polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera R.C.T.O
Allegato 5
polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’Opera R.C.T.O
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
Istituto Zooprofilattico Sperimentale LAZIO e TOSCANA |
Via Appia Nuova 1411 – 00000 XXXX |
C.F/ P.IVA 00887091007 |
N. CIG 676498630D |
e
Compagnia di assicurazione
Nome …………………… |
Via/Piazza |
C.F / P. IVA |
………………………….. |
Durata del contratto: annuale senza tacito rinnovo
dalle ore 24.00 del | 30.09.2016 |
alle ore 24.00 del | 30.09.2017 |
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
ASSICURATO: | Il contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza. |
BROKER: | L’Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione. |
SOCIETÀ/ASSICURATORI: | La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio. |
CONTRAENTE: | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta. |
FRANCHIGIA: | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro viene detratto dalla somma liquidata a termini di polizza e che rimane a carico esclusivo dell’assicurato. |
SCOPERTO: | La parte percentuale di danno che l'assicurato tiene a suo carico. |
INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla società in caso di sinistro. |
MASSIMALE PER SINISTRO : | La massima esposizione della società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
PERIODO ASSICURATIVO E/O DI ASSICURAZIONE: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione. |
RETRIBUZIONE ANNUA LORDE (RAL): | Ammontare delle retribuzioni lorde, erogate a tutto il personale dipendente assicurato presso l’INAIL e quello non INAIL, nonché i corrispettivi pagati al personale non dipendente (agenzie di somministrazione lavoro regolarmente autorizzate, |
al netto dell'IVA, prestatori di lavoro in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stagisti), al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell’assicurato, risultanti dai libri paga e contabili. | |
POLIZZA: | Il documento che prova e regola l'assicurazione. |
PREMIO: | La somma dovuta dal contraente alla società. |
RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
SINISTRO: | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. |
SINISTRO IN SERIE | una pluralità di sinistri derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro. Se il primo sinistro di una serie come sopra descritta si è verificato prima della decorrenza della presente polizza, tutti i sinistri appartenenti alla medesima serie si intendono esclusi dalle garanzie di polizza. |
DIPENDENTI O PRESTATORI DI LAVORO: | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'assicurato si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: a) quelle distaccate temporaneamente presso altri enti pubblici o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dal contrante/assicurato. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati, o altri soggetti deve intendersi ad ogni effetto riferito a “ dipendenti o prestatori di |
lavoro” di cui alla presente definizione. | |
COSE : | Sia gli oggetti materiali (beni fisicamente determinati) sia gli animali. |
DANNI: | I danni corporali e i danni materiali di seguito definiti. |
DANNI CORPORALI: | Il pregiudizio economico conseguente la lesione e/o la morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, o biologico, nonché il danno morale. |
DANNI MATERIALI: | La distruzione o il danneggiamento di cose. |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
L’assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente contraente,
ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
Sono escluse le sole attività esercitate da A.S.L., A.O. ed Aziende possedute o controllate dall’assicurato, salvo che ne derivi all’assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’assicurato a titolo solidale o di committente, ai sensi dell’art. 2049 C.C. e/o del Codice degli Appalti Pubblici D.L. 50/2016 e ss.mm.ii..
Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
l’Istituto è impegnato nelle attività di diagnosi e controllo delle malattie degli animali e delle zoonosi (infezioni trasmissibili dagli animali all’uomo, come brucellosi, salmonellosi, rabbia, leishmaniosi, ecc.), delle tossinfezioni alimentari e delle contaminazioni di natura chimica (diossine, mercurio, residui di antibiotici, ecc.) degli alimenti.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sotto elencate, comunque ed ovunque svolte:
• il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi, nonché gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico necessari alle azioni di polizia veterinaria ed all’attuazione dei piani di eradicazione, profilassi e risanamento;
• l’esecuzione degli esami e delle analisi ufficiali sugli alimenti ed il supporto tecnico-scientifico ai servizi di sanità pubblica veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali;
• l’ esecuzione degli esami e delle analisi necessari all’attività di controllo della alimentazione animale;
• il supporto tecnico-scientifico all’azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
• la ricerca sperimentale nel settore della sanità animale, dell’igiene degli alimenti ed in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
• gli studi sul benessere animale e l’elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all’impiego di modelli animali nella sperimentazione;
• l’effettuazione di studi, sperimentazioni e produzione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale e dell’alimentazione animale;
• la cooperazione tecnico-scientifica con le Facoltà di Medicina Veterinaria e con altri Istituti di ricerca, nazionali ed esteri;
• la sorveglianza epidemiologica nell’ambito della sanità animale, igiene degli alimenti di origine animale, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche;
• le verifiche sui rischi sanitari legati agli animali ed ai prodotti di origine animale;
• la formazione e l’aggiornamento dei medici veterinari, degli operatori sanitari e degli addetti al processo produttivo di alimenti di origine animale;
• la consulenza, assistenza ed informazione sanitaria agli allevatori ai fini della tutela del patrimonio zootecnico e per il miglioramento igienico delle produzioni;
• la consulenza, assistenza ed informazione sanitaria alle aziende produttrici di alimenti di origine animale ai fini del miglioramento igienico delle produzioni;
• la produzione di terreni colturali, vaccini, autovaccini, presidi diagnostici e sanitari per il risanamento ed il miglioramento del comparto zootecnico.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DURATA DELL’ ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
La presente Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/09/2016 e cesserà automaticamente alle ore 24 del giorno 30/09/2017 senza obbligo di disdetta. Il contratto sarà emesso dalla Società con firma digitale e controfirmato digitalmente dal Contraente.
Il premio alla firma è da intendersi annuale. E’ facoltà del contraente, entro 30 giorni antecedenti la scadenza annuale, richiedere alla Società, la proroga della presente Assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova Assicurazione e comunque per un periodo massimo di 4 (quattro ) mesi (120gg). La Società s’impegna a prorogare l’Assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore, ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga. I limiti d’indennizzo, scoperti, franchigie ed eventuali altre limitazioni annuali, potranno essere proporzionalmente riparametrate in base alla durata della proroga previo accordi fra le parti intercorsi al momento della richiesta di proroga.
E’ comunque nella facoltà delle Parti disdettare la presente assicurazione ogni anno, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 4 (quattro) mesi prima della scadenza annuale.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro prevista dal successivo Art. - Recesso per Sinistro.
Art.2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno 30/09/2016.
Il contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; se il contraente non paga il premio entro 60 giorni, l’effetto dell’assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.
Se il Contraente non paga i premi, le rate di premio successivi e le eventuali appendici comportanti un premio, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la società da atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della società stessa.
L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.3 CLAUSOLA BROKER
L’Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/2005 e ss.mm.ii.
L’Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al broker si intenderà come fatta alla società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 5% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società.
Le comunicazioni a cui le parti sono tenute potranno essere fatte anche per il tramite del broker ed in tal caso si intenderanno come fatte dall’una all’altra parte, anche ai fini dell’Articolo 1913 del Codice Civile.
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le parti devono esser fatte in forma scritta con lettera raccomandata o posta elettronica o posta elettronica certificata, tramite il Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – BUONA FEDE
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.6 VARIAZIONI DI RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, con preavviso di 60 giorni.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del contraente o dell’assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.7 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l’applicazione e l’esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 xx.xx. e ii..
Art.8 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla società.
Art.9 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di Legge.
Art.10 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente non e’ tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
Art.11 ELEZIONE DI DOMICILIO
La Società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
Art.12 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.13 VALIDITA’ TERRITORIALE
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art.14 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato.
In caso di coassicurazione la società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società Delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al contraente/assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente polizza le coassicuratrici danno mandato alla società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le società coassicuratrici.
Art.15 CORRISPONDENTE/COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD’S.)
Con la sottoscrizione della presente polizza si prende atto che l’ assicurato e/o contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio (qui di seguito indicato come "broker Incaricato") la quale si avvale per il
piazzamento sui Lloyd's del Corrispondente dei Lloyd’s indicato Pertanto:
a1. Ogni comunicazione effettuata al broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata all’assicurato e/o contraente, oppure
a2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd’s si considererà come effettuata dall’assicurato e/o contraente.
I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.
Pertanto:
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;
Art.16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 xx.xx. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto.
Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art.17 RENDICONTAZIONE SINISTRI
La Società, entro i 30 giorni successivi alla scadenza annuale, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica del contraente e/o dal broker.
Art.18 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
Ai fini della garanzia RCO l'assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Fermo restando il termine della denuncia del sinistro previsto nel presente articolo, del pari l’assicurato deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art.19 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La società non risponde di multe od ammende.
Art.20 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
Art.21 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo/risarcimento, la società può recedere dall’assicurazione, mediante lettera raccomandata, o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni. In tal caso la società mette a disposizione del contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario.
Anche l'assicurato/contraente può recedere dall’assicurazione, con le stesse modalità sopraindicate, nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo/risarcimento dovuto, fermo il diritto al rimborso del premio, al netto delle imposte ed ogni altro onere di carattere tributario relativi al periodo di rischio pagato e non goduto.
La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del Contraente, non possono essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.22 REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il premio viene anticipato dal Contraente per ogni periodo assicurativo in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione dell’ammontare delle retribuzioni annue dichiarate dal Contraente.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei sessanta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a trenta giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
Art.23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti gravamente colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’assicurato debba rispondere ai sensi di Legge, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.
La società si obbliga inoltre a tenere indenne l’assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La società si obbliga a tenere indenne l’assicurato/contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione.
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l’INAIL, se ciò deriva da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.
L’assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, volontari, tirocinanti ecc) che prestano attività presso l’Assicurato per corsi di formazione, addestramento, studi, prove altro.
L'assicurazione comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, contratte per colpa dell'assicurato, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
. per le malattie professionali conseguenti:
⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
⮚ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
Art.24 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Si conviene che non sono considerati terzi i dipendenti (prestatori di lavoro), limitatamente ai rischi di cui alla precedente assicurazione R.C.O. I dipendenti sono invece considerati terzi:
− per danni arrecati a cose di loro proprietà;
− qualora subiscano il danno quando non sono in servizio.
Ad eccezione del contraente, tutti gli altri soggetti dotati di personalità giuridica e fisica sono invece considerati terzi.
Art.25 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:
25.1 Committenza auto ed altri veicoli
A parziale deroga dell’art. “Esclusioni”, lettera b), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al contraente/assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica X. Xxxxxx. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette.
25.2 Danni a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
25.3 Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del contraente ed altro.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.4 Mense/Insegne/ Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
25.5 Carrelli e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici, mezzi meccanici ed impianti in genere, nessuno escluso, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.
25.6 Installazione e/o Manutenzione - Lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera p)”, la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all’assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manu- tenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico. Questa garanzia e’ prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.
25.7 Danni a condutture ed impianti sotterranei
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’appaltatore.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.8 Danni da cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sotto murature o altre tecniche sostitutive.
Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
Per danni ad altre cose in genere si applica la franchigia e il limite di risarcimento previsti nell’apposita tabella.
25.9 Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.10 Danni da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.11 Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.12 Cose in consegna e custodia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.13 Responsabilità Civile personale dei Dipendenti
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle
loro mansioni, S’intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in qualità:
• quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
• quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori”
La garanzia comprende, altresì, la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui il Contraente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi ed a tutti i dipendenti, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente.
Si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili ed ancorché derivanti da inosservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Legge sulla Privacy” e ss.mm.ii. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.14 Responsabilità da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.15 Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensostrutture/aree verdi/cabine elettriche
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di:
• fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non, depositi materiali e recinzioni,
• tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,
che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da Xxxxx. Per le aree verdi è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici e antiparassitari e/o sostanze connesse all’attività istituzionale dell’ente.
• cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
25.16 Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all’errato funzionamento di impianti semaforici in genere.
25.17 Spettacoli/Manifestazioni/Convegni/Riunioni/Fiere/Vigilanza armata/Cani da guardia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall’uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici; è però compresa la responsabilità civile derivante all’assicurato per l’esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non e della proprietà ed utilizzo di cani da guardia.
25.18 Impianti sportivi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l’organizzazione di corsi sportivi.
25.19 Proprietà ed uso di cani/Gestione canili
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani.
25.20 Uffici/Magazzini/Parcheggi/Macelli e varie attività
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, macelli, gestione di animali in genere.
25.21 Proprietà e/o gestione di giochi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione.
25.22 Mezzi di trasporto non a motore
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini.
25.23 Consegna/Prelievo/Rifornimento
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
25.24 Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale, attività sportive e ricreative aziendali anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica.
25.25 Xxxxxxxxxx/Rete fognaria
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per la proprietà e committenza:
• di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata.
• dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se conseguenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture.
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.26 Lavori di pulizia e manutenzione
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.
25.27 Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
25.28 Farmacie e smercio prodotti in genere
A parziale deroga di quanto previsto all’art. Esclusioni, lettera p), la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere, compresa la vendita di farmaci e materiale farmaceutico in genere. L’assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.
Per i farmaci galenici di produzione propria, somministrati o venduti, l’assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
25.29 Inquinamento improvviso ed accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.
• di cui l’Assicurato sia responsabile a titolo di danno ambientale
• causati dalla gestione di impianti per il deposito, il trattamento o l’eliminazione rifiuti in genere (x.xx. discariche, inceneritori di rifiuti o sostanze speciali)
Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.30 Raccolta e smaltimento rifiuti, pulizia strade disinfezione e disinfestazione.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori; pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di
sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non improvviso e accidentale.
25.31 Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai dipendenti dell’assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal predetto Decreto e successive modificazioni ed integrazioni.
25.32 Impiego di fuochi artificiali
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera g)” e dell’art. “Spettacoli/manifestazioni/convegni/riunioni/fiere/vigilanza armata/cani da guardia”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione ed impiego di fuochi artificiali utilizzati in spettacoli pirotecnici, compreso l’utilizzo di cartucce a salve, sempreché il tutto venga detenuto ed impiegato in conformità delle leggi vigenti. Questa garanzia è prestata con l’applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti dall’apposita tabella.
25.32 Responsabilità servizi presso terzi
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i servizi debba o decida di erogare anche presso i domicili dei fruitori dei servizi o comunque fuori sede, con suo personale e /o collaboratori anche convenzionati, compreso il rischio in itinere al personale dell’ente e/o ai collaboratori, sempreché vi sia responsabilità dell’Ente.
25.33 Laboratori / esiti / referti
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato per i danni in conseguenza dell’esistenza e dell’esercizio di laboratori chimici e di analisi, compreso il rischio conseguente alla elaborazione di esiti e referti e comunque la RC per i danni conseguenti a errori durante la redazione, consegna, smarrimento, conservazione degli atti e/o documenti inerenti l’attività.
25.34 Attrezzature speciali / materiale radioattivo
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato dalla detenzione e dall’utilizzo di attrezzature speciali per materiale radioattivo e simili nonché ai danni causati agli operatori e/o assistiti per la proprietà e l’uso di tali attrezzature e di qualsiasi altra apparecchiatura e macchinario utilizzate materiale radioattivo, di proprietà o in uso al Contraente.
Art.26 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto”;
e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori”;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, guerra; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
m) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
n) derivanti da perdite finanziarie non conseguenti a danni a persone e/o cose;
o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del contraente o da lui detenuti e soggetti agli obblighi del Dlgs 209/2005;
p) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Installazione e/o Manutenzione – Lavori in economia “ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato alla clausola “Farmacie e smercio prodotti in genere”;
q) derivanti dalla malpractice medica;
r) derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
s) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni firma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
t) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
u) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
v) a natanti nonché i danni derivanti da proprietà o attività in ambito “off-shore”;
w) a velivoli nonché i danni derivanti da proprietà’ o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
x) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dall’art. “cose in consegna e custodia” e “responsabilità da incendio”;
Art.27 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella.
Si intende operante una franchigia per sinistro di Euro 250,00; fermo restando franchigie diverse sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito.
Tabella Massimali
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 5.000.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 5.000.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 5.000.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.000.000,00.= per persona lesa. | |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 5.000.000,00 |
Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie | |||
Garanzia | Scoperto | Franchigia | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx |
Ogni e qualsiasi danno RCT | nessuno | € 250,00 | I massimali RCT di polizza |
Ogni e qualsiasi danno RCO | nessuno | € 250,00 | I massimali RCO di polizza |
Danno biologico nell’ambito RCO | nessuno | € 2.500,00 | Massimali di polizza |
Danni a fabbricati da cedimento e franamento del terreno | 10% | Minimo € 1.500,00 Max € 5.000,00 | € 250.000,00 per sinistro e per anno |
Danni ad altre cose da cedimento e franamento del terreno | Nessuno | € 250,00 | € 250.000,00 per sinistro e per anno |
Inquinamento accidentale | 10% | Minimo € 1.500,00 Max € 5.000,00 | € 250.000,00 per sinistro e per anno |
Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | Minimo € 1.500,00 | MAX € 250.000,00 per sinistro; € 500.000,00 per anno |
Danni da inosservanza della legge sulla Privacy | 10% | € 1.500,00 | € 250.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei | 10% | € 5.000,00 | € 500.000,00 per sinistro e per anno |
Danni dall’esercizio di farmacie, e relativo smercio prodotti, prodotti galenici | Nessuno | € 500,00 | Il massimale per sinistro RCT di polizza |
Danni da Acquedotti e rete fognaria | Nessuno | € 250,00 | € 250.000,00 |
Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti | Nessuno | € 250,00 | € 250.000,00 |
Danni da Incendio | 10% | € 500,00 | € 250.000,00 |
Danni da Furto | 10% | € 500,00 | € 50.000,00 |
Danni ai locali, alle cose di terzi ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori | 10% | Minima € 500,00 Max € 5.000,00 | € 150.000,00 |
Cose in consegna e custodia | Nessuno | Minimo € 500,00 | € 25.000,00 |
Calcolo del premio Retribuzione annua lorda | ||
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio finito ed acquisito |
€ 12.500.000,00= | ‰ | €…………………….= |
La Società Il Contraente
Dichiarazione del contraente Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile
Agli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, il contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di assicurazione qui sotto richiamati:
- Variazioni di rischio
- Recesso in caso di sinistro
- Obblighi del contraente in caso di sinistro
- Foro competente
- Altre Assicurazioni
- Validità Territoriale
– Precisazioni sulla qualifica di Terzo
– Esclusioni
– Massimali, Limiti di risarcimento e Calcolo del Premio
La Società Il Contraente