DISCIPLINARE DI GARA
DISCIPLINARE DI GARA
GARA D’APPALTO EUROPEA MEDIANTE PROCEDURA
RISTRETTA PER AFFIDAMENTO
SUPPORTO LOGISTICO INTEGRATO
TIPO “CHIAVI IN MANO”, PER LA
SERVIZIO DI
GLOBALE, DEL MANUTENZIONE
ORDINARIA E STRAORDINARIA SU N. 11 ELICOTTERI
AW139, DALL’1/1/2024 AL 31/12/2026.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: MINOR PREZZO (ART. 95, COMMA 4 DEL D.LGS
50/2016)
1. PREMESSE
Con Determina a contrarre del 20 giugno 2023, questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura del servizio di supporto logistico integrato globale, del tipo “chiavi in mano”, per la manutenzione ordinaria e straordinaria su n. 11 elicotteri AW139, dall’1/1/2024 al 31/12/2026.
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura ristretta, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 4, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti pubblici” (nel prosieguo: Codice).
C.I.G.: 9892328F4C.
Si precisa che il versamento del contributo dovuto all’ANAC, ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 2661, dovrà essere effettuato esclusivamente dai concorrenti invitati, all’atto della presentazione dell’offerta.
La gara sarà espletata attraverso il sistema di gestione elettronica fornito da Consip S.p.a. c.d. “Sistema ASP” con numero di iniziativa 3631715 ed è stata pubblicata sulla G.U.E. n. 2023/S 119- 376149 del 22/06/2023.
Responsabile del procedimento: ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Vice Prefetto, dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Referente di Gara: dr. Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
P.E.C.: xxxxx000.0000@xxxxx.xxxxxxx.xx e-mail: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx URL: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
1.1 IL SISTEMA
La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente ed espressamente previsto, attraverso l’utilizzazione di un Sistema Telematico (di seguito per brevità anche solo “Sistema”).
Il funzionamento del Sistema avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID.
La Direzione Centrale per i Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale per la Motorizzazione – (di seguito, per brevità, l’Amministrazione) si avvarrà di tale sistema in modalità ASP (Application Service Provider).
L’utilizzo del Sistema comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.
L’utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:
• parità di trattamento tra gli operatori economici;
• trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
• standardizzazione dei documenti;
• comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
• comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del co dice civile;
• segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
• gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario
per il mero utilizzo del Sistema.
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
• difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi
impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
• utilizzo del Sistema da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Regole del sistema di e- procurement della pubblica amministrazione";
In caso di mancato funzionamento del sistema o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto I.1 del Bando di gara, nella sezione dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.
La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
Il Sistema garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. Il Sistema è realizzato con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all’operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione” che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito
certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L’accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.
L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e- Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx o le comunicazioni attraverso il Sistema.
In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della registrazione dell’operatore economico, l’operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.
Con la registrazione e la presentazione dell’offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Regole del sistema di e-Procurement della pubblica amministrazione”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo del Sistema.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo, nonché delle specifiche credenziali rilasciate in sede di registrazione al Sistema;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per
l’Italia Digita le (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82 / 05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 9 1 0/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100 1 4;
III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l’Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare l’istanza di partecipazione (per la prima fase) e l’offerta (per la seconda fase) tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema.
La Registrazione deve essere necessariamente effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella di registrazione.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta - necessariamente - da almeno un soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico medesimo.] All’esito della Registrazione viene rilasciata al soggetto che ne ha fatto richiesta una userid e una password (d’ora innanzi anche “account”). L’account è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005.
Il titolare dell’account è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall’art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement
L’account creato in sede di registrazione è necessario, fermo quanto successivamente specificato, ai fini dell’identificazione per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. Per poter partecipare alla gara, l’utente dovrà associarsi alla P.IVA/Xxxxx identificativo dell’operatore economico per conto del quale intende operare.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell’offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato.
L’accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore economico registrato.
L’identificazione può avvenire alternativamente o congiuntamente:
1) mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento
reciproco transfrontaliero a i sensi del Regolamento eIDAS;
2) tramite l’account rilasciato in fase di registrazione;
3) mediante una o più delle seguenti modalità di identificazione digitale: carta di identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o carta Nazionale dei Servizi (CNS) di cui all’articolo 66 del medesimo decreto legislativo.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato
viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
1.4 GESTORE DEL SISTEMA
Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è la Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale
– Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all’uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l’onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso ed è altresì responsabile dell’adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”).
L’istanza di partecipazione alla presente procedura (nella prima fase) e l’offerta (nella seconda fase) deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La presente procedura ristretta prevede due fasi:
• una prima fase di pre-qualifica
• una seconda fase di presentazione delle offerte.
La documentazione di gara comprende:
1) Bando di gara;
3) Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.);
4) Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione;
5) Capitolato Tecnico con i relativi Allegati.
La documentazione di gara concernente la fase di presentazione delle offerte sarà specificata nella lettera d’invito.
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx oltre che sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, sezione BANDI/ALTRI BANDI (numero gara 3631715) in formato elettronico.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.lgs. 82/2005 e disponibile sul sito xxx.xxxx.xxx.xx. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato pdf/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente
L’Amministrazione effettuerà la verifica circa il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali inerenti alla presente iniziativa con le modalità descritte nel presente Disciplinare,
2.2 CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e non oltre il 21 luglio 2023 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmate digitalmente, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di partecipazione mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto precedente del presente disciplinare di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 COMUNICAZIONI
Anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i. l’operatore economico con la presentazione dell’istanza di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
L’operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione.
Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l’Amministrazione lo riterrà opportuno, l’Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal concorrente.
Ai medesimi fini, in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti ogni impresa facente parte del RTI o del Consorzio con la presentazione dell’istanza di partecipazione elegge automaticamente domicilio nell’apposita area del Sistema ad essa riservata.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti
gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’appalto è costituito da un unico lotto, di cui a seguire:
oggetto del lotto | CIG | |
Servizio di supporto logistico integrato globale, del tipo “chiavi in mano”, per la manutenzione ordinaria e straordinaria su n. 11 elicotteri AW139, dall’1/1/2024 al 31/12/2026. | 9892328F4C |
3.1 IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo complessivo a base di gara è pari ad € 21.980.000,00 (comprensivo di oneri per la sicurezza di € 50.000 non soggetti a ribasso).
3.2 OPZIONI
Non sono previste opzioni.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare per il singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa per il singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa per il singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al presente singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che si trovino in qualsiasi altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, secondo la normativa vigente.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della L. 190/2012.
Il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e le consorziate esecutrici dovranno produrre il DGUE per il Lotto per il quale partecipa ed una domanda di partecipazione;
In caso di RTI e Consorzi composti dalle stesse imprese per ogni Lotto, ciascuna impresa dovrà produrre il DGUE per il Lotto per il quale partecipa ed una domanda di partecipazione;
Nell’ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI e del Consorzio (ivi compresa l’impresa che eventualmente partecipi ad un Lotto in forma singola), dovranno avviare una procedura di partecipazione per ogni Lotto al quale intendono partecipare, producendo tanti DGUE e tante domande di partecipazione e specificando per ogni Lotto la forma di partecipazione, la eventuale ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all’interno del RTI/Consorzio.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e relativi aggiornamenti
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
6.1 REQUISITI DI IDONEITA’
Iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Per la partecipazione alla gara ciascun concorrente dovrà produrre - a pena di esclusione - i requisiti di seguito riportati che avranno provveduto ad autocertificare mediante il Documento di Gara Unico Europeo, (nella parte IV – Criteri di selezione - punto B) “Capacità economica e finanziaria”) e, precisamente:
a) almeno due dichiarazioni bancarie, in originale o copia conforme, attestanti la capacità economica dell'impresa e la sua solvibilità;
b) dichiarazione attestante il fatturato globale dell'impresa realizzato nell'ultimo triennio nel settore della gara di cui al presente bando.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4, e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte con indicazione del punto specifico da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione I.V.A., da cui sia possibile evincere la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione, corredati della nota integrativa, in formato pdf;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che per fondati motivi non sia in grado di presentare la documentazione richiesta può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Si precisa che il requisito di cui alla lettera b) potrà essere oggetto di avvalimento.
6.3 REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
I soggetti partecipanti alla presente procedura dovranno presentare:
- l'elenco delle principali forniture identiche e/o similari a quelle oggetto della gara, effettuate nell'ultimo triennio, con l'indicazione del rispettivo importo, della data del contratto e del beneficiario che ogni concorrente dovrà provvedere ad autocertificare mediante il Documento di Gara Unico Europeo, (nella parte IV – Criteri di selezione - punto C) “Capacità tecnica e professionale”).
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico che per fondati motivi, non sia in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità tecnica e professionale mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di un elenco con l’indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati ed allegando in originale o copia conforme, i relativi certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
6.4 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO
Costituisce requisito tecnico essenziale per la partecipazione alla gara il possesso, da parte delle Imprese interessate, di accordi con la Casa Madre per le attività di cui trattasi, i quali evidenzino che l’aspirante appaltatore ha la capacità, riconosciuta dalla Casa Madre degli elicotteri AW139, di erogare legittimamente, secondo le norme aeronautiche applicabili e per tutta la durata del contratto che sarà stipulato all’esito della gara, i servizi di manutenzione specificati nel presente capitolato tecnico. Saranno considerati rispondenti al presente requisito accordi di Service Centre Agreement con la Casa Madre che evidenzino la capacità di fornire servizi di manutenzione e riparazione e vendere pezzi di ricambio e strumenti a proprietari e operatori degli elicotteri oggetto del Capitolato Tecnico (C.T.) allegato al presente Disciplinare. In ogni caso, la ditta concorrente non potrà dare per presupposto alcun accordo pregresso o successivo all’aggiudicazione tra l’Amministrazione la Case Madre degli elicotteri in argomento. È consentita la partecipazione alla gara qualora la scadenza dell’intesa con la Casa Madre precedesse il termine di durata del contratto che sarà stipulato all’esito della gara con l’Amministrazione, fermo restando l’obbligo di possedere accordi con la Casa Madre, come sopra descritto, per tutta la durata contrattuale.
Altro requisito essenziale è che la Ditta sia:
• Organizzazione certificata ai sensi della Pubblicazione Tecnica (P.T.), emessa dalla D.A.A.A., AER(EP).P-145 (o certificazione equivalente rilasciata extra-Italia su requisito EMAR 145),
OPPURE
• sia certificata EASA Part 145 (o titolo riconosciuto equipollente da EASA).
Qualora la Ditta sia sprovvista dell’approvazione ai sensi della citata P.T. AER(EP).P-145, dovrà impegnarsi, qualora aggiudicataria della gara, a richiedere formalmente tale approvazione alla D.A.A.A. come meglio specificato al paragrafo 12. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e mezzi di prova del C.T.
La Ditta dovrà avere disponibile tutta la documentazione che dimostri l’avvenuto rilascio della certificazione di cui sopra.
La Ditta dovrà altresì:
• disporre (o dotarsi tra l’aggiudicazione e l’inizio dell’esecuzione contrattuale) in Italia di almeno una struttura di Base Maintenance in grado di assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, l'introduzione di modifiche ed aggiornamenti tecnici, nonché, ricorrendone i presupposti, la revisione generale degli elicotteri;
• impegnarsi per iscritto a consentire, a semplice richiesta dei competenti Uffici Centrali dell'Amministrazione, l'accesso agli stabilimenti della ditta per seguire le lavorazioni, visionare documenti di interesse ed eseguire le tipiche operazioni di controllo dettagliato dell'Autorità di vigilanza sulle costruzioni/revisioni aeronautiche;
interloquire con l’Amministrazione, durante l’esecuzione del contratto, in lingua italiana.
6.5 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un R.T.I. costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
il requisito relativo all’iscrizione alla Camera di Commercio deve essere posseduto da:
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso.
6.6 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e/o da tutte le consorziate, così come per i Requisiti speciali di cui ai punti 6.2 e 6.3.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad es, iscrizione alla CCIA).
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.1.1..
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino per il singolo lotto sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il D.G.U.E. della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica nel D.G.U.E. la quota che eventualmente intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto
l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore per diversi concorrenti.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio D.G.U.E., da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice.
9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Tutti i documenti relativi alla presente fase di pre-qualifica dovranno essere inviati all’Amministrzione, ove non diversamente previsto, esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005.
L’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere fatta pervenire dal candidato all’Amministrazione attraverso il Sistema, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 15:00 del 28 luglio 2023, come indicato al punto IV.2.2 del Bando di Gara, pena l’irricevibilità della domanda e comunque la sua irregolarità.
L’ora e la data di ricezione delle istanze di partecipazione sono stabilite in base al tempo del Sistema.
Il Sistema invierà, altresì, al candidato, una ricevuta, in formato pdf., come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l’orario di invio dell’istanza di partecipazione e contenente il codice identificativo dell’istanza di partecipazione e i riferimenti del suo contenuto.
La domanda di partecipazione non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare la gara per mutate esigenze allo stato attuale non preventivabili, ovvero per indisponibilità delle risorse finanziarie del pertinente capitolo di spesa.
Si precisa che,, qualora di verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle istanze di partecipazione, l’Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, anche disponendo al sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento.
Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle istanze di partecipazione indicate. E’ consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’istanza di partecipazione di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La
pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili indicati nel bando di gara.
L’istanza di partecipazione dovrà essere composta da :
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
B) DGUE
C) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
D) EVENTUALE ALTRE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO
Il candidato dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie Sezioni ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente Tabella:
Documentazione Amministrativa | |
Documento | Busta |
DGUE candidato | Amministrativa |
Dichiarazioni integrative | Amministrativa |
Domanda di partecipazione | Amministrativa |
Procure | Amministrativa |
Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione della ISTANZA DI PARTECIPAZIONE dovrà avvenire attraverso l’esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare la suddetta istanza di partecipazione e i relativi documenti amministrativi a corredo.
Si precisa che, prima dell’invio, tutti i file che compongono l'istanza di partecipazione sopra indicata, che non siano già in formato .pdf, devono, a meno che non sia espressamente previsto diversamente, essere tutti convertiti in formato .pdf. La preparazione dell'istanza di partecipazione e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l’invio dell'istanza di partecipazione deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema. Si chiede al candidato coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta nell'istanza di partecipazione.
È sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione, in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del candidato aggiornare costantemente il contenuto dell'istanza di partecipazione. L’invio dell'istanza di partecipazione, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell’apposita funzione di “invio” della medesima. All’invio dell’istanza di partecipazione il candidato riceverà una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati dell'istanza di partecipazione e certificherà la data e l’ora di avvenuto invio della medesima. Il Sistema utilizzato dall’Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'istanza di partecipazione e dei
documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l’identificazione e l’inalterabilità della medesima. Pag. 17 a 29 La presentazione dell'istanza di partecipazione mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione della medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell’Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'istanza di partecipazione non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il candidato esonera Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.
Si precisa inoltre che:
- l'istanza di partecipazione presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il candidato;
- entro il termine di presentazione dell'istanza di partecipazione, chi ha presentato un'istanza di partecipazione potrà ritirarla; il Sistema invierà all’operatore economico una comunicazione nell’area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'istanza di partecipazione; un'istanza di partecipazione ritirata equivarrà ad un'istanza di partecipazione non presentata;
- il Sistema non accetta istanze di partecipazione presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine di presentazione delle medesime.
Al candidato è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'istanza di partecipazione, a pena di esclusione, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nelle buste pertinenti. Il candidato è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'istanza di partecipazione, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i file che il medesimo candidato presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati. Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'istanza di partecipazione. Il candidato che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'istanza di partecipazione.
***
Per i candidati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i candidati non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione Europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE e la domanda di partecipazione, devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante
legale del candidato o suo procuratore. Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet http: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di candidati non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del candidato assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nell'istanza di partecipazione, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi dell'istanza di partecipazione e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'istanza di partecipazione. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e dell'istanza di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'istanza di partecipazione;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'istanza di partecipazione ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'istanza di partecipazione.
Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al candidato un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il candidato produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del candidato dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
11. CONTENUTO DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
L'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE è costituita dalla domanda di partecipazione (che include le eventuali dichiarazioni integrative), il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
11.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. 82/2005 da un legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di mandato espresso ad agire in nome e per conto della Ditta, corredata della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, e dovrà comprendere l'indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni, degli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) e di posta elettronica della Ditta e l’indicazione del CCNL applicato al settore relativo al servizio da affidare.
La domanda di partecipazione dovrà essere caricata a Sistema.
Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
La domanda è sottoscritta con firma digitale:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano Pag. 20 a 29 alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Nel caso in cui il candidato utilizzi il modello di “domanda di partecipazione” messo a disposizione dall’Amministrazione (Allegato A) esso deve essere predisposto e sottoscritto:
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti/costituendi da ciascuno dei soggetti che costituiscono /costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- in caso di aggregazioni di rete dall’organo comune, dalla mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo e da ognuna delle imprese esecutrici.
Il candidato allega copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del candidato risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
11.2 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CAMERA DI COMMERCIO Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, resa da un legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore munito di mandato espresso ad agire in nome e per conto della Ditta ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 46 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ; le società non aventi sede in Italia dovranno provare la loro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali indicati nell'allegato XVI del D.Lgs. n.50/2016;
11.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il candidato dovrà compilare il DGUE di cui all’art. 85 del D.lgs. 50/2016, il cui modello è pubblicato e reso disponibile, unitamente al bando di gara, sui siti istituzionali di cui al bando medesimo secondo quanto di seguito indicato.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Il candidato rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il candidato indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il candidato, per ciascuna ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma digitale dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il candidato e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il candidato (conforme all’Allegato C);
3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non Pag. 21 a 29 partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (conforme all’Allegato C);
4) originale sottoscritto digitalmente o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del candidato, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Con riferimento alla sezione D (subappalto): l'indicazione dell'intenzione di ricorrere al subappalto e delle parti del servizio/fornitura che si intende subappaltare dovrà avvenire nella fase di valutazione delle offerte.
Parte III – Motivi di esclusione
Il candidato dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c- quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 11.4.1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione
Il candidato dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all’idoneità professionale di cui par. 6.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al par. 6.3, lettere a), b) e c) del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il candidato rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il candidato (nonché l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.: Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc.).
11.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
11.4.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, con le quali:
1. fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017,
n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis); c-ter); cquater), f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’istanza di partecipazione;
3. in caso di Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lett. c), ove il consorzio, al fine di soddisfare i requisiti tecnico-professionali e/o economico-finanziari, ricorra ai requisiti
delle proprie consorziate non indicate quali esecutrici, indica la ragione sociale delle consorziate, la tipologia del requisito cui fa ricorso e la relativa misura;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:
5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
6. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
7. autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia della predetta documentazione. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
8. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel presente Disciplinare e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell’ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della stazione appaltante per le finalità descritte nell'informativa;
9. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267: a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente; b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato; si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, non si dovrà procedere, ai sensi dell'articolo 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. n. 32 del 18 aprile 2019, all'indicazione del soggetto di cui il candidato intenda avvalersi;
10. indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett.
d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;
c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del Codice.
Ai fini della partecipazione l’Amministrazione ha predisposto una “domanda di partecipazione”, delle "dichiarazioni integrative" e una “dichiarazione di avvalimento”, da sottoscrivere digitalmente, che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate (Allegati A, B e C) che il candidato ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.
11.4.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 11.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: - copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti: - atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione
richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun candidato aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.lgs. 82/2005.
12. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
12.1 PREQUALIFICA
Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione il R.U.P. con l’ausilio del personale dell’Ufficio Attività Contrattuali per la Motorizzazione, procederà in seduta riservata, operando attraverso il Sistema ASP, allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle istanze di partecipazione tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle istanze di partecipazione e che le stesse siano composte dalla prescritta documentazione (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle istanze di partecipazione medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 10, le eventuali istanze di partecipazione intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna istanze di partecipazione è presente a Sistema;
b) successivamente, procederà attraverso il Sistema all'apertura delle istanze di partecipazione presentate; quindi, il Sistema consentirà l’accesso alla 'Busta amministrativa' e svolgerà la verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.
Il RUP procederà, poi, sempre in seduta riservata, a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 10;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.
Al termine e in base alle risultanze del predetto esame, il RUP procederà a redigere l'elenco dei candidati che saranno invitati a presentare offerta.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
12.2 INVITO A PRESENTARE OFFERTA
Nella seconda fase della procedura, saranno invitati a presentare offerta tutti gli operatori economici che abbiano fatto pervenire, nelle modalità e nei tempi sopra definiti, una valida “istanza di partecipazione" alla gara e che siano in possesso dei requisiti richiesti nel Bando e nel presente Disciplinare.
Gli Operatori economici destinatari della lettera di invito, dovranno presentare offerta nei termini ivi stabiliti.
Fermo restando quanto previsto nel Bando di gara e nel presente Disciplinare, l'ulteriore documentazione da presentare in sede di offerta, le modalità di presentazione dell'offerta medesima nonché il procedimento di aggiudicazione, saranno specificati nella Lettera di invito e relativi allegati.
13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
14. REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.
I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto
svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d’asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello. In caso di inosservanza di quanto sopra, l’Amministrazione segnalerà il fatto all’autorità giudiziaria, all’Autorità Nazionale Anticorruzione, all’Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.
Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l’accesso, l’utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.
Tutti i contenuti del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.
Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.
La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.
Con la Registrazione e la presentazione dell’istanza di partecipazione, i candidati manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.
A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell’utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare, il MEF, la Consip S.p.A., l’Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.