SETTORE/SERVIZIO TECNICO
Capo di Ponte, lì 05 dicembre 2023 Prot. n. 0005916
Stazione Appaltante Comune di Capo di Ponte
SETTORE/SERVIZIO TECNICO
DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI «INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/ RAFFREDDAMENTO, VERIFICA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI CAPO DI PONTE. Cod. CUP E59I22000090006» |
Procedura aperta sottosoglia ai sensi degli articoli 14, 71, 107 comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Criterio di selezione delle offerte: minor prezzo ai sensi dell’art.108 comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Esecuzione dei lavori sulla base di un progetto esecutivo, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
CUP: E59I22000090006 CIG: A0381F0133 CODICE NUTS: ITC47 |
Gara telematica sulla piattaforma di e-procurement SINTEL ID 177008463 |
La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.
La Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” nell’esercizio delle funzioni di stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della L.R. 33/2007 e successive modificazioni e integrazioni al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo Internet: xxx.xxxxxxx.xx.
Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda in particolare alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel” e “Partecipazione alle gare”, presenti nella sezione “Libreria documentale” di Sintel, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.
Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d’uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell’Azienda Regionale Innovazione e Acquisti xxx.xxxxxxx.xx nella sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo all’indirizzo email xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx oppure telefonando al numero verde 800.116.738. |
1. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA 7
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE 7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI 9
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI 10
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE 12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 12
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE 13
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA 14
6.1 REQUISITI DI XXXXXXXX' PROFESSIONALE 14
6.2/6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE 14
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE 15
6.5 Indicazioni SUI REQUISITI SPECIALI NEI consorzi di cooperative, CONSORZI DI IMPRESE artigiane, consorzi stabili 15
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE 16
9.1 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE 16
9.2 TEMPISTICA ESECUZIONE LAVORI 16
9.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) 17
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 19
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA 20
13.1 Regole per la presentazione dell’offerta 20
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 22
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA 22
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14 25
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI 25
ALLEGATI ALL’OFFERTA ECONOMICA 27
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 28
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA 28
20.1 IN CASO DI NON APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 28
20.2 IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 29
21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE 29
21.1 IN CASO DI NON APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 29
21.2 IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023 30
23. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE 30
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO 30
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 32
26. CODICE DI COMPORTAMENTO 32
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 32
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 33
Nota
Il presente disciplinare di gara è stato redatto secondo il Bando-tipo n.1/2023 approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 309 del 27/06/2023.
Ai fini del presente disciplinare si intende per: “Codice”, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
“Stazione Appaltante” o “CUC”, il Comune di Capo di Ponte. “ANAC”, l'Autorità Nazionale Anticorruzione”. “Amministrazione aggiudicatrice” il Comune di Capo di Ponte
TABELLA RIEPILOGATIVA
Stazione appaltante Amministrazione aggiudicatrice | COMUNE DI CAPO DI PONTE CF 81001410174 – I IVA 00723520987 Sede locale in Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx xx Xxxxx (Xx) p.e.c. xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx-xx-xxxxx.xx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx COMUNE DI CAPO DI PONTE CF 81001410174 – I IVA 00723520987 Sede locale in Xxx Xxxxxxxx x. 00, 00000 Xxxx xx Xxxxx (Xx) p.e.c. xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx-xx-xxxxx.xx.xx sito internet xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx |
Tipologia della procedura | Procedura aperta ai sensi degli articoli 14, 71, e 107 comma 3 del Codice |
CPV principale | 45262522-6-4 Lavori edili |
Oggetto della procedura di gara | RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/ RAFFREDDAMENTO, VERIFICA SISMICA E MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA DELLA PALESTRA COMUNALE DI CAPO DI PONTE – COD. CUP E59I22000090006 |
Codice CIG | A0381F0133 |
Codice CUI | L81001410174202200009 |
Categoria prevalente e denominazione | OG 1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI |
Categorie scorporabili | OS 18A - COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO OS 28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO OS 30 - IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, …. |
Validazione del progetto (art 42 comma 4) | Verbale del 05.12.2023 |
Termine ultimo per la presentazione delle offerte (termine ridotto ai sensi dell’art71 comma 2 del Dlgs 36/2023) | Ore 20:00 del 21 Dicembre 2023 |
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti | Ore 18:00 del 15 Dicembre 2023 |
Prima sessione apertura offerte | Ore 9:00 del 22 Dicembre 2023 |
Criterio di aggiudicazione | Minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 del Codice |
Valore totale della procedura a seconda di eventuali opzioni | € 210.545,20 oltre IVA |
Importo dell’appalto | a) IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA: € 187.431,73 oltre IVA b) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € 23.113,47 oltre IVA TOTALE (a + b) = € 210.545,20 oltre IVA |
Termine esecuzione lavori | 60 (SESANTA) giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna La consegna dei lavori potrà avvenire anche in via d’urgenza ai sensi dell’art. 17, comma 9 del D.Lgs. 36/2023. |
Luogo di esecuzione del contratto | Comune di Capo di Ponte (BS) |
Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell’art. 15 del Codice | Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Responsabile Area Tecnica del Comune di Capo di Ponte (BS) |
Rup della CUC/SA ai sensi dell’art. 15 comma 9 del Codice (*) | Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx - Responsabile Area Tecnica del Comune di Capo di Ponte (BS). |
180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte | |
Determina approvazione bando/disciplinare | n. 151/ST del 05.12.2023 |
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 15 comma 9 del Codice. | |
PREMESSE
L’intervento si prefigge la “Riqualificazione impianto riscaldamento/raffreddamento, verifica sismica e messa in sicurezza della copertura della palestra comunale di Capo di Ponte”. L’adeguamento sismico, in quanto obbiettivo prioritario delle politiche nazionali di messa in sicurezza degli stabili scolastici ha consentito al Comune di Capo di Ponte di ottenere un finanziamento con risorse P.N.R.R. nell’ambito della Missione 4 “Istruzione e Ricerca”; Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”; Investimento 1.3: “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”.
Gli interventi si prefiggono l’adeguamento e la riqualificazione dalla palestra comunale sita in Xxx Xxxx Xxxx x. 0, adibita a palestra scolastica della Scuola Secondaria di Primo Grado di Capo di Ponte.
L’intervento è stato ritenuto di particolare rilevanza anche nelle politiche dell’Amministrazione Comunale, tanto ne è che in ogni fase progettuale la Giunta ha intenzione di rinnovare la declaratoria di «estrema urgenza», ai sensi dell’art. 9 comma 1 – lettera “a” della Legge 11 novembre 2014, n. 164, che testualmente recita: “1. Fatti salvi i casi previsti dall'articolo 57, comma 2, lettera c) e dall'articolo 221, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce «estrema urgenza», la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente interessato che certifica come indifferibili gli interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali: a) alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente.
Con determinazione a contrarre n. 151/ST del 05.12.2023, il Comune di Capo di Ponte ha deciso di affidare i suddetti lavori come previsti nel progetto a base di gara e conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 - G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.
Ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema di e-procurement della Regione Lombardia denominato SINTEL accessibile dall’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione delle offerte, di verifica e valutazione delle stesse nonché di aggiudicazione definitiva, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi dell’art. 88 del Codice, tutto come meglio dettagliato all’interno del presente documento verranno gestite tramite la Piattaforma Sintel.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:
• di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 108 comma 10, del Codice;
• di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfi gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall’art. 107 del Codice;
• di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
• di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108, comma 10 o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell’art. 70 comma 4 del Codice;
• di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
• di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
1. PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL DI ARIA SPA
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE
L’utilizzo della Piattaforma comporta l’accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice-civile.
La SA non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore economico, da:
- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla piattaforma;
- in caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la SA può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
La SA si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.
Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della piattaforma sono registrate e attribuite all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
L’utilizzo e il funzionamento della piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle “Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL” al presente LINK; che costituisce parte integrante del presente disciplinare.
L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell’operatore economico.
La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del disciplinare alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1.2 DOTAZIONI TECNICHE
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento “Regolamento di utilizzo della Piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma.
In ogni caso è indispensabile:
a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l’operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
d) avere da parte del legale rappresentante dell’operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell’Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell’Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale.
1.3 IDENTIFICAZIONE
Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.
L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione dell’operatore economico.
L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.
Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1. Disciplinare di gara;
2. DGUE;
3. Modello di domanda di partecipazione;
4. Modello offerta economica;
5. Modello di scomposizione offerta economica;
6. Patto di integrità del Comune di Capo di Ponte approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 01/03/2017;
7. Sono da considerare allegati i CAM disponibili al seguente link: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/XXX-xxxxxxx
8. Elenco elaborati Progetto Esecutivo:
Gli elaborati tecnici sono disponibili all’indirizzo:
xxxxx://xxxxx.xxxxxx.xxx/xxxx/x/0Xxx0xxxXX0x0XXX0X0XX0xXXx-XX0-xX/xxxx?xxxxxxxxxxx
Si consiglia di copiare l’url nella banda degli indirizzi del browser
La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale del Comune di Capo di Ponte, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara”, al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxx-xx-xxxxx.xx.xx e sulla piattaforma Sintel, al seguente link: xxx.xxxxxxx.xx.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la funzione “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara, presente sulla piattaforma SINTEL di Aria Lombardia, previa registrazione alla Piattaforma stessa.
Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno quattro giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.
La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
2.3 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni Procedura disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara. È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione.
Le comunicazioni relative: a) all’esclusione; b) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; c) all’attivazione del soccorso istruttorio; d) alla richiesta di offerta migliorativa; avvengono tramite la piattaforma.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; c) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala, d) al sorteggio di cui all’articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 (indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato come domicilio principale dall’operatore economico al momento della registrazione o successivamente con l’aggiornamento del proprio profilo sulla piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato) o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l’operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.
In caso di consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L’oggetto della presente procedura è l’affidamento dell’appalto per l’esecuzione dei lavori di «Riqualificazione impianto riscaldamento/raffreddamento, verifica sismica e messa in sicurezza della copertura della palestra comunale di Capo di Ponte – cod. CUP E59I22000090006», come dettagliatamente descritti negli elaborati progettuali.
Tabella n. 1 – Importo dell’appalto
L’appalto è costituito da un unico lotto poiché, ai sensi all’art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 poiché l’ammontare dei lavori non pregiudica la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese mentre la suddivisione in lotti pregiudicherebbe la corretta esecuzione dei lavori, compromettendo l’efficacia e la velocità dell’intervento;
L’appalto è finanziato in parte con fondi statali MIUR (Euro 325.000,00);
I lavori sono a misura e gli importi delle singole lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, sono i seguenti:
n | Importo in euro al netto dell'IVA di legge | a corpo (in euro) | a misura (in euro) | Totale (in euro) |
1 | Lavori | / | € 187.431,73 | € 187.431,73 |
2 | Oneri della sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso | € 23.113,47 | ||
T | Importo totale dell'appalto posto a base di gara (1+2) | € 210'545.20 |
Ai sensi dell’art. 41, comma 13, del codice, i costi della manodopera stimati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento sono pari ad € 440.680,19.
Il contratto collettivo applicato è Edile
Tabella n. 2– Oggetto dell’appalto
n . | Lavorazione | Categoria | Classifi ca | Qualificazione obbligatoria (sì/no) | Importo in euro al netto dell'IVA di legge | % | Indicazioni speciali ai fini della gara | |
Prevalente o scorporabile | Subappaltabile (si oppure no) * | |||||||
1 | EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | OG 1 | I1 | SI | 120.222,65 | 64,14 | PREVALENTE | SI (NEI LIMITI DI CUI ALLA SUCCESSIVA NOTA N. 1) |
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO | OS 28 | I | SI | 40.801,98 | 21,77 | SCORPORABILE | SI | |
COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO O METALLO | OS 18-A | I | SI | 20.727,17 | 11,06 | SCORPORABILE | SI | |
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI | OS 30 | I | SI | 5.679,93 | 3,03 | SCORPORABILE | SI | |
totale | 187.431,73 | 100 |
* Si rammenta in particolare quanto segue:
1) Ai sensi dell’art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, non può essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente (OG 1) e dei contratti ad alta intensità di manodopera;
2) Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incremen- tata di un quinto”;
3) Per le opere superspecialistiche (OS 18° - OS 30), è vietato l’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto ma sono subappaltabili ai sensi dell’art. 119, del D.Lgs. 36/2023
1 Ai sensi dell’art. 2 comma 2 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 “La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto”;
La durata dell’appalto è di 60 (SESSANTA) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Fermo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere alla eventuale consegna in via d’urgenza delle lavorazioni in oggetto ai sensi dell’art. 17 comma 9 del Codice.
Dovrà essere rispettato rigorosamente il cronoprogramma dei lavori; le lavorazioni potranno essere suddivise in fasi spaziali e temporali che consentono il proseguo del cantiere con le attività scolastiche/sportive/motorie in corso. Per le attività che hanno una rilavante interferenza diretta con le attività sportive scolastiche dovrà essere programmata l’esecuzione durante le fasi di sospensione delle attività sportive. Qualora per cause documentate non imputabile all’Appaltatore e/o ai suoi fornitori e sub appaltatori non fosse possibile concentrare le attività moleste verso le attività sportive, l’Appaltatore con tempestivo anticipo e di concerto con la Direzione Lavori sentito il RUP, proporrà un aggiornamento del programma operativo (di cui all’art. 2.7 del CSA) al fine di non arrestare le attività scolastiche e di cantiere, attivando le necessarie procedure e precauzioni per consentire l’esecuzione dei lavori e la non interruzione della “funzione scolastica”(chiusure provvisione degli spazi o ricollocazione delle attività sportive)
È prevista la revisione dei prezzi contrattuali secondo le modalità previste dall’art. 60 del Codice dei contratti, previa richiesta espressa dell’appaltatore.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo. Per i contratti relativi ai lavori, nel caso in cui si verificano particolari condizioni di natura oggettiva tali da determinare una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% rispetto al prezzo dell'importo complessivo, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.
La compensazione è determinata considerando gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT
3.3 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE
Si rimanda all’art. 1.7 “modifiche e varianti in corso di esecuzione” del Capitolato Speciale d’Appalto.
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.
I consorzi di cui all’articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la SA accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
− partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
− partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:
− partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all’aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
− partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni lavorativi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
Le aggregazioni di retisti di cui all’art. 65, comma 2 lett. g) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara, ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice, nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto e nei successivi.
La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 comporta l’esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all’articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l’operatore economico.
La SA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito FVOE).
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self- cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla SA.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la SA ne comunica le ragioni all’operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Gli operatori economici sono altresì esclusi dalla gara nel caso di presenza di elementi relativi all’offerta economica nei documenti contenuti nella busta telematica amministrativa.
La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.
La SA verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (di seguito FVOE).
L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.
6.1 REQUISITI DI XXXXXXXX' PROFESSIONALE
a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice;
Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
6.2/6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE
b) Ai fini della partecipazione è richiesto il possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, con riferimento alle
lavorazioni di cui all'articolo 3 della presente lettera d’invito.
Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI RETISTI, GEIE
I soggetti di cui all’art. 65 comma 2, lett. e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di una aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto da:
• ciascuna componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
• ciascuna componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.
Requisiti di capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale
• Il requisito relativo al possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di cui al punto 6.2/6.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.
• Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI
Requisiti di idoneità professionale
Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1
deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.
I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.
Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.
7. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.
Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.
Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.
Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
Il concorrente e l’ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito l’avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e i requisiti di idoneità.
L’ausiliario deve:
• possedere i requisiti previsti dall’art. 5 e quelli di cui all’art. 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché una domanda di partecipazione nei termini indicati al punto 15.1;
• rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’impegno verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto di avvalimento.
Il concorrente allega il contratto di avvalimento, firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell’ausiliario. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell’ausiliario.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Qualora per l’ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l’ausiliario entro 5 giorni lavorativi, decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l’avvalimento.
Nel caso in cui l’ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all’Autorità il comportamento tenuto dall’ausiliario per consentire le valutazioni di cui all’articolo 96, comma 15. L’operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l’esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell’offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l’esclusione del concorrente.
8. SUBAPPALTO
Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni della categoria prevalente (OG 1).
L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione aggiudicatrice dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE
9.1 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE E TERRITORIALE
L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.
9.2 TEMPISTICA ESECUZIONE LAVORI
Le fasi lavorative devono consentire lo svolgimento in concomitanza con la funzione didattica/educativa/motoria/sportiva limitandone al minimo l’interferenza. Le lavorazioni maggiormente moleste dovranno essere “concentrate” durante il periodo
di sospensione della fruizione da parte degli scolari/studenti/squadre sportive fatto salve le cause di forza maggiore non imputabili all’Appaltatore di cui si è già detto al precedente paragrafo 3.1 (DURATA) e a cui si rinvia. Considerato che gli interventi di adeguamento sismico consistono in operazioni mirate e localizzate a carattere conservativo, e che mutuano la propria “tecnica” dagli interventi di restauro all’evidente scopo di limitare la “lesione” dell’immobile preservandone nel contempo la funzionalità, prima dell’immissione della maestranze la Ditta Appaltatrice, dovrà altresì dare idoneo preavviso.
Si ribadisce quanto già esplicato al precedente paragrafo 3.1 che dovrà essere rispettato rigorosamente il cronoprogramma dei lavori così come dettagliato dal programma esecutivo2 dei lavori, prodotto dall’appaltatore prima dell’inizio dei lavori e approvato dalla DL, e come evidenziato negli elaborati progettuali, le lavorazioni sono state suddivise in fasi spaziali e temporali che consentono il proseguo del cantiere con le attività scolastiche in corso.
9.3 CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) E PRINCIPI
La disciplina sui contratti pubblici (D.Lgs.50/2016 e s.m.i.) ha introdotto con l’art. 34 l’obbligo di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi - CAM () - definiti nell’ambito del Piano d’Azione Nazionale per il Green Public Procurement – PAN GPP (Decreto interministeriale dell’11 aprile 2008 e aggiornato con DM 10 aprile 2013). La sopracitata disposizione prevede che, le pubbliche amministrazioni dovranno inserire necessariamente nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM Edilizia. Ai sensi dell’art. 213, comma 9 del DLgs 50/2016 e s.m.i l’applicazione dei CAM sarà monitorata a cura dell’Osservatorio nazionale sui contratti pubblici. L’obbligo di applicazione dei CAM riguarda tutti i settori merceologici disciplinati dai CAM e gli affidamenti di qualunque importo ovvero anche agli affidamenti di beni, servizi e lavori sotto soglia.
Attualmente, i Criteri Ambientali Minimi di riferimento per l’edilizia, fanno riferimento al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (G.U.
n. 183 del 6 agosto 2022), in vigore dal 4 dicembre 2022 “Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”.
L’appaltatore è tenuto al rispetto del princiapio Do No Significant Harm (DNSH) e alla LISTA di ESCLUSIONE.
Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai PNRR nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente: questo principio è fondamentale per accedere ai finanziamenti del RRF. Inoltre, i piani devono includere interventi che concorrono per il 37% delle risorse alla transizione ecologica.
Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile”, adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.
L'Intervento dell'Investimento in questione rientra nel:REGIME - 2: rispetta il principio del DNSH e non arreca danno significativo all'ambiente. Pertanto, per l'attuazione dei lavori oggetto del presente appalto si utilizzeranno le seguenti Schede Tecniche: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DNSH – MISSIONE 4
Le schede tecniche sono una sintesi delle informazioni operative e normative che identifichino i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell’appalto e precisamente di importo pari ad Euro 4.210,90 Si applicano le riduzioni di cui all’art. 106, comma 8 del Codice.
ATTENZIONE
La garanzia provvisoria dovrà essere espressamente intestata al Comune di Capo di Ponte
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del contraente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.
2 Art. 2.5 del CSA. Prima dell'inizio dei lavori, l'esecutore presenta alla stazione appaltante un programma di esecuzione dei lavori dettagliato ai sensi dell'art. 32 c. 9 dell'allegato I.7 del d.lgs. 36/2023, indipendente dal cronoprogramma, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni riguardo il periodo di esecuzione, l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, alla Tesoreria Comunale di Capo di Ponte – Banca Popolare di Sondrio Agenzia Capo di Ponte: IBAN XX00X0000000000000000000X00, avente come causale di versamento l’oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.
La fideiussione può essere rilasciata:
• da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
• da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
• xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
• xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx
La fideiussione deve:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65 comma 2 lett. b) e d) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 193;
4. avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
• l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 106 comma 5 del Codice, su richiesta della SA per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente.
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 106 comma 8 del Codice, l’importo della garanzia può essere ridotto.
Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente allega copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 92, comma 1 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Al termine del sopralluogo all'operatore economico verrà rilasciato l'attestato di avvenuto sopralluogo che dovrà allegare alla documentazione amministrativa.
Per l’effettuazione del sopralluogo i concorrenti concordano un appuntamento con l’ufficio tecnico del Comune di Capo di Ponte, inviando richiesta all’indirizzo mail xxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx.xx ENTRO LE ORE 17:00 DEL 19 DICEMBRE 2023. Ultimo giorno per effettuare il sopralluogo giovedì 21/12/2023.
Al sopralluogo sono ammessi il titolare/legale rappresentante o il direttore tecnico dell'impresa o altro soggetto munito di apposita procura notarile dell'operatore economico per conto del quale il sopralluogo è svolto. Il soggetto che esegue il sopralluogo lo potrà fare solo per conto di un'unica impresa.
L’effettuazione del sopralluogo è indispensabile per poter formulare l’offerta e la mancata effettuazione dello stesso comporta l’esclusione dalla gara, in quanto determinante la mancanza di un elemento essenziale dell’offerta stessa. La mancata effettuazione del sopralluogo non è pertanto regolarizzabile o sanabile e non è assoggettata all’applicazione dell’art. 101 del codice.
Al fine di avere certezza che gli operatori economici aspiranti alla presente procedura di gara, acquisiscano quegli elementi di conoscenza dello stato dei luoghi necessari ad elaborare un’offerta seria, consapevole ed affidabile e ciò a fortiori considerata la particolarità dell’intervento da un punto di vista funzionale e logistico-organizzativo, nonché la concomitante necessità di garantire tutti i margini di sicurezza per gli utilizzatori dell’edificio, determinando la qualificazione dell’intervento quale
«lavori complessi», ancorché non superino la soglia stabilita dalla lettera d) comma 1 art. 2 allegato I.1 del D.lgs 36/2023 in quanto lavori caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere ed all’esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche, con la necessità di garantire sempre lo svolgimento delle attività in esso ospitate (si evidenzia la necessità di garantire il regolare svolgimento delle attività sportive, per quanto possibile in sicurezza nelle porzioni di immobile che non sono oggetto di intervento). In ragione della complessità dell’intervento da un punto di vista logistico- organizzativo, è ulteriore elemento a supporto della necessità che il sopralluogo sia svolto da soggetti “qualificati” nell’ambito dell’organizzazione aziendale dell’operatore economico e non sia svilito assumendolo a mero adempimento formale per la partecipazione alla gara
Sostanziato che tale adempimento non è riconducibile ad una mera formalità e/o un adempimento cartolare e che risponde altresì alla necessità che l’operatore economico possa proporre un offerta seria e consapevole, si ritiene riferire tale onere a soggetti qualificati nell’ambito dell’organizzazione aziendale, dotati del potere di orientare le scelte dell’azienda rispetto ai contenuti dell’offerta e/o comunque che abbiano un ruolo rilevante nella elaborazione della proposta economica da eleggere ad offerta la mancata effettuazione dello stesso comporta l’esclusione dalla gara (Consiglio di Stato Sez. V, 19 febbraio 2018
n. 1037) (..) non può tuttavia sottacersi che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che il sopralluogo ha carattere di adempimento strumentale a garantire anche il puntuale rispetto delle ulteriori prescrizioni imposte dalla legge di gara e che l’obbligo di sopralluogo ha un ruolo sostanziale, e non meramente formale, per consentire ai concorrenti di formulare un’offerta consapevole e più aderente alle necessità dell’appalto. L’obbligo di sopralluogo, strumentale a una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi, è infatti funzionale alla miglior valutazione degli interventi da effettuare in modo da formulare, con maggiore precisione, la migliore offerta tecnica.
(Consiglio di Stato, VI, 23 giugno 2016 n. 2800) (..) È stato anche sottolineato che l’obbligo per il concorrente di effettuazione di un sopralluogo è finalizzato proprio ad una completa ed esaustiva conoscenza dello stato dei luoghi: tale verifica può, dunque, dirsi funzionale anche alla redazione dell’offerta, onde incombe sull’impresa l’onere di effettuare tale sopralluogo con la dovuta diligenza, in modo da poter modulare la propria offerta sulle concrete caratteristiche dei locali.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati
In caso di consorzio di cui all’articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo le modalità di cui alla delibera Anac 621 del 20/12/2022 pubblicata al seguente link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/-/xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxx.
La SA accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell’operatore economico ai fini dell’ammissione alla gara.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la SA richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L’operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell’offerta.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
L’offerta e la relativa documentazione devono essere:
• presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Sintel.
• sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste dal presente disciplinare.
Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.
Le offerte devono essere trasmesse entro le ore 20:00 del giorno 21 Dicembre 2023, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta.
Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta, fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.
Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.
Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’operatore economico registrato a SINTEL accede all’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura e quindi all’apposito percorso guidato “Invia offerta”, che consente di predisporre:
− una busta telematica amministrativa;
− una busta telematica tecnica;
− una busta telematica economica.
La redazione dell’offerta deve avvenire seguendo la procedura guidata di XXXXXX.
N.B. Come precisato nel documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL” (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato “Invia offerta”, questi devono essere inclusi in un’unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su SINTEL non comporta l’invio dell’offerta alla SA.
Si precisa che l’offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato “Invia offerta”. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all’operatore economico di:
• accedere tempestivamente al percorso guidato “Invia Offerta” in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità “Salva” consente di interrompere il percorso “Invia offerta” per completarlo in un momento successivo;
• compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell’offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 “Riepilogo” del percorso “Invia Offerta”, al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla SA, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.
L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.
Si precisa inoltre che:
- l’offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi. La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.
Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana.
I documenti a comprova dei requisiti di partecipazione possono essere presentati senza bisogno di traduzione se redatti in inglese; in tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.
L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Il DGUE, la domanda di partecipazione potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxx.xx sulla piattaforma SINTEL, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura, funzionalità “Documentazione di gara”.
Fino al giorno fissato per l’apertura delle offerte, l’operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, una richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell’offerta tecnica o nell’offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede alla stazione appaltante di potersi avvalere di tale facoltà. La stazione appaltante indica le modalità da adottare per operare la rettifica nel rispetto della segretezza dell’offerta e assegna il relativo termine. La rettifica non deve comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l’offerta economica.
Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l’offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l’identità del concorrente.
In particolare:
• il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
• l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, del modello di domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione degli stessi nonché del Patto di integrità, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
• la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell’impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso
istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
• il difetto di sottoscrizione della documentazione amministrativa è sanabile;
• non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa indicazione, delle modalità con le quali l’operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all’articolo 9 del presente disciplinare.
Ai fini del soccorso istruttorio, la SA assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.
In caso di inutile decorso del termine, il RUP procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il RUP può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.
La SA può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta.
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Nel primo step del percorso guidato ”Invia Offerta” della Piattaforma Sintel, l’operatore economico utilizza gli appositi campi per compilare o allegare la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione;
2. DGUE;
3. Documento attestante la garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 106 comma 3 del Codice, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante e dell’Amministrazione aggiudicatrice; gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta ai sensi dell’art 106 comma 8 segnalano il possesso del relativi requisiti e lo dichiarano nella Domanda di partecipazione;
4. PASSoe;
5. Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
6. Attestazione di avvenuto sopralluogo;
7. Ricevuta di pagamento imposta di bollo;
8. Documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
9. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
10. Copia conforme dell'attestazione di qualificazione SOA;
11. Patto d’integrità sottoscritto digitalmente;
12. Codice di Comportamento firmato digitalmente;
13. (eventuale) Procura;
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA
La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE) e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello allegato alla Documentazione di gara.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all’articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall’operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art 94.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all’articolo 98, comma 3, lettere
g) ed h) del codice sono rese dall’operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
Le dichiarazioni in ordine all’insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all’operatore economico. Con riferimento alle cause di esclusione di cui all’articolo 95, il concorrente dichiara:
- le gravi infrazioni di cui all’articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l’azione penale ai sensi dell’articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all’esercizio dell’azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all’articolo 94, comma 1, del codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all’articolo 98, comma 4, lettera h) del codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all’articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del disciplinare di gara.
La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.
L’operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.
L’operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato a adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.
Se l’operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.
In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.
Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:
1. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l’amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
2. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
3. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto criteri ambientali minimi di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 - G.U. n. 183 del 6 agosto 2022 “criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi”;
4. di applicare il CCNL indicato dall’Amministrazione aggiudicatrice o altro equivalente, con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
5. di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all’articolo 9;
6. di prendere atto dei lavori già eseguiti e valutati idonei dal collaudatore, dichiarando altresì di nulla eccepire al riguardo;
7. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dall’Amministrazione aggiudicatrice reperibile sul sito istituzionale del Comune al link xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx-xx-
xxxxx.xx.xx/Xxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxx_x0_0/?xxxxxXX.00.00.00 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
8. di accettare il Patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
9. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di impegnarsi a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
10. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale/la Partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
11. di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 29;
12. di aver esaminato gli elaborati progettuali allegati alla documentazione di gara;
13. di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6;
14. di essere iscritto all’Anagrafe tributaria – Ufficio delle Entrate;
15. di applicare ai dipendenti addetti al cantiere il CCNL settore edile o altro contratto che verrà indicato nel modello di dichiarazione integrativa;
16. di mantenere le posizioni previdenziali e assicurative che verranno indicate nel modello di dichiarazione integrativa;
17. di essere in regola con i relativi versamenti previdenziali e assicurativi;
18. di essere iscritto alla Cassa Edile e di essere in regola con i relativi versamenti o di impegnarsi ad iscriversi, qualora aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto d’appalto e comunque prima dell’inizio dei lavori;
La domanda di partecipazione, il DGUE, il Patto di integrità e le eventuali ulteriori dichiarazioni sono compilate e sottoscritte, ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.
La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.
La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di bollo a favore dell’Agenzia delle Entrate. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite:
• F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
• acquisto di marca da bollo da euro 16,00 da apporre su carta intestata dell’operatore economico indicando oggetto e cig della procedura. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.
• il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo.
Per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban dell’Agenzia delle Entrate XX00X0000000000000000000000 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento del bonifico bancario.
15.2DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14
Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell’articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO
L’impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell’apposita sezione della domanda di partecipazione sia del DGUE.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
1. la dichiarazione di avvalimento;
2. il contratto di avvalimento;
3. il PASSOE dell’ausiliaria;
4. il Patto d’integrità a firma dell’ausiliaria.
15.4DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
- a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le categorie di lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;
- dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle categorie di lavori (e relative percentuali) o delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione di rete, attestanti:
- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le categorie di lavori (e relative percentuali) o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
16. OFFERTA TECNICA
Non è prevista l’offerta tecnica.
17. OFFERTA ECONOMICA
Al secondo step del percorso guidato “Invio Offerta”, l’operatore economico, deve inserire negli appositi campi in Piattaforma, a pena di esclusione:
1. il ribasso percentuale offerto sull’importo dei lavori a base di gara (facendo attenzione che il valore sia uguale a quello indicato nel Modello Offerta Economica);
2. la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
3. la stima dei costi della manodopera.
Ai sensi dell’art 41 comma 14, l’operatore economico, nel caso in cui indichi una stima dei costi della manodopera inferiore a quello indicato dalla stazione appaltante (punto 3) può dimostrare, che il ribasso complessivo dell’importo derivi da una più efficiente organizzazione aziendale.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
ALLEGATI ALL’OFFERTA ECONOMICA
Nell’apposito campo “Allegato all’offerta economica”, l’operatore economico deve allegare:
1. il “MODELLO OFFERTA ECONOMICA”, a pena di esclusione.
L’Offerta Economica dovrà riportare tutti gli elementi indicati nel modello allegato. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali (troncamento).
2. (FACOLTATIVO) il MODELLO DI SCOMPOSIZIONE OFFERTA.
Il MODELLO OFFERTA ECONOMICA e il MODELLO DI SCOMPOSIZIONE OFFERTA ECONOMICA sono disponibili
nella sezione “Documentazione di gara” e devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al punto 15.1.
Si invita l’operatore economico a prestare molta attenzione nella digitazione in piattaforma del ribasso percentuale offerto e a verificarne la corrispondenza con quello indicato nel MODELLO OFFERTA ECONOMICA.
In caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere l'offerta si ritiene valida per quella che risulti più vantaggiosa per l'Ente appaltante.
In caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato nel “Modello Offerta Economica” ed il ribasso percentuale indicato nella piattaforma SINTEL verrà ritenuto valido quello indicato nel “Modello Offerta Economica”.
Al terzo step del percorso guidato la piattaforma Sintel genera automaticamente il “Documento d’offerta” che l’operatore economico deve scaricare, sottoscrivere digitalmente secondo le modalità indicate nei punti 13 e 15 della presente lettera d’invito e caricare in piattaforma nell’apposito campo l’upload del “Documento d’offerta”.
Si evidenzia che la compilazione di tale documento non rileva ai fini dell’offerta economica, in quanto è da considerare un semplice passaggio procedurale richiesto dalla piattaforma Sintel, mentre l’offerta economica vincolante è contenuta nel “Mo- dello offerta economica”.
Al quarto del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni compo- nenti la propria offerta. L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Al momento della ricezione dell’offerta Sintel ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell’articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell’offerta presentata.
ATTENZIONE
VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell’offerta, controllare i valori dell’offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel “documento d’offerta”.
Si precisa inoltre che nel caso in cui l’offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).
Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 comma 1 del Codice, sulla base del progetto esecutivo, così come previsto dall’articolo 41 del Codice, con applicazione della formula allo sconto massimo.
19. AUTORITÀ DI GARA
L'Autorità di gara è il RUP della SA.
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Tutte le operazioni sono espletate mediante la piattaforma SINTEL pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema. La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all’apertura:
• della documentazione amministrativa;
• delle offerte economiche.
La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.
L'apertura delle offerte si terrà presso la sede decentrata della SA, ospitata nel Municipio, sito in Xxx Xxxxxxxx x. 00 – Xxxx xx Xxxxx (XX), il giorno 22 Dicembre 2023 alle ore 9:00.
ATTENZIONE
Alla luce della recente giurisprudenza amministrativa che ha chiarito: “la modalità telematica di svolgimento della gara, con caricamento della documentazione su piattaforma informatica messa a disposizione dei concorrenti, consente di tracciare in maniera incontrovertibile i flussi di dati tra i singoli operatori partecipanti, garantendo un'immediata e diretta verifica della data di confezionamento dei documenti trasmessi, della loro acquisizione e di ogni eventuale tentativo di modifica. Siffatta modalità di espletamento della procedura di gara è stata ritenuta dalla stessa giurisprudenza idonea a garantire la trasparenza, anche in assenza di seduta pubblica, anche per l'apertura delle offerte tecniche (e di quelle offerte economiche), per la maggiore sicurezza quanto alla conservazione dell'integrità degli atti che offre” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2021, n.1700; cfr. anche Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019, n.8333; Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2018, n.7039; Cons. Stato, sez. III, 15 novembre 2016, n. 4990; Cons. Stato, sez. III, 3 ottobre 2016, n. 4050; Cons. Stato, V, 29 ottobre 2014, n. 5377), non sarà consentito a nessun operatore economico e relativi ausiliari recarsi presso la sede della Stazione appaltante e tantomeno assistere in presenza alle operazioni di gara che saranno puntualmente registrate e tracciate dalla piattaforma di e-procurement,
Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3 “Comunicazioni” mediante la funzionalità “Comunicazioni procedura” disponibile nell’interfaccia “Dettaglio” della procedura di gara almeno 2 giorni prima della data fissata.
Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3 oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della Provincia di Brescia – Sezione Bandi di gara.
20.1 IN CASO DI NON APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023
Il Responsabile del procedimento di gara, nella prima seduta, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre le offerte economiche restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:
a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;
c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) trasmettere il citato verbale al Dirigente/Posizione Organizzativa del Settore della Stazione Appaltante ai fini dell’adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara ed agli adempimenti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d) del Codice. Tale provvedimento e relativi allegati sono pubblicati sul sito della Provincia di Brescia – Sezione bandi di gara e comunicati ai partecipanti entro un termine non superiore a cinque giorni.
E’ fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.
ATTENZIONE
La sa procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Tale verifica, fino all’istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC.
20.2 IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023
Al fine di garantire speditezza nel procedimento selettivo della ditta aggiudicataria, la Stazione Appaltante potrà applicare l’Inversione procedimentale di cui all’art. 107 comma 3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i, in ragione del quale l’Autorità di gara esaminerà le offerte economiche prima della verifica della documentazione amministrativa degli offerenti.
Ciò risulta funzionale a perseguire evidenti esigenze di speditezza del procedimento selettivo e quindi un interesse meritevole di tutela sotto il profilo del buon andamento dell’azione amministrativa.
In caso di applicazione del principio dell’inversione procedimentale, il Responsabile del procedimento di gara, nella prima seduta procederà al controllo della firma digitale, ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.
Il Responsabile del procedimento di gara non procederà pertanto né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.
La piattaforma Sintel ammetterà, dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti.
Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dal sistema a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.
Con l’inversione procedimentale il RUP procede prima all’apertura e verifica dell’offerta economica di tutti i concorrenti, al calcolo dell’anomalia ed all esclusione automatica (vedi successivo punto 23) ed infine, alla verifica della documentazione amministrativa.
Si precisa che la documentazione amministrativa sarà esaminata solo successivamente all’apertura delle offerte eco- nomiche e alla formulazione della graduatoria, ed esclusivamente per il primo e secondo classificato.
Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione amministrativa, o in caso di inutile decorso del termine fissato per il soccorso istruttorio, si pervenga all’ esclusione del concorrente, il RUP NON PROCEDERÀ a ricalcolare la soglia di anomalia e alla riformulazione della graduatoria.
21.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
21.1 IN CASO DI NON APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa ed assolto l’obbligo di comunicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all’art. 90 comma 1 lett. d) del Codice (come indicato al paragrafo 19), l’Autorità di gara procederà all’apertura della busta telematica contenente l’offerta economica, formulando conseguentemente la graduatoria provvisoria.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso miglior ribasso/valore economico si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, l’Autorità di gara redige la graduatoria e formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, l’Autorità di gara procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22 “Verifica di anomalia delle offerte”.
L’offerta è esclusa in caso di:
• inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
• presentazione di offerte inammissibili, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
21.2 IN CASO DI APPLICAZIONE DELL’INVERSIONE PROCEDIMENTALE DI CUI ALL’ART. 107 COMMA 3 DEL D.LGS. 36/2023
Chiusa, secondo le specifiche di cui al paragrafo 20, la fase amministrativa, il Responsabile del procedimento di gara procederà a:
1. aprire la busta telematica contenente l’offerta economica;
2. formulare la graduatoria (nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti abbiano offerto il medesimo ribasso, si procederà mediante sorteggio). Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 110 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, l’Autorità di gara procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22 “Verifica di anomalia delle offerte”.
3. relativamente al primo e secondo classificato, verificare la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata, nonché l'esistenza delle dichiarazioni sostitutive riguardanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente bando/disciplinare;
4. attivare, se ricorre il caso, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
5. formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta;
6. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte chiudendo le operazioni di gara;
7. trasmettere il verbale delle operazioni di gara al Dirigente della SA per l’adozione degli atti conseguenti di cui al successivo paragrafo 23.
L’offerta è esclusa in caso di:
• presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
• presentazione di offerte inammissibili, in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
Nel caso in cui, a seguito della verifica della documentazione amministrativa o in caso di inutile decorso del termine fissato per il soccorso istruttorio, si pervenga all’esclusione di uno o più concorrenti, il Responsabile del procedimento di gara NON PROCEDERÀ a ricalcolare la soglia di anomalia e alla riformulazione della graduatoria.
23. VERIFICA ANOMALIA DELLE OFFERTE.
In caso di offerte ammesse inferiori a 5, formulata la graduatoria, l’Autorità di gara trasmette l’offerta del primo classificato al RUP, per la valutazione sia dei costi della manodopera, così come previsto dall’articolo 41, commi 13 e 14 del Codice, sia dell’eventuale anomalia, ai sensi dell’art. 110, co 1 del Codice.
Qualora le offerte ammesse siano superiori a 5, si procede a calcolare la soglia di anomalia tramite la Piattaforma Sintel applicando il Metodo A di cui all’allegato II.2 del Codice (art. 54, comma 2).
Ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
24. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui al punto 22, il RUP trasmette tutti gli atti (ivi compresa l’offerta dell’aggiudicataria) al Dirigente competente della SA ai fini dell’assunzione della relativa determinazione, inerente all’esito della procedura. Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell’offerta anomala, il RUP, redige la valutazione motivata, completa l’istruttoria e formula le risultanze e trasmette tutti gli atti (ivi compresa l’offerta dell’aggiudicataria) al Dirigente competente della SA ai fini dell’assunzione della relativa determinazione.
In caso di esclusione ai sensi dell’art 90 comma 1, lett. d) del Codice il RUP comunica la determinazione dirigenziale inerente l’esito della procedura agli offerenti esclusi, ivi compresi i motivi di esclusione o della decisione di non equivalenza o conformità dell’offerta.
La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all’aggiudicazione.
Il RUP procede, a verificare:
• l’equivalenza delle tutele nel caso in cui l’aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9 ;
Successivamente, la proposta di aggiudicazione, corredata dalla documentazione di gara, viene trasmessa all’Amministrazione aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti relativi all’aggiudicazione.
L’aggiudicazione è disposta all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare, ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all’esclusione, alla segnalazione all’ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
Successivamente, si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria e alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell’ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario, la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.
La garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’articolo 117 del Codice.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto dell’Amministrazione aggiudicatrice, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.
L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante.
Nei casi di cui all’art. 124 comma 1 del Codice, l’Amministrazione aggiudicatrice interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.
Le eventuali spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione a seguito di richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto
25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
L’affidatario deve comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice:
▪ gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
▪ le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
▪ ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.
Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.
In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.
26. CODICE DI COMPORTAMENTO
Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell’Amministrazione aggiudicatrice.
27. ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante invio a mezzo PEC di apposita istanza all’indirizzo protocollo@pec.comune.capo-di-ponte,xx.xx
Ai sensi dell’art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all’ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall’articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione.
Tutti i verbali di gara ed i provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Capo di Ponte xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx-xx-xxxxx.xx.xx/Xxxxx/Xxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx/
La richiesta di accesso agli atti deve essere inoltrata via pec, alll’indirizzo xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxx-xx-xxxxx.xx.xx
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il Comune di Capo di Ponte, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). Il Comune di Capo di Ponte garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il Responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario/il contraente dovrà necessariamente trattare dati personali per conto del Comune di Capo di Ponte. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’aggiudicatario/il contraente, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è il Comune di Capo di Ponte e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Responsabile dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante – Comune di Capo di Ponte.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario/contraente dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, Regolamento Europeo 2016/679 con particolare attenzione agli artt.32 - Sicurezza del trattamento e 33 - Notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante, nella persona del Responsabile interno. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il Responsabile
della Stazione Appaltante – Comune di Capo di Ponte (Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx)
Documento firmato digitalmente
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 05.12.2023
13:25:17
GMT+01:00