MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE Clausole campione

MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. I pagamenti avverranno a seguito di emissione di n. 1 fattura nel 2020, al 31/12/2020; n.1 fattura nel 2021, al 31/12/2021; n.1 fattura nel 2022, al 31/09/2022. La fattura dovrà contenere l’arco temporale di riferimento (p.e. gennaio-dicembre 2021). Ogni fattura, emessa elettronicamente in ossequio a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015, dovrà essere corredata del/i relativo/i ordine/i di fornitura e l’impegno di spesa. Il pagamento avverrà comunque entro 30 gg dalla data di accettazione e attestazione della regolarità tecnica della fattura nonché, in base a quanto previsto dal D.Lgs. 09-11-2012 n. 192, dall’esito positivo delle verifiche concernenti l’idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A. ed alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l’esigibilità del pagamento, ivi compreso l’assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità. Si precisa altresì che, con l’entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, la ditta affidataria sarà tenuta obbligatoriamente all’inserimento nelle fatture emesse esclusivamente in forma elettronica: - del CIG (codice identificazione gara); - dell’impegno spesa come indicato nella conferma d’ordine; - del Codice Univoco: Ufficio UFT5W3. Con il nuovo meccanismo fiscale dello split payment, introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1 della Legge 190 del 23.12.2014), è stata resa operativa la scissione del pagamento dell’IVA per i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni con obbligatorietà dell’indicazione del CIG comunicato. L’Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Ditta fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali. In applicazione della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ci...
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. Le fatture ELETTRONICHE relative alle prestazioni ordinate ed eseguite dovranno riportare una descrizione per ogni singolo intervento, l'elenco degli pneumatici impiegati ed in particolare: a) il prezzo delle coperture originali rilevato dai listini ufficiali/consigliati, decurtato dello sconto percentuale offerto dalla ditta in sede di gara; b) il costo della prestazione effettuata nonché della fornitura, decurtato dello sconto percentuale offerto dalla ditta in sede di gara; c) la targa del mezzo ed il servizio di appartenenza. In generale, dunque, la fattura dovrà essere chiara ed esauriente e consentire comunque la verifica del rispetto delle norme del presente capitolato (listini, sconti e prestazioni tecniche). E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice emettere le fatture, di norma, a cadenza mensile, salvo diversamente concordato, relative ai servizi espletati ed intestate agli Enti ordinatori della spesa (UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA, COMUNE DI LUGO, COMUNE DI CONSELICE E COMUNE DI FUSIGNANO). Si precisa che relativamente ad ogni buono dovrà essere emessa la rispettiva fattura. Le parti si danno reciprocamente atto che il Fornitore dovrà emettere fattura elettronica (secondo il formato di cui all’allegato “A” del D.M. n. 55 del 3/04/2013): in caso di mancato adempimento a tale obbligo, l’Ente non potrà liquidare i corrispettivi dovuti. Le fatture dovranno inoltre contenere i seguenti dati: 1) il Codice identificativo di gara (CIG) - 2) la scadenza della fattura; - 3) l’impegno contabile nel formato Anno / numero / sub; 4) Numero e data determinazione dirigenziale; 5) il conto corrente dedicato ai sensi dell’art 3 L 136/2010; - 6) - Codice Univoco Ufficio; Per ottenere il pagamento, l'aggiudicatario dovrà avere completamente e regolarmente effettuato il servizio e aver risolto ogni eventuale contestazione o controversia. In tal caso i pagamenti delle somme relative al servizio in oggetto saranno effettuati dall'Ente in favore della ditta a mezzo mandati di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento fattura.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. Il pagamento avverrà, in deroga a quanto stabilito dal D.lgs 192/12, entro 60 giorni data fattura a mezzo bonifico bancario. ASM PAVIA SpA rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni del novellato art.17-ter,del DPR 633/72, in materia di split payment. Ai sensi della Legge 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà obbligatoriamente riportare il CIG: tale codice è condizione per il pagamento. In assenza, ASM Pavia SpA respingerà il documento. Si avvisa altresì che, a partire dal 01/01/2019 ASM PAVIA, ai sensi del comma 909 della legge n. 205 del 27/12/2017 (legge di bilancio 2018) come modificata dal decreto legge 79/2018, sarà soggetta al regime della fatturazione elettronica. Le e-fatture dovranno pertanto essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate in formato XML
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. 4.1 Il minimo Garantito di ciascun anno contrattuale, come indicato al punto 3.1.1., lett. B), sarà versato a S.E.A. con cadenza quadrimestrale anticipata. A partire dal secondo anno contrattuale, la prima rata di anticipo del minimo garantito sarà pari all’importo dell’ultima rata anticipata dell’anno contrattuale precedente; a seguito della determinazione del nuovo minimo garantito, l’importo della seconda rata anticipata conguaglierà, se necessario, quanto fatturato in anticipo con la prima rata. 4.2 S.E.A. si riserva di effettuare verifiche con le modalità previste all’Art. 17 “Audit”. A tale fine l’Operatore acconsente, sin da ora, tali attività di verifica. 4.3 Il conguaglio conseguente all’applicazione dei corrispettivi variabili di cui al punto A) sarà riconosciuto a S.E.A. nel corso di ogni mese successivo al quadrimestre di riferimento. Al termine del secondo quadrimestre contrattuale, nonché al termine dell’anno contrattuale di riferimento, ove il totale di minimo garantito e di corrispettivo variabile versato fosse superiore a quanto effettivamente dovuto a S.E.A., verrà liquidato all’Operatore quanto percepito in eccedenza. 4.4 Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 (trenta) giorni data fattura, sul c/c comunicato da S.E.A. L’Operatore valuterà, altresì, se predisporre l’addebito diretto (SEPA Direct Debit) su semplice richiesta S.E.A.. 4.5 Le Parti concordano, e l’Operatore espressamente accetta, che nel caso di mancata riconsegna degli Spazi, per qualsivoglia motivo, oltre il termine di cessazione dell’Accordo, ivi espressamente incluso il periodo di eventuale negoziazione di un nuovo accordo o di nuovi termini e condizioni economiche, SEA procederà, a fronte del perdurare dell’occupazione degli Spazi, alla fatturazione di tutti i corrispettivi previsti dal presente Accordo, salvo eventuale conguaglio a seguito di redazione di apposito verbale di riconsegna. Le Parti si danno reciprocamente atto che la fatturazione dei corrispettivi da parte di S.E.A., oltre la data di cessazione del presente Accordo, non potrà in alcun caso interpretarsi quale volontà di S.E.A. e/o delle Parti medesime di rinnovare tacitamente il presente Accordo. Conseguentemente, S.E.A. avrà il diritto di intraprendere tutte le azioni necessarie, giudiziali e non, per rientrare nel pieno possesso degli Spazi. 4.6 In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, tutte le fatture aventi a oggetto i corrispettivi g...
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. 6 15. ALTRE CONDIZIONI 7 15.1. ETÀ MINIMA 7 15.2. Durata del noleggio 7 15.3. Trattamento di fornitore preferenziale 7 15.4. Informativa ai dipendenti 7
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. E’ possibile effettuare il pagamento nelle seguenti forme: 1. A mezzo carta di credito garantita tra quelle accettate da Hertz. 2. A mezzo documento di credito emesso da Hertz (HCC card o OTTO voucher). In quest’ultimo caso i termini di pagamento sono fissati in 30 gg data fattura con addebito automatico in conto corrente (R.I.D.). Nel caso in cui il Cliente richieda l’apertura di una linea di Credito (vedi voce nr.2) si precisa che la stessa è comunque subordinata all’approvazione da parte di Hertz, che si riserva la facoltà di richiedere copia di documentazioni ufficiali al Cliente (quali ad esempio iscrizione alla C.C.I.A., il Bilancio ecc). In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento indicati, Hertz ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 e nel contempo si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione del Servizio di noleggio. Eventuali contestazioni relative agli importi fatturati verranno prese in esame da Hertz, sempre che queste vengano inviate entro 60 gg. dalla data di ricezione della fattura stessa, decorso tale termine le eventuali contestazioni non potranno essere prese in considerazione.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. 17.1 La fatturazione avverrà in relazione ad ogni singolo Invio, sulla base di quanto offerto in gara dall’Appaltatore, dedotte le eventuali penali comminate. con le seguenti modalità: a) 80% al buon esito della verifica di conformità intermedia (FASE 1) 20% al buon esito della conformità finale (FASE 2). b) 17.2 A fronte dell’emissione della fattura dell’Appaltatore, trasmessa in formato elettronico (codice univoco POBCLJ) o a mezzo e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx con indicazione del CIG relativo alla procedura di cui all’oggetto, HT procederà al pagamento della stessa entro 30 giorni dalla sua emissione, sempre dopo aver accertato la regolarità del DURC. Ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge n. 136/2010, l’Appaltatore comunica che l’IBAN dedicato sul quale ricevere i pagamenti è il seguente XX0000000000000000000000 – BIC: XXXXXXXX, relativo al conto corrente aperto presso la banca DNB Bank ASA - Filial Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx 00, Xxx 0000, XXXXXXXXX,000 56 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto sono: • Xxx Xxxxxx CF: 670415-1478 data di nascita 15.04.67 – Svezia.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. Il Cliente dovrà dotarsi di una disponibilità minima di 20 (venti) Euro Iva esclusa attraverso pagamento sul sito web di InfoCert. L’importo sottoscritto sarà eroso con l’utilizzo dei Servizi a pagamento. InfoCert si riserverà, all'inizio e durante ogni sessione di collegamento, di verificare la capienza della disponibilità del Cliente, comportando tali controlli anche l'eventuale sospensione delle operazioni nel corso della sessione in caso di non disponibilità ovvero di disponibilità inferiore al prezzo riportato dal listino alla data della richiesta. La relativa fattura verrà emessa da InfoCert. Il Cliente potrà utilizzare i versamenti effettuati solo entro un anno dall’avvenuto accredito. Qualora, nell’anno, non avesse a richiedere Servizi per un importo pari a quello corrisposto in via anticipata, il Cliente non potrà richiedere il rimborso dell’importo non utilizzato.
MODALITA’ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE. L’Amministrazione predisporrà i pagamenti previa presentazione di fatturazione da parte dell’Impresa. La relativa liquidazione sarà effettuata entro 30 giorni dal ricevimento della/e fattura/e sul sistema di fatturazione elettronica della PA. Sono previste le seguente forma di pagamento.

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  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO. 14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. 14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. 14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. 14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. 14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5. 2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. Xxxxxxx (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni. 4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL . 5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica. 6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11. 7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento sarà effettuato avvalendosi della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come segue: a. ciascuna ditta dovrà indicare il prezzo offerto distinto per ogni prodotto elencato alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art.1, specificando il prezzo alla Tonnellata; b. ciascuna ditta dovrà indicare l’esatto indirizzo della propria sede operativa alla quale il Ns. personale farà riferimento per il ritiro dei quantitativi di materiale indicati alle lettere a) e b) di cui all’art.1 (Ds) Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire per l’aggiudicazione dell’affidamento sarà applicato il metodo non lineare Vi=(Vmin/Vi)A con coefficiente A= 0.7 per l’elemento prezzo, per l’elemento distanza e per l’elemento tempo di consegna (di cui al punto IV “La valutazione degli elementi quantitativi” e al punto VI “La formazione della graduatoria” delle Linee Guida n.2 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx x.0000 del 21 Settembre 2016). I valori così ottenuti saranno moltiplicati per i pesi di seguito riportati: -economicità sui prezzi offerti: peso complessivo 30 punti (vedi sottocategorie di seguito indicate) -distanza dalla propria sede operativa al centro della Provincia di Siena, convenzionalmente posizionato in loc. Buonconvento, S.R. n.2 “Cassia”, progr. km. 200+000, misurata basandosi sui dati reperiti dal sito di ViaMichelin (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx); in caso di più sedi operative del concorrente, si farà riferimento a quelle in cui il concorrente stesso dichiara di consegnare il conglomerato a freddo sfuso: peso 20 punti -tempo di consegna nei magazzini provinciali indicati al punto 2 espresso in giorni dal momento dell’ordine; non saranno accettate offerte superiori a giorni 20 (venti) ed inferiori a giorni 2 (due): peso 20 punti

  • Modalità di pagamento 1. Il pagamento avverrà secondo le modalità indicate in fattura. 2. In caso di conguagli particolarmente elevati, per gli utenti in condizioni di disagio il Gestore su richiesta può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura salvo l'applicazione degli interessi pari al T.U.BCE più 2 punti. 3. In caso di ritardo del pagamento saranno applicati gli interessi di mora pari al T.U.BCE più 3 punti. 4. Il Gestore decorsi i termini indicati in fattura potrà procedere con il recupero del credito addebitando le spese necessarie. 5. In ogni caso, qualora risultino non pagate n. 2 fatture successive è data la possibilità al Gestore di mettere in mora l’Utente mediante comunicazione scritta recante l’indicazione delle fatture insolute. Detta comunicazione recherà inoltre l’indicazione della data, non inferiore a 30 giorni dalla quella di ricezione, dopo la quale il Gestore, se l’Utente non avrà nel frattempo provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni. Il Gestore si impegna a fornire all’Utente copia delle fatture insolute su richiesta dello stesso. L’Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell’erogazione. Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l’Utente dovrà saldare tutte le fatture scadute, oltre gli interessi di mora. Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell’Utente tutte le spese che il Gestore si troverà a sostenere. In quest’ultimo caso, qualora l’Utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero crediti, il servizio potrà essere riattivato solo a seguito della stipula di un nuovo contratto di somministrazione e previo pagamento del corrispettivo richiesto.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.