo • Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, c. 1, lett. e), X.Xxx. 50/2016) | • Allegare un unico documento, con le firme digitali del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento / consorzio. |
• R.T.I. costituito • Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, c. 1, lett. e), X.Xxx. 50/2016) | • Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) della mandataria del raggruppamento o del consorzio. |
• Consorzio (art. 45, c. 1, lett. b) e c), X.Xxx. 50/2016) | • Allegare un unico documento, con la firma digitale del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) del consorzio medesimo. |
• Aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete | • Allegare il documento con firma digitale del/i legale/i rappresentante/i (o persona/e munita/e si comprovati poteri di firma) secondo le |
indicazioni contenute al paragrafo 16.2.3) |
Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico ha la possibilità di visualizzare il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato e procedere quindi all’invio dell’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Xxxxxx restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.
ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare la documentazione prodotta nonché il valore dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa ed economica).
19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
• L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020 come convertito con L. n. 120/2020.
• Ai sensi di quanto previsto dall’art. 97, c. 2.bis del D.Lgs. n.50/2016 come integrato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Sblocca-cantieri), convertito in legge con modificazione dalla L 55/2019, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata come segue:
a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell’effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
Con riferimento all’applicazione dei suddetti metodi si precisa che:
• ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque;
• in ogni caso, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa.
Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all’importo posto a base di gara.
Non sono ammesse offerte in variante.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Tenuto conto che la presente procedura risulta interamente telematica, per cui la segretezza e la immodificabilità della documentazione presentata è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, non sono previste sedute pubbliche per l’apertura delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa e le offerte economiche. I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura.
La procedura di aggiudicazione, pertanto, si svolgerà attraverso il percorso obbligato previsto dal sistema di negoziazione Sintel.
I concorrenti riceveranno comunicazione sull’avanzamento della procedura a mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”.
La prima seduta avrà luogo il giorno 29 GIUGNO 2022, alle ore 9.00 presso la sede della Provincia di Mantova – Ufficio Gare, in Mantova, Via Principe Xxxxxx n. 32.
Il Seggio di gara presieduto dal Dirigente del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza o in alternativa dal RUP, assistito da due testimoni, procederà nella prima seduta:
- ad accertare la regolare composizione del Seggio; a tal fine provvederà a dare atto che non vi sono situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi tra i componenti del Seggio e le imprese partecipanti, compilando e facendo compilare gli appositi moduli di autocertificazione che verranno allegati al Verbale delle operazioni.
Successivamente il Seggio di gara procederà:
- a verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- a verificare la regolarità dell’apposizione della firma digitale sulla documentazione di gara (questa
attività non consente di visualizzare il contenuto del documento d’offerta);
- a verificare la conformità della Documentazione amministrativa, presentata in modalità telematica, a quanto richiesto nella presente Lettera di Invito;
- ad attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 15;
- ad adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara.
Nella stessa seduta di gara, o in quella immediatamente successiva alla procedura di soccorso istruttorio, il Presidente del Seggio di gara, procederà a completare la procedura telematica provvedendo:
- all’apertura del file “OFFERTA ECONOMICA” inserito nel campo “offerta economica”;
- a verificare la corretta indicazione, a Sistema, dei costi aziendali della sicurezza e del costo della manodopera;
- alla lettura del ribasso offerto da ciascun concorrente.
Una volta terminata la lettura, si procederà, mediante procedura condotta direttamente dalla piattaforma Sintel, ad effettuare il calcolo delle medie come indicato in precedenza.
Nel caso in cui, a seguito delle procedure sopra evidenziate, risultassero due o più migliori offerte uguali, il Presidente del Seggio di gara procederà all’estrazione a sorte della migliore offerta. L’estrazione verrà effettuata, oltre che alla presenza dei due testimoni componenti il Seggio di gara, anche alla presenza del Segretario generale dell’Ente, o del Vicesegretario in caso di sua assenza, che attesteranno la regolarità della procedura seguita.
Non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale nel caso in cui il numero delle offerte
ammesse risulti inferiore a cinque
In ogni caso anche qualora il numero delle offerte pervenute sia inferiore a cinque, la Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la Stazione Appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
In qualsiasi fase delle operazioni di gara, il Presidente del Seggio di gara dispone l’esclusione dalla gara,
procedendo, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, per:
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate;
• presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a), b) e c) del
Codice.
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Nel caso in cui non trovi applicazione l’esclusione automatica prevista dall’art. 1 c. 3 del citato D.L. n. 76/2020, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Seggio di Gara si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta migliore qualora, in base ad elementi specifici, la stessa appaia anormalmente bassa; in tal caso sospenderà la seduta di gara e comunicherà il nominativo del concorrente al Responsabile del procedimento (RUP), inviando ad esso tutta la relativa documentazione.
Il RUP richiederà le spiegazioni sul prezzo offerto, procedendo ai sensi dell’art.97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al fine di valutare la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
Qualora le offerte sospette di anomalia siano più di una è facoltà del Seggio di Gara disporre che si proceda contemporaneamente alla verifica di congruità di più o di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Sia la richiesta da parte del RUP che le spiegazioni da parte del/i concorrente/i verranno effettuate attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito dagli operatori economici concorrenti all’atto della registrazione a Sintel. Soltanto in caso di oggettiva difficoltà del sistema Sintel a supportare l’invio da parte del/i concorrente/i delle spiegazioni e di tutta la documentazione a supporto, l’inoltro potrà essere effettuato in tutto o in parte tramite PEC.
Ai sensi dell’art. 97 c.4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e in ragione delle caratteristiche del presente appalto, verranno in particolar modo considerate le spiegazioni relative: all’economia del metodo di realizzazione dei lavori, alle soluzioni tecniche prescelte, alle condizioni favorevoli di cui l’offerente
dispone per l’esecuzione dei lavori.
Le spiegazioni richieste agli operatori economici dovranno riguardare in particolar modo le voci di
prezzo che concorrono a formare l’importo complessivo offerto in sede di gara.
Le spiegazioni potranno essere costituite da un’offerta scritta o da un contratto scritto di una Ditta fornitrice o da una descrizione dettagliata degli elementi che consentono all’impresa di formulare quell’offerta. Ogni offerta di fornitori, per essere accettata, dovrà riportare nell'oggetto il riferimento al presente appalto.
A giustificazione dei prezzi potranno essere accettati anche i riferimenti a listini di rivenditori. Prezzi inferiori a quelli riportati nei listini dei rivenditori potranno essere giustificati con una dichiarazione del rivenditore che riporti lo sconto offerto all’impresa partecipante alla gara.
L’impresa offerente può decidere di allegare la documentazione di supporto che ritiene necessaria.
Per quanto riguarda la giustificazione dei costi del personale che verranno evidenziati nell’analisi dei prezzi, dovrà essere indicato il contratto nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari oppure per il personale impiegato con contratti diversi dovrà essere indicata la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
Tutta la documentazione prodotta nel corso della procedura di verifica dell’anomalia dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto offerente o da altra persona dotata di poteri di firma.
In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, di cui alle lett. d), e), g) comma 2 dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, le Spiegazioni dovranno essere espresse e sottoscritte solo dall’impresa mandataria “in nome e per conto proprio e delle mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, dovranno essere espresse e sottoscritte da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio o GEIE, comprese le eventuali imprese cooptate.
Per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art.45, comma 2, lett. f) dell’art. 45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si rimanda a quanto indicato al precedente paragrafo 5.3) della presente Lettera di Xxxxxx.
Poiché le modalità con cui verranno richieste le spiegazioni delle offerte risultate anormalmente basse sono indicate nella presente Lettera di Xxxxxx si provvederà all’esclusione dalla gara dei concorrenti la cui documentazione non perverrà al RUP entro il termine di 15 (quindici) gg. sopra indicato. Il suddetto termine decorre dalla data di invio della richiesta da parte del RUP.
Una volta ricevute le spiegazioni e tutta la correlata documentazione entro il termine assegnato, il RUP provvederà ad esaminarle.
Qualora tali spiegazioni non vengano ritenute sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta, il RUP potrà richiedere. per iscritto e/o anche mediante audizione orale, ulteriori precisazioni e/o integrazioni ritenute pertinenti in ordine agli elementi costitutivi dell’offerta, assegnando alle Imprese un termine perentorio per rispondere.
Di tutte le operazioni compiute dal RUP verranno redatti, a cura del RUP stesso, appositi Verbali per ogni concorrente sottoposto a verifica.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.
Si precisa che a norma dell’art. 97 c.5 de D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta anormalmente bassa verrà
esclusa solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi offerti in quanto:
- non rispetta gli obblighi, di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016,
- non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del citato decreto;
- sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del citato decreto rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori in appalto;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16 del citato decreto.
All’esito delle operazioni di cui sopra il Presidente del Seggio di gara, preso atto della verifica di congruità delle offerte anomale, ne comunicherà le risultanze ai concorrenti attraverso la funzionalità “Comunicazioni procedura” di Sintel, e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e demandando al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
22 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA -
AGGIUDICAZIONE CONTRATTO
- SVINCOLO
DELL’OFFERTA – STIPULA DEL
La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente del Seggio di gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà, innanzitutto, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nell’Elaborato 5 “Incidenza della manodopera” del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in oggetto, e non vi siano elementi tali, nell’offerta presentata dal concorrente, da giustificare comunque la verifica del costo della manodopera.
Indicazioni in merito alla dimostrazione del costo della manodopera
Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dal progettista, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell’offerta economica.
A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all’utile, indicando, in tale ipotesi, l’incidenza percentuale delle stesse.
Inoltre, per giustificare, specificatamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell’appalto ed i relativi tempi di utilizzo, nonché, per l’eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.
Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.)
NB)
Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all'aggiudicazione della gara, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all'espletamento della procedura di aggiudicazione, che l'Amministrazione Provinciale di Mantova si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento in base a valutazioni di propria ed esclusiva pertinenza. Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento della procedura, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo, né rimborso spese.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. Nella suddetta ipotesi, l’esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e i concorrenti non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto; in particolare, ai sensi del citato art. 33,
c.1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione da effettuarsi con determina dirigenziale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte del dirigente competente. Il suddetto termine può essere interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente.
L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
Gli operatori economici offerenti potranno svincolarsi dalla propria offerta dopo 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte qualora non si pervenga all’aggiudicazione per fatto addebitabile alla Stazione appaltante. La stazione appaltante potrà chiedere agli offerenti il differimento di detto termine ai sensi dell’art. 32, c. 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione e alla segnalazione all’ANAC. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata alle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, e dell’art. 8, comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto, al fine di garantire l’interesse pubblico alla sicurezza della circolazione stradale.
La stipula del contratto deve aver luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai
sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario e in ogni caso solo a far data dal momento in cui la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto verrà integralmente prodotta dall’operatore economico aggiudicatario. Fino alla scadenza dei suddetti termini l’offerta dell’aggiudicatario è irrevocabile.
Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso in cui sia intervenuta, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32,
c.8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., la consegna dei lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, xxx comprese quelle per opere provvisionali.
Prima della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, c.14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nonché dall’art 16, c.3 del “Regolamento per la disciplina dei contratti” della Provincia di Mantova, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica, con scrittura privata con firma autenticata a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Sono parte integrante del contratto e devono essere ad esso materialmente allegati: il Capitolato Speciale d’Appalto e il Computo Metrico Estimativo.
Sono altresì parte integrante del contratto e verranno richiamati nello stesso, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) l’offerta economica presentata in sede di gara;
b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
b) i piani di sicurezza;
c) il cronoprogramma;
d) le polizze di garanzia;
e) il Patto di Integrità
tali documenti dovranno essere controfirmati dall’aggiudicatario e verranno conservati dalla Stazione Appaltante.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Resta a carico dell’Amministrazione appaltante la spesa relativa all’I.V.A..
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
Nei casi di cui all’art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente
procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di Brescia
– Xxx Xxxxx Xxxx x. 0 - 00000 Xxxxxxx, entro il termine di 30 gg. decorrenti:
• per quanto attiene la Lettera di Xxxxxx, dalla relativa ricezione;
• per quanto attiene alle comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dalla relativa ricezione;
• in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Mantova, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - DIRITTO DI ACCESSO
Ai sensi del combinato disposto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016, applicabile a far data dal 25/05/2018) e del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal X.Xxx. 10 agosto 2018 n. 101, si comunica quanto segue:
- il trattamento dei dati è necessario per l’espletamento della presente gara d’appalto e la partecipazione ad essa, ai sensi dell’art. 7 del citato Regolamento UE, comporta da parte dei concorrenti la prestazione del consenso al trattamento dei propri dati personali:
- i dati personali saranno trattati con le modalità indicate nella “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679” – Allegato 7) della presente Lettera di Invito
Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova, in qualità di Stazione Appaltante, con sede in Mantova, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx x. 00-00.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel il responsabile del trattamento dei dati è lo stesso gestore di Xxxxxx che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Incaricati del trattamento, per le rispettive competenze, sono la Dott.ssa Xxxxxx Xxxx, responsabile del Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza, (Tel. 0376/204372–204382 – Fax 0376/204707 e- mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx) e il RUP Geom. Xxxxx Xxxxxxxxxxx del Servizio Gestione Manutenzione Strade Provinciali – Regolazione della circolazione stradale della Provincia di Mantova (Tel. 0376/204306 - fax 0376/204388 – e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. unitamente al personale dello stesso Servizio, autorizzato alle attività amministrative connesse.
Ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 679/2016 il Titolare del trattamento ha nominato responsabile della protezione dei dati (RPD) per la Provincia di Mantova la Società Qualifica Group, nella persona del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, contattabile all’indirizzo mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx
Il sottoscritto Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx, Dirigente dell’Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova, attesto che il contenuto della Lettera di Invito sopra riportata pubblicata sul sito istituzionale della Provincia di Mantova è conforme al testo originale conservato nel fascicolo istruttorio presso l’Area di competenza.
Il Dirigente dell’Area 5 Lavori Pubblici e Trasporti
(Xxx. Xxxxxxx Xxxxxx)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.