OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO Clausole campione

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, dovrà far pervenire al committente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'Appaltatore ha l'obbligo di attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se cooperative, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria, alla data dell'offerta nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro Contratto Collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i Contratti Collettivi citati anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana della struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. Scopo delle suddette clausole è quello di assicurare a tutti i lavoratori un trattamento economico e giuridico non inferiore a quello stabilito dai Contratti Collettivi di lavoro. L'Appaltatore ha l'obbligo altresì dell'osservanza delle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle casse Edili e gli Enti Scuola per l'addestramento professionale. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, del rispetto delle norme anzidette da parte degli eventuali sub-appaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti, anche nel caso in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. provvista, fino a collaudo finale. Saranno infine a carico dell'Appaltatore stesso i contributi stabiliti dalla legge in materia di previdenza e provvidenza a favore degli operai, in modo da tenere sollevato l'Ente appaltante da ogni e qualsiasi onere. L'Ente appaltante, in caso di non ottemperanza degli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente stesso o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche all...
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. E’ fatto obbligo alla cooperativa affidataria corrispondere al personale addetto al servizio, (lavoratori dipendenti e soci lavoratori) anche se non aderente alle organizzazioni sindacali e anche se soci lavoratori, le retribuzioni ed i compensi non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti di lavoro nazionali e locali ed osservare nei riguardi degli stessi tutte le previdenze assicurative, assistenziali e sociali previste dalla legge. L’Ente si riserva di effettuare periodicamente controlli sull’osservanza di tali adempimenti, richiedendo l’esibizione della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali. La cooperativa affidataria si impegna altresì a nominare responsabile dello svolgimento dell'attività il Sig. con qualifica professionale L’inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dall’Ente concedente o ad esso segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, comporterà l’incameramento della cauzione, previa contestazione dell’inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione sarà subordinato all’esito positivo della visita dell’Ispettorato del Lavoro che avrà accertato l’integrale adempimento degli obblighi predetti.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. La Ditta affidataria si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Ditta affidataria si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni apportate ai rispettivi contratti collettivi. La Ditta affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi, anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa per tutto il periodo di validità del contratto. La Ditta affidataria è tenuta altresì all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, le norme in materia di sicurezza sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. La Ditta affidataria si obbliga ad onorare i doveri concernenti i versamenti e altri adempimenti in materia di imposte e tasse secondo la legislazione italiana. La Ditta affidataria deve assicurare la tutela indicata dalle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione individuale atti a garantirne la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, in particolare il personale addetto al servizio dovrà essere munito di apposito cartellino di riconoscimento, pena il suo allontanamento dal servizio disposto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il personale della Ditta dovrà vigilare con la massima diligenza sulla conservazione del patrimonio culturale del Comune di Carpi, nonché beni, locali, attrezzature dotazioni comunque connessi alle attività oggetto dei servizi di cui al presente atto.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’appaltatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, dalle norme sindacali ed assicurative inerenti la mano d’opera. In particolare ai lavoratori dipendenti dell’appaltatore devono essere applicate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono gli stessi. Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l’I.N.P.S. per le malattie e le assicurazioni sociali. L’appaltatore deve trasmettere all’Istituto l’elenco nominativo del personale impiegato nell’appalto, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli enti sopraccitati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi. Qualora la Stazione Appaltante riscontrasse violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino a quando gli enti non abbiano accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta. L’Istituto si riserva il diritto di comunicare agli enti interessati (Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L. e I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché richiedere ai predetti enti la dichiarazione di regolarità contributiva. L’appaltatore inoltre dovrà garantire l’’osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16/04/2013 n. 62.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa Appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l'appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi, ed in particolare quanto qui di seguito prescritto:
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L'impresa si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge l'appalto. In caso di inottemperanza accertata dall'autorità municipale o segnalata all'Ispettorato del lavoro, la Lamezia Multiservizi spa segnalerà all'impresa ed anche all'Ispettorato del lavoro, le accertate inadempienze e procederà ad una detrazione del 5% sui lavori eseguiti e da liquidare, destinando le somme così accantonate a garanzia dei mancati adempimenti da parte dell'impresa. Tale importo sarà restituito all'impresa previa presentazione da parte della stessa di nulla osta rilasciato da parte dell'Ispettorato del Lavoro per avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi. L'impresa non può opporre alla Lamezia Multiservizi spa eccezione alcuna per le summenzionate detrazioni, né ha titolo a risarcimento danni.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’appaltatore si impegna al rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell’occupazione (verbale di accordo Ministero Lavoro e Previdenza sociale dd. 24.10.1997, art. 1, CCNL imprese di pulizia e succ. int.) e di “costo del lavoro” nei termini di cui ai CCNL di categoria ed alle normative vigenti in materia. Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, la ditta appaltatrice si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi alle categorie inerenti l’appalto e negli accordi locali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi, ed in particolare quanto qui di seguito prescritto:
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. Nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente gara, le imprese si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e negli accordi locali integrativi, in vigore nel tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi medesimi in rispetto della L.68/99:”Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Appaltatore s’impegna all’osservanza, verso i dipendenti impegnati nell’esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, degli obblighi derivanti dai Contratti Collettivi di Lavoro in vigore, dagli accordi integrativi dello stesso e dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali con l’assunzione di tutti gli oneri relativi.
OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO. L’Affidatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Nazionale di Categoria.