CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO Clausole campione

CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’ammontare complessivo massimo dei lotti nell’accordo quadro è pari ad € 110.000,00 (centodiecimila/00), al netto dell’IVA. L’importo dell’accordo quadro e quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura, non sarà superiore all’importo dei singoli lotti così ripartiti: ⮚ Lotto 1 - € 70.000,00; ⮚ Lotto 2 - € 40.000,00. Con l’aggiudicazione sarà individuato l’Operatore Economico ammesso a sottoscrivere l’accordo quadro per ogni singolo lotto. A seguito della sottoscrizione dell’accordo e nel periodo di validità dello stesso, saranno stipulati specifici contratti applicativi/ordini di fornitura per ciascun articolo o gruppi di articoli aggiudicati a ciascun Operatore Economico. La stipula degli specifici contratti applicativi/ordini di fornitura sarà aggiudicata, nel rispetto della procedura prevista all’art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Operatore Economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare gli ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’accordo quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale per l’esecuzione della fornitura che dovrà essere eseguita dall’impresa aggiudicataria, per ciascun lotto aggiudicato, in relazione e dipendenza ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall’AnconAmbiente (che assumono valenza di contratti applicativi dell’accordo quadro). Con l’accordo quadro il fornitore, per ciascun lotto aggiudicato, si obbliga irrevocabilmente nei confronti della stessa AnconAmbiente a fornire i beni del presente FPC, materiale da ferramenta, prodotti igienici e materiali di pulizia, per le necessità della medesima, con le caratteristiche tecniche e di conformità richieste con gli ordinativi di fornitura. Ciascun concorrente potrà concorrere per uno o più lotti secondo le modalità specificate nei documenti di gara. L’importo presunto a base d’asta relativo a ciascun lotto di gara è stato determinato sulla base di una previsione e degli storici dei consumi aziendali, pertanto sono da considerarsi meramente indicativi e potranno subire variazioni nel corso della fornitura e qualora non venissero raggiunti nel periodo di validità dell’accordo quadro, gli aggiudicatari per ogni lotto non matureranno diritti a compensi aggiuntivi o ad indennizzi di qualsiasi natura. Infatti gli importi presunti non costituiscono impegno da parte di AnconAmbiente SpA che si riserva di ordinare gli articoli oggetto dell’accordo quadro in relazione al fabbisogno effettivo dell’Azienda, con singoli ordini di acquisto senza nessun vincolo sulle quantità e sugli importi totali. Tali importi rivestono solo carattere convenzionale e rappresentano il limite massimo di spesa per il periodo contrattuale. L’AnconAmbiente SpA si riserva la facoltà di chiedere al fornitore, nel periodo di efficacia dell’accordo quadro, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore dell’AnconAmbiente, alle condizioni e corrispettivi e termini stabiliti nel presente FPC; pertanto ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs. n.50/2016, l’AnconAmbiente potrà chiedere al fornitore di incrementare l’importo di ciascun lotto di un quinto, alle stesse condizioni e corrispettivi.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’accordo quadro non fissa, per ciascun lotto, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascun lotto di fornitura, il loro prezzo e tipologia. Con gli operatori economici sottoscrittori dell’accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell’accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura che, per ciascun lotto , saranno aggiudicati a favore della/e Ditta/e che avranno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. Con gli operatori economici sottoscrittori dell’accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell’accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura che, per ciascun lotto , saranno aggiudicati a favore della Ditta con i seguenti criteri, in ordine di priorità : ⮚ alla Ditta che avrà offerto il prezzo più basso; ⮚ alla Ditta i cui prodotti fossero ritenuti, secondo motivata dichiarazione del sanitario utilizzatore, maggiormente idonei agli usi cui gli stessi fossero destinati. L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura per tutti i lotti di gara, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 3.020.000,00 (iva esclusa) e gli operatori economici, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, per ciascun lotto, potrà essere anche pari zero; ciò in quanto, all’interno dell’accordo quadro, la ASL ha facoltà di spostare i consumi tra i vali lotti di aggiudicazione, in base alle proprie esclusive esigenze. L’accordo giungerà a scadenza anche prima di tale termine, in caso di esaurimento dell’importo dell’accordo quadro. Analogamente, qualora al termine del periodo contrattuale, l’importo dell’accordo quadro non fosse esaurito, potrà procedersi alla sua proroga. Alla conclusione dell’accordo quadro (per scadenza del periodo temporale o per esaurimento del suo valore), in caso di buon esito della fornitura e nelle more della sottoscrizione del nuovo contratto, in presenza di valide e comprovabili motivazioni di convenienza, si riserva la facoltà di prorogare il contratto per ulteriori sei mesi. E’ e...
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. Il Comune di Castelvetrano, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manutenzione delle proprie reti idriche e fognarie intende avvalersi delle procedure denominate “Accordo Quadro” per la realizzazione degli interventi, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità. Gli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari durante la vigenza del contratto sono finalizzati alla conservazione dello stato di efficienza e sicurezza delle reti ed in ottemperanza alle norme vigenti che disciplinano la materia. Detti interventi potranno essere realizzati sull’intero territorio comunale. Il presente documento contiene le clausole per la conclusone di un Accordo qu adro predisposto ai sensi dell’art. 54, 3° comma del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti gli interventi migliorativi ed i lavori di manutenzione e gestione delle reti di proprietà comunale. In particolare è stato considerato un solo operatore economico ed una durata di due anni. L’Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate anche al mantenimento dello stato di efficienza delle reti di proprietà e/o competenza comunale ricadenti nel territorio comunale, nonché la Esso comprende, limitatamente ai fondi disponibili, i lavori di cui sopra nonché le opere, le prestazioni, le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita secondo la “regola d’arte”. Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali d’intesa tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico – Impresa sulla base delle quali si procederà a singoli specifici appalti in relazione alle priorità che l’Amministrazione Comunale assegnerà ai singoli interventi. Pertanto con la presente procedura, il Comune di Castelvetrano intende regolamentare gli affidamenti di appalti specifici concernenti l’esecuzione dei relativi lavori. La durata dell’Accordo Quadro sarà di 730 (settecentotrenta) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione del’Accordo Quadro stesso. I singoli appalti saranno corredati da singole perizie necessarie a definire le opere specifiche e le infrastrutture interessate oltre che disciplinare quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e saranno trasmessi all’Impresa appaltatrice con appositi ordin...
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’accordo quadro non fissa, per ciascun lotto, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascun lotto di fornitura, il loro prezzo e tipologia. Con gli operatori economici sottoscrittori dell’accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell’accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura che, per ciascun lotto , saranno aggiudicati a favore della Ditta aggiudicataria. L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura per tutti i lotti di gara, non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 12.296.100,00 (iva esclusa) e gli operatori economici, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero. Il contributo per l’AVCP dovrà essere calcolato per l’intero valore dell’accordo quadro in quanto è stato attribuito un unico Codice identificativo gara (CIG): 5739225E48. Gli operatori economici, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegnano ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo che, pertanto, potrà essere anche pari zero, ciò in quanto, all’interno dell’accordo quadro, ciascuna ASL ha facoltà di spostare i consumi tra i vali lotti di aggiudicazione, in base alle proprie esclusive esigenze.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia. La durata dell’accordo quadro è stabilita in due anni, decorrenti dalla data di sua sottoscrizione. L’Amministrazione si riserva di avviare l’esecuzione d’urgenza.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’accordo quadro non fissa, per ciascun lotto, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascun lotto di fornitura, il loro prezzo e tipologia. 1. A. SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA 1.A.1. alla Ditta i cui prodotti fossero ritenuti, secondo motivata dichiarazione del sanitario prescrittore, maggiormente idonei al raggiungimento del beneficio sperato per il paziente, indipendentemente dalla posizione occupata dalla Ditta medesima nella graduatoria finale. In tal caso, il prezzo applicato sarà quello offerto dal fornitore dell’apparecchiatura prescelta. 1.A.2. In caso di assenza di indicazioni da parte del prescrittore, alla Ditta prima classificatasi nella graduatoria finale, ottenuta come somma dei punteggi qualità e prezzo. In caso di parità di punteggio complessivo, verrà adottato un meccanismo di rotazione, basato sul numero di giornate di trattamento di ventiloterapia attribuite con tale motivazione (ovvero, assenza di indicazioni da parte del prescrittore). Per i pazienti già in carico al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro, presso ciascuna ASL., salvo diversa motivata indicazione del competente servizio della ASL, dovrà essere garantita la disponibilità del ventilatore attualmente in uso e, in tal caso, sarà cura del competente servizio di ciascuna Asl (ed obbligo della ditta accettarne le decisioni) effettuarne, ad inizio appalto, la riconduzione (ai fini economici e contrattuali) all’interno di una delle tipologie (Lotti) di gara, sulla base della affinita’ tra ventilatore in uso, tipologia di paziente e tipologia in gara. Nel caso in cui la Ditta fornitrice del ventilatore attualmente in uso non sia sottoscrittrice dell’accordo quadro, i pazienti saranno presi in carico dalla ditta prima classificatasi nella graduatoria finale, fermo restando la(disponibilità del ventilatore attualmente in uso.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo il loro prezzo e tipologia. Con l’operatore economico sottoscrittore dell’accordo quadro saranno sottoscritti, nel periodo di validità dell’accordo in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura alle condizione aggiudicate. L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 39.900,00 (iva esclusa) e l’operatore economico, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato. L’amministrazione, tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo; ciò in quanto, all’interno dell’accordo quadro, la ASL ha facoltà di spostare i consumi in base alle proprie esclusive esigenze.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO. L’Accordo quadro – il cui schema è allegato al presente disciplinare - viene ascritto alla tipologia di cui al comma 4, lettera a) del predetto articolo 54, in considerazione del fatto che il prezzo sarà “fisso” per tutta la durata contrattuale. L’accordo quadro non fissa, per ciascuna voce oggetto di gara, i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze delle strutture sanitarie utilizzatrici - ma solo, per ciascuna di esse, il loro prezzo e tipologia.
CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO