LOTTO 3
Allegato 1 - Capitolato speciale di polizza Lotto 3 - RC Patrimoniale
LOTTO 3
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA RC PATRIMONIALE CIG: 64341382A5
La presente polizza è stipulata tra il Contraente:
Consorzio 4 Basso Valdarno
Xxx Xxx Xxxxxxx,00 00000 Xxxx (XX) C.F. P.Iva: 02127580500
e la Società assicuratrice:
Durata del contratto:
Alle ore 24.00 del: 31.12.2016
Dalle ore 24.00 del: 31.12.2015
SOMMARIO
DEFINIZIONI | 4 |
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE | 8 |
Art. 1 – Comunicazioni | 8 |
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio | 8 |
Art. 3 – Imposte | 8 |
Art. 4 – Durata del contratto | 8 |
Art. 5 – Decorrenza della garanzia – Pagamento del premio | 8 |
Art. 6 – Recesso dal contratto | 8 |
Art. 7 – Modalità per la denuncia dei sinistri | 9 |
Art. 8 – Variazione del rischio | 9 |
Art. 9 – Gestione delle vertenze del danno – spese legale | 9 |
Art. 10 – Coesistenza di altre assicurazioni | 9 |
Art. 11 – Rinvio alle norme di legge – foro competente | 9 |
Art. 12 – Territorialità e giurisdizione | 9 |
Art. 13 – Clausola Broker | 10 |
Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari | 10 |
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE | 11 |
Art. 15 – Oggetto dell’Assicurazione | 11 |
Art. 16 – Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia | 11 |
Art. 17 – Esclusioni | 12 |
Art. 18 – Massimali di garanzia e franchigia | 13 |
A – ESTENSIONE DI GARANZIA ( sempre operante ) | 13 |
Art. A.1 – Attività di rappresentanza | 13 |
Art. A.2 – Ecologia ed ambiente | 13 |
Art. A.3 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi | 13 |
Art. A.4 – Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del personale | 13 |
Art. A.5 – Danni patrimoniali e perdite non patrimoniali derivanti dall’Attività di cui al D.Lgs 196/2003 | 13 |
Art. A.6 – Vincolo di Solidarietà | 13 |
Art. A.7 – Estensione Decreto Legislativo 81/2008 | 13 |
Art. A.8 – Copertura sostituti | 14 |
Art. A.9 – Danni in serie | 14 |
B – RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CONTRAENTE PER I DIPENDENTI TECNICI | 14 |
Art. B.1 – Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici | 14 |
DEFINIZIONI
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Contraente: Consorzio 4 Basso Valdarno;
Assicurato: il Contraente, soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
Società: La Compagnia di Assicurazione;
Broker: il broker indicato nella Scheda di Copertura incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società;
Polizza: il documento che prova l'Assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Evento dannoso: il fatto, l’atto o l’omissione da cui scaturisce la richiesta di
risarcimento;
Sinistro: il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l’Assicurazione;
Richiesta di risarcimento e/o
circostanze: i. qualsiasi ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento;
ii. qualsiasi procedimento intentato contro l’Assicurato al fine di ottenere un risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
iii. qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica pervenuta all’Assicurato con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare all’Assicurato la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi Evento Dannoso specificato;
iv. qualsiasi azione penale intentata contro un Assicurato;
v. qualsiasi procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta ufficiale riguardante un qualsiasi Evento Dannoso specificato e commesso dall’Assicurato; qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentatore che sia avviato mediante:
(a) la notifica di una citazione o di analogo atto processuale; oppure
(b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione;
vi. qualsiasi inchiesta condotta nei confronti di un Assicurato e riferita ad un Evento Xxxxxxx non appena tale Assicurato sia identificato per iscritto dall'autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti (iii), (iv) o (v);
Ai fini della presente polizza, le richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento.
Denuncia di sinistro: la notifica inviata alla Società del verificarsi di un sinistro nei
termini e nei modi stabiliti in Polizza
Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.
Danni Materiali: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a
danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte;
Xxxxx Xxxxxxxx: il danno pubblico subito dall’erario comprensivo della lesione di
interessi pubblici anche non patrimoniali
Franchigia: l’importo di ciascun singolo sinistro che resterà a carico dell’Assicurato. In assenza di patto contrario Xxxxx e Spese non sono soggetti alla franchigia
Perdite Patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia
conseguenza di Danni Materiali.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo in caso di Sinistro;
Rimborso: la somma che l’Amministratore e/o il Dipendente deve rimborsare all’Ente di appartenenza e/o alla Pubblica Amministrazione in genere per effetto della sentenza della Corte dei Conti;
Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Massimale: la massima esposizione della Società per ogni Sinistro;
Responsabilità Civile: la responsabilità che possa gravare sull’Assicurato e che derivi
dall’esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell’art. 2043 e s.s. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa;
Responsabilità
Amministrativo – Contabile: la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i
Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato od alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti “agenti contabili” tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Pubblica Amministrazione: ogni personalità giuridica (quale a titolo esemplificativo
Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, Unioni di Comuni, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L.,
Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero / IPAB/A.S.P, Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali/Parchi, Enti o Associazioni Varie/Fondazioni, Musei,) la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Periodo di validità la durata dell’assicurazione indicata nel frontespizio di polizza
compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendente qualsiasi persona che sia alle dirette dipendenze dell’ Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di servizio. Si intendono compresi il Segretario Generale ed il Direttore Generale;
Amministratore qualsiasi persona che sia collegata all’ Assicurato in forza di un
mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’ Assicurato stesso;
Dipendente Legale qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o
comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell’Assicurato;
Dipendente tecnico qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola
con le disposizioni di legge per l’affidamento dell’incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell’Assicurato e che predispone e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell’opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l’Assicurato che svolga attività tecniche
previste dalla normativa in vigore per conto e nell’interesse dell’Amministrazione Pubblica.
Retribuzioni lorde e Compensi l’ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per
oneri previdenziali a carico dell’Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte ai Dipendenti ed agli Amministratori con esclusione dei Consiglieri.
Strumenti derivati: qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente
rendimento e’ basato sul valore di mercto di ltri xxxxx e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono considerati strumenti derivati: futures, opzioni, swaps, overnight index average, forward rate agreement, interest rates swap e strutturati, CDS (credit default swap), CDO (Credit Default Obligations).
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 –Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate per iscritto per il tramite del Broker al quale è stato conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Cod.Civ. italiano, unicamente nel caso in cui le stesse siano imputabili a dolo.
Art. 3 – Imposte
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente.
Art. 4 – Durata del Contratto
La durata del presente contratto è fissata in anni 1 (uno) con effetto alle ore 24.00 del 31.12.2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2016, fatta salva la possibilità per il Consorzio di ripetere l’affidamento allo stesso operatore economico di servizi analoghi a quelli oggetto del contratto iniziale, nel rigoroso rispetto delle condizioni indicate dall’art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006.
Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti. Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l’assicurazione a condizioni da concordare tra le parti, per un periodo di 90 giorni oltre la scadenza contrattuale. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.
Art. 5 – Decorrenza della garanzia - Pagamento del premio
Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 31.12.2015 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.
Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 45 giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.
Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.06 di ogni annualità.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure alla Società, per il tramite del Broker.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A..
Art. 6 - Recesso dal contratto
Al verificarsi di un sinistro, ed entro il 30° giorno successivo dalla comunicazione dello stesso, ciascuna delle parti può recedere dal contratto previa comunicazione all’altra mediante lettera raccomandata A.R.
In tale caso la garanzia prestata con il presente contratto avrà valore per ulteriori 90 gg. dal ricevimento dell'avviso di recesso e, dopo tale periodo, qualora a recedere sia stato l’Assicuratore, lo stesso rimborserà il rateo di premio relativo, escluse le imposte e ogni altro onere di carattere tributario, entro il termine di 60 giorni dall’effetto del recesso.
Art. 7 - Modalità per la denuncia dei sinistri
I sinistri devono essere denunciati per iscritto agli Assicuratori e/o al broker incaricato entro il termine di 30 giorni da quello in cui l'Assicurato è stato formalmente informato dell’evento dannoso.
Senza il previo consenso scritto degli Assicuratori, l’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, definire o liquidare danni, procedere a transazione o compromessi, o sostenere spese al riguardo.
Successivamente alla denuncia, l’Assicurato, dovrà inoltre trasmettere tempestivamente alla Società incaricata della gestione della polizza, di cui all’art. 14, tutti gli atti, i documenti e le notizie relativi al sinistro di cui sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.
Art. 8 - Variazione del rischio
Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, ad eccezione di quelle modificative della natura dell’Amministrazione contraente che comporteranno, a far tempo dalla data dell’intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell’eventuale premio annuo corrisposto.
Art. 9 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
L'Assicuratore assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato con l’assenso dello stesso.
Sono a carico dell'Assicuratore e nei termini dell’art.1917 Cod. Civ. le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Rimangono pertanto escluse dalla copertura assicurativa le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), salvo che per la parte relativa alle pretese di risarcimento del danno.
L'Assicuratore non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati o approvati e non risponde delle spese di giustizia penale.
Art. 10 - Coesistenza di altre assicurazioni
Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti delle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime.
A questo riguardo l’Amministrazione contraente e gli Assicurati sono esonerati dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione all’Assicuratore in caso di sinistro.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge - Foro competente
Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede/residenza il contraente.
Art. 12 - Territorialità e giurisdizione
L’assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi membri della Unione Europea.
Art. 13 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A..
Si conviene, a parziale deroga delle norme di assicurazione, che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti tramite la Società GRIFO INSURANCE BROKERS S.p.A., e in particolare:
- Il Broker provvede alla gestione il contratto, per conto del Contraente, fino a che il suo incarico rimane in vigore. È pertanto fatto obbligo al Contraente di comunicare alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker.
- Qualora la Società intenda procedere, presso il Contraente, ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo dovrà darne comunicazione al Broker, con preavviso di almeno 15 giorni, affinché lo stesso possa, ove lo ritenga, essere presente.
- Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono necessariamente essere fatte direttamente dalle parti, agli effetti dei termini fissati dalle norme di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente.
- La Società provvederà alla emissione del contratto e delle eventuali successive appendici ed entro 30 giorni dalla loro data di effetto li farà avere al Broker. La Società provvederà anche all’emissione dei documenti di rinnovo relativi alle rate di premio successive e li farà pervenire, almeno 15 giorni prima della scadenza al Broker. Alla cura del Broker è affidato l’incasso ed il perfezionamento dei suddetti documenti.
In caso di mancato perfezionamento e/o incasso il Broker provvederà a restituire alla Società i documenti entro 30 giorni dal termine contrattualmente previsto per il pagamento dei premi. La polizza e le eventuali successive appendici, dovranno essere restituite alla Società dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all’atto del perfezionamento.
- Il pagamento effettuato dalla Contraente al Broker costituisce quietanza per il Contraente stesso.
Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo raccomandata, telefax o telegramma le relative comunicazioni d’incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dal timbro postale o la data di invio del telefax. Tali comunicazioni d’incasso comporteranno automatica copertura del rischio anche per le quote delle Società Coassicuratrici che si impegnano a ritenerle valide.
- I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell’incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.
- Il Broker provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Società comunicherà al Broker il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).
La Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Gli Assicuratori ed il Xxxxxx incaricato si impegnano a rispettare le disposizioni normative previste dall’art. 3 della L. 136/2010 e successive modifiche, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il pagamento delle somme (premi e franchigie) effettuato dall’Ente agli Assicuratori e/o al Broker incaricato, oltreché l’impiego delle somme stesse, verrà effettuato in conformità con quanto stabilito dalla già citata Legge n. 136 del 13.08.2010 inerente la tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto delle norme previste dalla predetta Legge, da parte della Società e del Broker, costituisce causa di risoluzione del contratto ex art. 3 co 9-bis.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 15 – Oggetto dell’assicurazione
L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato per tutte le somme che lo stesso sia civilmente obbligato a pagare a titolo di Perdite Patrimoniali, in forza della propria Responsabilità civile vicaria, a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento così come definita in polizza avanzata da terzi esclusivamente per atti, fatti illeciti od omissioni compiuti dai Dipendenti o Amministratori nell’esercizio delle loro mansioni o funzioni istituzionali e di cui lo stesso Contraente/Assicurato debba rispondere a norma di legge, compresi i fatti dolosi e/o colposi commessi da persone di cui i Dipendenti o Amministratori debbano rispondere ai sensi di legge.
La copertura si intende estesa anche nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato, le perdite patrimoniali derivanti da atti, fatti illeciti od omissioni colposi, commessi nell’esercizio dell’attività istituzionale da parte di uno più Dipendenti/Amministratori e si sia prodotta una differenza tra l’ammontare pagato dal Contraente/Assicurato e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del/dei Dipendente/i o Amministratore/i, Responsabili per colpa grave.
La copertura è altresì operante nel caso in cui il Contraente/Assicurato abbia sofferto un pregiudizio economico in conseguenza dell’azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti di uno o più Dipendenti o Amministratori e, per effetto dell’esercizio del potere riduttivo da parte della stessa Corte dei Conti, sia rimasta a carico del Contraente/Assicurato la differenza tra l’ammontare del danno erariale pagabile e l’ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico di uno o più Dipendenti o Amministratori responsabili.
Resta inteso e convenuto tra le parti che l’Assicuratore è obbligato solo ed in quanto sia stata accertata con sentenza definitiva del Tribunale competente la sussistenza della responsabilità amministrativa o amministrativa-contabile di uno o più Dipendenti o Amministratori con sentenza definitiva della Corte dei Conti.
L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali che l’Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi.
La garanzia comprende anche le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
Resta salva la facoltà della Società, in caso di dolo o colpa grave, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili.
Art. 16 – Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all’Assicurato durante il periodo di validità della polizza e conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante la durata della polizza ed entro il periodo indicato nella scheda di copertura anteriore alla data di effetto della stessa.
L'Assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati alla Società nel periodo indicato nella scheda di copertura successivo alla cessazione della presente polizza, purché afferenti a
comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa, compreso il periodo retroattivo.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato in Polizza.
La presente garanzia postuma cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi. La garanzia postuma presterà in ogni caso la sua efficacia fino alla data di decorrenza della nuova polizza.
Art. 17- Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo accertato con provvedimento definitivo dell’Autorità competente;
b) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da comportamenti gravemente colposi dei propri Dipendenti o Amministratori
c) connessi o conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
d) provocati da inquinamento graduale dell'aria, dell'acqua e del suolo;
e) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
f) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l’assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 07/09/2005, n. 209 s.m.i., nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
g) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente estensione di cui all’Art. B 1;
h) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
i) derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
j) richieste di risarcimento derivanti o attribuibili ad investimenti operati da Enti Pubblici o Società di Capitali a partecipazione pubblica per ripianare deficit finanziari da spese correnti”
k) derivanti da investimenti effettuati con l’utilizzo di strumenti derivati Sono inoltre escluse dall’assicurazione:
1) le richieste di risarcimento e/o circostanze, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l’Assicurato abbia già avuto formale notizia, segnalazione o anticipazione precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto.
2) derivino da qualsiasi controversia legale in corso o antecedente alla data di effetto del presente contratto o, in caso di proroga/rinnovo con lo stesso assicuratore, dalla data di effetto del contratto prorogato/rinnovato, ovvero riferibile direttamente o indirettamente a fatti già dedotti in controversia;
3) le sanzioni amministrative e/o pecuniarie, le multe e le ammende comminate direttamente all’Assicurato;
4) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica.
Art. 18 – Massimali di garanzia e franchigia
La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza dell’importo massimo per sinistro indicato nella scheda di copertura allegata al presente contratto.
Il massimo esborso che può derivare all’Assicuratore dalla presente polizza per ogni annualità assicurativa, ivi compreso il periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva, non potrà comunque superare il massimale globale indicato nella scheda di copertura allegata al presente contratto. Inoltre i risarcimenti relativi a ciascun sinistro verranno effettuati con detrazione della franchigia indicata nella scheda di copertura.
A – ESTENSIONI DI GARANZIA (sempre operanti) Art. A.1 – Attività di rappresentanza
L’Assicurazione vale anche per gli incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Amministratori e/o Dipendenti dell’Assicurato in rappresentanza dell’Assicurato stesso in altri organi collegiali.
Art. A.2 Ecologia ed ambiente
L’assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti- rumore).
Art. A.3 Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art.A.4 Perdite patrimoniali per attività connesse all’assunzione e gestione del Personale L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Per tali perdite, la Società risponderà per ogni singolo sinistro e per anno Assicurativo nei limiti dei Massimali indicati all’art. A.4.
Art. A.5 Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D. lgs 196/2003
La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.
Art. A.6 Vincolo di solidarietà
L'Assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti. Gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.
Art. A.7 Estensione Decreto Legislativo 81/2008
Sempre che il relativo addetto, Dipendente dell’Assicurato, sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all’addestramento previsto dalla Legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l’assicurazione delimitata in polizza è operante per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dal Dipendente dell’Assicurato in funzione di:
1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, si precisa che la copertura e’ pienamente operante anche in caso di Dipendenti e / o Amministratori che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell’ambito del medesimo decreto legislativo 81/2008
2. “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. A.8 Copertura sostituti
Nel caso di sostituzione temporanea o permanente di uno o più Dipendenti o Amministratori dell’Assicurato, l’assicurazione si intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico e l’ammontare del premio relativo alla figura del sostituto sarà compensato con quello già corrisposto.
Art. A.9 Danni in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
B - RESPONSABILITA’ CIVILE DEL CONTRAENTE PER I DIPENDENTI TECNICI
Art. B.1 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici
Fermo quanto previsto dagli artt. sopra riportati, valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità civile vicaria del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito compiuto da uno o più Dipendenti tecnici come definiti in polizza.
La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:
a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06 e dal regolamento di attuazione
e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06 Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte della Società di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.
L’Assicurazione è estesa alla responsabilità derivante dalla norma vigente di cui al D.lgs 163/06, relativa all’attività di progettazione, nel qual caso la Società si impegna a rilasciare, ove necessario, certificati distinti per ogni contratto soggetto alla predetta norma vigente secondo lo schema tipo di cui al D.M. 123/04.
La copertura assicurativa comprende anche:
1. i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l’esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
2. per ultimazione lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze, ancorchè il contratto sia in vigore:
a) sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
b) consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
c) uso delle opere secondo destinazione;
3. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
4. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l’opera inidonea all’uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.
Le estensioni di cui al presente articolo B.1 non sono operanti:
• qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all’esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
• se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell’Assicurato;
• per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l’Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
• per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art.1341 e 1342C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della Pubblica Amministrazione.
Art.02 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art.11 - Altre assicurazioni.
Art.05 - Pagamento del Premio.
Art.09 – Variazione del rischio Art.07 – Recesso dal contratto Art.06 – Durata del Contratto.
Art. A.3 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.
Art. A.2 - Periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia-(forma Claims Made) Art.12 - Legge applicabile – Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari
Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.
CONTRAENTE | Consorzio 4 Basso Valdarno Xxx Xxx Xxxxxxx,00 00000 Xxxx (XX) C.F. P.Iva: 02127580500 | |
POPOLAZIONE (n. Abitanti) | Non applicabile | |
RETRIBUZIONI ANNUE LORDE | € 3.300.000,00 | |
RIEPILOGO FUNZIONI/POZIONI SVOLTE E N. ASSICURATI | FUNZIONE | NUMERO ASSICURATI |
Ufficio di Presidenza | 3 | |
Dirigenti | 4 | |
Dipendenti amministrativi | 26 | |
Dipendenti tecnici | 35 | |
Quadri | 9 | |
PERIODO DI ASSICURAZIONE | 36 mesi dalla data di decorrenza | |
TIPOLOGIA DELLA COPERTURA | La copertura è prestata in forma CLAIMS MADE: La garanzia è valida per le Richieste di Risarcimento pervenute all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di durata del contratto (per atti illeciti accaduti entro il periodo di retroattività), in assenza di circostanze note che possano generare una Richiesta di Risarcimento e per sinistri non conosciuti alla data di decorrenza, nei seguenti termini: | |
GARANZIE PRESTATE | Responsabilità Civile Patrimoniale Ente | |
SOMMA ASSICURATA | Dipendenti e Amministratori inclusi in copertura: tutti i dipendenti e gli amministratori del contraente che abbiano con lo stesso un rapporto di dipendenza, mandato o servizio in forza di un |
rapporto di immedesimazione organica. Massimale per sx: € 2.000.000,00 Massimale annuo in aggregato: € 5.000.000,00 | |||
CONDIZIONI | Retroattività: illimitata Postuma per cessati/ritirati e pensionamento: 5 anni Postuma alla scadenza: 5 anni Franchigia: € 3.000,00 ogni e ciascun sinistro Territorialità: Unione Europea | ||
Estensioni Progettisti ex Xxxxxxx (Tassi sul valore opera) | Estensione Verificatori (tassi sul valore opera) | ||
Lavori fino a 12 mesi: | Lavori fino a 12 mesi: | ||
Lavori fino a 24 mesi: | Lavori fino a 24 mesi: | ||
Lavori fino a 36 mesi: | Lavori fino a 36 mesi: | ||
Lavori fino a 48 mesi: | Lavori fino a 48 mesi: | ||
Costo lordo minimo per certificato: | Euro | Costo lordo minimo per certificato | Euro |
NOTE | Sono escluse Richieste di Risarcimento, fatti e/o circostanze conosciute all’assicurato alla data di effetto della copertura che possano dare origine a Richieste di Risarcimento | ||
PREMIO LORDO ANNUO | € |