FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA, PRODOTTI IGIENICI/PULIZIA E MATERIALE MEDICAZIONE
XXXXXX XXXXX E CONDIZIONI D’ACCORDO QUADRO
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA, PRODOTTI IGIENICI/PULIZIA E MATERIALE MEDICAZIONE
MEDIANTE ACCORDI QUADRO
GARA N.
Lotto 1 - CIG : Lotto 2 - CIG : Lotto 3 - CIG : Lotto 4 - CIG :
Importo € 48.000,00
Importo € 30.000,00
Importo € 20.000,00
Importo € 8.000,00
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO 3
ART. 3 –DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO 4
ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA 4
ART. 5 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 5
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 7
ART. 7- CONDIZIONI DI FORNITURA 9
ART. 8– MODALITA’ DI ORDINAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA 10
ART. 9– MODALITA’ DI RITIRO O CONSEGNA 10
ART. 10 – VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI PRODOTTI E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA 11
ART. 11 – GARANZIA 11
ART. 12- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO 12
ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 12
ART. 14 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 13
ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 13
ART. 16 - ANTICIPAZIONI 15
ART. 17 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 15
ART. 18 – SUBAPPALTO 16
ART. 19 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEL CREDITO 16
ART. 20 - DIRITTI D’AUTORE 16
ART. 21 - PENALI 17
ART. 22 - OSSERVANZA DEL FPC, LEGGI E DECRETI 18
ART. 23 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA 19
ART. 24 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 20
ART. 25 - DISPOSIZIONI 20
ART. 26 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE 21
ART. 27 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO 21
ART. 28 – CODICE ETICO 23
ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE 23
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’istituzione di un Accordo Quadro per ogni lotto, secondo quanto stabilito dall’art.54 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, con un unico operatore economico con il quale basare l’aggiudicazione di affidamenti specifici secondo le esigenze dell’AnconAmbiente SpA per la fornitura di:
1. Lotto 1: materiale da ferramenta;
2. Lotto 2: prodotti ed attrezzi per la pulizia professionale di automezzi, mercati…;
3. Lotto 3: prodotti per la pulizia di luoghi ed ambienti di lavoro e per uso e pulizia WC;
4. Lotto 4: fornitura di dispositivi e di materiale di medicazione tradizionale per le cassette di pronto soccorso.
Ai fini del presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni (in seguito indicato come FPC) dell’Accordo Quadro vengono adottate le seguenti definizioni:
▪ FORNITORE: le imprese risultate aggiudicatarie e che conseguentemente sottoscriveranno l’Accordo Quadro, obbligandosi a quanto nello stesso previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
▪ ACCORDO QUADRO: l’accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi. Con tale accordo vengono regolamentati gli eventuali e futuri “contratti attuativi” degli “ordinativi di fornitura”, non predeterminati per numero, importo ed ubicazione che saranno affidati dall’AnconAmbiente SpA nel corso della durata dell’Accordo Quadro ed in base ed alle necessità e priorità rilevate dell’AnconAmbiente stessa;
▪ ORDINATIVO DI FORNITURA: il documento, con il quale l’AnconAmbiente SpA comunica la volontà di acquisire le forniture oggetto dell’Accordo Quadro, impegnando le imprese aggiudicatarie all’esecuzione della fornitura richiesta;
▪ IMPORTI CONTRATTUALI: gli importi dei singoli ordinativi di fornitura corrispondenti ai prezzi di listino dei singoli prodotti al netto del ribasso offerto.
ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO
L’accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura che dovrà essere eseguita dall’impresa aggiudicataria, per ciascun lotto aggiudicato, in relazione e dipendenza ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall’AnconAmbiente (che assumono valenza di contratti applicativi dell’accordo quadro). Con l’accordo quadro il fornitore, per ciascun lotto aggiudicato, si obbliga irrevocabilmente nei confronti della stessa AnconAmbiente a fornire i beni del presente FPC, materiale da ferramenta, prodotti igienici e materiali di pulizia, per le necessità della medesima, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste con gli ordinativi di fornitura.
Ciascun concorrente potrà concorrere per uno o più lotti secondo le modalità specificate nei documenti di gara.
L’importo presunto a base d’asta relativo a ciascun lotto di gara è stato determinato sulla base di una previsione e degli storici dei consumi aziendali, pertanto sono da considerarsi meramente indicativi e potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità dell’accordo quadro, gli aggiudicatari per ogni lotto non matureranno diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura.
Infatti gli importi presunti non costituiscono impegno da parte di AnconAmbiente SpA che si riserva di ordinare gli articoli oggetto dell’accordo quadro in relazione al fabbisogno effettivo dell’Azienda, con singoli ordini di acquisto senza nessun vincolo sulle quantità e sugli importi totali. Tali importi rivestono solo carattere convenzionale e rappresentano il limite massimo di spesa per il periodo contrattuale. L’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di chiedere al fornitore, nel periodo di efficacia dell’accordo quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore dell’AnconAmbiente, alle condizioni e corrispettivi e termini stabiliti nel presente FPC; pertanto ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, l’AnconAmbiente potrà chiedere al fornitore di incrementare l’importo di ciascun lotto di un quinto, alle stesse condizioni e corrispettivi.
ART. 3 –DURATA DEGLI ACCORDI QUADRO
Fermo restando l’importo massimo spendibile per ogni lotto come da tabella indicata all’art.5, la durata dell’accordo quadro è stabilito in 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sottoscrizione degli affidamenti per ciascun lotto e potrà essere rinnovato fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell’AnconAmbiente SpA, qualora quest’ultima si avvalga, per i lotti di suo interesse, della facoltà di attivare l’OPZIONE di proroga agli stessi prezzi, patti e condizioni dell’affidamento iniziale.
È vietato ed escluso il rinnovo tacito del contratto: i contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
Resta inteso che per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale l’AnconAmbiente SpA può emettere ordinativi di fornitura.
L’impresa si impegna ad avviare la fornitura, avvenuta l’aggiudicazione definitiva, anche nelle more della stipula dell’accordo quadro qualora richiesto dall’AnconAmbiente SpA. In caso di esecuzione anticipata della fornitura, prima dell’avvenuta stipula dell’accordo quadro, il presente FPC terrà luogo dell’accordo quadro in sostituzione dello stesso, quale atto di regolamentazione tra le parti.
In caso di gravi mancanze da parte dell‘Appaltatore nell‘esecuzione delle forniture, AnconAmbiente SpA avrà facoltà di recedere immediatamente dall‘Accordo Quadro senza che questi abbia a vantare alcun diritto o danno.
ART. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA
L’appalto, suddiviso in otto lotti, ha per oggetto la fornitura di ricambi, materiale elettrico, edile, di ferramenta, utensileria, prodotti igienici/pulizia e materiale medicazione.
I prodotti oggetti di fornitura che saranno di volta in volta individuati a seconda delle necessità aziendali, devono essere nuovi, mai utilizzati, conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nel rispetto delle direttive CE ed alle norme tecniche unificate (UNI), nonché idonei per l’utilizzo del personale addetto.
Nel caso di ricambi oltre che nuovi di fabbrica dovranno essere originali o di qualità corrispondente, ossia:
• avere le medesime dimensioni geometriche del ricambio originale e come tale dovrà essere perfettamente intercambiabile con il corrispondente originale, senza dover ricorrere ad alcun adattamento di sorta del complessivo cui è destinato;
• avere le stesse caratteristiche tecnologiche del ricambio originale o caratteristiche tecnologiche superiori;
• essere prodotto con materiali aventi le stesse caratteristiche o con caratteristiche superiori dei materiali con cui è prodotto il ricambio originale;
• avere una durata media paragonabile.
La fornitura dei ricambi di qualità corrispondente dovrà comunque essere sempre autorizzata dal personale incaricato di AnconAmbiente SpA. Per la codifica, individuazione e definizione dei costi si farà sempre riferimento ai listini ufficiali delle case produttrici in vigore al momento della stipula dell’accordo quadro.
Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto; dovranno essere forniti in confezione originale sigillata dotata di etichetta indicante, tassativamente, stampigliate: la denominazione del prodotto, nome o ragione sociale del produttore, sede o marchio del responsabile dell'immissione in commercio, grado di biodegradabilità, indicazione e istruzione all'impiego e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge.
Tutti i detergenti dovranno essere registrati al Ministero della Salute Italiano – Istituto Superiore di Sanità e in ambito europeo, all’ECHA – CPNP di Bruxelles. I prodotti offerti dovranno essere privi di sostanze tossiche e comunque non dovranno contenere sostanze che comportino danni alla salute o inquinamenti atmosferici o gravi inquinamenti delle acque. Le indicazioni relative all’eventuale pericolosità e nocività dovranno essere visibili sulle confezioni in conformità alle disposizioni sull’etichettatura delle sostanze pericolose e nocive ed accompagnati dalla scheda di sicurezza prevista dalla normativa vigente.
I materiali oggetto del presente appalto non sono esattamente configurabili a priori, sia come caratteristiche che come quantitativi.
lotto 1 | materiale da ferramenta | fornitura di utensileria manuale, bulloneria, raccorderia, pannelli, reti, profilati in ferro, materiali per saldatrici, lamiere, vernici, diluenti, lubrificanti, materiali da consumo per ferramenta, solventi, siliconi, …. | BETA - USAG |
lotto 2 | prodotti ed attrezzi per la pulizia professionale di automezzi, mercati… | fornitura di anticalcare, sali, prodotti per la pulizia di luoghi ed ambienti di lavoro e per uso e pulizia WC | - |
Lotto 3 | prodotti per la pulizia di luoghi ed ambienti di lavoro e per uso e pulizia WC | prodotti igienici, detersivi, detergenti, carta igienica, carta asciugamani ecc., saponi, materiali di consumo per pulizia, alcool | - |
lotto 4 | fornitura di dispositivi e di materiale di medicazione tradizionale per le cassette di pronto soccorso | prodotti di medicazione es. acqua ossigenata, cerotti, pirometri, misuratori di pressione, garze, disinfettanti ad uso medicale, disinfettanti, .. | - |
ART. 5 – AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L‘importo complessivo contrattuale dei quattro lotti ammonta a: € 106.000,00 (centoseimila/00), I.V.A. esclusa per l’intera durata di validità dell’accordo, ed è suddiviso nei lotti di gara come di seguito rappresentati:
1. Lotto 1: materiale da ferramenta importo contrattuale € 48.000,00;
2. Lotto 2: prodotti ed attrezzi per la pulizia professionale di automezzi, mercati… importo contrattuale € 30.000,00;
3. Lotto 3: prodotti per la pulizia di luoghi ed ambienti di lavoro e per uso e pulizia WC importo contrattuale € 20.000,00;
4. Lotto 4: fornitura di dispositivi e di materiale di medicazione tradizionale per le cassette di pronto soccorso importo contrattuale € 8.000,00.
Si precisa che:
• tali valori sono puramente indicativi e presunti in base ai consumi aziendali degli anni precedenti e i dati previsionali.
• tali importi non costituiscono minimo contrattuale per il fornitore ma costituiscono per ciascun lotto il massimo contrattuale dell’accordo quadro;
• per l’espletamento del presente appalto gli oneri della sicurezza derivanti da interferenza di cui al D.lgs. 81/2008 sono valutati pari a ZERO in quanto consta nella mera fornitura di beni/materiale;
• per ciascun lotto verrà stipulato un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs 50/2016, con un singolo operatore economico per la durata di dodici mesi;
• l’importo posto a base d’asta per ciascun lotto deve intendersi indicativo e l'ammontare dei singoli ordinativi di fornitura, per ciascun lotto, varierà in funzione delle specifiche necessità dell’AnconAmbiente SpA. L’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro, per ciascun lotto, non impegna la stessa AnconAmbiente a stipulare contratti fino a tale concorrenza, la quale pertanto non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito per l’impresa aggiudicatrice.
Il presente FPC definisce le condizioni contrattuali che resteranno in vigore per il periodo di validità dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi contratti derivati.
In particolare sono stabiliti:
▪ la tipologia delle forniture;
▪ la durata dell’accordo quadro;
▪ il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le forniture.
In esito alla procedura di gara sarà individuato un unico fornitore, per ciascun lotto e per tutta la durata dell’accordo quadro, al quale l’AnconAmbiente SpA si rivolgerà in via esclusiva per l’acquisto del materiale vario, utile alle necessità ed ai fabbisogni aziendali.
Resta inteso che:
• non esiste alcun vincolo di acquisto né viene garantito un numero minimo di ordinativi, pertanto l’AnconAmbiente SpA affiderà le forniture alla Ditta Aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze e disponibilità, senza che per tale ragione l’appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta;
• i singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a 50,00€, ma, in ogni caso le tempistiche e le modalità di consegna dovranno essere rispettate secondo le condizioni stabilite nel presente accordo quadro;
• le singole forniture verranno richieste dall’AnconAmbiente SpA mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell’art.54 comma 3 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016;
• il prezzo offerto sarà comprensivo di tutti gli oneri a carico dell’impresa fornitrice compreso il trasporto e lo scarico dei materiali presso le sedi operative dell’AnconAmbiente. indicate al momento dell’ordine emesso dal tecnico di Anconambiente SpA per mezzo fax o e-mail. Nell’importo offerto si intendono compensati anche gli eventuali oneri e costi derivanti dall’eventuale necessaria adozione di misure eccezionali o impreviste per l’esecuzione della fornitura;
• AnconAmbiente si riserva comunque la possibilità, per prove comparative e per motivi tecnici, di richiedere preventivi e di acquistare piccole quantità da altri fornitori.
Nessuna variazione o modifica all’accordo quadro ed alla fornitura da eseguire, può essere introdotta dall’impresa fornitrice se non è disposta dal RUP e preventivamente approvata dall’AnconAmbiente. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Si informa che l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di procedere, nelle more della stipulazione dell’accordo quadro, alla richiesta della fornitura in via d’urgenza.
Si informa che l’AnconAmbiente SpA, sia durante l’espletamento della presente procedura che nel corso del periodo contrattuale, potrà essere soggetta a modificazioni del proprio assetto societario; in tale eventualità le Ditte partecipanti e/o le Ditte aggiudicatarie non potranno eccepire alcunché o vantare alcun diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
L’AnconAmbiente S.p.A. potrà recedere, anche parzialmente, dai contratti previa comunicazione qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzativa rilevanti ai fini ed agli scopi della fornitura appaltata, fermo restando il diritto del fornitore al pagamento delle forniture già rese, mentre nessun indennizzo è dovuto al fornitore per la parte di fornitura non eseguita.
Nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, in base ai quali si è provveduto all’affidamento della fornitura di cui all’oggetto, dovessero subire delle variazioni, l’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal relativo accordo quadro in qualsiasi momento e con preavviso di mesi 1 (uno), senza che l’appaltatore possa pretendere il risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali dichiara già fin d’ora di rinunciare.
Fermo restando l’importo massimo dell’appalto, verranno pagate le sole forniture e/o servizi effettivamente ordinati, consegnati, effettuati e debitamente documentati applicando il ribasso offerto dalla Ditta aggiudicataria.
La stipula dell’Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l’AnconAmbiente SpA.
Nell’arco dell’esecuzione dell'Accordo Quadro l’AnconAmbiente SpA, per ciascun lotto, si riserva la facoltà, qualora se ne verificasse la necessità, di richiedere la fornitura di ulteriori prodotti, anche non previsti dal presente accordo quadro ma appartenenti alla medesima tipologia.
ART. 6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Si avvale, per ogni lotto, il criterio del minor prezzo, espresso mediante un unico ribasso percentuale, come previsto dall’art. 95 comma 4 lettera b e nel rispetto dell’art. 50 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, sull’importo da applicarsi ai singoli “listini prezzi ufficiali” delle case costruttrici dichiarati dalle Ditte Aggiudicatarie in sede di gara.
Pertanto l’accordo quadro verrà concluso per ogni lotto con l’operatore economico che avrà offerto maggiore ribasso percentuale offerto sull’importo del lotto specifico di riferimento posto a base di gara; il ribasso offerto per ogni lotto deve essere unico e sarà applicato indistintamente a qualsiasi componente proveniente da qualsiasi casa costruttrice, ossia sarà applicato su tutti i singoli prezzi dei listini/cataloghi ufficiali delle case costruttrici/produttrici in vigore all’atto della stipula dell’accordo quadro ed in xxxxx xx xxxxxxxx xxx x’Xxxxxx.
La ditta aggiudicatrice dovrà prima della stipula dell’accordo quadro consegnare all’AnconAmbiente SpA il listino delle case produttrici ed i cataloghi nazionali italiani (in formato elettronico) in vigore al momento della stipula dell’accordo quadro, prezzari che saranno tenuti a riferimento per tutta la durata dell’accordo quadro (riferimento che dovrà essere indicato sia nelle eventuali richieste di offerta dell’AnconAmbiente prima degli ordinativi, sia nelle fatture che nei DDT).
Il ribasso offerto deve essere unico e sarà applicato indistintamente su tutti i prezzi dei listini ufficiali del produttore in vigore al momento della stipula dell’accordo quadro, senza eccezione.
In riferimento a ciascun lotto, lo sconto proposto è riferito ai listini ufficiali delle Case Produttrici in corso di validità, all’atto della stipula dell’accordo quadro e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la sua durata. Eventuali aggiornamenti dei listini, dovranno essere comunicati all’AnconAmbiente SpA, che alla luce dei nuovi costi derivanti, si riserva la facoltà di accettare tale variazione o di rivolgersi ad altre case costruttrici. In assenza di specifiche comunicazioni, il fornitore non è titolato a modificare il riferimento del listino ufficiale della casa produttrice indicato in sede di gara.
Si precisa che quindi:
• il ribasso offerto si intende fisso ed invariabile per l’intero periodo dell’accordo quadro e comprensivi delle prestazioni indicate all’ ART. 14 – Oneri a carico dell’appaltatore e ART. 15 - Obblighi e responsabilità della Ditta aggiudicataria. Pertanto il ribasso offerto non potrà essere soggetto ad alcuna revisione ciò anche qualora dovessero intervenire aumenti sia per il costo dei materiali, sia per quanto riguarda il costo del lavoro;
• trattandosi di Accordo Quadro, da un punto di vista contabile, non essendoci una predeterminazione vincolante delle entità delle forniture oggetto dell‘accordo quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario sull‘elenco prezzi dei materiali da fornire, non incide sul valore dell’accordo quadro da stipulare che resterà invariato per ogni lotto, e pertanto gli importi di ogni lotto a base di gara rappresentano gli importi massimi spendibili nel periodo di durata dell‘Accordo Quadro da parte dell‘AnconAmbiente SpA attraverso gli ordinativi che invero saranno remunerati con l‘applicazione dei prezzi unitari ribassati secondo la percentuale offerta dall‘impresa in sede di gara. Pertanto l‘entità del ribasso, determinerà la capacità di acquisto di un maggiore o minore numero di forniture, nel periodo di vigenza dell‘accordo quadro, nell‘ambito del tetto di spesa fissato con l‘importo medesimo, che risulterà l‘importo di riferimento anche per la determinazione della cauzione definitiva; dato che gli importi del presente Accordo Quadro sono presunti e pertanto potranno essere utilizzati in tutto o in parte ad insindacabile giudizio dell’AnconAmbiente, la Ditta fornitrice non potrà, per nessun motivo, avanzare pretese o richiedere compensi aggiuntivi per il mancato raggiungimento degli stessi;
• il contratto d’Accordo Quadro è quindi stipulato a misura e sarà la somma dei vari ordinativi effettuati di volta in volta sulla scorta delle necessità di materiali da parte di AnconAmbiente S.p.A., la cui tipologia e le relative caratteristiche dovranno essere conformi agli ordinativi ed alla normativa vigente, dette caratteristiche dovranno essere certificate nella documentazione che accompagnerà la fornitura;
• non sono ammesse offerte in aumento;
• non sono inoltre ammesse offerte condizionate, parziali, plurime, indefinite;
• si procederà all’aggiudicazione, per ogni lotto, anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida dal punto di vista tecnico, con una quotazione economica ritenuta accettabile per l’Azienda e perfettamente corrispondente ad ogni prescrizione del presente Foglio Patti e Condizioni;
• in caso di decadenza del primo aggiudicatario, si procederà ad aggiudicare la fornitura in favore della seconda migliore offerta e, quindi, a scorrere nella graduatoria fino alla quinta migliore;
• l’AnconAmbiente SpA si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere a nessuna aggiudicazione;
• non potranno essere prese in considerazione offerte incomplete ovvero prive delle indicazioni richieste;
• l’AnconAmbiente SpA si riserva, altresì, la facoltà di non procedere alla stipula dell’accordo quadro a causa di qualunque difficoltà od impedimento ovvero qualora non ritenesse soddisfacenti le
risultanze dell’indagine di mercato effettuata. In tale eventualità la Ditta non potrà avanzare richieste di risarcimento e/o indennizzi;
• è fatto obbligo alle Ditte di dichiarare la completa e incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente Foglio Patti e Condizioni;
• le spese di trasporto della fornitura e scarico presso i magazzini dell’AnconAmbiente sono a carico dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto/scarico conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario;
• ove l’AnconAmbiente SpA dovesse ravvisare, per una o più offerte, ipotesi di anomalia, richiederà alle Ditte, con apposita nota scritta, come sopra riportato, le precisazioni in merito agli elementi costitutivi dell’offerta tecnico-economica ritenuti pertinenti;
• l’AnconAmbiente SpA si riserva di richiedere ai concorrenti dei chiarimenti (quindi una specificazione relativa a dati ed informazioni già presenti in documenti di gara) mentre non potrà richiedere la produzione di documenti nuovi che, sebbene volti ad integrare quelli già presenti nel procedimento, rappresentano comunque fatti ed elementi di novità rispetto alla documentazione già in essere ed è volta a colmare una iniziale incompletezza ed adeguatezza dell’offerta. Alla richiesta di chiarimenti il concorrente dovrà rispondere entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data della richiesta medesima. Tale termine è inderogabile e perentorio e il mancato rispetto del medesimo costituirà motivo di esclusione.
ART. 7- CONDIZIONI DI FORNITURA
Sono a carico del fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle forniture oggetto dell’Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi, e comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, comprese quelle relative alle spese di trasporto, di viaggio o altro per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Il fornitore, per ogni lotto, garantisce l’effettuazione di tutte le forniture connesse a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le indicazioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro e degli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell’accordo quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme o prescrizioni, anche se entrate in vigore successivamente alla Stipula dell’Accordo Quadro, restano ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il fornitore non può avanzare a qualsiasi titolo pretesa di compensi nei confronti dell’AnconAmbiente SpA.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’AnconAmbiente SpA di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle forniture oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all’AnconAmbiente SpA di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al presente atto ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.
Nei prezzi unitari relativi alla fornitura dei materiali richiesti sono da intendersi, con la sola esclusione dell’I.V.A., sempre compresi i costi del trasporto (qualora non ritirato direttamente dal personale dell’AnconAmbiente presso il punto di ritiro), della consegna, dell’imballaggio, del facchinaggio e di ogni altro onere accessorio relativo alle attività che si rendano necessarie a un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste per le forniture.
Gli imballaggi devono essere costituiti da componenti facilmente separabili in materiali omogenei al fine di agevolarne la corretta raccolta differenziata e l’avvio al riciclaggio.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore al momento della pubblicazione della gara o entrate in vigore successivamente, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerate con il corrispettivo dovuto per le forniture.
Nelle attività di scarico del materiale la Ditta aggiudicataria non potrà avvalersi del personale di AnconAmbiente SpA; ogni operazione dovrà essere obbligatoriamente eseguita da personale della Ditta aggiudicataria o dal corriere eventualmente incaricato dalla stessa.
ART. 8– MODALITA’ DI ORDINAZIONE E TEMPI DI CONSEGNA
Resta inteso che non esiste, per ciascun lotto, alcun vincolo di acquisto né viene garantito un minimo di ordinativi, pertanto, l’AnconAmbiente SpA affiderà le suddette forniture alla Ditta aggiudicataria a suo insindacabile giudizio, in base alle proprie esigenze ed alla disponibilità dei relativi finanziamenti, senza che per tale ragione l’Appaltatore possa formulare eccezioni oppure modificare le condizioni di fornitura indicate nella propria offerta.
Le singole forniture verranno richieste dall’Amministrazione appaltante mediante specifiche ordinazioni ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016.
L’AnconAmbiente è libera di effettuare il numero di ordinativi che ritiene necessari e funzionali alle proprie esigenze, senza che l’Appaltatore possa opporre vincoli o eccezioni, anche per quanto attiene la previsione di un limite minimo di spesa.
I singoli ordinativi potranno avere anche importi modesti inferiori a € 50,00 ma, in ogni caso, la consegna del materiale dovrà essere regolarmente assicurata secondo le tempistiche e le modalità stabilite nel presente FPC.
L’ordinativo di fornitura potrà avvenire a mezzo fax o e-mail e il fornitore dovrà garantire i seguenti tempi di consegna:
1. ORDINARIA: il materiale dovrà essere disponibile entro 10 giorni lavorativi dall’ordinativo di fornitura e consegnato presso una sede operativa dell’AnconAmbiente SpA specificata nell’ordine;
2. URGENTE, per forniture che rivestano carattere di urgenza: il materiale dovrà essere disponibile entro 3 giorni solari dall’ordinativo di fornitura e consegnato presso una sede operativa dell’AnconAmbiente SpA specificata nell’ordine;
3. IMMEDIATA: nel caso di particolare urgenza o di opportunità, il personale dell’AnconAmbiente SpA, potrà recarsi direttamente dalla Ditta aggiudicataria del lotto di riferimento e provvedere direttamente al ritiro della merce di cui ha necessità.
Nel caso in cui tali limiti temporali venissero superati il fornitore sarà soggetto alle penali indicate nel presente FPC e nell’accordo quadro.
ART. 9– MODALITA’ DI RITIRO O CONSEGNA
Nell’ordinativo di fornitura dovrà essere esplicitato se:
1. il materiale dovrà essere consegnato (indicando per la fornitura se consegna ordinaria o urgente), in porto franco ed indipendentemente dai quantitativi dei materiali di volta in volta commissionati, direttamente presso le unità operative aziendali, secondo le indicazioni e gli indirizzi specificati nell’ordine entro i termini indicati nell’articolo precedente (salvo casi particolari concordati con l’AnconAmbiente stessa). Si evidenzia che tutte le spese di trasporto ed eventuali oneri connessi e rischi sono a carico dell'aggiudicatario ed eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell’aggiudicatario. La consegna dovrà essere effettuata presso le sedi indicate nell’ordine dal lunedì
al sabato (salvo altre indicazioni specificate nell’ordinativo) dalle ore 08.30-12.30, alla presenza del personale incaricato dell’AnconAmbiente SpA. Sono in ogni caso a carico dell’impresa i costi e gli oneri di imballaggio, confezionamento, trasporto e consegna nelle sedi di destinazione compresi gli eventuali oneri connessi a deterioramento nel corso del trasporto stesso. Il personale della Ditta aggiudicataria che dovrà recarsi presso la sede aziendale di AnconAmbiente SpA, dovrà effettuare le operazioni di scarico nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e necessariamente attenersi a quanto segue:
▪ rispettare i sensi di marcia indicati nei piazzali;
▪ procedere a passo d’uomo dando sempre precedenza ai pedoni;
▪ prestare la massima attenzione ai veicoli in transito;
▪ non effettuare le operazioni di carico/scarico/parcheggi al di fuori delle zone previste;
▪ rispettare tutte le indicazioni del personale incaricato di AnconAmbiente SpA. Ogni comunicazione relativa alle consegne andranno indirizzate a :
Magazzino tel. 000-0000000, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
2. Nel caso di consegna immediata, il ritiro del materiale potrà essere effettuato direttamente dal personale dell’AnconAmbiente SpA presso la Ditta aggiudicataria come stabilito nel presente accordo quadro. Sono in ogni caso a carico dell’impresa aggiudicatrice i costi e gli oneri di imballaggio e confezionamento.
Ogni fornitura dovrà sempre essere corredata da:
• documento di trasporto in duplice copia che dovrà riportare descrizione, riferimento e CIG dell’ordine effettuato;
• scheda tecnica, scheda di sicurezza, manuale d’uso e di manutenzione (se previsti dalla normativa vigente);
• chiarimenti, illustrazioni, note informative e disegni necessari per il regolare esercizio, per la manutenzione e riparazione, dei complessi e particolari (come previsto dalla normativa vigente).
ART. 10 – VERIFICA DELLA REGOLARITA’ DEI PRODOTTI E ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
L’apposizione della firma sui DDT dei materiali forniti non preclude per l’AnconAmbiente SpA il diritto a eventuali ulteriori controlli in ordine alla fornitura consegnata.
L’accettazione della fornitura non esonera comunque l’appaltatore da eventuali difetti ed imperfezioni, che non siano emersi al momento della consegna e del ritiro , ma vengano in seguito accertati. I prodotti che al momento della consegna risulteranno difettosi, viziati, con imballaggio deteriorato o aperto o non rispondenti alle caratteristiche richieste o peggio dell’ordinativo emesso, saranno rifiutati e dovranno essere ritirati a carico dell’impresa.
Tutti i materiali forniti, se del caso, devono essere corredati da certificazioni ufficiali ed essere rispondenti alle normative vigenti.
ART. 11 – GARANZIA
L’assunzione in carico della fornitura da parte dell'Appaltante non esonera l'Impresa aggiudicataria da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni e difformità che vengano accertati entro 2 (due) anni dalla data di accettazione della fornitura.
La garanzia prevede l'impegno del fornitore a sostituire o riparare gratuitamente i prodotti che si rivelino non rispondenti agli ordinativi emessi. Il ritiro del materiale difettoso sarà a carico del fornitore e la consegna dei pezzi sostituiti avverrà con le stesse modalità sopra esplicitate.
Il fornitore dovrà garantire i prodotti oggetto di fornitura, in configurazione base e/o personalizzata:
• da ogni inconveniente e mal funzionamento non attribuibile a causa di forza maggiore;
• da vizi di costruzione e da difetti dei materiali impiegati e di fabbricazione;
• da errori di progettazione esecutiva;
• da mancanza di qualità promesse ed essenziali per l’uso cui sono destinati.
La garanzia si intende relativa a tutti i componenti della fornitura, a prescindere dal produttore di ciascun componente.
La garanzia contrattuale non dovrà avere nessuna limitazione e per tutta la durata dovrà essere totale, ossia il fornitore assicurerà gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati o presso propri centri di assistenza, il necessario supporto tecnico, per il corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché , ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio (nuovi di fabbrica ed originali) che si rendessero necessari a sopperire ad eventuali vizi o difetti di costruzione, mancanza di qualità essenziali e/o malfunzionamento dei prodotti anche dovute a cause legate al trasporto e consegna/scarico degli stessi.
Nella garanzia si intendono comprese anche le eventuali altre spese quali trasferte, spedizioni, rimborsi chilometrici ed altro e se ciò non fosse bastevole alla risoluzione del difetto, a ritirare la fornitura ed a sostituirla a proprie spese.
L’AnconAmbiente SpA ha diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto ogni volta che si verifichi il cattivo o mancato funzionamento del bene acquistato, senza fornire prova del vizio o difetto di qualità. Il fornitore non può sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento dipenda da evento verificatosi successivamente alla consegna del prodotto o da fatto proprio dell’acquirente.
Le segnalazioni di vizi o difetti di qualsiasi natura, saranno comunicate al fornitore mediante nota scritta e gli interventi ordinari in garanzia o la sostituzione del bene/materiale dovranno avvenire e concludersi entro 10 gg. lavorativi per fornitura con consegna ordinaria e 3 giorni per fornitura con consegna urgente, dalla data di comunicazione di manifestazione dell’avaria, nel caso contrario l’aggiudicatario potrà essere soggetto alle penali citate di cui all’ ART. 21 - PENALI oltre alla possibilità dell’azienda di richiedere l’indennizzo del maggior danno causato per la mancanza di detto intervento. A garanzia di tali obbligli l’AnconAmbiente SpA potrà sospendere i pagamenti, eventualmente non ancora effettuati ed applicare le penali previste o comunque attivare l’incameramento della polizza definitiva.
ART. 12- DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO
Costituiscono parte integrante dell’accordo quadro:
a) tutta la documentazione di gara, il presente “FPC” e relativi allegati;
b) l’offerta economica della Ditta aggiudicataria, di ciascun lotto, corredata da tutti i documenti richiesti.
ART. 13 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla presente procedura, le Ditte concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di capacità economica e finanziaria:
• aver eseguito nell’anno 2020 forniture equivalenti per un importo non inferiore all’importo posto a base di gara del lotto a cui si intende xxxxxxxxxxx.Xx precisa che il mancato possesso del requisito richiesto riferito a ciascun lotto di partecipazione
comporterà la non ammissione alla procedura stessa e la mancata produzione, in caso di aggiudicazione,
della relativa documentazione a comprova del possesso dei requisito dichiarato determinerà la decadenza dall’aggiudicazione e l’adozione dei consequenziali provvedimenti in materia.
ART. 14 - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Saranno a carico della Ditta aggiudicataria i seguenti oneri:
• Eseguire le forniture oggetto dell’appalto secondo quanto previsto dall’accordo quadro.
• La ditta aggiudicataria si impegna a fornire all’AnconAmbiente SpA prima della stipula dell’accordo quadro i listini delle case produttrici ed i cataloghi nazionali italiani in vigore al momento della stipula dell’accordo quadro, preferibilmente in formato elettronico. La ditta aggiudicataria sarà tenuta poi a far riferimento a questi listini per tutta la durata dell’accordo quadro.
• Gli sconti praticati saranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell’accordo quadro.
• Eventuali oneri per l’ottenimento dell’accesso ai cataloghi e listini on line sono a completo carico dell’Appaltatore.
• Trasporto delle forniture dagli stabilimenti e scarico del veicolo nel luogo messo a disposizione ed indicato dall’Azienda, nell’intesa che tutto viaggia sempre ad esclusivo rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria, fino alla consegna ed alla presentazione di eventuali reclami ai vettori per smarrimento, sottrazioni e danni di qualsiasi natura. Il committente non risponderà per nessuna causa accertata di qualsiasi danno ad essi arrecato per avarie, manomissioni, asportazioni ed altro prima dell’assunzione in consegna dell’attrezzatura da parte dell’Azienda. Eventuali deterioramenti per negligenze in conseguenza del trasporto conferiscono all'azienda il diritto di respingere la fornitura, a tutto danno dell‘aggiudicatario.
• Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della Ditta aggiudicataria.
• Certificati di conformità, documenti di trasporto, eventuali manuali/schede/programmi di uso e manutenzione.
• Nominare e comunicare un proprio referente dotato di recapito telefonico e numero fax ed un indirizzo email di riferimento a cui inviare le richieste di fornitura/interventi.
• Su richiesta di AnconAmbiente, ritirare a proprie spese, eventuali forniture riscontrate come non conformi all’ordine;
• Il corrispettivo di tutti i su richiamati e specificati obblighi ed oneri si intende compreso nel prezzo della fornitura e nessun ulteriore compenso spetterà alla Ditta aggiudicataria per eventuali pretesi sovrapprezzi ad essi inerenti. Non potranno essere richiesti compensi aggiuntivi per qualunque onere sostenuto avendo, in sede di offerta, valutato tutti gli adempimenti necessari nel rispetto dei documenti di gara e della normativa vigente.
ART. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
Le imprese appaltatrici di ogni lotto hanno l’obbligo di eseguire le forniture in oggetto in maniera ottimale e corrispondente all’ordine effettuato dall’Anconmbiente e, per quanto non espressamente indicato, dotando tutti i dispositivi sicuri e idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto la fornitura dovrà risultare sicura nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.
La ditta/impresa dovrà comunicare all’Anconambiente SpA il nominativo di un operatore che assuma le funzioni di referente della fornitura. A detto referente compete:
• organizzare la consegna;
• tenere i rapporti con il referente dell’AnconAmbiente.
Le comunicazioni e/o le contestazioni fatte al referente della fornitura s’intendono come fatte direttamente all’aggiudicatario. Il referente dell’AnconAmbiente si riserva la facoltà di convocare in qualunque momento riunioni con l’aggiudicatario, di ciascun lotto, al fine di esaminare l’andamento della fornitura.
Tutti i mezzi e gli attrezzi necessari per la completa esecuzione della fornitura è a carico dell’appaltatore. La fornitura dovrà essere svolta con l’utilizzo di idonei mezzi, al fine di rendere le operazioni il più funzionali possibile, che dovranno essere conformi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni e rispettare le prescrizioni di altre discipline inerenti. Per quanto non espressamente indicato le forniture devono essere conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore; il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.
La Ditta garantisce la gestione della fornitura oggetto del presente FPC mediante l'opera di idoneo personale.
L’aggiudicatario si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, al rispetto dei contratti collettivi di lavoro vigenti e della normativa previdenziale e a provvedere all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro e adempiere agli obblighi assicurativi sociali presso gli enti di competenza assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi vigenti e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori (D.lgs. 81/08), assumendone completa responsabilità nei confronti dei lavoratori dipendenti. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previste per la gestione del personale nonché tutte quelle spese ed oneri attinenti l’assunzione, la formazione e l’amministrazione del personale necessario. L’AnconAmbiente è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti sanitari e le responsabilità verso terzi.
In caso di inosservanza delle norme e prescrizioni contenute nei contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi locali, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione ed assicurazione dei lavoratori, l’AnconAmbiente agirà ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, impiegato nell’esecuzione dell’accordo quadro, ai sensi dell’art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’AnconAmbiente tratterrà dal relativo pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di predisporre quanto occorre per assicurare l’incolumità del personale addetto all’esecuzione della fornitura e dei terzi, con ogni più ampia responsabilità sia civile che penale in caso di infortunio, della quale responsabilità si intendono manlevati sia XxxxxXxxxxxxx S.p.A. che i suoi dipendenti addetti.
La Ditta aggiudicataria rimane sola ed unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni arrecati a persone, animali e altrui opere, sia di proprietà di AnconAmbiente SpA che di terzi, in dipendenza della esecuzione dell’appalto e resta di conseguenza obbligata a provvedere a sue spese ad eventuali risarcimenti. AnconAmbiente S.p.A. rimane estranea ad ogni vertenza che possa sorgere tra la Ditta aggiudicataria ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.
La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all’invio dei documenti richiesti, a comprova dei requisiti, a seguito dell’aggiudicazione provvisoria, secondo i tempi e le modalità stabilite dall’AnconAmbiente S.p.A..
ART. 16 - ANTICIPAZIONI
All’appaltatore non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull’importo contrattuale.
ART. 17 - PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La Ditta emetterà fattura subordinatamente all’accettazione della fornitura effettuata a seguito degli specifici ordinativi di fornitura eseguiti dall’AnconAmbiente, il cui pagamento sarà effettuato entro 60 giorni d.f.f.m., previa verifica della regolarità contributiva della Ditta (DURC), mediante bonifico bancario con accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i..
La fattura dovrà riportare il codice CIG (Codice identificativo gara), i riferimenti del DDT della fornitura e dell’ordine e indicare la quantità, la descrizione delle merci (con relativo codice identificativo) e il prezzo unitario da listino di riferimento, il prezzo con ribasso e l'importo complessivo di ciascuna merce.
La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le prestazioni fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento.
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/10 e s.m.i., pena la nullità assoluta del presente Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura.
Si precisa che non si accetteranno richieste di cessione del credito né mandati irrevocabili all’incasso in favore di terzi.
Ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i., introdotto dalla L. 286/2006, e delle disposizioni di cui al
D.M. 40 del 18.01.08, nonché delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 22 del 29.07.08,
n. 29 del 08.10.09, n. 27 del 23.09.11 e n. 13 del 21.03.2018, l’AnconAmbiente non potrà procedere alla liquidazione degli importi superiori a € 5.000,00 (importo da considerarsi anche cumulativo) qualora dalle verifiche effettuate presso Agenzia delle Entrate e Riscossione, il beneficiario risultasse inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento.
In conformità a quanto prescritto dalla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.i., ogni transazione relativa all’accordo quadro sarà effettuata su apposito conto corrente bancario o postale dedicato che dovrà essere indicato dal Ditta aggiudicataria in sede di perfezionamento dell’accordo quadro. Al riguardo la Ditta aggiudicataria fornirà i dati IBAN del conto corrente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto stesso. Gli importi dovuti verranno liquidati dall’AnconAmbiente esclusivamente tramite bonifico sul conto corrente indicato dalla Ditta aggiudicataria.
Il mancato utilizzo del conto corrente bancario o postale dedicato per l’esecuzione delle transazioni relative all’accordo quadro, che verrà comunicato in sede di perfezionamento, costituisce causa di risoluzione del medesimo accordo quadro.
Le fatture dovranno essere emesse in base al sistema dello “split payment” o “scissione dei pagamenti” con la seguente dicitura: "Operazioni assoggettate al regime della scissione dei pagamenti art. 17 Ter, comma 1, D.P.R.633/1972".
Ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 la Ditta aggiudicataria dovrà trasmettere le fatture in “formato elettronico” utilizzando i seguenti dati di riferimento dell’AnconAmbiente
S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 - oppure - Indirizzo mail xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
La fattura non verrà saldata e la sua ricezione non farà decorrere il termine di cui al comma precedente, qualora non riporti i dati necessari per identificare le forniture fatturate, le coordinate bancarie complete ed il codice CIG per l’effettuazione del pagamento.
Ogni modificazione in ordine al c/c indicato ed ai soggetti ad operare sullo stesso dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto all’AnconAmbiente S.p.A.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell’Accordo Quadro e nei singoli Ordinativi di Fornitura.
Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o l’accordo quadro si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata o PEC dall’AnconAmbiente SpA.
Le fatture, pena impossibilità di procedere alla liquidazione delle stesse, dovranno tassativamente (salvo nuove disposizioni dell’AnconAmbiente):
• essere intestate all’AnconAmbiente SpA xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx;
• indicare i codici commerciali degli articoli somministrati;
• indicare il prezzo di listino della casa produttrice vigente alla stipula dell’accordo quadro;
• indicare il prezzo ribassato e lo sconto unico percentuale offerto in sede di gara;
• indicare le bolle di trasporto e consegna dei materiali corrispondenti;
• essere inviate in formato elettronico utilizzando i seguenti dati di riferimento dell’AnconAmbiente
S.p.A. - Codice Interscambio SDI: M5UXCR1 – canale di fatturazione B2B - oppure - indirizzo mail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx;
• indicare tutti i dati relativi al pagamento;
• indicare codice CIG dell’appalto.
ART. 18 – SUBAPPALTO
Non è ammesso il subappalto. Non ricade nella fattispecie prevista dal presente articolo l’affidamento a terzi della fornitura di trasporto e consegna dei beni oggetto di fornitura.
ART. 19 - CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione unilaterale del credito, così come è fatto divieto all’aggiudicatario, a pena di immediata risoluzione dell’accordo quadro, di sottoporre volontariamente in tutto o in parte il proprio credito maturato a pegno o a usufrutto. E’ assolutamente fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo Quadro ed i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
ART. 20 - DIRITTI D’AUTORE
L’AnconAmbiente SpA non assume nessuna responsabilità nel caso in cui il soggetto aggiudicatario abbia usato nell’esecuzione della fornitura, dispositivi o soluzione tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L’aggiudicatario riterrà indenne l’AnconAmbiente da tutte le rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da qualsiasi soggetto, nonché tutti i costi o responsabilità ad essi relativi a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d’autore o di qualsiasi marchio, derivante o che si pretenda derivare dalla fabbricazione, vendita, gestione o uso dei beni oggetto di gara.
ART. 21 - PENALI
In caso di inadempienza degli obblighi assunti dall’Appaltatore , l’AnconAmbiente procederà a formale contestazione scritta tramite PEC.
L’appaltatore ha la facoltà di presentare all’AnconAmbiente, tramite PEC, a propria discolpa entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento della contestazione, nota giustificativa o difensiva ed ogni altra documentazione idonea a comprovare l’estraneità della propria volontà all’inadempimento.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’AnconAmbiente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, la stessa AnconAmbiente procederà all’applicazione della penale.
Gli importi delle penali verranno notificati a parte con saldo entro 30 gg. dalla data di emissione e comunque regolati prima del pagamento a saldo di una eventuale fattura; si potrà agire anche incamerando gli importi delle penali dalla cauzione definitiva. Sia la contestazione di inadempimento, sia l’irrogazione della penale sono comunicate con PEC.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Le penali saranno così considerate, a seconda dell’infrazione commessa:
• In caso di ritardo totale o parziale negli ordinativi con consegna ordinaria rispetto ai termini indicati nel presente FPC all’art.9 (10 giorni lavorativi): una penale pari all’ 1‰ (uno per mille) dell’importo contrattuale per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna. Qualora nel corso del periodo contrattuale per più di tre volte il ritardo sia superiore a 7 (sette) giorni solari lavorativi e consecutivi senza che la ditta aggiudicataria abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, AnconAmbiente SpA si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere l’accordo quadro (alla 3° violazione) e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni.
• In caso di ritardo totale o parziale negli ordinativi con consegna urgente rispetto ai termini indicati nel presente FPC all’art.9 (3 giorni solari): una penale pari all’ 1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna. Qualora nel corso del periodo contrattuale per più di tre volte il ritardo sia superiore a 2 (due) giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l’Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, AnconAmbiente SpA si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere l’accordo quadro (alla 3° violazione) e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni.
• In caso di richiesta immediata della fornitura, con ritiro a carico dell’AnconAmbiente SpA, nel caso non sia disponibile presso il punto di ritiro della ditta il materiale, la ditta non sarà soggetta ad alcuna penale e l’AnconAmbiente SpA potrà procedere a richiedere la fornitura da terzi; tuttavia AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà insindacabile di risolvere l’accordo quadro alla 3° violazione per indisponibilità del materiale presso punto di ritiro.
• In caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione e/o sostituzione della merce rifiutata o in cui siano stati riscontrati vizi o difformità alla fornitura consegnata, AnconAmbiente SpA applicherà una penale pari all’ 1‰ (uno per mille)) del valore della fornitura oggetto di consegna, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato (10 giorni lavorativi) nel presente FPC per gli ordinativi con consegna non urgente. Decorsi inutilmente 7 (sette) giorni solari lavorativi e
consecutivi dal termine in cui la ditta aggiiudicataria doveva provvedere alla restituzione/sostituzione della fornitura, AnconAmbiente SpA si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere l’accordo quadro qualora l’inadempienza sia avvenuta per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale.
• In caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione e/o sostituzione della merce rifiutata o in cui siano stati riscontrati vizi o difformità alla fornitura consegnata, AnconAmbiente SpA applicherà una penale pari all’ 1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato (3 giorni solari) nel presente FPC per gli ordinativi con consegna urgente. Decorsi inutilmente 2 (due) giorni solari lavorativi e consecutivi dal termine in cui l’Appaltatore doveva provvedere alla restituzione/sostituzione della fornitura, AnconAmbiente SpA si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere l’accordo quadro l’inadempienza sia avvenuta per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale.
La sola formalità preliminare da assolversi ai fini dell’applicazione delle penali sopra indicate è la contestazione degli addebiti.
Le penali disciplinate dal presente articolo sono applicate in sede di contabilizzazione e di pagamento dei corrispettivi spettanti all’Appaltatore e sono cumulabili tra di loro. Con riferimento al D.P.R. 633/72 e s.m.i, l’Appaltatore emetterà fattura per il corrispettivo contabilizzato e maturato al lordo delle penali, il cui ammontare risulterà da Nota Xxxxxx (esente IVA) emessa da AnconAmbiente SpA.
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (diecipercento) dell’importo dell’accordo quadro, il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre all’organo competente la risoluzione dell’Accordo Quadro per grave inadempimento. Nel caso in cui la AnconAmbiente, valutate specifiche necessità, decida di non procedere alla risoluzione dell’accordo quadro, la penale verrà applicata nella sua effettiva entità, se ricorre il caso, anche oltre il 10%.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto di AnconAmbiente SpA di pretendere il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1224, comma 2, del codice civile.
In caso il materiale fornito non risulti conforme all’ordinbe effettuato, l’AnconAmbiente SpA respingerà il materiale ordinato, con spese di trasporto a carico dell’aggiudicatario, il quale dovrà provvedere alla sostituzione, entro i termini sopra stabiliti, con altra pienamente rispondente; in difetto di ciò l’ AnconAmbiente SpA si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali spese maggiori.
Non si farà luogo, per ciascun lotto, al pagamento delle fatture finché la Ditta aggiudicataria non avrà provveduto al pagamento dell’importo dovuto alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
ART. 22 - OSSERVANZA DEL FPC, LEGGI E DECRETI
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente FPC, l’Appaltatore avrà l’obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi, decreti, regolamenti, ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso dell’affidamento, senza che per esse possa essere eccepita la mancanza notificazione di tali innovazioni da parte dell’AnconAmbiente e indipendentemente dalle disposizioni del presente Foglio Patti e Condizioni.
L’aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente Xxxxxx Xxxxx e Condizioni. La Ditta, nell’esecuzione delle forniture, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso
dell’appalto. Tutti i componenti della fornitura in oggetto dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica, e dovranno pertanto essere corredati da dichiarazione di conformità CE.
Si intendono espressamente abrogate tutte le norme del presente Foglio Patti e Condizioni in contrasto con il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
ART. 23 - VINCOLO GIURIDICO E CAUZIONE DEFINITIVA
L'aggiudicazione della fornitura è subordinata al rispetto delle vigenti norme di legge e delle condizioni richieste nel “Foglio Patti e Condizioni” e nella richiesta di offerta. Mentre l'offerente resterà impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, AnconAmbiente S.p.A. non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando tutti gli atti inerenti alla gara ed ad essa necessari e dipendenti conseguiranno piena efficacia giuridica.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente FPC, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva secondo quanto prescritto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
La Ditta aggiudicataria ai fini del perfezionamento dell’accordo quadro, in riferimento a ciascun singolo lotto, dovrà presentare una cauzione mediante fideiussione assicurativa o bancaria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell’accordo quadro per una somma garantita pari al 10% dell’importo contrattuale aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e fino alla liquidazione degli importi dovuti (da intendersi quale regolare esecuzione della fornitura).
La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento.
Le clausole relative al “pagamento del risarcimento” e al “Foro competente” dovranno essere espresse nei termini di seguito indicati:
a) Pagamento del risarcimento: “la sottoscritta compagnia assicuratrice/il sottoscritto Istituto di credito” erogherà l’importo di cui alla presente fidejussione dietro presentazione di semplice richiesta scritta presentata dall’AnconAmbiente S.p.A. entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni con la conseguente rinuncia al beneficio della preventiva escussione della Ditta;
b) Foro competente: “ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere in dipendenza dell’applicazione della presente fidejussione, sarà deferita all’Autorità Giudiziaria Ordinaria del Foro di Ancona”.
Tale fidejussione dovrà inoltre essere conforme allo schema di cui al D.M. 12.03.2004, n. 123 (schema tipo 1.2) che dovrà inoltre comprendere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si evidenzia che le eventuali cauzioni rilasciate dagli intermediari finanziari verranno ritenute valide sempreché gli intermediari stessi siano iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93 e inoltre dimostrino con idonea documentazione da produrre, unitamente alla cauzione, di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.
Nel caso la cauzione definitiva venisse, per qualsiasi motivo, decurtata, l’Appaltatore dovrà reintegrarla entro venti giorni dalla notifica dell’invito da parte dell’AnconAmbiente, pena in difetto, la risoluzione
dell’accordo quadro. La cauzione definitiva garantisce inoltre nei confronti di carenze, negligenze, mancanze nella gestione della fornitura e della garanzia.
ART. 24 – RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE
La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che possa derivare dall’esecuzione dell’accordo quadro. L’Appaltatore assume a proprio carico tutte le responsabilità civili e penali che, per fatto proprio, dei suoi dipendenti ed incaricati, o per manchevolezze o negligenza nell'esecuzione delle forniture e delle prestazioni oggetto del presente appalto, dovessero sorgere nei confronti delle persone e delle cose sia di proprietà dell’AnconAmbiente sia di terzi, tenendo esonerata l’Amministrazione dalle relative conseguenze. La Ditta aggiudicataria deve garantire la conformità dei beni forniti alle norme contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.. In ogni caso, l’aggiudicatario garantisce che la fornitura nel suo complesso ed in ogni particolare, sia sicura dovendosi ritenere la presente specifica tecnica solo indicativa. Per quanto non espressamente indicato, i beni forniti devono essere dotati di tutti i dispositivi concernenti la sicurezza idonei a renderli conformi alle prescrizioni stabilite dalla normativa in vigore. Pertanto, il materiale deve risultare sicuro nei confronti del personale operatore in ogni situazione di impiego e logistica.
Resta, pertanto, a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa e di compensi da parte dell’AnconAmbiente.
L’AnconAmbiente potrà trattenere dal corrispettivo dovuto il valore periziato per danni arrecati a beni propri o di terzi.
E’ escluso in via assoluta ogni compenso alla Ditta aggiudicataria per danni o perdite di materiale, attrezzi o opere provvisionali, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa, anche se dipendente da terzi.
E’ richiesto pertanto all’atto del perfezionamento del contratto di fornire la copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) unitamente a copia delle “Condizioni Generali” che tenga indenne la AnconAmbiente da responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione della fornitura oggetto del contratto, dove tra i terzi deve essere compresa anche la AnconAmbiente SpA. La polizza di assicurazione deve avere un massimale per ogni sinistro di almeno € 500.000,00, con il limite di € 500.000,00 per ogni sinistro a persona e di € 500.000,00 per danni a cose e animali.
ART. 25 - DISPOSIZIONI
Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia. La partecipazione alle procedure di gara e la sottoscrizione dell’accordo quadro/foglio patti e condizioni e dei suoi allegati da parte dell’impresa affidataria equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.
L’assunzione dell’appalto di cui al presente FPC implica da parte dell’Aggiudicatario la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, delle autorizzazioni e delle tecniche e dei mezzi necessari all’espletamento della fornitura e del servizio di manutenzione e di tutte le condizioni locali che possano influire sul giudizio dell’Aggiudicatario circa la convenienza di assumere l’appalto sulla base del ribasso offerto, con rinuncia ad ogni rivalsa, compreso l’aumento dei costi per l’applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi genere o di qualsiasi circostanza sfavorevole possa verificarsi dopo l’aggiudicazione.
ART. 26 - FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore, l’appalto si intenderà senz’altro revocato e AnconAmbiente SpA provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell’ AnconAmbiente SpA scegliere nei confronti dell’erede dell’appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione dell’accordo quadro.
ART. 27 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e del presente Accordo Quadro, l’AnconAmbiente SpA potrà procedere alla risoluzione del presente Atto con conseguente decadenza di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi via raccomandata o PEC al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente FPC e negli atti e documenti in essa richiamati, nei seguenti casi:
• ritardo nella consegna del materiale richiesto con consegna ordinaria, superiore a giorni 7 (sette) naturali e consecutivi al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;
• ritardo nella consegna del materiale richiesto con consegna urgente, superiore a giorni 2 (due) naturali e consecutivi al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;
• indisponibilità del materiale, richiesto con consegna immediata, presso il punto di ritiro al verificarsi per più di tre volte nel corso del periodo contrattuale;
• ritardo nella restituzione della merce rifiutata ed ordinata con consegna ordinaria o in cui siano stati riscontrati vizi, sia pari o superiore a 7 (sette) giorni;
• ritardo nella restituzione della merce rifiutata ed ordinata con consegna urgente in cui siano stati riscontrati vizi, sia pari o superiore a 2 (due) giorni;
• mancato allestimento o ripristino del punto di ritiro di cui all’art. 7, od in caso di non operatività dello stesso.
In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall’AnconAmbiente, per porre fine all’inadempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’Accordo quadro – con conseguente decadenza/risoluzione di tutti gli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione – e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m., l’AnconAmbiente SpA può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
• reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50 del 2016.
• Per frode accertata nell’esecuzione della fornitura.
• Nel caso di manifesta incapacità nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’accordo quadro.
• Qualora in fase di esecuzione dell’accordo quadro dovesse essere riscontrata inadempienza accertata alle norme di Xxxxx sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze.
• In caso di sospensione della fornitura da parte della Ditta Aggiudicatrice senza giustificato motivo.
• In caso di subappalto o cessione anche parziale dell’accordo quadro fuori dai casi espressamente consentiti dal presente documento e dalla legislazione vigente.
• Qualora dovessero verificarsi le condizioni per l’applicazione dell’articolo 1453 del codice civile.
• Per sospensione, cessazione dell’attività o scioglimento, fallimento della Ditta.
• Per mancanza e/o perdita del possesso, anche parziale, dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e smi.
• Per il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
• Nel caso fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura della gara.
• Qualora il ritardo degli adempimenti determini un importo massimo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo dell’accordo quadro, il Responsabile Unico del Procedimento potrà proporre la risoluzione dell’accordo quadro per grave inadempimento.
• Violazione delle norme in materia di cessione dell’accordo quadro e dei crediti.
• Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”.
• Nei casi previsti dal presente documento.
• Qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
Per ogni altra grave inadempienza riscontrata, AnconAmbiente SpA agirà ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile e seguenti.
La risoluzione dell’accordo quadro non si estende alle forniture già eseguite; con la risoluzione dell’accordo quadro sorge il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dall’accordo quadro risolto.
AnconAmbiente S.p.A. si riserva la facoltà di recedere dall’accordo quadro stipulato in qualsiasi momento. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione, a mezzo PEC, almeno 30 giorni naturali e consecutivi prima della data di scioglimento del vincolo contrattuale fermo restando eventuali diverse discipline di legge in materia. Restano in ogni caso salvi i diritti e gli obblighi nascenti dalla fornitura a tale data eseguita ed il mancato guadagno.
Il provvedimento di risoluzione dell’accordo quadro dovrà essere notificato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo PEC. In caso di risoluzione contrattuale, AnconAmbiente si riserva la facoltà di affidare ad altri la fornitura in danno della Ditta. L'esecuzione in danno non esime la Ditta dalle responsabilità civili e penali in cui essa possa essere incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione dell’accordo quadro per fatto della Ditta aggiudicataria, verranno riconosciuti a quest’ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte della fornitura eseguita in modo completo e accettata da AnconAmbiente SpA, fatto salvo il maggior onere derivante ad AnconAmbiente SpA per la stipula del nuovo accordo quadro necessario per il completamento della
fornitura. L’Impresa dovrà in ogni caso risarcire all’AnconAmbiente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalla propria inadempienza.
Nell’ipotesi di risoluzione dell’accordo quadro, l’AnconAmbiente - oltre all’applicabilità delle penalità previste procederà all’incameramento delle somme necessarie dal deposito cauzionale definitivo, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
ART. 28 – CODICE ETICO
Si fa presente che i rapporti intercorrenti con l’AnconAmbiente sono regolamentati anche sulla base delle prescrizioni indicate nel Codice Etico e nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) adottati dall’AnconAmbiente stessa, ai sensi del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231 (disponibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx - amministrazione e trasparenza).
ART. 29 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
Ogni eventuale controversia tra l’AnconAmbiente e la/le Ditta/e aggiudicataria/e, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il Foro competente sarà quello di Ancona.
Il referente amministrativo è il sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx contattabile al n° 071/2809828 - mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx e/o P.E.C. : xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.
Il referente tecnico per XxxxxXxxxxxxx SpA è il sig. Xxxxxx Xxxxxxx tel. 000.0000000, e-mail xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.